Raccomandata
Incarto n. 32.2013.59
FC
Lugano 17 ottobre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 marzo 2013 di
RI 1
contro
la decisione del 18 febbraio 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisioni del 22 febbraio 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, nata nel 1967, il diritto ad un quarto di rendita, con effetto dal 1. agosto 2002. Il grado d’in-validità del 41% è stato determinato sulla base di un’inchiesta per persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 24). Avviata nel settembre 2007 una revisione d’ufficio, l’Ufficio AI, dopo aver proceduto agli accertamenti del caso, tra cui perizie reumatologiche e psichiatriche e un’inchiesta domiciliare, con decisione 4 ottobre 2010 (preavvisata il 25 marzo 2010) ha soppresso la rendita. Considerata una quota di riparto del 50% tra attività salariata e attività casalinga, tenuto conto di un’incapacità lavorativa del 50% nell’abituale professione di segretaria ed una limitazione nello svolgimento delle mansioni casalinghe del 31%, l’amministrazione ha determinato, mediante il cosiddetto metodo misto, un grado d’invalidità globale del 16% (doc. AI 85). Detta decisione è stata contestata dinanzi al TCA dall’assicurata, la quale, per il tramite dell’avv. __________, postulava il ripristino della rendita, contestando in sostanza l’applicazione del metodo misto. Il ricorso è stato respinto con pronuncia del TCA del 6 maggio 2011 (STCA 32.2010.307), poi confermata dal Tribunale federale il 10 aprile 2012 (STF 9C-470/2011).
1.2. Nel mese di novembre 2012 l’assicurata ha inoltrato all’Ufficio AI una nuova domanda di rendita, allegando altra documentazione medica (doc. AI 107).
Con decisione 18 febbraio 2013, preavvisata il 18 dicembre 2012, l’amministrazione ha emesso una decisione di non entrata in materia. Sulla base del parere del proprio servizio medico, ha concluso che dalla nuova documentazione non erano evincibili motivi oggettivi per ritenere una modifica dello stato di salute e della capacità lavorativa (doc. AI 117).
1.3. Con il presente ricorso l’assicurata contesta la succitata decisione, sostenendo una modifica della sua situazione personale (che imporrebbe di considerarla completamente salariata) e un peggioramento delle sue condizioni di salute. Postula quindi sostanzialmente il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché entri nel merito della domanda di prestazioni. In data 15 aprile 2013 ha fatto ulteriormente pervenire un certificato medico del 13 marzo 2013 della sua curante (doc. B).
1.4. Con la risposta di causa, l’amministrazione, sentito il medico SMR, ha postulato la reiezione del ricorso, ribadendo come l’insorgente non abbia comprovato una modifica del suo stato valetudinario tale da giustificare un’entrata nel merito della nuova richiesta di prestazioni (VI).
1.5. Pendente causa l’assicurata ha prodotto ulteriori atti medici, (XII doc. C1-8).
Invitata dal TCA a formulare delle osservazioni in merito alla nuova documentazione, con scritto 17 giugno 2013 l’amministrazione ha proposto la conferma della decisione di non entrata in materia con contestuale rinvio degli atti per trattare la nuova documentazione medica alla stregua di una nuova domanda. L’Ufficio AI contesta inoltre l’accollamento di tasse e spese nonché la rifusione di eventuali ripetibili, rilevando come la procedura ricorsuale poteva essere evitata se l’assicurata avesse prodotto la pertinente documentazione, attestante l’addotta modifica rilevante delle condizioni mediche, in sede di domanda di rendita o al più tardi di osservazioni al progetto di decisione.
Con scritto 8 settembre 2013 l’insorgente, espressa soddisfazione per la proposta di rinvio degli atti, ha tuttavia fatto presente di aver già precedentemente fatto valere più volte il peggioramento delle sue condizioni psichiche (XVI).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.3. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.4. Nel caso in esame, dopo aver riconosciuto all’assicurata, a dipendenza di lesioni degenerative alla colonna vertebrale (e di disturbi della sfera psichica), il diritto ad un quarto di rendita dal 1. agosto 2002 mediante decisione del 22 febbraio 2005 (doc. AI 24), l’Ufficio AI, avviata nel settembre 2007 una revisione d’ufficio, fatte eseguire in particolare una perizia reumatologica e due perizie psichiatriche (cfr. rapporti peritali del dr. __________ del 5 maggio 2008 e del __________ del 31 luglio 2008 e del 15 luglio 2010, doc. AI 36, 43, 79-1; cfr. anche valutazione delle capacità funzionali EFL del 10 giugno 2010, doc. AI 77), con decisione 4 ottobre 2010 (preavvisata il 25 marzo 2010) ha soppresso la rendita, considerata un’incapacità lavorativa del 50% nell’abituale professione di segretaria e in ogni altra attività ed una limitazione nello svolgimento delle mansioni casalinghe del 31%, e, quindi, un conseguente grado d’invalidità globale del 16% (doc. AI 85). Detta decisione è stata confermata dapprima dal TCA e poi dal TF (cfr. sopra consid. 1.1).
A seguito della nuova domanda di prestazioni presentata nel mese di novembre 2012, valutata la documentazione prodotta dalla richiedente (tra cui un referto radiologico di una MRI alla colonna lombare del 21 novembre 2011, un certificato del dr. __________ del 31 luglio 2012 e uno della curante dr.ssa __________ del 29 novembre 2012, doc. AI 106), con annotazione 17 dicembre 2012 il dr. __________ del SMR non ha riscontrato una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto al precedente rapporto finale del SMR del 20 luglio 2010 (doc. AI 108).
Con annotazioni del 11 febbraio 2013 il medesimo medico SMR si è confermato in tali conclusioni, anche dopo esame di un ulteriore certificato del dr. __________ del 22 gennaio 2013 (allegato alle osservazioni al progetto di decisione del 18 dicembre 2012, doc. AI 109), nel quale era tra l’altro segnalato un peggioramento soggettivo nel gennaio 2013 dovuto all’aumento dei dolori soprattutto cervicali e in parte lombari (doc. AI 112/3, 115; cfr. sotto al consid. 2.7).
Non ritenendo quindi evidenziato un peggioramento oggettivo dello stato di salute, l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata, non è quindi entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.
2.5. Con il suo ricorso l’assicurata ha prodotto un certificato del 13 marzo 2013 della curante dr.ssa __________, internista, la quale, elencate le varie diagnosi, ha riferito di un ulteriore peggioramento della sintomatologia dolorosa lombare e cervicale (doc. B). Dopo la risposta di causa, con scritto 8 giugno 2013 la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica che è stata sottoposta al medico SMR dr. __________, il quale, in data 14 giugno 2013, ha concluso che “dall’attuale documentazione risulta in particolare un peggioramento a livello psichiatrico. Indicata entrata in materia. In considerazione della complessità del caso sarà necessaria una valutazione peritale pluridisciplinare“ (XIV/1).
2.6. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’ammini-strazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).
Nel caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un’assicurata alla quale - dopo che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009, il Tribunale cantonale aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d’invali-dità pensionabile e l’Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio 2010 -, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20 maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale che andava considerata nell’ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).
Nella STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’am-ministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.
2.7. Nella fattispecie in esame gli atti medici prodotti non apportano elementi che permettano di anche solo ipotizzare un peggioramento rispetto alle valutazioni alla base della decisione del 4 ottobre 2010 e meglio le perizie 5 maggio 2008 del dr. __________ per quanto concerne l’aspetto delle patologie alla schiena, e 31 luglio 2008 e 15 luglio 2010 del __________ per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, sulle basi delle quali l’amministrazione aveva concluso per un’inabilità lavorativa in ogni attività del 50%. In effetti il dr. __________, nel suo certificato del 31 luglio 2012, non ha riferito di novità significative rispetto alle precedenti certificazioni, limitandosi in definitiva a rielencare le affezioni lombovertebrali di cui soffre l’assicurata, concludendo per un’inabilità lavorativa “da stabilire” (doc. AI 106-2). Né del resto dal certificato della curante, dr.ssa __________ del 29 novembre 2012 è possibile desumere un peggioramento rilevante delle condizioni, lo stesso consistendo in sostanza in una lista delle note affezioni di cui è portatrice l’interessata (doc. AI 106-3).
Nel successivo rapporto 22 gennaio 2013 (allegato alle osservazioni in merito al progetto di decisione del 18 dicembre 2012, doc. AI 109) il dr. __________, fatto presente di aver rivisto l’assicurata nel gennaio 2013, ha rilevato:
" (…)
Dopo un decorso iniziale favorevole dal 2010 la paziente lamenta nuovamente dolori lombari e cervicali di nuova insorgenza. L’esami clinico effettuato nel 2011 e nel 2012 mostrava una deambulazione normale, la mobilità lombare era ridotta e dolente. L’esami neurologico era normale con riflessi mediovivi e simmetrici.
(…)
Ho rivisto la paziente nel gennaio del 2013 e in quest’occasione essa accusa soprattutto dolori cervicali ma anche fastidi lombari ed alle gambe sia in movimento sia in posizioni statiche.
Dal punto di vista soggettivo quindi c’è un peggioramento dovuto all’aumento dei dolori soprattutto cervicali e in parte lombari. In assenza di recenti esami neuro radiologici, non posso esprimermi sullo stato oggettivo attuale. (…)” (doc. AI 112/3)
Con annotazioni 11 febbraio 2013 il dr. __________, visionato il succitato rapporto, ha concluso che “esso conferma le diagnosi precedenti, descrive uno status (2011 e 2012) simile a quello su cui ci siamo basati per la precedente valutazione. Inoltre dichiara che c’è un peggioramento soggettivo e che non può esprimersi (in assenza di esame neuro radiologico recente) (ultime RM: lombare 11/201 cervicale 02/2012) sullo stato oggettivo attuale. Si conferma quindi la precedente valutazione (17.12.2012). Ricordo che l’assicurata era stata ritenuta abile al lavoro al 50% in attività leggere (quindi con una limitazione significativa) e non è stata ritenuta abile al 100% in ogni attività” (doc. AI 115).
Da qui la decisione contestata di non entrata nel merito della nuova domanda di rendita (doc. AI 117).
A tale conclusione si deve aderire ritenuto come il certificato del dr. __________ ripercorra essenzialmente quanto già illustrato nel precedente certificato del 31 luglio 2012 e si limita in definitiva a sottolineare un peggioramento “soggettivo” che tuttavia non appare sostanziato da dati oggettivi, difettando in effetti nuovi “esami neuro radiologici” (doc. AI 112), come del resto pertinentemente concluso dal medico SMR.
Del resto con riferimento alle conclusioni tratte dal dr. __________ nei rapporti del 17 dicembre 2012 e 11 febbraio 2013 va ricordato che in una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato. Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. A questo riguardo il TF ha in effetti ricordato che scopo e senso di tale disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale (cfr. STF 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174 con riferimenti e STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Ricordato altresì come in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, p. 353), questa Corte ritiene quindi che a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia, non avendo l’assicurata (ancora) reso verosimile ai sensi dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato (cfr. consid. 2.2. e 2.3).
2.8. Nelle more della presente procedura l'assicurata ha prodotto della documentazione medica (cfr. consid. 1.5).
Esaminata tale documentazione, in data 14 giugno 2013 il dr. __________ del SMR ha concluso che “dall’attuale documentazione risulta in particolare un peggioramento a livello psichiatrico. Indicata entrata in materia. In considerazione della complessità del caso sarà necessaria una valutazione peritale pluridisciplinare“ (XIV/1).
Da qui la proposta di conferma della decisione di non entrata in materia, essendo il peggioramento a livello psichiatrico oggettivato solo dall’aprile 2013 (ossia in epoca successiva alla decisione di non entrata in materia), e di contestuale rinvio degli atti per esame della nuova documentazione medica prodotta alla stregua di una nuova domanda (XIV).
Alle conclusioni dell’amministrazione questa Corte deve sostanzialmente aderire. In effetti, in applicazione della giurisprudenza citata al consid. 2.6, le prove prodotte pendente causa, in particolare la certificazione della dr.ssa __________ (che pone le diagnosi di sindrome affettiva bipolare, stato depressivo attestando un’inabilità lavorativa dell’80%) e della dr.ssa __________ (la quale attesta un ulteriore peggioramento dal 2011 e la presenza di una situazione psichica “divenuta insostenibile”) (doc. B e C1), non possono essere prese in considerazione nell’ambito della procedura di ricorso poiché tardive (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 e 8C_177/2010 del 15 aprile 2010 e STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006).
Tenuto conto delle annotazioni 14 giugno 2013 del SMR, gli atti allegati al ricorso e prodotti in corso di causa vanno invece trasmessi all’Ufficio AI affinché tratti gli stessi alla stregua di una nuova domanda e, dopo aver esperito gli accertamenti medici ed economici del caso (con probabile mandato di esecuzione di una perizia pluridisciplinare; cfr. XIV/bis), renda un nuovo provvedimento nel merito.
2.9. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
L’assicurata ha tuttavia formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 LAG).
2.10 I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono di principio dati se il richiedente si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 LAG), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 e 2 LAG; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Nel caso di specie, dal certificato municipale e dalla relativa documentazione (doc. A2) risulta che l’assicurata, separata, disoccupata, vive in comunione domestica con due figli, nati rispettivamente nel 1995 e nel 2000 e dispone quali uniche entrate degli alimenti versati dal marito per sé e per i figlie e di una prestazione assistenziale. L’indigenza della ricorrente deve essere quindi ammessa.
Considerato inoltre come le argomentazioni ricorsuali non apparivano palesemente e a priori destituite di fondamento, sono da considerare soddisfatti anche i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria.
L’esonero dalle spese giudiziarie va di conseguenza ammesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 LAG; DTF 128 V 174; 124 V 301, consid. 6; cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze ai sensi del consid. 2.8.
La domanda tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria, esse sono per il momento assunte dallo Stato.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti