Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2013.24
Entscheidungsdatum
04.11.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2013.24

BS/sc

Lugano 4 novembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2013 di

RI 1

contro

la decisione del 28 dicembre 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1 RI 1classe 1955, da ultimo attivo quale operaio, nel mese di aprile 1997, ha inoltrato una domanda di prestazioni (doc. AI 1).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare – concludente per una piena abilità lavorativa non presentando l’assicurato alcuna affezione invalidante –, con decisione 18 maggio 1997 (preavvisata il 23 aprile 1997), l'Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 22).

A seguito di una nuova domanda di prestazioni, l’amministrazione ha ordinato un’altra perizia multidisciplinare in cui l’assicurato è stato ritenuto abile al 66% nella sua abituale professione ma abile al 100% in attività adeguate. Dopo aver proceduto al consueto raffronto dei redditi, con decisione 23 settembre 2004, confermata con decisione su opposizione 9 gennaio 2006, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 83 e 90).

Con decisione 12 gennaio 2007, confermando il progetto di decisione 14 novembre 2006, l’amministrazione non è entrata nel merito di una (terza) nuova domanda di prestazioni (doc. AI 96 e 98).

Sostenendo un peggioramento, il 29 febbraio 2008 l’assicurato ha inoltrato un’altra domanda di prestazioni (doc. AI 106). Ordinata una (terza) perizia pluridisciplinare, attestante, dal dicembre 2007, un’incapacità lavorativa del 20%, con decisione 3 maggio 2010 (preavvisata il 25 febbraio 2010), l’amministrazione ha nuovamente respinto la domanda di rendita in quanto l’assicurato non presentava alcun discapito economico (doc. AI 134).

Riguardo alla quinta domanda di prestazioni, in data 28 marzo 2011 l’Ufficio AI ha emesso una decisione di non entrata in materia (doc. AI 147), preceduta dal progetto di decisione 15 febbraio 2011 (doc. AI 144).

1.2. Il 30 ottobre 2012 l’assicurato ha inoltrato un’ulteriore richiesta di prestazioni AI (doc. AI 146).

Con decisione 28 dicembre 2012, preavvisata il 6 novembre 2012, l’amministrazione ha emesso una decisione di non entrata in materia. Sulla base del parere del proprio servizio medico, al quale è stato sottoposto per esame uno scritto dello psichiatra curante, l’amministrazione ha sostenuto che non vi sono nuovi elementi in grado di modificare la precedente decisione (doc. AI 151).

1.3. Contro la suddetta decisione, l’assicurato ha interposto il presente ricorso, chiedendo una rivalutazione del caso e di poter beneficiare di una rendita d’invalidità “commisurata alle mie condizioni di salute che purtroppo e sottolineo, purtroppo, non mi permettono di svolgere un’attività lucrativa di qualsivoglia natura, mio malgrado”.

1.4. Con la risposta di causa, l’amministrazione ha invece postulato la reiezione del ricorso, ribadendo come l’insorgente non abbia comprovato una modifica del suo stato valetudinario tale da giustificare un’entrata nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

1.5. Pendente causa l’assicurato ha prodotto uno scritto del suo psichiatra curante (VI).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata nell’ottobre 2012.

2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.5. Nel caso in esame, l’assicurato sostiene un peggioramento della componente psichiatrica, facendo riferimento a degli scritti del proprio psichiatra curante, dr. __________.

Va qui ricordato che nell’ambito dell’ultima perizia multisciplinare – posta a fondamento della decisione 3 maggio 2010 (cfr. consid. 1.1) – l’assicurato è stato visto da uno specialista in psichiaria e psicoterapia. Con rapporto 3 giugno 2009 il dr. __________, diagnostica una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD 10 F 33.0) e una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4), aveva valutato un’incapacità lavorativa del 20% dal 2007:

" (…)

Si tratta di un quadro clinico di grado lieve. L'assicurato mantiene quasi integre le sue funzioni cognitive, (salvo per l'amnesia, ma come già detto appare poco chiara) e le funzioni biologiche e volitive che sebbene appaiono compromesse sono di difficile quantificazione in quanto presenta un comportamento passivo che non è giustificato dalle caratteristiche globali del quadro clinico. Sebbene tenda ad isolarsi socialmente, va ricordato che durante la mia attuale visita non ho riscontrato particolari problemi nell'entrare in relazione con l'assicurato e che ogni giorno egli esce di casa per fare i suoi giri e che frequenta assiduamente il day hospital del Dr. __________ dove mantiene regolari contatti con operatori e altri pazienti. (…)" (doc. AI 127/27)

Successivamente all’ultimo progetto di decisione 6 novembre 2012 (cfr. consid. 1.2), con scritto 5 dicembre 2012 il dr. __________, esprimendo il proprio disappunto e perplessità per il prospettato rifiuto di prestazioni nei confronti del suo paziente, ha evidenziato che:

" (…)

Il paziente si trova da anni immobilizzato sia nelle sue capacità pratiche, sia nella povertà psichica e intellettiva; impotente ed incapace di difendere i propri diritti sociali, quelli assicurativi in particolare.

Le sue condizioni psico-fisiche non lasciano dubbi circa l'evoluzione cronica della patologia che lo affligge.

Chiediamo, pertanto, ancora una volta, cortesemente di rivalutare il caso nell'ambito di un contributo peritale sempre fosse ancora necessario."

(doc. AI 148/1)

Con annotazioni 19 dicembre 2012 il dr. __________ del SMR ha preso posizione in merito al succitato scritto:

" Per questo A. 57.enne.

In precedenza era stato valutato con perizie, l'ultima al SAM (10.08.2009) con anche valutazione psichiatrica.

Già il 24.03.2012 lo psichiatra curante dr. __________ certificava "una grave compromissione dello stato clinico, psicopatologico e valetudinario … a decorso ingravescente ed invalidante" che non fu confermato dalla perizia (sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve; sindrome somatoforme da dolore persistente, tendenza fibromialgica).

Nella lettera del 05.12.2012 non viene portato nessun nuovo elemento."

(doc. AI 150/1)

Non ritenendo dimostrata una sostanziale modifica dello stato di salute, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di rendita.

Pendente causa il ricorrente ha prodotto lo scritto 7 marzo 2013 dello psichiatra curante:

" (…)

Sostanzialmente ciò che possiamo, ancora una volta, evidenziare, è il lento, ma inarrestabile deterioramento psichico, valetudinario e soprattutto cognitivo difficile da quantificare o da oggettivare che il signor RI 1 sta vivendo.

Confermiamo quanto asserito nel ricorso del 1° febbraio u.s., congiuntamente inoltrato con il paziente, cioè l'impossibilità di un confronto con la realtà del lavoro a causa della mancanza di mezzi di salute per confrontarsi con le esigenze di qualsivoglia tipo di lavoro.

Risulterebbe inadeguato da tutti i punti di vista, per l'inaffidabilità, la discontinuità fra tutti, con conseguenze disastrose anche per se stesso fermo restando che il paziente sia in grado di rendersene conto." (doc. VI)

Orbene, dai succitati scritti dello psichiatra curante non si desumono nuovi elementi, rispettivamente una modifica della componente psichica. In particolare, il dr. __________ non pone nuove diagnosi, non documenta lo stato clinico né tantomeno si confronta con la perizia del dr. __________, limitandosi invece a considerazioni di carattere generale. Ad esempio, non descrivere “l’inarrestabile deterioramento psichico, valetudinario e cognitivo”, limitandosi a scrivere che tale deterioramento è “…. difficile da quantificare o da oggettivare”.

Visto quanto sopra, non avendo l’assicurato reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata.

2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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