CO 1O 1accomandata
Incarto n. 32.2013.184
BS/sc
Lugano 2 settembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 settembre 2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1958, precedentemente attivo nel commercio d’olio di oliva, nel mese di dicembre 2010 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, una depressione (doc. AI 7).
Esperiti gli accertamenti medici necessari, tra cui una perizia psichiatrica a cura del CPAS (Centro peritale delle assicurazioni sociali) ed una valutazione internista eseguita dal dr. __________, attivo presso il SMR (Servizio medico dell’AI), ritenendo l’assicurato abile al 20% in attività adeguate, con tre decisioni dell’11 luglio 2012 (preavvisate il 18 aprile 2012) l’Ufficio AI, dopo aver proceduto al consueto raffronto dei redditi, ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1° luglio 2011 (doc. AI 38 e 41).
1.2. Avviata d’ufficio nell’agosto 2012 una procedura di revisione, l’amministrazione ha ordinato l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare eseguita dal SAM (Servizio di accertamento dell’AI). Tenuto conto del rapporto 14 maggio 2013 di detto servizio – che ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 65% per l’attività da ultimo esercitata come in altre attività salariate –, e del rapporto 18 maggio 2013 del consulente in integrazione professionale, con decisione 13 settembre 2013, preavvisata il 16 maggio 2013, l’amministrazione ha soppresso la rendita con effetto al 30 ottobre 2013 (fine del mese successivo all’intimazione della decisione), togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso chiedendone l’annullamento ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di accertamenti medici. Contesta la valutazione medica-teorica eseguita dall’amministrazione, sostenendo che la stessa non rispecchi l’attuale situazione.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso. Esaminata la documentazione medica prodotta con il ricorso, l’amministrazione rileva un peggioramento delle condizioni di salute successivo alla decisione contestata che non può essere preso in considerazione nella presente procedura, ma semmai fatto valere tramite una seconda domanda di prestazioni.
1.5. Il 22 ottobre 2013 l’insorgente sostiene invece che tale peggioramento risale a prima della pronunzia impugnata.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente soppresso in via di revisione il quarto di rendita di spettanza di RI 1.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.5. Nell’ambito della revisione, l’Ufficio AI ha ordinato nella fattispecie in esame una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto datato 14 maggio 2013 (doc. AI 55) risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), psichiatrica (dr.ssa __________) e neurologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
6.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa
Diagnosi reumatologica
Sindrome lombovertebrale cronica con:
discopatia L4-L5 con piccola fissura mediale dell'anulo fibroso,
scoliosi dorsale di media importanza,
disturbo di percezione ed elaborazione del dolore.
Diagnosi psichiatrica
Sindrome ansiosa situazionale (ICD-10 F 41.9).
6.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Fissura anale cronica.
Stato dopo ernioplastica inguinale ds., 1981.
Stato dopo tonsillectomia, 1964. (…)" (doc. AI 55/27)
Accertato come dal punto di vista neurologico non sussista alcuna inabilità lavorativa, in merito alle altre affezioni i periti hanno rilevato:
" (…)
La patologia reumatologica (sindrome lombo vertebrale cronica) giustifica unicamente un'incapacità lavorativa dell'ordine del 20% nella attività pesanti od in attività che richiedono movimenti molto ripetitivi con il tronco o posizioni statiche molto prolungate, senza la possibilità di sgranchirsi di tanto in tanto. Per l'attività commerciale svolta dall'A. negli ultimi anni come pure per le attività svolte in precedenza nel ramo alberghiero ed anche per quella di pilota d'aereo, la patologia reumatologica non giustifica nessuna incapacità lavorativa. Il sospetto diagnostico di sindrome somatoforme da dolore persistente avanzato dal Dr. med. __________ non trova conferma nella valutazione psichiatrica. La valutazione della capacità lavorativa formulata dal Dr. med. __________ si discosta nettamente da quella effettuata in precedenza dal medico del Servizio Medico Regionale Dr. med. __________ in giusto 2011.
Secondo il nostro consulente Dr. med. __________, l'A. non ha mai presentato una patologia in ambito reumatologico che giustificasse un'incapacità lavorativa per le professioni precedentemente svolte, considerando il quadro clinico piuttosto dominato da segni comportamentali.
La patologia psichiatrica (sindrome depressiva moderata, ICD-10 F 39) comporta un'incapacità lavorativa del 35%, intesa come diminuzione del rendimento per il normale tempo di lavoro, da inizio 2012. Per il periodo precedente, fa stato la valutazione peritale della Dr.ssa med. __________ del maggio 2011. La nostra consulente considera che da inizio 2012 sia subentrato un miglioramento dello stato psichico dell'A., che lo ha indotto ad interrompere la presa a carico psichiatrica da marzo 2012 e successivamente anche a sospendere la farmacoterapia antidepressiva. Da inizio 2012 lo stato psichico è rimasto stabile, con prognosi a medio-lungo termine che resta dubbia. Una presa a carico specialistica psichiatrica ed una terapia farmacologica sono indicate. L'incapacità lavorativa del 35% (diminuzione (diminuzione del rendimento per il normale tempo di lavoro) è valida per ogni attività salariata. Per l'attività di casalingo, la patologia psichiatrica comporta un'incapacità lavorativa del 255. (…)" (doc. AI 55/29)
Essi hanno pertanto concluso:
" (…)
Sulla base delle nostre constatazioni, riteniamo che solo la patologia psichiatrica abbia un influsso sulla capacità lavorativa per le professioni precedentemente esercitate dall'A., sino ad inizio 2012 nella misura stabilita in ambito peritale dalla Dr.ssa med. __________ in maggio 2011 e da inizio 2012 nella misura del 35%, intesa come diminuzione del rendimento per il normale tempo di lavoro. Non abbiamo invece riscontrato la presenza di patologie somatiche che comportino un'incapacità lavorativa per tutte le attività leggere a medio pesanti. La patologia reumatologica giustifica unicamente un'incapacità lavorativa del 25% per le attività pesanti, che andrebbe in ogni caso integrata con l'incapacità lavorativa dovuta alla patologia psichiatrica, dando complessivamente un'incapacità lavorativa non superiore al 35% anche per un'attività che comporta sforzi fisici importanti. Per l'attività di casalingo, riteniamo giustificata un'incapacità lavorativa del 25%, per motivi psichiatrici. (…)" (doc. AI 55/29-30)
A seguito del consulto tra gli specialisti in merito alla valutazione globale dell’incapacità lavorativa, i medici del SAM hanno valutato l’assicurato, da fine 2012, abile al lavoro nella misura del 65% per l’attività da ultimo esercitata, come in ogni attività salariata, precisando che l’incapacità lavorativa del 35% è da intendersi quale diminuzione di rendimento nell’arco del normale tempo di lavoro. Qualificando come dubbia la prognosi a medio-lungo termine, i periti hanno ritenuto necessario che l’assicurato segua una cura specialistica psichiatrica ed una cura farmacologica.
Tenuto conto di un’incapacità lavorativa del 35%, l’Ufficio AI ha poi proceduto alla definizione del reddito da valido e da invalido, dal cui raffronto non è risultata alcuna invalidità. Da qui la soppressione della rendita.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23 settembre 2004).
2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru- denza in materia di valore probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore. Tenuto conto delle proprie valutazioni, essi sono giunti ad una conclusione logica e priva di contraddizioni attestante, rispetto alla perizia del CPAS del 2011, un miglioramento della patologia psichica.
Con il presente ricorso l’insorgente in definitiva sostiene un peggioramento delle condizioni di salute, allegando due atti medici:
· rapporto 2 ottobre 2013 del dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale, dopo aver visto in due occasioni l’assicurato (il 19 e 27 settembre 2013), ha proceduto ad un esame psichiatrico, ponendo la diagnosi di sindrome depressiva grave (ICD 10 - F32.2) e valutando un’incapacità lavorativa del 100% (doc. B);
· scritto del 26 settembre 2013 del medico curante, dr. __________, in cui segnatamente rileva come il suo paziente si trovi in un grave stato depressivo, con ritiro sociale e abbandono delle attività amministrative abituali, situazione che gli “ ha impedito di rispondere ai formulari da voi (l’Ufficio AI n.d.r.) inviati con le dovute annotazioni…” (doc. C).
Con annotazioni 22 ottobre 2013 i medici del SMR, dr. __________ e della dr.ssa __________, quest’ultima specialista in psichiatria e psicoterapia, hanno concluso che la succitata documentazione “certifica un peggioramento dello stato di salute psichico con presa a carico posteriore alla decisione impugnata” (doc. IVbis). Di conseguenza, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha rilevato:
" (…)
In concreto, i rapporti del Dr. __________ e del Dr. __________ sono successivi all'emissione della decisione impugnata del 13.09.2013, che delimita temporalmente il potere cognitivo del Tribunale. Inoltre, in applicazione dell'art. 88° cpv. 2 OAI, se la capacità al guadagno peggiora, si deve tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza notevole interruzione.
Rilevato che l'inizio dell'aggravamento in questione può essere fatto risalire al più presto al momento in cui esso è stato refertato per la prima volta da uno specialista e che agli atti non vi sono certificati anteriori che attestano un peggioramento rispetto a quanto accertato dalla perizia SAM del maggio 2013 esso non può essere preso in considerazione nell'ambito della presente procedura né deve, semmai, essere oggetto di una nuova domanda. (…)" (doc. IV, pag. 4)
L’insorgente contesta la tesi dell’amministrazione evidenziando in particolare di non essere stato in grado di prendere posizione in merito al progetto di decisione AI, così come attestato dal medico curante, motivo per cui il peggioramento è anteriore alla resa della pronunzia qui impugnata.
Orbene, con osservazioni 12 giugno 2013 il ricorrente ha espresso il proprio disaccordo al progetto di decisione 16 maggio 2013 perché “… secondo il parere del medico curante e mio, la valutazione dei periti non è corretta alla luce delle mie problematiche psico-fisiche e questo mi lascia alquanto perplesso. Quindi, per completare la valutazione, richiedo che sia inviato l’incarto o copia al mio medico curante, Dott. __________ (doc. AI 60). Il 27 giugno 2013 l’Ufficio AI ha inviato gli atti, sotto forma di CD, al dr. __________ (doc. AI 61). Non avendo ricevuto osservazioni scritte, il 13 settembre 2013 l’amministrazione ha emesso la decisione qui impugnata (in queste circostanze non corrisponde al vero che, come sostenuto in sede ricorsuale, l’assicurato non sia stato in grado di prendere posizione sul progetto di decisione). Quattro giorni dopo, il 19 settembre 2013, l’assicurato è stato visto dal dr. __________. Dopo una seconda visita (avvenuta il 27 settembre 2013), come visto, in data 2 ottobre 2013 egli ha certificato il peggioramento qui in discussione.
Secondo questo Tribunale il succitato peggioramento è molto verosimilmente reattivo alla decisione impugnata. Non vi è del resto alcun indizio che permette d’individuare una modifica dello status psichico durante il breve periodo intercorso tra i due colloqui (il 21 marzo e 19 aprile 2013) avuti con la perita psichiatrica designata dal SAM e la querelata decisione (13 settembre 2013). Non va altresì dimenticato che, come evidenziato dalla dr.ssa __________ nel suo rapporto 20 aprile 2013, durante il mese di marzo 2012 l’assicurato aveva interrotto sia la presa a carico psichiatrica presso il dr. __________ che la terapia farmacologica (cfr. doc. AI 55/38). Sebbene tale interruzione non sia stata “adeguatamente motivata”, la citata specialista ha comunque evidenziato che “dopo l’interruzione di farmaci e presa a carico non si registra un peggioramento clinico oggettivo” (cfr. doc. AI 55/38).
Visto quanto sopra, questa Corte concorda con l’Ufficio AI nel far risalire il peggioramento al più presto al momento in cui esso è stato certificato per la prima volta da uno specialista, ossia dal dr. __________, quindi in un periodo successivo alla decisione contestata.
Pertanto, prima della decisione impugnata, che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), non vi sono motivi per discostarsi dalla perizia del 14 maggio 2013 del SAM. Il citato peggioramento verrà pertanto esaminato dall’Ufficio AI, al quale sono inviati gli atti di causa, nell’ambito di una nuova domanda di rendita.
2.8. Per quel che concerne l’aspetto economico, rimasto del resto incontestato, dal raffronto dei redditi definiti in occasione delle precedenti decisioni di rendita dell’11 luglio 2012 (cfr. consid. 1.1) – altrettanto rimasti incontestati – ed aggiornati al 2011, non risulta (più) un grado d’invalidità pensionabile, così come si evince dal relativo calcolo esposto nella decisione impugnata.
Visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto al 1° dicembre 2013, ossia il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione contestata (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
Ne consegue che la decisione impugnata è confermata, mentre il ricorso va respinto.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Gli atti sono inviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.7.
Le spese, per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti