Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2014.15
Entscheidungsdatum
18.09.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2014.15

FS

Lugano 18 settembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 18 dicembre 2013 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1954, con decisione del 13 marzo 2003 è stato posto dall’Ufficio AI al beneficio di una rendita intera d’invalidità (grado dell’80%) a contare dal 1. luglio 2000 (doc. AI 52/1-2).

Con decisione del 7 ottobre 2011 (doc. AI 67/1-2) l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato la restituzione dell’importo di fr. 182'488.00 per prestazioni percepite indebitamente dal 1. ottobre 2004 al 31 agosto 2011.

In esito al ricorso inoltrato contro la decisione del 7 ottobre 2011 questo Tribunale, con STCA dell’8 maggio 2012 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 91/1-13) – rilevato, in particolare, che l’Ufficio AI non aveva provato né la notifica del preavviso del 14 novembre 2002 né della motivazione allegata alla decisione del 13 marzo 2003 da cui risultava la limitazione temporanea del diritto alla rendita dal 1. luglio 2000 al 30 aprile 2001 e che in ogni caso, essendo un elemento costitutivo, la limitazione temporanea del diritto alla rendita avrebbe dovuto figurare nella decisione la quale, oltretutto, stabiliva il pagamento della rendita anche per un periodo posteriore al 30 aprile 2001 –, l’ha accolto e, ravvisata una lesione del diritto di essere sentito non essendo stata rispettata la procedura del preavviso ex art. 57a LAI, l’ha annullata e rinviato gli atti all’amministrazione per pronunciarsi circa i presupposti necessari per procedere ad una riconsiderazione e quindi emettere o meno una nuova decisione di restituzione.

1.2. Con decisione del 16 novembre 2012, preavvistata il 27 settembre 2012 (doc. AI 105/1-5), l’Ufficio AI ha riconsiderato la decisione del 13 marzo 2003 con cui aveva riconosciuto il diritto a prestazioni dal 1. luglio 2000 (cfr. doc. AI 52/1-2) e negato il diritto ad una rendita dal 1. maggio 2003. Contestualmente – viste le risultanze della perizia pluridisciplinare del SAM del 31 luglio 2012 (doc. AI 102/1-117) – l’ammini-strazione ha respinto anche la nuova domanda di prestazioni dell’ottobre 2011 (cfr. doc. AI 61/1-8) precisando che il versamento della rendita viene revocato retroattivamente al 1° ottobre 2007 e che le prestazioni ricevute indebitamente sarebbero state oggetto di una decisione di restituzione (doc. AI 116/1-5).

In esito al ricorso inoltrato contro la decisione del 16 novembre 2012 questo Tribunale, con STCA del 24 ottobre 2013 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 165/1-40), l’ha respinto confermando sia l’esistenza dei presupposti per riconsiderare con effetto retroattivo la decisione del 13 marzo 2003 che il rifiuto della nuova domanda di prestazioni (cfr. consid. 2.3 e 2.4 della succitata STCA).

1.3. Con decisione 18 dicembre 2013 (oggetto della presente vertenza) l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato la restituzione dell’importo di fr. 91'063.00 per prestazioni percepite indebitamente dal 1. ottobre 2007 al 31 agosto 2011 (doc. B).

1.4. Contro questa decisione l’assicurato, tramite l’avv. RA 1 – contestati, con argomentazioni di cui si dirà se necessario in seguito, la lesione del diritto di essere sentito e la perenzione del diritto alla restituzione –, ha interposto ricorso chiedendone l’annullamento e, subordinatamente, il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché proceda all’emissione di un progetto di decisione ai sensi dell’art. 57a LAI.

1.5. Con la risposta di causa – contestate, con motivazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, le suddette violazioni del diritto addotte dall’insorgente – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

1.6. Con lettera 4 luglio 2014 – visti i precedenti scritti dell’avv. RI 1del 28 febbraio e del 2 luglio 2014 (VI e VII) – questo Tribunale ha chiesto all’Ufficio AI la trasmissione anonimizzata della citata segnalazione dell’UFAS dell’agosto 2011 (X).

Con scritto 21 luglio 2014 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA la documentazione richiesta precisando che la segnalazione dell’UFAS è del 1° luglio 2011 (non dell’agosto dello stesso anno come segnalato erroneamente nella risposta) e che il caso dell’assicurato (corrispondente al suo numero di AVS) figura a pag. 8 della lista (XI e allegati XI/1 e XI/2).

I suddetti scritti con i relativi allegati sono stati notificati all’avv. RA 1 (per osservazioni e con l’avvertenza che gli atti dell’Ufficio AI e della __________ si trovano presso il TCA e possono essere consultati negli usuali orari d’ufficio presso la cancelleria (XII)) che, con lettera dell’8 agosto 2014 (XIII) – trasmessa per conoscenza all’Ufficio AI con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte (XIV) –, si è confermato nelle proprie allegazioni.

considerato in diritto

2.1. Va innanzitutto trattata la censura secondo la quale l’am-ministrazione avrebbe leso il diritto di essere sentito e in particolare la procedura del preavviso ex art. 57a LAI.

L’Alta Corte – chiamata a pronunciarsi circa la questione a sapere se una decisione di riduzione della prestazione già assegnata soggiacesse o meno alla procedura del preavviso e, in particolare, in merito alla conformità alla legge dell’art. 73bis cpv. 1 OAI secondo il quale il preavviso di cui all’art. 57a LAI concerne unicamente questioni che secondo l’artico-lo 57 capoverso 1 lettere c-f rientrano nei compiti degli uffici AI (in argomento cfr. Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 29, nota marginale 2067, pag. 409) – nella DTF 134 V 97 ha concluso che “(…) prima di emanare una decisione che riduce una rendita d’invalidità con effetto retroattivo a seguito di nuovo calcolo del reddito annuo medio determinante, l’autorità competente deve dare all’assicurato la possibilità di esprimersi senza dover seguire una procedura di audizione preliminare. La regolamentazione della procedura di audizione preliminare all’art. 73bis cpv. 1 OAI è conforme alla legge. (…)” (regesto della succitata DTF).

Nell’evenienza concreta, come accennato (cfr. consid. 1.1), questo Tribunale, con STCA dell’8 maggio 2012 (doc. AI 91/1-13), ha annullato la decisione del 7 ottobre 2011 (doc. AI 67/1-2) con cui l’Ufficio AI aveva chiesto all’assicurato la restituzione dell’importo di fr. 182'488.00 per prestazioni percepite indebitamente dal 1. ottobre 2004 al 31 agosto 2011 e rinviato gli atti all’amministrazione per pronunciarsi circa i presupposti necessari per procedere ad una riconsiderazione e quindi emettere o meno una nuova decisione di restituzione.

Con decisione del 16 novembre 2012, preavvisata il 27 settembre 2012 (doc. AI 105/1-5) – decisione, quella del 16 novembre 2012, confermata dal TCA nella STCA del 24 ottobre 2013 (cfr. consid. 1.2) – l’Ufficio AI, riconsiderando la decisione del 13 marzo 2003 con cui aveva riconosciuto il diritto a prestazioni dal 1. luglio 2000 (doc. AI 52/1-2), ha negato il diritto ad una rendita dal 1. maggio 2003 e revocato con effetto retroattivo al 1. ottobre 2007 il diritto alla stessa preannunciando che le prestazioni versate indebitamente sarebbero state oggetto di una decisione di restituzione (doc. AI 116/1-5).

Questo Tribunale, viste le suddette evenienze, rileva innanzitutto che avuto riguardo alle questioni che rientrano nei compiti dell’Ufficio AI (in casu: la questione a sapere se dopo il 31 gennaio 2001 vi fosse una capacità lavorativa totale in un’attività adeguata che giustificava la limitazione temporanea del diritto alla rendita fino al 30 aprile 2001, se fossero dati i presupposti per procedere ad una riconsiderazione con effetto retroattivo della decisione del 13 marzo 2003 con cui aveva riconosciuto il diritto a prestazioni dal 1. luglio 2000 e se la nuova domanda di prestazioni andava o meno accolta) l’amministrazione ha rispettato la procedura di preavviso ex art. 57a LAI e l’insorgente ha potuto esercitare il suo diritto di essere sentito. Infatti, come visto sopra, da una parte la decisione del 16 novembre 2012 è stata preavvisata il 27 settembre 2012, d’altra parte il diritto di essere sentito ha potuto essere esercitato anche nell’ambito della procedura sfociata nella STCA del 24 ottobre 2013 con la quale questo Tribunale ha confermato la decisione del 16 novembre 2012.

Visto che nella STCA del 24 ottobre 2013 questo Tribunale aveva già evidenziato che “(…) in concreto – ritenuto che nel progetto d’assegnazione di rendita del 14 novembre 2002 l’Ufficio AI aveva specificato che il diritto alla rendita intera era riconosciuto limitatamente al periodo dal 1. luglio 2000 al 30 aprile 2001 (cfr. doc. AI 48/1-2) e che detto limite temporale figurava anche nella delibera del 25 novembre 2002 indirizzata alla Cassa __________ di Compensazione (cfr. doc. AI 51/1-2) – questo Tribunale ritiene che l’errore in cui è incorsa l’amministrazione nel versare le prestazioni anche dopo il 30 aprile 2001 non è specifico al diritto dell’AI. Conformemente alla succitata giurisprudenza la riconsiderazione del diritto ha dunque effetto retroattivo. (…)” (cfr. doc. AI 165/20), vi è inoltre da ritenere che la decisione di restituzione oggetto della presente vertenza non sottosta alla procedura di preavviso ex art. 57a LAI.

In effetti, una volta negato il diritto ad una rendita dal 1. maggio 2001 e appurati i presupposti per procedere ad una riconsiderazione con effetto retroattivo della decisione del 13 marzo 2003 con cui aveva riconosciuto il diritto a prestazioni dal 1. luglio 2000 (cfr. doc. AI 52/1-2), si trattava di procedere ad una quantificazione contabile delle prestazioni percepite indebitamente e quindi da chiedere in restituzione.

Pertanto, ritenuto che il calcolo dell’ammontare delle prestazioni da chiedere in restituzione esula dai compiti dell’Ufficio AI e in applicazione analogica della succitata DTF 134 V 97, a mente di questo Tribunale la decisione di restituzione qui impugnata non doveva essere preavvisata ai sensi dell’art. 57a LAI. In questo senso la domanda subordinata di rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché proceda con l’emissione di un progetto di decisione ai sensi dell’art. 57a LAI (cfr. consid. 1.4) va respinta.

Anche avuto riguardo alla perenzione del diritto di esigere la restituzione ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (aspetto, questo, che verrà analizzato nei prossimi considerandi), questo Tribunale non ritiene che nel caso concreto vi sia stata una lesione del diritto di essere sentito. Infatti, questa eccezione era già stata sollevata nel ricorso interposto contro la decisione di restituzione del 7 ottobre 2011 (cfr. doc. 74/3-21) e le considerazioni in merito espresse nelle STCA dell’8 maggio 2012 e del 24 ottobre 2013 (cfr. doc. AI 91/11-12 e 165/37-38) sono stare riprese dall’insorgente al punto 3.2 del presente ricorso.

In ogni caso, se mai vi è stata, l’asserita violazione del diritto di essere sentito è stata sanata in questa sede.

2.2. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il suo eventuale condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA).

Secondo il cpv. 2, prima frase, dell’art. 25 LPGA il diritto di esigere la resituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

L’Alta Corte nella sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 ha ricordato che l'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica; art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione processuale della decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319 con riferimenti). La rettifica di una decisione precedente per via di riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di restituzione della prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola, l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità conosce una differente regolamentazione allorché la modifica della prestazione è dovuta a questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35 pag. 136 e DTF 119 V 431 consid. 2 pag. 432;). In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33 pag. 131).

Per contro se l'errore che dà luogo alla riconsiderazione concerne degli elementi che non sono specifici al diritto dell'AI, ma che si ritrovano per analogia anche nell'ambito della assicurazione vecchiaia e superstiti, allora la modifica ha anche qui effetto retroattivo (ex tunc), con la conseguenza che l'obbligo di restituzione deve rispettare i limiti previsti dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (succitata STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1).

La restituzione non è invece subordinata né a un motivo né a una decisione di riconsiderazione se le prestazioni – indebitamente percepite – sono state versate in contrasto con quanto stabilito da una decisione formale. In tal caso la restituzione segue unicamente le condizioni dell'art. 25 LPGA (STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 4.2 e 9C_233/2007 del 28 giugno 2007 consid. 2.3.2). Per contro, il vincolo alle condizioni della riconsiderazione o della revisione processuale torna attuale se, trascorso un lasso di tempo corrispondente al termine per ricorrere contro una decisione formale, l'amministrazione domanda la ripetizione di prestazioni concesse mediante una decisione informale rimasta incontestata (DTF 129 V 110).

La restituzione può essere dovuta anche a seguito di una revisione materiale di una decisione ai sensi dell’art. 17 LPGA in base alla quale il versamento delle prestazioni è risultato in seguito indebito (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 25 n.12 pag. 355). In questo caso, come accennato, se il mancato adattamento delle prestazioni è riconducibile ad una violazione dell'obbligo di informare ai sensi dell’art. 77 OAI, allora l’adattamento ha effetto ex tunc e la restituzione può essere chiesta con effetto retroattivo. In argomento confronta la STF 9C_409/2013 del 20 settembre 2013, in particolare il consid. 4.

2.3. Nel caso di specie, a fondamento della decisione di restituzione del 18 dicembre 2013 concernente le prestazioni versate dal 1. ottobre 2007 al 31 agosto 2011 per un importo complessivo di fr. 91'063.00, l’Ufficio AI ha posto la decisione del 16 novembre 2012 con la quale, riconsiderando la decisione del 13 marzo 2003 con cui aveva riconosciuto il diritto a prestazioni dal 1. luglio 2000 (doc. AI 52/1-2), ha negato il diritto ad una rendita dal 1. maggio 2003 e revocato con effetto retroattivo al 1. ottobre 2007 il diritto alla stessa preannunciando che le prestazioni versate indebitamente sarebbero state oggetto di una decisione di restituzione (doc. AI 116/1-5).

La decisione del 16 novembre 2012, come visto sopra (cfr. consid. 1.2), è stata confermata con la STCA del 24 ottobre 2013 nella quale (e dalla quale non vi è alcun motivo per scostarsi) questo Tribunale aveva già evidenziato che “(…) in concreto – ritenuto che nel progetto d’assegnazione di rendita del 14 novembre 2002 l’Ufficio AI aveva specificato che il diritto alla rendita intera era riconosciuto limitatamente al periodo dal 1. luglio 2000 al 30 aprile 2001 (cfr. doc. AI 48/1-2) e che detto limite temporale figurava anche nella delibera del 25 novembre 2002 indirizzata alla Cassa __________ di Compensazione (cfr. doc. AI 51/1-2) – questo Tribunale ritiene che l’errore in cui è incorsa l’amministrazione nel versare le prestazioni anche dopo il 30 aprile 2001 non è specifico al diritto dell’AI. Conformemente alla succitata giurisprudenza la riconsiderazione del diritto ha dunque effetto retroattivo. (…)” (cfr. doc. AI 165/20).

Di conseguenza, la possibilità per l’amministrazione di procedere ad una restituzione sulla base di una riconsiderazione con effetto retroattivo della decisione del 13 marzo 2003 con cui aveva riconosciuto il diritto a prestazioni dal 1. luglio 2000 (questo, lo si ribadisce, è stato infatti anche il contenuto della succitata decisione del 16 novembre 2012) è già stata stabilita definitivamente da questo Tribunale con la STCA del 24 ottobre 2013 cresciuta incontestata in giudicato.

2.4. Si tratta quindi di stabilire la tempestività della domanda di restituzione.

L’insorgente sostiene che il diritto di esigere la restituzione sarebbe perento ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 1.4).

Il termine relativo di un anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA, secondo la giurisprudenza e contrariamente al tenore letterale della norma, costituisce un termine di perenzione (DTF 124 V 380, 122 V 274, 119 V 431 consid. 3a) e comincia a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (STF 8C_240/2014 del 12 maggio 2014 consid. 4.3 e 4.4, 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 consid. 2.2 e 2.3, 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 6.2 e 6.3, 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.1 e 2.2, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.1 e 3.2; DTF 133 V 579 consid. 4, 124 V 380, 119 V 433, 112 V 180 con riferimento al termine giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS al quale corrisponde in sostanza l’art. 25 LPGA; Kieser, ATSG-Kommentar, all’art. 25 n. 38). Per poter esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi sufficiente che l’assicuratore venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre a ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura (DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29 aprile 2003; C 11/00 del 10 ottobre 2001). Qualora l’autorità amministrativa disponga di sufficienti indizi circa una possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione è ancora incompleta, essa è tenuta a compiere gli accertamenti ancora necessari entro un termine adeguato. In caso di ritardo, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui l’amministrazione, dando prova di ragionevole impegno, avrebbe colmato le proprie conoscenze in modo tale da poter esercitare la pretesa di restituzione. Per quanto riguarda il tempo ragionevolmente necessario per procedervi a partire dal momento in cui essa è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare la pretesa di restituzione, il TFA ha indicato una durata sino a quattro mesi (DLA 2004 pag. 285 segg. citata anche al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011; SVR 2001 IV Nr. 30 pag. 93 consid. 2e). Il termine di perenzione di un anno inizia a decorrere, in ogni caso, se e non appena dagli atti emerge già il carattere illecito della corresponsione della prestazione (STF K 70/06 del 30 luglio 2007 consid. 5.1 e riferimenti, non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV 4 pag. 11; cfr. anche STCA 42.2009.5 del 5 maggio 2010).

2.5. Nella STCA dell’8 maggio 2012 (doc. AI 91/1-13) – considerazione, questa, ripresa anche nella STCA del 24 ottobre 2013 (doc. AI 165/1-40) – questo Tribunale aveva già rilevato che “(…) Esaminando gli atti all’inserto ci si potrebbe chiedere se, ai sensi della giurisprudenza suenunciata, almeno dal 13 settembre 2007 – data della decisione con cui l’Ufficio AI ha dato seguito alla domanda del 3 settembre 2007 volta ad ottenere una rendita per il figlio (doc. A/24, ciò che presupone il diritto alla rendita d’invalidità del genitore ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAI) e ha riconosciuto a __________ una rendita semplice per figli (di un beneficiario di rendita) per il periodo dal 1. agosto 2005 al 30 aprile 2006 (doc. A/25); nella già citata STF I 308/03 del 22 settembre 2003 l’Alta Corte non ha escluso la possibilità di fare iniziare il termine di perenzione di un anno dal momento in cui l’assicurato aveva chiesto una rendita per il figlio: (“ (…) Es kann offen bleiben, ob die Ausgleichskasse, wie das BSV in seiner Vernehmlassung annimmt, bei der Überprüfung der Kinderrente hätte feststellen müssen, dass die Rente des Beschwerdeführers zu Unrecht ausbezahlt wurde (…)” (STF I 308/03 del 22 settembre 2003, consid. 3.2.2, la sottolineatura è del redattore)) – l’Ufficio AI non sia incorso in un secondo errore che usando la dovuta diligenza avrebbe potuto e dovuto evitare. (…)”

(doc. AI 91/11-12).

Chiamato ora a pronunciarsi circa la tempestività della domanda di restituzione questo Tribunale ritiene, per le ragioni che seguono, che il termine di perenzione di un anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA ha iniziato a decorrere dal 13 settembre 2007 allorquando (nell’ambito della procedura concernente la domanda del 3 settembre 2007 volta ad ottenere una rendita per figlio e accolta con la decisione del 13 settembre 2007; cfr. doc. 286 dell’incarto __________ e doc. AI 57/1-2) l’Ufficio AI è incorso in un secondo errore che usando la dovuta diligenza avrebbe potuto e dovuto evitare.

Nella STFA I 505/01 del 25 marzo 2001 – incontestata la percezione indebita delle prestazioni dall’agosto 1995 al novembre 1998 (a seguito di un cambio nel sistema informatico nel luglio 1995 la cassa di compensazione non aveva infatti ritenuto la decisione del 14 giugno 1995 con la quale l’Ufficio AI aveva soppresso il diritto alla rendita con effetto dalla fine del luglio 1995) – il TFA ha stabilito che per la comunicazione del cambiamanto di indirizzo avvenuta il 25 settembre 1997, non avendo nel caso concreto la stessa alcun influsso diretto sul diritto alla rendita (diversa la situazione, ad esempio, nel caso di trasferimento all’estero), non si poteva pretendere che l’amministrazione verificasse le premesse del diritto a prestazioni. In quell’evenienza la domanda di restituzione del 23 novembre 1998 è quindi stata ritenuta tempestiva.

Nella STFA I 308/03 del 22 settembre 2003 – ritenuto, da una parte, che l’Ufficio AI partendo da una decisione con la quale aveva riconosciuto retroattivamente il diritto ad una rendita limitata nel tempo aveva archiviato l’incarto e, dall’altra parte, che la cassa di compensazione non essendovi state delle mutazioni non aveva avuto alcun motivo per verificare la rendita che aveva continuato ad erogare negli anni – il TFA ha concluso che, viste le circostanze straordinarie, bisognava ritenere che nel periodo tra la decisione del 12 ottobre 1990 e la verifica dei presupposti del diritto alla rendita per figlio nell’ottobre o novembre 2001 né l’Ufficio AI né la cassa di compensazione usando la dovuta diligenza avrebbero dovuto accorgersi dell’errore nel versamento delle prestazioni (cfr. i consid. 3.3.1 e 3.3.2 della succitata STFA). In quell’evenien-za, visto che la domanda di restituzione del 26 giugno 2002 era in ogni caso tempestiva, l’Alta Corte ha lasciato aperta la questione a sapere se l’amministrazione, nell’ambito della verifica del diritto alla rendita per figlio, avrebbe dovuto accorgersi del versamento indebito delle prestazioni.

Nella STF 9C_925/202 del 19 marzo 2013 – in un caso in cui l’Ufficio AI con decisione del 14 dicembre 2011 aveva chiesto la restituzione delle prestazioni erogate erroneamente vista la decisione del 24 aprile 2006, confermata con decisione su opposizione del 20 novembre 2008, con la quale aveva soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto dal 1. giugno 2006 – il TF, confermato il giudizio con cui questo Tribunale ha concluso che il termine di perenzione di un anno fosse ampiamente trascorso al momento della decisione di restituzione del 14 dicembre 2011, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

2.7 La censura dell'UAI non convince. Se da un lato, conformemente alla succitata giurisprudenza, l'errore commesso dalla cassa di compensazione - che non ha tenuto conto della decisione con cui l'UAI il 24 aprile 2006 aveva soppresso il diritto alla rendita dopo il 31 maggio 2006 - non poteva certamente subito fare decorrere il termine annuo di perenzione, dall'altro l'amministrazione (e in particolare l'UAI) avrebbe effettivamente - come hanno ritenuto i giudici di prime cure - dovuto rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile allorché il 20 novembre 2008 è stata emessa la decisione su opposizione. Come detto, l'assegnazione (e di conseguenza anche la soppressione) della rendita AI avviene in collaborazione tra gli uffici AI e le casse di compensazione. Ora, le prestazioni soppresse con la decisione del 24 aprile 2006 riguardavano, ancorché in minima parte, anche pagamenti correnti (fino al 31 maggio 2006). Ciò significa che gli organi esecutivi dell'AI (e in particolare l'UAI) avevano motivo, al momento di emanare, dopo oltre due anni, la decisione su opposizione, di verificare la corretta esecuzione - immediata e (su questo punto) incontestata data la mancata richiesta di ripristino dell'effetto sospensivo nell'opposizione del 23 maggio 2006 - del provvedimento soppressivo delle prestazioni del 24 aprile 2006 e di riconoscere l'errore. Giustamente pertanto la Corte cantonale ha con-cluso che relativamente alle prestazioni (qui) in lite il termine di perenzione di un anno era già ampiamente trascorso quando l'UAI ha rilasciato la decisione di restituzione del 14 dicembre 2011.

2.8 Nulla muta a tale conclusione il fatto - peraltro inammissibile, poiché invocato per la prima volta in sede federale senza prima essere stato oggetto di accertamento da parte della Corte cantonale (Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 13 e 15 all'art. 99 LTF) - che l'opponente avrebbe (manifestamente) violato l'obbligo d'informare perché avrebbe continuato a percepire, senza batter ciglio, le prestazioni indebite anche dopo il 31 maggio 2006. A prescindere dalle riserve sulla ricevibilità dell'eccezione, si osserva che in realtà l'amministrazione aveva possibilità e motivo di scoprire l'errore anche indipendentemente dal comportamento dell'assicurato. E poi la natura di questo comportamento potrà, se del caso, tornare di attualità ed essere ancora oggetto di valutazione nell'ambito della (già formulata, a titolo cautelare) domanda di condono per la parte non perenta. (…)"

(STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013, consid. 2.7 e 2.8)

In concreto, il TCA rileva che, ancorché senza influsso diretto sul diritto alla rendita dell’assicurato e a differenza della fattispecie di cui alla succitata STFA I 505/01 del 25 marzo 2001, il diritto alla rendita per figlio presuppone il diritto alla rendita d’invalidità del genitore ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAI. Di conseguenza, nell’ambito della procedura concernente la domanda del 3 settembre 2007 volta ad ottenere una rendita per figlio e accolta con la decisione del 13 settembre 2007 (doc. 286 dell’incarto __________ e doc. AI 57/1-2), l’ammini-strazione avrebbe potuto e dovuto quantomeno riesaminare il fascicolo dell’insorgente e allora avrebbe potuto agevolmente rendersi conto della discrepanza tra l’assunto dell’Ufficio AI che riteneva da sempre la rendita limitata nel tempo e la continua erogazione della stessa da parte della Cassa. Va qui ricordato che Uffici AI e le casse di compensazione sono organi soltanto organizzativamente separati del medesimo assicuratore chiamati per legge a collaborare all’assegnazione e al pagamento della rendita dell’AI (art. 57 e 60 LAI; cfr. inoltre la STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 consid. 2.2 e, a contrario, la STF 8C_240/2014 del 12 maggio 2014 consid. 4.5).

Del resto, se (ritenuta la rendita limitata nel tempo) l’Ufficio AI avesse già archiviato l’incarto (come si era avverato nella succitata STFA I 308/03 del 22 settembre 2003), allora a maggiore ragione la domanda di rendita per il figlio avrebbe dovuto far sorgere delle domande in merito all’archiviazione della pratica e avrebbe potuto e dovuto aumentare l’attenzio-ne nel riesaminare il fascicolo.

Inoltre, in analogia alla STF 9C_925/202 del 19 marzo 2013, ribadito che con la decisione del 13 marzo 2003 l’Ufficio AI riteneva di aver limitato il diritto alla rendita intera al 30 aprile 2001 (ovvero in un momento precedente all’emissione della decisione in parola) e ammesso che non avesse alcun motivo per non ritenere una traduzione corretta della stessa da parte della Cassa, allorquando nel settembre 2007 è stata inoltrata la domanda di rendita per figlio, gli organi esecutivi dell’AI (e in particolare l’Ufficio AI) avevano motivo di domandarsi perché una tale richiesta poteva essere formulata e prestare quindi una maggiore attenzione alla stessa.

In simili circostanze, avuto riguardo alla succitata giurisprudenza, questo Tribunale ritiene che nella presente fattispecie il termine di perenzione di un anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA ha iniziato a decorrere il 13 settembre 2007.

Non è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alla risposta dell’11 dicembre 2013 nella quale l’UFAS ha invece concluso che “(…) se applichiamo questi principi (ndr.: si riferisce ai principi estrapolati dalle succitate STF 9C_925/202 del 19 marzo 2013 e STFA I 308/03 del 22 settembre 2003) all’incarto che ci avete inviato, possiamo notare che tutte e tre le volte in cui un impiegato dell’amministrazio-ne ha dovuto trattare una mutazione (comunicazione del 7 aprile 2005 di cambio d’indirizzo; comunicazione del 9 maggio 2005 di modifica del conto bancario per il versamento della rendita; richiesta del 3 settembre 2007 per l’attivazione del diritto alla rendita per figlio a causa della ripresa della formazione), queste ultime non hanno mai implicato la necessità di riesaminare l’intero fascicolo e non concernevano né controlli contabili, né trattavano fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa. Per questo motivo, il non aver accertato in occasione di quelle modifiche se il versamento della rendita in corso era conforme alla delibera del 17 gennaio 2000 nella quale il diritto alla rendita era stato segnalato come limitato al 30 aprile 2001 non può certo configurarsi come una carenza dal punto di vista dell’obbligo di diligenza o un mancato rispetto dell’obbligo di verifica. Fatte queste premesse, riteniamo dunque legittimo che, con la decisione di restituzione, si richieda all’assicurato il rimborso di Fr. 126'322.--, corrispondenti alle rendite versate nei cinque anni precedenti il 7 ottobre 2011, data della prima decisione di restituzione contestata. (…)” (doc. 7-8 dell’incarto __________).

Al riguardo questo Tribunale ribadisce che – presupponendo la rendita per figlio il diritto alla rendita d’invalidità del genitore ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAI – una domanda in tal senso giustifica il riesame del fascicolo volto a verificare se dagli atti risulta almeno formalmente il diritto alla rendita del genitore. Del resto, nella succitata STFA I 308/03 del 22 settembre 2003, anche il TFA aveva evidenziato che “(…) Ein Anlass zur Bearbeitung des Dossiers ergab sich dadurch, dass das älteste der drei Kinder im Novembre 2001 18-jährig wurde, sodass sich die Frage stellte, ob weiterhin ein Anspruch auf die entsprechende Kinderrente bestehe (vgl. Art. 35 Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 25 ABS. 4 AHVG. (…)” (consid. 3.3.1 della succitata STFA).

Ritenuto che il 13 settembre 2007 ha iniziato a decorrere il termine di perenzione di un anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA, lo stesso era ampiamente trascorso allorquando l’Ufficio AI ha emanato la decisione di restituzione del 7 ottobre 2012.

Può qui restare irrisolta la questione a sapere se, come preteso dall’insorgente, già in precedenza lo stesso termine di perenzione ha iniziato a decorrere.

Va qui ancora rilevato che con la prima decisione di restituzione del 7 ottobre 2011 (doc. AI 67/1-2) – ancorché annullata con la STCA dell’8 maggio 2012 (cfr. consid. 1.1) e in seguito parzialmente confermata con la decisione qui impugnata – è stato una volta per tutte salvaguardato il termine di perenzione (cfr. la STF 9C_686/2007 del 13 novembre 2007: “(…) dass eine innerhalb der Verwirkungsfrist erlassene Rückforderungsverfügung ein- für allemal fristwahrend wirkt, auch wenn sie später aufgehoben und durch eine neue, inhaltlich berichtigte ersetzt wird (SVR 2004 ALV Nr. 5 S. 13 E. 4.3.2 mit Hinweisen) (…)”) e che conformemente alla giurisprudenza “(…) a prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 [9C_795/2009]) (…)” (STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2) e che detto termine inizia a decorrere dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione (STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4.5; in argomento vedi anche la STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011).

Pertanto, visto che, conformemente alla succitata giurisprudenza, l’ordine di restituzione va confermato per l’anno precedente la decisione di restituzione del 7 ottobre 2011 e ritenuto che le rendite erogate in quel periodo ammontavano a fr. 5'745.-- per il 2010 e a fr. 15'592.-- per il 2011, l’importo complessivo da restituire è pari a fr. 21'337.-- (ossia [1'915 x 3] + [1'949 x 8]; cfr. la decisione impugnata del 18 dicembre 2014 dalla quale si evince che la rendita mensile nel 2010 ammontava a fr. 1'915.-- mentre che per il 2011 era di fr. 1'949.-- versati fino al 31 agosto 2011).

2.6. La decisione di restituzione del 18 dicembre 2013 va quindi confermata limitatamente all’importo di fr. 21'337.-- pari alle prestazioni ricevute indebitamente dal 1. ottobre 2010 al 31 agosto 2011.

2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 400.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico del ricorrente. L’Ufficio AI rifonderà inoltre al ricorrente fr. 1’600.-- a titolo di ripetibili parziali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é parzialmente accolto.

§ Per il periodo dal 1. ottobre 2010 al 31 agosto 2011 la decisione è confermata nel senso che RI 1 deve restituire all’Ufficio AI la somma di fr. 21'337.--.

  1. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 400.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico del ricorrente.

L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1’600.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

19

AHVG

  • Art. 25 AHVG

OAI

  • art. t. b OAI

IVG

  • Art. 35 IVG

OAI

  • art. 88bis OAI

LADI

  • art. 95 LADI

LAI

  • art. 35 LAI
  • art. 57 LAI
  • art. 57a LAI
  • art. 60 LAI
  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 17 LPGA
  • art. 25 LPGA
  • art. 53 LPGA

LTF

  • art. 99 LTF

OAI

  • art. 73bis OAI
  • art. 77 OAI
  • art. 85 OAI

OPGA

  • art. 4 OPGA

vLAVS

  • art. 47 vLAVS

Gerichtsentscheide

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