Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2014.183
Entscheidungsdatum
07.10.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2014.183

FS

Lugano 7 ottobre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2014 di

RI 1

contro

la decisione del 4 novembre 2014 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione 4 novembre 2014 – con la quale ha annullato quella del 20 ottobre 2014 che confermava il progetto del 9 settembre 2014 (cfr. doc. AI 95/35-36 e 95/30-31 dell’inc. di __________; di seguito, dove non è indicato differentemente, ci si riferirà ai doc. AI di questo incarto) – l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1 la restituzione dell’importo di fr. 26'984.-- per prestazioni ricevute indebitamente nei mesi da gennaio a marzo 2011 e da agosto 2011 a settembre 2013 (doc. AI 95/23-24). L’amministrazione ha addotto che nel suddetto periodo (ritenuto l’ammontare complessivo dell’indennità giornaliera e dello stipendio percepiti da suo figlio) egli non aveva diritto alla rendita completiva per figli.

1.2. Contro la decisione del 4 novembre 2014 l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso al TCA con il quale – eccepiti il fatto che la decisione non è stata preceduta da un preavviso nonché, da una parte, la propria buona fede viste le rassicurazioni ottenute dai funzionari amministrativi ai quali egli avrebbe sempre fatto notare di percepire una rendita completiva per il figlio e, dall’altra parte, la tardività della domanda di restituzione formulata per la prima volta con il progetto di decisione del 9 settembre 2014 – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata.

1.3. Con la riposta di causa l’Ufficio AI – fatto proprio il preavviso del 27 gennaio 2015 della Cassa __________ nel quale si evidenzia che “(…) il 18.09.2013 la Cassa pensione __________ ha informato telefonicamente la __________ che __________ ha percepito delle indennità giornaliere (IG) dall’Ufficio AI del Cantone Ticino. […] Nel caso di [ndr.: del] signor __________, quest’ultimo ha percepito delle indennità giornaliere a partire da gennaio 2011 superiori all’importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell’AVS (CHF 2'350.00 stato 2015). Dunque il signor RI 1 non ha più diritto ad una rendita per il figlio __________ e le prestazioni sono indebitamente riscosse. (…)” (VI) – ha rilevato che “(…) per quanto concerne la violazione del diritto di essere sentito, si osserva che il preavviso previsto all’Art. 57a LAI dev’essere inviato in caso di domanda di prestazioni o di soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. Trattandosi di una richiesta di restituzione concernente la rendita completiva del figlio, la Cassa non era tenuta ad inviare un (nuovo) progetto di decisione. Per quanto attiene alla censura relativa alla prescrizione, si ribadisce che la Cassa __________ ha avuto conoscenza del versamento delle indennità giornaliere dell’AI al figlio __________ (versate dalla Cassa __________) soltanto in data 18.09.2013 da parte della Cassa pensioni __________. Dalla documentazione versata agli atti non è possibile dedurre che l’assicurato abbia effettivamente chiesto informazioni ai funzionari dell’AI in merito ai versamenti effettuati e che questi l’abbiano assicurato della loro correttezza. Nulla figura in tal senso nei verbali prodotti. La questione della buona fede è invece da mettere in relazione con una richiesta di condono, la quale dev’essere inoltrata entro 30 giorni dopo la crescita in giudicato della decisione di restituzione oggetto della presente vertenza. La Cassa ha d’altronde confermato che verrà emanata una decisione in proposito, tenendo conto della domanda inoltrata dall’assicurato il 17.11.2014 (…)” (VI).

1.4. Con scritto 12 febbraio 2015 l’insorgente ha prodotto i tabulati telefonici da cui risultano le telefonate intercorse con l’Ufficio AI, la Cassa __________ e la Cassa pensioni __________ di __________ chiedendo l’audizione dei relativi funzionari amministrativi quali testi (VIII e B/1-3).

1.5. Con osservazioni 24 febbraio 2015 l’Ufficio AI – evidenziato che, interpellata in merito, la funzionaria __________ si è così espressa: “(…) - confermo di aver avuto numerosi colloqui con il Signor RI 1 indicativamente da febbraio 2013 ad agosto 2013. In considerazione del mio ruolo professionale e della particolare situazione del figlio (problemi fisici durante la riformazione) i contenuti di tali colloqui vertevano principalmente sulla situazione formativa e sullo stato di salute del figlio. - non essendo la consulente di riferimento del Signor RI 1 la sottoscritta non ha mai voluto entrare nel dettaglio della sua situazione personale/assicurativa non essendo di mia competenza. - ricordo che in occasione di un colloquio in ufficio (attorno al mese di giugno-luglio 2013) il Signor RI 1 mi ha accennato a dei problemi con la cassa di compensazione delle __________ rimanendo però sul generico (mi comunicò che la cassa gli chiedeva la restituzione di alcuni soldi) e non entrando nel dettaglio. Da parte mia non vi sono state delle rassicurazioni né tantomeno delle precisazioni in merito alla situazione specifica. - se fossi venuta a conoscenza del problema specifico (incompatibilità tra IG di __________ e rendita completiva per figli percepita dall’assicurato) avrei sicuramente consigliato al Signor RI 1 di verificare e chiarire la situazione con gli enti competenti. (…)” (X/1) – ha chiesto di respingere il ricorso (X).

1.6. Con scritto 7 marzo 2015 – confermata la domanda di audizione testi, ribadito di aver avuto contatti telefonici sia con dei funzionari della Cassa __________ che della Cassa pensioni __________ di __________ oltre che con il collaboratore dell’Ufficio AI __________ (cfr. l’evidenziazione con diversi colori dei tabulati sub doc. C) e descritto il contenuto di alcune conversazioni – l’insorgente si è confermato nelle proprie allegazioni (XII).

1.7. Con osservazioni del 24 marzo 2015, trasmesso per conoscenza all’insorgente (XV), l’Ufficio AI ha sostenuto che – a prescindere dal fatto che è impossibile determinare il contenuto delle telefonate intervenute con l’amministrazione nel corso del mese di agosto/settembre 2013 – in ogni caso il termine annuo di perenzione è stato rispettato con la resa del progetto di decisione del 9 settembre 2014 (XIV).

1.8. Con scritto dell’11 settembre 2015 il TCA ha chiesto all’Ufficio AI l’incarto completo concernente l’insorgente (XVI). Lo stesso è stato prodotto il 17 settembre 2015 (XVII).

considerato in diritto

2.1. Va innanzitutto trattata la censura secondo la quale l’am-ministrazione avrebbe leso il diritto di essere sentito e in particolare la procedura del preavviso ex art. 57a LAI (con il ricorso l’insorgente sostiene infatti che “(…) dopo la decisione del 20 ottobre 2014, il 4 novembre 2014 la stessa Autorità ha emesso una nuova decisione di restituzione concernente le prestazioni AI, che ha annullato e sostituito la precedente decisione del 20 ottobre 2014. Questo senza far precedere la nuova decisione da un progetto cui poter presentare delle osservazioni. (…)” (I).

L’Alta Corte – chiamata a pronunciarsi circa la questione a sapere se una decisione di riduzione della prestazione già assegnata soggiacesse o meno alla procedura del preavviso e, in particolare, in merito alla conformità alla legge dell’art. 73bis cpv. 1 OAI secondo il quale il preavviso di cui all’art. 57a LAI concerne unicamente questioni che secondo l’articolo 57 capoverso 1 lettere c-f rientrano nei compiti degli uffici AI (in argomento cfr. Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 29, nota marginale 2067, pag. 409) – nella DTF 134 V 97 ha concluso che “(…) prima di emanare una decisione che riduce una rendita d’invalidità con effetto retroattivo a seguito di nuovo calcolo del reddito annuo medio determinante, l’autorità competente deve dare all’assicurato la possibilità di esprimersi senza dover seguire una procedura di audizione preliminare. La regolamentazione della procedura di audizione preliminare all’art. 73bis cpv. 1 OAI è conforme alla legge. (…)” (regesto della succitata DTF).

Nell’evenienza concreta, come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisione del 20 ottobre 2014 – viste le osservazioni del 4 ottobre 2014 al preavviso del 9 settembre 2014 (doc. AI 95/35-36 e 95/33) – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di restituzione per un importo di fr. 16'776.-- pari alle rendite completive per figlio versate indebitamente dal mese di aprile 2012 al mese di settembre 2013 (doc. AI 95/30/31).

Questa decisione, rimasta incontestata, è stata annullata e sostituita dall’Ufficio AI con decisione del 4 novembre 2014 (doc. AI 95/23-24).

Con la decisione del 4 novembre 2014 (oggetto della presente vertenza) – ravvisato che il figlio aveva percepito delle indennità giornaliere già dal mese di gennaio a fine marzo 2011 e dal mese di agosto 2011 al mese di settembre 2013 – l’amministrazione ha corretto l’importo chiesto in restituzione in fr. 26'984.-- (fr. 928.-- x 20 [i primi tre mesi del 2011 e da agosto 2011 a dicembre 2012] + fr. 936 x 9 [i primi 9 mesi del 2013] = 26'985; cfr. doc. AI 95/24). Va qui evidenziato che (come si vedrà al consid. 2.2) anche l’aumento dell’importo chiesto in restituzione – da fr. 16'776.-- a fr. 26'984.-- visti gli ulteriori mesi da considerare nei quali il figlio ha percepito delle indennità giornaliere; cfr. le succitate decisioni del 20 ottobre e del 4 novembre 2014 sub. doc. AI 95/30-31 e 95/23-24 – non è stato contestato dall’insorgente.

Viste le suddette evenienze, questo Tribunale rileva che – a prescindere dal fatto che, in applicazione analogica della DTF 134 V 97, l’amministrazione non era obbligata ad emettere un preavviso visto che il calcolo dell’ammontare delle prestazioni da chiedere in restituzione, avuto riguardo al reddito conseguito dall’attività lavorativa ai sensi dell’art. 49bis cpv. 3 OAVS, non configura una questione che secondo l’articolo 57 capoverso 1 lettere c-f LAI rientra nei compiti degli uffici AI (in argomento cfr. la STCA 32.2014.15 del 18 settembre 2014) – il diritto di essere sentito è stato rispettato.

In ogni caso, ribadito che con il ricorso il nuovo importo chiesto in restituzione è rimasto incontestato, l’asserita violazione del diritto di essere sentito è stata sanata in questa sede.

2.2. Quanto all’importo di fr. 26'984.-- chiesto in restituzione, lo stesso non è stato contestato né nel suo principio né nella sua quantificazione.

Al riguardo questo Tribunale si limita ad osservare che la Cassa __________, nell’annotazione del 27 gennaio 2015 (VI/1), ha evidenziato che “(…) un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni (art. 49bis dell’Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, OAVS). Invece un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all’importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell’AVS (art. 49bis cpv. 3 OAVS). Nel caso di [ndr.: del] signor __________, quest’ultimo ha percepito delle indennità giornaliere a partire da gennaio 2011 superiori all’importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell’AVS (CHF 2'350.00 stato 2015). Dunque il signor RI 1 non ha più diritto ad una rendita per il figlio __________ e le prestazioni sono indebitamente riscosse. (…)” (VI/1, pag. 2).

Questa Corte non ha alcun motivo per scostarsi dalle suddette osservazioni che, conformi alla legge, sono rimaste incontestate e sono state assunte dall’Ufficio AI con la risposta di causa.

In argomento vedi la STF 8C_875/2013 del 29 aprile 2014 con la quale il Tribunale federale ha confermato la decisione dell’11 dicembre 2012 con cui l’Ufficio AI del Canton Basilea Campagna – ritenuto che la figlia in quel periodo aveva percepito un reddito da attività lucrativa mensile superiore all’importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell’AVS – ha chiesto la restituzione della rendita completiva versata a torto dal 1. gennaio 2011 al 30 novembre 2012 per complessivi fr. 10'672.--.

2.3. Secondo l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

L’Alta Corte nella STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 ha ricordato che l'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica; art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione processuale della decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319 con riferimenti). La rettifica di una decisione precedente per via di riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di restituzione della prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola, l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità conosce una differente regolamentazione allorché la modifica della prestazione è dovuta a questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35 pag. 136 e DTF 119 V 431 consid. 2 pag. 432). In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33 pag. 131). Per contro se l'errore che dà luogo alla riconsiderazione concerne degli elementi che non sono specifici al diritto dell'AI, ma che si ritrovano per analogia anche nell'ambito della assicurazione vecchiaia e superstiti, allora la modifica ha anche qui effetto retroattivo (ex tunc), con la conseguenza che l'obbligo di restituzione deve rispettare i limiti previsti dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (succitata STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1).

In concreto, gli elementi che hanno portato alla domanda di restituzione – ovvero, il fatto che il figlio “(…) ha percepito delle indennità giornaliere a partire dal gennaio 2011 superiori all’importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell’AVS (…)” (VI/1), ciò che esclude il diritto alla rendita per figli ai sensi degli articoli 35 LAI, 25 LAVS e 49bis OAVS – non sono specifici al diritto dell’AI e l’amministrazione può chiedere la restituzione delle prestazioni versate indebitamente con effetto retroattivo (vedi, in questo senso, la STF 8C_875/2013 del 29 aprile 2014).

2.4. Con il ricorso l’insorgente ha addotto di aver “(…) sempre fatto notare, sin dal 2011, all’Ufficio AI e a tutti gli altri Uffici interessati il fatto che io percepivo per mio figlio una rendita figli AI e che avevo il dubbio che tale fatto potesse essere in contrasto con la pratica AI di __________. A questi miei dubbi tutti i funzionari hanno sempre risposto di non preoccuparmi, che tutto era in ordine e che non v’erano motivi per ritenere che quanto percepito non fosse regolare. In considerazione alle risposte ricevute, mi ritengo pertanto in buona fede. Avevo, e ho, tutto il diritto di affidarmi alle assicurazioni ricevute dall’Ufficio AI. (…)” (I).

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

  1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

  2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

  3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

  4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

  5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(vedi, tra le tante, STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2; STF 9C_568/2013 del 9 gennaio 2014 consid. 4.2; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1 e STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1, tutte con riferimenti).

In concreto l’insorgente non prova, da una parte, quando esattamente avrebbe reso attenta l’amministrazione circa le prestazioni versate al figlio avuto riguardo alla rendita per figli percepita e, dall’altra parte, il contenuto delle asserite risposte ricevute.

In particolare, invitata espressamente a pronunciarsi al riguardo (cfr. doc. AI 78/1 dell’inc. di RI 1), la funzionaria __________ – delle cui dichiarazioni questo Tribunale non ha alcun motivo per dubitarne della fedefacenza – ha precisato che: “(…) ricordo che in occasione di un colloquio in ufficio (attorno al mese di giugno-luglio 2013) il Signor RI 1 mi ha accennato a dei problemi con la cassa di compensazione delle __________ rimanendo però sul generico (mi comunicò che la cassa gli chiedeva la restituzione di alcuni soldi) e non entrando nel dettaglio. Da parte mia non vi sono state delle rassicurazioni né tantomeno delle precisazioni in merito alla situazione specifica. - se fossi venuta a conoscenza del problema specifico (incompatibilità tra IG di __________ ed rendita completiva per figli percepita dall’assicurato) avrei sicuramente consigliato al Signor RI 1 di verificare e chiarire la situazione con gli enti competenti.” (…)” (X/1).

In ogni caso l’insorgente non adduce in nessun modo quale comportamento o omissione pregiudizievole egli avrebbe adottato in base all’asserita errata informazione ricevuta.

Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Di conseguenza, stanti i succitati cumulativi presupposti necessari alla protezione della buona fede – in casu non è adempiuto quello in base al quale l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole – da questo profilo il ricorrente non può pretendere il diritto alla rendita per figlio erogata.

2.5. Quanto alla perenzione del diritto di chiedere la restituzione – l’insorgente sostiene che “(…) l’Ufficio AI ha sempre avuto conoscenza del fatto che in favore di __________ venivano erogate due rendite, e questo fin dall’inizio, avendolo io stesso fatto notare e avendo ricevuto assicurazioni sulla regolarità di tale fatto. (…)” (I) – va osservato quanto segue.

Nella STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 il TF ha ribadito che secondo l'art. 25 cpv. 2 primo periodo LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 secondo periodo LPGA). I termini enunciati sono termini di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 124 V 380 consid. 2 pag. 383 segg.; 119 V 431 consid. 3a pag. 433). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto, dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere, non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (cfr. sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Quanto al fatto che l'emissione del preavviso, ossia il progetto di decisione di restituzione, sia sufficiente per la salvaguardia del termine annuo di perenzione, si rinvia alla copiosa giurisprudenza in merito (DTF 119 V 432 consid. 3b pag. 435; cfr. ugualmente sentenza 9C_870/2013 del 29 aprile 2014; cfr. consid. 5.3).

Questo Tribunale rileva che, dal richiamato (cfr. consid. 1.8) incarto AI concernente l’insorgente, risulta quanto segue.

Nel luglio 1999 il ricorrente ha inoltrato una domanda di prestazioni AI che ha portato alla decisione dell’8 novembre 2001 con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. dicembre 1998, ad una mezza rendita dal 1. febbraio 1999 e ad una rendita intera dal 1. maggio 1999 unitamente alle rendite per il coniuge e per i figli (doc. AI 3/1-7, 32/1-15 e le motivazioni sub doc. AI 28/1-3 dell’incarto di RI 1).

Con comunicazione del 9 febbraio 2007 l’Ufficio AI ha concluso per un diritto alla rendita d’invalidità immutata (doc. AI 39/1-2 dell’incarto di RI 1).

Anche nell’ambito della revisione intrapresa nel 2011, con comunicazione del 30 giugno 2011, l’amministrazione ha concluso per un diritto alla rendita d’invalidità immutata (doc. AI 48/1 e 53/1-2 dell’incarto di RI 1).

In particolare dalla succitata comunicazione del 30 giugno 2011 la “(…) Persona incaricata di trattare la pratica (…)” risulta essere il funzionario __________ (cfr. doc. AI 53/1-2 dell’incarto di RI 1).

Lo stesso funzionario si è occupato anche della pratica di __________, figlio dell’insorgente avente ad oggetto la “(…) Richiesta per adulti: Integrazione professionale/Rendita (…)” del 27 maggio 2011 (doc. AI 1/1-10).

Infatti, __________ figura essere la “(…) Persona incaricata di trattare la pratica (…)” anche sulla comunicazione del 25 agosto 2011 con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto a __________ la garanzia per la prima formazione professionale preavvisandogli una decisione separata per le indennità giornaliere (doc. AI 19/1-2). In seguito, il 31 agosto 2011, sono state in effetti emesse le decisioni per le indennità giornaliere (doc. AI 20/1-2 e 21/1-2).

Ritenuto che lo stesso funzionario, __________, doveva sapere – le succitate comunicazioni del 30 giugno 2011 di rendita di invalidità invariata e quella del 25 agosto 2011 di garanzia per la prima formazione professionale con preavvisata la decisione per le indennità giornaliere sono, oltretutto, state emesse in un periodo molto ravvicinato e meglio a meno di un mese di distanza l’una dall’altra – che l’Ufficio AI stava versando all’insorgente una rendita per il figlio __________ al quale era stato riconosciuto anche il diritto a delle indennità giornaliere, ci si potrebbe chiedere se già a questo momento l’amministrazione, usando la dovuta diligenza, avrebbe potuto e/o dovuto rendersi conto dell’errore che ha portato alla domanda di restituzione delle asserite prestazioni versate indebitamente.

Va osservato che il nome di __________ figura già sulla lettera del 10 giugno 2011 (atto, questo, presente anche nell’incarto del ricorrente sub doc. AI 66/9-10 = doc. AI 6/1-2) con la quale l’Ufficio AI ha comunicato al figlio __________ di aver ricevuto la sua domanda di prestazioni del 3 giugno 2011 (cfr. doc. AI 1/1-10).

Per un caso in cui l’Alta Corte ha stabilito che “(…) Dev’essere imputata alla Cassa di compensazione del Canton Berna la conoscenza di un cambiamento dello stato civile, che ha un’influenza sulle condizioni determinanti per l’erogazione della prestazione, noto ad un’agenzia comunale delle assicurazioni sociali ma la cui informazione non è stata trasmessa alla sede centrale (consid. 6). Questo principio non si applica quando un collaboratore di agenzia non viene a conoscenza del nuovo matrimonio di un beneficiario di una rendita vedovile nel quadro della sua attività professionale, ma nel quadro di quella privata. (…)” (regesto della DTF 140/521) vedi la DTF 140 V 521.

Va qui rilevato che nella fattispecie concreta è attraveso lo svolgimento dell’attività professionale del funzionario __________, in particolare dalle risultanze delle suddette comunicazioni del 30 giugno e del 25 agosto 2011, che il medesimo Ufficio AI avrebbe potuto e/o dovuto concludere per un’erogazione indebita di prestazioni.

In ogni caso, a mente di questo Tribunale, l’Ufficio AI avrebbe dovuto rendersi conto dell’errore in cui é incorso confermando all’insorgente il diritto ad una rendita d’invalidità immutata il 30 giugno 2011 (cfr. doc. AI 53/1-2 dell’incarto di RI 1), allorquando, con comunicazione del 9 gennaio 2012 ha riconosciuto ancora la garanzia per la prima formazione professionale a favore del figlio __________ (doc. AI 30/1-2).

Infatti, anche nella suddetta comunicazione del 9 gennaio 2012 – che ha portato alla decisione per le indennità giornaliere del 24 gennaio 2012 (doc. AI 31/1-2) – quale “(…) Persona incaricata di trattare la pratica (…)” è indicato sempre __________ (doc. AI 30/1-2). A __________ è inoltre indirizzata la valutazione del consulente in integrazione professionale del 30 aprile 2012 (doc. AI 34/1) e lo stesso funzionario, sempre quale“(…) Persona incaricata di trattare la pratica (…)”, figura ancora sulla comunicazione del 2 maggio 2012 (doc. AI 36/1-2).

L’obbligo per l’Ufficio AI di rendersi conto già in quest’epoca, nel gennaio 2012, dell’errore in cui è incorso vale a maggiore ragione visto che con scritto del 9 gennaio 2012 __________ ha comunicato all’Ufficio AI di aver incaricato il padre di rappresentarlo “(…) in occasione di colloqui e disposizioni inerenti alla vostra assicurazione, come pure a visionare gli atti concernenti la mia persona. (…)” (doc. AI 29/1).

Di conseguenza, ancorché si trattasse di due incarti distinti, la situazione famigliare era nota e l’Ufficio AI, visionando gli atti dell’incarto di __________, avrebbe potuto e dovuto agevolmente rendersi conto che stava versando all’insorgente una rendita per il figlio __________ benché a quest’ultimo fossero state riconosciute delle indennità giornaliere.

Ma vi è di più. L’amministrazione ha avuto un secondo momento in cui avrebbe potuto/dovuto verificare il diritto ad una rendita completiva per figli avuto riguardo alle prestazioni (indennità giornaliere) di cui ha beneficiato il figlio, allorquando, con lettera del 28 febbraio 2012 (doc. AI 72/70 dell’incarto di RI 1), la Cassa __________ – al fine di verificare il diritto alle prestazioni di Nadir vista la fine della formazione al 31 marzo 2012 – si è rivolta al ricorrente in questi termini: “(…) Il diritto alle prestazioni per gli assegni familiari è di regola dato fino alla fine del mese in cui il figlio compie 16 anni. Nel caso di orfani oppure di rendite per figli nell’AVS/AI fino al compimento del 18° anno di età. Per figli in formazione il diritto è esteso fino alla fine della formazione ma al massimo fino al compimento del 25° anno di età. La invitiamo a volerci inoltrare i relativi giustificativi per l’estensione del diritto alle prestazioni entro il 13.03.2012. In mancanza di una recente conferma di formazione, il pagamento della prestazione è sospeso alla scadenza citata. (…)” (doc. AI 72/70 dell’incarto di RI 1), quando si consideri in particolare che negli atti dell’incarto del ricorrente – relativo quindi all’erogazione delle rendite – figurano anche il contratto di tirocinio del figlio quale giardiniere paesaggista – tirocinio effettuato nell’ambito della prima formazione assunta dall’AI – dal 01.04.2012 al 31.08.2014 con la ditta __________ del 24 aprile 2012 e la relativa notifica di assunzione di un’apprendista del 26 aprile 2012 (doc. AI 72/71-72 e 72/73 dell’incarto di RI 1) oltre alle decisioni per le indennità giornaliere del 31 agosto 2011, del 24 gennaio 2012, del 15 e del 23 maggio 2012 e del 19 giugno 2012 (doc. AI 72/63-63, 72/60-61, 72/58-59, 72/56-57, 72/54-55 e 72/52-53 dell’incarto di RI 1).

Va qui ribadito che in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA non decorre dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]).

Nel concretare questi principi, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria (errata) ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per un nuovo esame del fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).

In concreto, osservato che da gennaio 2012 l’istituto assicuratore disponeva di indizi circa una possibile pretesa di restituzione e che nel mese di febbraio 2012 aveva oltretutto ulteriori motivi per esaminare nuovamente il fascicolo dell’insorgente, anche volendo considerare il tempo ragionevole per i necessari accertamenti (il TFA ha indicato quattro mesi quale termine adeguato; cfr. DLA 2004 pag. 285 segg. citata anche al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011), questo Tribunale deve concludere che il termine di perenzione di un anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA è iniziato a decorrere al più tardi dal luglio 2012.

2.6. Con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate indebitamente nei mesi da gennaio a marzo 2011 e da agosto 2011 a settembre 2013 (cfr. consid. 1.1).

Va qui evidenziato, da una parte, che con il preavviso del 9 settembre 2014 (doc. AI 60/1-2 dell’incarto di RI 1 = doc. A7/12) è salvaguardato il termine di perenzione di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA (STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.3) e, dall’altra parte, che conformemente alla giurisprudenza “(…) a prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 [9C_795/2009]) (…)” (STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2) e che detto termine inizia a decorrere dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione (STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4.5; in argomento vedi anche la STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011).

Pertanto, conformemente alla succitata giurisprudenza, l’ordine di restituzione va confermato per l’anno precedente la decisione di restituzione del 4 novembre 2014, ovvero per il periodo dal 4 novembre 2013 al 4 novembre 2014.

In concreto, avendo l’Ufficio AI chiesto la restituzione delle prestazioni versate indebitamente nei mesi da gennaio a marzo 2011 e da agosto 2011 a settembre 2013, la decisione impugnata va annullata.

In questo senso, vista la possibilità di decidere sulla sola base degli atti di causa, questo Tribunale rinuncia all’assunzione delle prove indicate dall’insorgente (cfr. consid. 1.4 e 1.6).

In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Quanto alla domanda di condono la stessa è superata dalla presente sentenza che annulla la decisione di restituzione impugnata.

2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione di restituzione impugnata del 4 novembre 2014 è annullata.

  1. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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