Raccomandata
Incarto n. 32.2013.78
FC/sc
Lugano 16 gennaio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2013 di
RI 1
contro
la decisione del 8 aprile 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 RI 11975, di professione pittore, nel mese di luglio 2004, ha inoltrato una prima domanda di prestazioni (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare, con decisione 2 marzo 2011 (preavvisata il 2 dicembre 2010), l'Ufficio AI gli ha attribuito una rendita completa limitatamente al periodo dal 1. novembre 2005 al 30 aprile 2008 e dal 1. luglio 2009 al 31 gennaio 2011 (doc. AI 103).
Mediante provvedimento 17 ottobre 2011, confermativo di un progetto del 19 luglio 2011, l’amministrazione non è entrata nel merito di una nuova domanda di prestazioni presentata nel luglio 2011 (doc. AI 111, 113 e 118).
1.2. Il 16 ottobre 2012 l’assicurato ha inoltrato un’ulteriore richiesta di prestazioni AI (doc. AI 119).
Con decisione 8 aprile 2013, preavvisata il 17 ottobre 2012, l’amministrazione non è nuovamente entrata in materia. Sulla base del parere del servizio medico (SMR), al quale è stato sottoposto per esame uno scritto del medico ortopedico curante, l’Ufficio AI ha ritenuto che non vi erano nuovi elementi in grado di modificare il precedente provvedimento (doc. AI 121 e 127).
1.3. Contro la suddetta decisione, l’assicurato ha interposto il presente ricorso, chiedendo in sostanza una rivalutazione del caso e negando di poter riprendere un’attività lucrativa.
1.4. Con la risposta di causa, l’amministrazione ha postulato la reiezione del gravame, ribadendo come l’insorgente non abbia comprovato una modifica del suo stato valetudinario tale da giustificare un’entrata nel merito della nuova richiesta.
1.5. Pendente causa l’assicurato ha prodotto uno scritto del 27 febbraio 2013 con il quale la __________ gli comunica di riconoscere due cicli di fisioterapia all’anno (doc. B).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata nell’ottobre 2012.
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. Nel caso in esame, l’assicurato soffre dei postumi di vari infortuni occorsi nel maggio 1999 (con ferite, trauma nesocranico, commozione cerebrale), 2001, 2003 (con frattura vertebrale), 2004 (con lesione alla spalla destra), segnatamente di cervicalgie ai movimenti della colonna vertebrale e di dolori e impedimenti alla spalla destra.
L’Ufficio AI, nell’evadere la prima domanda di prestazioni del luglio 2004, aveva fatto eseguire una perizia pluridisciplinare a cura del SAM, con consulti di natura psichiatrica, reumatologica, neurologica e gastroenterologica. Nella perizia del 18 novembre 2008 il SAM aveva concluso che a dipendenza delle diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome cervico-spondilogena prevalentemente a destra, sindrome lombospondilogena prevalentemente a sinistra cronica e periartropatia omero-scapolare a destra con componente mio fasciale alla muscolatura estensoria del carpo destro”, se dal 30 novembre 2004 (data del trauma alla spalla) l’assicu-rato era da considerare completamente inabile al lavoro, dal 1. febbraio 2008 (a partire cioè dalla visita di chiusura del caso da parte della __________) andava ammessa un’abilità del 50% nell’attività da ultimo svolta di pittore/imbianchino, mentre che in un’attività adatta, rispettosa dei limiti funzionali elencati dallo specialista in reumatologia, la capacità lavorativa era da considerare completa (doc. AI 46-28).
Dal canto suo la __________, nella decisione 14 febbraio 2009 ha parimenti riconosciuto che l’assicurato, a dipendenza delle diagnosi poste, in particolare dei postumi dell’infortunio alla spalla, poteva esercitare a tempo pieno un lavoro leggero (come preparatore di veicoli d’occasione, addetto alla confezione del cioccolato, portiere, sorvegliante o venditore) con un discapito economico del 19% (doc. AI 51).
L’Ufficio AI, interpellato il consulente in integrazione (doc. AI 56), ha effettuato anche un accertamento professionale. In seguito, essendo emerso che l’assicurato aveva avuto una ricaduta dell’infortunio alla spalla, l’Ufficio AI ha richiamato gli atti __________, il quale ne aveva assunto le conseguenze ammettendo una nuova inabilità lavorativa completa dall’8 luglio 2009. Con scritto 21 ottobre 2010 la __________ comunicava all’assicurato che a dipendenza della ricaduta avuta alla spalla situazione andava ora considerata nuovamente stabilizzata e “totalmente sovrapponibile a quanto valutato in occasione della definizione della pratica nel 2008”; dal 1. novembre 2010 l’assicuratore infortuni ha quindi considerato l’assicurato nuovamente abile in misura completa in un’attività adeguata (doc. AI 87).
Di conseguenza l’Ufficio AI, ammessa una totale capacità lavorativa in un’attività adeguata dal 1. febbraio 2008 al luglio 2009 e, quindi, nuovamente dal novembre 2010, effettuato il confronto dei redditi (che ha stabilito un grado di invalidità del 12%), con decisione del 2 marzo 2011, ha riconosciuto una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo dal 1. novembre 2005 al 30 aprile 2008 (tre mesi dopo la visita medica di chiusura della SUVA; art. 88a cpv. 1 OAI) e nuovamente dal 1. luglio 2009 sino al 31 gennaio 2011 (tre mesi dopo il miglioramento, art. 88a cpv. 1 OAI doc. AI 92).
Con la nuova domanda presentata nell’ottobre 2012 l’assicu-rato ha sostenuto in sostanza di non essere in grado di lavorare a causa della problematica alla spalla destra (doc. AI 119).
Va qui ricordato che nell’ambito della perizia multidisciplinare – posta sostanzialmente a fondamento della decisione di merito del 2 marzo 2011, unitamente agli atti __________ per quanto riguarda la ricaduta del luglio 2009 (cfr. consid. 1.1) – l’assicurato è, tra l’altro, stato visto dal dr. __________, reumatologo, il quale, descritto il quadro clinico e poste le diagnosi reumatologiche di sindrome cervico-spondilogena prevalentemente a destra cronica (in esiti da corpectomia C6 con impianto di gabbia di titanio il 27.6.2003 dopo frattura del corpo vertebrale e della lamina di C6 a sinistra con rottura del disco C6/C7, il 27 giugno 2003 e protrazione del capo), sindrome lombo-spondilogena prevalentemente a sinistra, cronica (in disturbi statici del rachide e decondizionamento muscolare), periartropatia omero scapolare a destra con componente miofasciale alla muscolatura estensoria del carpo destro in esiti da triplice intervento di ricostruzione alla spalla destra e omartrosi secondaria, aveva considerato che a decorrere dal 1. febbraio 2008 l’assicurato era da considerare abile nella misura completa (con un rendimento massimo del 100%) in un’attività lavorativa rispettosa dei seguenti limiti:
" (…)
L'assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia.
L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, spesso la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli. (doc. AI 46/42)
Secondo lo specialista infine, nella sua ultima attività come imbianchino, l'assicurato era da ritenere abile al lavoro, sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 50 %, sempre a decorrere dall'1.2.2008.
Il dr. __________, neurologo, nel suo referto per il SAM, aveva dal canto suo posto le diagnosi invalidanti di “Stato dopo frattura del corpo vertebrale C6, attualmente senza deficit neurologici a livello cervicale e lieve sindrome del tunnel carpale a destra” concludendo:
" (…)
CONCLUSIONI E VALUTAZIONE:
Il 24.06.2003 questo A. aveva subito un trauma cervicale tuffandosi in piscina, con conseguente frattura del corpo vertebrale di C6, per cui era stato sottoposto pochi giorni dopo ad un intervento di stabilizzazione del segmento da C5 a C7. In seguito a ciò lamenta da allora dolori cervicali, non sono mai stati descritti deficit neurologici riferibili ad una lesione midollare o cervicale. In effetti tuttora l'esame neurologico è praticamente normale e non vi sono elementi in favore di una lesione da parte del sistema nervoso centrale né di una lesione radicolare cervicale. Il paziente descrive d'altro canto parestesie alla mano destra che sono spiegate da una lieve sindrome del tunnel carpale a destra, che è stato possibile ben documentare ad un esame elettroneurografico. Si era ipotizzato in passato anche un'ev. sindrome irritativa a livello del plesso brachiale ma al momento attuale ritengo questa ipotesi meno probabile. A livello cervicale i dolori sono provocabili ai movimenti della colonna in tutte le direzioni ma senza irradiazione agli arti superiori. D'altro canto si tratta di una sintomatologia con la quale il paziente ammette di riuscire a convivere ed in effetti era riuscito anche dopo l'intervento a
riprendere l'attività lavorativa di imbianchino al 100 %. Le limitazioni sono subentrate nel 2004 dopo una lesione traumatica alla spalla destra, che gli procura tuttora importanti dolori ma che non si associa a patologie neurogene a questo livello. Escluse dunque lesioni neurogene cervicali e vista la sindrome del tunnel carpale alla mano destra di entità lieve, ritengo che il paziente possa essere considerato abile al lavoro al 100 % per quel che riguarda gli aspetti neurologici. Sottolineo inoltre che non vi sono indizi per un danno del sistema nervoso centrale o periferico da parte del pregresso abuso etilico. La sindrome del tunnel carpale potrebbe in futuro divenire più pronunciata e, necessitare eventualmente di misure chirurgiche, per ora sicuramente non indicate, è sufficiente in questo caso un trattamento conservativo. Dal punto di vista neurologico non vi sono infine conseguenze dell'infortunio del giugno 2003. (…)" (doc. AI 46/45)
Nel periodo dal luglio 2009 al novembre 2010 si è assistito ad una ricaduta della problematica alla spalla (poi nuovamente stabilizzata nel novembre 2010) con conseguente riconoscimento da parte della __________ e quindi anche dall’Ufficio AI di un’inabilità lavorativa completa transitoria. Da qui la decisione 2 marzo 2011, cresciuta incontestata in giudicato, con attribuzione di una rendita di invalidità limitata nel tempo (doc. AI 103; consid. 1.1).
In sede di trattazione della nuova domanda di prestazioni dell’ottobre 2012, successivamente al progetto di decisione del 17 ottobre 2012, l’assicurato ha prodotto uno scritto indirizzato il 18 gennaio 2013 dal dr. __________ alla __________, nel quale lo specialista in chirurgia ortopedica riferisce della problematica alla spalla come segue:
" Le riferisco in merito al paziente sopraccitato che ho visitato in data 26.11.2012 e 18.01.2013.
Si tratta di un paziente pluri-operato alla spalla destra per problemi d'instabilità anteriore e posteriore, lesione dei tendini della cuffia e come ultimo intervento è stato eseguito un intervento resurfacing per ovviare ad una condropatia con omartrosi concentrica che si è venuta a creare nel corso degli anni alla spalla destra.
Il paziente allo stato attuale presenta dopo gli esiti dell'ultimo intervento ancora una spalla dolorosa ed instabile con lussazioni e sub-lussazioni posteriori.
AII'artro-TAC recentemente eseguita, è infatti evidente un'erosione della componente glenoidea postero-inferiore.
In considerazione della storia clinica del paziente, le opzioni terapeutiche vanno dal non eseguire alcun trattamento in quanto la sintomatologia, che comunque disturba il paziente e che al momento non è del tutto tollerabile, come seconda opzione, di cui si discute con il paziente, è che al momento potrebbe essere in alternativa al non eseguire alcun trattamento chirurgico, l'opzione preferibile, un tentativo di stabilizzazione posteriore per via artroscopica dell'articolazione glenomerale. Il contro di questo trattamento è l'inconsistenza dopo molteplici episodi di lussazione e sub-lussazione dei legamenti e della capsula posteriore che rendono impossibile una stabilizzazione con tessuti molli, il pro visto lo stato ormai degenerativo dell'articolazione è un approccio mini-invasivo, che in caso d'impossibilità di stabilizzare con i tessuti molli l'articolazione, non apporterebbe ad un ulteriore peggioramento allo stato del paziente. In alternativa a questo intervento, va considerata la possibilità di eseguire un buon bloc posteriore con autograft o allograft. Va segnalato che visto lo stato degenerativo glenoideo importante, questo intervento potrebbe migliorare la stabilità dell'articolazione ma non la componente dolorosa, che verosimilmente è provocata dall'usura cartilaginea della glenoide. Vi è anche la possibilità di eseguire tale intervento, eseguendo una revisione protesica, sia della componente della testa omerale che della glenoide, impiantando una protesi totale di spalla.
In considerazione del fatto che l'articolazione è comunque instabile e visto l'età del paziente, 37 anni, le possibilità di mobilizzazione della protesi, dopo qualche anno in età ancora giovanile del paziente, sono comunque alte e pertanto al momento, vista la sintomatologia attuale, tale intervento non presenta ancora tutte le indicazioni cliniche. Ancora di meno vi è un'indicazione al momento di un'artrodesi di spalle, in quanto la sintomatologia accusata dal paziente non è così invalidante.
Pertanto, in conclusione, il consiglio è quello o di non eseguire alcun trattamento chirurgico ed eventualmente migliorare solo il tono-trofismo dei muscoli stabilizzatori posteriori della spalla od in seconda battuta una stabilizzazione, che può essere eseguita secondo la preferenza del paziente o solo con trattamento artroscopico di ritenzionamento capsulolegamentoso o con intervento open di buon bloc posteriore." (doc. AI 124/1-2)
Con annotazioni 22 marzo 2013 il dr. __________ del SMR ha preso come segue posizione in merito al succitato scritto:
" Infortunio __________ concernente spalla destra del 30.11.2004, da parte __________ ritenuto abile al 100% per attività leggere tipo portiere, sorvegliante, preparatore di auto d'occasione.
Rendita __________ del 19% dal 1.2.2009.
Assicurato sottoposto a perizia SAM nel 2008 su richiesta UAI: ritenuto abile a svolgere attività di pittore-imbianchino al 50% (rendimento ridotto), attività adatta esigibile al 100% con seguente grado AI 21.5%.
Segue Grado Al 100% dal 1.11.2005 al 30.4.2008
Diagnosi: omartrosi secondaria a destra in presenza di instabilità posteriore e
componente costituzionale
infortunio del 30.11.2004
emiprotesi dell'omero prossimale a destra 2.2010
instabilità posteriore spalla sinistra su displasia glenoidale
sindrome cervico-spondilogena prevalentemente destra
sindrome lombo-spondilogena prevalentemente a sinistra
problematica di abuso etilica
periodo di accertamento professionale dal 4.5.2009
adeguate attività pratiche manuali medio-leggere
accertamento interrotto il 8.7.2009 per motivi di salute (ricadute infortunio)
Risorgere dell'invalidità con grado Al 100% dal 1.7.2009 al 31.1.2011. Assicurato dal 1.11.2010 nuovamente ritenuto abile al lavoro nella massima possibile (caso __________)
Aiuto al collocamento viene chiuso il 13.7.2011 dopo Percorso __________.
Nuova domanda 10.2012 con conseguente progetto di non entrata in materia
Rapporto prof. __________ del 18.1.2013:
valuta la situazione a livello della spalla destra
sconsiglia per il momento approccio chirurgico
caso di pertinenza __________
Valutazione:
dall’attuale rapporto del prof __________ non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato." (doc. AI 126/1)
Non ritenendo quindi dimostrata una sostanziale modifica dello stato di salute, l’Ufficio AI, con la decisione qui contestata, non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.
Pendente causa il ricorrente non ha prodotto alcuna nuova certificazione medica, ma soltanto una lettera del 27 febbraio 2013 con la quale la __________ gli riconosce due cicli annuali di fisioterapia “per il mantenimento dello stato fisico” (doc. B). Nel suo ricorso si limita in sostanza a censurare la decisione di non entrata in materia senza sostanziare alcun elemento che permetta di ritenere inadeguata la decisione stessa.
Orbene, dal ricorso, dal succitato scritto del dr. __________ e dalla lettera della __________ non si desumono nuovi elementi, rispettivamente una modifica della componente ortopedica riferita alla spalla destra. In particolare, come pertinentemente osservato dal dr. __________, il dr. __________ non pone nuove diagnosi, ma si limita a riesporre la storia clinica del paziente e rivalutare nuovamente la situazione a livello della spalla destra sconsigliando un approccio chirurgico. Per il resto lo specialista tralascia completamente di pronunciarsi su eventuali impedimenti derivanti dalla patologia alla spalla e di esprimersi sulla capacità lavorativa.
Né del resto il ricorrente oggettiva nuove diagnosi o documenta il suo stato clinico né tantomeno si confronta con le conclusioni dell’amministrazione sulla base di certificazioni mediche. Quanto in particolare ai riferimenti a “abbassamenti dei battiti del cuore e innalzamento di pressione”, svenimenti e “anomalie cardiache” e ai polmoni tuttora in accertamento, evocate dall’assicurato nel suo ricorso e negli scritti 21 aprile e 18 giugno 2013 (I, VI, X), gli stessi sono sprovvisti di qualsivoglia supporto probatorio, segnatamente di attestazioni mediche che ne comprovino l’esistenza e l’effettiva portata, e soprattutto la possibile valenza invalidante. Occorre del resto sottolineare che determinante ai fini del diritto a prestazioni AI non è tanto l’esistenza di una problematica alla salute quanto piuttosto la sua incidenza sulla capacità lavorativa.
Visto quanto sopra, non avendo l’assicurato reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata.
2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti