Raccomandata
Incarto n. 32.2013.64
LG/sc
Lugano 28 novembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 aprile 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 febbraio 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1951, da ultimo attiva quale commessa/cassiera, in data 22 luglio 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti segnalando di essere affetta da “problemi alla colonna vertebrale / cervicale-toracale ernia” e zona lombare con interessamento dell’arto sinistro, dopo l’incidente della circolazione del 24 febbraio 2009 (doc. AI 4-1/7).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 22 febbraio 2013 (doc. AI 109-1), preavvisata con progetto dell’11 dicembre 2012 (doc. AI 106-1), ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita d’invalidità limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° giugno 2012 e il 30 agosto 2012 e una mezza rendita d’invalidità dal 1° settembre 2012.
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale il riconoscimento del diritto ad almeno 3/4 di rendita d’invalidità dal 1° settembre 2012, mentre in via subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione per complementi istruttori (doc. I).
Il ricorrente ha contestato, sulla base dei referti del medico curante Dr. __________, la valutazione psichiatrica svolta dall’amministrazione (CPAS) e il mancato approfondimento della patologia reumatologica, mentre dal punto di vista economico ha contestato le riduzione dal reddito da invalido (doc. I, pag. 3).
1.4. In data 23 aprile 2013 il legale dell’assicurata ha prodotto il referto del 17 aprile 2013 del Dr. __________ (doc. IV+B).
1.5. In risposta, l’UAI, dopo aver interpellato il SMR, ha difeso sia la valutazione psichiatrica svolta del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS), sia quella economica, riconfermandosi nel proprio provvedimento (doc. VI+bis).
1.6. Con scritto del 3 giugno 2013 l’avv. RA 1 ha censurato l’agire dell’UAI che non ha sottoposto il referto del Dr. __________ all’esame degli specialisti in psichiatria del CPAS e ribadito le proprie critiche nei confronti delle riduzioni dal salario da invalido. Egli ha poi contestato anche l’importo del salario da valido (doc. X).
Il doc. X è stato inviato all’UAI per eventuali osservazioni (doc. XI).
1.7. Nelle osservazioni del 17 giugno 2013 l’UAI ha evidenziato – dal punto di vista medico – che la Dr.ssa __________ del SMR è specialista in psichiatria, mentre per quanto riguarda le censure dell’aspetto economico l’amministrazione ha riconfermato sia il reddito da valido che quello da invalido (doc. XII).
I doc. XI e XII sono stati inviati all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XIII).
1.8. In data 24 giugno 2013 l’avv. RA 1 ha chiesto all’UAI la documentazione suffragante la specializzazione in psichiatria della Dr. ssa __________ (doc. XIV).
Il doc. XIV è stato inviato all’UAI ai fini dell’evasione della richiesta (doc. XV).
1.9. L’UAI – in data 28 giugno 2013 – ha prodotto la documentazione relativa alla specializzazione della Dr.ssa __________ (doc. XVI+1).
I doc. XV e XVI+1 sono stati inviati per conoscenza all’avv. RA 1 (doc. XVII).
1.10. Con scritto del 5 luglio 2013 RI 1 ha preso posizione personalmente (doc. XVIII).
Il doc. XVIII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XIX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita d’invalidità dal 1° giugno 2012 al 30 agosto 2012 e una mezza rendita d’invalidità a partire dal 1° settembre 2012.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che
una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
Alle stesse conclusioni è arrivato il TF in una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 nella quale l’Alta Corte ha ritenuto che il perito amministrativo non aveva documentato con il grado della verosimiglianza preponderante il miglioramento del disturbo depressivo ed ha rinviato gli atti al TCA al fine di allestire una perizia giudiziaria.
2.5. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.
Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2).
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
Il Tribunale Federale, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.
In tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung
des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),
dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.
150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.7. Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che l’assicurata è stata sottoposta ad una perizia medica pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica e neurologica) a cura del Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità su incarico della Pretura di __________ (doc. LAINF 8-1).
Nel rapporto del 24 gennaio 2008, i periti sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali dell’assicurata presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome panvertebrale cronica con/su: - alterazioni degenerative multi segmentali, soprattutto a livello C4-C6; - ernia discale Th7-8,; - insufficienza muscolare; - tendenza alla cronicizzazione e generalizzazione ai dolori con sviluppo fibromialgico. Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado lieve (F33.0). Sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4)” (doc. AI 19-15).
Quanto alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura dell’80% nell’attività d’impiegata d’ufficio e del 70% quale edicolante (gestione chiosco) (doc. AI 19-18).
In data 24 febbraio 2009 RI 1 è rimasta vittima di un incidente della circolazione (tamponamento) in territorio di __________ riportando una distorsione della colonna vertebrale (doc. LAINF 11-1).
Nel rapporto di visita medica circondariale del 6 aprile 2009 il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha diagnosticato uno “- Stato da trauma distorsivo del rachide cervicale su colpo di frusta avvenuto il 24.2.2009. - Sindrome panvertebrale pre-esistente su lesioni degenerative di modica entità” con inabilità lavorativa al 100% (doc. LAINF 29-2).
Nel successivo rapporto del 16 luglio 2009 il Dr__________ ha ripreso la diagnosi di “- Stato da trauma distorsivo del rachide cervicale su colpo di frusta avvenuto il 24.2.2009. - Sindrome panvertebrale pre-esistente su lesioni degenerative di modica entità e attualmente piuttosto silente” e attestato una capacità lavorativa completa dal 3 agosto 2009 (doc. LAINF 47-2/3).
Nel rapporto medico del 10 maggio 2010 la Dr.ssa __________ del Servizio Medico Regionale (SMR) dell’AI ha posto la diagnosi principale di “- Sindrome lombovertebrale cronica recidivante su/con: • stato dopo trauma distorsivo il 24.02.09 (M54.4, Z50.1); • alterazioni degenerative con minima protrusione discale (L2/L3, L3/L4 ed L5/S1); • insufficienza muscolare; • nell’ambito della diagnosi di - Sindrome cervicovertebrale cronica su: (M54.2, S13.4, Z50.1); • stato dopo multipli traumi distorsivi, l’ultimo il 24.02.09; • moderate alterazioni degenerative e con condrosi C4/C5, C5/C6; mal portamento. - Tendenza alla cronicizzazione e generalizzazione ai dolori con sviluppo fibromialgico; - Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado lieve (F33.0). – Sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4)” (doc. AI 56-1).
Il medico del SMR ha quindi indicato che l’assicurata è abile al lavoro in un’attività medio-leggera (impiegata) con una limitazione del 20%, mentre come gerente di edicola la limitazione è del 30% dal 1° gennaio 2006 (valutazione SAM).
Vi è poi inabilità al 100% dal 22 febbraio 2009 (infortunio) e del 50% dal 1° luglio 2009 (Dr. __________). Quindi dal 3 agosto 2009 (valutazione Dr. __________) vi è nuovamente abilità all’80% quale impiegata e al 70% quale edicolante.
In attività adeguate il medico del SMR ha indicato una capacità lavorativa del 90% dal 24 gennaio 2008, l’inabilità totale dal 22 febbraio 2009 al 1° luglio 2009 e nuovamente abilità del 90% dal 3 agosto 2009 (doc. AI 56-2, doc. VI+bis).
L’Ufficio AI, su indicazione del SMR, in data 20 gennaio 2012 ha predisposto una valutazione psichiatrica a cura del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) (doc. AI 95-1).
Nel referto peritale del 24 febbraio 2012 il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, hanno posto la diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD10; F33.1)” e oggettivato un peggioramento del quadro clinico riconducibile ad uno stato depressivo di media gravità. I periti del CPAS hanno indicato un’inabilità lavorativa al 50% (abile mezza giornata a rendimento pieno) a far tempo dal mese di novembre 2011 (doc. AI 95-7).
Nel rapporto finale SMR del 28 febbraio 2012 la Dr.ssa __________ ha posto la diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (F33.1). Sindrome panvertebrale cronica con/su: - alterazioni degenerative multisegmentali, soprattutto a livello C4-C6; - ernia discale Th7-8; insufficienza muscolare;
Tendenza alla cronicizzazione e generalizzazione ai dolori con sviluppo fibromialgico” e fissato un’inabilità al 50% in ogni attività dal mese di novembre 2011 (doc. AI 96-1/2).
2.8. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la patologia psichiatrica e quella reumatologica, non sono state chiarite in modo soddisfacente.
Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Agli atti figurano, da un canto, le certificazioni del medico curante Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia - che, in qualità di specialista, ha avuto (ed ha) in cura l’assicurata - e, d'altro canto, la perizia CPAS del 24 febbraio 2012.
Di principio, questi referti possono essere presi in considerazione nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto, secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto, piuttosto che la sua provenienza.
I periti del CPAS, in data 24 febbraio 2012, hanno posto la diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD10; F33.1)” e oggettivato un peggioramento del quadro clinico riconducibile ad uno stato depressivo di media gravità con inabilità lavorativa al 50%. La sintomatologia dolorosa si spiega – secondo gli specialisti – in parte in relazione ai disturbi somatici oggettivabili ma “anche per il fatto che lo stato depressivo, diminuendo la soglia del dolore, aumenta la percezione del medesimo in un circolo vizioso che si autoalimenta” (doc. AI 95-7).
Dal canto suo il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, in un primo rapporto del 30 novembre 2011 aveva già posto la diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, episodio di entità media-grave (ICD10; F33.1/2)” con inabilità lavorativa quantificata al 60/70% (doc. AI 90-2).
Nel successivo rapporto del 17 aprile 2013 il Dr. __________, dopo aver esposto le differenze fra le diagnosi di sindrome depressiva ricorrente di entità lieve, di entità media e di entità grave, ha evidenziato che RI 1 presenta i tre sintomi principali di un episodio depressivo, ovvero: una depressione dell’umore, la perdita degli interessi e della capacità di provare piacere con riduzione dell’emergia e aumentata affaticabilità. Sempre secondo il Dr. __________ la paziente presenta anche una significativa riduzione dell’attenzione e della concentrazione, con marcata riduzione dell’autostima e della fiducia in sé, con visione pessimistica del futuro, disturbi del sonno e diminuzione dell’appetito. Di conseguenza il medico curante ha concluso per una “Sindrome depressiva ricorrente di entità medio-grave” (doc. B).
Egli ha inoltre precisato che dal rapporto del novembre 2011 “le condizioni cliniche della signora RI 1 si sono deteriorate e l’incapacità lavorativa che allora definivo del 60/70%, attualmente si situa almeno all’80% e questo in modo definitivo” (doc. B).
L’amministrazione – in data 8 maggio 2013 – ha preso posizione sul referto del Dr. __________ sottoponendolo al vaglio del SMR e non ai periti del CPAS.
La Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e esperto SIM e il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna generale e esperto SIM, hanno ritenuto che il rapporto del Dr. __________ non modifichi le conclusioni dei periti del CPAS, in quanto:
“Il quadro clinico descritto in perizia CPAS non depone per la presenza di una forma medio-grave: la strutturazione della giornata è mantenuta, le varie mansioni vengono eseguite seppure con un aumentato tempo, non c’è ritiro sociale, vengono descritte attività ludiche (iscritta ad un corso di ballo), il trattamento in atto antidepressivo si basa su di un molto basso dosaggio di antidepressivo Tryptizol 10mg” (doc. VIbis).
L’assicurata, in uno scritto al TCA del 5 luglio 2013, si è così espressa:
“(…)
mi riferisco al ricorso inoltrato in data 8 aprile 2013 dall’Avv. RA 1 da me incaricato di verificare la vostra decisione di rendita in quanto in quel periodo il mio stato di salute, fisico e di depressione è notevolmente peggiorato.
Esattamente il giorno 11 aprile 2013 ho avuto l’ultimo colloquio presso l’URC di __________ (chiusura) e nel medesimo giorno una visita dal mio ginecologo, Dr. __________, da me richiesto. Questo perché nutrivo dubbi su dei noduli al seno. Durante questa visita ho subìto un primo prelievo, poi successivamente un secondo e alla fine un intervento chirurgico il 22 maggio 2013 (Clinica __________ – Dr. __________ su mandato Dr. __________). La diagnosi è benigna e nel mese di settembre effettuerò una visita di controllo.
Attualmente ho ancora dolori e l’estetica del seno è compromessa.
Forse questo riesce a chiarire, il mio disagio, la mia assenza nello svolgere tutte le pratiche amministrative di cui dovevo e devo occuparmi con tempestività, e aggiungo, dei lavori fisici che comporta un dignitoso, per quanto possibile, vivere nell’economia domestica.
Giornalmente dedico circa un’ora di esercizi al mio domicilio e camminate nel paese per mantenere il mio stato di salute fisico. Inoltre dall’inizio dell’anno ho effettuato due cicli di sedute di fisioterapia presso __________ di __________.
Confermo che non sono iscritta a nessun corso di ballo da diversi anni e che le mie uscite occasionali me le concedo proprio per mantenere quei pochi rapporti sociali che ancora mi rimangono.” (doc. XVIII)
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda preliminarmente che in una sentenza 32.2007.323 del 4 febbraio 2009, concernente un altro assicurato, lo specialista in psichiatria incaricato dall’amministrazione di svolgere una perizia aveva posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media (ICD10-F33.1), ritenendo l’assicurato in questione inabile al lavoro al 50%.
In corso di causa, quell’assicurato aveva, per contro, prodotto un referto redatto da alcuni specialisti in psichiatria da lui privatamente consultati, dal quale emergeva la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente, episodio attuale severo senza sintomi psicotici (ICD0-F33.2), patologia che comportava, a mente degli specialisti interpellati, una totale incapacità lavorativa.
In quell’occasione, il TCA ha chiesto sia agli specialisti consultati dall’assicurato, sia al perito dell’amministrazione, di spiegare in cosa consistesse la differenza tra episodio depressivo medio e grave.
Il perito dell’amministrazione ha spiegato che, in base al sistema diagnostico ICD-10, un episodio depressivo implica che il paziente presenti alcuni elementi psicopatologici. A seconda del numero e della gravità dei sintomi presenti, un episodio depressivo può essere classificato come lieve, moderato oppure grave.
I sintomi cui il perito ha fatto riferimento sono i seguenti:
depressione del tono dell’umore;
riduzione dell’energia, stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo;
diminuita attività;
ridotta capacità di provare piacere e interesse;
l’umore varia poco da giorno a giorno ed è spesso insensibile alle circostanze.
Analizzando i sintomi appena elencati con riferimento a quanto da lui stesso constatato in occasione della perizia della primavera 2007, il perito è giunto alla conclusione che “essi paiono moderatamente compromessi, ma non in misura completa.”
Il TCA, in quell’occasione, ha quindi concluso che, fino al momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, l’assicurato era da considerare abile al lavoro al 50%, ritenendo che il peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, con passaggio del disturbo depressivo ricorrente da una gravità media ad una gravità severa, fosse da valutare in sede di revisione.
Va qui rilevato che nella classificazione medica delle diagnosi ICD-10-GM 2010 – lista sistematica – versione italiana (agosto 2011) pubblicata dall’UFS, per quanto riguarda il disturbo depressivo ricorrente viene indicato quanto segue:
" F32.- Episodio depressivo
Negli episodi tipici lievi (F32.0), di media gravità (F32.1) o gravi (F32.2 e F32.3), il paziente presenta abbassamento del tono dell'umore, riduzione dell'energia e decremento dell'attività. Sono compromessi la capacità di provare piacere, l'interesse e la concentrazione, ed è comune una stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo. Il sonno è di solito disturbato e l'appetito e diminuito. Sono quasi sempre ridotte l'autostima e la fiducia in se stessi, ed anche nelle forme lievi sono spesso presenti idee di colpa e di inutilità.
L'abbassamento del tono dell'umore si modifica scarsamente da un giorno all'altro, non è correlato alle circostanze e può essere accompagnato da sintomi cosiddetti somatici, come la perdita dell'interesse e dei sentimenti piacevoli, il risveglio mattutino parecchie ore prima del solito, il peggioramento mattutino della depressione, il rallentamento psicomotorio accentuato, l'agitazione, la perdita dell'appetito, la perdita di peso e la riduzione della libido. In relazione al numero ed alla gravità dei sintomi, un episodio depressivo puo essere classificato come lieve, di media gravità o grave.
Incl.: singoli episodi di:
• reazione depressiva
• depressione psicogena
• depressione reattiva (F32.0, F32.1, F32.2)
Escl.: disturbi dell'adattamento (F43.2)
se associati a disturbi della condotta descritti in (F91.-, F92.0) depressione ricorrente (F33.-)
F32.0 Episodio depressivo lieve
Sono generalmente presenti almeno due o tre dei sintomi sopra indicati. Il paziente è in genere sofferente a causa di essi, ma e in grado di continuare la maggior parte delle sue attività abituali.
F32.1 Episodio depressivo di media gravità
Sono in genere presenti quattro o piu dei sintomi sopraindicati ed il soggetto ha grandi difficoltà a continuare le sue attività abituali.
F32.2 Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici
Episodio depressivo in cui molti dei sintomi sono marcati e penosi, tipicamente la perdita dell'autostima e le
idee di colpa o di inutilità. Sono comuni propositi e atti suicidari ed è in genere presente un certo numero di sintomi somatici.
Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione agitata
Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione maggiore
Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione con rischio vitale
F32.3 Episodio depressivo grave con sintomi psicotici
Episodio depressivo simile a quello descritto in F32.2, ma con presenza di allucinazioni, deliri, ritardo
psicomotorio o stupor, così gravi da rendere impossibili le normali attività sociali. Vi può essere pericolo di
morte per suicidio, disidratazione ed inedia. Le allucinazioni ed i deliri possono o meno essere congrui all'umore.
Singolo episodio di:
• depressione maggiore con sintomi psicotici
• psicosi depressiva psicogena
• depressione psicotica
• psicosi depressiva reattiva
F32.8 Episodi depressivi di altro tipo
Singoli episodi di depressione mascherata S.A.I.
Depressione atipica
F32.9 Episodio depressivo non specificato
Disturbo depressivo S.A.I.
Depressione S.A.I.”
Chiamato a pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta, ritiene che, nel caso di specie, alla luce della diagnosi posta dai periti del CPAS, Dr. __________ e Dr. __________ e ripresa dalla Dr.ssa __________ del SMR di “Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD10; F33.1)” con inabilità al 50% e quella del medico curante Dr. __________ di “Sindrome depressiva ricorrente di entità medio-grave” con inabilità all’80%, per maggiore tranquillità l’aspetto psichiatrico vada ulteriormente approfondito.
In particolare, l’amministrazione dovrà sottoporre il rapporto del 17 aprile 2013 del Dr. __________ e lo scritto dell’assicurata del 5 luglio 2013 al vaglio dei periti del CPAS, al fine di chiarire l’entità media o medio-grave della sindrome depressiva, con riferimento al numero e alla gravità dei sintomi presentati da RI 1.
Andrà inoltre chiarito, anche alla luce dello scritto dell’assicurata del 5 luglio 2013 il peggioramento della sintomatologia depressiva, nel periodo successivo al mese di novembre 2011 (doc. XVIII).
In tale contesto va ricordato che il Tribunale federale - a proposito del principio sopra esposto secondo cui alle certificazioni del medico curante, anche se specialista, va riconosciuto un valore di prova limitato in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente - ha già avuto modo di sottolineare che non va tuttavia dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).
Il rinvio si giustifica comunque anche per i motivi che seguono.
2.9. Per quanto riguarda la patologia reumatologica, nell’ambito della perizia SAM del 24 gennaio 20008 l’assicurata è stata valutata dal Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, il quale nel rapporto del 7 gennaio 2008 aveva diagnosticato, con ripercussione sulla capacità lavorativa, una “1.Sindrome panvertebrale cronica su: - Alterazioni degenerative multi segmentali, soprattutto a livello cervicale tra C4/C5 e C5/C6. - Insufficienza muscolare. - Tendenza alla cronicizzazione e generalizzazione dei dolori con sviluppo fibromialgico. 2. Sindrome ansioso-depressiva su difficoltà socio-famigliari” (doc. LAINF 6-3) e ritenuto RI 1 abile al lavoro in un’attività medio-leggera con una limitazione del 20% e con una limitazione del 30% in qualità di gerente di edicola.
In attività pesanti il Dr. __________ stimava al 50% l’abilità (doc. LAINF 6-4).
Nel rapporto medico del 10 maggio 2010 la Dr.ssa __________, spec. in medicina del lavoro, aveva inserito la problematica reumatologica nella diagnosi principale e concluso per un’abilità dell’80% quale impiegata, del 70% quale edicolante e del 90% in attività adeguate, dal mese di agosto 2009 (doc. AI 56-2).
Nel certificato del 24 novembre 2011 la Dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna e medico curante, ha in particolare posto la diagnosi di “1. Sindrome del dolore cronico lombo vertebrale e cervicale su/con: - esiti di contusione dorsale per incidente della circolazione del 24.02.2009; - dorso-lombalgia cronica con ernia discale D7-D8 parzialmente prolassata; diffusi aspetti degenerativi cervicali da C4a C6 con condrosi, riduzione dell’ampiezza del canale vertebrale cervicale; - alterazioni degenerative lombari L2-L3, L3-L4 ed L5-S1, possibili radiculopatie L3-L4 ed S1 destra” indicando che la paziente soffre cronicamente di dolori che le impediscono di svolgere l’attività lavorativa precedente e a seguito dei disturbi fisici è in cura psichiatrica (doc. AI 89-3).
A ciò si aggiunga che i periti del CPAS, nel rapporto del 24 febbraio 2012, hanno sottolineato che la sintomatologia dolorosa si spiega in parte in relazione ai disturbi somatici oggettivabili (cfr. doc. AI 95-7).
Tuttavia, l’amministrazione non ha svolto alcun ulteriore accertamento per quanto riguarda la patologia reumatologica e ha fissato un grado d’inabilità del 50% dal mese di novembre 2011 (cfr. rapporto SMR 28 febbraio 2012 della Dr.ssa __________) considerando unicamente il peggioramento della patologia psichiatrica.
Conclusione che non può essere condivisa dal TCA.
L’amministrazione dovrà dunque ulteriormente approfondire la patologia psichiatrica, interpellando nuovamente i periti del CPAS, e quella reumatologica tramite una valutazione specialistica.
Infine andrà, se del caso, analizzata la questione dell’incidenza rispettiva dei gradi di incapacità lavorativa attestati dal reumatologo e dallo psichiatra sulla capacità lavorativa della ricorrente.
2.10. Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
L'Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)
Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI. In esito ai tali complementi istruttori indicati al consid. 2.8 e 2.9., l’amministrazione effettuerà una valutazione globale delle patologie di cui soffre l’assicurata, debitamente motivata, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita.
2.11. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di un importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
2.12. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 22 febbraio 2013 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8. e 2.9..
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti