Raccomandata
Incarto n. 32.2013.96
FC/sc
Lugano 10 febbraio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 aprile 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1 nato nel 1961, di formazione parrucchiere e attivo dal 1981 come impiegato di banca responsabile amministrativo ufficio __________, nel settembre 2011 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, lamentando una “labirintite cronica” (doc. AI 1).
1.2. Effettuati gli accertamenti del caso ed esperita una perizia multidisciplinare a cura del SAM (doc. AI 59), con decisione 10 aprile 2013, preceduta da un progetto 8 gennaio 2013, l’Ufficio AI ha accolto la domanda accordando all’assicurato una mezza rendita di invalidità dal 1. marzo 2012, ritenendo che dal 15 marzo 2011 andava ammessa un’inabilità lavorativa del 50% nell’attività abituale o in altre attività simili, con una conseguente pari perdita di guadagno (doc. B).
1.3. Contro tale decisione l’assicurato, assistito dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso, producendo nuova documentazione medica, postulando l’attribuzione di una rendita superiore e sostenendo di essere inabile nella misura del 60%.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, dopo aver interpellato i consulenti del SAM, ha chiesto la reiezione del gravame, confermando sia la valutazione medica che quella economica poste alla base del provvedimento impugnato.
1.5. Con scritti 23 maggio (doc. IV), 3 giugno (X), 14 ottobre (XII) e 4 novembre 2013 (XIV) il ricorrente, tramite il suo legale, ha confermato le sue posizioni, producendo ulteriori certificati medici che sono stati trasmessi in visione all’Ufficio AI.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una prestazione maggiore della mezza rendita (per un grado di invalidità del 50%) accordata dall’amministrazione.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, p. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007 con rinvio a DTF 130 V 396 segg. e STFA I 621/05 del 13 luglio 2006).
2.5. Ricevuta la domanda di prestazioni nel settembre 2011, l'Ufficio AI, dopo aver interpellato i medici curanti del richiedente e esaminata la documentazione medica agli atti, ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto del 10 dicembre 2012 (doc. AI 59) risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche di natura psichiatrica (dr.ssa __________), ottorinolaringoiatrica (dr. __________) e neurologica (dr. __________) e posto le seguenti diagnosi:
" (…)
6 DIAGNOSI
6.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Diagnosi ORL
Disturbi vertiginosi recidivanti e ipoacusia di tipo trasmissivo (di grado leggero) a sin. ai toni bassi probabilmente in relazione ad una deiscenza ossea del canale semicircolare anteriore sin.
Stato dopo probabile neurite vestibolare a ds. con deficit vestibolare residuo all'esame calorico.
Tinnito cronico bilaterale.
Cefalea ev. tensionale.
6.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Nessuna. (…)" (doc. AI 59/27)
In merito alla capacità lavorativa hanno concluso:
" 7 DISCUSSIONE DI CONSENSO
L'A. è un uomo di 51 anni, di origine __________, residente nel Canton Ticino sin dall'infanzia, cittadino svizzero dal 1994. Dopo essersi diplomato come parrucchiere, dal 1981 lavora presso la __________, inizialmente come commesso e da ventidue anni nel settore dell'art management. Coniugato, due figli adulti.
L'A. non ha avuto nessun disturbo di salute sino all'estate 2008, quando è subentrata in modo improvviso una sindrome vertiginosa associata a nausea e malessere. Da allora continua ad accusare una sensazione di malessere generale con nausea, acufeni, senso di chiuso alle orecchie, sonnolenza, difficoltà di concentrazione. I disturbi sono presenti in modo continuo, tutti i giorni, con intensità variabile. Negli ultimi 4 anni è stato sottoposto a ripetuti accertamenti in ambito neurologico, otorinolaringoiatrico, oftalmologico, infettivologico, cardiologico, gastroenterologico, allergologico, psichiatrico, senza giungere ad una diagnosi conclusiva. I recenti accertamenti effettuati preso il centro di otoneurologia dell'Università di __________ hanno evidenziato una deiscenza ossea del canale semicircolare anteriore di sin. quale spiegazione possibile per una parte dei disturbi attuali.
A causa dei persistenti disturbi vertiginosi, negli ultimi quattro anni l'A. è riuscito a lavorare solo in modo ridotto, con periodi d'incapacità lavorativa completa alternati a periodi in cui ha lavorato in modo parziale. Sulla base dei nostri riscontri ed in particolare della valutazione del consulente ORL Dr. med. __________, riteniamo che un'incapacità lavorativa parziale di lunga durata sia presente da maggio 2011, quando è subentrato un peggioramento dei disturbi per il quale l'A. è stato valutato al __________ di __________.
Durante il soggiorno dell'A. presso il SAM, abbiamo riscontrato la presenza di patologie unicamente in ambito ORL. Per completezza di valutazione, sono stati predisposti consulti specialistici anche in ambito neurologico e psichiatrico, senza riscontro di patologie nello specifico campo di competenza.
La patologia ORL (disturbi vertiginosi recidivanti e ipoacusia di tipo trasmissivo - di grado leggero – a sin. ai toni bassi probabilmente in relazione ad una deiscenza ossea del canale semicircolare anteriore sin., stato dopo probabile neurite vestibolare a ds. con deficit vestibolare residuo a ds. all'esame calorico, tinnito cronico bilaterale, cefalea ev. tensionale), comporta un'incapacità lavorativa del 50%, dovuta alla contemporanea presenza di una diminuzione del rendimento e del tempo di lavoro, per ogni attività lavorativa compatibile con le capacità dell'A., con l'eccezione di attività in posizione rialzata o con il rischio di caduta, per le quali l'A. è considerato non idoneo e quindi inabile al lavoro in modo completo. L'incapacità lavorativa in questa misura, è presente in modo invariato da maggio 2011. Tenuto conto dell'evoluzione dei disturbi negli ultimi quattro anni, riteniamo poco probabile che possano subentrare miglioramenti significativi nel prossimo futuro.
8 CAPACITÀ LAVORATIVA DISCUSSA E CONCORDATA TRA TUTTI I PERITI
8.1 Capacità lavorativa nell'attività abituale
L'A. è abile al lavoro nella misura del 50% per la professione abituale di impiegato di banca, con la funzione di responsabile amministrativo ufficio art management. L'incapacità lavorativa del 50% è data dall'insieme di una diminuzione del tempo di lavoro e del rendimento.
8.2 Evoluzione della capacità lavorativa e prognosi
L'incapacità lavorativa riscontrata attualmente è presente da maggio 2011. La prognosi resta incerta ma riteniamo poco probabile che possano subentrare miglioramenti significativi nel prossimo futuro.
8.3 Capacità lavorativa nell'attività di casalinga/o
Per le attività di casalingo consideriamo che l'A. mantenga una capacità lavorativa dell'80%, potendo in questo ambito meglio gestire le attività in funzione del temporaneo stato di salute.
9 CAPACITA DI INTEGRAZIONE
9.1 Capacità lavorativa in attività adatta
L'incapacità lavorativa del 50% attestata per l'attività lavorativa abituale è valida per ogni attività lavorativa compatibile con le capacità dell'A., con la sola eccezione dei lavori in posizione rialzata o con rischio di caduta, per i quali l'A. è considerato non idoneo a titolo definitivo.
9.2 Evoluzione della capacità lavorativa e prognosi
L'incapacità lavorativa nella misura del 50%, data dall'insieme di una diminuzione del tempo di lavoro e del rendimento, è presente da maggio 2011. La prognosi è incerta. Riteniamo poco probabile un miglioramento delle condizioni di salute nel prossimo futuro. (…)" (doc. AI 59/27-29)
Con rapporto finale 12 dicembre 2012 il dr. __________ del SMR ha avallato la perizia multidisciplinare, evidenziando :
" (…)
Osservazioni conclusive
Perizie SAM 10.12.2012; Specialità; ORL (IL 50%), neurologo (IL 0%) e psichiatra (IL 0%). Visite tra 08.09 – e 01.10.2012. Caso complesso di sintomatologia vertiginosa, alla fine si è ritenuto che la sintomatologia sia da far risalire a deiscenza ossea del canale semicircolare anteriore (organo di equilibrio situato nell'orecchio). La conclusione è stata fatta dai medici del Centro di Otoneurologia dell'Ospedale universitario di __________ (01.11.2012). La IL definita dai periti SAM è 50%. Essa è inferiore alla CL effettiva attuale dell'A., che lavora 4 mattine alla settimana, ma giustificata dal punto di vista medico (e si può pretendere che l'A. la mantenga senza compromettere la sua salute) da ripartire tra tempo e rendimento.
Per quanto riguarda l'inizio, ho messo 15.03.2012, data che segna l'inizio di una IL continua e senza interruzioni (in precedenza c'erano state interruzioni) mentre il SAM ha messo maggio 2012. La IL inizia nel 11/2008, ma poi ci sono stati periodi > 1 mese senza IL (NB: annuncio 09.2011).
Revisione a gennaio 2014.
(doc. AI 61/3)
In sede di opposizione al progetto di decisione dell’8 gennaio 2013 - con il quale l’amministrazione gli ha riconosciuto una mezza rendita -, l’assicurato, assistito dal suo patrocinatore, ha tra l’altro prodotto un certificato del 31 gennaio 2013 della dr.ssa __________, generalista, dal seguente tenore:
" (…)
Certifico di avere in cura il paziente summenzionato dal 26 settembre 2008 e che il signor RI 1 ha una incapacità lavorativa del 60% almeno da maggio 2011.
La mobilità del paziente, con la conseguente stimolazione del labirinto, tocca i canali semicircolari siti nell'alterata Rocca Petrosa (rilevata dalla tomografia assiale computerizzata eseguita presso l'Ospedale Universitario di __________ nell'ottobre 2012).
L'accumulo di stimoli si esprimono con stati vertiginosi, nausea, autofonia all'orecchio sinistro e mal di testa che lo portano a stati di confusione e evidente stanchezza fisica.
Ho avuto modo di constatare sin dalla sua manifestazione nel 2008 che il paziente ha necessità d'essere fermo per recuperare lo stato di destabilizzazione. Nel periodo precedente il 2011 abbiamo testato una maggiore abilità lavorativa ma come riscontro il signor RI 1 ha avuto delle crisi che lo debilitavano portandolo a delle inabilità totali prolungate e ad alterazioni emotive.
Dal 2011, come sopra menzionato, ho evidenziato che il lavorare due mattine, un giorno di fermo ed altre due mattine è una situazione che il paziente, anche se ha dei giorni di crisi che comunque lo obbligano a rimanere fermo, riesce a gestire con l'attività lavorativa che, a detta del paziente, il datore di lavoro comprende e sopporta
Preciso inoltre che il signor RI 1 ha sempre dimostrato di voler rimanere attivo e che ha sempre affrontato la malattia anche quanto i sintomi lo debilitavano in modo significativo ed evidente.
Alla luce di guanto sopra reputo che il 40% di capacità lavorativa non può in nessun modo essere aumentato, soprattutto dal punto di vista di un peggioramento in evoluzione della sua malattia cronica (vedi rapporti di giugno e ottobre 2012, Prof. Dr. med. __________, lnterdisziplinäres Zentrum für Schwindel und Gleichgewichtsstörungen, __________.
Una maggiore abilità lavorativa avrebbe ricadute negative sullo stato di salute con un relativo peggioramento della abilità lavorativa." (doc. AI 70/10-11)
Non ritenendo oggettivati elementi comportanti una modifica della valutazione operata dal SAM, l’amministrazione ha reso la decisione contestata del 10 aprile 2013 che ha confermato l’attribuzione di una mezza rendita dal 1. marzo 2012 a dipendenza di un’incapacità lavorativa del 50% presente dal marzo 2011 in misura continua e senza interruzioni.
Con il suo ricorso l’assicurato ha prodotto documentazione medica già agli atti oltre a un certificato del 2 maggio 2013, con il quale il dr. ____________________, spec. FMH malattie orecchio naso gola, si allinea in sostanza alla conclusione di inabilità lavorativa del 60% della curante (doc. L; cfr. consid. 2.7 per esteso).
Ha fatto inoltre pervenire una certificazione del 25 ottobre 2013 del dr. __________, psichiatra, per il quale in sostanza la sintomatologia lamentata da un punto di vista psichiatrico era inquadrabile in un disturbo legato ad una disfunzione vegetativa somatoforme (F45.3 ICD 10 come classificazione internazionale) (doc. Q).
Sentito il SAM, per il quale tali certificati non contenevano nuovi elementi clinici (VI), l’Ufficio AI ha confermato la sua richiesta di reiezione del gravame.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23 settembre 2004).
2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo TCA non ha motivi che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM nel rapporto 10 dicembre 2012, facendo capo a tre consultazioni specialistiche esterne d'ordine psichiatrico (dr. __________), neurologico (dr. __________) e otorinolaringoiatrico (dr. __________). Valutati i dati soggettivi ed obiettivi, riportate le diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa, il SAM ha proceduto alla discussione dei dati medici, tenendo conto sia delle valutazioni specialistiche esterne che dei propri accertamenti eseguiti durante la permanenza dell'assicurato presso il centro peritale. Essi sono quindi giunti ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce in sostanza una capacità lavorativa del 50%, dovuta alla contemporanea presenza di una diminuzione del rendimento e del tempo di lavoro, sia nell’attività svolta di impiegato di banca che in altre attività compatibili con le capacità dell’assicurato, escluse soltanto le attività in posizione rialzata e col rischio di cadute.
In particolare, i periti hanno approfonditamente esposto che le limitazioni sono da ricondurre alle sole patologie otorinolaringoiatriche, mentre che sul piano neurologico e psichiatrico non vi è alcuna diminuzione della capacità lavorativa.
Più precisamente, dal lato otorinolaringoiatrico, nel rapporto del 9 novembre 2012, dopo aver proceduto ad una dettagliata anamnesi, esposto i dati soggettivi ed oggettivi, lo specialista ORL dr. __________, ha posto le seguenti diagnosi:
" Diagnosi: - Disturbi vertiginosi recidivanti e ipoacusia di tipo trasmissivo
(di grado leggero) a sinistra ai toni bassi probabilmente in relazione ad una deiscenza ossea del canale semicircolare anteriore sinistro.
Stato dopo probabile neurite vestibolare a destra con deficit vestibolare residuo a destra all'esame calorico.
Tinnito cronico bilaterale.
Cefalea ev. tensionale.
Illustrata la sintomatologia lamentata, caratterizzata da attacchi di vertigine recidivanti di durata contenuta, spesso seguiti da cefalea, con difficoltà di coordinamento motorio, rilevato come il paziente fosse stato recentemente visitato presso il centro di otoneurologia dell'università di __________ (dove era stata infine identificata una deiscenza ossea del canale semicircolare anteriore di sinistra unitamente a una ipofunzione vestibolare a sinistra al test d'impulso della testa "KIT"), lo specialista ha rilevato come il paziente soffrisse di una cronicizzazione di disturbi vestibolari insorti circa quattro anni prima dopo un primo attacco di vertigine, probabilmente compatibile con una neurite vestibolare. Era inoltre presente una ipoacusia trasmissiva ai toni bassi di grado leggero a sinistra che tuttavia non raggiungeva un livello significativo, così come un tinnito bilaterale cronico. Quanto alla capacità lavorativa, rilevato come l’assicurato al momento attuale lavorasse parzialmente con un rendimento variabile, ha ritenuto poco ipotizzabile “che si possa arrivare ad ottenere rapidamente un miglioramento importante e una compensazione di tutti i disturbi”. Per l'aspetto ORL, condizionato comunque da vertigini con cefalea, secondo il perito l’assicurato era da ritenersi inabile al lavoro al 50% a partire da maggio 2011 per le attività sedentarie che aveva esercitato ed esercitava attualmente, mentre che per attività in posizione rialzata o con rischio di caduta era attualmente inabile al 100% (doc. AI 59/24-26).
Quanto all’aspetto psichiatrico, la dr.ssa __________ ha escluso la presenza di diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, essendo rilevabili unicamente “tratti di carattere che si sono leggermente "ispessiti" nell'esperienza che sta vivendo: le note anancastiche di controllo, l'evitamento del conflitto, lo spostamento da temi dolorosi“, i quali tuttavia non configuravano una reale patologia psichiatrica diagnosticabile. Secondo la specialista, pur avendo l'esperienza delle vertigini minato nell’assicurato la stabilità costruita negli anni con dedizione e meticolosità, non erano registrabili quadri di pertinenza psichiatrica che potessero motivare alcuna percentuale di IL. Ha in ogni modo ribadito l’utilità di un accompagnamento psicologico (doc. AI 59/19).
Infine, il perito dr. __________ ha negato la presenza di diagnosi neurologiche con valenza invalidante evidenziando unicamente la presenza di una “sindrome vertiginosa soggettiva con disturbi d'equilibrio non imputabile a patologia neurologica specifica”. Lo specialista ha descritto la situazione dell’assicurato, sofferente dal 2008 di nausea, vaghi capogiri mal sistematizzati e disturbi di equilibrio soggettivi e fluttuanti, e non associati a rilevanti disturbi dell'udito soggettivi, in assenza tuttavia di crisi estremamente acute con vertigini rotatorie. Ha poi evidenziato che l’esame neurologico appariva praticamente normale e l’instabilità nell’equilibrio corretta e non causante chiare limitazioni, elementi questi che escludevano una lesione organica sicura sotto giacente. Del resto tutti gli esami effettuati a più riprese, non avevano potuto mettere in evidenza reperti che potessero spiegare i sintomi del paziente. Non erano quindi diagnosticabili patologie sotto- giacenti rilevanti e il tutto era da imputare secondo il dr. __________ ad un problema esclusivamente funzionale. Esprimendosi sull’ipotesi di un morbo di Ménière (formulata dai sanitari dell’ospedale di __________ sulla base degli esami strumentali), il perito ha osservato che l'evoluzione e i sintomi descritti dal paziente non sembrando tipici per questa diagnosi (doc. AI 59/22-23).
Con pertinenza i periti SAM hanno quindi concluso che la capacità lavorativa era da considerare ridotta nella misura del 50% a partire da maggio 2011 a causa della patologia otorinolaringoiatrica, caratterizzata da frequenti episodi di disturbi vertiginosi, leggera ipocusia di tipo trasmissivo e cefalee.
A tali conclusioni, fatte proprie anche dal SMR (doc. AI 61), si deve aderire, ritenuto altresì come la dettagliata ed approfondita valutazione eseguita dal SAM non sia stata validamente smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate.
Innanzitutto, in sede di procedura amministrativa la dr.ssa __________ in uno scritto del 31 gennaio 2013, ha contestato la perizia SAM, ribadendo la conclusione di un’inabilità lavorativa del 60%, sostenendo in sostanza che l’attività lavorativa svolta nella misura attuale, vale a dire con cadenza di due mattine, un giorno di fermo ed altre due mattine, costituirebbe la misura idonea e ben gestibile dal paziente. La curante ha sottolineato che il 40% di capacità lavorativa non poteva in nessun modo essere aumentato, “soprattutto dal punto di vista di un peggioramento in evoluzione della sua malattia cronica”. Inoltre, a suo dire una maggiore abilità lavorativa “avrebbe ricadute negative sullo stato di salute con un relativo peggioramento della abilità lavorativa" (doc. AI 70/10-11; cfr. sopra in esteso al consid. 2.5).
Con annotazioni 25 febbraio 2013 il dr. __________ del SMR ha ritenuto che tale certificazione non oggettivasse elementi che comportassero una modifica della dettagliata valutazione eseguita dal SAM e che permettesse quindi di discostarsi dalla stessa (doc. AI 73). Tali conclusioni sono state confermate anche dal SAM, sulla base del parere del proprio consulente dr. __________, con scritto 24 maggio 2013 (doc. VI).
Ora, tutto ben valutato, questa Corte deve aderire alle conclusioni tratte dal medico del SMR (e del consulente del SAM), supportate da motivazioni pertinenti basate su una valutazione approfondita del caso. In effetti, la curante - che peraltro non si confronta minimamente con il contenuto della perizia SAM - non fa in definitiva altro che riesporre la situazione clinica del paziente, confermando sostanzialmente le diagnosi poste dal SAM, pur traendo una conclusione circa la conseguente inabilità lavorativa che si scosta, in misura peraltro limitata, da quella della perizia (60% in luogo di 50%). Rilevato come le conclusioni della dr.ssa __________ siano sostanzialmente riconducibili agli stessi disturbi evidenziati anche dalla perizia SAM (segnatamente, stati vertiginosi, nausea, autofonia all'orecchio sinistro e mal di testa che porterebbero il paziente a stati di confusione e stanchezza) e ricordata la dianzi citata giurisprudenza in materia di valutazione da parte dei medici curanti (consid. 2.6), la differente valutazione della curante in punto alla residua esigibilità lavorativa è peraltro spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni modo non è manifestamente suscettibile di modificare le conclusioni dell’amministrazione che si fondano, come detto, su concordanti pareri specialistici dettagliati e convincenti.
Col gravame è stata inoltre prodotta una certificazione del 2 maggio 2013, con la quale il dr. __________, specialista in malattie naso, gola e apparato otovestibolare, che ha in cura l’insorgente dal 2009, si allinea alla conclusione della curante di un’inabilità del 60%, osservando:
" Come da sua richiesta le inoltro il presente certificato, che riassume ed illustra la problematica del paziente e giustifica la nostra richiesta di mantenerne il grado d'inabilità lavorativa al 60%.
Seguo questo paziente dal 2009, a causa dell'insorgere di una sintomatologia vertiginosa recidivante, che ho avuto modo di valutare a più riprese nel tempo mediante esami specialistici (esame vestibolare strumentale - videonistagmografia), i quali mi hanno permesso di evidenziare una vestibolopatia (labirintopatia) periferica recidivante non compensata centralmente.
Per questo motivo ho a più riprese prescritto apposite sedute di terapia rieducativa dell'equilibrio nonché diversi tipi di farmacoterapia, purtroppo senza successo.
A complemento d'indagine ho sottomesso il caso del paziente ad un collega neurologo (Dr. __________, __________), che confermava le mie impressioni, senza evidenziare patologie del sistema nervoso centrale. I sintomi perdurando, ho successivamente presentato il paziente presso il servizio di ORL-otoneurologia del __________ di __________ (responsabile Dr. __________), la cui valutazione non ha permesso di concludere ad una diagnosi definitiva.
Egli è stato nel frattempo sottoposto a diversi esami oftalmologici, ultimo dei quali presso l'Ospedale Universitario di __________ (nessuna patologia sarebbe stata evidenziata).
Lo scorso 15.06.2012 è stato effettuato un esame otoneurologico completo presso la Sprächstunde des Interdisziplinäres Zentrum für Schwindel und Gleichgewichtsstörungen dell'Universitätsspital di __________, con messa in evidenza di segni compatibili con una labirintopatia periferica bilaterale, a conferma di un'ipotesi da me già emessa sin dall'inizio delle indagini.
Infine una TAC delle rocche petrose è stata eseguita lo scorso 10.10.2012, che ha rivelato una particolare patologia della rocca petrosa sinistra (sospetta deiscenza del canale semicircolare anteriore sinistro), sino ad ora non nota. A tale proposito è in corso una controvalutazione radiologica presso il Kantonsspital di __________, in collaborazione con il primario della Clinica ORL Prof. Dr. __________ (non sono ancora in possesso del responso).
II paziente è tuttora instabile. alla deambulazione, motivo per il quale egli è attualmente sottoposto nel mio studio a regolari sedute di fisioterapia rieducativa dell'equilibrio (posturografia statica - balance training). Egli lamenta da tempo serie difficoltà a gestire questa situazione, nonostante una grande volontà di volerne uscire. Egli si definisce estremamente stanco dal punto di vista fisico e presenta spesso una sensazione di nausea, sintomi che provocano da tempo serie ripercussioni sulla sua capacità di concentrazione ed una .tendenza depressiva sempre più marcata.
Dal punto di vista lavorativo, sottolineando l'intenzione del paziente di voler permanere nel mondo del lavoro nonostante le grosse difficoltà, ho avuto personalmente modo di constatare che, nel periodo durante il quale era stato da me dichiarato inabile al 60%, egli era in grado, grazie alla buona collaborazione dei suoi superiori, di gestire correttamente una settimana lavorativa, ottenendo così un rendimento soddisfacente.
Nonostante gli sforzi intrapresi, ho altresì potuto osservare che, non appena viene oltrepassato il limite del 40% di attività, il rendimento lavorativo del paziente peggiora significativamente.
A suffragare le mie dichiarazioni allego al presente copia del certificato medico redatto in data 31.01.2013 dal medico curante Dr.ssa __________, ed insisto senza esitazione, alla luce di quanto osservato sin ora (valutazioni mie e numerosi esami esterni), nel definire questo caso complesso. Esso va pertanto adeguatamente approfondito, affinché la decisione più ponderata possa essere significata nei confronti di un paziente, la cui volontà non è quella di tentare di sfruttare un quadro clinico cronico-evolutivo per sfuggire al mondo del lavoro, bensì quella di volerci malgrado tutto permanere, beneficiando del debito adeguamento in termini di ore lavorative settimanali.
Sulla base di questi argomenti ribadisco pertanto la necessità di rivalutare attentamente il caso di questo paziente, per il quale propongo che venga accettata la richiesta di grado d'invalidità al 60%." (doc. L)
L’amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre anche tale certificazione (così come quelle della dr.ssa ____________________) al SAM, il quale, con scritto 24 maggio 2013, ha fatto pervenire, condividendola, la presa di posizione del 23 maggio 2013 del perito ORL dr. __________, che ha osservato come dalla lettura dei certificati “non vien apportato nessun nuovo elemento rispetto a quanto già conosciuto e valutato durante la perizia e riscontriamo anche come lo stato di salute del paziente non sia cambiato”, ribadendo quindi “la valutazione e la conclusione espressa al momento della perizia” (VI/2).
Questa Corte deve aderire, anche su questo punto, alle conclusioni del perito del SAM, supportate da motivazioni pertinenti basate su una valutazione approfondita del caso, ribadite in ogni modo le riserve che si impongono, secondo la giurisprudenza, in materia di valutazione di certificati dei medici curanti (anche se specialista; cfr. sopra consid. 2.6). Premesso che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministra-zione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati), nemmeno tale attestazione permette pertanto di distanziarsi dalle approfondite conclusioni del SAM, con le quali peraltro il dr. __________ nemmeno si confronta, ribadito peraltro che le conclusioni del curante configurano essenzialmente delle conclusioni diverse in punto alla valenza invalidante del medesimo quadro clinico e patologico.
Dalle conclusioni dell’amministrazione infine non è possibile scostarsi nemmeno sulla base della certificazione del 25 ottobre 2013 prodotta in corso di causa, con la quale il dr. __________, psichiatra che ha in cura l’assicurato dall’aprile 2013, si limita in definitiva a descrivere la situazione clinica del paziente e ripercorrere gli accertamenti effettuati, ritenendo che la sintomatologia lamentata da un punto di vista psichiatrico sia inquadrabile in “un disturbo legato ad una disfunzione vegetativa somatoforme (F45.3 ICD 10 come classificazione internazionale)” specificando come tale disturbo sia “caratterizzato dal fatto che i pazienti lamentano i sintomi come se fossero dovuti ad una malattia somatica a carico di un organo o di un sistema che è sostanzialmente sotto il controllo dell'innervazione del sistema nervoso autonomo. Questi sintomi di attivazione del sistema nervoso vegetativo possono essere i più disparati e possono creare persistenti sensazioni di disagio”. Lo psichiatra tralascia tuttavia di esprimersi sulla capacità lavorativa dell’assicurato indicando unicamente di aver iniziato un trattamento psico-farmacologico combinato che ha già mostrato un certo successo (doc. Q). A prescindere dal fatto che tale certificato non potrebbe comunque venir considerato in questa sede in quanto si riferisce ad una valutazione clinica del 25 ottobre 2013 e, quindi, di un’epoca successiva alla decisione contestata del 10 aprile 2013 (la quale delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 75/05 del 23 giugno 2005; C 43/00 del 30 settembre 2002), va detto che lo stesso non è in ogni modo manifestamente suscettibile di modificare le conclusioni dell’amministrazione che si fondano, come detto, su concordanti pareri specialistici dettagliati e convincenti. Si rilevi piuttosto che il quadro descritto non appare peggiorato rispetto all’epoca della perizia SAM, ma semmai, a detta del curante, migliorato.
Non va poi dimenticato che, per quanto riguarda l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, l’Alta Corte ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128), circostanze che non risultano essere date nel caso in esame.
Quanto infine all’allegata documentazione relativa agli accertamenti eseguiti a __________, segnatamente i rapporti 15 giugno e 1. novembre 2012 del Interdisziplinäres Zentrum für Schwindel und Gleichgewichtsstörungen di __________, la stessa è antecedente alla perizia SAM 10 dicembre 2012 ed è quindi già stata adeguatamente considerata dai periti (doc. AI 59-9).
Infine non permettono di concludere altrimenti nemmeno i certificati aggiuntivi della dr.ssa __________ (del 14 maggio e 3 ottobre 2013, doc. M,O) e del dr. __________ (del 22 maggio e 1. ottobre 2013, doc. N, P), giacchè essi attestano periodi di inabilità completa per un periodo di tempo limitato (dal 10 al 31 maggio 2013 rispettivamente dal 1. al 31 ottobre 2013) e peraltro successivi alla data della decisione oggetto di ricorso, e non indicano né le relative diagnosi o la motivazione alla base dell’inabilità.
In realtà nel suo ricorso l’assicurato contesta le conclusioni dell’amministrazione senza confrontarsi con le conclusioni dei periti SAM nè del resto apportare, come detto, elementi sufficienti e idonei a precisare in cosa consisterebbe la pretesa maggiore inabilità rispetto a quella accertata dalla perizia, limitandosi in sostanza a ribadire in modo generico che egli sarebbe attualmente inabile in misura superiore.
Quanto in particolare all’allegazione fatta valere dal ricorrente, sulla base anche delle certificazioni dei curanti (doc. G, L) per la quale egli non sarebbe in grado di aumentare la sua percentuale lavorativa (da quattro a cinque mattine alla settimana) giacché le sue condizioni ne risentirebbero e porterebbero ad un peggioramento delle affezioni di cui soffre, la stessa è stata smentita dalle conclusioni dei periti e dal medico del SMR. Essi hanno in effetti sottolineato come la capacità lavorativa del 50% nell’attività lavorativa abituale e in ogni attività compatibile con le sue capacità (con la sola eccezione dei lavori in posizione rialzata o con rischio di caduta), da ripartire tra tempo e rendimento, pur essendo superiore al pensum effettivo svolto dall’assicurato, che lavora quattro mattine alla settimana, sia giustificata dal punto di vista medico ed esigibile senza che questo comporti una compromissione della salute (doc. AI 59, 61-3).
In sintesi il ricorrente non fa quindi valer alcuna argomentazione che consenta a questa Corte di dipartirsi dalle conclusioni della perizia, la quale risulta dettagliata, coerente e priva di contraddizioni né fa valere l’esistenza di altre affezioni che non siano già state attentamente vagliate dai periti del SAM.
In conclusione, rispecchiando la perizia SAM 10 dicembre 2012 tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo la resa della perizia e prima della decisione contestata del 10 aprile 2013 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 130 V 138 consid. 2), a ragione l’Ufficio AI, sulla base anche del parere del medico SMR (sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.6), e richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), ha ritenuto che da marzo 2011 il ricorrente è da considerare abile al 50% nella sua attività di impiegato di banca (e in ogni altra attività compatibile).
Inoltre, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
2.8. Per quel che concerne l’aspetto economico - che in concreto è rimasto incontestato – visto che l’assicurato presenta, dal marzo 2011, secondo la valutazione pluridisciplinare del SAM, una capacità lavorativa del 50% nella sua attività abituale di impiegato di banca (responsabile amministrativo dell’ufficio Art Management) e in altre attività confacenti, per ridurre il danno egli può continuare a mettere a frutto questa capacità nella sua professione. Tale attività permette in effetti di sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno residua (doc. AI 66-2).
In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu, in base alle risultanze peritali – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).
Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
Pertanto, il reddito da invalido che egli potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, ciò che apre il diritto ad una mezza rendita di invalidità.
Ne consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti