Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2013.207
Entscheidungsdatum
20.06.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2013.207

FC/sc

Lugano 20 giugno 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 28 ottobre 2013 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1970, di professione aiuto domestico e custode, nel mese di novembre 2007 ha presentato una domanda di prestazioni AI lamentando di essere affetta da poliartrite. Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 5 maggio 2009, l’Ufficio AI ha respinto la domanda avendo determinato un grado di invalidità del 19% insufficiente per la concessione di una rendita di invalidità (doc. AI 35).

1.2. Nel maggio 2011 l’assicurata, tramite l’avv. RA 1r, ha nuovamente chiesto la concessione di prestazioni. Valutata la documentazione prodotta e fatta allestire un’inchiesta economica a domicilio, con progetto di decisione 2 gennaio 2013 l’Ufficio AI ha nuovamente negato le prestazioni. Avendo l’assicurata indicato di soffrire anche di problemi psichici, l’Ufficio AI ha effettuato ulteriori accertamenti medici e una nuova inchiesta domiciliare e, quindi, annullato il precedente progetto di decisione e resone uno nuovo datato 5 luglio 2013, poi confermato con decisione del 28 ottobre 2013, ha riconosciuto un quarto di rendita di invalidità per un grado di invalidità del 41%.

1.3. Contro tale decisione l’assicurata, sempre rappresentata dalla sua legale, insorge al TCA postulando l’assegnazione di almeno tre quarti di rendita.

1.4. Nella risposta 24 gennaio 2014 l’amministrazione, riferendosi all’allegata annotazione del SMR, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti per espletare ulteriori accertamenti medici (VI).

1.5. Con prese di posizione del 4 marzo e 4 aprile 2014 la ricorrente, tramite la sua rappresentante, ha dato il suo accordo all’annullamento della decisione e al rinvio degli atti per ulteriori accertamenti, chiedendo tuttavia che l’evoluzione dello stato di salute psichico sia accertata anche in relazione al periodo precedente al gennaio 2013; ha inoltre fornito ulteriori aggiornamenti in merito alla sua situazione lavorativa (XII, XVI).

Con osservazioni 31 marzo e 10 aprile 2014 l’Ufficio AI, preso atto della cessazione dell’attività lavorativa presso il Comune di __________ da parte dell’assicurata, ha precisato che sarebbe stato compito dello specialista incaricato della valutazione pscichica definire l’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurata (XIV, XVIII).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’amministra-zione ha accordato all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita di invalidità in luogo di una rendita maggiore, come postulato dall’interessata.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Per quanto riguarda il reddito da invalido, lo stesso, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; I 148/98 del 29 settembre 1998; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.5. Nella fattispecie, l’Ufficio AI, ricevuta la seconda domanda di prestazioni nel maggio 2011, sulla base della documentazione medica agli atti, e in particolare delle certificazioni dei medici curanti dr. __________, reumatologo e dr.ssa __________, generalista, ha sostanzialmente ritenuto di dover riconoscere, a dipendenza della diagnosi di artrite reumatoide sieropositiva, un’inabilità lavorativa completa nell’attività svolta di collaboratrice domestica e del 75% in un’attività adeguata. Effettuata un’indagine a domicilio, concludente per un impedimento nella misura del 36%, con progetto di decisione del 2 gennaio 2013 l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni avendo stabilito un grado di invalidità totale del 38% (limitazione del 40% come salariata, del 36% come casalinga; doc. AI 66-3). Questo progetto di decisione è stato annullato avendo l’assicurata fatto valere di essere sofferente anche di problemi psichici sulla base di un certificato del 25 gennaio 2013 della dr.ssa __________, psichiatra, che aveva attestato di avere in cura l’assicurata per un “Disturbo algico associato con fattori psicologici e con una condizione medica generale (poliartrite cronica) -307.89 DSM IV (oppure secondo ICD 10; F 45.4 – sindrome somatoforme da dolore persistente)” con una conseguente inabilità lavorativa di “almeno il 60%” (doc. AI 70-14). Dopo aver ulteriormente interpellato la dr.ssa __________, la quale ha confermato l’inabilità lavorativa del 60% da inizio 2010 (doc. AI 73), l’amministrazione ha quindi effettuato una nuova inchiesta al domicilio che ha concluso per un grado di impedimento del 43% (doc. AI 77). Di conseguenza, mediante nuovo progetto di decisione del 5 luglio 2013, posta una quota parte per attività salariata del 53% e per casalinga del 47%, e ammesse limitazioni del 40% rispettivamente 43% con conseguenti gradi di invalidità parziali del 21 e 20%, l’Ufficio AI ha concluso per un grado di invalidità complessivo del 41%, ciò che permetteva di riconoscere un quarto di rendita di invalidità (doc. AI 82).

Nelle sue osservazioni del 22 agosto 2013 l’assicurata ha contestato queste conclusioni, facendo valere di essere inabile in misura superiore e chiedendo accertamenti medici ulteriori (doc. AI 87). Con la decisione impugnata l’amministrazio-ne ha confermato la concessione di un quarto di rendita di invalidità dal 1. dicembre 2011, pur applicando una correzione per gap salariale e fissando di conseguenza il grado di invalidità totale al 45% (doc. AI 92).

Di fronte al TCA, la ricorrente ha ulteriormente contestato la valutazione delle condizioni di salute e del conseguente del grado di invalidità operata dall’Ufficio AI e chiesto l’attribuzione di almeno tre quarti di rendita.

Con la risposta di causa l’Ufficio AI, sentiti i medici SMR, ha proposto la retrocessione degli atti al fine di procedere con gli accertamenti medici del caso (IV).

La ricorrente ha prodotto un ulteriore certificazione della dr.ssa __________ e, dichiarato il proprio accordo all’esecuzio-ne di accertamenti ulteriori, ha affermato tuttavia che la problematica psichiatrica era presente già prima del gennaio 2013 e precisato di aver dovuto abbandonare l’attività lavorativa svolta presso il Comune di __________ a motivo dei problemi di salute (XII).

2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007).

In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352).

2.7. Nella fattispecie, l’Ufficio AI, nell’evadere la seconda domanda di prestazioni presentata dalla richiedente nel maggio 2011, si è sostanzialmente basata sulla documentazione medica agli atti, e in particolare sulle certificazioni dei medici curanti dell’assicurata dr. __________, reumatologo e dr.ssa __________, generalista, ritenendo quindi di dover riconoscere, a dipendenza della diagnosi di artrite reumatoide sieropositiva, un’inabilità lavorativa completa nell’attività svolta di collaboratrice domestica e del 75% in un’attività adeguata. La prima indagine a domicilio, effettuata il 6 luglio 2012, ha concluso per un impedimento nella misura del 35.5%. In sede di osservazioni al progetto di decisione del 2 gennaio 2013 (che ha determinato un grado di invalidità totale del 38%; doc. AI 66-3), l’assicurata ha fatto valere di essere sofferente anche di problemi psichici, sulla base di una certificazione del 25 gennaio 2013 della dr.ssa __________, psichiatra, attestante una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 60% (doc. AI 70-14). Interpellata la medesima psichiatra ed effettuata una nuova inchiesta a domicilio (che ha concluso per un grado di impedimento del 43%, doc. AI 77), con la decisione impugnata l’amministrazione, ha attribuito un quarto di rendita di invalidità dal 1. dicembre 2011, per un grado di invalidità del 45% (doc. AI 92).

Le conclusioni sono contestate dalla ricorrente, la quale sostiene in sintesi di essere inabile al lavoro in misura superiore.

Ora, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 25 gennaio 2013 (doc. A) - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possano imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione (DTF 132 V 220 consid. 3; 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), i rapporti medici prodotti in sede di ricorso possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto si riferisce anche alla situazione valetudinaria antecedente all’emissione del provvedimento contestato.

Al riguardo, vista la certificazione 25 gennaio 2013 della dr.ssa __________, psichiatra, attestante la presenza di un “Disturbo algico associato con fattori pscicologici e con una condizione medica generale (poliartrite cronica) -307.89 DSM IV (oppure secondo ICD 10; F 45.4 – sindrome somatoforme da dolore persistente)” tale da ridurre la capacità lavorativa in misura di “almeno il 60%” (doc. AI 70-14), così come la precisazione del 24 marzo 2013 dove la psichiatra curante ha posto le diagnosi di “Sindrome somatoforme da dolore persistente, ICD 10; F 45.4) dal 2008, Disturbo di personalità istrionico (ICD 10; F 60.4) da anni e poliartrite cronica dal 2006” e certificato un’incapacità lavorativa del 60% (doc. AI 73; cfr. sopra al consid. 2.5), appare in particolare verosimile che ancora prima dell’emissione del provvedimento contestato l’interessata abbia sviluppato nuovi problemi di natura psichiatrica, potenzialmente idonei a limitare la sua capacità lavorativa in misura non trascurabile. Detta evoluzione appare verosimilmente successiva alle certificazioni del dr. __________ del 16 maggio, 22 giugno e 22 settembre 2011 (doc. AI 39, 45, 51) e della dr.ssa __________ del 25 maggio 2011 (doc. AI 42), sulle quali essenzialmente l’amministrazione si è basata per emettere la sua decisione, e avrebbe pertanto dovuto essere convenientemente indagata prima dell’emissione del provvedimento oggetto di ricorso.

Si deve quindi presumere che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso lo stato di salute dell’assicurata e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini mediche.

Del resto, esaminate le certificazioni prodotte in sede ricorsuale, anche l’amministrazione, sentito il preavviso dei medici SMR, nella risposta di causa del 24 gennaio 2014 (IV) ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti psichici, posto come dall’inserto non fosse possibile desumere la natura esatta e le effettive ripercussioni sulla capacità lavorativa delle problematiche psichiche.

In proposito il medico SMR dr. __________, psichiatra, ha in effetti affermato il 21 gennaio 2014 che era necessario “procedere con una valutazione peritale psichiatrica esterna atta a valutare l’evoluzione dello stato di salute psichico dal momento della presa a carico presso la dr.ssa __________, cioè gennaio 2013” (doc. VI).

A prescindere dalla valutazione delle questioni psichiche va detto che anche lo stato reumatologico dell’assicurata appare bisognoso di ulteriore accertamento ove si osservi che le conclusioni dell’amministrazione si basino essenzialmente sui citati certificati del dr. __________ e della dr.ssa __________ che risalgono a oltre due anni antecedenti alla decisione contestata. La necessità di ulteriormente e nuovamente indagare anche tali affezioni era del resto chiaramente stata segnalata anche dal dr. __________ del SMR laddove nel rapporto finale del 29 settembre 2011 aveva indicato la necessità di rivalutare lo stato di salute dell’assicurata “tra circa 12 mesi” (doc. AI 52-3). Nella sua annotazione del 15 gennaio 2014, il medesimo medico ha rilevato che la prevista valutazione “a distanza di 12 mesi” non era avvenuta, ragione per cui risultava “necessario valutare clinicamente l’assicurata per poter descrivere evoluzione e risorse funzionali” (doc. VI).

Di conseguenza, a ragione con la risposta di causa l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici (VI).

Per quanto riguarda la presumibile epoca di insorgenza della problematica psichiatrica, ritenuto come la ricorrente sostenga che la stessa sarebbe presente già prima del gennaio 2013 e postula chiarimenti al riguardo (XII), sarà compito degli accertamenti che verranno predisposti dall’amministrazio-ne stabilire se la stessa sia insorta “solo” nel gennaio 2013 o già precedentemente. Se è vero che non vi è alcuna traccia agli atti di un possibile problema psichiatrico precedentemente all’invio del certificato 25 gennaio 2013 della psichiatra curante (cfr. in proposito anche i medici SMR dr. __________ e dr. __________ nell’annotazione del 5 marzo 2013, doc. AI 72), è anche vero che la dr.ssa __________, che ha in cura la ricorrente dal gennaio 2013, già nelle prime certificazioni aveva riferito di un Disturbo di personalità istrionico (ICD 10; F 60.4) presente “da anni” (doc. AI 70-14; “da inizio 2010”, doc. AI 73-3). Nella certificazione del 27 febbraio 2014 la psichiatra ha ulteriormente precisato che “la compromissione dello stato psichico era presente da anni prima dell’inizio della presa a carico con la sottoscritta (perlomeno dal 2008) ed è stata in gran parte il motivo dell’iinterruzione/perdita di vari impegni lavorativi nel corso degli ultimi anni” (doc. D). Alla luce di tale certificazione del resto l’amministrazione, con le osservazioni del 10 aprile 2014, ha dato atto della necessità di indagare le condizioni psichiatriche della ricorrente precisando che “sarà lo specialista incaricato della valutazione psichiatrica a definire l’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurata“ (doc. XVIII).

Questa Corte ritiene quindi necessario esperire ulteriori chiarimenti medici, segnatamente di natura psichiatrica e reumatologica mediante un aggiornamento peritale specialistico, ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362).

In effetti, la documentazione agli atti appare lacunosa e anche le certificazioni della dr.ssa __________ non sono esaustive (doc. A/5 e XV/bis). Le stesse non si esprimono in effetti con sufficiente chiarezza sul momento in cui è subentrata l’incapacità lavorativa, sull’evoluzione della stessa nel tempo e del resto neppure chiaramente sui motivi della certificata inabilità lavorativa e sono quindi bisognose di ulteriore approfondimento. Non è peraltro superfluo sottolineare che per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc).

A dipendenza dell’esito dei nuovi accertamenti medici, l’Ufficio AI valuterà l’opportunità di procedere ad un complemento pluridisciplinare, che valuti approfonditamente la situazione dell’assicurata e la sua evoluzione nel corso degli anni, tenendo conto delle diverse diagnosi poste.

In proposito deve in effetti essere ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. In effetti, la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485). Nella STF I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ritenuto che una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo (STF I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, p. 43-45).

2.8. Nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto, si rileva lacunoso. Considerate le patologie di cui è portatrice l’assicurata, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché metta in atto un approfondimento a livello psichiatrico/reumatologico, ed eventualmente, a dipendenza dell’esito dello stesso, pluridisciplinare, ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sulle condizioni dell’assicurato ed ad una valutazione globale della residua capacità lavorativa che tenga conto delle varie patologie di cui soffre, nell’originaria professione di muratore ed in attività adeguate, sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento amministrativo querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362). Una volta effettuata la perizia, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante la resa di una nuova decisione, sull’eventuale diritto alla rendita.

2.9. Per quanto precede, il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Inoltre, visto l’esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di un importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.7 e 2.8 e renda una nuova decisione.

  1. Le spese, per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà inoltre all’assicurata fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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