Raccomandata
Incarto n. 32.2014.44
FS/sc
Lugano 20 gennaio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 28 febbraio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1964, da ultimo attiva quale addetta alle pulizie presso l’amministrazione cantonale (doc. AI 112/1-7), nel mese di gennaio 1999 ha inoltrato una domanda di prestazioni (doc. AI 2/1-7).
Con decisione del 6 aprile 1999 (doc. AI 10/1-2), cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni in quanto non adempiuto il termine di carenza.
Nel mese di agosto 1999 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 12/1-7).
Con decisione su opposizione del 20 ottobre 2004, cresciuta incontestata in giudicato – sulla base della perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico (SAM) del 23 gennaio 2001 (doc. AI 33/1-17) e della valutazione del 12 novembre 2003 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 71/1-11) –, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità inferiore a quello pensionabile del 40% e non ritenendo apprezzabilmente migliorabile la residua capacità di guadagno mediante provvedimenti reintegrativi d’ordine professionale (doc. AI 87/1-5).
L’Ufficio AI, con decisione del 14 luglio 2009 (doc. AI 99/2), preavvisata il 4 giugno 2009 (doc. AI 91/1-2) e cresciuta incontestata in giudicato, non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni del maggio 2009 (doc. AI 90/1-8).
1.2. Nel luglio 2012, tramite il __________, l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 100/1 e 101/1-6) nella quale l’Ufficio AI – vista l’annotazione del 20 settembre 2012 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 109/1) – è entrato nel merito.
Con decisione del 28 febbraio 2014, preavvisata l’11 dicembre 2013 (doc. AI 135/1-3) e oggetto della presente vertenza – sulla base della perizia pluridisciplinare del SAM del 14 maggio 2013 (doc. AI 126/1-61), del rapporto finale del 17 maggio e dell’annotazione del 10 dicembre 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 127/1-3 e 132/1), della valutazione del 5 novembre 2013 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 128/1-2) e del rapporto concernente le riduzioni al reddito ipotetico da invalido unitamente alle tabelle allestiti il 10 dicembre 2013 (doc. AI 133/1 e 134/1-3) –, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 143/1-3).
1.3. Con il ricorso qui in oggetto – vedi lo scritto del 26 marzo 2014 del dr. __________ (I) completato (dopo i decreti del 1. aprile e dell’8 maggio 2014 del vicepresidente del TCA; II e III) dalla lettera del 9 maggio 2014 dello stesso sanitario (IV) che, con ulteriore scritto del 19 maggio 2014, ha precisato di aver solo supportato la paziente viste le difficoltà linguistiche ma di non rappresentarla (VII) – l’assicurata ha sostenuto di essere inabile al lavoro almeno al 50% e contestato la sua reintegrabilità in un’altra attività rispetto a quella di addetta alle pulizie esercitata presso l’amministrazione cantonale.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato, in particolare che “(…) nulla muta ai fini del giudizio neanche avuto riguardo allo scritto del 9.5.2014 del curante Dr. __________ (doc. IV incarto TCA). In effetti, il Dr. __________ del SMR dell’AI – mediante l’allegata annotazione del 19.5.2014 – ha osservato quanto segue: “(…) Valutazione: assenza di nuovi elementi medico-clinici a sostegno d’una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM”. (…)” (IX) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. L’assicurata, pur avendo la possibilità di presentare eventuali altri mezzi di prova rispettivamente di formulare osservazioni scritte sull’annotazione del 19 maggio 2014 del dr. __________ (X), è rimasta silente.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (STF 9C_80/2013 del 18 settembre 2013, consid. 3.2).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87 segg. OAI; Pratique VSI 1999, pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevi-sionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Al riguardo nella DTF 140 V 2 l’Alta Corte ha stabilito che se l'invalidità rinasce per motivi diversi da quelli che avevano giustificato in passato l'erogazione di una rendita temporanea (nel frattempo soppressa) ci si trova in presenza di un nuovo evento assicurato. In tal caso il versamento della nuova rendita interviene al più presto dopo sei mesi dal nuovo annuncio all'AI (art. 29 cpv. 1 LAI). L'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI non è applicabile, nemmeno per analogia.
L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).
2.6. Nella fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.2), l’Ufficio AI è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni del mese di luglio 2012.
L’amministrazione, vista la valutazione del 26 ottobre 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 119/1-2), ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 120/1-3 e 122/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare del 14 maggio 2013 (doc. AI 126/1-61) risulta che i periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).
Viste le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome mista ansioso depressiva (ICD 10 F 41.2).
Disturbo algico cronico associato con fattori psicologici e con una condizione medica generale (DSM-IV; F 45.4)
Sindrome lombospondologena cronica:
spondilosi di L4 con listesi grado I;
discopatia L4-L5 e L5-S1;
avanzata osteocondrosi L4-L5, osteocondrosi di media importanza L5-S1, progressione delle alterazioni degenerative rispetto al 2001;
assenza di instabilità;
assenza di progressione della spondilolistesi dal 1998.
Sindrome cervicospondilogena recidivante:
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Piedi leggermente piatti (volta longitudinale)
Sindrome algica cronica diffusa alla colonna vertebrale e agli arti, non spiegata da patologia neurologica.
Cefalee croniche di tipo misto, principalmente tensive con possibile associata emicrania senz’aura.
(…)" (doc. AI 126/19-20)
Considerati tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) La capacità [ndr. recte: l’incapacità] lavorativa medico-teorica dell’A. nel suo ultimo impiego di ausiliaria di pulizia viene valutata nella misura del 30% intesa come rendimento ridotto sull’arco di una giornata lavorativa completa. Abile al lavoro come casalinga nella misura del 100. (…)” (doc. AI 126/27), il SAM ha concluso:
" (…)
Le limitazioni constatate si situano nella sfera reumatologica e psichiatrica mentre dal lato neurologico il nostro consulente Dr. med. __________ non ha evidenziato patologie che riducono la capacità lavorativa dell'A.
Sul piano reumatologico il nostro consulente Dr. med. __________ ritiene che rispetto alla sua valutazione del 2001 la situazione sia sostanzialmente invariata da un punto di visita dell'apparato locomotore. Dal punto di vista reumatologico teorico come ausiliaria di pulizia, attività leggera che può comportare a volte qualche compito mediamente pesante, attività generalmente variata e generalmente eseguibile in modo ergonomico (l'A. si occupa attualmente della pulizia di scuole) l'A. risulta abile al lavoro a tempo pieno ma con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20%. Nella prognosi non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine. La diminuzione della capacità lavorativa per motivi reumatologici è dovuta alle alterazioni degenerative lombari e cervicali. La problematica limita lavori pesanti e mediamente pesanti, lavori che richiedano movimenti molto ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco, posizioni statiche eccessivamente prolungate senza possibilità di sgranchirsi almeno una volta all'ora per pochi minuti e posizioni molto in ergonomiche e prolungate. Questa valutazione della capacità lavorativa risale al 15.1.2001 a tutt'oggi.
La valutazione psichiatrica della Dr.ssa med. __________ ha permesso di evidenziare la presenza di una sindrome mista ansiosodepressiva, un disturbo algico cronico associato con fattori psicologici e con una condizione medica generale. Le manifestazioni cliniche predominanti sono caratterizzate da un sentimento di riduzione del tono dell'umore, della capacità di provare piacere, interessi, ansia, alterazioni del sonno, riduzione dello slancio vitale, di energie, con facile affaticabilità ed esauribilità psico-fisica, sentimenti d'inadeguatezza, scarsa auto-efficacia e tolleranza allo stress. Secondo la Dr.ssa med. __________ le condizioni psichiche sono rimaste tuttavia stazionarie e i disturbi non hanno presentato un'evoluzione verso un quadro più grave nel senso di un disturbo depressivo maggiore o di tipo endoreattivo. Per quanto concerne la funzionalità lavorativa gli aspetti clinici legati al persistere di un disturbo algico associato a uno stato ansiosodepressivo, seppure di lieve entità, comportano una certa lentezza e discontinuità con maggiore affaticabilità e conseguente diminuzione del rendimento nella misura comunque non superiore al 25% a partire da inizio gennaio 2012 per qualsiasi attività consone con le proprie capacità professionali, nel rispetto delle limitazioni obiettivate a livello somatico. Rispetto ai criteri di Förster non si rileva la presenza manifesta di un quadro psicopatologico depressivo di particolare gravità.
Globalmente ritèniamo che l'A. debba essere considerata totalmente inabile al lavoro dal 2.1.2012 al 22.2.2012 per motivi ginecologici (in esito d'intervento ginecologico con comporrafia anteriore e posteriore, visitata il 22.2.2012 Dr. med. __________, atto del 28.9.2012). A partire dal 23.2.2012 vale una capacità lavorativa residua del 70% intesa come rendimento ridotto sull'arco di una giornata lavorativa piena dove a concorrere a questa percentuale d'incapacità lavorativa vi sono le problematiche psichiatriche e reumatologiche che vanno solo parzialmente sommate per adeguatamente riconoscere la maggiore necessità di pause durante il lavoro, la maggior lentezza, facile affaticabilità ed esauribilità psico-fisica presentate dall'A.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Non riteniamo indicati provvedimenti di riqualifica professionale considerate le deboli competenze scolastiche dell'A.
La Dr.ssa med. __________ ritiene invece indicate delle misure professionali nel senso di un aiuto-accompagnamento al collocamento, affinché l'A. possa essere reinserita nel mondo del lavoro in modo adeguato e concreto. Da considerare che la possibilità di reinserirsi a livello lavorativo risulta essere utile anche a livello terapeutico, poiché soprattutto in tal modo l'Assicurata può recuperare la propria sicurezza, autostima, ruolo ed identità sociale, necessari al proprio equilibrio psicofisico osserva alcuna restrizione.
In un mestiere leggero e adatto l'A. può raggiungere una capacità lavorativa medico-teorica del 75%, riduzione della capacità lavorativa prevalentemente per motivi psichiatrici.
Sul piano terapeutico:
la Dr.ssa med. __________ ritiene che la continuazione di adeguate cure psichiatriche può ancora influire in modo favorevole sul decorso con possibilità ancora di evoluzione sul piano terapeutico. Per un effetto più incisivo ed efficace, risulta indicato un incremento del dosaggio dell'antidepressivo o considerare eventualmente un cambiamento terapeutico. Rimane inoltre importante affiancare alla terapia farmacologica un sostegno psicologico adeguato, più intenso, possibilmente di tipo cognitivo comportamentale, in modo da poterle fornire il supporto necessario per affrontare e superare la condizione di stress e di sofferenza soggettiva cui l'A. è sottoposta, e di guidarla verso un maggior adattamento ed accettazione delle malattie somatiche di cui risulta essere affetta, migliorare la percezione del dolore, il senso di autoefficacia nell'affrontarlo, ripristinare una qualità di vita soddisfacente, e prevenire il rischio di cronicizzazione della patologia depressiva, o di scompensi psichici gravi;
sul piano reumatologico il Dr. med. __________ ritiene che non vi siano possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute. Eventuali interventi neurochirurgico sono a suo avviso quasi formalmente controindicati nella situazione attuale;
il consulente in neurologia Dr. med. __________ non ha proposte terapeutiche.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato su conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 126/28-30)
La valutazione del SAM é stata confermata dal dr. __________ nel rapporto finale SMR del 17 maggio 2013 (doc. AI 127/1-3) il quale, nell’annotazione del 10 dicembre 2013, ha precisato che “(…) ritengo corretto mantenere un impedimento del 30% anche per un’attività rispettosa dei limiti funzionali dato che il dr. __________ ritiene un impedimento reumatologico del 25% anche in’attività leggera, variata (vedi punto 7 pagina 5 della perizia reumatologica). L’impedimento complessivo vale anche per l’attività di termineuse che corrisponde pure ai limiti funzionali posti dal perito. (…)” (doc. AI 132/1).
La consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale del 5 novembre 2013 (doc. AI 128/1-2) – avuto riguardo alla formazione scolastica e professionale (assicurata con nessuna formazione, analfabeta, precedentemete attiva in una fabbrica di orologi cessata per malattia e alla ricerca di un lavoro al 100% senza il danno alla salute) e ritenuto lo stato di salute con i limiti funzionali posti dal SMR –, ha concluso che “(…) l’attuale attività di ausiliaria di pulizia è esigibile – nel rispetto delle limitazioni funzionali imposte dal problema di salute – nella misura del 70%. Sono esigibili anche tutte le attività elencate nella tabella TA1 Svizzera rispettose delle limitazioni funzionali summenzionate. […] L’A. non presenta dei presupposti validi per entrare in merito nell’applicazione di PPR volti all’ottenimento di una formazione ed ad un conseguente recupero della capacità di guadagno. Se l’A. ne volesse beneficiare, vi sono i presupposti per un aiuto al collocamento AI. (…)” (doc. AI 128/2).
L’Ufficio AI – considerate le succitate risultanze e visto il rapporto concernente le riduzioni al reddito ipotetico da invalido unitamente alle tabelle allestiti il 10 dicembre 2013 (doc. AI 133/1 e 134/1-3) – con decisione 28 febbraio 2014 ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 143/1-3).
2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le succitate conclusioni a cui è giunto il medico SMR dr. __________ il quale – confermando le valutazioni del SAM – ha stabilito un’incapacità lavorativa, tanto nella sua attività abituale quanto in un’altra attività adeguata, del 100% dal 2 gennaio al 22 febbraio 2012 e del 30% dal 23 febbraio 2012 (cfr. doc. AI 127/1-3).
La dettagliata ed approfondita valutazione del SAM (doc. AI 126/1-61) non è stata validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.
In particolare, il dr. __________, FMH in medicina interna, nella lettera del 9 maggio 2014, non si è confrontato pertinentemente con la perizia del SAM concludendo, in modo del tutto generico, che “(…) penso infatti che l’inabilità della paziente raggiunga almeno il 50%. (…)” (IV).
Al riguardo anche il dr. __________, nell’annotazione del 19 maggio 2014 (IX/bis) – posto che la lettera del 9 maggio 2014 del dr. __________ “(…) contiene unicamente apprezzamenti generici in merito alla perizia SAM (…)” (IX/bis) –, ha concluso per una “(…) assenza di nuovi elementi medico-clinici a sostegno d’una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM. (…)” (IX/bis).
Quanto alle censure in merito alle reali possibilità d’impiego va rilevato che il dr. __________ non distingue chiaramente gli aspetti medici, di sua competenza, da quelli che rientrano invece nei compiti del consulente in integrazione. Per costante giurisprudenza infatti (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer, Bundes-gesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’inte-ressato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Alla luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha, nel caso concreto, motivo per mettere in dubbio le conclusioni della consulente in integrazione (cfr. consid. 2.6) che non sono, del resto, nemmeno state puntualmente contestate.
È inoltre da ritenere che l’assicurata, tenuto conto dell’obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b e 400 consid. 4b con i riferimenti ivi citati), possa ragionevolmente sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive che non richiedono una preparazione professionale specifica, ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Ad esempio va menzionato il settore dell’industria, in cui possono essere eseguite attività di controllo e di sorveglianza, fisicamente assai leggere, oppure quello dei servizi dove vi sono mansioni che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che non comportano aggravi fisici e possono essere svolte prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso, d’as-semblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.
Quanto poi all’assenza di una formazione professionale e alle difficoltà linguistiche, il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2013.117 del 4 febbraio 2014, consid. 2.9 e riferimenti).
Per quel che concerne l’età, nel febbraio 2012 – momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 –, allorquando è stata ritenuta abile al 70% in un’attività adeguata, l’insorgente aveva quasi 48 anni. Ella non aveva ancora raggiunto l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente che non esistono possibilità per valorizzare la capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro ritenuto equilibrato (STF 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, consid. 4.3.2 e riferimenti).
2.9. In merito alla valutazione economica, in quanto tale rimasta incontestata, il TCA rileva quanto segue.
Nel 2012 (anno in cui è stata inoltrata la nuova domanda di prestazioni oggetto della presente vertenza) – partendo da un reddito annuo per il 2002 di fr. 34'950.00 (reddito da valido considerato nella decisione dell’Ufficio AI del 21 novembre 2003; cfr. doc. AI 75/1-2) aggiornati al 2012 (vedi i rispettivi aumenti annuali riportati nella tabella allestita il 10 dicembre 2013 sub doc. AI 133/1) – si ottiene un reddito da valido di fr. 39'709.--.
Nello stesso anno, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo un’attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 53'810.36 (fr. 4'225.-- [ultimo dato disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2012 e riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2 e B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2014, pag. 94-95] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a].
Stante una capacità lavorativa del 70% in un’attività adeguata e applicata una (incontestata) riduzione del 5% – come rettamente fatto (conformemente alla STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 confermata dal TF nella STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013) dall’Ufficio AI con la risposta di causa (IX) (in correzione della riduzione del 4% per attività leggere, riconosciuta nel rapporto concernente le riduzioni al reddito ipotetico da invalido allestito il 10 dicembre 2013 sub. doc. AI 134/1-3) –, il reddito da invalido ammonta a fr. 35'783.88 (fr. 53'810.36 moltiplicati per 70% e ridotti del 5% = fr. 35'783.88).
Ritenuti un reddito da valido di fr. 39'709.00 e da invalido di fr. 35'783.88, si ottiene un grado d’invalidità del 10% ([39'709.00 - 35'783.88] x 100 : 39'709.00 = 9.88% arrotondato al 10% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad alcuna rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.3).
A titolo abbondanziale va osservato che anche volendo ritenere, per pura ipotesi di lavoro, un’incapacità al lavoro del 50% come indicato dal dr. __________ (cfr. consid. 1.3), il grado d’invalidità sarebbe inferiore a quello pensionabile del 40%. Infatti, in questa evenienza, il reddito da invalido ammonterebbe a fr. 25'559.92 (fr. 53'810.36 moltiplicati per 50% e ridotti del 5% = fr. 25'559.92) e il grado d’invalidità ammonterebbe al 36% ([39'709.00 - 25'559.92] x 100 : 39'709.00 = 35.63% arrotondato al 36%).
In merito al diritto a provvedimenti professionali va rilevato quanto segue.
Circa il diritto ad una riformazione professionale (art. 17 LAI) la consulente in integrazione ha concluso che “(…) L’A. non presenta dei presupposti validi per entrare in merito nell’appli-cazione di PPR volti all’ottenimento di una formazione ed ad un conseguente recupero della capacità di guadagno. (…)” (doc. AI 128/2) e i periti del SAM hanno rilevato che “(…) non riteniamo indicati provvedimenti di riqualifica professionale considerate le deboli competenze scolastiche dell’A. (…)” (doc. AI 126/29). Questa valutazione può essere fatta propria dal TCA ritenuto oltretutto che il grado d’invalidità (10%) non raggiunge la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA I 237/00 del 20 luglio 2002 consid. 3 con riferimenti).
Quanto al diritto ad un aiuto al collocamento ai sensi dell’art. 18 LAI, lo stesso è stato riconosciuto all’insorgente – “(…) infine, si ricorda all’assicurata – come del resto già precisato dall’amministrazione a pagina 2 della decisione qui impugnata – che la stessa ha diritto ad un aiuto al collocamento ex art. 18 LAI, vale a dire ad un sostegno attivo ed una consulenza da parte dell’UAI nella ricerca di un posto di lavoro confacente al suo stato di salute (…)” (IX) – e l’Ufficio AI sta procedendo conformemente al citato disposto (cfr. la convocazione del 16 maggio 2014 per un incontro circa gli aspetti professionali sub doc. AI 151/1-2).
2.10. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è a ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
Il ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti