Raccomandata
Incarto n. 32.2013.2
BS/sc
Lugano 16 aprile 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 novembre 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 RI 1, classe 1961, da ultimo attiva quale addetta al buffet di un albergo, nel febbraio 2008 ha inoltrato una domanda di prestazioni indicando quale danno alla salute "ernia discale e anemia" (doc. AI 5).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM (concludente per una residua capacità lavorativa del 70% nell'attività da ultimo svolta come in altre attività rispettose dei limiti funzionali) con decisione 1° aprile 2011 (preavvisata il 14 ottobre 2008) l'Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni per assenza d'invalidità pensionabile (doc. AI 105). La decisione è stata confermata dal TCA con sentenza 16 dicembre 2011, cresciuta in giudicato (inc. 32.2011.151).
1.2. Nel mese di luglio 2012 l’assicurata ha inoltrato all’Ufficio AI una nuova domanda di rendita, allegando altra documentazione medica (doc. AI 143).
Con decisione 19 novembre 2012, preavvisata il 5 settembre 2012, l’amministrazione ha emesso una decisione di non entrata in materia. Sulla base del parere del proprio servizio medico, al quale è stata sottoposta per esame la nuova documentazione, l’amministrazione ha sostenuto che non vi sono motivi oggettivi per ritenere una modifica dello stato di stato di salute e della capacità lavorativa.
1.3. Con il presente ricorso l’assicurata, per il tramite del RA 1, ha contestato la succitata decisione amministrativa. Sostenendo come la documentazione prodotta attesti un peggioramento delle condizioni di salute, la ricorrente postula il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché entri nel merito della domanda di prestazioni e, dopo l’adempimento dei dovuti accertamenti medici ed economici, statuisca in merito alla richiesta stessa.
1.4. Con la risposta di causa, l’amministrazione ha invece postulato la reiezione del ricorso, ribadendo come l’insorgente non abbia comprovato una modifica del suo stato valetudinario tale da giustificare un’entrata nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
1.5. Pendente causa l¿ssicurata ha prodotto ulteriori atti medici (VI).
Invitata dal TCA a formulare delle osservazioni in merito alla nuova documentazione, con scritto 6 febbraio 2013 l’amministrazione ha proposto il rinvio degli atti per l’entrata in materia. L’Ufficio AI contesta tuttavia l’accollamento di tasse e spese nonché la rifusione di eventuali ripetibili rilevando come la presente procedura ricorsuale poteva essere evitata se l’assicurata avesse prodotto la pertinente documentazione, attestante una modifica rilevante delle condizioni mediche, in sede di domanda di rendita o, al più tardi, di osservazioni successive al progetto di decisione.
Con scritto 27 febbraio 2013 l’insorgente, aderendo alla proposta di rinvio degli atti, ha contestato la richiesta di negare eventuali ripetibili facendo presente di aver prodotto, precedentemente al ricorso, la pertinente documentazione medica dalla quale era evincibile un rilevante peggioramento delle condizioni di salute, fatto risalire dall’interessata al mese di febbraio 2012 (X).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.3. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.4. Nel caso in esame, a seguito della nuova domanda di prestazioni con allegata documentazione (tra cui il rapporto 17 febbraio 2012 del dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia; doc. AI 145/12), con annotazioni 4 settembre 2012 il dr. __________ del SMR non aveva riscontrato una modifica sostanziale dello stato di salute né tantomeno una modifica prolungata della capacità lavorativa residuale (doc. AI 148).
Nel successivo rapporto 30 ottobre 2012 (allegato alle osservazioni in merito al progetto di decisione) il dr. __________, fatto presente di aver visto l’assicurata nel febbraio 2012 a seguito di una caduta a causa di un cedimento dell’arto inferiore destro, ha fra l’altro rilevato:
" (…)
All'esame clinico la sig.ra RI 1 cammina con l'aiuto di una stampella sul lato destro, asse degli arti inferiori normali, nessun versamento delle ginocchia, mobilità delle ginocchia completa con un ginocchio sinistro stabile sul piano frontale sagitale, dolori diffusi a livello retro-patellari con un Test di Wiberg positivo, nessun segno meniscale, stato neuro-vascolare nella norma.
La radiografia del ginocchio sinistro, dimostra lievi segni di sovraccarico del compartimento mediale, associato a una moderata artrosi femoro-rotulea.
Valutazione:
La sig.ra RI 1 presenta delle condropatie rotulee bilaterali, associate a una spondilartrosi lombare e una fibromialgia con diminuzione della forza muscolare dell'emicorpo destro.
Ho visto la sig.ra RI 1 l'ultima volta il 10 luglio 2012, dove la paziente riferiva tutt'ora dei dolori alle ginocchia malgrado un trattamento fisioterapico e medicamentoso con Condrosulf, che purtroppo non hanno migliorato la situazione delle ginocchia.
Attualmente penso che ci sia un peggioramento dello stato fisico globale, che secondo me non permette una capacità lavorativa al di sopra del 50% per qualsiasi attività.
Ritengo dunque la sig.ra RI 1 inabile al lavoro al minimo del 50% e penso anche che sia utile una nuova rivalutazione medica del caso." (Sottolineatura del redattore; doc. AI 152/2)
Con annotazioni 14 novembre 2012 il dr. __________, visionato il succitato rapporto, ha concluso che “ dal punto di vista oggettivo non è dimostrata nessuna patologia articolare di rilievo a livello del ginocchio, persiste una emisindrome algica funzionale destra. Già in occasione della valutazione peritale era presente uno sfregamento femoropatellare bilaterale quale segno di una condropatia patellare” (doc. AI 154).
Non ritenendo dimostrata una sostanziale modifica dello stato di salute, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di rendita.
2.5. Dopo la risposta di causa, con scritto 29 gennaio 2013 la ricorrente ha prodotto il rapporto 8 gennaio 2013 del dr. __________, il quale riferisce al medico curante dell’assicurata quanto segue:
" (…)
Le riferisco in merito alla paziente summenzionata che ho rivisto alla consultazione il 18.12.12 e il 08.01.2012 (recte: 2013).
Ho rivisto la signora per un peggioramento delle gonalgie a destra, le quali ultimamente sono diventate invalidanti con dei dolori continui e diversi episodi di cedimenti senza nozioni di bloccaggio.
All'esame clinico la signora RI 1 cammina con una lieve zoppia dell'arto inferiore destro, all'aiuto di due stampelle, asse degli arti inferiori in valgo, minimo versamento del ginocchio destro con dolori diffusi sia alla palpazione sia alla mobilizzazione del ginocchio con una mobilità completa. Ginocchio stabile sul piano frontale e sagitale, dolori retro rotulei alla mobilizzazione della rotula e al test di Wiberg. Non si riescono a provocare dei segni meniscali.
Valutazione:
In prima intenzione ho effettuato un'infiltrazione cortisonica del ginocchio destro il 20.11.2012 che è stato benefico solamente per 10 giorni, con una riapparizione dei stessi sintomi. Visto la persistenza della sintomatologia e uno stato clinico poco chiaro, ho richiesto una RM che è stata effettuata il 27.12.2012 che non ha messo in evidenza le patologie meniscali né legamentosi, con presenza però di una condropatia rotulea con segni d'iperpressione della faccetta esterna della rotula che possono spiegare i sintomi della signora RI 1. Il trattamento rimane dunque non operativo e ho proposto alla paziente di continuare con la fisioterapia e di effettuare un'altra infiltrazione del suo ginocchio, che la paziente per ora rifiuta.
Siamo dunque rimasti con la signora RI 1 che riprenderà contatto con me per eventuale altra infiltrazione del suo ginocchio." (Sottolineatura del redattore; doc. B2)
Esaminato tale rapporto, in data 4 febbraio 2013 il dr. __________ ha concluso che “dall’attuale documentazione risulta una problematica al ginocchio destro con indicazione a trattamento fisioterapico. Questa problematica è documentata con presa a carico specialistica a partire dal 18.12.2012, la prognosi è favorevole nel corso dei prossimi mesi. Non è specificata una incapacità lavorativa “ (VIII/1). A seguito della richiesta di precisazione della giurista dell’Ufficio AI, con scritto 5 febbraio 2013 il medico del SMR ha rilevato:
" Nel rapporto del dr. __________ è indicata quale probabile prima consultazione il 20.11.2012, allora descritto un minimo versamento articolare con dolori diffusi alla mobilizzazione.
Da notare che nel rapporto del dr. __________ del 30.10.2012 era indicata quale allora ultima consultazione la data del 10.7.2012 con allora assenza di versamento e mobilità normale.
Quindi possibile peggioramento stato di salute documentato a partire dal 20.11.2012." (doc. VIII/3)
Da qui la proposta di rinvio degli atti fatta dall’Ufficio AI.
2.6. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’ammini-strazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).
Nel caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un’assicurata alla quale – dopo che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009, il Tribunale cantonale aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d’invali-dità pensionabile e l’Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio 2010 –, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20 maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale che andava considerata nell’ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).
Nella STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.
2.7. L’amministrazione contesta l’accollamento delle spese e la rifusione di ripetibili avendo la ricorrente violato il suo dovere di collaborazione, la cui ottemperanza avrebbe evitato la presente procedura ricorsuale.
Con la nuova domanda di rendita l’assicurata ha prodotto il citato rapporto 17 febbraio 2012 del dr. __________ (doc. AI 145/12; cfr. consid. 2.4), dal quale non risultava in particolare che la nuova patologia al ginocchio destro avesse avuto influenza sullo suo stato valetudinario. Anche con il successivo rapporto 30 ottobre 2012 (doc. AI 152/3; riportato al consid. 2.4), prodotto in sede di osservazioni 5 novembre 2012, non è stata resa verosimile una rilevante modifica. Certo che in quell’occasione il dr. __________ aveva rilevato di aver visto l’ultima volta l’assicurata il 10 luglio 2012 “… dove la paziente riferiva tutt’ora dei dolori alle ginocchia malgrado un trattamento fisioterapico e medicamentoso con Condrosulf, che purtroppo non hanno migliorato la situazione alle ginocchia”, concludendo per un peggioramento della capacità lavorativa (“… attualmente penso che ci sia un peggioramento dello stato fisico generale, che secondo me non permette una capacità lavorativa al di sopra del 50% per qualsiasi attività e penso anche che sia utile una nuova rivalutazione del caso”). Tuttavia, come giustamente evidenziato dal SMR nelle citate annotazioni 14 novembre 2012 (cfr. consid.. 2.4), dall’esame clinico eseguito (“… asse degli arti inferiori normali, nessun versamento delle ginocchia, mobilità della ginocchia completa con un ginocchio sinistro stabile…”; sottolineature del redattore...), non risultava (ancora) un peggioramento delle gonalgie a destra, ciò che, come visto, è stato certificato dal dr. __________ nel rapporto 8 gennaio 2013 prodotto solo pendente causa (cfr. consid. 2.5). Pertanto, a giusta ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di revisione. In applicazione della giurisprudenza citata al consid. 2.7 le prove prodotte pendente causa, ossia il certificato medico 8 gennaio 2013 del dr. Maenza (doc. B2), non possono essere prese in considerazione nell’ambito della procedura di ricorso poiché tardive (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 e 8C_177/2010 del 15 aprile 2010 e STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006).
Non avendo l’assicurata reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata.
2.8. Tenuto conto delle annotazioni 5 febbraio 2013 del SMR (cfr. consid. 2.5), il ricorso con gli atti ivi contenuti va trasmesso alll’Ufficio AI affinché tratti lo stesso alla stregua di una nuova domanda e renda un nuovo provvedimento nel merito.
2.9. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze ai sensi del consid. 2.8.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti