Raccomandata
Incarto n. 32.2014.175
BS/sc
Lugano 15 settembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 ottobre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con sentenza 13 giugno 2014 questo TCA, in parziale accoglimento del ricorso presentato da RI 1 contro la decisione 4 dicembre 2013, ha riconosciuto a quest’ultima una rendita intera dal 1° giugno al 31 dicembre 2012 ed una mezza rendita dal 1° gennaio 2013 (inc. 32.2013.224 in doc. AI 169).
1.2. Con decisione 28 ottobre 2014 l’Ufficio AI, determinato in complessivi fr. 14'028.-- l’importo della rendita intera temporanea, ha dapprima dedotto la mezza rendita già versata (fr. 7'014.--). Il rimanente importo (fr. 7'014.--) lo ha posto in compensazione con fr. 882,70 rivendicati da __________ a titolo d’indennità giornaliere in caso di malattia ai sensi della LCA versati in eccesso e con fr. 6'131.-- rivendicati da __________, quale ex datore di lavoro (doc. AI 179).
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso. Egli rileva come la decisione impugnata non sia stata preceduta dal preavviso ex art. 57a LAI e contesta la compensazione di fr. 7’014.--, chiedendo il versamento diretto della rendita arretrata.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI postula la reiezione del ricorso ed evidenzia che con la presente decisione ha unicamente calcolato le prestazioni arretrate e che di conseguenza la pronunzia non doveva essere preceduta da un preavviso, rimarcando tuttavia che il diritto alla rendita in quanto tale era già stato preavvisato il 5 settembre 2013. L’amministrazione conferma inoltre la correttezza della compensazione effettuata, rilevando:
" In concreto, l’UAI ha correttamente gestito l’iter procedurale conformemente a quanto disposto dalle marginali 10063-10079 delle Direttive sulle rendite (DR). Infatti, dopo aver dato comunicazioni ad __________ (assicuratore LCA) e __________ (datore di lavoro), tramite l’apposito formulario ufficiale n° 318.183, circa le mensilità di rendita come pure l’importo degli arretrati disponibili, ha atteso il rientro dei citati moduli per conoscere l’eventuale ammontare da rifondere quale compensazione, prima della notifica della decisione all’assicurato. Accertata la corrispondenza temporale nonché il diritto al rimborso da parte di questi terzi, diritto dedotto, per la __________ dalla “Dichiarazione di consenso/Convenzione e procura” (sottoscritta il 4 dicembre 2012), per __________ dal CCL (ricevuto in copia con la sottoscrizione del CIL il 25 luglio 2008), l’UAI ha così regolato la pendenza con il versamento, ripartito pro rata durante il periodo comune agosto-settembre, di fr. 882.70 all’assicuratore LCA e fr. 6'131.30 al datore di lavoro. (…)” (doc. IV, pag. 3)
1.5. Il 19 dicembre 2014 la ricorrente ha sostanzialmente confermato il ricorso (VI), mentre, su richiesta del TCA, con scritto 12 gennaio 2015 l’Ufficio AI ha fatto presente di non avere osservazioni in merito (X).
considerando in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. L’assicurata rileva come la decisione contestata non sia stata proceduta dal preavviso ex art. 57a LAI.
Secondo l’art. 57a LAI, l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA. Inoltre, l’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI stabilisce che in deroga agli art. 52 e 58 LPGA le decisioni degli Uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI.
Nel caso in esame va ricordato che con decisione 4 dicembre 2013, preavvisata il 5 settembre 2013, l’Ufficio AI aveva riconosciuto il diritto alla mezza rendita (per un grado d’invalidità del 50%) dal 1° giugno 2012. A seguito della sentenza 13 giugno 2014 il TCA, accogliendo parzialmente il ricorso del 23 dicembre 2013, ha assegnato all’assicurata per il periodo 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2012 una rendita intera, seguita poi dalla mezza rendita. Solo con la presente decisione l’Ufficio AI ha determinato (il relativo calcolo è di competenza della Cassa di compensazione; art. 60 cpv. 1 lett. b LAI) la rendita arretrata e posto in compensazione gli anticipi ex art. 85bis OAI rivendicati da terzi (cfr. consid. 2.4).
L’amministrazione non doveva emettere un preavviso di decisione, visto che lo aveva già fatto il 5 settembre 2014. Del resto, va fatto presente che non devono essere preavvisate ai sensi dell’art. 57a LAI le decisioni riguardanti unicamente campi di competenza della cassa di compensazione, (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 29 n. 2072, pag. 409) tra cui il versamento degli anticipi ex art. 85bis OAI a terzi (Müller, op. cit., n. 2075, pag. 410).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l'Ufficio AI ha compensato le rendite arretrate (periodo 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2012) spettanti all'assicurata con le indennità giornaliere di malattia versate in eccesso (causa sovraindennizzo) da __________ e agli anticipi di stipendio versati dal suo ex datore di lavoro, la __________.
2.4. Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:
a. al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se
questi versano anticipi;
b. a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.
L'art. 85bis dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) precisa in proposito che:
" 1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.
2 Sono considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;
b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.
3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."
Va qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell’AI (art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).
La citata disposizione di legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Le cifre marginali 10065, 10066, 10067, 10068 DR delle Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità federale, edite dall'UFAS, stato 01.01.2010, nella versione francese (la relativa traduzione in italiano non è ancora disponibile web) prevedono quanto segue:
" (…)
1065 Sont considérées comme prestations susceptibles d'être restituées directement au tiers ayant fait des avances:
1066 - celles librement consenties dans l'attente de versement d'une
rente, que l'assuré a obtenues sous réserve de remboursement, et moyennant l'accord écrit de sa part selon lequel les paiements rétroactifs peuvent s'effectuer directement en mains du tiers les ayant consentis;
1067 - celles intervenues contractuellement ou légalement et autant que le droit au remboursement puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi, en cas de paiement rétroactif de rente. (A cet égard, une clause de sur-assurance seule découlant d'un contrat ou de la loi ne suffit toutefois pas).
1068 Font partie des prestations contractuelles notamment celles qui sont versées sur la base des conditions générales d'une assurance collective pour des indemnités journalières, celles qui interviennent dans le cadre de l'assurance-accidents dans le domaine surobligatoire ou sur la base des statuts d'une caisse de pension. Font partie des prestations fournies en vertu d'une obligation légale notamment celles de l'aide sociale publique."
Le cifre marginali 10069 e 10070 DR hanno il seguente tenore:
" L'accord écrit de l'assuré(e) est nécessaire dans tous les cas où la loi ou le contrat ne contient pas de disposition expresse stipulant un droit d'obtenir le remboursement des avances directement de l'AVS ou de l'AI.
Le tiers ayant fait des avances doit annoncer à la caisse de compensation compétente sa prétention au remboursement des avances. Il est préférable qu'il procède à cette annonce par le biais de la formule 318.183 (VSI 1993, p. 89)."
2.5. Nel caso in esame va fatto presente che l’Ufficio AI ha seguito correttamente l’iter procedurale conformemente alle succitate direttive (marg. 10063 – 10079). Come rettamente rilevato in sede di risposta, dopo aver comunicato il 1° ottobre 2014 all’assicuratore LCA ed all’ex datore di lavoro mediante l’apposito formulario ufficiale no. 318.133 le mensilità di rendita arretrate da porre in compensazione (fr. 7'014.--) e preso atto degli importi rivendicati, l’Ufficio AI ha accertato la corrispondenza temporale delle rivendicazioni nonché il diritto al rimborso da parte di questi terzi, procedendo in seguito alle contestate compensazioni.
Per quel che riguarda __________ va fatto presente che il 4 dicembre 2012 l’assicurata ha dato il consenso alla “Dichiarazione di consenso/Convenzione e procura” contenente segnatamente la seguente disposizione:
" (…)
Ho preso atto che, fino alla decisione dell’AI, __________ erogherà interamente le prestazioni di indennità giornaliera secondo quanto convenuto contrattualmente solo a condizione che io abbia effettuato la notifica presso l’AI entro i tempi previsti. Acconsento, pertanto, alla compensazione delle rendite o indennità giornaliere AI versate a posteriori con le indennità giornaliere già corrisposte da __________. Accetto che il relativo rimborso venga effettuato dalla Cassa di compensazione direttamente a favore di __________.” (doc. 22, incarto Cassa)
Ora, dal momento che la succitata assicurazione ha versato le indennità secondo contratto, per considerare come anticipo ex art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI il rimborso delle stesse deve essere previsto da norme contrattuali. Il diritto inequivocabile al rimborso tuttavia non è stato in casu fatto risalire a una norma contrattuale, bensì alla dichiarazione di consenso data dall’assicurata il 4 dicembre 2012. A questo modo di procedere può essere prestata adesione. Al riguardo nella sentenza 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 il TF – in una fattispecie che concerneva proprio la __________ (nella ragione sociale valida a quel tempo) – aveva conferito il diritto al rimborso diretto in presenza di una dichiarazione scritta di consenso dell’interessato, ritenuto che la norma contrattuale non contemplava tale diritto (la norma in questione concerneva solo la surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato nei confronti di un terzo responsabile). Dal punto di vista temporale la chiesta compensazione si riferisce alle indennità giornaliere versate in eccesso dal 19 agosto 2012 al 30 settembre 2012 per complessivi fr. 1'436,20 (doc. 22, incarto Cassa = doc. E) e quindi coperte dalle rendite arretrate.
In merito a quanto rivendicato dall’ex datore di lavoro, la norma che legittima un rimborso diretto è costituita dal Contratto collettivo di lavoro per il personale de __________ (valido dal 1° gennaio 2002, versione riveduta del 1° gennaio 2011) – che, come si evince dal contratto individuale di lavoro (CIL) sottoscritto dall’assicurata – costituisce parte integrante del CIL – il cui art. 371 (versione in francese doc. incarto Cassa 18, versione italiana dal sito de __________) prevede:
" Computo delle prestazioni delle assicurazioni sociali obbligatorie
Le prestazioni d’indennità giornaliera e di rendita delle assicurazioni sociali svizzere e straniere vengono computate al diritto al salario nella misura in cui non siano più elevate rispetto a quest’ultimo. __________ e/o l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio hanno, nei riguardi delle assicurazioni sociali che forniscono prestazioni retroattive, un diritto di rimborso delle somme versate a titolo volontario o in virtù di un contratto” (sottolineatura del redattore).
Dal conteggio allestito dall’ex datore di lavoro (doc. 15 incarto Cassa = doc. E8) si evince che nel periodo giugno – dicembre 2012 l’assicurata, attiva al 40%, ha lavorato saltuariamente (cfr. “Arbeitsunfähigkeit pro Monat” in %), percependo complessivamente fr. 10'595,87 di salario (“Lohnfortzahlung”). Dedotti fr. 2'368.-- d’indennità giornaliere, l’importo reclamato all’amministrazione ammonta a fr. 8'227,87.
Ritenuto che per il periodo agosto - settembre 2012 sono disponibili fr. 2'004.-- di rendite arretrate e che per gli stessi mesi l’assicuratore LCA e l’ex datore di lavoro hanno chiesto il rimborso rispettivamente di fr. 1'824,50 e di fr. 1'436,20, dal calcolo proporzionale (cfr. doc. E10 = doc. 12 incarto Cassa) risulta che al primo spetta fr. 882,70 e fr. 1'121,30 al secondo. L’ex datore di lavoro ha diritto anche al rimborso di fr. 5'009,70 (7'014 – 1'121,30) per il periodo ottobre - dicembre 2012, motivo per cui l’importo posto in compesazione ammonta complessivamente a fr. 6'131.--.
In queste circostanze, dunque, il versamento diretto ad __________ e __________ delle rendite arretrate effettuato dall’Ufficio AI risulta corretto. La decisione impugnata va pertanto confermata, mentre il ricorso è da respingere.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico dell’assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti