Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2014.132
Entscheidungsdatum
14.07.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2014.132

BS/sc

Lugano 14 luglio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2014 di

RI 1

contro

la decisione del 18 agosto 2014 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1968, da ultimo professionalmente attivo quale metalcostruttore, nel dicembre 2006 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

Sulla base della documentazione medica raccolta, tra cui quella richiamata dalla __________, il Servizio medico dell’AI (SMR) ha accertato un’inabilità lavorativa del 50% dal mese di ottobre 2005 nell’abituale attività, ma una piena capacità in attività adeguate (cfr. rapporto medico 16 novembre 2007 in doc. AI 21). Dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, con decisione 6 maggio 2008 (preavvisata il 11 marzo 2008) l'Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non riscontrando un’incapacità al guadagno (doc. AI 31).

1.2. Nel febbraio 2012 l'assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni, facendo valere un peggioramento delle condizioni di salute (doc. AI 32).

Ritenuto necessario un aggiornamento medico, egli è stato visto dal SMR che con rapporto 29 maggio 2012 ha sostanzialmente confermato la valutazione medico-teorica fondamento della precedente decisione del 6 maggio 2008 (doc. AI 43). Di conseguenza con decisione 9 agosto 2012 (preannunciata il 30 maggio 2012) l’amministrazione ha nuovamente respinto la richiesta di prestazioni (doc. AI 51).

1.3. Nel mese di novembre 2013 l’assicurato ha inoltrato una terza domanda di rendita (doc. AI 52). Entrata nel merito di tale domanda (presenza di un’ischemia cerebrale transitoria), sulla base degli atti medici raccolti, con rapporto 4 giugno 2014 il SMR non ha riscontrato alcun peggioramento rilevante e duraturo rispetto al momento della seconda domanda di prestazioni (doc. AI 66). Con progetto di decisione 5 giugno 2014, confermato con decisione 18 agosto 2014 l’Ufficio AI ha pertanto nuovamente respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 70).

1.4. Contro la suddetta decisione l’assicurato ha interposto ricorso. Contesta la valutazione medico-teorica, rimarcando in particolare di continuamente andare dal suo medico “per il peggioramento del mio stato psicofisico: sono affetto da stanchezza, blocchi muscolari, dolori, insonnia e perdita di memoria”.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso. Rileva come lo stato valetudinario dell’assicurato sia rimasto sostanzialmente invariato, motivo per cui conferma la validità della decisione impugnabile.

1.6. Il 28 ottobre 2014 l’assicurata ha prodotto un atto medico (VI).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nel merito

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.3. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichun- gen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.4. Nel caso in esame, nell’ambito della seconda domanda di prestazioni l’assicurato è stato visto dal SMR. Con rapporto 29 maggio 2012 i dr. __________ (specialista in medicina interna) e __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) avevano posto le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:

" (…)

Cervicalgia cronica su alterazioni statico degenerative, ernia discale C6-C7, possibile irritazione radice C4 sinistra (RMN del 10.11.2011).

Lombalgia cronica su alterazioni statico degenerative, discopatie da Le a L5, microinstabilità L4-L5 (RMN del 10.11.2011).

Condropatria femoro-patellare bilaterale.

Attrito sotto acromiale spalla sinistra.

Periartropatia tendinopatia spalla destra (intervento pregresso)."

(doc. AI 43/1)

Dal lato psichiatrico non era stata rilevata alcuna psicopatologia maggiore (doc. AI 43). Dopo aver proceduto alla consueta anamnesi, alla visita, riportate le limitazioni fisiche il SMR aveva concluso:

" (…)

In attività lavorativa medio leggera e rispettosa dei limiti funzionali risulta medicalmente giustificata una IL 0% con rendimento normale, l'attività di tassista risulta essere rispettosa dei limiti funzionali.

In attività pesante quale è il metal costruttore si conferma IL 50% intesa come rendimento ridotto come già definito nel 2005. IL giustificata da posizioni inergonomiche e caricabilità non adatta sia per ripetitività che per il peso. (…)"

(doc. AI 43/7)

A tal proposito va ricordato che in merito alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Inoltre, in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Ritornando al caso in esame, va segnalato che la succitata valutazione del SMR non è stata contestata dall’assicurato, come pure la relativa decisione di reiezione della domanda di prestazioni.

2.5. Allegati alla terza domanda di prestazioni l’assicurato ha prodotto diversi scarni rapporti del suo medico curante, dai quali risulta attestata un’inabilità dal 100% dall’aprile 2013 a seguito di un attacco ischemico (doc. AI 55).

Raccolti gli atti medici, con rapporto 4 giugno 2014 il dr. __________ del SMR, valutando il rapporto 22 aprile 2013 del dr. __________, Capo servizio di neuroradiologia all’Ospedale __________ di __________, relativo alla TAC cerebrale, angio TAC e TAC cervicale del 19 aprile 2013, ha concluso che il referto “mostra sostanzialmente una situazione nei limiti della norma” motivo per cui “non vi è stato alcun peggioramento” (doc. AI 66).

In effetti, dal succitato referto si evidenzia (sottolineature del redattore) quanto alla TAC cerebrale:

" (…)

Sistema ventricolo cisternale in asse di normale morfologia.

Regolare conformazione della fossa cronica posteriore e delle strutture nervose ivi contenute.

Le strutture della linea mediana appaiono in asse.

Non evidenti aree di patologica densità a carico della sostanza nervosa encefalica.

Non evidenti patologiche variazioni di densità dopo somministrazione di MdC.

L'esame del TSA non dimostra alterazioni perfusionali o anatomiche a carico degli vasi afferenti all'encefalo e del circolo endocranico.

Si segnala esclusivamente accenno a tortuosità di entrambe le arterie carotidi interne prima del loro ingresso nel cranio. Lieve dominanza dell'arteria vertebrale di sinistra sulla destra che appare relativamente ipoplasica. (…)" (doc. Ai 72/2)

Quanto alla TAC cervicale si legge (sottolineature del redattore):

" (…)

Regolare l'allineamento dei metameri vertebrali e cervicali.

Normo rappresentati gli spazi intersomatici.

Accenno a uncartrosi sinistra a C3-C4, con lieve impronta sull'arteria vertebrale di sinistra, non stenosante il lume." (doc. AI 72/3)

Con le osservazioni 1° luglio 2014 al progetto di decisione (doc. AI 68), nemmeno successivamente, l’assicurato non ha prodotto documentazione atta a rendere verosimile un rilevante peggioramento e questo nonostante che con scritto 28 luglio 2014 l’Ufficio AI gli avesse prolungato al 18 agosto 2014 il termine per “… per presentare la documentazione medica o economica che a suo dire possa modificare quanto espresso sul progetto di decisione “(doc. AI 69).

Solo con scritto 28 ottobre 2014, quindi dopo il ricorso, l’assicurato ha prodotto il certificato dello stesso giorno redatto dal suo medico curante, avente il seguente tenore: Il signor RI 1, 1968, continua l’inabilità al 100% fino al 31.XII.2014 – in cura ed in attesa di decisione definitiva cantonale di AI (VI). Tale scarno e non motivato certificato non permette tuttavia di modificare la succitata valutazione medico-terorica del SMR.

L’assicurato non ha pertanto reso verosimile dal punto di vista oggettivo un peggioramento delle sue condizioni di salute. Semplici affermazioni in tal senso non sono sufficienti.

Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In conclusione, le certificazioni prodotte dall’assicurato non permettono di ravvisare degli elementi che permettano di ritenere subentrato un peggioramento del suo stato di salute, rispettivamente della situazione valetudinaria tale da poter sostanziare un’invalidità di grado pensionabile. Né del resto vi sono motivi che giustificano l’esperimento di ulteriori accertamenti. A questo proposito va ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

È pertanto da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che le condizioni di salute del ricorrente presenti al momento della decisione qui contestata, che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), non giustificano il riconoscimento di una rendita d’invalidità.

Ne consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Vista la soccombenza del ricorrente, a quest’ultimo sono accollate fr. 500.-- di spese e tasse di giustizia.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto .

  2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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