Raccomandata
Incarto n. 32.2014.174
LG
Lugano 31 agosto 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 22 ottobre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1968, da ultimo attiva in qualità di cameriera, in data 21 agosto 2003 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) per uno “Stato depressivo grave con disturbi del comportamento alimentare, importante astenia e dolori diffusi nell’ambito di una polimialgia generalizzata” (doc. AI 1-1/5).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione pluridisciplinare SAM (doc. AI 21-1), l’Ufficio AI, con le decisioni del 3 e del 19 ottobre 2005, ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita, a far tempo dal 1° giugno 2003 (doc. AI 40-1, 41-1, 45-1).
1.3. Contro queste decisioni RI 1, a quel momento rappresentata dall’avv. __________, ha inoltrato opposizione (doc. AI 47-1), poi ritirata il 9 marzo 2007 (doc. AI 70-2), a seguito dello scritto dell’Ufficio AI, in cui l’assicurata veniva informata di una possibile reformatio in peius (doc. AI 69-1).
Con la decisione su opposizione del 14 marzo 2007, l’UAI ha stralciato la causa dai ruoli (doc. AI 71-1).
1.4. In sede di revisione della rendita, avviata nel mese di giugno 2008, con comunicazione del 13 ottobre 2009, l’UAI ha informato la ricorrente di non aver constatato alcun cambiamento in riferimento alla rendita erogata (doc. AI 85-1).
Il 2 novembre 2009 RI 1 ha chiesto all’amministrazione una decisione formale (doc. AI 87-1).
Con la decisione formale del 10 novembre 2009, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di aumento della rendita e confermato il grado d’invalidità del 40% (doc. AI 88-1).
1.5. Il 4 marzo 2010 l’assicurata ha fatto richiesta di aumento del grado d’invalidità per un peggioramento dello stato di salute (doc. AI 89-1),
1.6. Con la decisione del 28 aprile 2010 (doc. AI 91-1), cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di revisione della rendita.
1.7. In sede di revisione della rendita, avviata nel mese di aprile del 2012, l’assicurata ha lamentato un peggioramento dello stato di salute (doc. AI 102-1)
1.8. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione pluridisciplinare SAM (doc. AI 125-1), l’Ufficio AI con la decisione del 30 settembre 2013 (doc. AI 135-1), cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurata una mezza rendita d’invalidità (grado 50%), a decorrere dal 1° giugno 2012.
1.9. Nel mese di agosto 2014 l’assicurata, tramite il medico curante Dr.ssa __________, ha postulato la revisione della rendita per un ʺpeggioramento delle sue condizioni clinicheʺ.
Il medico curante si è cosi espresso:
" La paziente sopraccitata, nota per problematica internistica cronica complessa, attualmente ricoverata all'Ospedale __________ di __________ per la terapia stazionaria di un disturbo alimentare psicogeno, ha avuto durante gli ultimi mesi un peggioramento delle sue condizioni cliniche.
La problematica pan-vertebrale su serie turbe statico-degenerative, è in peggioramento, in particolare dopo un trauma assiale della colonna
risultante di caduta accidentale nel mese di febbraio 2012. Richiede
pertanto una nuova valutazione specialistica neurochirurgica e presso il centro delle terapia del dolore cronico. Sicuramente l'obesità di grado Il non aiuta in questa situazione, ma speriamo in un miglioramento del disturbo alimentare e dell'eccesso ponderale dopo questo ricovero a __________, anche se sappiamo che queste problematiche sono complesse e richiedono una pressa a carico cronica e stretta.
Recentemente sottoposta a crossectomia e stripping venoso per insufficienza venosa cronica molto sintomatica.
Presenta un utero miomatoso che causa dolori e ipermenorrea, e che
dovrà essere probabilmente asportato.
La sintomatologia gastroduodenale intensa è stata accertata tramite EGDS. La paziente presenta una gastrite antro-corpale su malattia di riflusso
In fase di accertamenti disturbi respiratori con dispnea intermittente e
DDmeri costantemente elevati. Sarà sottoposta a polisonnografia
notturna per escludere una sme. delle apnee notturne.
Tutte queste problematiche rendono la paziente inabile al lavoro al 100%.
La situazione potrà essere rivalutata tra qualche mese, sperando che
almeno la problematica alimentare possa migliorare e avere un impatto positivo nella complessa polimorbidità di questa paziente” (doc. AI 141-1).
1.10. Dopo aver sottoposto la domanda di revisione al vaglio del Servizio Medico Regionale (SMR), l’Ufficio AI con la decisione del 22 ottobre 2014 (doc. AI 148-1), preavvisata con progetto del 29 agosto 2014 (doc. AI 144-1), non è entrato in materia sulla nuova richiesta di prestazioni.
1.11. Contro questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA contestando la decisione impugnata e allegando il referto del 5 novembre 2014 dell’unità __________ dell’Ospedale __________ di __________ e il rapporto del 13 novembre 2014 della Dr.ssa __________ (doc. I+A2, A3).
1.12. In risposta l’Ufficio AI, sulla base delle valutazioni del SMR, si è riconfermato nel proprio provvedimento rilevando che la ricorrente non ha reso plausibile che la sua capacità lavorativa si sarebbe ridotta in modo tale da modificare in misura rilevante il grado d’invalidità (doc. IV).
1.13. Con scritto del 23 dicembre 2014 la ricorrente ha preso posizione sulla risposta dell’amministrazione ribadendo il peggioramento del proprio quadro clinico (doc. VI).
Il doc. VI è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. VII).
in diritto
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Secondo l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti
Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che se l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
Il TF nella sentenza 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 ha precisato:
“(…)
che il grado della prova richiesto dall'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, ferma restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame (v. sentenza 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 4.4 con riferimenti; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2 [I 238/02]).
2.3 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b pag. 412; 117 V 198 consid. 4b pag. 200 con riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). Giudice che per il resto deve limitarsi ad esaminare la situazione secondo lo stato di fatto che si presentava al momento in cui l'amministrazione ha statuito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 52/03 del 16 gennaio 2004 consid. 2.2).
Secondo la cifra 5004 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) i principi di revisione si applicano alle rendite correnti d’invalidità; alle rendite correnti di vecchiaia versate per invalidità del / della coniuge, oppure se una rendita è stata respinta per insufficiente grado d’invalidità. La persona assicurata deve, nella sua nuova domanda di rendita, rendere plausibili i motivi della revisione (art. 87 cpv. 4 OAI; cfr. N. 2026 e N. 5013; RCC 1984 p. 355 e 364, 1983 p. 491, 1981 p. 123).
La cifra 5005 CIGI prevede che esiste un motivo di revisione, ossia una modifica della situazione determinante per il diritto alle prestazioni, in particolare nei seguenti casi: miglioramento o peggioramento (p. es. anche in caso di una cronicizzazione; RCC 1989 p. 282) dello stato di salute; la ripresa o la cessazione dell’attività lucrativa; l’aumento o la diminuzione del reddito d’invalido o di persona non invalida; la modifica della capacità di svolgere le mansioni consuete (ad. es. aumento della capacità lavorativa di una persona attiva nella propria economia domestica grazie all’impiego di mezzi ausiliari).
Infine secondo la cifra 5014, l’Ufficio AI verifica la plausibilità della domanda: se la persona assicurata non ha motivato plausibilmente la domanda di revisione, l’Ufficio AI non entra nel merito della domanda, non procede ad accertamenti ed emana una decisione di non entrata in materia (RCC 1985 p. 332, 1984 p. 364, 1983 p. 382).
2.3. Nel caso in esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.
L’assicurata, dopo una prima valutazione medica ad opera del SAM nel 2004 (cfr. referto del 3 agosto 2004, doc. AI 21-1), è stata messa al beneficio di un quarto di rendita dal 1° giugno 2003 (vedi decisioni del 3 e del 19 ottobre 2005, doc. AI 40-1).
In sede di revisione della rendita nel 2012 l’assicurata è stata sottoposta ad una nuova valutazione pluridisciplinare SAM (psichiatrica, reumatologica, neurologica, doc. AI 125-1) e con la decisione del 30 settembre 2013 l’Ufficio AI le ha attribuito una mezza rendita d’invalidità dal 1° giugno 2012 (doc. AI 135-1)
Nel rapporto peritale del 24 maggio 2013, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa
“(…)
Diagnosi reumatologica
Fibromialgia/sindrome somatoforrne da dolore persistente.
Sindrome dolorosa panvertebrale cronica con:
discopatie importanti tra L3 e S1 di media entità senza neurocompressione,
spondilolisi di L5 con sporidilolistesi grado I,
discopatia C5-C6 e C6-C7 di media entità senza neurocompressiorie.
Fascite plantare cronica bilaterale.
Diagnosi psichiatrica
Sindrome depressiva persistente (ICD-10 F 34.1).
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4)” (doc. AI 125-32).
Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno indicato:
" (…)
Infezione HIV stadio A1
Emicrania senz'aura.
Obesità.
Sindrome del tunnel carpale bilaterale oligosintomatica.
Steatosi epatica
Malattia da riflusso gastroesofageo.
Stato dopo operazione per rettocele (2006).
Stato dopo operazione per emorroidi nel 2006
Stato dopo asportazione di lipomi in sede dorsale e frontale (2006)
Vene varicose gamba ds., stato dopo miniflebectomia (1999)” (doc. AI 125-32+33).
Quanto alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 50% (riduzione del rendimento) nell’ultima attività di cameriera, cameriera ai piani, ausiliaria di cucina e ausiliaria di pulizie, mentre in attività adeguate la capacità al lavoro è del 60% dal mese di marzo 2012 (doc. AI 125-35+36).
2.4. In sede di nuova domanda, con scritto del 22 agosto 2014, il medico curante dell’assicurata, la Dr.ssa __________, ha addotto un peggioramento della problematica pan-vertebrale su serie turbe statico-degenerative. Ella ha quindi riferito dei disturbi alimentari, per i quali è stata ricoverata all’Ospedale __________, nonché dell’eccesso ponderale (cfr. doc. I, pag. 1). Il medico ha quindi illustrato gli interventi subìti dall’assicurata, ovvero la crossectomia e stripping venoso, e le problematiche che la affliggono, come l’utero miomatoso, la gastrite antro-corpale su malattia di riflusso e i disturbi respiratori con dispnea intermittente DDmeri elevati (cfr. doc. I, pag. 2).
La nuova documentazione medica è stata sottoposta alla valutazione del Dr. __________ del SMR, il quale nell’annotazione del 29 agosto 2014 si è cosi espresso:
" Confrontato lo stato clinico attuale rispetto a quello in concomitanza della perizia pluridisciplinare del maggio 2013, non reputiamo che si sia assistito a un significativo peggioramento, se si esclude il periodo di ricovero ospedaliero intercorso dal 30 aprile al 14 maggio 2014, durante il quale la CL era nulla in ogni attività.
Sia questo ricovero sia l’intervento alle vene varicose dovrebbero aver portato un miglioramento piuttosto del quadro clinico, che sostanzialmente comunque rimane invariato” (doc. AI 143-1).
Nello scritto del 23 settembre 2014 il medico curante ha ribadito il sensibile peggioramento delle condizioni cliniche di __________ riprendendo le patologie già indicate il 22 agosto 2014 (doc. AI 145-1).
Il Dr. __________ del SMR, nell’annotazione dell’8 ottobre 2014, ha concluso che “il ricovero presso il Centro di competenza per la presa a carico dei disturbi del comportamento alimentare all’__________ è da correlare all’obesità che di per sé non conferisce alcuna incapacità lavorativa ai sensi di legge” (doc. AI 147-1).
Dinanzi a questa Corte, l’insorgente ha prodotto il referto del 5 novembre 2014 dell’Ospedale __________ di __________, in cui la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, si è così espressa:
" La signora è stata ricovera presso il nostro Centro __________ con una diagnosi di NAS: disturbo alimentare non altrimenti specificato che ha avuto il suo esordio nell'anno 2000 in comorbidità con un disturbo depressivo maggiore, in tale periodo ha intrapreso senza esito positivo un percorso di psicoterapia.
Nel corso degli anni il suo stato psicologico e andato peggiorando a causa della malattia di sieropositività e anche di conflitti familiari con il coniuge, dal quale ha dovuto separarsi, tutto questo ha creato un forte disagio emotivo al punto che la signora si e trovata costretta
a lasciare un lavoro per lei interessante presso il consolato. Tale tipo di lavoro richiedeva un impegno mentale eccessivo per le sue condizioni psichiche per cui ha dovuto sottoporsi a lavori manuali come addetta alle pulizie e cameriera nei ristoranti. Lo stato depressivo si è aggravato anche in seguito a una caduta avvenuta nel 2012 che l'ha resa incapace di proseguire il lavoro come addetta alle pulizie, generando con il tempo uno stato di cronicità, che ha costretto la paziente a ridurre il movimento e a non trovare l'energia per impegnarsi in un'altra attività lavorativa.
Tale condizione è tuttora presente, nonostante durante la degenza è riuscita a perdere peso, la paziente non è in grado a costruire una progettualità futura e a reagire alle sofferenze vissute durante la sua vita. Continua per questo un trattamento di psicoterapia e una terapia farmacologica, con esiti molto lenti e piuttosto scarsi in quanto non sembra in grado di reagire. Questa sua condizione psichica e anche molto determinata dal suo mancato inserimento in Svizzera in quanto è rimasta affettivamente legata alla sua terra d'origine dove nell'anno '94 ha dovuto per ragioni economiche trasferirsi alla ricerca di una
lavoro lasciando le sue figlie nella __________ perché non aveva ricevuto il permesso del ricongiungimento familiare. La paziente soffre molto di questa distanza che ancora oggi la separa dalle sue figlie.” (doc. A2)
La ricorrente ha poi allegato al ricorso lo scritto del 13 novembre 2014 della Dr.ssa __________, in cui il medico curante rileva che la limitazione lavorativa non deriva solo dal sovrappeso, ma da una problematica psico-fisica complessa. Secondo il medico dell’assicurata, la situazione generale è condizionata dalla sindrome d’immunodeficienza cronica, oltre che dalla problematica pan-vertebrale, su complesse turbe statico degenerative, in peggioramento – a suo dire – dopo l’infortunio del febbraio 2012 (doc. A3).
Il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ del SMR, nell’annotazione del 1° dicembre 2014 hanno ribadito che la documentazione prodotta non mette in luce una sostanziale modifica dello stato fisico e psichico rispetto alla valutazione SAM del 2013. “L’assicurato presenta una nota problematica reumatologica / psichiatrica con forte componente funzionale/somatoforme/psicosociale” (doc. IVbis)
In concreto l’insorgente, chiamato a dimostrare che rispetto all’ultima decisione del 30 settembre 2013, vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità lavorativa nella precedente o in altre attività.
La Dr.ssa __________, peraltro medico generalista e non specialista nelle materie oggetto della valutazione SAM (reumatologia e psichiatria), non ha posto nuove diagnosi, limitandosi in sostanza a riprendere elementi d’anamnesi già noti e valutati in ambito SAM, come la sindrome panvertebrale cronica (cfr. perizia Dr. __________ del 17 aprile 2013, doc. AI 125-49), la sindrome depressiva persistente, la sindrome somatoforme da dolore persistente, la condizione di HIV positivo (cfr. perizia Dr.ssa __________ del 20 aprile 2013, doc. AI 125-43).
Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Per quanto riguarda il secondo ricovero dell’assicurata presso l’unità __________ (__________) dell’Ospedale __________ di __________ (il primo è avvenuto dal 30 aprile al 14 maggio 2014, vedi annotazione Dr. __________, doc. AI 143-1), l’insorgente ha prodotto il rapporto del 5 novembre 2011 della Dr.ssa __________. Il sanitario ha evidenziato un disturbo alimentare esordito nel 2000, in comorbidità con un disturbo depressivo maggiore e riferito di un peggioramento dello stato psicologico “nel corso degli anni” a causa della sieropositività, dei conflitti familiari e del mancato inserimento in Svizzera. Il sanitario ha quindi ripreso elementi di anamnesi risalenti a prima del 2013, in particolare l’aggravamento dello stato depressivo dopo l’infortunio del 2012 (doc. A2)
Elementi questi che sono stati tutti presi in considerazione dai periti del SAM nella valutazione del 24 maggio 2013 (cfr. anamnesi patologica e affezioni attuali, perizia SAM pagg. 11 e segg., doc. AI 125-11 e segg.).
Sul rapporto della Dr.ssa __________ hanno preso posizione il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ rilevando che il certificato si focalizza sul disturbo depressivo, mentre per quello alimentare non viene descritta alcuna limitazione (doc. IVbis).
Infine, nello scritto del 23 dicembre 2014 (doc. VI) la ricorrente si è limitata a segnalare la sintomatologia soggettiva, senza tuttavia documentare lo stato clinico, né tantomeno oggettivare un peggioramento.
Non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute e/o economiche dell’assicurata, secondo questo Tribunale, giustamente l’UAI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
Ciò non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), la ricorrente ha se del caso la facoltà di presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado d’inabilità.
2.5. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti