Raccomandata
Incarto n. 32.2014.33
cs
Lugano 17 novembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 febbraio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1965, da ultimo attiva quale aiuto domiciliare/ausiliaria di pulizia, il 6 novembre 2012, per il tramite dell’assicuratore malattie, ha inoltrato una richiesta di prestazioni dell’AI per adulti (doc. AI 3-2). Dopo aver sentito l’assicurata ed aver redatto il rapporto di rilevamento tempestivo, da cui emerge che l’interessata ha trasmesso la richiesta “unicamente per ossequiare l’obbligo di annuncio entro i sei mesi. Valuterà in febbraio-marzo 2013” (doc. AI 6-3), il 27 novembre 2012 l’UAI le ha scritto, informandola che il deposito di una domanda ufficiale AI “non è attualmente opportuno”, non essendoci indicazioni che possano escludere una ripresa dell’attività lavorativa, ma che “per preservare integri eventuali diritti a prestazioni AI, una domanda ufficiale deve pervenire entro 6 mesi dall’insorgenza del danno alla salute, dopodiché sarà considerata tardiva. Ciò implica che se la malattia (a tempo parziale o totale) dovesse estendersi oltre il 11.03.2013, per quel tempo sarà suo dovere presentare il formulario ufficiale di richiesta di prestazioni allegato” (doc. AI 7-1). Il 10 giugno 2013 l’interessata ha trasmesso all’amministrazione una nuova domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 15-1).
1.2. Acquisiti gli atti medici ritenuti necessari, tra cui la perizia reumatologica del dr. med. __________, FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, del 4 novembre 2013, effettuata nell’ambito della parallela procedura dell’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia (doc. Cassa malati 31-1), l’UAI, con decisione del 26 febbraio 2014 (doc. A), preavvisata dal progetto del 18 dicembre 2013 (doc. AI 57), ha stabilito che l’interessata avrebbe diritto ad ¼ di rendita dal 1° settembre 2013 (trascorso l’anno di attesa di cui all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 30 novembre 2013 (stato di salute migliorato in modo che risulta esigibile l’esercizio dell’attività lucrativa). Ritenuto tuttavia che la domanda è stata presentata tardivamente, l’UAI non ha versato le prestazioni poiché il diritto al versamento della rendita avrebbe avuto inizio il 1° dicembre 2013 quando tuttavia il diritto alla rendita non era più dato.
1.3. RI 1, con l’ausilio della dr.ssa med. __________, FMH medicina generale, medico curante, è insorta al TCA contro la predetta decisione (doc. I). Dopo aver descritto le malattie di cui è affetta e le limitazioni funzionali, l’interessata ha concluso sostenendo di essere incapace al lavoro al 50% sia nella precedente attività che in qualsiasi attività leggera e confacente al suo stato di salute.
1.4. Con risposta del 3 aprile 2014 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.5. L’11 aprile 2014 l’avv. RA 1 ha informato il TCA di aver assunto il patrocinio di RI 1 ed ha chiesto l’assegnazione di un termine, concesso (doc. VII), per l’inoltro di una replica (doc. VI). Con osservazioni del 22 aprile 2014 l’insorgente ha chiesto in via principale di essere messa al beneficio di almeno ¾ di rendita ed in via subordinata di rinviare gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
Contestualmente ha domandato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
In primo luogo l’interessata domanda che al caso di specie venga applicato il metodo misto, poiché al momento del manifestarsi dei problemi di salute lavorava complessivamente al 70% (al 50% per l’Associazione ____________________ e ad ore quale donna delle pulizie per il 20%).
Con riferimento alle valutazioni del dr. med. __________, che avrebbe ritenuto totalmente inesigibile la precedente attività, e del dr. med. __________ che sarebbe giunto a conclusioni simili e alla luce delle limitazioni ritenute (l’interessata non potrebbe sollevare pesi superiori ai 5 kg), l’insorgente sostiene che le conclusioni dell’UAI siano errate.
Dopo aver descritto le limitazioni funzionali, la ricorrente ribadisce di non poter svolgere in maniera completa un’attività leggera, ma che si impone l’allestimento di una perizia pluridisciplinare e rileva che la decisione impugnata e la risposta sono carenti sotto il profilo dell’indicazione concreta delle attività ritenute esigibili che non esistono e non possono essere esercitate al 100%.
L’assicurata contesta infine anche il raffronto dei redditi poiché il salario da invalida deve essere ridotto almeno del 20% e perché occorre tener conto del gap salariale.
1.6. Con duplica dell’8 maggio 2014 l’amministrazione ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XI).
1.7. Il 14 maggio 2014 l’avv. RA 1, dopo aver preso visione della documentazione relativa al reddito del marito della ricorrente, non ritenendo dati i presupposti, ha revocato la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. XV).
in diritto
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).
2.2. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
A sua volta l'art. 27 OAI precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.3. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui
" Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dall’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
L’Alta Corte in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.
2.4. In concreto l’insorgente contesta in primo luogo l’applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi e sostiene che andrebbe applicato il metodo misto poiché svolgeva un’attività lavorativa al 70% circa prima dell’insorgere del danno alla salute nel mese di settembre 2012 (cfr. anche doc. AI 6-1).
Va innanzitutto ricordato che al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell’assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Riguardo alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza del 24 aprile 2006 I 276/05, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che:
" (…)
2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).
(…)." (STFA del 24 aprile 2006 nella causa H, I 276/05, consid. 2.3)
In DTF 137 V 334 il TF ha confermato la giurisprudenza sul metodo misto di valutazione dell'invalidità (consid. 5). Il metodo misto di valutazione dell'invalidità non viola né il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dagli art. 13 cpv. 1 Cost. e 8 CEDU né i principi della parità di trattamento e del divieto di discriminazione sanciti dall'art. 8 Cost.
L’Alta Corte ha inoltre affermato:
" 2.1 En premier lieu, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir appliqué au cas d'espèce la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité en lieu et place de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Elle explique qu'elle aurait exercé une activité à plein temps si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. Le fait qu'elle ne travaillait à l'époque qu'à 80 % était la conséquence des différents problèmes de santé qui l'avaient touchée à compter du début des années 90. Si son état de santé le lui avait permis, il est évident qu'au départ de son fils du foyer familial, elle aurait repris une activité professionnelle à plein temps dans le but d'augmenter ses modestes revenus, comme elle l'avait d'ailleurs fait avant la naissance de son enfant.
(…)
3.2 Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 117 V 194 consid. 3b p. 194; voir également ATF 133 V 504 consid. 3.3 p. 507; ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53 et ATF 125 V 146 consid. 5c/bb p. 157; arrêt 9C_49/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.1-3.4 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 156/04 du 13 décembre 2005 consid. 5.1.2).
3.3 La juridiction cantonale a considéré qu'il existait suffisamment d'indices établissant avec une vraisemblance prépondérante que la recourante travaillait à 80 %, non pas par obligation, mais par choix. Au début de l'incapacité de travail alléguée, elle avait exercé durant près de 16 ans une activité à 80 %, sans que cela ne soit justifié par des obligations familiales. Il ne ressortait par ailleurs d'aucune pièce médicale que l'état de santé de la recourante la contraignait exclusivement à exercer une activité à temps partiel limitée à 80 %. Dans un curriculum vitae établi le 2 novembre 1992, elle a indiqué souhaiter retrouver un poste lui permettant de maintenir sa capacité de gain; par la suite, jusqu'à ce que le projet de décision lui soit communiqué, elle n'a jamais fait mention de son intention de reprendre un emploi à plein temps.
3.4 En l'occurrence, la recourante ne parvient pas à établir le caractère manifestement inexact, voire insoutenable, du raisonnement qui a conduit la juridiction cantonale à conclure, dans le cas particulier, à l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité. A l'argumentation factuelle de celle-ci, la recourante oppose des considérations tirées de l'expérience générale de la vie. Cela étant, celles-ci semblent contredites par les pièces du dossier. Il en ressort que la recourante travaille à temps partiel depuis l'année 1979. Si un tel choix pouvait s'expliquer à l'époque par la volonté de s'occuper de son enfant (né en 1973), cette justification n'avait plus guère de fondement à compter de la fin des années 1980. Certes, les premiers problèmes de santé sont apparus au cours de l'année 1989 et ont motivé un changement d'activité à la fin de l'année 1992.
Jusqu'au dépôt le 19 décembre 2008 de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité, la recourante n'a toutefois entrepris aucune démarche dans le but de trouver une activité à 100 % adaptée à ses limitations fonctionnelles et semble bien plutôt s'être contentée de la situation."
Va qui infine segnalata la sentenza 9C_52/2013 del 12 aprile 2013 relativa ad un caso ticinese.
2.5. In concreto, alla luce della documentazione agli atti, l’amministrazione ha correttamente applicato il metodo ordinario del raffronto dei redditi.
Come visto, secondo la giurisprudenza, per determinare lo statuto di un'assicurata, occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid. 3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.). Occorre inoltre rilevare che, secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni fornite dall’assicurata stessa durante la procedura amministrativa costituiscono un mezzo di prova pertinente, al fine di dedurre quale sia la volontà ipotetica in merito al tasso di occupazione che ella avrebbe adottato in assenza del danno alla salute (cfr. anche sentenza 9C_428/2007 del 20 novembre 2007 e 9C_52/2013 del 12 aprile 2013).
Nel caso di specie l’interessata, nata nel 1965, è coniugata con un operaio rifinitore nel settore dei sanitari (doc. AI 6-1), ed è madre di tre figli che nel 2012 avevano rispettivamente __________ (doc. AI 6-1). Mentre il primo viveva ancora con i genitori, gli altri due sono sposati, hanno figli e non vivono più con la ricorrente (doc. AI 6-1).
La ricorrente all’insorgere del danno alla salute (settembre 2012), esercitava tre diverse attività, e meglio: un’attività a tempo parziale (circa al 50%) presso l’Associazione __________ dal 25 ottobre 2010, con orari irregolari (doc. AI 24-3), un’attività di 7 ore settimanali presso il __________ dal settembre 2010 al giugno 2013 (doc. AI 52-1) ed un’attività di 4 ore a settimana presso __________ dal 2007 a fine 2012 (doc. AI 53). L’UAI sostiene che complessivamente questi lavori corrispondono ad un’attività a tempo pieno.
La questione non merita maggiore approfondimento nella misura in cui, l’interessata, il 25 ottobre 2010, ossia prima dell’insorgere del danno alla salute, si era iscritta all’assicurazione contro la disoccupazione alla ricerca di un impiego al 100% (doc. Cassa disoccupazione 2-1).
Ciò significa che prima di diventare incapace al lavoro in misura del 50% nella sua professione, la volontà dell’insorgente era di trovare un’occupazione a tempo pieno. Senza il danno alla salute l’interessata avrebbe di conseguenza svolto un’attività al 100%.
Questa circostanza emerge indirettamente anche da quanto affermato dall’interessata nell’ambito del “__________” (doc. AI 43) effettuato per il tramite del __________ __________ per conto dell’AI dal mese di agosto al mese di ottobre del 2013 (doc. AI 43-3).
In quell’occasione l’insorgente ha espresso il desiderio di poter continuare a lavorare al 50%, allorché era incapace al lavoro nella medesima misura (cfr. la dichiarazione di malattia per l’assicuratore contro la perdita di guadagno redatta dalla dr.ssa med. __________ che fa stato di un’incapacità al 50% ancora nel mese di giugno 2013 [doc. Cassa malati 26-3] e lo scritto del 30 settembre 2013 della dr.ssa med. __________ che afferma tra l’altro: “La paziente ricordo che lavora al 50% presso il servizio __________ e rientra a domicilio dopo le 4 ore esausta […”], doc. Cassa malati 30-1). Come risulta dalle parole dell’estensore del “progetto professionale”, la riduzione auspicata del tempo di lavoro era dovuto al danno alla salute: “Considerata le condizioni di salute della Signora RI 1 che a suo dire non trovano una soluzione di guarigione se non nel controllo dei sintomi, la Signora RI 1 vorrebbe continuare ad esercitare la sua professione. La signora RI 1 sarebbe disposta ad essere occupata anche nel ruolo di badante. La difficoltà maggiore per la Signora è rimanere occupata per tutta la giornata pertanto preferirebbe avere un impiego al 50%” (doc. AI 43-12).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, tenuto conto anche dell’età dei figli, questo Tribunale deve concludere, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b), che senza il danno alla salute la ricorrente avrebbe voluto esercitare un’attività lavorativa a tempo pieno.
Al caso di specie va pertanto applicato il metodo ordinario di raffronto dei redditi.
2.6. Per quanto concerne l’aspetto medico, il 15 marzo 2013 il dr. med. __________, specialista FMH reumatologia e medicina interna, dopo aver posto la diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica a destra in discopatie plurisegmentali da L2 a S1, disturbi statici del rachide (tendenzialmente piatto con protrazione del capo), decondizionamento e sbilancio muscolare, tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli, obesità, note trombosi venose profonde recidivanti agli arti inferiori sotto anticoagulazione ed aver descritto l’anamnesi personale e recente e l’esame reumatologico ha affermato:
" (…)
Questa signora 48-enne, aiuto domiciliare, lamenta dal 2010 circa dolori lombari con diramazioni algiche pseudo radicolari negli arti inferiori, ora rimanifestatisi nel corso del mese di settembre 2012 con componente lombosciatalgica destra a traiettoria dorso laterale nella coscia prossimale, aventi caratteristiche meccaniche, in aumento all’avvio, in posizioni statiche, chinandosi; la colonna lombare appare moderatamente limitata alla flessione attiva, con dolori al passaggio lombosacrale, specialmente quando la paziente si rialza da ante flessione del tronco, indizio clinico per un’instabilità segmentale, dolori pure in aumento a fine corsa all’estensione passiva, indicanti un’eventuale sindrome faccettaria, le lateroflessioni lombari passive dalle due parti sono altamente ridotte; il corsetto muscolare addominale e lombare è decondizionato, in una paziente in sovrappeso corporeo di quasi 30 kg; sono assenti deficit lombo radicolari; la mobilità coxofemorale bilaterale è libera; una recente risonanza magnetica della colonna lombare del 27.9.2012, ha mostrato discopatie plurisegmentali da L2 a S1 con all’ultimo segmento L5/S1, una leggera protrusione discale verso sinistra, a contatto con la radice di L5 a sinistra, con spondilartrosi plurisegmentali associate.
Tenendo conto della lunga durata dei dolori, della risposta terapeutica avuta in passato nel 2010 ad un’infiltrazione intrafaccettaria L4/L5, penso che l’approccio terapeutico infiltrativo segmentale, avrà più possibilità di essere coronato da successo; per questo motivo ti suggerisco di voler annunciare la paziente, per questo tipo di misura, all’attenzione del Dr. , presso il centro del dolore dell’ a __________; ovviamente per quanto concerne l’anticoagulazione, sarà necessaria una finestra terapeutica durante i giorni previsti per le infiltrazioni. In un secondo tempo la paziente andrà indirizzata verso un ricondizionamento del corsetto muscolare addominale e lombare presso una struttura fisioterapica interessata a seguire questo tipo di cura; ovviamente da subito la paziente deve sottoporsi ad un calo ponderale, onde ridurre il carico sul passaggio lombosacrale dolorante rispettivamente sulle articolazioni alle estremità inferiori.
Le alterazioni strutturali riscontrate al rachide lombare determinano una diminuita caricabilità; sono al momento sconsigliabili lavori con movimenti ripetitivi di anteflessione e torsione del tronco rispettivamente estensione prolungata della colonna vertebrale, la paziente deve avere inoltre la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno; l’attuale attività lavorativa principale come aiuto domiciliare non può dunque essere considerata adatta allo stato di salute attuale; visto che da diverso tempo è già in corso un’inabilità lavorativa parziale, la paziente va annunciata tempestivamente agli uffici dell’assicurazione invalidità” (doc. AI 26)
L’insorgente è stata visitata dal dr. med. __________, FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, il quale, nell’ambito della parallela procedura di richiesta di versamento di indennità giornaliere in caso di malattia, il 4 novembre 2013 ha allestito una perizia reumatologica (doc. Cassa malati 31-1).
Dopo aver descritto l’anamnesi famigliare e personale remota, la farmacoterapia internistica, l’anamnesi sociale ed attuale, lo stato reumatologico e neurologico periferico, ha posto la diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica a destra (sindrome pseudoradicolare), senza segni neurocompressivi in/con turbe statiche del rachide (tendenzialmente piatto), alterazioni degenerative plurisegmentali secondo RM del 27.09.2012 con protrusioni discali tra L3 e S1 associate ad una spondilartrosi, contenuta in L4/5 e più marcata in L5/S1 (ipertrofica a sinistra), decondizionamento fisico, flebotrombosi nella gamba sinistra (2011, recidivante?), anticoagulazione permanente, obesità.
Il perito ha affermato:
" (…)
All’origine della presente incapacità lavorativa della signora RI 1 in qualità di aiuto domiciliare, certificata a partire dal 11.09.2012, dapprima al 100% e dal 08.10.2012 al 50%, vi è una problematica lombare con risvolti intermittenti nella gamba destra. La patologia si sarebbe presentata una prima volta nel 2009. La RM della colonna lombare effettuata allora aveva messo in evidenza le alterazioni degenerative contenute nell’ambito di discopatie minori, in L2/3 con un possibile conflitto con la corrispondente radice a destra, patologia per la quale era stata allora sottoposta ad una prima e fino ad oggi unica infiltrazione mirata, che avrebbe alleviato i disturbi solo per 3 o 4 settimane. Dopo un intervallo oligosintomatico la sofferenza si è ripresentata in maniera più insistente da settembre dell’anno scorso con dolori risentiti “sempre” incluso durante la notte associandosi ad un’affaticabilità e ad una ridotta resistenza fisica. Una nuova RM della colonna lombare ha confermato la presenza di discopatie, mostrando inoltre in L4/5 e soprattutto in L5/S1 delle alterazioni artrosiche nelle articolazioni facettarie (in L5/S1 a sinistra di tipo ipertrofico). I neurochirurghi consultati (dapprima Dr. __________, poi Dr. ), hanno escluso un’opzione chirurgica suggerendo un trattamento riabilitativo. Il reumatologo Dr ha proposto inoltre di sottoporre la paziente ancora una volta a un tentativo infiltrativo. Queste misure terapeutiche non sono state concretizzate, l’infiltrazione per l’effetto limitato della procedura precedente del 2009 e la paura di complicazioni circolatorie sospendendo l’anticoagulazione, la fisioterapia per una stanchezza cronica che avrebbe impedito una buona collaborazione per un trattamento attivo di rinforzo muscolare. La cura di limita quindi all’assunzione di analgesici.
L’esame clinico mostra una 48.enne in condizioni generali buone, in sovrappeso, che presenta al rachide alterazioni statiche e limitazioni funzionali contenute assieme a una dolorabilità della cerniera lombosacrale e segni di una moderata sofferenza muscolare specialmente nella regione gluteale a destra. Come chi ha esaminato la paziente precedentemente in particolare agli arti inferiori. A differenza di quanto riferito agli atti non vi è però nemmeno una significativa irritabilità delle pari molli in generale (senza i criteri per porre la diagnosi di una fibromialgia).
Interpreto il quadro in maniera analoga del reumatologo Dr. __________ nell’ambito di una sindrome pseudoradicolare a destra nel contesto di alterazioni degenerative specialmente tra L4 e S1. A ciò si aggiunge quale fattore negativo l’obesità con un pannicolo in particolare addominale che tende a spostare in avanti il baricentro, richiedendo quindi una costante contrattura della muscolatura lombare.
Senza un drastico calo ponderale le condizioni fisiche della paziente devono essere considerate consolidate con risvolti della patologia vertebrale sulla capacità funzionale che giudico come segue:
(…)
Non dispongo di un mansionario del lavoro svolto. Esso comporta comunque attività solo parzialmente compatibili con le condizioni attuali della paziente con un’incapacità lavorativa che giudico come il medico curante del 50% (riducendo la presenza con un rendimento che sarà probabilmente sub ottimale).
Dal profilo medico-teorico la signora RI 1 risulterebbe invece abile in forma anche normale (100% per rendimento e presenza e questo a partire da subito) per un’attività lucrativa confacente, rispettosa alle limitazioni stabilite. Questo giudizio non tiene conto di fattori non medici che potranno interferire con un reinserimento della paziente in un altro lavoro.” (doc. Cassa malati 31)
Il 27 novembre 2013 la dr.ssa med. __________, medico SMR, ha allestito il rapporto finale (doc. AI 47-1). Dopo aver posto la diagnosi principale di sindrome lombospondilogena cronica a destra (sindrome pseudoradicolare), senza segni neurocompressivi in/con turbe statiche del rachide (tendenzialmente piatto), alterazioni degenerative plurisegmentali secondo RM del 27.09.2012 con protrusioni discali tra L3 e S1 associate ad una spondilartrosi, contenuta in L4/5 e più marcata in L5/S1 (ipertrofica a sinistra), decondizionamento fisico e le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di flebotrombosi nella gamba sinistra (2011, recidivante?); in anticoagulazione permanente, obesità e tiroidite di Hashimoto sostituita da anni, ha attestato un’incapacità lavorativa totale dall’11 settembre 2012 al 7 ottobre 2012 ed al 50% dall’8 ottobre 2012 sia nella precedente attività che in attività leggere e confacenti al suo stato di salute. Dal 4 novembre 2013 è stata accertata una capacità lavorativa completa in attività leggere.
Il 13 febbraio 2014 il medico SMR, dr. med. __________ ha preso posizione su uno scritto del 7 febbraio 2014 della dr.ssa med. __________, FMH medicina interna generale, curante della ricorrente, rilevando che non apporta alcun nuovo elemento medico che non sia già stato considerato (doc. AI 63-1).
2.7. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il poten-ziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)"
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione del dr. med. __________ del 4 novembre 2013 (doc. Cassa malati 31-1), confermata dal medico SMR, dr.ssa med. __________, il 27 novembre 2013 (doc. AI 47-1), che ha, in particolare, concluso che l’insorgente è incapace al lavoro al 50% nella sua precedente attività ed è completamente capace al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.
Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Il dr. med. __________ si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata presso di lui.
Al referto va attribuita piena forza probante.
2.9. L’interessata contesta le valutazioni del dr. med. __________ sulla base di quanto affermato dalla propria curante, dr.ssa med. __________ e dai dr. med. __________ __________ e __________ che si sono espressi prima della perizia del dr. med. __________.
2.9.1. Per quanto concerne le valutazioni del 17 marzo 2014 (doc. I) e del 7 febbraio 2014 (doc. AI 60-1) della dr.ssa med. __________ FMH medicina interna generale, curante dell’insorgente, esse si esauriscono in una descrizione dello stato di salute, già conosciuto, della ricorrente ed in una critica alla decisione dell’UAI di ritenere l’interessata capace al lavoro in un’attività leggera e confacente al suo stato di salute. La curante non apporta tuttavia alcun elemento medico oggettivo atto a sovvertire le conclusioni del dr. med. __________ e dei medici SMR, dr.ssa med. __________ e dr. med__________. I suoi scritti non sono pertanto d’aiuto alla ricorrente.
Va qui rammentato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, di esacerbazione del male, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
In una sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).
2.9.2 Circa le valutazioni del 15 marzo 2013 del dr. med. __________, FMH reumatologia (doc. AI 26-3) e dei mesi di marzo (doc. AI 27-7), aprile (doc. AI 27-9) e giugno (doc. AI 27-1) 2013 del dr. med. __________, FMH neurochirurgia, attivo presso la Clinica __________, la medesima curante sostiene che i due specialisti hanno ritenuto l’interessata incapace nella sua precedente professione al 50% (doc. I: entrambi “[…] riconoscono un’inabilità al 50% in qualità di operatrice domestica presso l’ __________ […]”), come stabilito anche dal dr. med. __________ e come da lei stessa accertato (doc. I). La questione non merita comunque particolare approfondimento poiché, determinante, nel preciso caso di specie, non è la capacità lavorativa nella precedente attività, che l’insorgente, con la replica del 22 aprile 2014 (doc. VIII) e con riferimento alle valutazioni del dr. med. __________, ritiene essere del 100%, bensì in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, dove può sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua.
I due specialisti non si sono tuttavia espressi in merito a questo aspetto (cfr. anche doc. AI 26-2, dove il dr. med. __________ il 27 giugno 2013 a proposito del referto del 15 marzo 2013 afferma che “il documento contiene anche alcune indicazioni attinenti alla capacità lavorativa in attività abituale”; sottolineatura del redattore) e le loro valutazioni non possono di conseguenza sovvertire le conclusioni peritali.
Del resto il dr. med. __________, che ha visitato la ricorrente successivamente ai due specialisti, ha preso in considerazione le loro valutazioni e le ha integrate nel referto peritale (doc. Cassa malati 31-3: “Visto la persistenza della sofferenza è stato coinvolto il neurochirurgo Dr. __________, Clinica __________, che nella sua relazione del 06.03.2013 ha ipotizzato oltre alla patologia lombare anche una componente coxo-femorale bilaterale chiedendo quindi consulto ortopedico [….] Parallelamente il neurochirurgo ha consigliato un trattamento riabilitativo e un calo ponderale, confermando l’inabilità lavorativa allora certificata del 50% senza escludere la necessità di una “riqualifica”. A conclusioni simili è giunto anche il reumatologo Dr. __________ […]”). Il perito ha del resto rilevato che interpreta “il quadro in maniera analoga al reumatologo Dr. __________ nell’ambito di una sindrome pseudo radicolare che coinvolge la regione lombogluteale e peritrocanterica a destra nel contesto di alterazioni degenerative specialmente tra L4 e S1. A ciò si aggiunge quale fattore negativo l’obesità con un pannicolo in particolare addominale che tende a spostare in avanti il baricentro, richiedendo quindi una costante contrattura della muscolatura lombare” (doc. AI 31-6/7). Infine, il perito ha pure descritto nel dettaglio i limiti funzionali della ricorrente, tenendo in considerazione le valutazioni dei due specialisti (cfr. doc. Cassa malati 31-7). Dalla circostanza che il dr. med. __________ ritiene il limite di 5kg quale peso sollevabile dall’interessata, mentre il consulente in integrazione riprende i limiti funzionali stabiliti dal perito (doc. AI 51-1/2), la ricorrente non può di conseguenza trarre alcun giovamento.
Ne segue che non vi sono ragioni per scostarsi dalle valutazioni peritali.
Per i medesimi motivi le affermazioni del dr. med. __________ FMH neurologia, contenute in uno scritto del 6 luglio 2012 (doc. AI 28-15), anch’esse ben anteriori alla visita da parte del dr. med. __________, non possono essere d’aiuto alla ricorrente.
La valutazione dello specialista in neurologia non contiene indicazioni circa la capacità lavorativa dell’interessata in attività leggere e confacenti allo stato valetudinario della ricorrente. Il dr. med. __________ descrive le difficoltà dell’interessata nello svolgimento della professione di aiuto domestica a causa della presenza di “brachialgia e parestesie nella mano destra, sovraccarico scheletto muscolare, variante anatomica anastomosi __________” ed afferma che durante la sua attività l’insorgente è sovraccaricata per quanto riguarda “le strutture scheletto muscolari nel braccio e mano destra”. La questione del grado della capacità lavorativa nell’attività abituale non è tuttavia determinante nel caso di specie, potendo l’assicurata sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa in attività leggere.
Per il resto l’insorgente non ha prodotto ulteriore documentazione medica, né agli atti vi sono attestati o certificati di medici specialisti che potrebbero inficiare le valutazioni, convincenti e motivate, del dr. med. __________, le quali, occorre ribadirlo, sono state confermate dal medico SMR, dr.ssa med. __________, e, perlomeno indirettamente, anche dal medico SMR dr. med. __________, che, il 13 febbraio 2014, ha avallato le conclusioni della sua collega (doc. AI 63-1).
A proposito del ruolo del medico SMR, il TCA rammenta che secondo l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In queste condizioni la documentazione medica agli atti è sufficiente per stabilire la capacità lavorativa della ricorrente, senza che sia necessario l’allestimento di una perizia medica, come richiesto dall’insorgente.
Al riguardo va sottolineato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo TCA deve concludere che l’insorgente, incapace al lavoro al 50% nella precedente attività ed in attività leggere dall’8 ottobre 2012 (dall’11 settembre 2012 al 7 ottobre 2012 al 100%), può svolgere un’attività leggera e confacente al suo stato di salute al 100% dal 4 novembre 2013.
2.10. L’insorgente contesta anche l’assenza di indicazioni per quanto concerne le attività leggere esigibili.
In concreto, in sede di risposta (doc. IV), su cui l’assicurato ha ampiamente preso posizione (doc. VIII), l’UAI ha rammentato che l’interessata potrebbe svolgere tutte quelle professioni leggere, adeguate al suo stato di salute, che possono essere esercitate nel rispetto dei limiti funzionali elencati dal dr. med. __________, segnatamente nei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un periodo di rodaggio, quali attività nel settore industriale e commerciale composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti).
Va qui rammentato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata.
Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
Il TF ed il TCA hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni ben maggiori rispetto alla qui ricorrente.
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
È pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA 35.2004.38 del 3 marzo 2005).
È poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazio-ne acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che la ricorrente, nonostante i disturbi che la interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa.
2.11. Resta ora da esaminare se l’UAI ha effettuato correttamente il raffronto dei redditi.
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).
Nel caso in esame l’UAI ha preso in considerazione un reddito da valido, non contestato (doc. I e IX), di fr. 43'780.90 che l’interessata avrebbe potuto percepire nel 2012 (cfr. doc. A, doc. AI 24-3 e per la media degli ultimi anni: doc. XI/1).
Nel 2013, anno dell’eventuale diritto alla rendita, il salario sarebbe ammontato a fr. 44’087 (+ 0,7%: cfr. www.bfs.admin.ch /bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).
2.12. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--, corrispondente a fr. 50'700 all’anno, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Secondo la più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch; cfr. anche tabella B 10.4, pubblicata in La Vie économique, 10-2014, p. 86).
Il salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 52’018 (Fr. 50’700 : 100 x 102,6) nel 2013.
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2013 (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 10-2014, p. 84), il salario medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 54’229 (Fr. 52’018 : 40 x 41,7).
L’assicurata chiede una riduzione del salario da invalida conformemente a quanto stabilito dalla sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009.
I dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi di un salario modesto (cfr. sentenza 9C_21/2014 del 2 aprile 2014, consid. 4.2). Non vi è una presunzione in tal senso (sentenza 9C_21/2014 del 2 aprile 2014; sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 8.4, in RtiD 2012 II pag. 414 segg.).
In concreto l’interessata è giunta in Svizzera, dal __________, nel 2005 all’età di 40 anni, senza formazione né professione particolare. Dall’estratto conto individuale si evince che ha sempre svolto numerose attività a tempo parziale contemporaneamente, non qualificate, di breve durata, alternando anche vari periodi di disoccupazione (doc. XI/1). Nel corso degli anni ha sempre percepito salari modesti (fr. 10'183 nel 2005, fr. 34'919 nel 2006, fr. 29'778 nel 2007, fr. 37'178 nel 2008, fr. 40'357 nel 2009, fr. 34'591 nel 2010 [anno dell’inizio del danno alla salute]).
Applicando l’abituale principio della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali, questo TCA deve pertanto ritenere che l’insorgente si è accontentata di un reddito modesto e l’applicazione del gap salariale va di conseguenza esclusa.
Del resto, per i motivi che seguono, al caso di specie non potrebbe essere applicata alcuna riduzione, essendo il gap salariale inferiore al 5%.
In concreto l’assicurata, avrebbe guadagnato da valida, nel 2013, fr. 44'087 (cfr. considerando precedente).
L’insorgente sostiene che per calcolare il gap salariale occorre partire dall’importo mensile di fr. 4'106 evinto dal p.to 77-82 e relativo al reddito che donne e uomini conseguono per le attività amministrative e i servizi di supporto. Considerato tuttavia che l’interessata svolgeva l’attività di aiuto domestico/badante, al caso di specie va applicato il p.to 96, “altre attività di servizi personali”, relativo al reddito conseguito dalle donne. Partendo da un importo, nel 2010, di fr. 3'524, si giunge ad un salario annuo, nel 2013, di fr. 45’182 (cfr. Tabella TA1 p.to 96 “altre attività di servizi personali”, livello di qualifica 4: fr. 3’524 : 40 X 41.9 : 100 X 102 X 12 mesi).
Ritenuto che la differenza è del 2,4% non sono in ogni caso dati i presupposti per una riduzione del salario ai sensi della sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009.
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
Nel caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione globale del 9% (4% per attività leggera e 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari), tuttavia non più possibile in virtù della predetta giurisprudenza. In concreto il TCA ritiene più consona alla giurisprudenza una riduzione del 10%. Del resto anche volendo applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione del 20% proposta dall’insorgente, il diritto alla rendita non sarebbe comunque dato.
Raffrontando il reddito da valida di fr. 44’087 con quello da invalida di fr. 54'229, ridotto del 10% a fr. 48'806, si ottiene un grado d’invalidità nullo. Volendo applicare al reddito da invalida una riduzione del 20% a fr. 43'383, il grado d’invalidità sarebbe comunque del 2% e non darebbe diritto ad alcuna rendita.
2.13. Infine, l’UAI, preso atto che la ricorrente ha inoltrato la propria (seconda) domanda di prestazioni AI nel corso del mese di giugno 2013 (doc. AI 15-1), dopo aver lasciato trascorrere infruttuosamente il termine dell’11 marzo 2013 (cfr. consid. 1.1; doc. AI 7-1 e anche doc. AI 6-3 [“aspettative da parte dell’assicurato verso l’UAI]), ritenuto che il diritto alla rendita nasce 6 mesi dopo l’inoltro della richiesta (cfr. art. 29 cpv. 1 LAI), e meglio in concreto il 1° dicembre 2013, e che l’interessata avrebbe avuto diritto ad un quarto di rendita dal 1° settembre 2013 (trascorso l’anno di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 30 novembre 2013 (mese del miglioramento dello stato di salute) non ha versato alcuna prestazione.
A questo proposito va rammentato che per l’art. 88a cpv. 1 OAI se la capacità al guadagno dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare.
Nel caso di specie l’amministrazione ha applicato la prima frase dell’art. 88a cpv. 1 OAI ed il marg. 4016 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) per il quale se le condizioni sono stabili, la rendita va ridotta o soppressa dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri (RCC 1984 pag. 137, 1979 pag. 285). Ci si trova di fronte ad un caso di questo genere quando l’attività lucrativa è ripresa dopo la guarigione da una malattia di lunga durata oppure quando lo stato di salute è migliorato in modo tale che in un prossimo futuro sarebbe esigibile l’esercizio di un’attività lucrativa.
In concreto essendo il miglioramento stato accertato con effetto dal 4 novembre 2013, in virtù dell’art. 88a cpv. 1 OAI e del marg. 4016 CIGI l’amministrazione ha soppresso il diritto alla rendita con effetto al 30 novembre 2013.
Non sono invece applicabili l’art. 88a cpv. 1 seconda frase OAI ed il marg. 4017 CIGI secondo il quale le condizioni sono instabili quando è ancora possibile un nuovo peggioramento della capacità di guadagno, specie in condizioni di lavoro provvisorie e in caso di possibile ripresa di un’attività lucrativa. In questi casi il miglioramento constatato va preso in considerazione soltanto se è durato tre mesi senza interruzioni rilevanti e se si può supporre che perduri (RCC 1984 pag. 137).
Questo aspetto non è del resto stato contestato dalla ricorrente.
2.14. Alla luce di quanto sopra il ricorso va respinto mentre la decisione impugnata deve essere confermata.
2.15. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti