Raccomandata
Incarto n. 32.2014.154
dc/gm
Lugano 3 giugno 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 settembre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1960, in precedenza attivo in qualità di gommista indipendente, in data 17 febbraio 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di un infortunio occorsogli in data 2 febbraio 2005 (doc. 1/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con decisione del 28 novembre 2007, cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI dell’80%), a far tempo dal 1° febbraio 2006 (doc. 27/1-5).
L’erogazione di una rendita intera di invalidità (grado AI dell’80%) è poi stata confermata dall’amministrazione, in occasione della procedura di revisione della rendita del 2008, tramite comunicazione del 19 maggio 2010 (doc. 54).
1.2. In esito ad una nuova procedura di revisione, avviata nel maggio 2011, dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 68) e un’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. 74), con progetto di decisione del 26 aprile 2012 (doc. 76/1-3), poi confermato con decisione del 31 luglio 2012, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita d’invalidità all’assicurato, non presentando più lo stesso un grado d’invalidità pensionabile.
1.3. Contro questa decisione, l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato – in data 12 settembre 2012 – un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata ed il ripristino dell’erogazione di una rendita intera di invalidità.
1.4. Con sentenza 32.2012.224 dell’8 aprile 2013 il TCA ha accolto il ricorso inoltrato dall’assicurato e rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti, osservando in particolare quanto segue:
" (…)
Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto i disturbi psichici dell’assicurato non sono stati chiariti in modo soddisfacente.
Dal profilo somatico, il TCA non ha invece motivo per distanziarsi dalla valutazione peritale dei medici del SAM - dalla quale è emerso che l’assicurato, a seguito del decorso regolare e favorevole della patologia tumorale, non presenta più, a partire da marzo 2011, un’incapacità lavorativa dal profilo strettamente urologico, mentre, dal profilo reumatologico, continua a presentare le limitazioni funzionali già evidenziate in passato dal dr. __________, non essendovi state, salvo la guarigione del Morbo di Sudeck, delle modifiche di rilievo dei disturbi, definiti dal dr. __________ “invariati in questi anni” (cfr. doc. 68-37) - le cui conclusioni, del resto, non sono state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Il TCA non può, per contro, considerare esaustiva la valutazione peritale psichiatrica della dr.ssa __________, attestante l’assenza di problematiche di natura psichica, alla luce dell’ulteriore documentazione medica prodotta dall’interessato.
L’assicurato ha infatti prodotto dei referti medici, attestanti l’esistenza di un disturbo depressivo, che non sono stati ritenuti dall’UAI atti a dimostrare, per lo meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata, l’esistenza di un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato dopo la valutazione peritale della dr.ssa __________ del 15 ottobre 2011.
Ora, tali referti non sono stati sottoposti dall’amministrazione al vaglio del perito per una sua presa di posizione.
Il TCA constata, infatti, che la documentazione medica prodotta in sede ricorsuale - redatta dal dr. __________, prima (doc. C) e dal dr. __________, poi (doc. D) – seguita poi, in corso di causa, dai referti del dr. __________ (doc. F), del dr. __________ (doc. G1) e della dr.ssa __________ dello studio medico del dr. __________ (doc. G2), sono stati valutati dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR come ininfluenti sulle conclusioni alle quali sono giunti i medici del SAM (doc. IV/bis e doc. XIV/1), senza previamente interpellare al riguardo l’autore della consultazione peritale specialistica in questione, al fine di verificare se, nel frattempo (fino al momento di emanazione della decisione impugnata), le condizioni di salute dell’interessato siano effettivamente peggiorate o meno.
Nelle annotazioni del 7 dicembre 2012, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR, dopo avere preso atto della degenza dal 10 al 24 ottobre 2012 dell’assicurato presso l’Ospedale regionale di __________, hanno ritenuto di poter fare risalire l’inizio della patologia psichiatrica dell’assicurato al mese di settembre 2012, corrispondente all’inizio della presa a carico presso la Clinica del dr. __________.
I medici del SMR hanno aggiunto che non vi è “nessuna evidenza clinica che un disturbo psichiatrico fosse presente antecedentemente alla decisione”, rilevando che “in precedenza non è stato riscontrato nessun disturbo psichico dal perito psichiatra, dr.ssa __________, che aveva visitato l’assicurato in corso di perizia pluridisciplinare SAM” (doc. XIV/1).
Il TCA non può fare proprie queste considerazioni dei medici del SMR.
Se, da una parte, è vero che, nel proprio referto peritale, la dr.ssa __________ non ha riscontrato alcuna patologia psichica, d’altra parte, questo Tribunale rileva che, come correttamente evidenziato dal patrocinatore dell’assicurato e contrariamente al parere del SMR (doc. XIV/1), l’esistenza di un “disturbo depressivo reattivo significativo” è già stata messa in luce dal dr. __________ nel referto del 7 maggio 2012 (doc. C), precedente l’emanazione della decisione impugnata.
La presenza di una problematica depressiva è poi stata confermata dal dr. __________ nel referto del 7 settembre 2012 (doc. D) e, in corso di causa, dal referto del dr. __________ del 9 novembre 2012 (doc. G1) e da quello del 28 novembre 2012 della dr.ssa __________ (doc. G2).
Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 31 luglio 2012 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In concreto, il TCA, contrariamente al parere dell’UAI, rileva che già prima dell’emanazione della decisione impugnata l’assicurato ha prodotto il referto del dr. __________, attestante l’esistenza di “disturbi reattivi significativi e ben comprensibili”, che avrebbe dovuto essere sottoposto alla dr.ssa __________ al fine di verificare se, dopo il suo esame peritale, fosse subentrato o meno un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato.
Ciò appare tanto più necessario alla luce degli ulteriori referti medici prodotti dall’assicurato a comprova dell’esistenza di una problematica depressiva importante (doc. D; G1 e G2), che ha potuto essere constatata anche dal dr. __________ in occasione del ricovero dal 10 al 24 ottobre 2012 presso l’Ospedale regionale di __________ (doc. G1).
In simili condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un complemento peritale da parte della dr.ssa __________, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, giustifichi una capacità lavorativa globale del 100%, come stabilito dalla dr.ssa __________ e confermato dalla dr.ssa __________, dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR (doc. 82-1, IV/bis, XIV/1) .
Tale soluzione si giustifica tanto più considerato il tempo trascorso tra la valutazione peritale della dr.ssa __________ (la quale ha visitato l’assicurato nel mese di ottobre 2011) e l’emanazione della decisione impugnata (del 31 luglio 2012). (…)"
1.5. Esperiti gli accertamenti medici del caso, in particolare una nuova perizia medica del 28 marzo 2014 a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 132/1-57), con progetto di decisione del 12 maggio 2014 (doc. 138/1-4), poi confermato con decisione del 18 settembre 2014 (doc. A1), l'UAI ha ridotto, a partire dal 1° novembre 2012, ad un quarto di rendita d’invalidità (con un grado del 41%) la prestazione spettante all'assicurato.
Inoltre l'UAI ha soppresso la rendita a partire dal 1° febbraio 2014 (tre mesi dopo la modifica del grado, art. 88a OAI) essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.
1.6. Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, con il quale ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di un quarto di rendita d’invalidità anche dopo il 31 gennaio 2014 (doc. I).
Il rappresentante dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
1.7. L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa (cfr. IV+bis).
1.8. In data 9 dicembre 2014 il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto nuova documentazione medica (doc. XI
1.9. Con osservazioni del 23 dicembre 2014 l’UAI ha rilevato:
" Con particolare riferimento al rapporto della psichiatra curante Dr.ssa __________ datato 23.10.2014 (doc. B1 incarto TCA), al certificato 17.11.2014 del curante Dr. __________ (doc. B2 incarto TCA) nonché all’esame RM rachide dorsale/lombare del 17.7.2014 (doc. B3 incarto TCA), si osserva quanto segue.
Come di consueto, l’UAI ha sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell’AI (di seguito SMR) la documentazione medica di cui sopra.
Ora, ritenuto come il Dr. __________ e la psichiatra Dr.ssa __________ del SMR dell’AI – mediante annotazione 19.12.2014 qui allegata – hanno precisato che “A questo punto, visto la persistenza del quadro clinico segnalato dalla Dr.ssa __________ dopo 4 mesi, è possibile ipotizzare un peggioramento del quadro clinico, ma a mio avviso a partire dalla prima valutazione della Dr.ssa __________; è da valutare se esso ha una ripercussione anche sulla CL. L’attuale documentazione somatica mostra inoltre una problematica a livello del rachide lombare con stenosi radiologica del canale. In questa situazione è auspicabile l’esecuzione di una valutazione di decorso in ambito SAM con rivalutazione psichiatrica, reumatologica e neurologica”, in via principale si propone pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) di voler retrocedere gli atti all’amministrazione al fine di espletare i necessari accertamenti medici del caso conformemente a quanto indicato dal SMR all’interno dell’annotazione summenzionata.
In via subordinata, si chiede invece a codesto lodevole TCA di voler confermare la decisione del 18 settembre 2014 e, conseguentemente, respingere il ricorso.” (cfr. Doc. XIV+bis)
1.10. Con lettera dell’8 gennaio 2015 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA quanto segue:
" (…)
Ho letto con attenzione le annotazioni del Servizio medico regionale dell’AI di data 19 dicembre 2014, rispettivamente le osservazioni dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del 23 dicembre 2014, mediante le quali sostanzialmente di propone “l’esecuzione di una valutazione di decorso in ambito SAM con rivalutazione psichiatrica, reumatologica e neurologica”.
A tal riguardo in nome e per conto del signor RI 1 vi significo di non oppormi di principio alla nuova impostazione suggerita, atteso che già in sede ricorsuale il mio mandante aveva richiesto l’espletazione di un nuovo accertamento peritale di natura psichiatrica e reumatologica, essendo il di lui stato valetudinario sensibilmente peggiorato.
Lascio cionondimeno a codesto Tribunale il compito di verificare l’opportunità di nuovamente incaricare il Servizio Accertamento Medico di Bellinzona dell’esecuzione della nuova perizia, atteso che già in passato tale Servizio in almeno due occasioni si è occupato di esprimere delle valutazioni in ordine alla condizione psico-fisica del signor RI 1, le quali hanno fondato oggetto di giustificate e plausibili censure.” (cfr. Doc. XVI)
Con successivo scritto del 16 gennaio 2015 l’Ufficio AI si è così espresso:
" Preso atto delle osservazioni di controparte datate 8.1.2015 (mediante le quali il Signor RI 1 dichiara di non opporsi alla proposta formulata dall’Ufficio AI), lo scrivente Ufficio precisa quanto segue.
Come già indicato all’interno delle osservazioni di causa del 23 dicembre 2014, il Servizio medico regionale dell’AI (cfr. in tal senso l’annotazione SMR del 19 dicembre 2014 agli atti) – alla luce dell’intera documentazione medica presente all’inserto – ritiene corretto procedere mediante una perizia pluridisciplinare di decorso di natura psichiatrica, reumatologica e neurologica al fine di stabilire con certezza l’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurato in questione. Si specifica inoltre che il relativo mandato peritale verrà attribuito dall’amministrazione per il tramite della piattaforma in rete SuisseMED@P (conformemente a quanto previsto dalle marginali 2075 e segg. della Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI)).” (cfr. doc. XVIII)
1.11. In data 26 gennaio 2015 il presidente del TCA ha interpellato l’avv. __________, capo del servizio giuridico dell’ambito assicurazione invalidità dell’UFAS, con uno scritto del seguente tenore:
" Il TCA è chiamato ad esaminare un caso nel quale sia il patrocinatore dell’assicurato che l’Ufficio AI sono concordi nel ritenere necessaria una perizia medica pluridisciplinare.
Il rappresentante dell’assicurato ha tuttavia sollevato il timore che ad occuparsi della gestione sia nuovamente il SAM di Bellinzona. L’UAI ha risposto che il relativo mandato peritale verrà attribuito dall’amministrazione per il tramite della piattaforma in rete SuisseMED@P.
In tale contesto, mi rivolgo a lei per sapere se il principio aleatorio viene applicato integralmente anche per quel che riguarda gli assicurati ticinesi.
In altri termini, per le perizie pluridisciplinari entrano in considerazione tutti e 26 i Centri peritali (cfr. R. Kocher, “SuisseMED@P a deux ans: où en sommes-nous?”, in Sécurité sociale CHSS 5/2014, pag. 288 segg.) oppure, per ragioni linguistiche (in particolare per le perizie pischiatriche) soltanto una parte di essi? Si sì, quali? (…)” (doc. XIX)
L’avv. __________, con lettera del 9 febbraio 2015, ha risposto come segue:
" Faccio riferimento al suo scritto del 26 gennaio 2015 e le comunico quanto segue.
Ogni centro peritale attivo su SuisseMED@P ha la possibilità di indicare sulla piattaforma informatica in quale lingua può eseguire una perizia pluridisciplinare. L’offerta linguistica così come l’offerta delle discipline proposte dai centri possono variare a seconda degli specialisti disponibili. Questo significa che, di principio, tutti e 26 i centri peritali possono effettuare perizie pluridisciplinari nelle tre lingue nazionali.
Inoltre, al momento dell’attribuzione del mandato sulla piattaforma SuisseMED@P gli uffici AI specificano la lingua della perizia e la lingua parlata dell’assicurato. A dipendenza della costellazione scelta un numero più o meno grande di centri peritali può entrare in gioco. Inutile sottolineare, che gli uffici AI non possono conoscere le lingue o le discipline indicate dai centri e non sanno dunque quali e quanti centri sono in gara per l’assegnazione del mandato.
Ovviamente se il mandato viene attribuito ad un centro che non dispone di medici in grado di eseguire la perizia nella lingua della persona assicurata, un interprete dovrà essere presente anche durante un eventuale esame pischiatrico. A questo proposito rileviamo che la giurisprudenza non esclude il ricorso ad interpreti anche durante l’esame psichiatrico e lascia valutare al perito stesso l’opportunità di servirsi di un tale aiuto (8C_321/2007). (…)” (doc. XX)
Al riguardo il 19 febbraio 2015 l’UAI ha osservato:
" Con particolare riferimento allo scritto 26.01.2015 del Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. XIX incarto TCA) ed alla missiva 09.02.2015 dell'UFAS di Berna (doc. XX incarto TCA), si osserva quanto segue.
In primo luogo, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha specificato che "tutti e 26 i centri peritali possono effettuare perizie pluridisciplinari nelle tre lingue nazionali' rispettivamente che "al momento dell'attribuzione del mandato sulla piattaforma SuisseMED@P gli uffici Al specificano la lingua della perizia e la lingua parlata dall'assicurato. A dipendenza della costellazione scelta un numero più o meno grande di centri peritali può entrare in gioco", ciò che garantisce la corretta applicazione del principio aleatorio.
In secondo luogo, per quanto concerne le perizie psichiatriche, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha inoltre precisato che "se il mandato viene attribuito ad un centro che non dispone di medici in grado di eseguire la perizia nella lingua della persona assicurata, un interprete dovrà essere presente anche durante un eventuale esame psichiatrico".
Infine, per quanto riguarda l'attribuzione delle perizie mediche pluridisciplinari secondo il principio di causalità, va qui rammentato che codesto lodevole TCA ha già avuto modo di affermare quanto segue: "(...) Ciò significa che per le persone di lingua italiana il SAM rientra tra i centri in cui è probabile essere peritati, ma che non costituisce l'unico centro presso il quale i ticinesi devono sempre recarsi. Prova ne è il caso citato dall'UAI in sede di dibattimento pubblico, dove una persona assicurata residente nel nostro Cantone è stata sorteggiata per un centro nella Svizzera tedesca (inc. 32.2013.63).
Visto quanto sopra, le censure della ricorrente circa una violazione dei principi posti dalla DTF 137 V 210, in particolare la libera assegnazione delle perizie, in quanto manifestamente infondate, vanno respinte. (...)" (cfr. STCA dell'8 aprile 2014 al consid. 2.7, incarto nr. 32.2013.179).
Ad ogni buon conto, l'assicurato potrà - se del caso e a tempo debito - contestare il centro peritale che verrà sorteggiato durante la procedura istruttoria dalla piattaforma informatica SuisseMED@P, chiedendo in tal senso all'amministrazione di voler emanare una decisione incidentale direttamente impugnabile davanti al TCA. (doc. XXIV)
Dal canto suo l’avv. RA 1 il 24 febbraio 2015 si è così espresso:
" Faccio riferimento alla causa assicurativa sopra rubricata, segnatamente alla vostra ordinanza 12 febbraio 2015 (notificatami il 18 successivo) e nel termine assegnatomi, preso atto della convergenza delle parti in ordine sia alla necessità di procedere all'accertamento dell'evoluzione della capacità lavorativa del signor RI 1 mediante una perizia pluridisciplinare, sia all'opportunità di attribuzione del mandato peritale per il tramite della piattaforma in rete SuisseMED@P, così come alle risultanze della comunicazione 26 gennaio 2015 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS - che attesta in concreto la possibilità per tutti e 26 i centri peritali di effettuare perizie pluridisciplinari nelle tre lingue nazionali -, mi pregio con la presente significarvi di non avere particolari osservazioni da formulare circa il prosieguo della procedura.” (doc. XXV)
1.12. Con successivo scritto del 12 febbraio 2015 il presidente del TCA ha chiesto all’avv. __________ ulteriori precisazioni, qui di seguito riprodotte:
" Ho ricevuto la vostra risposta del 9 febbraio 2015 e la ringrazio.
Dalla stessa rilevo che “ogni centro peritale attivo su SuisseMED@P ha la possibilità di indicare sulla piattaforma informatica in quale lingua può eseguire una perizia pluridisciplinare”, che “di principio, tutti e 26 i centri peritali possono effettuare perizie pluridisciplinari nelle tre lingue nazionali” e che “a dipendenza della costellazione scelta un numero più o meno grande di centri peritali può entrare in gioco”.
Nella mia lettera del 26 gennaio 2015 ho fatto in particolare riferimento alle perizie psichiatriche.
Come noto, anche i Tribunali cantonali delle assicurazioni possono fare capo ai Centri peritali per l’allestimento di perizie giudiziarie.
Dalla nostra esperienza sembrerebbe che soltanto il SAM di Bellinzona e il CEMED di Nyon dispongono attualmente di periti psichiatri che padroneggiano la lingua italiana.
Le sarei grato se potesse indicarmene altri.
In tale contesto è utile ricordare che in una sentenza 8C_90/2014 del 19 dicembre 2014 il Tribunale federale si è così espresso:
“ (…) 2.1. Dans un arrêt rendu le 10 août 2001, publié aux ATF 127 V 219, le Tribunal fédéral des assurances, se fondant sur la garantie constitutionnelle de la non-discrimination du fait notamment de la langue (art. 8 al. 2 Cst.) et la liberté de la langue (art. 18 Cst.), a jugé que, sauf exception justifiée pour des raisons objectives, il y a lieu en principe de donner suite à la demande d'un assuré de désigner un Centre d'observation médicale où l'on s'exprime dans l'une des langues officielles de la Confédération qu'il maîtrise. A défaut, l'intéressé a le droit non seulement d'être assisté par un interprète lors des examens médicaux mais encore d'obtenir gratuitement une traduction du rapport d'expertise du COMAI (ATF 127 V 219 consid. 2b/bb p. 226). (…)”
(mia sottolineatura)
Nella sentenza 8C_321/2007 del 6 maggio 2008, da voi segnalata, l’Alta Corte ha invece rilevato:
“ (…) 6.1.2 Weiter ist Folgendes zu beachten: Der bestmöglichen sprachlichen Verständigung zwischen Experte und versicherter Person kommt insbesondere bei der psychiatrischen Abklärung besonderes Gewicht zu. Auf der anderen Seite besteht kein Anspruch auf Untersuchung in der Muttersprache der versicherten Person oder den Beizug eines Übersetzers. Zu beachten ist sodann, dass der Beizug eines Dolmetschers auch problematische Aspekte hat, ist der Gutachter doch auf möglichst spontane, unverfälschte Antworten angewiesen, andernfalls deren Aussagekraft herabgesetzt ist. Die Frage, ob eine medizinische Abklärung unter Beizug eines Dolmetschers im Einzelfall geboten ist, hat grundsätzlich der Gutachter im Rahmen sorgfältiger Auftragserfüllung zu entscheiden. Entscheidend dafür, ob und in welcher Form bei medizinischen Abklärungen dem Gesichtspunkt der Sprache respektive der sprachlichen Verständigung Rechnung getragen werden muss, ist letztlich die Bedeutung der Massnahme im Hinblick auf die in Frage stehende Leistung. Es geht um die Aussagekraft und damit die beweismässige Verwertbarkeit des Gutachtens als Entscheidungsgrundlage. Danach müssen die Feststellungen des Experten nachvollziehbar sein, seine Beschreibung der medizinischen Situation muss einleuchten und die Schlussfolgerungen müssen begründet sein (E. 2.2 hievor; Urteil U 336/06 vom 30. Juni 2007, E. 8.2.1 mit Hinweisen).
Im psychosomatischen Konsilium der Rehaklinik B.________ vom 6. September 2004 wurde neben der Diagnose einer Anpassungsstörung ausgeführt, die Kriterien für eine depressive Episode oder eine posttraumatische Belastungsstörung seien nicht erfüllt. Es bestehe der Verdacht auf eine somatoforme Komponente. Allerdings sei es aus sprachlichen Gründen schwierig, den Versicherten differenziert zu explorieren (E. 4.1 hievor). Unter diesen Umständen drängt sich eine psychiatrische Begutachtung des Beschwerdeführers in seiner Muttersprache oder unter Beizug eines Dolmetschers auf. In diesem Lichte erfüllt die bisherige psychiatrische Abklärung nicht die rechtsprechungsgemässen Anforderungen an eine medizinische Beurteilungsgrundlage (E. 2.2 hievor). (…)”
(mia sottolineatura)
Risulta pertanto evidente la necessità che i Centri peritali siano in grado di effettuare le perizie psichiatriche anche in italiano, lingua ufficiale della Confederazione (cfr. art. 70 cpv. 1 Cost.fed.). (…)”
(cfr. XXIII)
L'avv. __________, il 26 febbraio 2015, ha così risposto:
" Al momento di firmare i nuovi contratti tariffali, abbiamo reso attenti i centri peritali della necessità di effettuare perizie specialistiche anche in lingua italiana. Durante l'ultima riunione dei centri peritali convenzionati abbiamo ribadito questo concetto.
Tuttavia l'UFAS non ha le basi legali o contrattuali per obbligare i centri convenzionati ad offrire costantemente delle disponibilità nelle altre lingue nazionali. In questo contesto il Tribunale federale sostiene che gli esami specialistici, soprattutto nel campo della psichiatria, si svolgano nella lingua parlata dalla persona assicurata. L'Alta Corte è consapevole che questo non è sempre possibile e prevede quindi la possibilità per l'assicurato di essere assistito da un interprete e di ottenere gratuitamente la traduzione del rapporto peritale in una delle lingue nazionali (8C_90/2014; 8C_321/2007).
A questo proposito osserviamo che nemmeno il francese e il tedesco sono proposti da tutti i centri.
A più di due anni dall'introduzione del principio aleatorio e della piattaforma SuisseMED@P abbiamo potuto fare delle prime valutazioni. E' risultato in particolare che la domanda di perizie specialistiche pluridisciplinari è molto più elevata dell'offerta. A fine 2014 infatti numerosi mandati non erano ancora stati attribuiti (v. interrogazione Schelbert n. 14.1065 presentata il 17 settembre 2014
www.parlament.ch), circostanza che implica lunghi tempi d'attesa per l'attribuzione dei mandati peritali. Per risolvere i problemi di risorse esistenti il Consigliere Federale Alain Berset e l'UFAS si impegnano attivamente cercando nuovi partner contrattuali e incitando i centri convenzionati ad aumentare le loro capacità. In questo contesto stiamo anche avviando un'inchiesta volta a definire quali centri dispongono di medici in grado di eseguire durevolmente esami specialistici in italiano. Al momento non ci è ancora possibile stilare una lista dei centri peritali che entrano in considerazione."
(Doc. XXVI)
Al riguardo l'avv. RA 1, il 4 marzo 2015, si è così espresso:
" Mi riferisco alla causa assicurativa indicata in ingresso e, preso atto dello scambio di corrispondenza intercorso di recente (doc. XXIII/XXIV/XXVI), mi pregio con la presente confermare il contenuto del mio ultimo scritto di data 24 febbraio 2015, con l'osservazione che il mio mandante esclude sin d'ora - per i motivi già illustrati – la designazione del SAM di Bellinzona quale Centro peritale incaricato dell'allestimento della perizia giudiziaria che lo interessa.
Di conseguenza, ogni altra soluzione non pone di principio di sorta problema, atteso che l'eventuale mancanza di un perito psichiatrico che padroneggi la lingua italiana potrà essere, se del caso, risolta con la presenza di un interprete durante l'esame psichiatrico." (doc. XXIX)
L'Ufficio assicurazione invalidità, l'11 marzo 2015, ha invece rilevato:
" Con particolare riferimento alla lettera 12.2.2015 del TCA (doc. XXIII incarto TCA), allo scritto 24.2.2015 dell'avv. RA 1 (doc. XXV incarto TCA) ed alla missiva 26.2.2015 dell'UFAS di Berna (doc. XXVI incarto TCA), si osserva quanto segue.
In primo luogo, si prende atto del fatto che controparte non ha particolari osservazioni da formulare circa il prosieguo della procedura, motivo per cui si chiede a codesto lodevole TCA di voler predisporre l'attribuzione del mandato peritale per il tramite della piattaforma informatica SuisseMED@P.
In secondo luogo, per quanto concerne l'esecuzione di perizie psichiatriche in italiano, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha sottolineato quanto segue: "(…) In questo contesto il Tribunale federale sostiene che gli esami specialistici, soprattutto nel campo della psichiatria, si svolgano nella lingua parlata dalla persona assicurata. L'Alta Corte è consapevole che questo non è sempre possibile e prevede quindi la possibilità per l'assicurato di essere assistito da un interprete e di ottenere gratuitamente la traduzione del rapporto peritale in una delle lingue nazionali (8C_90/2014; 8C_321/2007). A questo proposito osserviamo che nemmeno il francese e il tedesco sono proposti da tutti i centri.
(…)".
Di conseguenza, se il mandato peritale dovesse essere attribuito ad un centro che non dispone di medici psichiatri in grado di eseguire la perizia nella lingua della persona assicurata (in concreto l'italiano), un interprete dovrà comunque essere presente durante l'esame psichiatrico in questione." (Doc. XXXI)
1.13. In data 9 marzo 2015 il Presidente del TCA ha inviato all'avv. __________, capo dell'Ufficio AI del Canton Ticino, uno scritto del seguente tenore:
" Al fine di evadere il ricorso citato a margine, mi occorre sapere:
Quante perizie pluridisciplinari sono state ordinate dall’UAI nel 2013 e quante del 2014?
Quante di queste perizie sono state effettuate dal SAM di Bellinzona nel 2013 e nel 2014 e quante presso altri Centri di accertamento medico?
Presso quali altri Centri sono state effettuate le perizie pluridisciplinari nel 2013 e nel 2014?
In quest’ultima ipotesi, quale lingua è stata indicata dall’UAI per lo svolgimento della perizia pluridisciplinare?
Cosa si intende concretamente con i termini “questo criterio è impostato sul valore minimo” che figurano sulla direttiva dell’UFAS denominata “Attribuzione dei mandati e metodo aleatorio – SuisseMED@P”? Basta un solo Centro?" (Doc. XXX)
L'avv. __________ in data 30 marzo 2015, ha così risposto:
" Mi riferisco alla sua cortese lettera 9 marzo 2015, con la quale pone cinque quesiti inerenti alla distribuzione aleatoria delle perizie pluridisciplinari tramite la relativa piattaforma informatica.
Qui di seguito trova le risposte alle domande:
Nel 2013 sono stati 281 i mandati peritali pluridisciplinari, mentre che nel 2014 sono state ordinate 481 perizie pluridisciplinari. In tutti i casi, conformemente all'art. 72bis OAI, è stata utilizzata la piattaforma informatica.
Nel 2013 il SAM di Bellinzona ha effettuato 244 perizie e nel 2014 323 perizie. Una sola perizia in un altro Centro è stata effettuata nel 2013, e due nel 2014.
La perizia del 2013 è stata svolta dal Centro peritale Coréla di Ginevra, mentre nel 2014 le due perizie sono state effettuate una dal Centro Asim di Basilea e l'altra dal MEDAS di Berna.
Al momento della registrazione del mandato sulla piattaforma SuisseMED@P l'Ufficio AI può inoltre scegliere e indicare – fra le altre cose – la lingua madre dell'assicurato rispettivamente la lingua di procedura della perizia.
Ovviamente se il mandato è poi attribuito ad un centro peritale che non dispone di medici in grado di eseguire la perizia in italiano, l'Ufficio AI – oltre a dover sopportare le eventuali spese dovute alla presenza di un interprete – dovrà pure provvedere a tradurre (in tedesco/francese) l'intero dossier dell'assicurato in questione con ulteriori considerevoli costi a proprio carico.
Per quanto riguarda il mandato attribuito alla Clinique Coréla, l'UAI ha indicato la lingua francese, mentre che per le due perizie del 2014 del Centro di Basilea e del Centro di Berna, è stata inserita la lingua tedesca.
In altre parole, è sufficiente che un centro peritale risponda ai criteri del dossier in questione affinché il sorteggio possa aver luogo (e ciò anche al fine di garantire un'assegnazione più rapida dei vari mandati e conseguentemente tempi più brevi per la loro realizzazione).
Va tuttavia rammentato che gli Uffici AI non possono conoscere le discipline e le lingue indicate dai vari centri peritali e non sanno dunque quali e quanti centri sono in lizza per l'assegnazione del mandato. Nessuno può quindi accedere al contenuto dell'urna e, di conseguenza, conoscere quanti e quali centri siano sorteggiabili in un determinato momento." (Doc. XXXVI)
1.14. In data 15 aprile 2015 il TCA ha trasmesso all'UAI uno scritto del seguente tenore:
" Ho preso atto che nel vostro scritto del 23 dicembre 2014 al TCA (cfr. XIV+bis), sulla base dell’Annotazione del SMR del 19 dicembre 2014 proponete una “rivalutazione psichiatrica, reumatologica e neurologica”.
Nel suo ricorso, il patrocinatore dell’assicurato aveva richiesto un nuovo accertamento peritale di natura psichiatrica e reumatologica.
Successivamente egli ha prodotto il certificato di una specialista in psichiatria e di uno in reumatologia.
Al fine di evadere il presente ricorso, vi invito a precisare per quale motivo ritenete necessaria una perizia pluridisciplinare (psichiatria, reumatologia e neurologia) anziché una perizia bidisciplinare (psichiatria e reumatologia)." (Doc. XXXVIII)
Questo scritto è stato inviato, per conoscenza, al patrocinatore dell'assicurato il 20 aprile 2014 (cfr. doc. XXXIX).
L'UAI ha così risposto il 24 aprile 2015:
" Con particolare riferimento al suo scritto del 15 aprile 2015, lo stesso è stato sottoposto al vaglio del Servizio medico dell’AI.
Il Dr. __________ del SMR dell’AI – mediante annotazione 17.4.2015 qui allegata – ha specificato quanto segue: “Dal punto di vista medico ritenevo sufficiente una valutazione peritale reumatologica e psichiatrica.
L’indicazione ad un valutazione neurologica deriva dalla certificazione di parte del dr. __________ del 17.11.2014 che suggeriva la presenza di una problematica neurologica. L’indicazione del dr. __________ finora rimasta senza documentazione specifica.
Trattandosi di un caso di contenzioso ho ritenuto giudizioso aggiungere la valutazione neurologica.”.
Ora, alla luce di quanto precede, ritenuto altresì come nel frattempo non è stata prodotta alcuna documentazione specialistica di ordine neurologico, lo scrivente Ufficio considera sufficiente procedere mediante l’esecuzione di una perizia bidisciplinare di natura reumatologica e psichiatrica (così come richiesto dal patrocinatore dell’assicurato; cfr. in tal senso il gravame a pagina 13).” (Doc. XL+1)
Questo scritto è stato inviato, per conoscenza, all’avv. __________ il 4 maggio 2015 (cfr. doc. XLI).
In data 5 maggio 2015 l'avv__________ ha trasmesso al TCA uno scritto del seguente tenore:
" Faccio riferimento alla causa assicurativa sopra rubricata, segnatamente allo scritto 24 aprile 2015 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, e con la presente mi pregio significare il mio accordo all'esecuzione della chiesta perizia bidisciplinare." (doc. XLII)
Copia di tale scritto è stata trasmessa il 6 maggio 2015 all'Ufficio AI per conoscenza (doc. XLIII).
in diritto
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo, cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.3. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
L’art. 72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari, stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.
Per mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, “SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg. ; UFAS; “SuisseMED@P. Rapport 2013 ; U. Meyer, "Entwicklungen von Rechtsprechung und Verwaltungspraxis seit BGE 137 V 210 – Zwichenbilanz nach zwei Jahren" in Sozialversicherungsrechtstagung 2013. San Gallo 2014 pag. 53 seg.).
In una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).
A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).
La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2.; 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti; 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Il Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, “Les expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).
Quest'ultima giurisprudenza è stata applicata in diverse occasioni dal TCA (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e pure dal Tribunale amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).
Infine, se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Nella presente fattispecie l'UAI ha ridotto a un quarto di rendita, a partire dal 1° novembre 2012, la rendita intera precedentemente attribuita a RI 1 e l'ha poi soppressa a partire dal 1° febbraio 2014 fondandosi sulle conclusioni contenute in una perizia del SAM di Bellinzona del 28 marzo 2014, che ha soprattutto rivalutato l'aspetto psichiatrico conformemente a quanto indicato dal TCA (cfr. consid. 1.4).
Il dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha effettuato una nuova perizia psichiatrica (cfr. doc. AI 132 – 152).
Sulla base delle conclusioni di questo specialista e, per quanto riguarda gli aspetti somatici, sulle conclusioni della precedente perizia del SAM, la dr.ssa __________ e il dr. __________ hanno in particolare rilevato:
" (…)
6.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Nessuna.
6.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome ansiosa mista (ICD-10 F41.3).
Sindrome fobica specifica (ICD-10 F40.2), nosofobia.
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4). (…)" (Doc. AI 132/37)
Dopo avere attestato una capacità lavorativa del 50% dal 1° ottobre 2013 per l'abituale attività di gommista, i medici del SAM si sono poi così espressi sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato in attività adeguate:
" (…)
L'A. in un'attività lavorativa adatta va considerato abile al lavoro nella misura totale dal 4.11.2011 in poi, in seguito è subentrata un'incapacità lavorativa totale per la problematica depressiva ed il ricovero presso l'Ospedale __________ di __________, sede __________, dal 3.9 al 24.10.2012. In seguito l'A. va considerato abile al lavoro nella misura del 70% dal 25.10.2012 al 30.9.2013 ed abile totalmente al lavoro dall'1.10.2013 in avanti, in un'attività lavorativa leggera e adatta. Questa valutazione prende in considerazione sia la problematica psichiatrica, che quella fisica, essendo l'A. totalmente abile al lavoro in un'attività lavorativa leggera e adatta nell'ambito della precedente perizia SAM e questo a partire dal novembre 2008 in avanti. L'A. deve continuare il trattamento specialistico a lungo termine, dove bisognerà soprattutto lavorare sull'atteggiamento passivo, che risulta da una resistenza psicologica inappropriata e di basso livello adattativo.
Riformazioni professionali non sono indicate, in quanto lo stato psichico è poco permeabile ad un processo d'apprendimento. (…)" (Doc. AI 132/40)
Nella decisione del 17 settembre 2014 l'UAI ha così riassunto le considerazioni mediche alla base della riduzione e della successiva soppressione della rendita d'invalidità.
" (…)
Abbiamo pertanto proceduto agli ulteriori accertamenti, ordinando l'allestimento di una nuova perizia medica al Servizio Accertamento Medico di Bellinzona. Dalla stessa risulta che il danno alla salute dell'assicurato gli ha comportato i seguenti periodi di riduzione di rendimento:
attività abituale: attività adeguate:
50% dal 01.03.2011 al 02.09.2012 0% dal 01.03.2011 al 02.09.2012
100% dal 03.09.2012 al 24.10.2012 100% dal 03.09.2012 al 24.10.2012
60% dal 25.10.2012 al 30.09.2013 30% dal 25.10.2012 al 30.09.2013
Dal 01.10.2013 è presente una riduzione di rendimento del 50% nell'abituale attività mentre in attività adeguate è attestata una totale capacità al lavoro (cfr. il rapporto SMR del 17.04.2014). (…)"
(Doc. A1, AI 150/1-4)
Nel suo ricorso l'assicurato ha postulato il mantenimento del quarto di rendita anche dopo il 31 gennaio 2014 fondandosi sulle certificazioni dei medici curanti, dr.ssa __________ (cfr. certificato del 23 ottobre 2014 che attesta la persistenza di disturbi psichici e precisamente di una ICD-10 F33.1, sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio depressivo di media gravità, cfr. doc. B1) e dr. __________ (cfr. certificato del 17 novembre 2014 che attesta delle problematiche a livello del rachide lombare, suffragate da un riscontro radiologico, cfr. doc. B2).
Alla luce di questi referti medici il SMR (sul suo ruolo: cfr. STF 8C_872/2014 del 3 marzo 2014 consid. 4.2.2) ritiene che gli aspetti medici vadano ulteriormente approfonditi e l’UAI ha di conseguenza chiesto di retrocedergli gli atti per effettuarli (cfr. consid. 1.9).
Anche secondo questo Tribunale la documentazione prodotta dal ricorrente contiene degli elementi tali da suscitare dubbi giustificati circa le conclusioni mediche della perizia del SAM (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.6, pag. 471; STF 8C_408/2014 del 23 marzo 2015), che attestano un miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato e che hanno portato l'amministrazione a decidere la soppressione della rendita.
Si giustifica quindi l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_639/2014 del 24 febbraio 2015, consid. 1.3) nella forma di una perizia bidisciplinare psichiatrica e reumatologica (cfr. consid. 1.14; STF 9C-171/2015 del 1° maggio 2015). La perizia psichiatrica dovrà essere effettuata dal Centro peritale delle assicurazioni sociali, mentre quella reumatologica da uno specialista FMH, attivo nel Canton Ticino.
2.6. Nel caso concreto, in un primo momento l'amministrazione aveva manifestato l'intenzione di procedere con una perizia pluridisciplinare per approfondire gli aspetti psichiatrici, reumatologici e neurologici (cfr. consid. 1.9).
Il patrocinatore dell'assicurato, concordando sul principio, ha poi chiesto al TCA di valutare l'opportunità che ad effettuare questa perizia sia il SAM di Bellinzona, che ha già trattato in due occasioni il caso di RI 1.
Al riguardo l'UAI ha affermato che il mandato peritale sarebbe stato attribuito per il tramite della piattaforma in rete SuisseMED@P (cfr. consid. 1.10).
Questo Tribunale, vista l'importanza di principio della questione, ha quindi ritenuto opportuno verificare l'applicazione del principio aleatorio (cfr. DTF 140 V 508) per quel che riguarda le perizie pluridisciplinari ordinate dall'UAI del Cantone Ticino.
A tale proposito il TCA ricorda innanzitutto che l'UFAS nell'informativa "Attribuzione dei mandati e metodo aleatorio SuisseMED@P" (cfr. www.bsv.admin.ch/themen/ iv / 00027/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdIR4gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--), ha così illustrato nei dettagli il funzionamento della piattaforma:
“1. Introduzione
Il 1° marzo 2012 è entrato in vigore il nuovo articolo 72bis dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI), che autorizza ormai soltanto i centri peritali che soddisfano i requisiti qualitativi stabiliti in una convenzione conclusa con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) a svolgere perizie mediche pluridisciplinari per l’AI. Sancisce inoltre nel diritto federale che l’AI può attribuire i mandati per le perizie pluridisciplinari solo con metodo aleatorio.
I 27 uffici AI della Svizzera necessitano di oltre 4000 perizie pluridisciplinari ogni anno, per le quali dispongono attualmente di 17 centri peritali autorizzati.
I mandati sono attribuiti con metodo aleatorio mediante la piattaforma elettronica «SuisseMED@P», secondo la procedura illustrata di seguito.
2 Procedura di attribuzione
Semplificando, si potrebbe paragonare la procedura di attribuzione all’estrazione di una lotteria. Per ogni richiesta di mandato è predisposta un’ "urna virtuale". Le "palline" in essa contenute rappresentano i centri peritali. I criteri d'idoneità servono a stabilire se un centro peritale possa essere contenuto nell’urna per l’attribuzione di un determinato mandato. I criteri di selezione determinano poi lo svolgimento dell’estrazione. Il mandato è attribuito alla pallina (ovvero al centro peritale) estratta.
2.1 Criteri d'idoneità
Discipline mediche: i centri peritali indicano le discipline mediche nelle quali possono eseguire perizie garantendo il rispetto degli standard qualitativi richiesti. Ogni centro peritale deve coprire almeno le tre discipline principali (psichiatria, reumatologia, medicina interna).
ð Un centro peritale soddisfa questo criterio se le discipline che propone corrispondono a quelle contenute nella richiesta di mandato in questione.
Lingua della perizia: i centri peritali indicano le lingue nelle quali possono eseguire perizie. Queste devono essere sempre redatte nella lingua scelta dall’ufficio AI committente. È possibile richiedere perizie in tedesco, francese e italiano.
ð Un centro peritale soddisfa questo criterio se propone la lingua scelta dall’ufficio AI committente.
Capacità nelle discipline mediche richieste: i centri peritali devono indicare le capacità di cui dispongono per ogni disciplina medica. Il responsabile di un centro peritale può segnalare le capacità in una disciplina medica con lo stato «libero» o «occupato». Selezionando la prima opzione, il centro peritale si impegna a concludere il mandato entro il periodo di trattamento prestabilito.
ð Un centro peritale soddisfa questo criterio se dispone di capacità (stato «libero») in tutte le discipline mediche contenute nella richiesta dell’ufficio AI committente.
Stato del centro peritale: il responsabile di un centro peritale può disattivare o riattivare il proprio istituto nella piattaforma SuisseMED@P. Questo può essere necessario nel caso in cui un centro peritale non voglia più ricevere mandati per un determinato periodo di tempo, ad esempio a causa di vacanze o di un aumento dei mandati pervenuti, e la gestione di singole discipline risulti troppo onerosa.
ð Un centro peritale soddisfa questo criterio se figura con lo stato «attivo».
Inattuabilità: un centro peritale può rifiutare un mandato, in quanto «inattuabile», se riesce a motivare per iscritto in modo plausibile la necessità, in un caso concreto, di includere nella perizia un’altra disciplina non prevista dall’ufficio AI e nella quale in linea di massima il centro peritale non svolge perizie. Se il mandato in questione è successivamente riattribuito, il centro peritale è escluso dalla procedura di riattribuzione.
2.2 Criteri di selezione
Periodo di attesa: per «periodo di attesa» si intende il lasso di tempo che intercorre tra l’attribuzione di due mandati. Questo può essere utile se si vuole aumentare il numero di centri peritali sorteggiabili o concedere loro più tempo per pianificare le proprie capacità, soprattutto in caso di offerta eccessiva di mandati. Tutti i mandati sono attribuiti contemporaneamente e immediatamente a un centro peritale che soddisfa i criteri di idoneità.
Numero di centri peritali sorteggiabili: il numero minimo di centri peritali necessario per avviare una procedura di attribuzione può essere impostato. Poiché alcune regioni/lingue sono momentaneamente coperte da pochi centri peritali, attualmente questo criterio è impostato sul valore minimo. Ciò garantisce un’attribuzione rapida dei mandati e quindi tempi più brevi per la loro esecuzione.
3 Metodo aleatorio
L’attribuzione vera e propria si svolge mediante il generatore casuale di Microsoft.Net Framework.
Il generatore casuale è concepito in modo da produrre una sequenza qualsiasi di diversi numeri o oggetti che non si basano su schemi predefiniti e appaiono quindi “casuali”.
Dato che le macchine e i loro logaritmi seguono sempre una logica matematica, un sorteggio elettronico è quasi del tutto causale, ma mai al cento per cento. Per questo si parla anche di “pseudo-casualità”.
Per garantire che l’attribuzione dei mandati sia veramente neutra, il sorteggio è effettuato senza alcun intervento umano o influsso esterno e addirittura "alla cieca". Questo significa che nessuno può vedere il contenuto dell’urna e di conseguenza nessuno può sapere con certezza nemmeno quanti e quali centri peritali siano sorteggiabili in un determinato momento.
Esempio
Un ufficio AI registra un nuovo mandato sulla piattaforma e lo conferma. Se sono disponibili centri peritali che soddisfano tutti i criteri d'idoneità e di selezione, il mandato è attribuito immediatamente. A questo punto sono generate due e-mail di conferma, inviate rispettivamente all’ufficio AI e al centro peritale sorteggiato per l’esecuzione del mandato.
”
Nello studio "SuisseMED@P à deux ans: où en sommes nous?", pubblicata in Sécurité sociale 5/2014 pag. 288 seg., l’avv. R. Kocher ha precisato che ai 18 centri peritali iniziali nel 2013 ne sono stati aggiunti quattro (tre nella Svizzera tedesca e uno nella Svizzera romanda) e nel 2014 ulteriori quattro.
Complessivamente, attualmente sono dunque 26 i centri che effettuano le perizie pluridisciplinari (cfr. pag. 289).
L'unico centro di lingua italiana è il SAM di Bellinzona.
Rispondendo il 21 ottobre 2014 all'interrogazione del 4 agosto 2014 n° 147.14 denominata "Il Ticino dei (pochi) superperiti AI" inoltrata da Pelin Kandemir Bordoli per il gruppo PS, il Consiglio di Stato ha ricordato che:
" Il SAM fa capo all'Ente ospedaliero cantonale e non dipende dall'AI. Le perizie sono retribuite all'EOC, secondo il tariffario approvato dall'UFAS con una convenzione, e non al singolo medico del SAM. I medici del SAM sono anche loro dei dipendenti salariati dell'EOC e esercitano la loro attività in completa autonomia secondo i principi della medicina assicurativa.
I consulenti medici esterni del SAM vengono scelti liberamente dalla direzione del SAM, che non risponde all'UAI e che seleziona i periti sulla base della capacità, delle circostanze medico assicurative e della disponibilità.
Non tutti i medici specialisti attivi in Ticino si sentono abbastanza competenti o sono interessati alla medicina assicurativa.
In materia di perizie pluridisciplinari la procedura di assegnazione dei mandati peritali ad uno dei diversi SAM svizzeri avviene dal mese di marzo 2012 su base totalmente aleatoria, attraverso una piattaforma informativa che si chiama Swiss Med@p.
Per motivi linguistici gran parte dei mandati ticinesi giungono ovviamente al SAM di Bellinzona unico servizio di lingua italiana; l'UAI non ha comunque alcuna possibilità di preferire un Servizio di accertamento piuttosto che un altro sulla base di possibili risultati peritali. Con una recente sentenza il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha affermato che, benché la maggior parte dei mandati peritali dell'UAI TI siano affidati, tramite la piattaforma al SAM di Bellinzona, l'attribuzione degli incarichi avviene nel rispetto delle disposizioni legali.
Infine, in merito alla dipendenza finanziaria del SAM esistenti in Svizzera, la giurisprudenza del Tribunale federale ha ribadito che la loro imparzialità non è messa in discussione."
Il 28 maggio 2014, rispondendo ad una precedente interrogazione del 16 giugno 2014 n° 16.14 denominata "Per una trasparenza nelle perizie specialistiche dell'UAI e del SAM" di Pelin Kandemir Bordoli e cofirmatari, il Consiglio di Stato aveva ricordato che dal 1° marzo 2012, data dell'entrata in vigore della nuova disposizione, gli Uffici AI non possono più attribuire direttamente ad un centro peritale un mandato.
Il TCA sottolinea inoltre che, a proposito delle perizie pluridisciplinari, il Tribunale federale, in una sentenza pubblicata in DTF 140 V 507 consid. 3.1, ha ribadito che la scelta del centro peritale incaricato deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure: STF 8C_771/2013 del 10 dicembre 2013).
In tale contesto va ricordato che la designazione dei periti attraverso questo sistema ha lo scopo di contrastare i timori di parzialità dei centri a sfavore degli assicurati, vista la loro dipendenza economica dall'AI e l'obiettivo di ridurre le rendite (cfr. DTF 137 V pag. 237: "2.4 Zu prüfen ist weiter der Einwand im Rechtsgutachten MÜLLER/REICH, im Ertragspotential ihrer Tätigkeit in Verbindung mit dem Wissen um die Zielvorgabe der Invalidenversicherung, den Rentebestand zu senken liege eine potentielle Gefährdung der inneren Unabhängigkeit der externen Gutachter."; DTF 139 V 349 consid. 5.2.2 p. 355: "Dieses Zuweisungsmodell soll generelle, aus den Rahmenbedingungen des Gutachterwesens fliessende Abhängigkeits- und Befangenheitsbefürchtungen neutralisieren"; DTF 140 V 507 consid. 3.1 pag. 511: "Die Auftragsvergabe nach dem Zufallsprinzip neutralisiert – zusammen mit den weiteren Vorgaben nach BGE 137 V 2010 – generelle aus den Rahmenbedingungen des Gutachterwesens fliessende Abhängigkeits – und Befangenheitsbefürchtungen (dazu BGE 137 V 210 E. 2.4 S. 237). Nicht einzelfallbezogene Bedenken werden gegenstandslos (nicht publ. E. 1.2.1). Indessen müssen sich die Beteiligten auch nach Einführung der Zuweisungsplattform SuisseMED@P mit Einwendungen auseinandersetzen, die sich aus dem konkreten ergeben").
Ora, dagli approfonditi accertamenti compiuti dal TCA nel caso concreto, in particolare, in modo implicito, dalle risposte fornite dall'avv. __________ (cfr. consid. 1.11 e 1.12) ed in modo esplicito e chiarissimo dall'avv. __________ (cfr. consid. 1.13), emerge con evidenza che il sistema SuisseMED@P è impostato in modo tale da non garantire materialmente per gli assicurati ticinesi il rispetto del principio aleatorio.
Infatti se il numero di centri peritali sorteggiabili, per ragioni linguistiche, è impostato sul valore minimo (cioè sull'1), e quindi, per usare i termini dell'UFAS (cfr. consid. 2.6), se nell' "urna virtuale" vi è una sola "pallina" e quella per forza verrà scelta, il risultato è chiaro sin dall'inizio. Per ragioni diverse da quelle indicate dal TF in DTF 140 V 507 ci troviamo così in presenza di un risultato predeterminato (cfr. DTF 140 V 511: "eine ergebnisorientierte Auswahl").
Ciò è proprio il contrario del principio aleatorio.
L'aspetto più problematico è che gli assicurati e/o i loro patrocinatori possono essere indotti a pensare che il principio aleatorio venga materialmente applicato, visto che ricevono una comunicazione in tal senso (cfr. la direttiva riprodotta al consid. 2.6: "a questo punto sono generate due e-mail di conferma, inviate rispettivamente all'Ufficio AI e al Centro peritale sorteggiato per l'esecuzione del mandato" e la Circolare dell'UFAS sulla procedura nell'AI n° 2081:
" 2081 Une fois le mandat attribué par SuisseMED@P, l'office AI
1/14 communique à l'assuré quel centre est chargé de l'expertise ainsi que le nom et le titre de spécialité médiale des experts.
L'office AI attire l'attention de l'assuré sur le fait que le centre l'expertises médicales lui communiquera le lieu et la date de l'expertise. Pour ce faire, l'office AI utilisera le texte correspondant du recueil de textes standard et en transmettra une copie au centre d'expertises médicales.")
Del resto una simile indicazione nel caso concreto è stata fornita dall'UAI in più occasioni pure al TCA (cfr. consid. 1.10 e 1.11).
In realtà, benché la designazione del SAM avvenga formalmente tramite il sistema SuisseMED@P, l'UAI sa perfettamente (soprattutto tre anni dopo l’entrata in vigore del sistema) che, ad essere designato per la perizia pluridisciplinare, sarà certamente l'unico centro peritale di lingua italiana.
Alla luce di quanto appena esposto e dei dati emersi istruendo la presente vertenza (244 perizie effettuate dal SAM nel 2013 e una sola da un altro centro in quanto l'UAI aveva indicato la lingua francese e 323 nel 2014 e due sole in un altro centro in quanto l'UAI aveva indicato la lingua tedesca ), le considerazioni esposte da questo Tribunale nella sentenza 32.2013.179 dell'8 aprile 2014 (citata dall'amministrazione; cfr. consid. 1.11), sulla base di indicazioni incomplete fornite dall'amministrazione in sede di pubblico dibattimento (al riguardo cfr. il verbale d’udienza del 3 aprile 2014:
" Come già esposto a pag. 4 della risposta di causa la piattaforma informatica ha sorteggiato nel caso concreto, secondo il principio di casualità, il SAM di Bellinzona (cfr. il doc. 241/3 agli atti).
L'Ufficio AI ha quindi attuato la procedura corretta nel caso in esame, anche perchè lo stesso non può manipolare il sorteggio (cfr. in tal senso la procedura sul sito internet www.SuisseMed@P.ch).
Non è vero che tutte le perizie dell'Ufficio AI vengono attribuite al SAM di Bellinzona, tanto è vero che nella causa inc. 32.2013.63 la piattaforma SuisseMed@P ha sorteggiato il Medas di Berna e la sentenza 15.1.2104 del TCA ha confermato corretto l'agire dell'UAI.")
e segnatamente il riferimento, in quell’occasione, al caso sfociato nella sentenza del TCA 32.2013.63 del 15 gennaio 2014 (nel quale era stato indicato dall'amministrazione stessa il tedesco come lingua nella quale effettuare la perizia e la contestazione riguardava dunque quale incaricare tra due centri peritali della Svizzera tedesca), non possono essere confermate.
In conclusione, secondo il TCA, non basta dunque ricorrere formalmente al sistema SuisseMED@P, così impostato, per rispettare materialmente il principio aleatorio voluto e più volte riaffermato dal Tribunale federale.
Questo Tribunale comprende, evidentemente, le ragioni legate, da una parte, all'indispensabile rispetto del principio di celerità, al quale questa Corte è peraltro particolarmente attenta nella sua attività quotidiana (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca), anche per quel che riguarda l'esecuzione delle perizie pluridisciplinari dell'AI e, d'altra parte, al contenimento dei costi di interprete per la perizia e di traduzione dell'intero incarto (cfr. le pertinenti affermazioni dell'avv. __________ al consid. 1.13), che possono avere spinto l'UFAS ad impostare il sistema sul valore minimo (cioè: basta un solo centro e, precisamente, in lingua italiana, il SAM di Bellinzona), per poter procedere all'assegnazione.
In particolare i ritardi nello svolgimento delle perizie pluridisciplinari sono inaccettabili e possono avere gravi conseguenze ingenerando a volte ingiustificate aspettative negli assicurati e rendendo più arduo l'obiettivo essenziale del reinserimento nel modo del lavoro.
È così del tutto condivisibile la preoccupazione espressa dal Consiglio federale e dall'UFAS per il numero di incarti in lista di attesa soprattutto nella Svizzera romanda (cfr. R. Kocher, “SuisseMED@P à deux ans: où en sommes nous?" in Sécurité sociale 5/2014 p. 289-290 e la sua risposta al TCA del 26 febbraio 2015, consid. 1.12).
Su questo tema il Consiglio federale il 28 novembre 2014 ha così risposto ad un'interrogazione 14.1065 "SuisseMED@P. Malfunzionamento del sistema" del Consigliere nazionale Louis Schelbert:
" 1./2. Il Consiglio federale è consapevole che lunghi tempi di attesa sono deleteri per lo stato di salute dell'assicurato e la sua capacità d'integrazione, ma non dispone di alcuna base legale per intervenire in singoli casi concreti. Sono però profusi sforzi notevoli per aumentare le capacità dei centri peritali. Nel 2013 sono stati depositati su Suissemedap 4860 mandati per perizie pluridisciplinari, 728 dei quali (circa il 15 per cento del totale) non erano ancora stati attribuiti alla fine dell'anno.
L'attribuzione di un mandato per una perizia pluridisciplinare mediante Suissemedap deve avvenire secondo il metodo aleatorio, il che comporta la necessità di attendere che siano disponibili capacità sufficienti nelle specializzazioni richieste. I ritardi nell'attribuzione sono ascrivibili al numero troppo esiguo di centri peritali qualificati. Per quanto concerne la legalità e la conformità costituzionale della nuova procedura, il Tribunale federale le ha confermate nella sua sentenza del 3 luglio 2013 (DTF 139 V 349).
Se per una perizia sono necessarie discipline numerose o richieste molto raramente, ci si può facilmente trovare di fronte a lunghi tempi di attesa, anche se presto o tardi la perizia sarà di sicuro effettuata. Dal 1° gennaio 2015 un adeguamento del sistema nella piattaforma Suissemedap garantirà che venga attribuito sempre il mandato in attesa da più tempo, mantenendo in ogni caso il metodo aleatorio. In un'ottica di lungo periodo, però, il problema può essere risolto solo aumentando le capacità disponibili.
Il Consiglio federale ha già rilevato la carenza di risorse nelle risposte alle interpellanze Kessler 13.3733, "Medici con precedenti giudiziari al servizio dell'AI", e Heim 13.4235, "Qualità delle perizie mediche dell'AI". Dal 1° gennaio 2014 per l'allestimento di una perizia da parte dei centri peritali vige un termine di 130 giorni. Questo ha permesso di accelerare notevolmente lo svolgimento delle perizie e quindi anche le decisioni degli uffici AI. Inoltre, in seguito alla scadenza del periodo transitorio per il riesame delle rendite secondo le disposizioni finali della revisione AI 6a, alla fine del 2014, ci si aspetta una diminuzione delle richieste di perizie pluridisciplinari.
L'UFAS si impegna attivamente per risolvere i problemi di risorse tuttora esistenti, soprattutto nella Svizzera romanda, e diminuire così i tempi di attesa. In questa ottica, nel 2013 sono stati acquisiti tre nuovi centri peritali di lingua tedesca e uno di lingua francese. L'UFAS ha inoltre pubblicato un primo rapporto su Suissemedap e sui centri peritali abilitati per il 2013, che può essere scaricato (in francese e in tedesco) sul suo sito Internet. Nel 2014 (ad oggi) altri due centri peritali germanofoni e uno francofono hanno iniziato la loro attività, cosicché attualmente si contano 25 centri peritali abilitati a svolgere perizie pluridisciplinari per l'AI. Gli sforzi profusi dall'UFAS sono sostenuti anche a livello politico in particolare nella Svizzera romanda, soprattutto al fine di motivare gli ospedali pubblici a candidarsi per essere autorizzati quali centri peritali."
L'UFAS ("Perizie pluridisciplinari dell'AI: garanzia di qualità, indipendenza, processi equi"), in un comunicato del 10 ottobre 2014 si è così espresso:
" A due anni dall'introduzione di SuisseMED@P, si può dire che il sistema funziona bene. Purtroppo, anche dopo l'introduzione della piattaforma, le capacità disponibili restano insufficienti rispetto alle richieste di perizie pluridisciplinari, cosicché non possono essere evitati tempi di attesa per l'attribuzione dei mandati. Per garantire che venga attribuito sempre il mandato in attesa da più tempo, mantenendo il metodo aleatorio, dal 1° gennaio 2015 SuisseMED@P applicherà il nuovo principio First in, first out. In seguito alla scadenza del periodo transitorio per il riesame delle rendite secondo le disposizioni finali della revisione AI 6°, alla fine del 2014, ci si aspetta comunque una diminuzione delle richieste di perizie pluridisciplinari."
Dal Rapporto 2013 dell’UFAS relativo a SuisseMED@P, a pag. 7 emerge che tutti i 283 mandati richiesti dall’UAI ticinese erano stati attribuiti, a differenza, ad esempio, di quello ginevrino che registrava ancora il 40% di mandati non attribuiti.
Resta comunque il fatto che attualmente la giurisprudenza federale non è rispettata in quanto è praticamente sempre il SAM di Bellinzona ad effettuare le perizie pluridisciplinari ordinate dall'Ufficio AI ticinese.
Nel nostro contesto di lingua italiana le parole dell’UFAS e del giudice federale Ulrich Meyer secondo cui due anni dopo la DTF 137 V 210 il principio aleatorio è realizzato (cfr. UFAS, SuisseMED@P. Rapport 2013 pag.4 “l’attribution des mandats d’expertises pluridisciplinaires se fait de manière aléatoire“; U. Meyer, op.cit., pag. 69: "Das Zufallprinzip ist verwirklicht",) appaiono dunque troppo ottimistiche.
L'attuale prassi deve pertanto essere modificata al più presto per renderla conforme alla giurisprudenza federale.
Al riguardo va sottolineato che, anche alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale relativa ad un altro tema sensibile (quello della corretta determinazione del reddito da invalido), non è possibile rinunciare all’applicazione del metodo aleatorio per tenere conto delle particolarità del nostro Cantone (cfr. STFA U 75/03 del 12 ottobre 2006: “8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis”).
Non spetta al TCA, bensì all'UFAS, trovare una soluzione che rispetti anche per il Cantone Ticino quanto stabilito dall'Alta Corte, senza allungare i tempi delle procedure per gli assicurati ticinesi e senza provocare un sensibile aumento dei costi.
Questo Tribunale ritiene comunque che, innanzitutto, dovrebbe essere ribadita ed intensificata (cfr. consid. 1.12) la richiesta ad alcuni dei centri peritali già convenzionati con l'UFAS di disporre di medici nell’organico o come consulenti esterni da interpellare in caso di necessità, che siano in grado di effettuare perizie (soprattutto psichiatriche) anche in lingua italiana.
Il TCA formula poi l'ipotesi di creare un altro centro peritale di lingua italiana (ad esempio dal Rapporto annuale 2014 del ZMB di Basilea a pag.4 risulta che, in quella regione, vi sono attualmente 5 centri peritali), coinvolgendo l'Ordine dei medici e magari approfittando delle conoscenze di cui dispongono le numerose cliniche private presenti sul territorio cantonale, dove sono attivi specialisti di diverse discipline mediche (cfr. sul tema, R. Kocher, art. cit. pag. 290:
" L'AI est tributaire à cet égard du soutien des corps médical et des hôpitaux (…).
Cela dit, du point de vue de l'AI, il n y a pas de raison de se montrer sceptique quant à la garantie de la neutralité des experts, puisque l'écrasante majorité des médecins qui pratiquent des expertises pour l'AI ont pour principale activité celle de médecin traitant dans un cabinet privé. Ce fait garantit qu'ils disposent des connaissances spécialisées nécessaires, mais aussi qu'ils ne dépendent pas financièrement de leur activité d'experts.").
Il vantaggio di un nuovo centro peritale in Ticino sarebbe quello di disporre di medici che padroneggiano spesso le tre lingue nazionali e che potrebbero così essere disponibili per effettuare le perizie anche per degli assicurati provenienti da tutta la Svizzera.
Questo Tribunale ritiene infine che soltanto un sistema che permetta ogni volta la scelta tra un certo numero di centri peritali (almeno tre), garantisca realmente il rispetto del principio aleatorio.
L'UAI è pertanto invitato ad attivarsi presso l'UFAS per mettere in atto al più presto i correttivi necessari per adattare l'attuale prassi alla giurisprudenza federale, senza che ne derivi alcun peggioramento per gli assicurati di lingua italiana per quanto riguarda i tempi di attesa.
2.7. Contestualmente al ricorso, il patrocinatore ha chiesto che l’assicurato sia posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007).
Visto l’esito del ricorso, l'insorgente, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio assicurazione invalidità di CHF 2’000.- a titolo di ripetibili.
2.8. Secondo l’art. 29 cpv. 2 Lptca, adottato alla luce dell’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
Secondo la giurisprudenza federale, l’entità delle spese davanti al Tribunale cantonale è fissata dal diritto cantonale di procedura (cfr. STF 9C_925/2011 del 28 marzo 2012; STF 8C_568/2010 del 3 dicembre 2010) e che le spese devono essere obbligatoriamente prelevate anche in caso di dispendio minimo, salvo diverse disposizioni di diritto cantonale (cfr. DTF 138 V 122; STF 8C_163/2012 del 12 aprile 2012).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi CHF 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono rinviati all'UAI affinché faccia allestire una perizia bidisciplinare psichiatrica e reumatologica.
L'Ufficio AI è invitato a segnalare immediatamente all'UFAS la necessità di procedere ai correttivi indicati al consid. 2.6 a proposito delle perizie pluridisciplinari da lui richieste.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà al ricorrente fr. 2'000.-- (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti