Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2014.169
Entscheidungsdatum
12.08.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2014.169

LG/sc

Lugano 12 agosto 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 novembre 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 10 ottobre 2014 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1966, da ultimo attiva in qualità di ausiliaria di pulizie a ore e casalinga, in data 8 gennaio 2013 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, per le sequele dell’infortunio del 19 dicembre 2012 (doc. AI 1-1/5, LAINF 1-1).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione medica pluridisciplinare SAM (doc. AI 45-1) e un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 67-1), l’Ufficio AI con la decisione del 10 ottobre 2014 (doc. AI 87-1), preavvisata con progetto del 7 agosto 2014 (doc. AI 79-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.

1.3. Contro questa decisione RI 1, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’UAI per una rivalutazione del quadro medico (doc. I, pagg. 4/5).

L’insorgente ha contestato, in particolare, la valutazione della capacità lavorativa residua in attività leggere (80%) e il grado di limitazione stabilito per le attività domestiche (20,5%) (doc. I).

La rappresentante di RI 1 ha fatto valere – sulla base del certificato del 27 ottobre 2014 del Dr. __________ e dei rapporti radiologici – un peggioramento del quadro clinico “che giustifica nuove restrizioni concrete della capacità fisica dell’assicurata” (cfr. doc. I, pag. 3) chiedendo di riaprire l’istruttoria medica procedendo alla rivalutazione della capacità lavorativa residua dell’assicurata “sia in ambito adeguato sia in ambito domestico (rendimento, limiti funzionali)” (doc. IV).

1.4. Dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica prodotta dall’assicurata al vaglio del SAM e dell’assistente sociale __________ (cfr. doc. VI1, VI3, IV4, VI5), in risposta l’Ufficio AI si è riconfermato integralmente nella decisione impugnata (doc. VI+1/5).

1.5. Con lo scritto del 18 dicembre 2014 RA 1 ha comunicato al TCA la degenza di RI 1 presso l’__________ di __________ “per accertamenti e proposte terapeutiche” (doc. X).

L’insorgente ha quindi ribadito il peggioramento dello stato di salute, sulla base anche del certificato del 5 maggio 2014 del medico curante Dr. __________ (doc. X).

La rappresentante della ricorrente ha poi contestato le conclusioni dell’inchiesta economica per quanto riguarda la “portata” degli aiuti del figlio e del marito all’ambito domestico (doc. X, pag. 2).

Il doc. X e gli allegati sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XI).

1.6. Con le osservazioni del 12 gennaio 2015 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica all’esame del SMR (doc. XII1), si è riconfermato nel proprio provvedimento sia per quanto riguarda l’aspetto medico che quello economico. La questione inerente ad un eventuale peggioramento dello stato di salute invece esula – secondo l’UAI – dal procedimento in questione (doc. XII+1).

Il doc. XII e l’allegato sono stati inviati a RA 1 per osservazioni (doc. XIII).

1.7. In data 19 gennaio 2014 la rappresentante dell’assicurata ribadisce il peggioramento dello stato di salute di RI 1 rilevando che la nuova documentazione medica mette in evidenza – contrariamente a quanto sostenuto dall’UAI – elementi d’accertamento retrospettivo della situazione anteriori alla decisione impugnata (doc. XIV).

Ella ha poi prodotto il rapporto d’uscita del 17 dicembre 2014 dell’__________ di __________, unitamente alla prescrizione di fisioterapia (doc. G1/3).

Il doc. XIV e l’allegato sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. XV).

1.8. Nelle osservazioni del 2 febbraio 2015 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione al vaglio del SMR, si è riconfermato nella decisione impugnata (doc. XVI+1).

Il doc. XVI+1 è stato inviato a RA 1 per conoscenza (doc. XVII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.4. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui

" Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa giurisprudenza è stata ribadita in una STF_9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

L’Alta Corte in una sentenza dell’8 luglio 2011, pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.

2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

Nel caso concreto l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato al 69% la parte dedicata all’attività salariata e al 31% la quota dedicata alle mansioni domestiche (doc. AI 87-1).

Tale suddivisione deve essere confermata.

Nel rapporto d’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica “L’assicurata riferisce che lavorarava, a dipendenza della necessità, da un minimo del 50% fino all’80’% sull’arco di un anno intero” (doc. AI 67-2).

La percentuale del 69% è stata calcolata dall’amministrazione sulla base (media) delle percentuali d’impiego presso i vari datori di lavoro (cfr. calcolo UAI del 12 marzo 2014, doc. AI 62-1).

Questa percentuale non è stata peraltro contestata in sede ricorsuale (doc. I).

2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.7. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

  • assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

  • differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

  • miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

  • rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

L’art. 72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.

Per mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).

In una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).

La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2.; 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti; 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Il Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Questa giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare (doc. AI 42-1).

In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr. __________), quella reumatologica (Dr. __________), quella neurologica (Dr. __________) e quella diabetologica (Dr.ssa __________).

Globalmente, nel rapporto peritale del 29 novembre 2013, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

“(…)

Importante tendinopatia dei tendini d'Achille bilateralmente con/su:

  • importante ossificazione delle entesi verosimilmente nell'ambito di una DISH legata al diabete mellito,

  • pregresse borsiti retroachillee importanti.

Lombalgie croniche con/su:

  • discopatie nell'ambito di esiti da distrofia di crescita di Scheuermann al passaggio dorsolombare,

  • modiche alterazioni della statica.

Sindrome femoropatellare bilaterale con/su:

  • artrosi femoropatellare laterale” (doc. AI 45-15).

Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa, i periti hanno invece indicato:

“(…)

Diabete mellito tipo 2, noto dal 2002 con/su:

  • trattato con insulina da quattro-cinque anni,

  • scompensato.

Obesità (BMI ca. 35 kg/m2).

Gozzo multinodulare, noto da ca. dieci anni, eutireotico.

Ipertensione arteriosa con/su:

  • sotto trattamento,

  • albuminuria.

Dislipidemia.

Gastrite anamnestica” (doc. AI 45-15).

Quanto alla capacità lavorativa medico - teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 30-40% nell’ultima attività di ausiliaria di pulizie, mentre in un’attività adeguata l’abilità è dell’80% dal 19 gennaio 2013 (doc. AI 45-21+22).

Nel rapporto finale del 4 dicembre 2013 il Dr. __________ del SMR ha ripreso la diagnosi e le conclusioni del SAM precisando che l’abilità del 30-40% varia a seconda della ʺpesantezzaʺ del lavoro di addetta alle pulizie. Come addetta in un ospedale egli ha quindi calcolato una capacità lavorativa del 30% (doc. AI 46-2).

2.9. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questa Corte non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto i disturbi di natura reumatologica non sono stati chiariti in modo soddisfacente.

2.9.1. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale nel rapporto dell’8 novembre 2013 non ha posto alcuna diagnosi psichiatrica e ritenuto RI 1 totalmente abile al lavoro (doc. AI 45-31).

Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

2.9.2. Per quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale nella perizia del 3 ottobre 2013 non ha posto alcuna diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, indicando senza influsso su di essa una ʺSindrome algica cronica a livello lombare e degli arti inferiori, non spiegata da patologia neurologicaʺ (doc. AI 45-43).

Anche secondo il Dr. __________ non vi è diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista neurologico (doc. AI 45-43).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

2.9.3. Per quanto riguarda la patologia diabetologica, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione specialistica da parte della Dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, endocrinologia, diabetologia, la quale nel referto peritale del 21 ottobre 2013 ha indicato le seguenti patologie senza ripercussioni sulla capacità lavorativa: “1. Diabete di tipo 2 noto dal 2002, insulinotrattato da circa 4-5 anni, scompensato (HbA1c 9%), complicato da una neuropatia sensitiva agli arti inferiori. 2. Obesità di grado I (BMI35 kg/m2). 3. Gozzo multinodulare noto da circa dieci anni, eutireotico” (doc. AI 45-47).

Secondo la Dr. ssa __________, il diabete, l’obesità e il gozzo ʺnon hanno mai giustificato a nessun momento un’incapacità lavorativa prolungata né la giustificherebbero attualmenteʺ (doc. AI 45-49).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi neppure da questa valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

2.9.4. Per quanto riguarda la patologia reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale nel rapporto dellʼ8 ottobre 2013 ha diagnosticato ʺImportanti tendinopatie dei tendini di Achille ddp; - importanti ossificazioni delle entesi verosimilmente nell'ambito di una DISH legata al diabete mellito; - pregresse borsiti retroachillee importanti (IRM). Lombalgie croniche su/con: - discopatie nell'ambito di esiti da distrofia di crescita di Scheuermann al passaggio dorsolombare; - modiche alterazioni della statica. Sindrome femoropatellare bilaterale; artrosi femoropatellare laterale (IRM). Disturbo di percezione e elaborazione del dolore nell’ambito di una sindrome del dolore cronico non specifica con forte tendenza allo sviluppo di una fibromialgia” (doc. AI 45-37).

Dal punto di vista della capacità lavorativa residua il Dr. __________ ha fissato un’inabilità al lavoro quale ausiliaria di pulizie tra il 60%-70% (riduzione del rendimento) a seconda dei compiti affidati, mentre in un’attività adeguata, leggera e adatta, l’abilità al lavoro è dellʼ80% (riduzione rendimento) dal 19 gennaio 2013 (a un mese dallʼinfortunio) (doc. AI 45-39).

Con il ricorso del 10 novembre 2014 la rappresentante di RI 1 ha prodotto lo scritto del 27 ottobre 2014 del medico curante Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, e dunque specialista nella materia che qui ci occupa, dal seguente tenore:

“(…)

Negli ultimi mesi la Signora RI 1 presenta un netto peggioramento delle condizioni valetudinarie soprattutto per quanto concerne i disturbi ai piedi – arti inferiori che assumono un carattere sempre più invalidante.

Dato il peggioramento e l’attuale conctesto clinico sono previste ulteriori indagini c/o la clinica __________ dell’__________ di __________” (doc. C).

L’insorgente ha quindi prodotto un esame di RM alla caviglia sinistra eseguito il 28 ottobre 2014 presso l’Istituto radiologico __________, nel quale la Dr.ssa __________ ha confrontato l’esame RM con quello svolto il 5 novembre 2012 e constatato una “moderata progressione del quadro di tendinosi nel tendine achileo. Fascite plantare con associato edema osseo calcaneare” (doc. D).

Egli ha anche trasmesso un esame di RM alla caviglia destra di medesima data che, confrontato con la precedente del 5 novembre 2012, documenta una “progressione del quadro di tendinopatia del tendine achilleo in regione inserzionale e pre-inserzionale con degenerazione. Quadro di fascite plantare” (doc. D).

L’UAI ha sottoposto questa nuova documentazione medica al vaglio del SAM, in particolare del Dr. __________ il quale, in data 19 novembre 2014, ha sinteticamente concluso che “i nuovi documenti non cambiano alla mia valutazione” (doc. VI4).

La Dr.ssa __________ e il Dr. __________ del SAM hanno, da parte loro, ricordato che il rapporto medico del Dr. __________ e i referti radiologici “si riferiscono ad accertamenti eseguiti a un anno dalla perizia SAM” e non permettono di modificare la valutazione SAM (doc. VI3).

Nel mese di dicembre 2014 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica, in particolare gli scritti che certificano l’intervento alla spalla destra il 1° ottobre 2014 (doc. F3, F4) e un nuovo rapporto del 5 novembre 2014 del Dr. __________ al Direttore della Clinica __________ __________ di __________, in cui il medico curante ha ribadito il netto peggioramento “da un punto di vista dell’apparato locomotore con progredienza dei disturbi agli arti inferiori con continui dolori e netta diminuzione della capacità deambulatoria”. A suo parere l’inabilità del 20% quale casalinga deve essere valutata in misura maggiore (doc. F1).

L’assicurata è stata quindi degente presso l’__________ di __________ dal 9 dicembre al 17 dicembre 2014 per una sindrome fibromialgica, dolori agli arti inferiori cronici refrattari alla terapia, spondilosi lombare, diabete mellito tipo 2 insulinodipendente, ipotireidosi sostituita, ipertensione arteriosa e adiposità con BMI 38 (doc.G1, G2, G3).

L’amministrazione – sentito il medico SMR Dr. __________ – non ha riscontrato elementi di rilievo per rivedere la propria decisione (doc. XVI+1).

Il TCA non può condividere le conclusioni dell’Ufficio AI.

Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 10 ottobre 2014 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

Secondo questa Corte, i referti del Dr. __________ e quelli radiologici del mese di ottobre 2014 vanno tuttavia presi in considerazione, in quanto visto il periodo di tempo breve intercorso tra la decisione impugnata (10 ottobre 2014) e i referti in questione (27 e 28 ottobre 2014) non si può escludere che facciano riferimento ad un quadro clinico antecedente al provvedimento contestato.

Questo a maggior ragione se si considera che la valutazione SAM reumatologica del Dr. __________ è stata esperita un anno prima (consulto del 4 ottobre 2013) e il Dr. __________ ha riferito – in data 27 ottobre 2014 di un netto peggioramento delle condizioni valetudinarie soprattutto per quanto concerne i disturbi agli arti inferiori negli ultimi mesi (doc. C).

Non può dunque essere escluso che un peggioramento del quadro reumatologico dell’assicurata sia intervenuto prima dell’emanazione della decisione impugnata.

In simili condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un complemento peritale da parte del SAM concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata, dal profilo strettamente reumatologico, giustifichi una capacità lavorativa dell’80% in ogni attività.

2.10. Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.7.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto un approfondimento a livello reumatologico inteso a delucidare, con il perito reumatologo del SAM, se vi sia stato o meno un peggioramento del quadro reumatologico antecedentemente al mese di ottobre 2014.

Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 10 ottobre 2014 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.10.

  1. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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