Raccomandata
Incarto n. 32.2014.107
TB
Lugano 22 maggio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 agosto 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 16 giugno 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
A. Il 5 aprile 2013 (doc. 1) RI 1, nato nel 1972, ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa dell'ernia del disco e della scoliosi laterale destra che dal 7 gennaio 2013 l'hanno reso inabile al lavoro al 100%.
B. L'Ufficio assicurazione invalidità ha intrapreso i necessari accertamenti medici (docc. 6-9) e professionali (doc. 5), ha sottoposto l'assicurato a perizia medica il 9 settembre 2013 (doc. 20), ha fatto allestire l'11 settembre 2013 (doc. 21) un rapporto finale dal Servizio Medico Regionale, ha convocato l'assicurato per un colloquio svoltosi il 4 dicembre 2013 (doc. A7) e il consulente in integrazione professionale ha reso una valutazione (doc. 24).
Con decisione del 16 giugno 2014 (doc. A13), preavvisata il 5 dicembre 2013 (doc. A8), l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni a motivo che, potendo esercitare a tempo pieno un'attività leggera rispettosa di determinati limiti funzionali, il paragone fra il reddito da valido (Fr. 62'414.- nel 2012) e il reddito ipotetico da invalido (Fr. 62'414.- meno la riduzione del 15% per fattori personali = Fr. 53'052.-) dà un grado di invalidità del 15% che, essendo inferiore al grado minimo pensionabile (40%), non dà luogo a una rendita di invalidità né a provvedimenti professionali.
C. Il 13 agosto 2014 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale chiedendo una rivalutazione della sua situazione medica, non ritenendo che l'Ufficio AI abbia dato il necessario peso ai certificati medici prodotti e alla perizia stessa, visto che a causa delle sue patologie, di carattere degenerativo, gli è impossibile svolgere qualsiasi attività lucrativa che comporti tanto di stare in piedi quanto di stare seduto sia a medio che a lungo termine.
Il ricorrente ha inoltre espresso una nota di biasimo per l'agire dell'amministrazione definito "alquanto strano e al limite della legalità, dato che non sono stati rispettati i miei diritti quale assicurato, e non è stata fatta alcuna valutazione in modo razionale visto i tempi e le procedure di valutazione.". A suffragio della sua tesi il ricorrente ha prodotto diversi certificati medici.
D. Nella risposta del 1° settembre 2014 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il ricorso, evidenziando che per la valutazione dello stato di salute dell'assicurato si è fondato sulla perizia affidata al dr. med. __________, il quale ha valutato in modo approfondito la sua capacità lavorativa sia nella precedente attività sia in altre, individuando dei limiti funzionali da rispettare. A detta perizia, peraltro confermata dal medico dell'SMR, va dunque riconosciuta piena forza probatoria.
Quanto alla documentazione prodotta con il ricorso, l'amministrazione ha evidenziato che la stessa è già stata analizzata e considerata dal perito per la sua valutazione del 2013. Ne discende che dal 7 gennaio 2013 il ricorrente va ritenuto abile al lavoro al 100% in attività adeguate alle sue condizioni di salute.
Infine il calcolo economico del grado di invalidità, peraltro non contestato, va dunque confermato, così come il rifiuto di concedere una rendita d'invalidità essendo la perdita di guadagno inferiore al grado minimo del 40%.
Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
nel merito
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione) ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).
L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr., inoltre, STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.2).
Nel ricorso l'assicurato ha affermato che la sua incapacità lavorativa è totale viste le patologie di cui è affetto, malattie che tanto i suoi curanti quanto il perito stesso hanno potuto accertare. È quindi impensabile che egli riprenda una qualsiasi attività lucrativa, poiché non è in grado di lavorare né stando in piedi né stando seduto. Il ricorrente ha inoltre chiesto di verificare l'operato dell'Ufficio AI, ritenuto superficiale e sbrigativo.
Il 12 febbraio 2013 (doc. A4bis) l'assicurato si è sottoposto a una risonanza magnetica alla colonna lombare, stante una lombalgia resistente al trattamento con antiinfiammatori. È stata riscontrata una osteocondrosi monosegmentale L5-S1 e minima scoliosi sinistro-convessa punto massimo L3; una piccola ernia sub-legamentare mediolaterale a destra a livello L5-S1 che causa un conflitto con la radice S1 di destra nel recesso laterale.
Il dr. med. __________, FMH in neurochirurgia, il 14 marzo 2013 (doc. A4) ha visitato l'assicurato e ha diagnosticato un'insufficienza/instabilità segmentaria. Dopo avere esposto l'anamnesi, lo status e l'esito della predetta RMI, ha concluso che il reperto erniario non era sintomatico da un punto di vista clinico, mentre la sintomatologia algica lombare era estremamente suggestiva per una problematica discogena. I lievi disturbi di sensibilità agli arti inferiori non sono stati invece chiariti, imputandoli semmai a disturbi di tipo pseudo-radicolari.
L'esperto non ha escluso la possibilità che la sintomatologia algica lombare potesse diventare cronica, se non quotidiana. Pertanto, l'assicurato avrebbe dovuto evitare movimenti ripetuti in flessione, estensione, torsione o movimenti laterali del tronco, così come il sollevamento ripetuto di pesi superiori a 5kg o sporadicamente superiori a 10kg. Ha pertanto consigliato un rinforzo della muscolatura paravertebrale posteriore e addominale suggerendo di praticare il nuoto sul dorso almeno due giorni alla settimana. Il neurochirurgo ha infine spiegato di non potere escludere che il reperto erniario non potesse prima o poi causare una radicolopatia S1 consensuale.
Il terzo rapporto medico è stato redatto il 27 maggio 2013 (doc. A2) dal dr. med. __________, FMH in neurochirurgia, quale secondo parere, dopo avere preso atto del referto del collega e della risonanza magnetica.
Lo specialista ha rilevato una sintomatologia dolorosa mista lombare e a volte anche radicolare di tipo S1 destro. A quel momento il dolore lombare predominava, mentre da un punto di vista clinico non c'erano deficit sensitivo motori. Si trattava di influenzare favorevolmente la situazione lombare in modo tale da far continuare all'assicurato l'attività di apprendistato di custode.
L'esperto ha consigliato un intervento chirurgico di stabilizzazione e fusione L5-S1 così da risolvere il problema dell'insufficienza segmentaria e orientarlo favorevolmente verso le sue attività con un periodo di convalescenza dai 2 ai 3 mesi, ricordando che l'esito sarebbe stato favorevole, sia in termini di radicolopatia che in termini di lombalgia con una fusione del segmento L5-S1.
Attivo presso il Servizio Medico Regionale dell'Ufficio AI il dr. med. __________, FMH medico generalista, SIM attestato medico perito, SGV attestato medico fiduciario, ha esaminato questi certificati individuando una sindrome lombo-vertebrale cronica per ernia subligamentare e, per chiarire ulteriormente le condizioni di salute dell'assicurato e le eventuali conseguenze sulla sua capacità lavorativa, ha predisposto una perizia reumatologica (doc. 12).
Preso atto dei certificati medici esposti, il dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, ha peritato l'assicurato il 9 settembre 2013 su invito dell'UAI (doc. 16) e in pari data ha reso il suo referto (doc. 20) esponendo l'anamnesi personale, sistematica e sociale, i dati soggettivi dell'assicurato, le constatazioni oggettive con esame reumatologico della colonna vertebrale e delle articolazioni periferiche, esame neurologico.
La diagnosi posta era di sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica in osteocondrosi L5-S1 con piccola ernia discale sublegamentare mediolaterale a destra a contatto con la radice di S1 a destra nel recesso laterale, disturbi statici del rachide, decondizionamento e sbilancio muscolare; periartropatia omeroscapolare anamnestica a sinistra.
Nella sua valutazione il reumatologo ha evidenziato come dal 2003 l'assicurato abbia sviluppato dei blocchi iperalgici lombari, lombalgie di carattere meccanico con esacerbazione nel gennaio 2013. Il perito era d'accordo con il neurochirurgo curante sul fatto che l'interessato avrebbe dovuto mantenere un corsetto muscolare lomboaddominale ricondizionato al fine di stabilizzare il passaggio lombosacrale, aumentando così anche la sua resistenza agli sforzi fisici. A dire dell'esperto, queste misure terapeutiche erano in grado di migliorare la qualità di vita dell'assicurato, ma non necessariamente la sua capacità funzionale e di carico residua. Quale lavoro adatto al suo stato di salute attuale il perito ha ritenuto un'attività che tenesse conto dei limiti funzionali e di carico individuati per la capacità funzionale residua: normale nel sollevamento e/o trasporto di carichi fino a pesi leggeri (6-10kg), ridotta per pesi medi (11-25kg); normale per manipolazione di oggetti leggeri/medi, ridotta per attrezzi molto pesanti; ridotta per lavori a braccia elevate, con rotazione, in posizione eretta e piegata in avanti; normale se seduto e piegato in avanti, inginocchiato o con ginocchia in flessione; lievemente ridotta sia se in posizione statica seduta sia statica eretta; normale per spostamenti oltre i 50m, lievemente ridotta per lunghi tragitti, su terreno accidentato, per salire/scendere le scale e su ponteggi e scale a pioli; normale nell'impiego delle mani, solo in parte se in equilibrio/bilanciarsi.
In conclusione, in un lavoro adatto allo stato di salute, lo specialista ha giudicato l'assicurato abile al lavoro dal 7 gennaio 2013 sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore con un rendimento massimo del 100%.
Come custode, l'assicurato poteva eseguire tutto il mansionario inerente a questa attività che tenesse pienamente conto dei limiti funzionali e di carico citati e questo nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, sempre dal 7 gennaio 2013.
Preso atto di tutti i suesposti referti medici, l'11 settembre 2013 (doc. 21) il dr. med. __________, medico SMR, ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica in osteocondrosi L5-S1 con piccola ernia discale, disturbi statici del rachide, decondizionamento e sbilancio muscolare, confermando una piena capacità lavorativa in qualsiasi attività lavorativa, fermo restando un carico massimo di 10kg, l'alternanza della postura al bisogno, la necessità di pause supplementari, la ridotta capacità di manipolazione di oggetti molto pesanti, nelle posizioni di lavoro a braccia elevate, nelle posizioni di lavoro con rotazione o nella posizione eretta e piegata in avanti.
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In particolare, per il dr. med. __________ il ricorrente poteva continuare ad esercitare l'attività abituale di custode, ma nell'esecuzione del mansionario doveva tenere conto degli evidenziati limiti funzionali e di carico. Per lavori adatti al suo stato di salute l'assicurato è risultato altresì abile al 100%.
Per il dr. med. __________ l'assicurato era pure abile in qualsiasi attività lavorativa che non prevedesse il disbrigo di lavori particolarmente pesanti, che potesse alternare la postura, effettuare pause supplementari e non assumere particolari posizioni di lavoro.
Nel suo atto ricorsuale l'assicurato stesso ha evidenziato la diagnosi posta dal perito e le limitazioni funzionali individuate da quest'ultimo, giungendo però alla conclusione che "in questa situazione non mi è possibile svolgere alcun lavoro che comporti sia di stare seduto che in piedi sia medio che lungo termine.". (doc. I).
Il ricorrente non è stato tuttavia in grado di comprovare queste conclusioni con la produzione di documentazione medica che prevede un grado di (in)capacità lavorativa diverso.
Anzi. Gli atti medici prodotti con il ricorso sono i medesimi che sia il perito sia il medico SMR hanno avuto modo di valutare già nel 2013. Anche il compact disc allegato al ricorso, in precedenza trasmesso all'Ufficio AI con le osservazioni al progetto di decisione (doc. 31), era già stato comunque debitamente preso in considerazione dal perito (doc. 33) e quindi dall'amministrazione prima di rendere la decisione impugnata.
I tre certificati e il CD-ROM prodotti al TCA dal ricorrente nell'agosto 2014 non gli sono dunque di alcun aiuto e altri certificati medici che attestano che l'assicurato non sia in grado di esercitare nemmeno delle attività semplici e leggere non ve ne sono.
A ben vedere, poi, i tre referti medici agli atti neppure si esprimono sulla capacità lavorativa dell'assicurato. È soltanto il perito reumatologo che si è pronunciato su questo argomento, determinante ai fini dell'attribuzione di una rendita di invalidità.
Stando così le cose, questo Tribunale non può che confermare la conclusione a cui è giunta l'amministrazione, la quale si è a sua volta basata sul parere del perito interpellato. Il reumatologo ha effettuato un'attenta valutazione delle condizioni di salute dell'interessato ottenendo dai suoi medici curanti tutte le necessarie informazioni mediche per potere dettagliatamente e compiutamente valutare la sua capacità lavorativa. Il dottor __________ ha preso atto e ha esaminato nel dettaglio le patologie di cui è affetto il ricorrente, giungendo alla conclusione che egli risulta totalmente abile al lavoro, non solo come custode (attività per la quale aveva iniziato un apprendistato), ma anche in un lavoro adatto al suo stato di salute, fermo restando in entrambi i casi il rispetto dei limiti funzionali e di carico evidenziati dall'esperto.
D'altronde, anche il medico dell'SMR, dr. med. __________, ha confermato questi gradi di capacità lavorativa del ricorrente, perciò questo Tribunale vi si attiene serenamente.
Così come stabilito dall'amministrazione, in assenza di prove contrarie va dunque ritenuto che le condizioni di salute del ricorrente gli permettono di esercitare dal 7 gennaio 2013 qualsiasi attività lavorativa, anche quella di custode, tenuto però conto dei limiti funzionali e di carico individuati dal perito reumatologo.
Sulla scorta di questo grado di (in)capacità lavorativa l'Ufficio AI ha stabilito il grado di invalidità dell'assicurato, corrispondente alla perdita di guadagno che risulta, giusta l'art. 16 LPGA, dal confronto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Dal calcolo economico effettuato dall'Ufficio AI, non contestato dal ricorrente, emerge che il paragone fra il reddito da valido (da anni l'assicurato non lavorava più ed in precedenza i redditi conseguiti con attività lavorativa erano discontinui e diversi viste le numerose e variegate attività esercitate, perciò l'UAI ha giustamente fatto capo ai dati statistici anche per individuare il reddito da valido) ed il reddito ipotetico che l'assicurato potrebbe conseguire da invalido tenuto conto sia della sua capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate al suo stato di salute sia della riduzione del 15% per motivi personali, dà una perdita di guadagno del 15%, percentuale che non è tuttavia sufficiente per l'attribuzione di una rendita di invalidità, siccome inferiore al 40% (art. 28 LAI).
In effetti, giova qui ricordare all'assicurato che i suoi medici curanti sono stati correttamente interpellati dall'UAI e che, su invito del Servizio Medico Fiduciario, al fine di meglio chiarire il suo stato di salute egli è stato pure sottoposto ad una perizia medica.
Il dr. med. __________ l'ha visitato personalmente e ha preso atto dei referti medici (scritti ed elettronici) allestiti dai colleghi prima di pronunciarsi il 9 settembre 2013 e di porre la sua diagnosi.
Tuttavia, su rinvio dell'art. 28a LAI, l'art. 16 LPGA, come visto, definisce la nozione di invalidità che, occorre qui ribadirlo, è un concetto prettamente economico e non medico, il compito del medico consistendo esclusivamente nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (STF 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 3.6; DTF 110 V 273 consid. 4a). Pertanto, indipendentemente dalla diagnosi posta dal perito, con cui il ricorrente è peraltro d'accordo, il grado di invalidità viene stabilito dall'Ufficio AI mediante un calcolo puramente economico. Viene infatti verificato in che misura il danno alla salute impedisce all'assicurato di conseguire un reddito ipotetico in un'altra attività più adeguata al suo stato di salute e quindi di stabilire la perdita di guadagno rispetto all'attività precedentemente esercitata.
Ciò è stato fatto correttamente dall'amministrazione.
In merito al colloquio avuto il 4 dicembre 2013 con un funzionario dell'Ufficio AI e alla (breve) durata della conversazione, di cui il ricorrente si è lamentato, va qui rilevato che lo stesso, ai fini della determinazione del diritto alla rendita di invalidità, era del tutto ininfluente. Come indica l'intestazione stessa del relativo verbale (doc. A7), questo colloquio serviva quale aiuto al collocamento dell'assicurato, ossia era un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro (art. 18 LAI). Nulla a che vedere, quindi, con il calcolo del grado di invalidità che, peraltro, è stato debitamente spiegato al ricorrente proprio in quell'occasione ("In sede di colloquio vengono esposti tutti gli aspetti relativi al calcolo del grado d'invalidità, i presupposti che regolano il diritto a prestazioni, sia sotto forma di rendita che provvedimenti professionali.").
Di conseguenza, la circostanza che l'indomani dal predetto colloquio orale sia stato emesso il progetto di decisione di rifiuto della rendita di invalidità è totalmente ininfluente e nulla ha a che vedere con l'esito stesso della domanda di prestazioni.
Come detto, il rifiuto della rendita è stato deciso sulla base della perizia del 9 settembre 2013 del dr. __________ e del calcolo matematico (riportato nella decisione impugnata) che ne è seguito.
L'operato dell'Ufficio assicurazione invalidità va dunque integralmente confermato.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).
Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. abis LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI), il lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI), l'assegno per il periodo di introduzione (art. 18b LAI), l'indennità per sopperire all'aumento dei contributi (art. 18c LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18d LAI).
L'art. 17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è quindi del 20%.
Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
Con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il Tribunale federale, in un caso in cui un'assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato:
" (…)
Queste conclusioni vanno fatte proprie anche dal TCA visto che, potendo lavorare al 100% in attività adeguate al suo stato di salute, non v'è motivo per riqualificare professionalmente l'assicurato.
Al ricorrente rimane però sempre aperta la via dell'aiuto al collocamento, la cui domanda può essere (ri)presentata all'Ufficio AI in qualsiasi momento, indipendentemente dal fatto che un primo tentativo di aiuto sia fallito il 4 dicembre 2013 (doc. A7).
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti