Raccomandata
Incarto n. 32.2013.98
FS
Lugano 18 febbraio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 aprile 2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1969, tuttora attiva quale venditrice per la panetteria __________ di __________ (cfr. doc. AI 2/3-4 e 14/1-20), nel novembre 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni adducendo quale danno alla salute un tumore al seno (doc. AI 1/1-6).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 9 aprile 2013 (preavvisata il 12 febbraio 2013; doc. AI 57/1-3) l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità inferiore a quello pensionabile del 40% e nullo dal febbraio 2013 (doc. AI 60/1-3).
1.3. Avverso la succitata decisione l’assicurata, tramite la RA 1, ha inoltrato il presente ricorso completato il 23 maggio 2013 (I e IV), chiedendo una mezza rendita d’invalidità dal 1. ottobre 2012 e producendo i rapporti medici 11 e 29 aprile 2013 del dr. __________ e del dr. __________ indirizzati alla cassa malati.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base dell’allegata presa di posizione del medico SMR ed esposto un nuovo calcolo per il grado d’invalidità, ha proposto al TCA di riconoscere il diritto ad un quarto di rendita dal 1. ottobre 2012 (VI).
1.5. Con scritto 26 giugno 2013 la ricorrente, precisando ulteriormente le proprie allegazioni in merito alla valutazione economica, si è confermata nelle proprie allegazioni (VIII).
1.6. Con osservazioni 4 luglio 2013, corretto il reddito da valido in fr. 48'049.30 e confermate le allegazioni in merito al reddito da invalido, l’Ufficio AI ha confermato la proposta di riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita specificando “(…) che il diritto a prestazioni per l’assicurata nasce dopo l’anno di attesa (art. 28 cpv. 1 let. b LAI), nello specifico, da settembre 2012 (cfr. inizio inabilità lavorativa dal 29 settembre 2011 come da ultima annotazione del 29 maggio 2013 del Servizio medico regionale (SMR)). (…)” (X).
1.7. Con scritto 26 luglio 2013 la ricorrente, visto il certificato medico 22 luglio 2013 del dr. __________ (XII/bis) dal quale risulterebbe l’impossibilità di cambiare professione, ha contestato l’applicabilità dei dati statistici per il calcolo del reddito da invalido. In ogni caso, ribadite le proprie argomentazioni in merito alla riduzioni da applicare al reddito da invalido (per motivi personali e per gap salariale), ha confermato che anche in questa evenienza andrebbe riconosciuto il diritto ad una mezza rendita (XII).
1.8. Con osservazioni 5 settembre 2013 – dopo la chiesta proroga del termine (XIII, XIV e XV) – l’Ufficio AI ha proposto il rinvio degli atti all’amministrazione al fine di effettuare una valutazione pluridisciplinare volta a stabilire l’esigibilità di altre attività presenti sul mercato del lavoro, la verifica dell’evoluzione dello stato di salute e la determinazione della perdita di guadagno riconducibile all’incapacità lavorativa (XVI).
1.9. Con scritto 26 settembre 2013 la ricorrente – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – si è opposta al rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici ribadendo, in ogni caso, il proprio diritto ad “(…) una mezza rendita dal 1° settembre 2012 (vedi annotazione SMR 29.5.13) (…)” (XVIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.
L’insorgente postula il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita dal 1. settembre 2012 (cfr. consid. 1.6 e 1.9).
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Nel caso in esame – interpellati i medici che si sono occupati dell’assicurata (dr. __________, dr. __________, dr. __________, dr. __________ e dr. __________; doc. AI 15/1-4, 21/1-5, 26/1-2, 41/1-4, 43/1-5 e 44/1-5) e viste le risultanze del richiamato incarto con i relativi aggiornamenti dalla cassa malati (cfr. incarto cassa malati e doc. AI 3/1, 23/1, 27/1, 38/1 e 47/1) – il medico SMR dr. __________, nel rapporto finale del 23 novembre 2012 (doc. AI 50/1-3), poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) Carcinoma duttale invasivo, stadio pT1b, pNO – sindrome del tunnel carpale a ds – Episodio di media gravità nell’ambito di una sindrome ansiosa depressiva (…)” (doc. AI 50/1) e ritenuti i seguenti limiti funzionali “(…) non può sollevare pesi. Limiti psichiatrici: umore deflesso, astenia, spossatezza, ansia, esauribilità, instabilità emotiva, disturbi del sonno (…)” (doc. AI 50/2), ha concluso (tanto nell’attività abituale quanto in un’attività adeguata) per un’incapacità lavorativa del 100% dal 13 ottobre 2011 al 4 aprile 2012, del 75% dal 5 al 30 aprile 2012 e del 50% dal 1. maggio 2012 osservando che “(…) dalle relazioni degli specialisti coinvolti nella cura dell’A, si evince che la stessa manifesta ancora dolorabilità alla mano sx, soprattutto nel sollevare oggetti. Dal lato psichiatrico è stato evidenziato un episodio di media gravità nell’ambito di una sindrome ansioso depressiva di tipo reattivo alle serie patologie afflittive. Lo psichiatra peraltro dichiara una prognosi favorevole dell’evento. Procede il follow up oncologico, e per il momento non sono state evidenziate recidive. L’IL deve essere considerata come diminuzione di presenza. Si propone una rivalutazione dell’A fra 12 mesi, durante i quali si potrebbe decidere di intervenire chirurgicamente per la risoluzione della problematica del tunnel carpale alla mano ds. (…)” (doc. AI 50/3).
La dr.ssa __________ (medico SMR) – visto lo scritto 7 maggio 2013 del dr. __________ (che già aveva peritato l’assicurata; cfr. doc. 28/1-4 dell’incarto cassa malati), indirizzato alla cassa malati, del seguente tenore: “(…) la recente certificazione dello psichiatra Dr. __________ chiarisce in modo completo ed esaustivo l’evoluzione e l’attuale stato clinico dell’assicurata, condizione peraltro confermatami telefonicamente dallo stesso specialista. C’è uno stato di malessere che influisce tuttora negativamente sulla adeguatezza bio-psico-sociale dell’assi-curata e giustifica il mantenimento dell’inabilità lavorativa al 50%, come indicato dallo psicoterapeuta, almeno fino al 1.7.2013. La prognosi, come indicato dallo stesso Dr. __________, stante il quadro clinico descritto, non appare al momento favorevole e non è escluso che l’attuale funzionalità lucrativa limitata al 50% debba essere considerata anche in futuro il massimo ormai esigibile dall’assicurata. Se ciò dovesse concretizzarsi sarebbe forse il caso di concordare con lo psicoterapeuta l’annuncio all’AI per prestazioni al 50%. (…)” (VI/1) e ritenuta la documentazione medica prodotta con il ricorso –, nell’annotazione 29 maggio 2013, ha concluso che “(…) in pratica si conferma la precedente presa di posizione SMR con persistente IL 50% con intercorrente IL completa come da certificazioni curante dal 20.2.2013 al 10.3.2013 con in seguito nuovo ricupero di una CL del 50%. L’ipotizzato ricupero d’una CL del 100% non è stato prolungato. Gli attuali referti, in particolare il rapporto del psichiatra curante confermano la persistenza d’una IL, ossia CL del 50%. (…)” (VI/3).
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Inoltre, in DTF 125 V 351, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni (peraltro rimaste incontestate) cui sono giunti i medici SMR.
In particolare – appurato che la dr.ssa __________ (come anche il dr. __________) ha fatto proprie le valutazioni del dr. __________, ha ritenuto un’incapacità lavorativa totale dal 29 settembre 2011 e confermato (per il resto) il rapporto finale SMR del 23 novembre 2012 – questo Tribunale, fatta salva una intercorrente incapacità lavorativa del 100% dal 20 febbraio al 10 marzo 2013 (cfr. doc. D, E e VI/3), deve confermare (sia nella sua attività abituale che in un’altra attività adeguata) un’inca-pacità lavorativa totale dal 29 settembre 2011 con persistente incapacità al lavoro del 50% dal 1. maggio 2012 in avanti.
2.8. Ritenuta una capacità lavorativa in qualsiasi attività nulla dal 29 settembre 2011 e del 50% dal 1. maggio 2012, occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2012 visto che l’anno di carenza è terminato con il mese di settembre 2012 (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b).
2.8.1. Per quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).
In concreto, l’Ufficio AI, appurato l’aumento del grado di occupazione presso la __________ al 100% dal mese di marzo 2011 ed il diritto alla tredicesima (cfr. VI e X) – così come richiesto dall’insorgente e come risulta dagli atti; cfr. doc. AI 2/3-4 e VIII/bis – ha riconosciuto un reddito annuo di fr. 48'049.30 (3'696.10 x 13 = 48'049.30).
Aggiornato al 2012 il reddito da valido ammonta pertanto a fr. 48'433.69 (fr. 48'049.30 aumentati dello 0.8% per il 2012; cfr. tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 11-2013, pag. 87).
2.8.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2012 un’attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido di fr. 53'810.36 (fr. 4’225.-- aumentati dell’1% per il 2011 e dello 0.8% per il 2012 [cfr. tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 11-2013, pag. 87], riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 11-2013, pag. 86] e moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
L’assicurata, quale venditrice presso un negozio di alimentari occupata al 100% (cfr. doc. AI 2/4), nel 2012 avrebbe guadagnato fr. 48'433.69 (cfr. consid. 2.8.1). Questo salario si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente pari a fr. 53'551.92 (fr. 4'164.-- [cfr. tabella TA1, settore 3 servizi, 47 commercio al dettaglio], aumentati dell’1.4% per il 2011 e dello 0.9% per il 2012, riportati su 41.9 ore [cfr. tabella B 9.2 settore G commercio e 10.2 ramo 45-47 comercio, pubblicate in La Vie économique, 11-2013, pag. 86-87] e moltiplicati per 12). Conformemente alla giurisprudenza federale succitata e posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 53'810.36) va dunque ridotto del 4.56% (percentuale corrispondente al gap salariale applicabile [fr. 53'551.92 contro fr. 48'433.69 danno un gap del 9.56% che va ridotto dei primi 5 punti]) e si attesta pertanto a fr. 51'356.60 (fr. 53'810.36 ridotti del 4.56% = fr. 51'356.60).
In particolare, in merito alla questione a sapere se si è o meno accontentata di un guadagno modesto, va qui evidenziato che il salario mensile lordo oltre alla tredicesima di fr. 3'696.10, ritenuta la formazione scolastica con scuole elementari e medie nonché l’esperienza lavorativa pluriennale come venditrice (cfr. doc. AI 9/1-5), è rispettoso dei minimi salariali stabiliti all’art. 8 del Contratto normale di lavoro per il personale di vendita al dettaglio che, per il 2014, nel caso di personale con certificato federale di capacità nella vendita o venditrice con formazione equivalente della durata di 3 anni, prevede un salario di fr. 3'420 oltre la tredicesima. Del resto, non è possibile concludere che si sarebbe accontentata di un salario modesto per il solo fatto che l’assicurata ha disdetto l’occupazione a tempo parziale presso la __________ di __________ (cfr. doc. AI 13/1-10) al fine di poter aumentare, come richiestole (cfr. VIII), al 100% la propria occupazione presso la __________. Inoltre, la bassa formazione scolastica (5 elementari e 3 medie, con, oltre all’ita-liano quale lingua materna, solo una conoscenza base parlata del francese e del tedesco) le impediva di realizzare un salario medio nazionale se del caso fuori dal cantone (cfr. doc. AI 9/2 e la STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 4.6).
Ritenuta una capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata e applicata una riduzione del 10% ai sensi della DTF 126 V 75 il reddito ipotetico da invalido ammonta infine a fr. 23'110.47 (fr. 51'356.60 x 50% ridotti del 10% = fr. 23'110.47).
Quanto alla riduzione dell’8% per attività leggere riconosciuta dall’amministrazione (cfr. le tabelle sub doc. AI 58/1-3), questo Tribunale osserva che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 e che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano conferma nella giurisprudenza federale (cfr. STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, confermata dal TF nella STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013; vedi anche la STCA 32.2012.265 del 11 giugno 2013). In questo senso, conformemente alla succitata giurisprudenza, va riconosciuta una riduzione del 10%.
2.8.3. Ritenuti un reddito da valido di fr. 48'433.69 (consid. 2.8.1) e da invalido di fr. 23'110.47 (consid. 2.8.2), si ottiene un grado d’invalidità del 52% ([48'433.69 - 23'110.47] x 100 : 48'433.69 = 52.28% arrotondato al 52% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che dà diritto ad una mezza rendita d’invalidità.
Giova qui rilevare che anche se non si volesse applicare il gap salariale del 4.56%, il diritto ad una mezza rendita andrebbe comunque riconosciuto. Infatti, in questa evenienza il reddito da invalido ammonterebbe a fr. 24'214.66 (53'810.36 x 50% ridotti del 10% = fr. 24'214.66) e il grado d’invalidità sarebbe del 50% ([48'433.69 - 24'214.66] x 100 : 48'433.69 = 50%) ciò che dà diritto ad una mezza rendita.
Può qui inoltre restare irrisolta la questione a sapere se, come contestato dall’assicurata e da valutare con una perizia pluridisciplinare secondo l’Ufficio AI (XVI e XVI/1), sia o meno esigibile un cambio di professione. Infatti, tanto sulla base di un confronto percentuale dei redditi (capacità lavorativa nell’attività abituale del 50%) quanto procedendo ad un confronto dei redditi da valido e invalido (cfr. consid. 2.8) va comunque riconosciuto il diritto ad una mezza rendita.
2.9. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va accolto nel senso che alla ricorrente va riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal 1° settembre 2012 (dopo l’anno di carenza ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. consid. 2.8).
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Alla ricorrente, rappresentata dalla consulenza giuridica andicap, vanno riconosciute le ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ La ricorrente ha diritto ad una mezza rendita dal 1° settembre 2012.
Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti