Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2014.187
Entscheidungsdatum
22.09.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2014.187

TB

Lugano 22 settembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 novembre 2014 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Il 27 marzo 2014 (doc. 17) RI 1, nato nel 1955, ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa di problemi agli occhi, che dal 28 settembre 2013 l'hanno reso inabile al lavoro al 100% come autista di bus (docc. 2, 3, 5, e 9 dell’inc. Cassa malati).

1.2. L'Ufficio assicurazione invalidità ha intrapreso i necessari accertamenti medici (docc. 20, 28 e 32) e professionali (doc. 29), ha richiamato gli atti della Cassa malati (doc. 50), ha fatto allestire il 20 agosto 2014 (doc. F) un rapporto finale dal Servizio Medico Regionale e infine il consulente in integrazione professionale ha reso la sua valutazione (doc. 51).

1.3. Con decisione del 12 novembre 2014 (doc. A), preavvisata il 1° ottobre 2014 (doc. I), l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni a motivo che, potendo comunque esercitare a tempo pieno un’attività adeguata, il paragone fra il reddito da valido (Fr. 78'381.- nel 2012 come autista di bus, attività tuttavia non più esercitabile per i disturbi alla vista) e il reddito ipotetico da invalido (Fr. 62'414.- per un’attività semplice e ripetitiva, importo ridotto del 10% per motivi personali e quindi pari a Fr. 56'172.-) dà un grado di invalidità del 28% che, essendo inferiore al grado minimo pensionabile (40%), non dà diritto a una rendita di invalidità, mentre dei provvedimenti professionali non sono attuabili.

1.4. L’11 dicembre 2014 (doc. I) RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo di concedergli in via principale il diritto ad un quarto di rendita AI stante un grado di invalidità superiore al 40%; in via subordinata, di rinviare gli atti all’Ufficio AI per un approfondimento della sua situazione medica e di fare esperire una perizia pluridisciplinare che accerti anche la sua capacità lavorativa residua.

Secondo il ricorrente, l’amministrazione non avrebbe esaminato compiutamente il suo stato di salute, ciò che costituirebbe un diniego di giustizia e comporterebbe l’annullamento della decisione. La perizia del 10 giugno 2014 (doc. G) su cui si basa il medico del Servizio Medico Regionale, e così pure l’UAI, non porrebbe infatti una diagnosi certa della malattia che l’ha colpito.

Inoltre, l’insorgente ha evidenziato come sia “del tutto sbrigativo e superficiale concludere, come fa l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone Ticino che egli può svolgere ogni attività semplice e ripetitiva e che il salario da invalido è quello mediano di cui alla tabella TA1 4.2.” (doc. I punto 8 pag. 5). A suo dire, dovrebbe invece essere “appurato con maggiore precisione, rispettivamente con un rapporto pluridisciplinare, quale delle occupazioni indicate nella tabella lavorativa possa essere effettivamente svolta” (doc. I punto 8 pag. 5) e con quale risultato economico, visto che il rapporto del 29 (recte: 20) agosto 2014 sarebbe generico. Anche la perizia del dr. med. __________ sarebbe incompleta.

Quanto al calcolo economico, il ricorrente ha contestato che il dato statistico del salario da invalido sia stato riportato dalle previste 40 ore settimanali alle 41,7 ore mediamente lavorative in Svizzera nel 2012, ciò che aumenterebbe il reddito statistico.

Da ultimo, l’assicurato ha ritenuto insufficiente la riduzione del 10% applicata al salario statistico da invalido, chiedendo invece di applicare una riduzione del 25% che gli permetterebbe di giungere ad una perdita di guadagno di oltre il 40%.

1.5. Nella risposta del 13 gennaio 2015 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il ricorso, evidenziando che la valutazione medica dello stato di salute dell'assicurato è stata completa. Egli soffre di una problematica al visus che non gli permette più di esercitare l’attività di conducente di autopostali. Questa valutazione, effettuata dai medici curanti, è stata confermata anche dal perito dr. med. __________ per conto della Cassa malati __________. L’UAI ha rilevato che malgrado la diagnosi apparisse incerta, sulla base degli esami effettuati è stata espressa la limitazione legata al problema visivo, che non gli permette di svolgere la sua attività e di lavorare al buio o con poca luce. Tenuto dunque conto delle chiare indicazioni mediche e degli aspetti personali dell’assicurato, il consulente in integrazione professionale ha esaminato le attività adeguate ancora esigibili, osservando che l’interessato poteva essere reintegrato in tutte quelle attività che non comportano conoscenze specifiche particolari e che rispettano le limitazioni funzionali individuate dal perito (p. es: magazziniere, addetto alla manutenzione dei bus o collaboratore tuttofare), perciò questo aspetto è stato analizzato.

Quanto all’orario lavorativo settimanale aziendale utilizzato per la determinazione del reddito da invalido, l’amministrazione ha osservato come sia corretto adattare il dato statistico all’orario settimanale usuale nell’anno di riferimento.

Infine, l’UAI ha spiegato che la riduzione complessiva del 10% del salario statistico è motivata dai fattori età e per attività svolta nello stesso settore per anni; altre riduzioni non sono giustificate.

1.6. Il 26 gennaio 2015 (doc. VI) il ricorrente ha ribadito la sua richiesta di fare allestire un nuovo esame medico e di accertare altresì la sua capacità lavorativa.

L’Ufficio AI non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VII).

considerato in diritto

2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione) ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).

L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è poi stato esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr., inoltre, STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.2).

2.2. Nel caso di specie l'UAI, dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, con la decisione ha negato al ricorrente il diritto a una rendita d'invalidità. Il raffronto fra il reddito conseguito senza invalidità (Fr. 78'381.-) e il reddito ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile malgrado determinate limitazioni funzionali (Fr. 62'414.-), tenuto inoltre conto di una riduzione personale del 5% per la limitazione nello svolgere lavori di precisione e del 5% per gli svantaggi salariali derivanti da contingenze (Fr. 62'414.-

  • 10% = Fr. 56'172.-), ha infatti dato luogo a una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 28%.

Nel ricorso l'assicurato ha sostenuto che gli accertamenti medici effettuati dall’amministrazione sarebbero lacunosi, giacché non avrebbero permesso di determinare l’esatta diagnosi e la sua capacità lavorativa residua sarebbe stata solo stabilita teoricamente, ossia senza precisare quale delle occupazioni indicate potrebbe essere effettivamente svolta dall’assicurato e con quale risultato economico. La perizia fatta allestire dalla Cassa malati sarebbe dunque incompleta.

Il ricorrente ha inoltre contestato i calcoli che hanno portato l’Ufficio assicurazione invalidità a determinare il salario da invalido e quindi la sua perdita di guadagno.

2.3. L'Ufficio AI ha raccolto numerosi certificati medici, come pure ha espressamente interpellato i curanti dell'assicurato.

Alcuni certificati medici raccolti datano del 2007 (docc. C, D ed E), allorquando l’assicurato ha avuto dei disturbi maggiori alla vista ed è stato valutato da esperti in materia.

Altri sono del 2013 (docc. 28-7, 32/13-15), quale quello redatto dal prof. dr. med. __________ attivo presso l’Ospedale oftalmologico __________ di __________, che l’aveva già visitato nel 2007 e che nel 2013 non ha ritenuto di dovere rivedere l’assicurato stante la diagnosi indicata dal collega dr. med. __________ di un miglioramento del deficit campimetrico.

Il dr. med. __________, specialista FMH malattie degli occhi, ha risposto il 29 aprile 2014 (doc. 28/1) alle domande sottopostegli dall’Ufficio AI nell’ambito del rapporto medico sull’integrazione professionale/ rendita dell’assicurato.

Questo medico ha diagnosticato dei disturbi visivi maggiori bilateralmente in paziente stressato (acuità visiva per la distanza 6/10 con la correzione a destra, 8/10 con la correzione a sinistra, fondo oculare centrale senza alterazioni di rilievo) e una pseudo fachia blanda bilaterale, entrambi presenti dalla primavera 2007, mentre nel luglio 2007 l’interessato è stato operato per cataratta precoce. La prognosi è stata considerata riservata, visto che l’assicurato non se la sentiva più di guidare gli autobus, attività per la quale era inabile al lavoro al 100% dal 30 settembre 2013.

La dr.ssa __________, FMH medicina interna, il 15 maggio 2014 (doc. 32) ha anch’essa compilato l’apposito formulario trasmessole dall’Ufficio AI, indicando dei disturbi visivi di adattamento all’oscurità e alle luci forti che gli impedivano di esercitare l’attività di autista di autobus. La curante dell’assicurato ha rinviato al rapporto dell’Ospedale di __________ e quale prognosi ha indicato che la vista non può migliorare. Vista l’età, la scolarità e la congiuntura, ha ritenuto difficile la ripresa nel mondo del lavoro.

Valutati tutti questi referti, il 16 luglio 2014 (doc. 35) il medico del Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno chiedere un aggiornamento della situazione alla Cassa malati che versava all’assicurato le indennità giornaliere (doc. 36), ricevendo il 29 luglio 2014 (doc. 37) tutti gli atti e la conferma del versamento dal 28 settembre 2013 fino a quel momento di indennità per perdita di guadagno per un’incapacità lavorativa del 100%.

Il 12 agosto 2014 (doc. 41) la Cassa malati __________ ha comunicato all’assicurato - con copia all’Ufficio AI - che a seguito della perizia del 13 giugno 2014 (doc. G) del dr. med. __________, un’incapacità lavorativa del 100% era medicalmente giustificata nella sua professione attuale e quindi una ripresa lavorativa in quest’ultima non era più auspicabile. Per contro, l’oftalmologo ha rilevato che, sul piano medico, l’interessato poteva realizzare una capacità lavorativa totale nel quadro di un’attività adeguata alle sue condizioni di salute, cioè in un posto di lavoro in cui non dovesse lavorare al buio o con poca luce. Il calcolo economico ha stabilito nel 22% la perdita di guadagno dell’assicurato.

Il rapporto del dr. med. __________, FMH in oftalmologia, sul quale l’Ufficio assicurazione invalidità si è fondato per valutare un’eventuale perdita di guadagno per l’assicurato, risponde alle domande poste nel formulario prestampato. In particolare, il perito ha indicato che apparentemente non v’era nessun cambiamento della malattia di cui soffriva l’interessato e che i disturbi lamentati erano nictalopia e abbassamento del visus, valutato in 0,5 non migliorabile. La diagnosi non è stata posta (domanda n. 4), mentre per la valutazione e la prognosi lo specialista ha indicato che a livello retinico si notano addensamenti dell’epitelio pigmentato retinico simili ad alcuni quadri di retinite pigmentosa.

Al capitolo sull’influsso sulla capacità lavorativa, quali limitazioni oggettive provocate dai disturbi rilevati l’oftalmologo ha risposto che il visus è insufficiente per condurre autoveicoli anche di categoria B, perciò non deve guidare, ciò che causa un’incapacità lavorativa del 100%. Alla domanda n. 2.6 “Se non fosse possibile migliorare la capacità lavorativa nell’attuale posto di lavoro, che tipo di attività sarebbe adeguata allo stato di salute dell’assicurato”, l’esperto ha risposto “qualsiasi attività diurna, non comprendente la guida”, perciò è esigibile la ripresa del lavoro al 100% in un’attività adeguata (domanda n. 3.2), mentre l’attività abituale non è più esigibile (domanda n. 3.1).

Per quanto concerne il capitolo C relativo all’influsso sulla riqualifica professionale, anziché rispondere alle 4 domande portanti sulla possibilità e, se sì, in che misura, di esercitare un’attività lavorativa diversa, il perito si è espresso globalmente affermando:

" Attualmente l’unico fattore da considerare è l’incapacità di condurre autoveicoli e quella di lavorare al buio o con poca luce.

Non vi sono limitazioni di percentuale per un’eventuale attività alternativa.

Esistono delle alterazioni del fundus oculi che mimano quelle di una retinite pigmentosa, ma non vi è familiarità e l’elettroretinogramma è risultato negativo.

Quindi appare difficile sostenere una malattia di questo tipo.

Il campo visivo mostra dei difetti costanti e difficilmente simulabili.

La diagnosi appare incerta.

Suggerirei di ripetere l’elettroretinogramma.

Essendo già stata somministrata la vitamina A, ipotizzando un deficit, non esiste altra causa giustificabile alla nictalopia.

Va escluso anche l’uso di fenotiazine.

L’esame OCT è risultato normale.

L’esame del campo visivo ha mostrato difetti già presenti negli esami precedenti senza peggioramento.”.

Preso atto di tutti i suesposti referti medici, il 20 agosto 2014 (doc. F) il dr. med. __________, medico SMR, ha ripreso la diagnosi posta dal dottor __________, così pure ha confermato il grado di incapacità lavorativa del 100% dal 28 settembre 2013 in poi nell’attività abituale, mentre fino al 12 giugno 2014 in attività adeguate. Dal 13 giugno 2014, infatti, la capacità lavorativa era totale in attività diurne, non comprendenti la guida e lavori di precisione.

2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall'UAI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto la problematica oftalmologica è stata chiarita in modo soddisfacente dal perito nominato dall’assicuratore malattia tanto che, senza indizi contrari su un eventuale peggioramento dello stato di salute dell’interessato, l’Ufficio AI non ha ritenuto necessario, a buon diritto, sottoporre quest’ultimo ad ulteriori accertamenti medici.

Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunto lo specialista dr. med. __________ nella perizia oftalmologica del 13 giugno 2014, alla quale va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 5). Questo esperto ha attentamente valutato di persona il ricorrente, ha vagliato la documentazione medica messa a disposizione, ha eseguito degli esami personali ed obiettivi, ma ha anche preso in considerazione lo status soggettivo dell'interessato.

Dal canto suo, invece, il ricorrente non ha saputo comprovare, a mano di specifica e dettagliata documentazione medica, che il suo stato di salute fosse in realtà peggiore di quello ritenuto dal perito prima e dal medico SMR poi (inabilità lavorativa del 100% per motivi oftalmologici come autista di autobus, ma capace al 100% in qualsiasi altra attività lucrativa).

Egli si è limitato a sostenere che l’Ufficio AI non avrebbe accertato debitamente il suo reale stato di salute, giacché il dottor __________ e il dottor __________ avrebbero semplicemente espresso opinioni simili a quelle proferite da altri specialisti in occasione di precedenti esami avvenuti nel 2007. Tuttavia, né con le osservazioni al progetto di decisione né pendente causa è stata prodotta altra documentazione medica che contraddica questi pareri.

Per quanto concerne gli impedimenti (fisici e psichici) che, a dire del ricorrente, lo limiterebbero a tutti gli effetti nella possibilità concreta di svolgere le attività lavorative indicate dal consulente in integrazione professionale, l’esperto interpellato dalla Cassa malati ha invece affermato che è presente un’unica patologia di tipo oftalmologica e che la stessa influenza in maniera negativa soltanto la capacità dell'assicurato di continuare a svolgere l’attività lavorativa abituale di conducente di autobus. Non è invece inficiata la sua capacità lavorativa residua in qualsiasi altra attività che venga svolta di giorno e che non richieda lavori di precisione.

In merito alle accennate implicazioni psicologiche (doc. I punto 8 pag. 5), le stesse nemmeno sono state peraltro comprovate a mano di specifica documentazione medica.

La stessa dottoressa curante __________ non vi ha fatto menzione né nei suoi certificati di fine 2013 (doc. 11), in cui ha attestato un’inabilità lavorativa totale come conducente di autopostali, né nel successivo rapporto medico del 2 maggio 2014 (doc. 9), dove i disturbi emersi sono unicamente di carattere oftalmologico.

Neanche il dr. med. __________ indica nel suo rapporto del 29 aprile 2014 (doc. 28) che i disturbi agli occhi abbiano comportato per l’assicurato delle conseguenze sul piano psichico.

Infine, nessun referto redatto da uno specialista in materia è stato prodotto al TCA, perciò questo Tribunale, in virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove, prescinde dal dare seguito alla richiesta di parte ricorrente di far esperire dall’Ufficio AI una perizia pluridisciplinare, ritenuto che la valutazione del dottor __________ ha potuto chiarire sufficientemente il suo stato di salute, e meglio la sua capacità lavorativa (residua), con attinenza ai disturbi agli occhi.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

In assenza, quindi, di referti di parte che contraddicano chiaramente le conclusioni peritali, il TCA non può scostarsi dal parere dello specialista consultato nel 2014 dall’assicuratore malattia del ricorrente, su cui si è fondato anche il medico SMR dell'Ufficio AI dopo avere esaminato l’intera documentazione medica.

Questo specialista ha infatti visitato personalmente l’assicurato e ha approfonditamente valutato il suo stato di salute. Sono pure stati condotti specifici esami sull'interessato e il medico SMR, in possesso di tutta la documentazione medica concernente l'insorgente, ha avuto modo di confrontarsi con essa e quindi anche con i pareri dei colleghi che l'hanno avuto in cura in precedenza.

Per contro, l'assicurato non ha mai preso concretamente posizione sul rapporto del perito della Cassa malati __________. In altre parole, il referto dello specialista in oftalmologia non è mai stato confutato da altri specialisti interpellati dal ricorrente dopo il progetto di decisione.

Inoltre, né la dr.ssa __________ né il dr. __________ si sono pronunciati sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato, ma soltanto sulla sua impossibilità, confermata comunque anche dal perito, di continuare l’abituale professione di autista di autobus. L’indicazione che la prognosi era riservata (dottor __________) non significa infatti ancora che l’interessato era impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lucrativa, soprattutto se si tiene conto che l’oftalmologo curante ha a tal proposito specificato che “Il paziente non si sente più di continuare nella sua professione.” (doc. 28/3).

La medesima conclusione va tratta per l’affermazione del medico curante, secondo cui lo stato di salute dell’assicurato “non può migliorare” (doc. 32/3).

Come detto, l'insorgente si è limitato, nel suo atto ricorsuale, a contestare la valutazione e l’agire dell’Ufficio assicurazione invalidità, che non avrebbe sufficientemente vagliato il suo stato di salute e quindi non avrebbe posto una diagnosi certa. Ciò nonostante, l’assicurato non si è confrontato con i referti allestiti dal perito e dal medico SMR.

Inoltre, la richiesta ricorsuale secondo cui il Tribunale dovrebbe sottoporre l'interessato ad una perizia medica completa (doc. I punto 8) che accerti il suo attuale grado di inabilità lavorativa e che stabilisca quale occupazione possa essere effettivamente svolta e con quale rendimento economico, non può condurre all'erezione di una perizia (pluridisciplinare) da parte dell'amministrazione e/o ordinata da questo Tribunale come perizia superpartes.

In tale contesto, va peraltro sottolineato che un medico può esprimere soltanto un giudizio medico sulle condizioni di salute di un assicurato e non può invece pronunciarsi anche sul grado di invalidità, visto che la determinazione del grado AI è il risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; quest'ultimo valuta infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta al consulente, e non al medico, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274))

In virtù della regola secondo cui il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

In concreto, la richiesta del ricorrente non è suffragata da sufficienti indizi medici oggettivi che suggeriscono di indagare l'esistenza di patologie oftalmologiche o psichiche che gli impediscono di svolgere delle attività lucrative consone al suo stato di salute.

Come visto, l'assicurato fa unicamente riferimento ad un’incerta diagnosi posta dal perito, senza però suggerire né dimostrare quale dovrebbe invece essere, a suo dire, la diagnosi corretta e quali sarebbero (invece) le patologie che l’affliggono.

In effetti, il dr. med. __________ ha affermato che l’esame obiettivo dell’assicurato ha dato risultati contrastanti, motivo per cui la diagnosi appariva incerta e suggeriva quindi di ripetere l’elettroretinogramma.

Tuttavia, ciò che è importante ai fini dell’attribuzione di una rendita di invalidità, è la determinazione della capacità lavorativa dell’assicurato sia nella precedente attività sia in altre adeguate al suo stato di salute. A queste domande il perito ha risposto senza sollevare dubbi, affermando che “Attualmente l’unico fattore da considerare è l’incapacità di condurre autoveicoli e quella di lavorare al buio o con poca luce. Non vi sono limitazioni di percentuale per un’eventuale attività alternativa.” (doc. G).

Pertanto, nell’evenienza concreta lo specialista è stato comunque in grado di stabilire compiutamente il grado di capacità lavorativa del ricorrente anche se, a quel momento, stanti le discordanze oggettivate dagli esami clinici effettuati la diagnosi è apparsa incerta. Ad ogni buon conto, il perito ha rilevato che a livello retinico si notavano addensamenti dell’epitelio pigmentato retinico simili ad alcuni quadri di retinite pigmentosa, che il fundus oculi era alterato e che quindi il campo visivo dell’assicurato mostrava dei difetti costanti e difficilmente simulabili, tanto che assolutamente egli non poteva più guidare. Ciò non gli impediva comunque di svolgere qualsiasi altra attività diurna.

Alla luce di quanto esposto, sebbene la diagnosi non sia stata posta con certezza, le conseguenze dei disturbi del ricorrente sono invece state chiaramente indicate dall’oftalmologo.

Non va infine dimenticato, alla luce della giurisprudenza suesposta concernente il valore probante dei referti medici, che lo specialista interpellato dall’assicuratore malattia ha visitato l'assicurato nelle vesti di perito, mentre tutti gli altri medici che l’UAI ha contattato sono intervenuti in qualità di suoi medici curanti.

Tutto ben considerato, quindi, da un punto di vista medico-teorico globale vanno confermate le chiare e complete conclusioni peritali dello specialista a cui ha fatto capo la Cassa malati __________, secondo cui anche dopo la perizia il ricorrente continuava a essere inabile al 100% come autista, ma era abile totalmente in altre attività che tenessero conto delle limitazioni funzionali.

Stante quanto precede, d'avviso del TCA, non vi sono quindi motivi per scostarsi dalle conclusioni a cui sono giunti i periti della Cassa malati e il medico SMR per quanto riguarda lo stato di salute dell'assicurato.

Peraltro, senza un elemento che oggettivi il suo stato di salute, non è possibile, per il Tribunale, dare luogo a nuovi accertamenti quali per esempio perizie o complementi peritali. Come detto, il principio inquisitorio è infatti accompagnato dall'obbligo delle parti di collaborare e, nel caso concreto, l'insorgente non ha per nulla ottemperato a questo suo dovere.

Inoltre, la documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della presente fattispecie contenendo le necessarie indicazioni ai fini decisionali, perciò non si giustifica, come richiede l'insorgente, un complemento istruttorio di carattere medico né a carico del Tribunale né dell’Ufficio assicurazione invalidità.

In tali circostanze, le lagnanze dell'assicurato devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente oggettivabile.

Il Servizio Medico Regionale dell'AI, quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore rispetto a quello determinato dalla perizia oftalmologica.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto dalle argomentazioni dell'assicurato in sede ricorsuale e va pertanto posto alla base del presente giudizio.

Il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa del ricorrente.

Esaminati i certificati medici prodotti, questo Tribunale deve pertanto concludere che il ricorrente non ha reso verosimile che la sua incapacità lavorativa era peggiore rispetto a quella stabilita dall'Ufficio AI (0% in attività adeguate).

2.6. Riconosciuto il valore invalidante delle affezioni agli occhi di cui soffre il ricorrente, va evidenziato che dal 13 giugno 2014 egli può comunque svolgere a tempo pieno qualsiasi attività lucrativa diurna che non comprenda la guida.

L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispon-dente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Si tratta quindi ora di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto dall'assicurato.

2.7. Conformemente a quanto valutato dal consulente IP nel suo rapporto del 29 settembre 2014 (doc. 51), l’assicurato potrebbe ancora essere reintegrato in tutte quelle attività che non comportano conoscenze specifiche particolari e che sono rispettose delle limitazioni funzionali espresse in sede medica. Ad esempio potrebbe essere ricollocato come magazziniere, addetto alla manutenzione dei bus (pulizia, piccoli lavori generici) o collaboratore tuttofare.

Nel caso concreto non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione del consulente, eseguita tra l’altro da una persona versata in questioni reintegrative.

Riguardo alla censura ricorsuale relativa alla superficialità con cui sarebbero state indicate dal consulente le occupazioni possibili ed esigibili dall’assicurato a causa dei suoi limiti funzionali, il TCA rileva quanto segue.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003, U329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

In concreto, tenuto conto delle limitazioni oftalmologiche dell’interessato (cfr. quanto stabilito dal dr. __________ nel suo referto peritale), vista la giurisprudenza appena esposta, questo Tribunale ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione vi siano delle attività esigibili da parte dell’assicurato, così come esposto dal consulente incaricato.

Nel caso di specie, secondo questo Tribunale, all’assicurato può dunque essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici di tipo fisico o manuale.

Tali attività sono senz’altro esigibili, in quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato e compatibili con le sue patologie, ritenuto inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7)

In tale contesto, dunque, è corretto procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in quelle attività leggere adeguate ritenute proponibili, dove l’interessato può sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua.

2.8. Accertata quindi dal perito una capacità lavorativa del 100% dal giugno 2014 in ogni tipo di attività lucrativa stanti i limiti funzionali stabiliti in ambito oftalmologico, preso atto del rapporto finale SMR del 20 agosto 2014 (doc. F), visto il parere del consulente in integrazione professionale del 29 settembre 2014 (doc. B), l'Ufficio AI ha dettagliatamente analizzato la situazione economica dell'assicurato antecedente l'inabilità lavorativa e per la determinazione del grado d'invalidità ha utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella professione precedente di autista di autobus (reddito da valido) con quello risultante da un’attività semplice e ripetitiva esercitata malgrado l'invalidità (reddito da invalido), ottenendo un grado d'invalidità del 28%, ritenuta una riduzione del 10% per motivi personali.

Per quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi l’anno 2014 (art. 28 cpv. 1 LAI).

Tale principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003, consid. 3.1, I 600/01, STFA del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA del 9 agosto 2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 consid. 4.2, I 475/01).

2.9. Riguardo al reddito da valido, ossia il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire prima che sorgesse il danno alla salute, l'Ufficio AI l'ha quantificato per l'anno 2012 in Fr. 78'381.- (Fr. 6'029,30 x 13 mesi, esclusi bonus, indennità per lavoro notturno e festivo: DTF 141 V 1) sulla base delle indicazioni del datore di lavoro (doc. 29/3).

Il ricorrente non ha contestato questo dato, perciò lo stesso può essere posto alla base del calcolo della perdita di guadagno.

Dovendo però porsi al momento in cui l'attore dovrebbe ricevere le indennità per perdita di guadagno, occorre adattare all'evoluzione dei salari nominali questo dato (DTF 128 V 174; DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55).

L’evoluzione dei salari nominali fra il 2012 ed il 2013 nel settore dei Trasporto e magazzinaggio, Servizi postali e di corriere (ramo economico H/49-53) corrisponde per gli uomini ad una percentuale annua dello 0,5% (cfr. tabella B10.2, pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 89; Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica). Di conseguenza, il reddito da valido sarebbe ammontato nel 2013 a Fr. 78'772,05 (Fr. 78'381.- + [Fr. 78'381.- x 0,5 : 100]). Il passaggio tra il 2013 e il 2014 registra invece un indice negativo dello 0,5%, perciò nel 2014 il salario dell’assicurato sarebbe stato pari a Fr. 78'378,18 (Fr. 78'772,05

  • [Fr. 78'772,05 x 0,5 : 100]).

2.10. Per quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

2.11. Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA 13).

L'Alta Corte ha però stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema è stato di definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali." (…).

2.12. In ossequio alla più recente giurisprudenza federale occorre, in assenza di dati salariali concreti, basarsi sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08), si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita di invalidità (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini un indice totale pari al 100 per il 2010. Tuttavia, il dato salariale di partenza si riferisce al 2012 (Tabella TA1 2012) e non al 2010, perciò occorre dapprima riportare il salario statistico al 2010 senza il rincaro del 2012 e poi aggiornarlo direttamente al 2014. Pertanto, si ha che il salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2014 a Fr. 63'442,12 (Fr. 62'520.- : 101,7 x 103,2) (cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando ora queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica), il salario lordo medio ipotetico da invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'138,41 (Fr. 63'442,12 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Nell'evenienza concreta il ricorrente, da sano, avrebbe guadagnato nel 2014 come autista di autopostali Fr. 78'378,18 all’anno (cfr. consid. 2.9) per un'occupazione a tempo pieno, corrispondenti ad uno stipendio di Fr. 6'614,85 al mese.

Occorre dunque determinare il reddito statistico conseguibile in questo stesso ramo professionale e paragonarlo con quello medio statistico.

Per un'attività equivalente esercitata a tempo pieno nel 2014 per 42,4 ore alla settimana nel settore del trasporto terrestre, livello di competenze 2 (che prevede attività pratiche come la vendita, la cura della persona, l’elaborazione di dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti), il reddito conseguibile per un uomo ammontava a Fr. 70'125,36 all'anno, pari a Fr. 5'843,78 al mese. Partendo dalla Tabella TA1 2012 skill level, categoria professionale 49-52 "Trasp. terrestre, per vie d’acqua e aereo; magazzinaggio”, livello di competenze 2, si ha un salario mensile lordo di Fr. 5'513.- (importo già comprensivo della tredicesima) e quindi un salario annuo di Fr. 66'156.-. Poi, per l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido, occorre fondarsi sui dati statistici disponibili per i settori specifici o quantomeno per analoghi generi di attività (STF 9C_854/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 4.1 e 5.2; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 4.3; STF 9C_748/ 2009 del 16 aprile 2010 consid. 4.5 pubblicata in RtiD II-2010 pag. 194; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 36.2013.8/9 del 20 giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio 2011). Per l'attività di trasporto e magazzinaggio, Servizi postali e di corriere (ramo economico H/ 49-53), uomini, si ha un indice pari a 100 per il 2010 - ma la base di partenza è il 2012 visto che si applica la Tabella TA1 2012 -, a 101,4 nel 2012 e a 101,4 anche per il 2014 (cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica). Pertanto, il salario medio svizzero nel ramo professionale del trasporto, debitamente adeguato al rincaro, ammontava a Fr. 66'156.- nel 2014 (Fr. 66'156.- : 101,4 x 101,4), importo che a sua volta va riportato su 42,4 ore/settimana (cfr. Tabella B9.2, pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88 e Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica) per un tempo di lavoro medio esigibile nel 2014 nello specifico settore "H" del trasporto e magazzinaggio (STF 9C_854/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 4.1 e 5.2; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 4.3; STF 9C_748/ 2009 del 16 aprile 2010, consid. 4.5; STF 8C_771/2008 del 3 giugno 2009, consid. 4.1; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA 36.2013.14 del 22 aprile 2014; STCA 36.2013.82 del 18 marzo 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 36.2013.8/9 del 20 giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio 2011; STCA 32.2010.133 del 22 novembre 2010).

Si ottiene così un importo annuo aggiornato al 2014 pari a Fr. 70'125,36 (Fr. 66'156.- : 40 x 42,4).

Il reddito da valido che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2014 quale autista si situa dunque sopra la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta da un uomo nel 2014 al 100%.

Non sono pertanto realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 ed alla STF 8C_44/2009 sopra menzionate, nonché alla DTF 135 V 297.

Di conseguenza, il reddito statistico lordo medio nazionale da invalido rimane fissato per un uomo nel 2014 a Fr. 66'138,41.

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 (U 107/03), ha ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato nel 1945 che, a causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno delle professioni sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.

La stessa Corte federale, in una pronunzia del 21 ottobre 2003 (U 102/00), ha operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere che, in ragione del danno infortunistico, presentava degli impedimenti anche nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti pause nell'arco della giornata lavorativa.

Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003, inc. n. 35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha operato una riduzione del 20% sul reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di night-club - di nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul mercato del lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che presentava una capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue condizioni di salute.

Ancora, questo TCA ha giudicato opportuna - e l’ha conseguentemente ritenuta nel suo calcolo della capacità di guadagno dell’interessato - la riduzione del 19% praticata da una Cassa malati su un assicurato di nazionalità italiana nato nel 1950 (STCA del 1° settembre 2004, inc. n. 36.2003.75), rispettivamente del 18% su un assicurato italiano del 1956 (STCA del 9 dicembre 2004, inc. n. 36.2004.49).

In una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104 consid. 2.11, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido:

" (…) Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione). (…)"

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione – il giudizio dell'istanza precedente.

Nel caso di specie, l'Ufficio AI ha applicato una riduzione del 5% per la limitazione funzionale nello svolgere lavori di precisione e di ancora 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, ritenuta una riduzione totale del 10%.

Il ricorrente ha ritenuto insufficiente questa riduzione, giacché egli ha una limitata formazione professionale, ha svolto la medesima attività di conducente di autobus per 34 anni, non può più esercitare tale attività, ha una limitazione funzionale dovuta al visus ridotto, vive in una località discosta che gli rende difficile accedere al mercato del lavoro senza potere guidare un veicolo privato e la situazione del mercato del lavoro è particolare nella zona di confine in cui abita. Per questi motivi, a suo dire sarebbe giustificata una riduzione del 25% del salario da invalido.

Alla luce della giurisprudenza sopra citata, vista l'età del ricorrente, nato nel 1955 (nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010 consid. 4.3, il TF ha stabilito che l’età di 56 anni non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso e nella STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 12.1 l’Alta Corte ha precisato che l’età avanzata è un fattore estraneo all'invalidità), la sua nazionalità (italiana), la scolarità (scuole obbligatorie e maggiori) e la possibilità di svolgere nella misura del 100% qualsiasi attività lucrativa fermo restando che si tratti di un’attività che venga svolta di giorno e che non comporti dei lavori di precisione, il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Questi elementi sono già stati considerati quale corollario nella fissazione del grado di abilità residua e non possono più fare stato di un'ulteriore riduzione (personale).

Quanto ai motivi esposti dal ricorrente alla base della sua richiesta di beneficiare di una riduzione del 25%, anch’essi sono già stati presi in considerazione, sia nella riduzione per non potere svolgere lavori di precisione, sia nella riduzione per svantaggi salariali derivanti da contingenze.

Ne segue che il reddito statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2014 a Fr. 66'138,41 va diminuito del 10% per tenere conto delle circostanze personali, ottenendo così l'importo di Fr. 59'524,57 (Fr. 66'138,41 - [Fr. 66'138,41 x 10 : 100])

Il reddito ipotetico da invalido dell'assicurato di Fr. 59'524,57 va confrontato con l'ammontare di Fr. 78'378,18 corrispondente al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito da valido nell'anno 2014 per l'attività di autista di autopostali a tempo pieno senza il danno alla salute. Da ciò risulta un'incapacità al guadagno del 24,04% ([Fr. 78'378,18

  • Fr. 59'524,57] : Fr. 78'378,18 x 100), che va arrotondata al 24% (DTF 130 V 121).

2.13. Alla luce di tutto quanto esposto, dall'inabilità lavorativa del 100% come autista di autopostali presente dal 28 settembre 2013 il ricorrente non può trarre alcun diritto ad una rendita di invalidità giacché, malgrado la capacità lavorativa residua sia del 100%, la perdita di guadagno riscontrata del 24% - seppure questo grado differisca da quello individuato dall'UAI (28%) - è però inferiore al grado minimo pensionabile (40%) ex art. 28 LAI.

Questo Tribunale non può che confermare il rifiuto al diritto ad una rendita d'invalidità stabilito dall'amministrazione con la decisione impugnata e il ricorso deve dunque essere integralmente respinto.

Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

2.14. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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