Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2014.147
Entscheidungsdatum
28.07.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2014.147

FS

Lugano 28 luglio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 settembre 2014 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe __________, da ultimo attiva quale assistente dentale presso __________ medico dentista SSO, __________ (doc. AI 31/1-10, 101/1-19, 104/1 e 194/1-4 il punto 2.3), nel mese di maggio 2011 – dopo che una precedente richiesta del maggio 2009 era stata respinta con decisione 25 febbraio 2010 dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (doc. AI 22/1-9 e 60/1-5), decisione, questa, confermata dal Tribunale amministrativo federale con sentenza 2 febbraio 2011 in quanto non ancora trascorso l’anno di carenza (cfr. doc. AI 72/1-14) – ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 79/1-9, 81/1, 88/1-2 e 89/1-6) sfociata nella decisione del 15 agosto 2012 con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto all’interessata il diritto ad una mezza rendita dal 1. novembre 2011 al 30 aprile 2012 (doc. AI 125/1-6 e le motivazioni sub doc. AI 122/1-5).

In esito al ricorso del 12 settembre 2012 (doc. AI 130/3-13) questo Tribunale ha omologato la transazione intervenuta tra le parti e rinviato gli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici (decreto di stralcio del 13 novembre 2012 sub doc. AI 137/1-4).

1.2. Con decisione 22 aprile 2013, preavvisata il 1. marzo 2013 (doc. AI 157/1-3), l’Ufficio AI – sulla base della perizia reumatologica 5 febbraio 2013 del dr. __________ (doc. AI 152/1-10), del rapporto finale 13 febbraio 2013 con annotazioni del 28 febbraio 2013 e del 20 aprile 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 153/1-4, 155/1 e 162/1) nonché delle tabelle elaborate il 28 febbraio 2013 (doc. AI 156/1-4) – ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 163/1-3).

In esito al ricorso del 22 maggio 2013, inoltrato contro la decisione del 22 aprile 2013 tramite l’avv. RA 1 (doc. AI 165/4-18), questo Tribunale – visto anche il complemento peritale del 23 settembre 2013 del dr. __________ (doc. AI 182/1-3) –, con la STCA 32.2013.103 del 21 febbraio 2014, cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 189/1-23), lo ha respinto confermando il diniego a prestazioni.

1.3. L’assicurato, con scritto 13 giugno 2014 dell’avv. RA 1 – con allegati il “Questionario: Revisione della rendita d’invalidi-tà/Assegno grandi invalidi” del 27 maggio 2014 (doc. AI 194/1-4) e i rapporti del 10 gennaio 2014 del dr. __________ dell’ospedale __________ di __________ (doc. AI 193/1-2) e del 2 maggio 2014 del dr. __________ (doc. AI 193/3) –, ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI doc. AI 192/1-2).

1.4. Con decisione 12 settembre 2014, preavvisata il 7 luglio 2014 (doc. AI 197/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda non avendo la richiedente credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione le circostanze oggettive hanno subìto una modifica rilevante (doc. AI 200/1-2).

1.5. Contro la decisione del 12 settembre 2014 l’assicurata, sempre tramite l’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso con il quale – contestata la valutazione medica e prodotto il rapporto 13 agosto 2014 del dr. __________ (doc. C) – ha chiesto la retrocessione degli atti all’Ufficio AI affinché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni del 13 giugno 2014. Contestualmente ha postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio producendo la relativa documentazione (doc. D).

1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso. Al riguardo, ritenuti i rapporti del 10 gennaio 2014 del dr. __________ dell’ospedale __________ di __________ e del 2 maggio 2014 del dr. __________ (doc. AI 193/1-2 e 193/3), il dr. __________ del SMR, nell’annotazione del 3 luglio 2014, ha evidenziato: “(…) Attuale nuova domanda 6.2014: rapporto __________ del 10.1.2014:

  • lombaggine recidivante con degenerazione discale L5/S1 - attualmente nessuna indicazione chirurgica; rapporto dr. __________ del 2.5.2014: egli ritiene che l’assicurata non possa lavorare più di 4 ore al giorno. Valutazione: - assenza di sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione del dr. __________. (…)” (doc. AI 196/1), rispettivamente, nell’annotazione 16 ottobre 2014, visto il rapporto 13 agosto 2014 del dr. __________ (doc. C), ha concluso: “(…) Già nelle precedenti valutazioni peritali sono riportati dolori lombari con blocchi iperalgici, dolori presenti dal 2008 con conseguente diagnosi di sindrome lombo vertebrale parzialmente lombospondilogena cronica recidivante in tendenza ad ipermobilità articolare. Faccio presente che in occasione della valutazione di __________ i dolori erano già regrediti “aktuell sind die Beschwerden bereits wieder deutlich regredient” con motilità lombare in pratica libera. L’attuale valutazione di una CL 50% riprende l’argomentazione già riportata in occasione della precedente decisione. In conclusione non trovo confermata una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale del dr. __________. (…)” (IV/bis).

1.7. L’assicurata, a cui è stata segnalata la possibilità di produrre nuovi mezzi di prova così come di formulare osservazioni scritte in merito all’annotazione del 16 ottobre 2014 del dr. __________ (V), è rimasta silente.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.

2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhaser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

Il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 64 consid. 5.2.5).

Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; STF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011, STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 tutte con riferimenti). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.5. Nel caso in esame occorre ricordare che la decisione del 22 aprile 2013 (confermata con STCA 32.2013.103 del 21 febbraio 2014; cfr. consid. 1.2) si fondava sulla perizia reumatologica del 5 febbraio 2013 del dr. __________ (doc. AI 152/1-10).

Questo Tribunale, nella succitata STCA 32.2013.103 del 21 febbraio 2014 – osservato che:

" (…)

Nella perizia reumatologica 5 febbraio 2013 (doc. AI 152/1-10/10) il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna – poste le seguenti diagnosi: “(…) Dolori coxogeni cronici a destra in - Esiti da asportazione dell’articolazione coxofemorale a destra con resezione della metafisi femorale, impianto di protesi totale non cementata, per tumore gigantocellulare nel 2003 - Esiti da intervento di conversione dell’endoprotesi in protesi totale dell’anca destra il 9.9.2010 – Sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica recidivante in - Tendenza ad ipermobilità articolare - Decondizionamento muscolare - Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi lombare con scoliosi destroconvessa) (…)” (doc. AI 152/8) – ha espresso la seguente valutazione:

“(…)

La signora RI 1, nata il __________, Via __________, __________, era già stata precedentemente valutata in ambito peritale reumatologico specialistico il 26.8.2009; l'assicurata ha iniziato a lamentare dolori nella regione anterolaterale della coscia destra durante l'estate 2003; la radiografia del bacino evidenziava un'ampia area osteolitica nella zona prossimale del femore coinvolgente la regione dei trocanteri, per cui veniva asportata l'articolazione coxofemorale destra con resezione della metafisi femorale includente il trocantere femorale maggiore e quello minore, intervento seguito dall'impianto di una protesi totale non cementata; l'esame istopatologico della neoplasia, rivelava un tumore gigantocellulare; al perito reumatologo, il 26.8.2009, l'assicurata segnalava un'accentuazione dei dolori residui avvertiti dopo l'intervento localizzati alla base della gamba destra, associati a dolori anterolaterali nel terzo prossimale della coscia, disturbi presenti in posizioni statiche, camminando prolungatamente; ad una valutazione successiva presso l'ortopedico curante, il 31.3.2010, veniva consigliato l'impianto di un acetabolo in plastica e l'asportazione della testa protesica bipolare, intervento poi eseguito il 9.9.2010, con conversione dell'endoprotesi in protesi totale dell'anca destra; ad un controllo annuale presso l'ortopedico curante, si descriveva uno stato migliorato con quadro radiologico stabile. Ora l'assicurata che assume farmaci analgesici quando ha dolori, indica dolori all'anca destra quando sta coricata sopra, inoltre algie, non meglio qualificabili, anteriori alla coscia destra che raggiungono il ginocchio destro, in aumento camminando, specialmente in salita, stando seduta prolungatamente, di meno in posizione eretta, sono manifeste soprattutto dopo le ore lavorative; come già riscontrato dal Dr. __________ il 26.8.2009, si riconferma una zoppia di tipo Duchenne a destra con segno di Trendelenburg positivo a destra; l'anca destra può essere portata passivamente in flessione non oltre gli 80° con dolori a fine corsa all'inguine destro, l'estensione coxofemorale passiva a destra è libera anche se dolorante, l'abduzione passiva permessa non oltre i 40°, con dolori a fine corsa, la rotazione esterna passiva è ottenibile non oltre i 45°, con dolori a fine corsa, la rotazione interna passiva risulta libera; mettendo dunque a confronto l'esame funzionale dell'anca destra attuale con quello riscontrato dal Dr. __________ il 26.8.2009, notiamo una flessione e abduzione passiva sovrapponibile, mentre la rotazione interna ed esterna passiva si presenta ora superiore. L'atrofia muscolare misurata all'arto inferiore destro è ora un po' meno marcata di quella riscontrata dal Dr. __________ il 26.8.2009. Già durante la prima perizia reumatologica nel 2009, l'assicurata avvertiva dolori lombari, insorti a decorrere dal 2008; ora descrive lombalgie non sempre presenti, non meglio qualificabili, con blocchi iperalgici, con diramazioni verso la regione gluteale, assenti di notte, appariscenti soprattutto al carico lavorativo, indipendenti dalle posizioni corporee assunte, con incremento camminando; durante la valutazione reumatologica del 26.8.2009, il Dr. __________ riscontrava una lombare moderatamente limitata di

  • 1/3 alla flessione, con dolori lombosacrali, a quel momento l'assicurata si rialzava da anteflessione del tronco a scatti; si riconferma un'iperlordosi lombare con scoliosi destroconvessa, il corsetto muscolare addominale e lombare è decondizionato, la colonna lombare risulta ora libera alla flessione attiva con Schober a 10/14,5 cm, per una distanza dita-suolo anteriore a 30 cm, libera anche nelle altre direzioni, con dolori lamentati al passaggio lombosacrale in sede paravertebrale a destra, quando l'assicurata si rialza da anteflessione del tronco, indizio clinico per un'instabilità segmentale, dolori avvertiti anche a fine corsa alla muscolatura del fianco destro alla lateroflessione passiva verso sinistra; sono assenti deficit lomboradicolari; l'assicurata osserva che di recente, circa 6 settimane prima dell'attuale valutazione peritale, è stata sottoposta dal medico curante ad una radiografia della colonna lombare, non portata alla visita peritale. L'assicurata lamenta anche dolori cervicali, nel frattempo risoltisi, senza brachialgie associate; la colonna cervicale si presenta libera ai movimenti passivi in ogni direzione, indolore, indolenzita risulta la parte orizzontale del muscolo trapezio a destra; la mobilità passiva delle spalle avviene liberamente, senza sintomatologia di attrito, senza indizi clinici a favore di una lesione maggiore delle cuffie rotatorie.

Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di dolori coxogeni cronici a destra in esiti da asportazione dell'articolazione coxofemorale a destra con resezione della metafisi femorale, impianto di protesi totale non cementata, per tumore gigantocellulare nel 2003, esiti da intervento di conversione dell'endoprotesi in protesi totale dell'anca destra, il 9.9.2010, sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica recidivante in tendenza ad ipermobilità articolare, decondizionamento muscolare, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi lombare con scoliosi destroconvessa).

L'assicurata va avviata verso un intenso programma di ricondizionamento progressivo del corsetto muscolare addominale e lombare, per aumentare la stabilità del tronco e la sua resistenza agli sforzi fisici.

Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua, quest'ultima non si discosta sostanzialmente da quanto profilato dal collega reumatologo Dr. __________ di __________, il 26.8.2009, anche se lo stato di salute dell'assicurata, oggettivamente, risulta migliorato rispetto alla prima perizia reumatologica.

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritta nell'allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8

  • 9 ore, con un rendimento massimo del 100 %, a partire dalla prima perizia reumatologica del 26.8.2009.

È giustificata un'inabilità lavorativa totale per qualsiasi tipo di attività dal 9.9.2010 al 31.3.2011.

Nella sua ultima attività lavorativa principale come assistente dentale, durante la quale, stando al mansionario redatto dal datore di lavoro il 18.11.2012, rimane sovente seduta, raramente deve stare in piedi, rispettivamente camminare, lavoro dunque tendenzialmente statico, è giustificata una diminuzione del rendimento del 25 % sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, come ritenuta dal perito reumatologo Dr. __________ di __________, il 26.8.2009, fino all' 8.9.2010 e a partire dall'1.4.2011.

(…)" (doc. AI 152/7-8)

Quanto alle conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione il perito ha concluso che “(…) giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritta nell’allegato. In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con un rendimento massimo del 100%, a partire dalla prima perizia reumatologica del 26.8.2009. È giustificata un’inabilità lavorativa totale per qualsiasi tipo di attività dal 9.9.2010 al 31.3.2011. Nella sua ultima attività lavorativa principale come assistente dentale, durante la quale, stando al mansionario redatto dal datore di lavoro il 18.11.2012, rimane sovente seduta, raramente deve stare in piedi, rispettivamente camminare, lavoro dunque tendenzialmente statico, è giustificata una diminuzione del rendimento del 25% sull’arco di una giornata lavorative normale di 8-9 ore, come ritenuta dal perito reumatologo Dr. __________ di __________, il 26.8.2009, fino all’8.9.2010 e a partire dall’1.4.2011. (…)” (doc. AI 152/8-9).

(…)" (doc. AI 189/6-8)

aveva, in particolare, evidenziato:

" (…)

La dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ (che disponeva dell’incarto completo dell’assicurata e, quindi, anche dei rapporti 27 settembre 2011 e 8 ottobre 2012 del dr. __________ [doc. AI 130/47-48 e 140/3-4 = doc. A/2]; che sono quindi stati considerati dal perito) non é stata del resto smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie ed è stata confermata anche dal dr. __________ sia nel rapporto finale 13 febbraio 2013 che nelle annotazioni 28 febbraio e 20 aprile 2013 (doc. AI 153/1-4, 155/1 e 161/1).

In particolare, viste le limitazioni funzionali poste dal dr. __________, non è possibile concludere, come sembrerebbe pretendere l’insorgente (senza tuttavia in alcun modo provare e/o documentare), per l’impossibilità di svolgere un’attività adeguata a tempo pieno. Non può infatti essere seguita l’insorgente laddove sostiene, in modo del tutto generico, che “(…) alla luce di queste limitazioni mal si comprende come possa l’assicurata essere totalmente abile al lavoro in un’attività adatta, che non viene peraltro identificata (…)” (I punto 22 pag. 12).

Nemmeno è possibile concludere differentemente avuto riguardo all’ulteriore documentazione medica prodotta in sede di procedura ricorsuale.

Il dr__________, primario ad interim della __________ dell’Ospedale __________ di __________ (rispondendo a delle precise domande postegli dall’avv. RA 1; doc. B/2), nella valutazione del 18 luglio 2013, non si è confrontato con la perizia del dr. __________ limitandosi ad esprimere una diversa valutazione della capacità lavorativa (doc. B/1).

Al riguardo, il dr. __________, nell’annotazione 5 agosto 2013, ha concluso che “(…) l’attuale certificazione priva di nuovi elementi clinici si limita ad attestare una differente capacità lavorativa rispetto alla valutazione del dr. __________. Non vi sono elementi che possono mettere in forse la valutazione peritale. L’attuale scritto privo di elementi clinici o critiche puntuali non va sottoposto al perito. (…)” (X/1).

Anche il dr. __________, nel rapporto 4 settembre 2013 indirizzato al medico curante dr. __________, non si è confrontato puntualmente con le valutazioni del dr. __________ e, senza porre delle nuove diagnosi e/o provare un peggioramento, ha concluso per un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività (doc. C/1). Va qui rilevato che lo stesso specialista, nella risposta dell’8 ottobre 2012 indirizzata all’avv. RA 1, aveva invece attestato che “(…) il grado di capacità lavorativa potrebbe aumentare rispetto al 50% sopra indicato [ndr.: si riferisce al grado di capacità lavorativa nell’attività abituale di assistente dentale] solo nella condizione in cui si limitino nella durata le attività in posizione seduta, eretta e camminando. (…)” (doc. A/2).

Il dr. __________, invitato a prendere posizione sul rapporto 4 settembre 2013 del dr. __________ (XVII/1), nel complemento peritale 23 settembre 2013 si è così espresso: “(…) ho letto attentamente la lettera in questione del Prof. __________ [ndr. si riferisce al rapporto del 4 settembre 2013] che non contiene, per quanto riguarda le patologie, elementi oggettivi nuovi, non già noti al momento della valutazione peritale del 5.2.2013; la radiografia realizzata dallo specialista ha potuto confermare una stabilità del materiale protesico, non vi sono indizi per una recidiva tumorale; l’ortopedico parla di una buona funzionalità dell’anca destra (“die Hüftfunktion ist recht gut”), il femore prossimale viene descritto come addirittura parzialmente rigenerato (“das proximale Femur zeigt sogar eine gewisse ‘Neogenese’”). L’ortopedico curante non è d’accordo con la valutazione della capacità lavorativa nell’attività svolta come assistente dentale, rispettivamente in attività adatta allo stato di salute di questa paziente 30-enne, questo senza fornire dettagli sulla capacità funzionale e di carico residua. Da parte mia, in assenza di novità rispetto alla valutazione peritale del 5.2.2013, posso soltanto riconfermare la mia presa di posizione per quanto riguarda la capacità lavorativa in attività solita rispettivamente adatta allo stato di salute formulata nel rapporto peritale in questione che si basa sulla capacità funzionale residua annessa al documento peritale. (…)” (XVII/2).

Il dr. __________, nello scritto 16 ottobre 2013 indirizzato all’avv. RA 1 (doc. D), ancora una volta senza documentare e tantomeno fornire dettagli sulla capacità funzionale e di carico residua, ha confermato in modo generico di non essere d’accordo con la valutazione del dr. __________, proponendo l’allestimento di una perizia pluridisciplinare.

Al riguardo, il dr. __________, nell’annotazione del 22 ottobre 2013, ha concluso che “(…) l’attuale scritto del dr. __________ [ndr.: si riferisce allo scritto del 16 ottobre 2013 indirizzato all’avv. RA 1] non contiene nuovi elementi. Egli conferma la sua valutazione d’una esigibilità del 50%. (…)” (XXIII/1).

(…)" (doc. AI 189/11-13)

2.6. Alla nuova domanda di prestazioni del 13 giugno 2013 (cfr. consid. 1.3) l’assicurata ha allegato i rapporti del 10 gennaio 2014 del dr. __________ dell’ospedale __________ di __________ (doc. AI 193/1-2) e del 2 maggio 2014 del dr. __________ (doc. AI 193/3).

Il dr. __________, nel rapporto del 10 gennaio 2014, poste le diagnosi note, si è così espresso:

" (…)

Anamnese:

Die Vorgeschichte ist Dir bestens bekannt. Frau RI 1 klagt über rezidivierende Lumbalgien. In Dezember ist es zu einem Schub mit Blokadeerscheinungen gekommen. Ausstrahlungen in die Beine Taubheits- oder Schwachegefühle sind keine auftreten. Mit regelmässiger Physiotherapie geht es ihr in der Zwischenzeit deutlich besser. Bei der heutigen Konsultation benötigt sie keine Schmerzmittel mehr. Es bestehen noch residuelle Lumbalgien.

Befunde:

Diskretes Duchenne-Hinken rechts. Beckenschiefstand nach rechts -1.5 cm. Zehen- und Fersengang intakt. Die Wirbelsäule ist im Lot. Die LWS-Beweglichkeit ist praktisch frei, Finger-Boden-Abstand 30 cm. Druckdolenz am Lumbosakralen Übergang. Hüfte frei beweglich. Lasègue beidseits negativ. Motorik und Sensibilität seitengleich intakt.

Röntgen:

Das MRI del LWS vom 16.12.2013 zeigt eine Dehydratation der Bandscheibe L5/S1 mit kleine medialer subligamentärer Diskushernie. Keine Einengung des Spinalkanals oder der Neuroforamina. Die übrigen Lumbalen Bandscheiben sind unauffällig.

Procedere:

Die rezidivierenden Lumbalgien sind vereinbar mit der im MRI sichtbaren Degeneration der Bandscheibe L5/S1. Aktuell sind die Beschwerden bereits wieder deutlich regredient. Aus wirbelsäulenchirurgischer Sicht besteht zurzeit kein Interventionsbedarf. Bei erneuter Zunahme der Beschwerden und insbesondere Auftreten von radikulären Probleme kann Frau RI 1 gerne jederzeit bei mir vorstellen.

(…)" (doc. AI 193/1-2)

Il dr. __________, FMH in medicina generale interna, nel rapporto del 2 maggio 2014, poste le diagnosi note, ha formulato la seguente valutazione:

" (…)

Per quanto concerne la situazione dell’anca, la situazione è stabile. La paziente non ha particolari dolori ma l’assenza della muscolatura dell’anca la porta a camminare zoppicando con classica zoppia Trendelenburg. È presente inoltre un accorciamento dell’arto destro di circa 1,5 cm., corretto con un plantare. La zoppia e il basculamento del bacino ha determinato con gli anni un continuo stress a livello lombo-sacrale, con degenerazione del disco L5-S1.

La paziente, inizialmente asintomatica a livello lombare, ha iniziato nel 2008 a lamentare dei dolori agli ultimi segmenti lombari, che sono recentemente notevolmente peggiorati, con un blocco algico acuto nei mesi di novembre e dicembre 2013. I dolori sono sempre stati localizzati alla schiena senza sintomi o segni di tipo neurologico. Grazie a fisioterapia intensiva e terapia medicamentosa antinfiammatoria antalgica, la sintomatologia è parzialmente migliorata ma da allora la paziente soffre di lombalgie praticamente costanti, solo parzialmente controllate con medicamenti e fisioterapia.

I dolori vengono influenzati negativamente dalla sua attività di assistente dentale, che la obbliga ad assumere delle posizioni piuttosto standardizzate, sia seduta che in piedi. La paziente necessita di doversi muovere spesso per modificare la postura e al termine delle 4 ore lavorative deve frequentemente coricarsi per alcune ore. Attualmente non riesce più a lavorare oltre il 50% (circa 4 ore).

In considerazione di quanto sopra e del potenziale evolutivo della patologia lombare, ritengo che vi siano gli elementi per una rivalutazione da parte dell’AI.

(…)" (doc. AI 193/3)

Al riguardo, nell’annotazione del 3 luglio 2014 (doc. AI 196/1), il medico SMR dr. __________ ha così preso posizione:

" (…)

Attuale nuova domanda 6.2014:

rapporto __________ __________ del 10.1.2015:

  • lombaggine recidivante con degenerazione discale L5/S1

  • attualmente nessuna indicazione chirurgica

rapporto dr. __________ del 2.5.2014: egli ritiene che l’assicurata non possa lavorare più di 4 ore al giorno.

Valutazione:

  • assenza di sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione del dr. __________.

(…)" (doc. AI 196/1)

Il dr. __________, con rapporto del 13 agosto 2015 (doc. C), ha precisato:

" (…)

A complemento del rapporto del 02.05.2014, in cui riferivo un peggioramento dei dolori a livello lombare, redigo il seguente complemento informativo a sostegno del fatto che i dolori lombari sono effettivamente peggiorati alla fine del 2013, basandomi direttamente sull’estratto della cartella clinica e sulla documentazione allegata.

La stessa mi ha consultato nel novembre 2013 riferendo forti dolori con blocco algico lombare insorti due settimane prima chinandosi. La paziente aveva già accusato in precedenza dolori lombari e blocchi algici, ma di intensità significativamente minore.

Avevo allora prescritto una terapia medicamentosa antalgica, fisioterapia e un plantare per la correzione della dismetria, conseguenza dell’intervento all’anca subito.

A seguito dell’intensificarsi della sintomatologia era stata richiesta una visita specialistica presso il Dr. __________ __________ dell’Ospedale __________ di __________ (vedi copia del rapporto allegata), che consigliava il proseguimento del trattamento conservativo.

Ritengo che, come già precedentemente riferito, l’intervento all’anca che ha portato all’asportazione dell’inserzione gluteale e alla conseguente zoppia (marcia Trendelenburg) e al significativo accorciamento dell’arto inferiore destro, abbia di conseguenza causato o quanto meno accelerato notevolmente la degenerazione del disco L5/S1.

Per quanto riguarda le conseguenze dei dolori lombari sull’attività lavorative, rimando al mio rapporto del 02.05.2014.

(…)" (doc. C)

Al riguardo, nell’annotazione del 16 ottobre 2014 (IV/bis), il medico SMR dr. __________ ha osservato:

" (…)

Rapporto dr. __________ del 2.5.2014:

  • egli indica presenza di sindrome lombare che non permette un’attività lavorativa oltre le 4 ore.

Rapporto dr. __________ del 13.8.2014 che rimanda al rapporto dell’ospedale di __________.

Valutazione:

Già nelle precedenti valutazioni peritale sono riportati dolori lombari con blocchi iperalgici, dolori presenti dal 2008 con conseguente diagnosi di sindrome lombo vertebrale parzialmente lombospondilogena cronica recidivante in tendenza ad ipermobilità articolare.

Faccio presente che in occasione della valutazione di __________ i dolori erano già regrediti “aktuell sind die Beschwerden bereits wieder deutlich regredient” con motilità lombare in pratica libera.

L’attuale valutazione di una CL 50% riprende l’argomentazione già riportata in occasione della precedente decisione.

In conclusione non trovo confermata una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale del dr. __________.

(…)" (IV/bis)

Ora, in questo contesto va fatto presente che nella STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 – pertinentemente richiamata dall’Ufficio AI in sede di risposta – il TF, confermando il giudizio di questo Tribunale, ha ritenuto corretto non entrare in materia ad una nuova domanda visto il parere del medico SMR stante il quale il medico curante non aveva posto alcuna diagnosi, non aveva documentato lo stato clinico della sua paziente e nemmeno aveva allegato documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami strumentali. In quell’evenienza l’Alta Corte ha concluso che “(…) questo accertamento non è certamente manifestamente inesatto né viola il diritto federale. Nello stringato scritto del 27 ottobre 2010, il medico curante non pone alcuna diagnosi né documenta lo stato clinico della paziente. Egli non allega documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami strumentali. Nel documento in questione non viene pertanto oggettivato alcun elemento che deponga per un peggioramento durevole dello stato di salute dell’insorgente. (…)” (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 3.4).

Nel caso concreto, analogamente alla succitata STF, nei rapporti del 2 maggio e del 13 agosto 2014 il medico curante dr. __________ non pone nuove diagnosi, si limita a segnalare la sintomatologia soggettiva e non oggettiva inoltre un peggioramento.

Al riguardo significativo è il fatto che, nonostante sostenga un peggioramento, il dr. __________ attesta la medesima incapacità lavorativa da lui già ritenuta nel rapporto medico del 5 giugno 2009 (doc. AI 28/1-3, il punto 1.7 sub doc. AI 28/2), nel rapporto 3 settembre 2009 (doc. 4/1 dell’incarto cassa malati) e nei certificati medici del 7 agosto 2009 (doc. 5/19 dell’incarto cassa malati) nonché del 31 marzo 2010 (doc. AI 91/1).

Quanto al rapporto del 10 gennaio 2014 (doc 193/1-2 sopra riprodotto in esteso), il dr. __________ ha posto le diagnosi note, non ha evidenziato nuovi elementi nell’anamnesi – dolori lombari e blocchi iperalgici erano già stai considerati dal dr. __________ nella perizia del 5 marzo 2013 (doc. AI 152/1-10) e, nel complemento del 23 marzo 2013 (doc. 182/1-2), il perito ha inoltre confermato la propria valutazione anche avuto riguardo al rapporto del 3 settembre 2013 (doc. AI 179/3-4) nel quale il dr. __________, della __________, quale diagnosi ha indicato anche: “(…) - Beinverkürzung rechts 1.5 cm - Rezidivierende Lumboischialgien bei Dg 1 und 2 (…)” (doc. AI 179/3) – e ha concluso che: “(…) Die rezidivierenden Lumbalgien sind vereinbar mit der im MRI sichtbaren Degeneration der Bandscheibe L5/S1. Aktuell sind die Beschwerden bereits wieder deutlich regredient. Aus wirbelsäulenchirurgischer Sicht besteht zurzeit kein Interventionsbedarf. (…)” (doc. AI 193/2).

In queste condizioni, non avendo l’assicurata reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata.

2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico dell’insorgente, che ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Nel caso in esame, l’assicurata non può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria in quanto nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni del medico SMR hanno permesso di concludere con la dovuta chiarezza che non era stata resa verosimile una rilevante modifica dello stato di salute e l’insorgente in sede giudiziaria non ha apportato la documentazione medico-specialistica atta a contraddire o a mettere in dubbio le conclusioni a cui è giugno il medico SMR.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

  3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico a carico della ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il vicecancelliere

giudice Raffaele Guffi Avv. Francesco Storni

Zitate

Gesetze

7

LAG

  • art. 3 LAG

LAI

LOG

LPGA

OAI

Gerichtsentscheide

19