Raccomandata
Incarto n. 32.2014.186
TB
Lugano 7 settembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 novembre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
A. Il 26 marzo 2013 (doc. 1) RI 1, nata nel 1951, ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa di problemi alla schiena, che dal 4 novembre 2012 l'hanno resa inabile al lavoro inizialmente al 100%, poi all’80% e al 60% (docc. 9 e 14).
B. L'Ufficio assicurazione invalidità ha intrapreso i necessari accertamenti medici (docc. 19, 20, 29, 43) e professionali (doc. 21 e 44), ha sottoposto l'assicurata a perizia medica l’11 marzo 2014 (doc. 50), ha fatto allestire l'8 aprile 2014 (doc. 51) un rapporto finale dal Servizio Medico Regionale e il consulente in integrazione professionale ha infine reso una valutazione (doc. 54).
C. Con decisione del 12 novembre 2014 (doc. A1), preavvisata il 18 giugno 2014 (doc. 55) inizialmente sulla base di altri parametri portanti ad un grado di invalidità del 38%, l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni a motivo che, potendo esercitare a metà tempo l’attività precedente e per l’altra metà del tempo un'attività adeguata rispettosa di determinati limiti funzionali, il paragone fra il reddito da valido (Fr. 76'948.- nel 2012 come responsabile team pulizie) e il reddito ipotetico da invalido (Fr. 68'000.- come responsabile team pulizie e addetta al servizio di sala) dà un grado di invalidità del 12% che, essendo inferiore al grado minimo pensionabile (40%), non dà luogo a una rendita di invalidità né a provvedimenti professionali.
D. Il 10 dicembre 2014 (doc. I) RI 1, rappresentata RA 1, si è rivolta al Tribunale chiedendo di concederle il diritto ad un quarto di rendita AI stante un grado di invalidità del 43%, calcolato ritenendo un reddito da valida di Fr. 76'948.- come stabilito dall’Ufficio AI, ma riportando il reddito da invalida ai Fr. 44'120.- statistici fissati inizialmente (contro i Fr. 68'000.- determinati in un secondo momento dall’amministrazione). A dire della ricorrente, e come attestato dal suo medico curante (doc. A2), il lavoro propostole di servizio di sala non sarebbe compatibile con le limitazioni funzionali di cui soffre. Inoltre, il cambio di valutazione operato dall’UAI sul reddito da invalida si sarebbe basato su una mera dichiarazione del suo datore di lavoro e non sarebbe dunque supportato da una valutazione medica sull’esigibilità dell’attività di addetta al servizio di sala.
E. Nella risposta del 19 gennaio 2015 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il ricorso, evidenziando che per la valutazione dello stato di salute dell'assicurata si è fondato sulla perizia affidata al dr. med. __________ e che la capacità lavorativa residua ritenuta (del 60% nell.ttività abituale e del 100% in attività adeguate) non è stata contestata dall’assicurata.
Quanto alla censura che l’attività aggiuntiva indicata non sia adeguata ai limiti funzionali stabiliti dal perito, l’Ufficio AI ha rilevato come il datore di lavoro le abbia proposto un’attività alternativa “in piena conoscenza dei limiti funzionali indicati dalla cassa malati”. Tuttavia, l’assicurata ha deliberatamente scelto di non provare a svolgere questa attività ritenuta adeguata dal suo datore di lavoro. Pertanto, l’amministrazione ha giudicato che non fosse necessario sottoporre nuovamente l’incarto al medico per la valutazione dell’attività proposta dal datore di lavoro.
La ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
nel merito
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione) ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).
L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr., inoltre, STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.2).
Con la decisione impugnata l’amministrazione ha accolto la richiesta dell’assicurata di modificare in Fr. 76'948.- il reddito conseguito da valida, ma ha anche modificato autonomamente il reddito da invalida basandosi sulla nuova documentazione prodotta dal datore di lavoro dell’interessata, secondo cui quest’ultima avrebbe potuto esercitare al 50% l’attività precedente di responsabile del team pulizia e per il restante 50% avrebbe potuto lavorare quale ausiliaria di sala (doc. 62).
In tale evenienza, ha osservato il datore di lavoro, il salario annuo sarebbe rimasto invariato in Fr. 68'000.-. L’UAI ha quindi ritenuto questa somma quale reddito da invalida e l’ha confrontata con il reddito da valida, per giungere ad una perdita di guadagno di Fr. 8'948.- e dunque ad un grado di invalidità del 12%.
Nel ricorso l'assicurata ha affermato che il lavoro proposto di servizio di sala non sarebbe compatibile con le limitazioni funzionali, così come attestato anche dal suo medico curante (doc. A2). Inoltre, il cambiamento di attività propostole non sarebbe supportato da una valutazione medica, ma si baserebbe soltanto sulle dichiarazioni del suo datore di lavoro. Per questi motivi, non trattandosi di un’attività adeguata, l’attività di addetta al servizio in sala sarebbe improponibile e la sua capacità lavorativa residua dovrebbe dunque essere confermata in Fr. 44'120.-, ciò che fisserebbe il grado di invalidità nel 43%.
Esposti l’anamnesi (familiare, personale, sociale e del lavoro, sistemica, attuale), i dati soggettivi dell’assicurata, le constatazioni oggettive e gli esiti della radiologia, il perito ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica recidivante su delle alterazioni statiche e degenerative della colonna lombare con discopatia L3/L4, osteocondrosi L5/S1 con spondilartrosi L5/S1, con possibili segni di instabilità a questo livello, facendola risalire al 4 novembre 2012. Dal luglio 2011 è presente una periatropatia omeroscapolare tendinotica con sintomatologia d’impingement della spalla sinistra. Quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, l’esperto ha riscontrato l’esistenza, da qualche mese, di una periartropatia omeroscapolare tendinotica della spalla destra e di metatarsalgie su appiattimento dell’arco plantare anteriore e alluce valgo.
Nella sua valutazione, il reumatologo ha riscontrato che l’assicurata era limitata nei lavori eseguiti con la spalla sinistra sopra l’orizzontale, anche se un’operazione avrebbe potuto portare ad un miglioramento sintomatico, sebbene i tempi di recupero siano poi molto lunghi. D’altronde, ha affermato lo specialista, il miglioramento della capacità lavorativa legata alla spalla non avrebbe inciso in maniera sostanziale sulla capacità lavorativa dell’interessata, poiché i problemi alla schiena sembravano essere quelli principali. Concordando con il dr. med. __________ sui limiti lavorativi della paziente, il perito ha ritenuto che nell’attività di donna delle pulizie v’era una limitazione della capacità lavorativa nella misura del 75%, mentre un’attività amministrativa poteva essere svolta in misura completa e normale.
Rispondendo alle domande peritali il reumatologo ha affermato che l’assicurata poteva continuare a svolgere l’attività attuale, ma in misura parziale. Inoltre, essa poteva svolgere delle attività in cui poteva cambiare posizione da seduta (massimo un’ora) a in piedi o camminare (massimo 30 minuti), doveva evitare posizioni inergonomiche del rachide mantenute a lungo, sollevare pesi superiori a 5kg in maniera ripetuta, lavorare accovacciata/inginocchiata, salire e scendere frequentemente scale, lavorare su terreni dissestati, evitare di lavorare con le braccia (in particolare il sinistro) sopra l’orizzontale e sopra l’orizzontale non poteva portare pesi superiori a 1-2 kg con la spalla sinistra, fino a 5kg con la spalla destra. In conclusione, l’attività precedente era esigibile dal 4 novembre 2012 in misura del 60% e questo 60% si suddivideva nell’80% di attività amministrativa e nel 20% di attività di pulizia. Quanto alla sua capacità di integrazione, provvedimenti ergonomici erano già stati attuati e non v’erano ulteriori provvedimenti atti a migliorare la capacità lavorativa dell’interessata. Quest’ultima poteva dunque ancora svolgere l’attività di donna delle pulizie in misura limitata al 25% (2 o 3 ore al giorno al massimo, con ulteriore limitazione per attività troppo pesanti o svolte con le braccia, in particolare la sinistra, sopra l’orizzontale) fermo restando i limiti indicati dal perito. Un’attività amministrativa e/o rispettosa dei medesimi limiti poteva invece essere svolta al 100%, senza limitazioni.
Preso atto del suesposto referto peritale, l'8 aprile 2014 (doc. 51) il dr. med. __________, medico SMR, ha posto le medesime diagnosi individuate dal perito e ha stabilito nel 40% il grado di incapacità lavorativa nell’attività abituale, mentre sempre dal 4 novembre 2012 l’inabilità lavorativa era nulla in attività adeguate, fermo restando i limiti funzionali stabiliti dal reumatologo.
Il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina generale, a seguito dell’emanazione della decisione impugnata, il 29 novembre 2014 (doc. A2) ha certificato che l’assicurata presentava sempre dolori alla colonna lombovertebrale con difficoltà alla deambulazione se prolungata, dolori alla spalla sinistra (minori alla spalla destra) con impossibilità agli sforzi, dolori alle mani (metatarsalgie bilaterali) a certi lavori. Il curante ha inoltre ritenuto che la paziente non era adatta alla nuova mansione di lavoro propostale nella funzione di aiuto nella sala per colazione, pranzo e cena, in quanto non compatibile con gli sforzi previsti.
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
L’Ufficio AI ha quindi dapprima calcolato il grado di invalidità dell’assicurata fondandosi sulla sua capacità lavorativa residua totale in attività adeguate al suo stato di salute facendo riferimento ai dati statistici per il reddito da invalida (Fr. 53'804.-).
In seguito, basandosi sulla possibilità offerta dal datore di lavoro di cambiare attività e quindi di lavorare come ausiliaria di sala al 50% e come responsabile team pulizia al 50% (doc. 62), l’UAI ha ricalcolato il grado di invalidità fondandosi sul salario annuo che essa avrebbe conseguito (Fr. 68'000.-).
A questo proposito, il TCA evidenzia che, come ha osservato la ricorrente, l’amministrazione ha modificato la sua presa di posizione basandosi unicamente sulla predetta dichiarazione del 3 novembre 2014 (doc. 62) del suo datore di lavoro. Per contro, nessuna valutazione medica è alla base della fattibilità della soluzione proposta, ossia di continuare ad esercitare al 50% l’attività in essere, mentre per l’altro 50% di espletare un’altra attività giudicata sì adeguata, tuttavia dal (solo) direttore della struttura presso cui l’assicurata era impiegata.
A tale proposito non va però dimenticato che, come visto (cfr. consid. 5), è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti per potere graduare l’invalidità dell’assicurata, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurata.
Nell’evenienza concreta, questo Tribunale rileva innanzitutto che il perito non si è espresso sulla possibilità, per la ricorrente, di esercitare due diverse attività in contemporanea.
Da un lato, continuare ad esercitare la professione di responsabile team pulizie al 50% rientra perfettamente nel grado del 60% di capacità lavorativa individuato dal dr. med. __________.
D’altro lato, resta per contro incerto sapere se la preparazione dei pasti quale ausiliaria di sala a metà tempo sia per l’interessata un’attività adeguata che rispetti i limiti funzionali e di carico individuati dal perito.
Il TCA rileva, infatti, che il reumatologo ha sì attestato una capacità lavorativa completa e normale per l’assicurata, ma “in attività amministrativa e/o rispettosa dai limiti esposti in precedenza”.
Non è dunque chiaro se, dal profilo medico, l’attività proposta dal datore di lavoro fosse medicalmente esigibile da parte dell’insorgente e rientrasse quindi nella capacità lavorativa del 100% individuata dal perito.
A tale riguardo va inoltre rilevato che il medico curante dell’interessata ha ritenuto che quest’ultima non fosse adatta ad esercitare la nuova attività proposta, poiché non compatibile con le sue patologie alla schiena, alla spalla e alle mani.
Tuttavia, né il perito né il medico del Servizio Medico Regionale si sono pronunciati sul certificato medico del 29 novembre 2014 (doc. A2), perciò l’Ufficio AI non era legittimato a trarre la conclusione impugnata senza prima avere sottoposto ad una persona competente in materia l’obiezione di carattere esclusivamente medico formulata dal curante dell’assicurata.
Per di più, nessun medico nemmeno si è espresso sulla reale e concreta possibilità, sempre dal punto di vista medico, che l’interessata esercitasse in contemporanea due diverse attività lavorative, sebbene una fosse quella già praticata.
Va quindi verificato se, qualora l’attività di ausiliaria di sala fosse ritenuta compatibile con l’abilità lavorativa del 100% stabilita dal perito, la stessa potesse poi comunque essere esercitata parallelamente all’attività di responsabile team pulizie.
Infine, questo Tribunale rammenta che un medico può esprimere soltanto un giudizio medico sulle condizioni di salute di un assicurato e non può invece pronunciarsi anche sul grado di invalidità, visto che è il risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; quest'ultimo valuta infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta al consulente, e non al medico, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274; STDA 32.2012.315 del 30 settembre 2013).
In queste circostanze, gli atti vanno rinviati all’amministrazione affinché, dopo avere esperito i necessari accertamenti medici sopra descritti in merito alla capacità lavorativa medico-teorica della ricorrente non solo come responsabile team pulizie, ma anche come ausiliaria di sala – attività esercitabile separatamente e/o in contemporanea alla precedente -, si ripronunci sul diritto dell’assicurata di ottenere una rendita di invalidità.
Stanti così le cose, il ricorso deve essere accolto e all’insorgente, rappresentata da un sindacato, vanno attribuite delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'amministrazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI per esperire gli accertamenti medici indicati e per emanare, in seguito, una nuova decisione.
Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurata Fr. 1'500.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti