Raccomandata
Incarto n. 32.2013.28
cr/DC/sc
Lugano 7 agosto 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 gennaio 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1956, in precedenza attivo in qualità di elettromeccanico, in data 19 giugno 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per le conseguenze di un infortunio nel quale ha riportato “schiacciamento mano sx” (doc. 1/1-8 + 15).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI – dopo avere rilevato che, come indicato dal dr. __________ del SMR, dal profilo medico, l’assicurato va considerato, come ritenuto dall’assicuratore infortuni, inabile al lavoro al 100% dal 25 gennaio 2008 nella sua precedente attività, ma abile al lavoro al 100% a partire dal 29 marzo 2010 nell’esercizio di attività adeguate (cfr. doc. 49/1-3) - con progetto di decisione del 15 ottobre 2010 (doc. 50/1-3), poi confermato con decisione del 16 dicembre 2010 (doc. 53 e 54), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° dicembre 2009 (trascorso l’anno d’attesa dettato dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e dopo sei mesi dal deposito della richiesta di prestazioni, art. 29 cpv. 1 LAI) fino al 30 giugno 2010 (tre mesi dopo la visita medica di chiusura – art. 88a cpv. 1 OAI).
Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.2. Per gli esiti dell’infortunio alla mano sinistra, RI 1, con decisione formale del 30 giugno 2010, cresciuta incontestata in giudicato, è stato posto dall’assicuratore infortuni al beneficio di una rendita di invalidità del 20% a decorrere dal 1° giugno 2010 (cfr. doc. 47/2-5).
1.3. In data 4 maggio 2011, RI 1 ha presentato all’Ufficio AI una nuova richiesta di prestazioni, a seguito di “schiacciamento mano sn 1973; attacchi di panico 2000; depressione da due anni” (doc. 55/1-8).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso e, in particolare, una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ del SMR (doc. 71), con comunicazione del 29 novembre 2011, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a provvedimenti reintegrativi, assumendo i costi “per il periodo necessario ad acquisire la resistenza di base dal 28.11.2011 al 28.2.2012” (doc. 76/1-3).
Tale misura è poi stata prolungata, come indicato nella comunicazione del 29 febbraio 2012, tramite l’assunzione dei costi “di potenziamento della resistenza dal 29.02.2012 al 30.08.2012” (doc. 81/1-3).
Al termine di queste misure, sulla base delle considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR nel rapporto del 2 novembre 2012 (doc. 96/1-3), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 5 novembre 2012, ha stabilito che “dal 1° giugno 2011 il signor RI 1 ha diritto ad un quarto di rendita AI con grado del 40% dopo un anno di carenza con inabilità media di almeno il 40% (art. 28 LAI). A decorrere dal 1° settembre 2011 (tre mesi dopo il riconoscimento del quarto di rendita AI) ha diritto ad una rendita intera (grado del 100%). Questo diritto è limitato al 31 agosto 2012, ovvero dal momento in cui si sono conclusi i provvedimenti professionali. A decorrere dal 1° settembre 2012 avrà quindi sempre diritto ad una rendita intera (grado AI del 72%). In considerazione della tardività della domanda il versamento può avvenire solo dal 1° novembre 2011, ovvero sei mesi dopo il deposito della domanda” (doc. 99/1-3).
Al termine della procedura di audizione, con decisione del 4 gennaio 2013, l’Ufficio AI ha versato all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° novembre 2011 al 30 novembre 2011 e una rendita intera di invalidità dal dal 1° agosto 2012 (cfr. doc. B).
Nelle motivazioni allegate alla decisione del 4 gennaio 2013, l’Ufficio AI ha indicato che “a decorrere dal 1° marzo 2012, ovvero alla scadenza dell’anno di attesa, il signor RI 1 ha diritto ad una rendita intera (grado AI del 100%). Questo diritto è limitato al 31 agosto 2012, ovvero dal momento in cui si sono conclusi i provvedimenti professionali. A decorrere dal 1° settembre 2012 avrà quindi sempre diritto ad una rendita intera (grado AI del 72%)” (doc. 103).
1.4. Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di un quarto di rendita di invalidità a partire dal 1° giugno 2011 e di una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2011 (doc. I).
L’avv. __________ della RA 1 ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. II).
Sostanzialmente la patrocinatrice dell’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione, rilevando che “con un grado di invalidità del 20% preesistente ed un’inabilità lavorativa del 100% a partire dal 30 marzo 2011, l’assicurato ha concluso l’anno di attesa il 29 giugno 2011.
A mente della patrocinatrice del ricorrente, per stabilire il momento di decorrenza della rendita, tenuto conto della volontà del legislatore in merito al nuovo art. 29 LAI, “si impone l’applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI. Gli assicurati quindi nei casi in cui non devono assolvere un nuovo anno di attesa (art. 29bis OAI) o in cui l’anno di attesa non dura 12 mesi, hanno diritto al versamento della rendita a partire dal giorno del peggioramento (nei casi di anno di attesa non sfruttato o di risorgere dell’invalidità ai sensi dell’art. 29bis OAI) rispettivamente – quando viene applicata una media retrospettiva – allo scadere dell’anno di attesa, ma al più presto a partire dal giorno in cui hanno inoltrato la nuova domanda AI”.
Pertanto, posto che l’assicurato, inabile totalmente al lavoro anche in attività adeguate a partire dal 30 marzo 2011, ha presentato la nuova domanda AI il 5 maggio 2011, ben prima del termine di sei mesi fissato dalla legge, egli ha diritto, secondo la patrocinatrice, ad un quarto di rendita dal 1° giugno 2011 e a una rendita intera dal 1° settembre 2011 (doc. I).
1.5. In data 19 febbraio 2013, la patrocinatrice dell'assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. V).
1.6. L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.7. Con scritto del 15 aprile 2013, la patrocinatrice del ricorrente ha nuovamente chiesto l’accoglimento del ricorso, ribadendo le censure ricorsuali (doc. VIII).
1.8. Con osservazioni del 23 aprile 2013, l’amministrazione, alla luce delle argomentazioni già sviluppate nella risposta di causa, ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. X).
Queste considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XI), per conoscenza.
1.9. In corso di causa, il TCA - rilevata la differenza tra quanto indicato nella motivazione del progetto di decisione del 5 novembre 2012 (diritto teorico ad un quarto di rendita dal 1° giugno 2011 e diritto ad una rendita intera a decorrere dal 1° settembre 2011; in considerazione, tuttavia, della tardività della domanda, versamento solo dal 1° novembre 2011) e quanto invece riportato nella motivazione della decisione impugnata (diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2012) - ha chiesto all’Ufficio AI di precisare in che modo è stato calcolato il periodo di attesa; quando è scaduto il periodo di attesa e quando è nato il diritto alla rendita dell’assicurato (doc. XII).
L’Ufficio AI ha risposto con scritto del 31 maggio 2013 (doc. XIV + bis), immediatamente trasmesso all’assicurato per una presa di posizione (doc. XVII).
1.10. Pendente causa, il TCA ha pure interpellato l’UFAS, chiedendo se il diritto alla rendita, nei casi di presentazione di una nuova domanda, nasce al più presto sei mesi dopo la presentazione della stessa solo quando la prima domanda è stata respinta, come indicato alla cifra marginale 2030 CIGI o anche qualora, come nella presente fattispecie, in occasione della prima domanda sia stata attribuita una rendita di invalidità limitata nel tempo, poi soppressa in difetto di un grado di invalidità pensionabile (doc. XIII).
L’UFAS ha risposto con scritto del 4 giugno 2013 (doc. XV), che è stato immediatamente trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. XVI).
1.11. Con osservazioni del 10 giugno 2013, l’Ufficio AI rilevato di “allinearsi integralmente” alla risposta dell’Autorità di vigilanza, ritenendo quindi che il diritto alla rendita dell’assicurato possa decorrere solo dal 1° novembre 2011 (doc. XVIII).
Tale scritto dell’amministrazione è stato trasmesso al ricorrente (doc. XX), per conoscenza.
1.12. Con scritto del 17 giugno 2013, la patrocinatrice del ricorrente ha osservato che “il marg. 2030 CIGI, riferendosi ad una fattispecie del tutto diversa da quella in esame, non fornisce alcuna indicazione utile per la valutazione del caso. Anche la risposta dell’UFAS non fornisce alcuna indicazione utile, non esprimendosi in merito alle censure mosse nell’atto ricorsuale” (doc. XIX).
Queste considerazioni del ricorrente sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XXI), per conoscenza.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha versato all’assicurato una rendita intera di invalidità a partire dal 1° novembre 2011 o se, al contrario, come richiesto dal ricorrente, egli abbia invece diritto, in applicazione della media retrospettiva, ad un quarto di rendita di invalidità a partire dal 1° giugno 2011 e ad una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2011.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
2.3. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (cfr., sul tema, U. Meyer, “Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)”, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 29, pag. 360 segg.).
Il Tribunale federale, in una sentenza 9C_583/2010 del 22 settembre 2011, ha precisato che l’art. 29 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2008, non si applica, tuttavia, nei casi in cui, come nella fattispecie che era chiamato a giudicare - nella quale l’assicurato era da ritenere totalmente inabile al lavoro a partire dal 2 ottobre 2005, ma aveva presentato la propria richiesta di prestazioni solo in data 18 aprile 2008 - il periodo di attesa è iniziato a decorrere prima del 1° gennaio 2008: in tale evenienza, il Tribunale federale ha osservato che la questione deve essere risolta alla luce dell’art. 48 cpv. 2 vLAI, il quale prevedeva che “se l’assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l’inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA. Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro 12 mesi da quando ne ha avuto conoscenza”.
Il Tribunale federale ha ribadito il concetto nella sentenza 9C_473/2011 del 14 maggio 2012, nella quale ha indicato che, in deroga all’articolo 29 cpv. 1 LAI (nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2008) e conformemente a quanto stabilito nella lettera circolare n° 253 del 12 dicembre 2007 dell’UFAS, l’assicurato, inabile al lavoro al 100% da aprile 2007 e che aveva presentato all’amministrazione una nuova domanda di prestazioni ben prima del 31 dicembre 2008, avesse diritto ad una rendita a partire dal 1° aprile 2008, alla scadenza dell’anno di carenza.
Nella STF 9C_432/2012, 9C_441/2012 del 31 agosto 2012, consid. 3.3, la nostra Massima autorità giudiziaria si è posta il quesito dell’ammissibilità della succitata prassi, lasciandolo comunque aperto poiché in quel caso l’assicurato si era annunciato dopo il 31 dicembre 2008.
Infine, con sentenza 9C_562/2012 del 18 ottobre 2012, consid. 3.4., pubblicata in 138 V 475, il TF ha stabilito che la lettera-circolare no. 253 del 12 dicembre 2007 - secondo cui basta un annuncio entro la fine del 2008 per poter beneficiare immediatamente delle prestazioni di rendita, laddove il 1° gennaio 2008 il periodo d'attesa non sia ancora decorso - è contraria alla legge. Il termine di annuncio può - in caso di disciplina uniforme - essere esteso, a salvaguardia del diritto, al massimo sino a fine giugno 2008.
2.4. Nel caso di specie, dal profilo medico, è accertato e non oggetto di contestazioni fra le parti il fatto che l’assicurato, per i disturbi di origine post-infortunistica, rimasti stabili nel tempo, sia tuttora da considerare inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività lavorativa a partire dal 25 gennaio 2008, ma abile al lavoro al 100% in attività adeguate, a partire dal 29 marzo 2010, come valutato in ambito LAINF nella visita medica di chiusura del 29 marzo 2010 (doc. 135 inc. LAINF), confermato dal dr. __________ del SMR nel rapporto medico del 26 agosto 2010 (doc. 49-2) e come ora ribadito dal dr. __________ del SMR nel rapporto finale del 2 novembre 2012 (cfr. doc. 96-2, nel quale il medico ha espressamente indicato che “per la patologia somatica e post-infortunistica è valevole il rapporto SMR del 26 agosto 2010”).
A questi disturbi di origine post-infortunistica si sono poi aggiunti dei disturbi di natura psichiatrica, segnalati all’UAI in sede di nuova domanda nel mese di maggio 2011, a seguito dei quali l’interessato - dopo essere stato sottoposto a valutazione peritale da parte del dr. __________ del SMR e a dei provvedimenti professionali - è stato considerato dallo stesso dr. __________ totalmente inabile al lavoro a partire dal 30 marzo 2011 e abile al lavoro nella misura del 35% dal 31 agosto 2012, ma solo in un ambiente protetto, ritenuto che “l’assicurato presenta uno stato di ansia scarsamente compatibile con un’occupazione sul mercato libero, se non al massimo 3 ore al giorno in un ambiente accogliente e poco stressante. Questo è valevole dal termine della misura il 31.8.2012” (cfr. 96-2).
Controverso fra le parti è, invece, il momento a partire dal quale l’interessato ha diritto ad una rendita di invalidità.
Va, innanzitutto rilevato che, a fronte dell’incongruenza tra quanto emerge dalla decisione impugnata - dove risulta che l’Ufficio AI ha versato all’interessato le prestazioni dal 1° novembre 2011 al 30 novembre 2011 e, conclusi i provvedimenti professionali, nuovamente dal 1° agosto 2012 (cfr. doc. B) - e quanto invece riportato nelle motivazioni della decisione stessa – laddove è stato, invece, indicato che l’interessato ha diritto ad una rendita a partire dal mese di marzo 2012 (cfr. doc. 103-2) - il TCA ha interpellato l’amministrazione, chiedendole di indicare “con precisione come avete calcolato il periodo di attesa; quando è scaduto il periodo di attesa e quando è nato il diritto alla rendita dell’assicurato” (cfr. doc. XII).
In data 31 maggio 2013, l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA la seguente presa di posizione da parte dell’addetto agli assicurati __________:
" (…)
Con progetto del 5 novembre 2012 venivano assegnati al signor RI 1 i seguenti gradi AI:
40% dal 1.6.2011
100% dal 1.9.2011
72% dal 1.9.2012
Trattandosi di domanda tardiva (conformemente all’art. 29 cpv. 1 LAI) il versamento è potuto avvenire al più presto solo dal 1° novembre 2011.
In data 12 dicembre 2012, decorso il termine di audizione, si è provveduto all’invio delle motivazioni alla Cassa di compensazione di riferimento (CC 21). Sulle stesse venivano però riportati, erroneamente, altri periodi (nel dettaglio non veniva applicata la media retrospettiva).
Questa differenza è dovuta sia ad un errore informatico, sia ad un errore di verifica da parte dello scrivente.
Si conclude indicando che quanto riportato con progetto del 5 novembre 2012 (con annessa delibera alla Cassa di compensazione) risulta essere corretto (al contrario di quanto indicato nelle relative motivazioni).
Per quel che concerne il calcolo dei periodi riportati nel progetto si è reso necessario l’utilizzo della media retrospettiva in considerazione del fatto che al signor RI 1 è stata in passato (decisione del 16 dicembre 2010) accordata una rendita limitata, a seguito della quale persisteva un grado AI pari al 20%.
Appurata la correttezza dell’utilizzo della media retrospettiva, si è provveduto a verificare la data di nascita del diritto (vedi tabella GED del 2 novembre 2011).
Cognome: Russo
Nome: Vincenzo Maurizio
No AVS: 756.6796.5510.01
01.07.2010
30.03.2011
01.09.2012
29.03.2011
31.08.2012
30.11.2012
20.00%
100.00%
72.00%
2010 2011 2012 2013
Mensile Annuo mensile annuo mensile annuo mensileannuo
gennaio
20%
11.67%
100%
87.10%
febbraio
20%
13.33%
100%
93.76%
marzo
25%
15.43%
100%
100.00%
aprile
100%
23.76%
100%
100.00%
maggio
100%
32.10%
100%
100.00%
giugno
100%
40.43%
100%
100.00%
luglio
20%
100%
47.10%
100%
100.00%
agosto
20%
100%
53.76%
100%
100.00%
settembre
20%
100%
60.43%
72%
97.67%
ottobre
20%
100%
67.10%
72%
95.33%
novembre
20%
100%
73.76%
72%
93.00%
dicembre
20%
10.00%
100%
80.43%
Alla luce dei dati sopra esposti si considerava quale data di inizio del diritto a prestazioni AI quella del 1° giugno 2011 (ovvero dal momento in cui eravamo in presenza di un grado AI pari almeno al 40% e dopo un anno di carenza con inabilità media di almeno il 40%).
Tre mesi dopo si è provveduto ad aumentare il grado AI (come da progetto del novembre 2012).
In conclusione, per rispondere a quanto richiesto dallo spettabile TCA:
Come è stato calcolato il periodo di attesa?
o Si rimanda a quanto sopra indicato.
Quando è scaduto il periodo di attesa?
o Conformemente all’utilizzo della media retrospettiva, il periodo di attesa è scaduto nel giugno 2011 (9 mesi al 20% e 3 mesi al 100%).
Quando è nato il diritto alla rendita dell’assicurato?
o Il diritto ad una rendita AI nasce per il signor RI 1 a decorrere dal 1° novembre 2011 (ovvero 6 mesi dopo il deposito della richiesta di prestazioni AI, in ragione della tardività della domanda).” (Doc. XIV/bis)
Alla luce di queste considerazioni, il TCA ritiene quindi che la motivazione allegata alla decisione impugnata sia errata, come riconosciuto dallo stesso funzionario incaricato dell’amministrazione.
2.5. Questo Tribunale ritiene invece corretta la rendita effettivamente riconosciuta e versata dall’Ufficio AI all’assicurato, vale a dire una rendita intera di invalidità dal 1° novembre 2011 al 30 novembre 2011 e una rendita intera a partire dal 1° agosto 2012, al termine dei provvedimenti professionali.
Posto, infatti, che l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni nel mese di maggio 2011, il diritto a prestazioni non può, in ogni caso, sorgere che sei mesi dopo la presentazione della stessa, vale a dire a partire dal 1° novembre 2011.
Al riguardo, il TCA rileva che essendo assodata e non oggetto di contestazione fra le parti la circostanza che la totale incapacità lavorativa dell’interessato sul mercato equilibrato del lavoro, a partire dal 30 marzo 2011, sia dovuta all’insorgenza di una nuova problematica medica, di natura psichiatrica (cfr. consid. 2.4.), la nascita del diritto alla rendita dell’assicurato non poteva sorgere immediatamente al momento di presentazione della nuova domanda di prestazioni presentata dall’assicurato.
Nel caso di specie, infatti, dato che la nuova incapacità lavorativa dell’interessato è stata causata anche dall’insorgenza di una nuova problematica medica, non può trovare applicazione l’art. 29bis OAI, il quale concerne il risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita. Tale disposizione prevede infatti che “se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’articolo 28 cpv. 1 lettera b LAI”.
Torna pertanto applicabile l’articolo 29 cpv. 1 LAI, a norma del quale il diritto alla rendita sorge al più presto trascorsi sei mesi dalla presentazione della richiesta formale di prestazioni secondo l’articolo 29 capoverso 1 LPGA.
Come indicato nella cifra marginale 2027 CIGI, “se un assicurato si annuncia all’ufficio AI più di sei mesi dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa (o del periodo d’attesa di cui al N. 2008 segg.), si tratta di una domanda tardiva e l’interessato perde il diritto alla rendita per ogni mese di ritardo”.
La cifra marginale 2029 CIGI stabilisce, però, che “la domanda non è tardiva se in occasione di una prima domanda l’amministrazione non ha riconosciuto un diritto alla prestazione debitamente rivendicato né ha adottato alcuna decisione in merito. Se la persona assicurata si annuncia di nuovo in un secondo tempo, il pagamento delle prestazioni non riscosse sottostà ad un termine assoluto di perenzione di 5 anni, retroattivamente dal momento della seconda domanda (Pratique VSI 1997 p. 186)”.
Ora, nel caso di specie, in esito alla prima domanda di prestazioni presentata il 19 giugno 2009, l’Ufficio AI ha correttamente attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° dicembre 2009 e il 30 giugno 2010. Non trova quindi applicazione la cifra marginale 2029 CIGI.
La cifra marginale 2030 CIGI indica, per contro, che “diversa è la situazione se il diritto alle prestazioni è stato esaminato e giustamente respinto in occasione della prima domanda. Se l’ufficio AI entra nel merito della seconda domanda, l’eventuale rendita sorge al più presto sei mesi dopo la presentazione della richiesta di prestazioni (cfr. N. 2025)”.
Ritenuto che, come visto, in occasione della prima domanda di prestazioni l’Ufficio AI ha accordato all’interessato una rendita limitata nel tempo, poi soppressa alla luce di un grado di invalidità inferiore al 40%, il TCA ha chiesto all’UFAS di precisare se la cifra marginale 2030 CIGI “trova applicazione solo nel caso in cui il diritto alla rendita è stato negato dall’Ufficio AI in esito ad una prima domanda di prestazioni oppure se la stessa trova applicazione anche nel caso in cui, come nella fattispecie che siamo ora chiamati a valutare, al termine della prima domanda di prestazioni l’amministrazione ha assegnato una rendita di invalidità limitata nel tempo, poi soppressa in difetto di un grado di invalidità pensionabile” (doc. XIII).
Il Capo del Servizio giuridico dell’UFAS, avv. __________, con scritto del 4 giugno 2013, ha risposto:
" Dal suo scritto del 14 maggio u.s. risulta che la persona assicurata in seguito ad un infortunio ha beneficiato di una rendita intera per un periodo limitato (dal 1.12.2009 al 30.06.2010). A seguito di una patologia psichiatrica ha poi presentato un’incapacità totale al lavoro a partire da marzo 2011. L’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° novembre 2011, vale a dire sei mesi dopo la nuova domanda di prestazioni.
Lei pone la domanda dell’applicabilità dell’art. 29 cpv. 1 LAI nei casi in cui il diritto alla rendita rinasce.
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale (ad es. sentenza I 179/01 del 10 dicembre 2001, consid. 3a), se il diritto alla rendita rinasce dopo che la persona assicurata ha presentato una nuova incapacità lavorativa dovuta a una patologia differente da quella che aveva aperto il diritto alla rendita, ci si trova di fronte ad un secondo caso assicurativo. I giudici dell’Alta Corte hanno determinato che, in presenza di queste circostanze, il periodo di attesa di un anno fissato dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI deve nuovamente essere adempiuto.
Trattandosi di un nuovo caso assicurativo, riteniamo che non solo le condizioni dell’art. 28 cpv. 1 lett. b ma anche quelle dell’art. 29 cpv. 1 LAI debbano essere rispettate.
Questo significa che il marginale 2030 CIGI è applicabile anche in queste circostanze e non solo nei casi in cui il diritto alle prestazioni è stato respinto in occasione della prima domanda.” (Doc. XV)
Il TCA può fare proprie queste considerazioni dell’UFAS.
Pertanto, stante quanto sopra esposto, anche se, tenuto conto della precedente incapacità lavorativa-lucrativa del 20% dell’assicurato (cfr. al riguardo STF I 304/03 del 22 luglio 2003, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che “lorsque l’assuré ne peut plus exercer sa profession antérieure, mais qu’il exerce une activité moins bien rémunérée et qu’il subit plus tard une perte de gain supplémentaire due à son état de santé, le taux de l’incapacité de travail pour la détermination de la période de carence se confond pratiquement avec le taux de l’incapacité de gain (…). Dans un tel cas, en effet, on ne peut, pour déterminer l’incapacité moyenne de travail, se fonder uniquement sur l’incapacité subie par l’assuré par rapport à une activité dans laquelle il est déjà partiellement invalide (voir à ce sujet ATF 104 V 144 consid. 2b)”) e dell’incapacità lavorativa del 100% sopraggiunta a partire dal mese di aprile 2011, l’assicurato avrebbe avuto teoricamente diritto, in applicazione della media retrospettiva (cfr. sentenza federale 9C_971/2009 del 14 giugno 2011, con la quale il TF ha ritenuto fondata la censura sollevata dall’assicurato contro la sentenza 32.2009.96 del 13 ottobre 2009 con la quale questa Corte aveva rifiutato all’interessato, in sede di seconda domanda, il diritto ad una rendita, in difetto di un grado di invalidità pensionabile. In quel caso, l’Alta Corte, tenuto conto della preesistente incapacità lavorativa del 25% e della piena incapacità lavorativa sorta a decorrere dal mese di settembre 2007 fino al mese di luglio 2008, ha considerato che, in applicazione della media retrospettiva, l’assicurato avesse diritto ad una rendita di invalidità – limitata nel tempo - a partire dal mese di dicembre 2007) ad una rendita di invalidità già a partire dal mese di giugno 2011, come indicato dall’Ufficio AI (cfr. doc. XIV/bis), di fatto la stessa, in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI, non può venire erogata, al più presto, che sei mesi dopo l’inoltro della nuova richiesta di prestazioni, vale a dire a decorrere dal 1° novembre 2011, come correttamente deciso dall’amministrazione.
Il diritto alla rendita di invalidità, come è stato pure correttamente indicato dall’Ufficio AI, non sussiste durante il periodo nel quale l’interessato ha beneficiato di provvedimenti professionali.
La decisione impugnata va quindi confermata.
2.6. Stante l’attribuzione di una rendita intera di invalidità anche a partire dal 1° settembre 2012, per un grado AI del 72%, il TCA ritiene di non doversi esprimere oltre a proposito dell’esistenza o meno, nel caso concreto, di una capacità lavorativa residua dell’assicurato, da sfruttare sul mercato equilibrato del lavoro, tenuto conto del fatto che alla conclusione dei provvedimenti professionali, nel rapporto del 17 settembre 2012, il responsabile della __________ ha concluso che “l’assicurato può assicurare solo un grado di impiego di 3 ore al giorno in una situazione protetta” (doc. 93-2); che il consulente IP, nel rapporto del 2 ottobre 2012, ha concluso che “ritengo che 3 ore al giorno sarebbero forse sostenibili anche in un’attività normale, ma con un ambiente lavorativo simile a quello protetto” (doc. 94-2) e che il dr. __________ del SMR, nel rapporto finale del 2 novembre 2012, ha sottolineato che “l’assicurato presenta uno stato d’ansia scarsamente compatibile con un’occupazione sul mercato libero, se non al massimo 3 ore al giorno in un ambiente accogliente e poco stressante. Questo è valevole dal termine della misura il 31 agosto 2012” (doc. 96-2).
A tale riguardo va ricordato che nella sentenza 9C_984/2008 del 4 maggio 2009, il Tribunale federale ha stabilito che un assicurato - ritenuto, a causa del suo disturbo di personalità, ancora abile al lavoro, al 50%, in attività da svolgere in un determinato ambito lavorativo “protetto”, esente da stress professionale e sociale - non disponesse, di fatto, di una capacità lavorativa residua, da sfruttare sul mercato equilibrato del lavoro.
La nostra Massima Istanza ha infatti considerato che “les concessions démesurées qui seraient demandées à un éventuel employeur rendent en effet l'exercice d'une activité lucrative incompatible avec les exigences actuelles du monde économique. Cela étant, il convient d'admettre que le recourant n'est plus en mesure d'exploiter sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique”.
Alla luce di queste considerazioni, l’Alta Corte ha quindi considerato che l’assicurato presentasse una invalidità totale, ciò che gli dava il diritto di beneficiare di una rendita intera di invalidità.
In un’altra sentenza 9C_910/2011 del 30 marzo 2012, l’Alta Corte ha considerato non realistiche, su un mercato equilibrato del lavoro, le possibilità occupazionali per un assicurato, ritenuto, da un punto di vista medico, ancora abile al lavoro in maniera completa solo in un determinato ambiente lavorativo, nel quale sia chiamato a svolgere compiti meno complessi, senza tempi assillanti, in un clima lavorativo familiare e tollerante. Il Tribunale federale ha infatti considerato che le concessioni smisurate che verrebbero richieste ad un potenziale datore di lavoro, rendono l’esercizio di un’attività lucrativa incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico.
Alla stessa conclusione è giunto il Tribunale federale anche nella STF 8C_683/2011 del 16 agosto 2012, nella quale, confermando il giudizio di questo Tribunale (cfr. STCA 35.2010.24 del 10 agosto 2011), ha concluso che “l'assicurato, alla luce delle sue patologie, non è in grado di offrire quanto un datore di lavoro si può aspettare in condizioni normali. Le concessioni smisurate che quest'ultimo dovrebbe fare rendono pertanto l'esercizio di un'attività lucrativa incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico”.
L’Alta Corte ha infatti precisato che “è senz'altro ammissibile un'attività in ambiente protetto, paragonabile a quella svolta con l'amico A.________, che lo segue da vicino e gli impartisce direttive precise, oppure a casa propria dove può agire liberamente in un ambiente sicuro e di cui conosce ogni dettaglio. Posti di lavoro del genere tuttavia non esistono più nel mercato del lavoro attuale. Al riguardo questa Corte ha infatti già avuto modo di giudicare che l'assicurazione invalidità deve tener conto delle modifiche strutturali del mercato del lavoro. In particolare la struttura attuale non offre più le condizioni che all'inizio degli anni novanta permettevano ad una persona nelle condizioni dell'assicurato (che in quel caso soffriva di disturbi della personalità che gli imponevano di lavorare in uno spazio confinato e protetto al di fuori di qualsiasi stress professionale e sociale) di trovare un impiego ed esercitare un'attività lavorativa in modo discontinuo. L'aumento della produttività in seno alle imprese, la pressione circa la redditività o ancora le necessità derivanti dalla gestione dei costi salariali pesano sugli impiegati che devono dimostrare impegno e efficacia, integrarsi in una struttura aziendale e quindi mostrare una capacità di adattamento importante (sentenza 9C_984/2008 del 4 maggio 2009 consid. 6.2)”.
2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.
2.8. L’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. II).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
Dal certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. V/D) emerge che l’assicurato, oltre alla rendita AI di fr. 1'984 mensili, percepisce anche una rendita LAINF di fr. 472.80 mensili, mentre la moglie percepisce fr. 1'710 mensili per i lavori di portineria e fr. 1'200 mensili quale dipendente della __________ (cfr. doc. V/D).
Il reddito complessivo della famiglia ammonta, quindi, complessivamente a fr. 5’366.80 mensili.
L’assicurato ha poi dichiarato di non possedere alcuna sostanza e di possedere due autovetture, una __________ e una __________ 1200 (cfr. doc. V/D).
Con tale reddito l’assicurato deve far fronte a fr. 1'700.-- quale importo base mensile per se stesso e la moglie, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.
Tale ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° settembre 2009).
Bisogna poi computare il canone di locazione per l’abitazione a carico dell’istante, che ammonta a fr. 1’543.-- al mese e i premi afferenti all’assicurazione malattia, di fr. 900.05 mensili per i coniugi e il figlio convivente, senza attività lucrativa (cfr. doc. V/D), per delle uscite mensili totali pari a fr. 4’143.05.
In simili condizioni, anche volendo tenere conto del fatto che all'importo base mensile del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo LEF per coniugi di fr. 1'700.-- va aggiunto un supplemento del 15%-25% conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004, ossia fr. 255.-- rispettivamente fr. 425.--, per delle uscite totali di fr. 4'398.05 rispettivamente di fr. 4’538.05, risulterebbe comunque un'eccedenza mensile.
Pertanto, non può essere ammessa l’indigenza del ricorrente e la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
Le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti