Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2013.21
Entscheidungsdatum
11.04.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2013.21

FS

Lugano 11 aprile 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 7 gennaio 2013 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - nel luglio 2007 RI 1, nata nel 1954, ha inoltrato una prima richiesta di prestazioni AI (doc. AI 21/1/7) sfociata in una decisione del 17 aprile 2009, cresciuta incontestata in giudicato, con la quale l’amministrazione le ha negato il diritto ad una rendita avendo stabilito un grado d’invalidità del 34% (doc. AI 65/1-4);

  • nel febbraio 2010 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda (doc. AI 68/1-9) sfociata in una decisione del 22 aprile 2010, anch’essa cresciuta incontestata in giudicato, con la quale l’amministrazione non è entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni (doc. AI 74/1-2);

  • nel novembre 2012 l’assicurata ha inoltrato una terza domanda di prestazioni (doc. AI 76/1-9);

  • con decisione 7 gennaio 2013 (doc. AI 82/1-2), preavvisata con progetto 20 novembre 2012 (doc. AI 78/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda non avendo la richiedente credibilmente dimostrato che dopo l’emissione delle precedenti decisioni le circostanze oggettive avevano subito una modifica rilevante;

  • contro la decisione del 7 gennaio 2013 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un ricorso al TCA con il quale ha prodotto il certificato medico 24 gennaio 2013 del dr. __________, postulando la retrocessione degli atti all’Ufficio AI affinché entri nel merito della domanda di prestazioni del 9 novembre 2012. L’insorgente ha inoltre chiesto di essera posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;

  • con la risposta di causa l’Ufficio AI – viste le annotazioni 1. febbraio 2013 nelle quali i medici SMR dr. __________ e dr.ssa__________, avuto riguardo al certificato medico 24 gennaio 2013 del dr. __________, hanno concluso che “(…) in presenza di una patologia affettiva ricorrente non si può escludere che non vi sia stata una modificazione dello stato di salute dall’ultima valutazione peritale del 2008 (…)” (IV/bis) – ha chiesto al TCA il rinvio degli atti per entrare nel merito della domanda di prestazioni del novembre 2012 e procedere agli accertamenti medici necessari con consecutiva emanazione di una nuova decisione. Contestualmente, ritenuto che la documentazione medica è stata prodotta solo con il ricorso, l’amministrazione ha contestato l’attribuzione di eventuali tasse spese e ripetibili a suo carico;

  • con scritto 8 febbraio 2013 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA “(…) di aderire alla proposta di rinvio atti formulata dall’Ufficio AI, affinché vengano esperiti i necessari accertamenti medici sull’assicurata e l’ente assicuratore si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni formulata dalla signora RI 1 il 12 novembre 2012 attraverso l’emissione di una nuova decisione (…)” (VI).

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

  • oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni del novembre 2012;

  • qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’am-ministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);

  • nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);

  • in concreto, con decisione del 17 aprile 2009, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI – accertata un’incapacità lavorativa del 40% in qualsiasi attività e sulla base del confronto dei redditi ipotetici (cfr. la perizia bidisciplinare dell’11 agosto 2008 sub doc. AI 39/1-14, il complemento del 15 dicembre 2008 sub doc. AI 48/1-25, le annotazioni 22 dicembre 2008 e 16 aprile 2009 del medico SMR dr. __________ sub doc. AI 49/1 e 63/1 e il rapporto finale della consulente in integrazione del 30 dicembre 2008 con tabella sub doc. AI 50/1-4 e 51/1-2) –, ha respinto la richiesta di prestazioni del luglio 2007 in quanto il grado d’invalidità del 34% non raggiungeva la soglia pensionabile del 40% (doc. AI 65/1-4) e con decisione del 22 aprile 2010, anch’essa cresciuta incontestata in giudicato, non è entrato nel merito della seconda domanda del febbraio 2010 (doc. AI 74/1-2);

  • il 9 novembre 2012 l’assicurata, tramite il formulario “richiesta per adulti: Integrazione professionale/Rendita” (doc. AI 76/1-9), ha inoltrato una nuova domanda senza allegare documentazione medica, limitandosi ad indicare il nome dei medici curanti (la dr.ssa __________ FMH in medicina interna, il dr. __________ FMH in psichiatria e psicoterapia, il dr. __________ FMH in otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale e il dr. __________ FMH in medicina interna e malattie reumatiche) e riportare le problematiche alla salute di cui soffre “da più di 5 anni” quali “fibromialgia, artrosi, depressione, porto apparecchio acustico perché non sento bene” (doc. AI 76/7-8 punti 6.2, 6.3 e 6.5).

L’interessata non ha sostanziato né comprovato una modifica dello stato di fatto posto a fondamento della reiezione della rendita, segnatamente delle sue condizioni di salute, neppure in seguito alla notifica del progetto di decisione del 20 novembre 2012 (doc. AI 78/1-2) con il quale l’amministrazione aveva espressamente precisato che l’assicurata “con la nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante. […] Non si entra nel merito della nuova richiesta di prestazioni” (doc. AI 78/2). E questo malgrado l’Ufficio AI, come da sua richiesta del 3 dicembre 2012 (doc. AI 79/1), avesse inviato l’incarto AI all’avv. RA 1 il 6 dicembre 2012 (doc. AI 81/1).

Solo con il ricorso l’insorgente, facendo valere in sostanza un peggioramento delle sue condizioni, ha prodotto il certificato medico 24 gennaio 2013 del dr. __________ (doc. B). Esaminato detto certificato, i medici SMR hanno concluso che non era possibile escludere una modifica dello stato di salute dall’ulti-ma valutazione peritale del 2008 (IVbis);

  • con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’ammini-strazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).

Nel caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un’assicurata alla quale – dopo che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009, il Tribunale cantonale aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d’invali-dità pensionabile e l’Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio 2010 –, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20 maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale che andava considerata nell’ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).

Nella STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione;

  • ne segue che nella fattispecie, accertato come con la nuova domanda del 9 novembre 2012 (doc. AI 76/1-9) non è stato in alcun modo reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, né è stato validamente fatto riferimento a mezzi di prova non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica (la semplice e generica menzione dei nomi dei medici curanti e delle patologie esistenti non essendo sufficiente) e che non sono state presentate osservazioni al progetto di decisione 20 novembre 2012 (l’avv. RA 1 si è limitato a chiedere la trasmissione dell’incarto completo dall’Ufficio AI; doc. AI 79/1), è a giusta ragione che l’Uffi-cio AI non è entrato nel merito della richiesta. In applicazione della citata giurisprudenza le prove prodotte solo in sede di ricorso, ossia il certificato medico 24 gennaio 2013 del dr. __________ (doc. B), non possono essere prese in considerazione nell’ambito della procedura di ricorso poiché tardive (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 e 8C_177/2010 del 15 aprile 2010 e STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006);

  • in queste condizioni, non avendo l’assicurata reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata;

  • il presente ricorso – vista l’annotazione 1. febbraio 2013 nella quale i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________, avuto riguardo al certificato medico 24 gennaio 2013 del dr. __________ (doc. B), hanno concluso che “(…) in presenza di una patologia affettiva ricorrente non si può escludere che non vi sia stata una modificazione dello stato di salute dall’ultima valutazione peritale del 2008 (…)” (IV/bis) – va trasmesso all’Ufficio AI affinché tratti lo stesso alla stregua di una nuova domanda e renda un nuovo provvedimento nel merito;

  • secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente;

  • l’assicurata ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, all’insorgente che, lo si ribadisce, in corso di procedura amministrativa non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a perlomeno rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata dopo la decisione del 17 aprile 2009, non poteva sfuggire la necessità di documentare tale circostanza. Questo vale a maggiore ragione visto che già nell’ambito delle osservazioni al progetto di decisione del 4 febbraio 2009 l’assicura-ta aveva, tra l’altro, preannunciato un referto medico a cura del dr. __________ in seguito non prodotto (doc. AI 59/1 e 64/1) e che anche nella seconda domanda del febbraio 2010 (sfociata nella decisione del 22 aprile 2010, cresciuta incontestata in giudicato, di non entrata in materia visto che non era stato credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive si fossero modificate in modo rilevante dopo la decisione di rifiuto del 17 aprile 2009; doc. AI 74/1) ella si era accontentata di elencare i nomi dei medici curanti. In queste circostanze il ricorso doveva apparire sin dall'inizio palesemente privo di possibilità di esito favorevole.

In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi), l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del gratuito patrocinio è respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

§ Gli atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze ai sensi dei considerandi.

  1. La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

  2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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