Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2013.186
Entscheidungsdatum
21.07.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2013.186

FC/sc

Lugano 21 luglio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2013 di

RI 1

contro

la decisione del 17 settembre 2013 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1 RI 1, nata nel 1955, di professione addetta alle pulizie, nel mese di maggio 2009 ha inoltrato una prima richiesta di prestazioni (doc. AI 1).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica, con decisione 14 aprile 2011 (preavvisata il 25 ottobre 2010), l'Ufficio AI le ha attribuito una rendita completa dal 1. novembre 2009 e una mezza rendita dal 1. giugno 2010 (doc. AI 41).

1.2. In data 17 giugno 2013 l’assicurata ha chiesto una revisione delle prestazioni AI, facendo valere un peggioramento delle sue condizioni e producendo una certificazione del dr. __________ (doc. AI 46).

Con decisione 17 settembre 2013, preavvisata il 17 luglio 2013, l’amministrazione non è entrata in materia sulla richiesta di revisione. Sulla base del parere del servizio medico (SMR), al quale sono state sottoposte per esame le certificazioni prodotte dall’assicurata (doc. AI 48), l’Ufficio AI ha infatti ritenuto che non vi erano nuovi elementi in grado di modificare il precedente provvedimento (doc. AI 50).

1.3. Contro la suddetta decisione l’assicurata ha interposto ricorso, chiedendo in sostanza una rivalutazione del caso.

1.4. Con la risposta l’amministrazione ha postulato la reiezione del gravame, ribadendo che non era stata comprovata una rilevante modifica dello stato valetudinario dell’assicurata.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di revisione.

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Va infine ricordato che l’art. 31 LAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, che regola la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1). Solo i due terzi dell’importo che supera questo limite di 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della rendita (cpv. 2 cpv. 2; capoverso abolito con effetto dal 1° gennaio 2012 a seguito della 6a revisione della LAI, primo pacchetto di misure).

2.4. La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

Per quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda dell'assicurato, quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

Va precisato che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interes-sato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

2.5. Nel caso in esame, l’assicurata ha sostenuto un peggioramento della problematica di cui soffre alla schiena, facendo riferimento a una certificazione del 13 giugno 2013 del dr. __________, reumatologo (doc. AI 46).

Va qui ricordato che nell’ambito della perizia eseguita il 15 marzo 2010 dal dr. __________, reumatologo – posta a fondamento della decisione 14 aprile 2011 (cfr. consid. 1.1) – l’interessata è stata accuratamente valutata e peritata. Nel referto peritale il dr. __________, diagnosticata una

" (…)

  • Sindrome lombovertebrale cronica con disfunzione strutturale ed algica della cerniera lombosacrale in/con

. esiti da spondilodesi posteriore ed intersomatica con decompressione foraminale a sinistra di L5/S1 (PLIF con accesso dorsale e ventrale, operazione del 20.01.2004)

. esiti da estensione della spondilodesi posteriore ed / intersomatica al segmento L4/5 con decompressione foraminale bilaterale per

. degenerazione bisegmentale tra L4 ed S1 con anamnesticamente lombosciatalgie a sinistra

  • Turbe statiche del rachide (piatto)

  • Stato dopo frattura extra-articolare, scomposta, del radio sinistro (caduta del 12.11.2008) con reposizione cruente ed osteosintesi (13.11.2008) ed asportazione del materiale osteosintetico (08.12.2009) con ricupero completo della mobilità radio-carpica; forza prensile della mano sinistra minimamente ridotta

  • Sindrome metabolica in trattamento (ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete mellito)

  • Ipotireosi sostituita (…)" (doc. AI 18/7)

aveva valutato un’incapacità lavorativa dell’85% nell’attività lavorativa di donna delle pulizie dal novembre 2008 e continua, e del 50% in un’attività lavorativa leggera, dal marzo 2010, esponendo dettagliatamente le ripercussioni sulla caricabilità fisica e, quindi, la capacità funzionale ridotta dell’inte-ressata riferita al sollevamento di carichi, le posizioni di lavoro o dinamiche particolari, rispettivamente l’utilizzo della mano sinistra. Ha quindi esposto quanto segue:

" Le presenti limitazioni sono l'espressione clinica di una patologia di natura strutturale e funzionale che ritengo irreversibile al punto che esse sono da considerare definitive. Interferiscono in maniera determinante con la sua capacità di svolgere ulteriormente il suo lavoro di donna delle pulizie, attività per la quale non la ritengo più idonea con un'incapacità lavorativa maggiore del 70%.

In base alle mie constatazioni giungo quindi a conclusioni ben differenti di quelle del Dr. __________ della Clinica __________ che ha effettuato i due interventi di spondilodesi, giudicando la signora abile al 100% dal 01.04.2009, cinque mesi dopo l'ultimo intervento. Nella sua valutazione lo specialista non fa riferimento ad alcun tipo di professione.

Il suo giudizio ha inoltre come base un decorso clinico ipotetico da lui non ulteriormente controllato dopo la sua unica visita post-operatoria appena 6 settimane dopo l'intervento.

6.- POSSIBILITÀ' DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DI LAVORO

Le condizioni della paziente per quanto riguarda la patologia del rachide sono da considerare stabilizzate con un quadro clinico secondo la paziente rimasto invariato anche dopo un trattamento riabilitativo prolungato effettuato ambulatorialmente in fisioterapia durante tutto 1 anno 2009.

Non vedo altre possibilità terapeutiche che potrebbero migliorare le sue condizioni ad un punto da poter riconsiderare le limitazioni sotto il punto 5. Non vi è alcuna indicazione operatoria.

Per un lavoro consone alle sue risorse fisiche ritengo la signora RI 1 abile nella misura' ridotta del 50%, riduzione che si giustifica dalla persistente irritabilità della colonna lombare che si traduce clinicamente in una sintomatologia dolorosa crescente secondo il carico fisico con ripercussioni in particolare sulla possibilità di presenziare su un ipotetico posto di lavoro ma con una progressiva riduzione anche del rendimento nel corso della giornata. Un lavoro adatto andrebbe quindi svolto per un massimo di 5 ore al giorno con una lieve riduzione della resa." (doc. AI 18/9-11)

Di conseguenza, con decisione 14 aprile 2011 (preavvisata il 25 ottobre 2010), l'Ufficio AI le ha attribuito una rendita completa dal 1. novembre 2009 (grado di invalidità del 79%) e una mezza rendita dal 1. giugno 2010 (grado di invalidità del 59%; doc. AI 41).

Nel giugno 2013 l’assicurata ha sostanzialmente fatto valere un peggioramento delle sue condizioni producendo un certificato del dr. __________, reumatologo, il quale, poste le diagnosi di “Fibriomalgia, Sindrome lombospondilogena cronica, Stato da intervento per cataratta all'occhio sinistro, Stato da frattura radio loco classico trattata chirurgicamente a 11/2008, Piedi leggermente pronati, DISH (iperostosi scheletrale idiopatica diffusa), Ipertensione arteriosa, Dislipidemia, Diabete mellito e Ipotireosi sostituita” (doc. AI 46), ha concluso:

" (…)

VALUTAZIONE E PROPOSTE TERAPEUTICHE:

La paziente lamenta dolori generalizzati. In presenza di 18 tender points sono formalmente riempiti i criteri di classificazione ACR 1990 per la diagnosi di fibromialgia e i nuovi criteri diagnostici preliminari ACR 2010 per la stessa diagnosi. Nessuna evidenza per una malattia infiammatoria o per altra patologia associata alla fibromialgia. Si tratta dunque di una fibromialgia "primaria".

I problemi locali tendono a confondersi nella sindrome algica generalizzata. La paziente presenta uno stato dopo spondilodesi lombare.

Vi sono inoltre modici problemi della statica dei piedi (leggermente pronati) e una DISH che a volte può dar luogo a entesopatie e diminuisce nel caso particolare la mobilità dorsale.

Dal punto di vista terapeutico ho prescritto Saroten alla sera, fisioterapia a __________ e plantari.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa confermo pienamente la valutazione del Dr. __________. Come ausiliaria di pulizia la paziente è inabile al lavoro nella misura del 70 % mentre in un lavoro manuale leggero e adatto vi è un'incapacità lavorativa all'incirca del 50 %." (doc. AI 46/2)

Ha inoltre prodotto i referti radiologici del 10 febbraio 2011 e 22 gennaio 2013 menzionati dal dr. __________.

Con annotazioni 16 luglio 2013 il dr. __________ del SMR ha preso posizione in merito alle succitate certificazioni nel senso che dalle stesse non si evinceva nessun peggioramento, lo stato di salute risultando invariato (doc. AI 48).

Non ritenendo quindi dimostrata una sostanziale modifica dello stato di salute, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di rendita.

In sede ricorsuale la ricorrente si è limitata a sottolineare il “dolore alla schiena presente 24 ore al giorno” e la conseguente “impossibilità a lavorare”, producendo rapporti operatori relativi a interventi del 5 novembre 2008 e 19 gennaio 2004 (doc. B1-B3).

2.6. Orbene, dal succitato certificato del dr. __________ del 13 giugno 2013 non si desumono nuovi elementi, rispettivamente una modifica delle condizioni della ricorrente. In particolare, il dr. __________, contrariamente a quanto sostiene l'assicurata, non pone nuove diagnosi nè documenta un peggioramento dello stato. Anzi, come pertinentemente osservato dal medico SMR dr. __________ in data 16 luglio 2013, il dr. __________ aderisce senza riserve alla valutazione del dr. __________, dichiarando espressamente di confermare “pienamente” la valutazione del collega sulla capacità lavorativa (doc. AI 46).

Né del resto i rapporti operatori prodotti dall’assicurata (doc. B1-B3) permettono di ipotizzare una modifica delle sue condizioni giacché si riferiscono a interventi chirurgici eseguiti prima della perizia del 15 marzo 2010 del dr. __________ che quindi sono già stati adeguatamente considerati all’epoca della resa della prima decisione (doc. AI 18).

Ne segue che in concreto, accertato come con la domanda di revisione del giugno 2013 (doc. AI 46) non è stato in alcun modo reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, né è stato fatto riferimento a mezzi di prova non ancora prodotti o da richiedere atti a rendere verosimile un’eventuale modifica e che non sono state nemmeno presentate osservazioni al progetto di decisione, è a giusta ragione che l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta.

Visto quanto precede, e in applicazione della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3), la domanda ricorsuale di acquisire un parere “indipendente” reso da un medico “neutro”, non può essere presa in considerazione poiché tardiva e comunque manifestamente inammissibile, vista altresì la mancanza dell’evocata “divergenza di opinione” tra i medici (STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010, I 734/05 dell’8 marzo 2006).

In queste condizioni, non avendo l’assicurata reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata e il ricorso respinto.

2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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