Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2013.180
Entscheidungsdatum
13.08.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2013.180

BS

Lugano 13 agosto 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

le decisioni del 12 settembre 2013 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con due decisioni del 12 settembre 2013 l’Ufficio AI ha assegnato a RI 1, classe 1969, una rendita intera d’in- validità (grado d’incapacità al guadagno dell’80%) dal 1° giugno 2007, ridotta a tre quarti dal 1° marzo 2008, aumentata, causa nuova perdita di guadagno a rendita intera dal 1° gennaio 2009 e, infine, ridotta ad un quarto dal 1° luglio 2012. La rendita è stata tuttavia erogata dal 1° ottobre 2009, ossia sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni avvenuta il 2 aprile 2009 e questo in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI.

Nella prima decisione, riguardante il periodo 1° ottobre 2009 – 30 giugno 2012, l’amministrazione ha posto in compensazione a favore della __________ fr. 21'412.-- e __________ fr. 120'459.--.

1.2. Contro il presente ricorso l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1 contesta la compensazione di fr. 120'459.--, facendo presente – quale unica censura ricorsuale – come tale importo, concernente la restituzione di prestazioni di rendite LAINF a seguito di sovraindennizzo, è stato oggetto di una decisione formale datata 17 settembre 2013 emessa da __________ che verrà impugnata. Contestata è infatti la modalità di calcolo dell’importo fissato dall’amministratore LAINF. L’insor- gente chiede quindi la sospensione della presente procedura sino alla definizione del contenzioso LAINF e, a dipendenza dell’esito, di modificare l’importo chiesto in compensazione.

1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è l’ammontare della compensazione di fr. 120'459.-- a favore della __________, quale assicuratore LAINF.

2.3. Secondo l’art. 20 cpv. 2 LAVS, applicabile anche all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 1 LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:

i crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura

(lett. a ):

i crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);

i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF,

LAMF, LADI, LAMAL (lett. c).

Questa norma di legge ha carattere obbligatorio e l’ammini-strazione ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (DTF 115 V 341 consid. 2a pag. 342 e riferimenti).

La possibilità di compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e il credito invocato (DTF 130 V 505 consid. 2.4 pag. 510-512 e riferimenti; vedi anche RCC 1983 pag. 69).

La compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).

2.4. Nel caso concreto, contestata è la compensazione tra le rendite AI arretrate e l’importo fr. 120'459.-- chiesto dall’ __________. Tale importo corrisponde a prestazioni LAINF da restituire per sovraindennizzo, oggetto della decisione formale 17 settembre 2013 emanata dalla succitata assicurazione. Contro questa decisione l’assicurato ha interposto opposizione. A seguito dell’inoltro di un ricorso per denegata/ritardata giustizia dinanzi al TCA, l’assicuratore LAINF, confermando il credito da restituzione, ha emesso in data 15 luglio 2014 la decisione su opposizione, motivo per cui con decreto 23 luglio 2014 questo Tribunale ha stralciato dai ruoli la causa (inc. 35.2014.42). L’assicurato ha poi contestato la decisione su opposizione inoltrando a questa Corte un atto di ricorso del 23 giugno 2014, tuttora pendente (inc. 35.2014.57).

In sede di risposta di causa l’Ufficio AI, con riferimento alla “Circolare concernente il sistema di comunicazione e la compensazione tra l’AVS/AI e l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni” (CCAINF), ha pertinentemente spiegato di aver seguito la procedura di compensazione tra l’AVS/AI e la LAINF, in particolare utilizzando l’apposito formulario 318.183 (cfr. doc. 6 inc. Cassa).

Rettamente l’amministrazione ha evidenziato che eventuali contestazioni relative al diritto di restituzione o all’ammontare delle rendite chieste in compensazione devono essere oggetto di una separata procedura giudiziaria (cfr. al riguardo marg. 4009 CCAINF), ciò che nel caso concreto è avvenuto. Questa situazione non pregiudica tuttavia i diritti dell’assicurato. Al riguardo va fatto ricordato il marg. 4013 CCAINF, fatto presente dall’Ufficio AI, che prevede: “Se il tribunale delle assicurazioni competente in una procedura di ricorso dichiara inesistente o esistente solo in parte il diritto alla restituzione dell’assicuratore infortuni, quest’ultimo versa la somma in questione (posta in compensazione; n.d.r.) direttamente all’assicurato”.

Pertanto, se dalla succitata procedura giudiziaria dovessero risultare delle differenze a favore dell’assicurato, egli non subirà alcun danno. Ne consegue che la richiesta di sospensione della presente procedura sino alla conclusione della vertenza LAINF è da respingere.

Visto quanto sopra, la compensazione eseguita dell’amministrazione risulta corretta. La decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

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5

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