Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2013.31
Entscheidungsdatum
28.03.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2013.31

BS/sc

Lugano 28 marzo 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza del 31 gennaio 2013 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 17 febbraio 2012 (32.2012.57) di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 23 gennaio 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1 classe 1976, precedentemente attivo quale agente di sicurezza, nell’aprile 2008 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti per i postumi relativi ad infortunio occorsogli il 1° novembre 2005 al ginocchio sinistro, preso a carico dalla __________ (doc. AI 1).

1.2. Acquisita dall’assicuratore LAINF la documentazione medica, proceduto ad accertamenti medici (perizia multidisciplinare del __________) ed economici, con decisione 23 novembre 2011 (preavvisata il 24 agosto 2010) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 106).

In data 10 gennaio 2012 l’assicurato, rappresentato dalla RA 1 (in seguito: RA 1) e per essa dall’avv. __________, si è aggravato al TCA chiedendo il rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti medici ed economici e per la resa di una nuova decisione (inc. 32.2012.09).

Pendente causa, con decisione 23 gennaio 2012 – comunicata al TCA con scritto 26 gennaio 2012 – l’Ufficio AI, riesaminata la pronunzia contestata, ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera dal 1. aprile 2007 al 30 settembre 2008 e dal 1° luglio 2009 al 28 febbraio 2011 (doc. AI 115).

Invitato da questa Corte a prendere una posizione in merito, con scritto pervenuto il 26 gennaio 2012 il rappresentante dell’assicurato ha comunicato che “considerata la nuova decisione emessa dall’Ufficio AI in data 23.01.2012 in sostituzione della decisione 23.11.2011 e rilevato che il gravame è diventato privo di effetto, si chiede il relativo stralcio, previa assegnazione delle ripetibili a favore della scrivente“ (IV inc. 32.2012.9).

Con decreto 30 gennaio 2012 il Vicepresidente del TCA, “considerato in particolare lo scritto 10 gennaio 2012 con il quale l’insorgente comunica di aderire alla nuova decisione del 23 gennaio 2012 che rende privo di oggetto il ricorso e postula l’assegnazione di congrue ripetibili”, ha di conseguenza stralciato dai ruoli la causa assegnando al ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili (VIII inc. 32.2012.9).

1.3. Contro la succitata (nuova) decisione 23 gennaio 2012 l’assicurato, sempre rappresentato dalla RA 1, ha interposto ricorso (datato 17 febbraio 2012), chiedendo al TCA il rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti medici ed economici e per la resa di una nuova decisione (I inc. 32.2012.57).

Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha proposto di dichiarare il ricorso irricevibile, rilevando che con l’assenso dell’assicurato alla nuova decisione la precedente causa era stata stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva di oggetto, evidenziando inoltre che il relativo decreto di stralcio esplica gli stessi effetti giuridici di una sentenza.

Con sentenza 29 agosto 2012 questa Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso. Ribadito come l’assicurato abbia aderito alla nuova decisione 23 gennaio 2012, emessa in sostituzione di quella del 23 novembre 2011, rendendo di conseguenza il gravame del 10 gennaio 2012 privo di oggetto, il TCA ha poi rilevato che il decreto di stralcio non è stato impugnato davanti al Tribunale federale e che il nuovo ricorso del 17 febbraio 2012 non poteva essere considerato alla stregua di una domanda di revisione processuale del decreto stesso.

Adita dall’assicurato, con pronuncia 31 gennaio 2013 l’Alta Corte, annullata la STCA 29 agosto 2012, ha disposto il rinvio degli atti allo scrivente Tribunale per statuire in merito al ricorso del 17 febbraio 2012. Confermata la crescita in giudicato del decreto di stralcio, rendendo quindi privo di oggetto il primo ricorso, il TF ha tuttavia protetto la buona fede dell’as- sicurato (seppur patrocinato da un avvocato patentato) a seguito dell’errata indicazione dei rimedi di diritto indicati nella nuova decisione 23 gennaio 2012 dell’Ufficio AI.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha limitato la (seconda) rendita temporanea sino al 28 febbraio 2011.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 ss. consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Inoltre, in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Nel caso in esame, raccolta ed aggiornata la documentazione medica dell’assicuratore LAINF, sulla base della perizia multidisciplinare 24 aprile 2009 del __________, con rapporto 26 maggio 2009 il Servizio medico regionale dell’AI (SMR) ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% nella sua attività di agente di sicurezza, ma pienamente abile in attività leggere adeguate dal novembre 2005, esclusi i periodi d’incapacità al 100% per gli interventi chirurgici eseguiti (doc. AI 50; la documentazione che verrà citata si riferisce all’inc. 32.2012.57). Fondandosi sul rapporto 12 agosto 2010 del consulente in integrazione professionale, concludente per un grado d’invalidi-tà del 14% (doc. AI 70), con la decisione 23 novembre 2011 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 106).

A seguito del ricorso 12 gennaio 2012, con rapporto 18 gennaio 2012 il SMR ha riesaminato la propria valutazione medica, in particolare tenendo conto degli esiti dell’infortunio alla spalla destra occorso in data 23 aprile 2009 (cfr. doc. 62 atti LAINF), concludendo:

" (...)

Valutazione:

Per quanto concerne l'evoluzione della CL in attività confacente possiamo sicuramente ritenere una capacità lavorativa piena in attività confacente dal 30.6.2008, data rapporto dr. __________. Il seguente intervento di artroscopia ha comportato al massimo una interruzione della CL in attività di tipo amministrativo di poche settimane.

Per quanto concerne l'evoluzione della CL dall'infortunio del 2005 al 29.6.2008 bisogna attenersi alla IL riconosciute dall'assicuratore LAINF in assenza di altra documentazione.

Dall'attuale documentazione non risulta documentata una attuale modifica sostanziale dello stato di salute rispetto alla valutazione __________ del 2009.

Vi è stato un intercorrente nuovo traumatismo a livello della spalla il 23.4.2009 che ha portato ad una IL completa per qualsiasi attività. A partire al più tardi dal 19.11.2010, data della prima visita presso il __________, la situazione clinica è rimasta invariata, quindi a partire da tale data l'assicurato ha ricuperato una CL come da __________.

Da notare che le recenti rivalutazioni della spalla e del ginocchio non hanno evidenziato danni strutturali rilevanti, stesso vale per la problematica della schiena (vedi valutazione del 2008).

Da notare pure che in occasione della valutazione peritale __________ erano pure stati presi in considerazione i disturbi a livello della rachide dorsale nel definire i limiti funzionali.

Permane quindi un'esigibilità del 100% per attività di tipo amministrativo."

(doc. AI 114/2, inc. 32.2012.57)

Riconoscendo quindi una totale incapacità lavorativa dal 1° novembre 2005 al 29 giugno 2008 (sequele del primo infortunio) e dal 23 aprile 2009 al 18 novembre 2010 (ripercussioni del secondo infortunio), riesaminata la decisione 23 novembre 2011, con la nuova pronunzia 23 gennaio 2012 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di due rendite intere transitorie: dal 1° aprile 2007 al 30 settembre 2008 e dal 1° luglio 2009 al 28 febbraio 2011 (doc. AI 115).

Con il presente (secondo) ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione del SMR, sostenendo come non siano state prese in considerazione anche le patologie extra-infortunistiche, in particolare le lombaggini a causa di una scoliosi toraco-lombare.

2.7. Occorre in primo luogo rilevare come nella perizia multidisciplinare 24 aprile 2009 il __________ escludendo la presenza di affezioni d’ordine psichiatrico, abbia preso in considerazione tutte le affezioni somatiche di cui l’assicurato è portatore. In particolare, anche le lombalgie su turbe statiche (extra-infortunistiche) le quali, dal punto di vista funzionale, gli impediscono di stare in piedi o seduto a lungo, portare pesi e fare attività fisiche (cfr. perizia p. 17; doc. AI 47/17). Va poi ricordato che i periti, tenuto conto anche delle sequele dell’in- fortunio al ginocchio sinistro (quello alla spalla destra è accaduto successivamente alla perizia eseguita nei giorni 18 e 19 febbraio 2011), concludevano per una piena abilità lavorativa in attività sedentaria di tipo amministrativo, con occasionali cambiamenti della posizione. Essi hanno per contro escluso la possibilità di ripresa della precedente attività di agente di sicurezza (cfr. perizia p. 18; doc. AI 47/18).

Vero che i periti avevano fatto presente che occorreva attendere i risultati delle operazioni chirurgiche (alle ginocchia) per una valutazione sulle attività adeguate (“Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle être exercée (par ex. heures par jour)? En théorie, une activité adaptée pourrait être exerccée a temps complet. Pour cette évaluation, il faudra toutefois tenir compte du résultat des operations prévues prochainement »); perizia p. 21 punto 3.2; doc. AI 47/21), interventi che non risultano essere stati eseguiti. Sta di fatto che nella perizia 29 settembre 2011 della Clinica universitaria __________, eseguita su mandato della __________ per fare il punto sulla situazione al ginocchio sinistro, dopo l’esecuzioni di un’artroscopia (13 novembre 2010) e di una radiografia (18 marzo 2011), i periti, concludendo per un nesso con probabilità preponderante tra gli attuali disturbi e l’infortunio del 1° novembre 2011, hanno concluso per una totale abilità in attività sedentarie con cambio della posizione di carico (“In einer vorwiegend sitzenden Tätigkeit besteht keine Einschränkung der Arbeistfähigkeit. Diese Belastung ist für den Exploranden zumutbar (…) Alle Tätigkeiten in vorwiegend sitzender Position unter wechselbelastenden Tätigkeiten sind für den Exploranden angepasst und zumutbar”; punti n. 6.4 e 6.6; doc. AI 92/30-31).

L’assicurato rileva che il 12 agosto 2011 ha subito un nuovo infortunio alla spalla destra, causandogli una tenosinovite del capo del muscolo bicipite di destra, come da rapporto medico di pronto soccorso dello stesso giorno (doc. E), rapporto che è stato già vagliato dall’Ufficio AI nella precedente procedura. Nell’ambito della seconda perizia eseguita dalla Clinica __________ per conto dell’assicuratore LAINF, la problematica alla spalla destra è stata esaurientemente esaminata. Nel rapporto 21 settembre 2011 (quindi dopo l’episodio del 12 agosto 2011), ammesso con probabilità preponderante un nesso causale naturale con l’infortunio del 23 aprile 2009 (doc. AI 91/15), i periti hanno parimenti ritenuto un’abilità al 100% in attività sedentarie (doc. AI 91/16). A titolo informativo va detto che per questo evento la __________, con decisione su opposizione 8 agosto 2012, ha negato il proprio obbligo prestativo sostenendo da un lato che i dolori alla spalla destra non sono da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che tali dolori non costituiscono neppure una lesione parificata ai postumi di un infortunio. Tale decisione è stata confermata dallo scrivente Tribunale con sentenza del 21 marzo 2013 (inc. 35.2012.73).

In queste circostanze, dunque, con le citate annotazioni 18 gennaio 2012 – cui va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5) – il SMR ha correttamente ritenuto che l’as-sicurato, riservati i periodi di totale incapacità lavorativa dovuti ai due infortuni, è abile al 100% in attività adeguate con effetto dal 19 novembre 2010, corrispondente al giorno della prima delle tre visite mediche dell’interessato presso la Clinica __________ (le altre due sono avvenute il 18 marzo 2011 e 16 settembre 2011) per l’esecuzione delle perizie 21 e 29 settembre 2011. Né del resto l’insorgente ha prodotto documentazione medica che contraddica la succitata valutazione.

2.8. Per quel che concerne l’aspetto economico, fondandosi sul rapporto 12 aprile 2010 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 70), tenendo conto delle limitazioni mediche, l’Ufficio AI ha stabilito, mediante il raffronto dei redditi, un grado d’invalidità del 14%, il cui calcolo è stato esposto nella decisione 23 novembre 2011 e ripreso in quella del 23 gen- naio 2012.

2.8.1 Riguardo all’accertamento del reddito da valido, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, determinante è di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Nel caso in esame, quale reddito da valido il consulente, fondandosi sui dati forniti dall’ex datore di lavoro, ha preso in considerazione un importo di fr. 91’000.-- (fr. 7000 per 13 mensilità) riferito al 2005, importo corrispondente anche al salario assicurato LAINF determinante per il versamento della relativa indennità giornaliera. Tale importo è stato aggiornato al 2006 (fr. 92'081.--). Questa modalità di calcolo risulta essere corretta e non è stata contesta dal ricorrente, il quale nel suo ricorso ha unicamente fatto riferimento al dato aggiornato al 2008 (fr. 95'473).

2.8.2 Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nella fattispecie concreta, il consulente ha considerato che:

" (…)

L'assicurato, vista l'esperienza manageriale – imprenditoriale maturata e alla qualifica di base di disegnatore del genio civile (diploma ottenuto nel giugno 1997, dunque relativamente recente e che l'assicurato potrebbe dunque riprendere dopo un breve periodo d'introduzione), potrebbe intraprendere attività professionali corrispondenti alla divisione economica 3 delle RSS (per i dettagli del calcolo e riduzioni si veda allegati al rapporto).

Inoltre l'assicurato nel settore della sicurezza potrebbe esercitare attività qualificate di responsabilità più organizzative e decisionali (per il calcolo del salario si veda scheda allegata al rapporto).

Queste attività sono sufficientemente presenti nel mercato libero del lavoro. (…)" (doc. AI 70/2, inc. 32.2012.57)

Accertato che nel settore della sicurezza l’assicurato può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa, il consulente ha preso in considerazione, quale reddito da invalido, fr. 78'960 (anno 2006). Dal raffronto tra i due redditi di riferimento è risultato un grado d’invalidità del 14% (92'081 - 78'960 x 100 : 92'081).

Questo calcolo non può essere confermato, anche se, l’esito finale (assenza di un grado d’invalidità pensionabile) rimane lo stesso. Rettamente l’insorgente rileva come medicalmente non può esercitare la sua precedente attività di agente di sicurezza. Al riguardo, come già detto, i periti del __________ avevano escluso tale ipotesi e nel rapporto 26 maggio 2009 il SMR aveva concluso che “… è poco probabile che in futuro l’A. possa recuperare le capacità fisiche necessarie per svolgere attività di “guardia del corpo” o “istruttore di combattimento” (doc. AI 50/2).

È dunque corretto fare riferimento alla professione di disegnatore del genio civile (ipotesi del resto avallata dal ricorrente stesso), prendendo quale reddito i salari statistici nazionali relativi alla Tabella TA 1, come dal citato rapporto 12 agosto 2010 del consulente. Quest’ultimo ha rettamente preso in considerazione il ramo economico 75, con livello di qualifica 3 (conoscenze professionali e specializzate), riconoscendo una riduzione del 15% per contingenze personali, giungendo per il 2006 ad un salario statistico di fr. 59'633.--. Il consulente ha anche esaminato la possibilità di una riduzione del cosiddetto gap salariale, in casu escludendola. Non può invece essere preso quale base di calcolo, secondo la proposta dall’assicurato, il contatto (cantonale) collettivo di categoria (CCLD) poiché, come ricordato sopra, fanno stato i valori di reddito nazionali.

Visto quanto sopra, dal raffronto di un reddito da valido di fr. 92'081.-- con un reddito da invalido di fr. 59'633.-- risulta un grado d’invalidità non pensionabile del 35,24%. Allo stesso risultato (incapacità al guadagno inferiore al 40%) si giunge anche aggiornando i dati di riferimento al 2009 (cfr. tabelle di calcolo in doc. AI 72).

In conclusione, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto dal 28 febbraio 2011, ossia tre mesi dopo il miglioramento accertato (19 novembre 2010; cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).

Ne consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso va respinto.

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico dell’insor-gente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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