Raccomandata
Incarto n. 32.2014.138
BS/sc
Lugano 15 settembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 settembre 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 agosto 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1959, nel novembre 2004 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti. Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica 24 ottobre 2005 del dr. __________ (doc. AI 26), con decisione formale 10 gennaio 2006 l’Ufficio AI ha respinto la citata domanda (doc. AI 29).
1.2. Nel mese di agosto 2008 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni. Considerando l’interessata quale persona esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale, dopo aver espletato i necessari accertamenti medici (cfr. in particolare la perizia psichiatrica 26 gennaio 2006 del dr. __________, attivo presso il SMR; doc. AI 43), l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile in qualsiasi attività dal 17 gennaio 2006, ma pienamente abile in attività adeguate dal 1° gennaio 2009 e determinato un grado d’invalidità del 32% dal gennaio 2007 (dopo la scadenza dell’anno di attesa) e dello 0% dal miglioramento di gennaio 2009.
A seguito di un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, il grado d’impedimento è stato determinato nella misura dell’11%. Tenuto conto della chiave di riparto tra attività salariata e domestica (24% rispettivamente 76%), il grado d’invalidità globale è risultato del 32% dal 1° gennaio 2007 e dell’8% dal gennaio 2009.
Di conseguenza, con decisione 15 giugno 2012 (preavvisata il 27 aprile 2012) l’Ufficio AI ha respinto per la seconda volta la richiesta di prestazioni non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 76).
In accoglimento del ricorso contro la succitata decisione interposto dall’assicurata, con sentenza 32.2012.195 del 15 novembre 2012 questo TCA ha rinviato gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di alcuni accertamenti medici, rilevando in particolare:
" (…) questo TCA aderisce alla richiesta di complemento istruttorio formulata dall’Ufficio AI, tenuto infatti conto che la nuova documentazione medica [scritto 12 luglio 2012 (doc. I) e rapporto 9 agosto 2012 (doc. X/1) del dr. __________, nonché il rapporto 10 agosto 2012 del dr. __________ [doc. B3)] attesta un peggioramento della componente reumatologica dall’11 luglio 2012. Altrettanta adesione va prestata a quanto concluso dal SMR nelle succitate annotazioni 9 ottobre 2012, ossia che “un’incapacità lavorativa completa e persistente per qualsiasi attività è difficilmente condivisibile” e che “la futura istruttoria dovrà contenere una valutazione peritale reumatologica ed un aggiornamento psichiatrico. (…)” (XIIbis)”
1.3. Ritornati gli atti, l’Ufficio AI ha proceduto ad una rivalutazione reumatologica a cura del dr. __________ (perizia del 18 marzo 2013, doc. AI 94), psichiatrica del dr. __________ (perizia del 15 aprile 2013, doc. AI 95) e neurologica del dr. __________ (perizia del 1° luglio 2013, doc. AI 103).
L’amministrazione ha poi eseguito una nuova inchiesta economica affidata all’Ufficio AI del Canton __________, Cantone dove l’assicurata nel frattempo aveva trasferito il proprio domicilio dal Ticino (cfr. inchiesta del 7 febbraio 2014, doc. AI 109 - 118). Risultando da tale inchiesta giustificata l’applica-zione del metodo specifico previsto per le persone senza attività lucrativa, tenuto conto di un grado d’invalidità del 6% nelle mansioni domestiche, con decisione 25 agosto 2014 (preavvisata l’11 giugno 2014) l’amministrazione ha nuova- mente negato il riconoscimento di prestazioni (doc. AI 124).
1.4. Contro la succitata decisione insorge l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento del diritto ad una rendita. In via subordinata chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché proceda ad ulteriori accertamenti medici. Contesta le conclusioni dell’inchie-sta economica, come pure la valutazione medica (in particolare quella psichiatrica del SMR). Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo. L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.5. Con la risposta di causa, confermando sia la valutazione medica che economica, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.6. L’11 novembre 2014 la ricorrente ha prodotto la documentazione necessaria per l’assistenza giudiziaria (IX). Con scritto 17 dicembre 2014 il legale dell’assicurata ha fatto sapere di non aver ricevuto dalla sua rappresentante alcun nuovo mezzo di prova (XII).
Il 21 giugno 2015 l’assicurata ha chiesto che il suo caso sia valutato secondo la recente giurisprudenza del TF in merito ai dolori somatoformi (XIV). Su richiesta del TCA, con scritto 1° luglio 2015 l’Ufficio AI ha fatto presente di non avere particolari osservazioni da porre, ribadendo come il caso dell’assicurata sia stato attentamente vagliato dal SMR. Rileva inoltre che tra le diagnosi principali con influsso sulla capacità lavorativa è stata ritenuta una sindrome fibromialgica generalizzata.
1.7. Il TCA ha eseguito un accertamento presso l’Ufficio AI, ricevendo risposta il 16 luglio 2015 (XIX). Con lettera 18 agosto 2015, scritta di proprio pugno la ricorrente nuovamente contesta la valutazione psichiatrica, come pure l’inchiesta economica, auspicando una rivalutazione medica (XXI).
Su richiesta del TCA, il 31 agosto 2015 l’avv. RA 1 ha confermato di agire ancora da patrocinatore dell’assicurata (XXIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti”.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
2.6. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; rimasti invariati a seguito della 5a revisione dell’AI). Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti). Scopo del requisito di rendere verosimile una rilevante modifica è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).
Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nel caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione costituisce, dal profilo temporale, è l'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel caso di revisione della rendita (DTF 133 V 108).
Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind” (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 619/06 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.7. Nella presente fattispecie, a seguito del rinvio degli atti, l’Ufficio AI ha dapprima proceduto ad una rivalutazione reumatologica a cura del dr. __________. Nel referto del 18 marzo 2013 il succitato specialista ha diagnosticato:
" (…)
Sindrome panvertebrale con componente cervicolombospondilogena cronica in
Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi destroconvessa, iperlordosi lombare con scoliosi sinistroconvessa, con componente di torsione)
Decondizionamento muscolare
Periartropatia omeroscapolare bilaterale, in
Artrosi acromeoclaveare bilaterale
Coxartrosi bilaterale, accentuata a destra
Sindrome fibromialgica generalizzata.” (…)” (doc. AI 94/11)
Sostanzialmente egli non ha riscontrato una situazione diversa da quella esaminata nella precedente valutazione del 24 ottobre 2005. Egli ha pertanto confermato di ritenere l’assicurata pienamente abile nell’attività di ricezionista con pieno rendimento in una giornata lavorativa di 8-9 ore, a condizione che ogni tanto abbia la possibilità di alternare la posizione. Quale casalinga egli ha valutato una diminuzione di rendimento del 20-30%, a dipendenza dell’intensità dei dolori (doc. AI 94/11).
L’assicurata è stata poi visitata dal dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia al SMR. Nel rapporto del 15 aprile 2013 il citato sanitario ha rilevato di non aver riscontrato uno status significativamente diverso dalla valutazione del 2009. Ha pertanto confermato l’assenza di un disturbo d’interesse psicopatologico (doc. AI 95).
Infine, l’assicurata è stata peritata dal dr. __________, specialista in neurologia. Nel suo referto 1° luglio 2013 egli ha posto le seguenti diagnosi neurologiche con ripercussioni sulla capacità lavorativa: sindrome da tunnel carpale a sinistra di grado molto leggero, algie diverse nel contesto di disturbi evidenziati nelle precedenti perizie rinviando al capitolo “diagnosi precedenti”. Egli non ha costatato un’incapacità lavorativa in attività salariali, ma unicamente una ridotta (5%) capacità quale casalinga (doc. AI 103/7).
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.9. Ritornando al caso concreto, dopo attento esame della docu- mentazione agli atti, questo TCA può confermare l’operato dell’Ufficio AI per i seguenti motivi.
2.9.1. Riguardo alla valutazione reumatologica, dando ragione all’assicurata, se si raffronta l’esame della funzionalitià fisica allegato alla perizia 24 ottobre 2005 del dr. __________ (doc. AI 26/7) con quello prodotto con la valutazione peritale del 18 marzo 2013 dello stesso (doc. AI 94/12), emergono in effetti alcune modifiche. Ad esempio, il mantenere posizioni statiche sia in posizione seduta che eretta (punto no. D) da “lievemente ridotta” nel 2005 è peggiorato in “ridotta” nel 2013; oppure il sollevamento e/o trasporto di carichi leggeri da “normale” a “lievemente ridotta”, ecc.. Queste modifiche, invero di poco conto, sono state debitamente prese in considerazione dal perito (pagg. 7-9), il quale ha concluso per una piena abilità lavorativa in un’attività “che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritta nell’allegato”, valutazione che “non si discosta sostanzialmente da quella formulata dopo l’ultima valutazione peritale del 24 ottobre 2005” (doc. AI 94/10).
Per quel che concerne l’asserito e non meglio specificato peggioramento, è vero che la perizia risale al marzo 2013, ma è altrettanto vero che l’assicurata non ha prodotto alcun atto medico attestante una modifica del suo stato di salute somatico, nonostante che in sede di ricorso abbia specificato che “ci si riserva di produrre ulteriore documentazione medica, atta a comprovare questo ulteriore peggioramento dello stato di salute” (cfr. ricorso, pag. 6).
Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In queste circostanze alla succitata completa valutazione reumatologica del dr. __________ va conferito valore probatorio pieno.
2.9.2. La componente psichiatrica è stata vagliata dal dr. __________ nel cui referto 15 aprile 2013, diagnosticata un disturbo di personalità dipendente senza influsso sulla capacità lavorativa, ha concluso:
" (…)
Rispetto alla valutazione di gennaio 2009, lo status osservato oggi non è significativamente diverso.
È possibile confermare che, su una struttura di personalità di tipo dipendente, caratterizzata da una pervasiva necessità, spesso non corrisposta, di fare ricorso agli altri nel prendere decisioni, dall’eccessiva paura di non essere capiti e abbandonati, dalla subordinazione dei propri bisogni a quelli degli altri si sono innestati fattori famigliari e sociali.
Indubbiamente, come affermato dall’A.ta stessa, i fattori economici sono di primaria importanza.
Tutto l’insieme ha causato, in passato, la comparsa di una sintomatologia, prevalentemente somatica, ma anche con aspetti tipici di ansia e depressione.
Questa situazione sembrava avere trovato una soluzione con il trasloco __________, dove vivono i famigliari più stretti dall’A.ta.
Ora, il soggiorno a __________, sarebbe stato caratterizzato da problematiche sia familiari sia nei confronti degli uffici comunali preposto all’assistenza. L’A.ta che affermava di “correre” a preparare il trasloco nel colloquio del 2009, come se questo “ritorno a casa” rappresentasse la soluzione di tutti i suoi problemi, non ha trovato alcun lavoro in __________, anche, s’intuisce, avrebbe dovuto fare ritorno in Ticino per l’assenza di sostegno da parte dei servizi preposti.
L’A.ta sembra avere trovato una sua condizione d’essere nello stato attuale, svolge i propri compiti di madre e casalinga secondo i propri ritmi, appare demotivata a qualsiasi cambiamento, i rapporti con l’ex marito sarebbero improntati a formale cordialità e privi delle problematiche descritte nel 2009.
Tutto questo tuttavia non si traduce in un disturbo d’interesse psicopatologico maggiore, cioè a se stante e indipendente dalla situazione socio-economica più volte evocata dall’A.ta, oltre che riferibile a disturbi somatici, oggetto di altra valutazione presso il dr. __________.
Pertanto, non sono giustificabili oggi limitazioni d’esclusivo interesse psichico in qualsiasi attività lucrativa.” (doc. AI 95/7)
Orbene, non vi sono motivi per non confermare la validità della succitata valutazione. Del resto, dal rapporto 30 aprile 2013 della psichiatra curante, dr. __________, non si ravvisa alcuna patologia extra somatica invalidante. In particolare in quell’atto la curante ha modificato la sua diagnosi di depressione in disturbo comportamentale (“Verhaltenstörung zur Erlangung bessere Lebensbedigungen”) e, quale diagnosi differenziata, disturbo fittizio (“artifizielle Störung”) e simulazione (“Simulation”); doc. AI 99).
Che, come sostenuto nello scritto 18 agosto 2015 dall’assicurata (XXI), la visita peritale sia durata solo 50 minuti non modifica la validità della perizia. Difatti, secondo giurisprudenza, il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009; STF I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS/SZS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti), che nel caso concreto sono date.
Per quel che concerne la sostenuta omessa valutazione psichiatrica in merito all’espletamento dell’attività casalinga, il 10 luglio 2015 questo TCA ha chiesto all’Ufficio AI “di sottoporre al dr. __________ il suo rapporto 15 aprile 2013 (doc. AI 95) con la richiesta di una valutazione sulla (in)capacità lavorativa dell’assicurata quale casalinga, tenendo conto dell’inchiesta domiciliare del 28 aprile 2014 (doc. AI 116)”. Il 15 luglio 2015 il citato specialista ha così risposto:
" Come richiesto, ho ripreso visione del mio rapporto del 15.04.2013 basato su una visita con l’assicurata del 25.03.2013: non avevo allora riscontrato limitazioni d’interesse psichiatrico nello svolgere una qualsiasi attività. In particolare, come casalinga, l’assicurata aveva dichiarato spontaneamente di svolgere tutti i lavori domestici, con l’aiuto del figlio. Non era compito della mia valutazione medico-psichiatrica addentrarmi in una descrizione puntuale delle varie attività domestiche, ad esempio problemi nello stappare le bottiglie etc., che è stata invece eseguita nell’apposita inchiesta.
L’accurata inchiesta a domicilio eseguita dall’UAI di __________ il 28.04.2014 ha messo in luce alcune lievissime limitazioni nella preparazione dei pasti (4%) e nel lavare e stendere i panni (2%), condizioni che si verificherebbero nei momenti in cui la stessa accusa maggiormente dolori, ma non impediscono in modo significativo e costante lo svolgimento delle attività consuete.
Pertanto, concordo con l’esaustiva inchiesta a domicilio che completa con la sua descrizione puntuale ed esaustiva il mio rapporto di aprile 2013.” (doc. XIX/1)
Con scritto 21 giugno 2015 l’assicurata, ritenendo che il suo aspetto psicosomatico sia stato insufficientemente vagliato dal SMR, chiede che nell’evasione del ricorso sia tenuto conto dei severi criteri di valutazione risultanti da un recente giudizio (XIV). Quello che a cui la ricorrente fa riferimento è la recente sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, destinata a pubblicazione, con la quale il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) e secondo cui la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Orbene, dal momento che nel caso in esame nessun specialista psichiatrico ha diagnosticato un disturbo somatoforme il problema della sua incidenza sulla capacità lavorativa della ricorrente non si pone. Del resto, proprio perché non diagnosticata, neppure è stata utilizzata la presunzione, non più valida in seguito alla sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile. Vero che, come rilevanto dall’Ufficio AI nelle osservazioni, 1° luglio 2015 all’assicurata è stata diagnosticata una fibromialgia generalizzata, ma unanimemente non è stata, come visto sopra, riscontrata una relazione d’ordine psichiatrico. Nondimeno occorre rilevare che, come verrà esposto al prossimo considerando, l’assicurata, considerata quale casalinga a tempo pieno, presenta una modesta limitazione ad esercitare le mansioni domestiche unicamente per motivi reumatologici.
Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.10.
2.10.1. Per quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si è visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3086 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
2
5
10
50
5
20
5
10
5
20
0
30
0
50
Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 pag. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro con-facente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicu-rato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha pro-blemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al mo-mento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."
Al riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
2.10.2. Nella fattispecie in esame, nell’ambito della precedente decisione l’assicurata è stata vista dall’assistente sociale che ha proceduto ad un’inchiesta economica domiciliare. Con rapporto del 19 aprile 2012 essa ha concluso per un grado d’impedimento dell’11% (doc. AI 67).
Dopo il rinvio degli atti l’Ufficio AI ha proceduto ad una nuova inchiesta, la cui realizzazione è stata espletata dall’assistente sociale attiva presso l’Ufficio AI del Canton __________, cantone dove l’assicurata si è trasferita. Dal rapporto 6 aprile 2014 si evince in primo luogo che dinnanzi all’incaricata l’assicurata ha sostenuto che, senza il danno alla salute, non avrebbe svolto alcuna attività lucrativa per poter accudire suo figlio minore (cfr. pag. 7 del rapporto).
L’assistente sociale ha poi passato in rassegna tutte le diverse mansioni domestiche, il cui risultato è stato esposto nella decisione impugnata:
Attività
Importanza assegnata
Impedimenti %
Invalidità
Pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
5
0
0
Preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
40
10
4
Rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
20
0
0
Spesa, acquisti, pagamenti, trattative assicurazioni, rapporti ufficiali
10
0
0
Lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
20
10
2
Cura dei bambini e di altri membri della famiglia, compresa educazio-ne, attività comuni, compiti, ecc.
5
0
0
Cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impe-gno a favore di terzi, volontariato
0
0
0
Limitazioni 6%
(doc. AI 124/2-3)
Risultando da tale inchiesta come giustificata l’applicazione del metodo specifico previsto per le persone senza attività lucrativa, tenuto conto di un grado d’invalidità del 6% in attività casalinghe, con la decisione contestata l’amministrazione ha negato il riconoscimento di prestazioni (doc. AI 124).
L’assicurata fa valere che dal punto di vista medico è stata ritenuta inabile quale casalinga al 30% con effetto dal luglio 2013 (25% per motivi reumatologici + 5% per motivi neurologici), così come risulta dal rapporto finale 23 luglio 2103 del SMR (doc. AI 104), questo in netta discrepanza con la succitata inchiesta economica.
Riguardo alla succitata discrepanza, rettamente in sede di risposta di causa l’Ufficio AI ha ricordato che secondo giurisprudenza nei casi di assicurati attivi presso la loro economia domestica l’accertamento dettagliato dei rapporti effettuato al domicilio della persona assicurata è ritenuto prioritario rispetto alla stessa valutazione medico-teorica. Infatti, dove, come nella fattispecie, sono principalmente le limitazioni fisiche a essere esaminate, l'inchiesta economica costituisce la base più adatta a definirne le ripercussioni (cfr. STF 8C_384/2010 del 12 dicembre 2011, consid. 6.2 in fine citata in STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 4.4).
Certo che nella precedente inchiesta il grado d’impedimento in attività domestiche era dell’11% e questo senza il peggioramento neurologico rispetto alla decisione del 15 giugno 2012. Tuttavia, volendo prendere in considerazione – per ipotesi di lavoro – la percentuale d’incapacità medicalmente attestata del 30%, l’assicurata, quale persona attiva nella propria economia domestica, non presenterebbe comunque un grado d’invalidità pensionabile.
In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
2.12. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel caso concreto, dalla documentazione allegata al certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (sub. doc. IX) risulta che la ricorrente, divorziata e madre di un figlio nato nel 1999, non lavora. Essa percepisce delle prestazioni dall’assi-stenza pubblica, oltre ad un assegno per figlio, motivo per cui il criterio dell’indigenza è dato.
L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere considerato privo di fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico nella misura della rispettiva soccombenza in lite (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti