Raccomandata
Incarto n. 32.2014.118
BS/sc
Lugano 14 luglio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Megnhetti
statuendo sul ricorso del 30 agosto 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 giugno 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1966, attiva a tempo parziale quale assistente di cura, nel mese di gennaio 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 1).
1.2. Nell’ambito dell’istruzione della causa, l’Ufficio AI ha richiamato dall’assicuratore malattie __________ (agente quale assicuratore d’indennità giornaliera per perdita di guadagno per malattia) la perizia pluridisciplinare 14 febbraio 2011 (recte: 2012) del Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM; doc. AI 17) ed il complemento peritale 7 novembre 2012 (doc. Cassa malati 31) ed ha acquisito il rapporto 27 luglio 2012 del dr. __________ (doc. AI 35), documentazione che è stata valutata del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) con rapporto finale 13 settembre 2013 (doc. AI 48).
Dal punto di vista economico, l’amministrazione ha fatto capo all’inchiesta per persone che si occupano dell’economia domestica del 16 gennaio 2014 (doc. AI 50) ed al rapporto finale 25 febbraio 2014 (doc. 57).
Sulla base dei succitati accertamenti, con progetto di decisione 4 aprile 2014 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera limitata nel tempo dal 1° aprile 2012 (con versamento, causa domanda tardiva, dal 1° luglio 2012) al 31 ottobre 2012 non presentando successivamente a tale data un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 60).
Con osservazioni 9 maggio 2014 al progetto di decisione, l’assicurata ha trasmesso un certificato del medico curante, dr. __________, datato 2 maggio 2014 (doc. AI 68). Il dr. __________ ha inviato all’amministrazione un suo certificato del 26 maggio 2014 (doc. AI 72).
Tale documentazione è stata valutata dal SMR, il quale con annotazioni del 28 maggio 2014 ha confermato la sua precedente valutazione (doc. AI 75).
Di conseguenza, con decisione 30 agosto 2014 l’Ufficio AI ha confermato la rendita temporanea come preavvisata (doc. AI 78; cfr. le motivazioni in doc. AI 76).
1.3. Contro la succitata decisione insorge l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento del diritto ad una rendita intera anche dal 1° novembre 2012. Contestata è la valutazione medica, ritenuta non aggiornata, come pure l’esito dell’inchiesta economica. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa, confermando sia la valutazione medica che economica, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. Con scritti 13 e 17 ottobre 2014 l’assicurata ha inoltrato delle osservazioni alla risposta di causa, allegando nuova documentazione medica (VIII, X). Su richiesta del TCA, il 17 e 24 ottobre 2014 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito ai nuovi atti prodotti (XI e XIV).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità temporanea (1° luglio 2012 – 31 ottobre 2012), come da decisione impugnata, oppure, come da richiesta ricorsuale, anche ad una rendita (intera) dal 1° novembre 2012.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
2.6. Infine, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.7. Nella presente fattispecie, per definire l’incapacità lavorativa relativa alla parte salariata dell’assicurata, definita incontestatamente nella misura del’80%, l’Ufficio AI ha proceduto come segue.
In primo luogo, esso si è fondato sulla perizia multidisciplinare SAM eseguita su incarico dell’assicuratore malattia. Dal referto, datato 14 febbraio 2011 (recte: 2012; doc. AI 17), risulta che i periti hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e ORL (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
4.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Disfunzione vegetativa somatoforme (ICD-10 F 45.3) compromissione dell'apparato vestibolare.
Episodio depressivo di grado lieve (ICD-10 F 32.0).
Disturbo di personalità misto (ICD-10 F 61.0) dipendente, anancastico.
4.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Nessuna. (…)" (doc. AI 17/11)
Alla luce dei singoli consulti specialistici, accertato che le limitazioni della capacità lavorativa sono dovute alle affezioni d’origine psichiatrica, i periti del SAM hanno ritenuto l’assicurata inabile nella misura del 30% nella sua originaria attività, dello 0% in attività adeguate e del 20% come casalinga (doc. AI 17/19).
Con complemento peritale 7 novembre 2012 il SAM, esaminata la documentazione sia oftalmologica che neurologica ricevuta dalla Cassa malati, ha rilevato:
" Dopo aver preso nota dell'atto dell'oftalmologo Dr. med. __________, datato 10.5.2012, che di per sé non porta elementi atti a giustificare un prolungamento dell'inabilità lavorativa, prendiamo atto anche della presa di posizione del Dr. med. __________ del 19.9.2012, che di fatto non porta elementi oggettivi diversi o modificati rispetto alla nostra perizia SAM precedente. In effetti lo specialista ORL richiede di poter sottoporre nuovamente l'A. a tutta una serie di esami già eseguiti in precedenza, ma non porta sintomatologia o elementi nuovi a livello ORL.
La documentazione neurologica da parte del Dr. med. __________ solleva una nuova problematica, non tanto a livello sintomatologico, perché il tremore al capo d'origine non chiara, era già presente durante la precedente visita SAM, ma soprattutto per aver evocato la nozione di lesione della sostanza bianca, in parte suggestiva per malattia demielinizzante incipiente in sede frontale ds. e sopra/pericallosale, e altre lesioni aspecifiche. Il liquor normale senza conferma di bande oligoclonali, PEV, PES e PEM nella norma. Questo referto risale al maggio 2011 (la perizia SAM è datata febbraio 2011). Pertanto, da questo punto di vista, è subentrata una problematica nuova che, a nostro avviso, giustifica una valutazione da un punto di vista specialistico neurologico. Non necessariamente questo nuovo reperto giustifica l'incapacità lavorativa.
Facciamo notare che il neurologo attesta un'abilità lavorativa al 50% dal 5.8.2012, con successivamente la possibilità di una ripresa al 100%. Quello che appare stupefacente che l'inabilità lavorativa ä stata protratta nel tempo mentre invece l'adeguato trattamento psicoterapico e psicofarmacologico da noi proposto mediante antidepressivi 30%. Segnaliamo che già durante la perizia SAM, l'A. aveva evidenziato forti resistenze a sottoporsi ad un trattamento in tal senso che, a nostro avviso, contribuirebbe a migliorare ulteriormente la capacità lavorativa da noi attestata.
In conclusione riteniamo utile una valutazione neurologica, sulla base dei nuovi elementi presenti agli atti. Ribadiamo la necessità di una presa a carico psichiatrica e psicoterapica assidua e protratta nel tempo per evitare derive psicopatologiche futuro." (doc. AI 31/1)
Sulla base di tali atti, __________ ha riconosciuto un’incapacità lavorativa del 100% dal 7 maggio al 22 luglio 2012 e 50% dal 23 luglio al 5 agosto 2012 versando le rispettive indennità, soppresse dal 6 agosto 2012 per via di un’incapacità lavorativa del 30% che non dava diritto a prestazioni (doc. Cassa malati 32).
Tenuto conto delle risultanze dell’assicuratore malattia, con rapporto finale 13 settembre 2013 il SMR ha riassunto le diagnosi invalidanti [disfunzione vegetativa somatoforme F45.3 con coinvolgimento dell’apparato vestibolare, episodio depressivo di grado lieve (ICD F.32.0), disturbo di personalità misto, dipendente e anancastico (F 61.0)], ed ha osservato:
" (…)
Mi baso sulla perizia SAM del 14.02.2012, eseguita per __________ e con valutazioni specialistiche ORL e psichiatrica.
Le successive valutazioni neurologiche, ORL e oculistiche confermano che non vi è stato un cambiamento.
L'ultimo rapporto AI del medico di famiglia (dr. v. __________, medicina interna FMH) datato 19.08.2013 conferma pure la stabilità, anche se scrive che c'è una IL 100% nel lavoro di assistente di cura in casa anziani, contraddicendosi però quando alla fine del rapporto elencate limitazioni.
L'A. non si è sottoposta a terapia psichiatrica, riceve al bisogno tranquillanti (Xanax).
L'A. aveva comunicato di aver svolto indagini al __________ in gennaio 2013 (nota 19.06.2013), non vi è traccia di questi nel rapporto del curante (anche richiesto telefonicamente da me ieri mi comunica che non ha rapporti di esami __________)." (doc. AI 48/3)
e ripreso le incapacità lavorativa definite dall’assicuratore malattia.
L’assicurata, fondandosi sugli atti medici prodotti con il ricorso, contesta la succitata valutazione medica, sostenendo che la stessa non tiene conto dell’evoluzione della situazione di salute, risultando peggiorata.
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.9. Ritornando al caso in esame, dopo attento esame della docu- mentazione agli atti, questo TCA può confermare l’operato dell’Ufficio AI per i seguenti motivi.
Con il ricorso l’assicurato ha prodotto la seguente documentazione:
rapporto 16 luglio 2014 de. Dr. __________, specialista in ORL, il quale ha rilevato:
" Come richiestomi dalla paziente stilo il seguente breve rapporto, che riassume l'ultima visita effettuata il 23.05.2014.
Discuto e visito la paziente, come sempre accompagnata dal manta. Ella mi riferisce di una situazione nell'insieme poco mutate., e di essere andata il giorno stesso dal suo psichiatra. Riferisce del fatto che l'ultima MR cerebrale è stata consegnata in visione al Dr. med. __________. Ricevo al contempo copia del rapporto del neurologo e della MR cerebrale in questione: entrambi gli esami risultano invariati.
Si evoca la presenza di ernie cervicali, problematica di cui non sono al corrente.
Ho scritto all'assicurazione __________ in data 26.05.2014 (documento noto a te e alla paziente).
L'esame vestibolare clinico mi consente di evidenziare una (già nota) ipotropia sinistra, il resto dell'esame essendo invariato (sintomatologia vertiginosa compatibile con persistente deficit vestibolare periferico sinistro)." (doc. F)
" Conosco la Signora RI 1 dal 23 maggio 2014.
Si tratta di un'assistente di cura, madre di 3 figli, maritata ad un macchinista di manovra che l'accompagna durante le consultazioni.
La paziente soffre e lamenta: disturbi dell'equilibrio con difficoltà di lettura e comprensione con l'impressione costante di una nebbia in testa con annebbiamento della vista (visione di righe nere e punti bianchi) con fatica a trasferire le parole alla bocca, perdita di memoria, errori di scrittura.
Oltre a ciò la Signora vive uno stato di tristezza, pianti, nervosismo e disorientamento.
La paziente è esasperata dalla situazione, aggravata dall'impressione che nessuno la capisca.
La paziente non trae beneficio dalla fisioterapia.
Lamenta dolori dietro il bulbo oculare e dentro l'orecchio destro sino alla spalla destra.
La paziente è visibilmente debordata dalla situazione attuale.
Procedere
Ho sostenuto la paziente nella continuazione di una presa a carico psichiatrica e neurologica.
La paziente era inabile al lavoro al 100%.
La paziente beneficiava di un trattamento con Rebalance ed eutonia.
L'ultima seduta ha avuto luogo il 17.06.2014." (doc. G)
Esaminata la succitata documentazione, rettamente con annotazioni 8 settembre 2014 i dr. __________ e dr.ssa __________ (quest’ultima specialista in psichiatria) hanno rilevato:
" Le certificazioni psichiatriche prodotte non riportano una diagnosi secondo ICD o DSM, ma solo nel primo certificato una generica definizione di “stato depressivo"; non vengono specificate le limitazioni che sostengono la IL del 100% definita dal Dr. __________.
Sottolineo come il perito SAM, Dr. __________ (28.12.2011),aveva consigliato una presa a carico psichiatrica e l'inizio di un trattamento adeguato antidepressivo. Di fatto tale suggerimento terapeutico non è stato accolto dall'A (come anche riportato dal medico di famiglia Dr. __________ nel sub rapporto del 09.08.2013) se non solo dopo il progetto di decisione AI.
In conclusione il perito SAM aveva identificato la presenza di un lieve episodio depressivo nel 2011, l'A negli anni nonostante la raccomandazione non ha iniziato un trattamento, le documentazioni mediche agli atti non mostrano e descrivono sintomi che possano far pensare ad un quadro diverso da quello riscontrato al SAM, il trattamento psichiatrico viene intrapreso dopo il progetto di decisione e lo psichiatra attuale Dr. __________, non descrive una diagnosi codificata né le limitazioni a sostegno della dichiarata IL del 100%.
Pertanto non vi sono elementi per discostarsi dalla valutazione SMR precedente del Dr. __________." (doc. IV/1)
Del resto, anche la successiva documentazione medica prodotta dall’assicurata, come sostenuto il 18 ottobre 2014 dal SMR, non contiene nuovi elementi clinici e non mostra alcuna evoluzione dello stato di salute e questo per i motivi che seguono (cfr. XII bis).
Con rapporto 3 ottobre 2014 il dr. __________ evidenzia:
" Volentieri rispondo al suo scritto del 01.10.2014, concernente la situazione della signora RI 1.
Conosco la Signora RI 1 dal 2011, a causa di una persistente sintomatologia vertiginosa che il medico curante Dr. __________ mi chiese di indagare. Eseguii esami otoneurologici, e richiesi consulenza al collega neurologo Dr. __________ a __________. Una Risonanza Magnetica cerebrale fu pure realizzata.
La paziente non riuscendo a lavorare, il medico curante le consegnò un certificato d'inabilitä lavorativa al 100% valido dal 30:04.2011.
La paziente fu rapidamente sottoposta ad intensiva terapia riabilitativa dell'equilibrio.
Nel tempo si poté osservare una lenta evoluzione della sintomatologia, ma senza sparizione della stessa, una sintomatologia proteiforme, composta si da vertigini, ma anche da tremore, problemi oculari (la paziente fu valutata dal collega Dr. med. __________, oftalmologo) e psicologici (tendenza depressiva).
Considerando la complessa sintomatologia (andrebbero interrogati anche i coinvolti), ritengo che si debba
considerare la Signora RI 1 tuttora inabile al 100% ad un'attività lavorativa uguale o simile a quella esercitata fino all'inizio della malattia. Eventuali considerazioni su una possibile reintegrazione professionale a tempo parziale con un'attività adeguata e consone allä sue passibilità andrebbe discussa e valutata in collaborazione con tutti i colleghi coinvolti." (doc. I)
Ora, il succitato specialista, riportando la oramai nota problematica dell’assicurata, ha sostenuto che andrebbero sentiti i diversi specialisti coinvolti, ciò ché è stato fatto in occasione della perizia SAM, come anche nel successivo complemento. Verosimilmente egli non sapeva di tale perizia, visto che non ne ha fatto cenno.
Vero che nel rapporto 2 settembre 2014 il dr. __________, neurologo, ha attestato una totale incapacità lavorativa. Nel 2014 egli aveva effettuato una risonanza magnetica cerebrale, riscontrando – comparandola con quelle eseguite nel 2011 e nel 2012 – una situazione (zone di mielinizzazione periventricolare) stabilizzata. A tal proposito, va fatto riferimento al rapporto 6 luglio 2012 del dr. __________, neurologo, il quale ha invece riscontrato un miglioramento. Riportate le diagnosi e valutato un’inabilità lavorativa del 100% dal maggio al 25 luglio 2012, del 50% fino al 5 agosto 2012 e “in seguito la paziente dovrebbe essere nuovamente abile al lavoro al 100%” (doc. AI 35/11). Ha ragione l’assicurata nel sottolineare come in quel rapporto lo specialista non fosse in chiaro sull’origine del tremore al capo. Tuttavia, nel dettagliato rapporto 10 gennaio 2014 – rivalutazione neurologica auspicata dalla perizia SAM – il dr. __________, dopo aver visitato l’assicurata, ha sostanzialmente confermato quanto scritto nel 2012, concludendo in particolare:
" Valutazione: L'evoluzione di questa paziente nota per le diagnosi sopraccitate abbastanza favorevole, con Miglioramento del tremore e dell'instabilità, soprattutto grazie ad un trattamento di eutonia, che la paziente continuerà anche quest'anno.
L'esame clinico non mostra nuovi deficit focali, mentre si conferma una sindrome cerebellare statica, accennati segni centrali emicorporali a destra, lieve tremore prevalentemente al capo e posturale, infine una sindrome cervicale. Il controllo neuroradiologico conferma una stabilità della nota placca attorno al corno frontale destro, non evolutiva e senza messa in evidenza di nuove lesioni focali.
Di fronte quindi a questa situazione non vi è da proporre un trattamento medicamentoso di base, mentre è previsto un nuovo controllo solo clinico nel dicembre prossimo, clinico e neuroradiologico fra due anni." (doc. AI 54/2)
Dal punto di vista psichiatrico, nel breve rapporto 8 ottobre 2014 lo psichiatra curante, utilizzando finalmente la diagnostica ufficiale, ha riscontrato uno stato depressivo di grado medio (ICD 10: F 32.1) ed un’inabilità lavorativa del 100% (doc. L). Tuttavia, come rettamente evidenziato dalla specialista del SMR nelle annotazioni 23 ottobre 2014, lo psichiatra curante non ha riportato un quadro clinico obbiettivo e non ha descritto alcuna limitazione (doc. XIVbis), circostanze che non permettono di distanziarsi dalla valutazione del SAM.
Anche la problematica ORL non risulta essere invalidante, come certificato il 10 maggio 2012 dal dr. __________, il quale, dopo aver proceduto ad un regolare controllo oftalmologico, non ha intravvisto alcuna disfunzione particolare (doc. AI 18). Né del resto dalla documentazione prodotta è risultato diversamente.
Visto quanto sopra, tenuto conto della perizia SAM e del complemento peritale, delle annotazioni del SMR, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che sino al momento della decisione contestata nella propria ed in altre attività l’assicurata presentava un’incapacità lavorativa del 100% dal 30 aprile 2011 al 22 luglio 2012, del 50% dal 23 luglio 2012 al 5 agosto 2012 e del 30% dal 6 agosto 2012.
2.10. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità per la parte d’attività salariata mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata ed è rimasto incontestato.
Visto che l’assicurata presenta, secondo la valutazione pluridisciplinare del SAM e dei rapporti finali del SMR succitati, un’incapacità lavorativa del 100% dal 30 aprile 2011 al 22 luglio 2012, del 50% dal 23 luglio 2012 al 5 agosto 2012 e del 30% dal 6 agosto 2012 sia nella propria che in attività adeguate, conformemente all’obbligo di ridurre il danno, essa mette a miglior frutto la residua capacità lavorativa nella professione di assistente di cura appreso e da ultimo esercitata.
Di conseguenza, rettamente l’amministrazione ha definito il reddito da invalida partendo dai fr. 51'905.-- di reddito conseguito senza invalidità presso la __________ (doc AI 10) per un pensum lavorativo dell’80% (stato 2012).
Ritenuto quanto sopra, l’amministrazione ha correttamente definito i seguenti grado d’inabilità lavorativa per la parte salariata:
" (…)
Dal 30.04.2011 al 22.07.2012
Essendo totalmente il minor discapito economico nella sua abituale attività.
Dal 23.07.2012 al 05.08.2012
Con una capacità lavorativa del 50% (riferito su un'attività al 100%), lei potrebbe conseguire un reddito di CHF 32'440.50.
Confronto dei redditi:
senza attività CHF 51'905.00
con invalidità CHF 32'440.50
Perdita di guadagno CHF 19'464.50 = Limitazione del 30%
Dal 06.08.2012 e continua
Con una capacità lavorativa del 70% (riferito su un'attività al 100£%), lei potrebbe conseguire un reddito di CHF 45'416.70.
Confronto dei redditi:
senza attività CHF 51'905.00
con invalidità CHF 45'416.70
Perdita di guadagno CHF 6'488.30 = Limitazione del 10%"
(doc. AI 60/3)
2.11.
2.11.1. Per quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3086 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
2
5
10
50
5
20
5
10
5
20
0
30
0
50
Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 pag. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro con-facente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicu-rato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha pro-blemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al mo-mento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."
Al riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4, ). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
2.11.2. Nella fattispecie in esame, in data 13 gennaio 2014 l'Ufficio AI (precisamente l’assistente sociale) ha proceduto ad un’inchie-sta economica concludente per un grado d’impedimento complessivo del 20% (cfr. rapporto 16 gennaio 2014 in doc. AI 50).
Con l’atto di ricorso l’assicurata ha contestato tale inchiesta, sostenendo che:
" (…)
L'assicurata ha importanti difficoltà di comprensione e non è riuscita a capire correttamente le domande che le sono state poste e a rispondere correttamente. Proprio per tali difficoltà della signora il marito aveva chiesto all'Al di essere presente al colloquio, ciel che non è stato fatto. Già per tali circostanze le risposte date e quindi la valutazione dell'attività domestica da parte dell'assistente sociale non corrispondono alla situazione affettiva.
In merito alle singole voci dell'attività domestica si osserva inoltre che gli impedimenti sono superiori a quanto ritenuto dall'Al. La famiglia dell'assicurata comprende 5 persone e la relativa attività è di riflesso molto impegnativa e pesante. Gli impedimenti, a causa del grande rallentamento di movimento dell'assicurata e delle interruzioni frequenti per poi riprendere, sono da ritenere almeno del 50% per la preparazione dei pasti, pulizia, spesa, acquisti, !avare, stendere, stirare e del 100% nel giardinaggio che ormai non può più svolgere. L'assicurata infatti non stira ormai più e molte attività non riesce più a farle e le fanno i parenti. Essa ha inoltre problemi a guidare e non può più fare la spesa in grandi magazzini. (…)" (doc. I, pag. 7)
Secondo questa Corte l’assenza del marito durante l’inchie-sta domiciliare non permette di inficiare la validità della stessa. Come visto, l’assicurata, di lingua madre italiana, non risulta avere delle particolari problematiche psichiche tali da mettere in dubbio la sua capacità di comprensione. Del resto, dal tenore delle risposte riportate nel rapporto si deduce che l’assicurata abbia invece ben compreso le domande a lei poste. Non va poi dimenticato che l’incarico è stato portato a termine da un’assistente sociale, particolarmente formata.
Quanto agli impedimenti, dal rapporto si deduce che l’incaricata ha fatto riferimento alla documentazione medica, rispettivamente alla valutazione peritale che, va qui ricordato, ha definito un’incapacità in ambito casalingo del 20%.
La ricorrente rileva che l’economia domestica è composta da altre cinque persone (marito, tre figli e suocero). Dall’inchiesta risulta che i due figli maggiori sono indipendenti e suo suocero “è molto autonomo e si occupa personalmente delle proprie necessità” (doc. AI 50/6), motivo per cui la sua attività casalinga, in questo contesto, non può essere definita molto impegnativa. Va poi fatta presente la presenza del marito, ancorché professionalmente attivo, al quale è esigibile richiedere un aiuto nella conduzione familiare (cfr. a tal riguardo no. 3089 CIGI in consid. 11.1.)
In conclusione, alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione. Nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3086 CIGI, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti nell'ambito dell'economia domestica.
2.12. Visto quanto sopra, ritenuta una incontestata ripartizione del 80% quale salariata (tenendo anche conto di un grado d’invalidità corretto come da consid. 10.2.2. e 10.2.4) e del 20% quale casalinga, si hanno le seguenti invalidità globali, come rettamente riportato nella decisione contestata:
periodo 30 aprile 2011 – 22 luglio 2012
Attività Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale
Salariata 80% 100% 80%
Casalinga 20% 20% 4%
Grado d’invalidità globale 84%
periodo 23 luglio 2012– 5 agosto 2012
Attività Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale
Salariata 80% 30% 24%
Casalinga 20% 20% 4%
Grado d’invalidità globale 28%
Dal 6 agosto 2012
Attività Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale
Salariata 80% 10% 8%
Casalinga 20% 100% 4%
Grado d’invalidità globale 12%
In queste circostanze, alla scadenza dell’anno di attesa (art. 28 LAI), il 1° aprile 2012 l’assicurata avrebbe diritto ad una rendita intera sino al 31 ottobre 2012, vale a dire 3 mesi dopo l’attestato miglioramento (art. 88a cpv. 1 OAI) dal luglio 2012. Siccome il versamento della rendita può avvenire al più presto 6 mesi dopo il deposito della domanda di prestazioni (nel caso concreto gennaio 2012), l’assicurata ha diritto ad una rendita intera per i mesi di luglio e agosto 2012.
Visto quanto sopra, nel suo esito la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti