Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2013.173
Entscheidungsdatum
24.11.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2013.173

BS/sc

Lugano 24 novembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 30 agosto 2013 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione 18 gennaio 2006 RI 1, classe 1967, da ultimo professionalmente attiva quale aiuto cucina presso un bar (snack bar __________), ritenuta con rapporto 9 novembre 2004 dal dr. i, attivo presso la __________ (), inabile al 75% (doc. AI 17), è stata posta al beneficio di una rendita intera dal 1° ottobre 2003 (doc. AI 37; cfr. le motivazioni sub doc. AI 32).

La rendita, dopo esecuzione di una perizia psichiatrica 31 ottobre 2007 eseguita dalla dr.ssa __________ del CPA (Centro peritale per le assicurazioni sociali), è stata confermata in via di revisione con comunicazione 9 maggio 2008 (doc. AI 62).

1.2. Nel giugno 2011 l’Ufficio AI ha avviato una revisione della rendita. A seguito del rapporto 6 agosto 2011 della Polizia Cantonale – nel quale si segnala che, sulla base di testimonianze raccolte, l’assicurata eserciterebbe quotidianamente 4/5 ore l’attività di cameriera presso lo snack bar __________ gestito dal marito (doc. AI 88/3) – l’interessata è stata convocata dall’amministrazione il 29 agosto 2011, giorno in cui le è stata comunicata la sospensione a titolo cautelativo della rendita, con possibilità di inoltrare delle osservazioni (doc. AI 72).

Ricevute le osservazioni, con decisione 12 settembre 2011 l’Ufficio AI ha sospeso, con decorrenza dal 1° ottobre 2011, in via provvisoria la prestazione assicurativa, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 79). La decisione è cresciuta in giudicato.

1.3. L’amministrazione ha continuato gli accertamenti medici. In particolare l’assicurata è stata vista dal dr. __________, psichiatra SMR, il quale con rapporto 14 settembre 2012 ha valutato l’assicurata, tenendo anche conto dei verbali di polizia, abile al 50% in qualsiasi attività (doc. AI 90). Dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, da cui è risultato un grado d’invalidità del 37%, con decisione 30 agosto 2013, preavvisata il 22 aprile 2013, l’Ufficio AI ha soppresso con effetto retroattivo al maggio 2011 (momento in cui risalgono le testimonianze raccolte durante l’inchiesta penale). Contestualmente l’amministrazione ha fatto presente di chiedere la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite dal 1° maggio al 30 settembre 2011, il cui importo sarà oggetto di una separata decisione. L’amministrazione ha infine tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 114).

In data 4 settembre 2013 l’Ufficio AI ha emesso una decisione di restituzione per complessivi fr. 10'040.-- (doc. 115).

1.4. Avverso la decisione di soppressione della rendita l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso, postulando in via principale il ripristino della rendita intera; subordinatamente essa ha chiesto la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per l’esecuzione di nuovi accertamenti medici. In sostanza la ricorrente contesta di lavorare presso il bar gestito dal marito, facendo presente di recarsi li unicamente per consumere il proprio caffè, interloquendo con familiari ed avventori, “attività” concordate con il proprio psicologo a fini terapeutici. Parimenti contestata è la rilevanza delle testimonianze raccolte in sede penale, visto che il relativo procedimento aperto nei suoi confronti è sfociato in un decreto di abbandono. Infine, con riferimento a refertazioni dello psichiatra curante, l’insorgente sostiene un peggioramento del suo stato di salute che, unitamente agli altri elementi evidenziati, non permette di concludere per una residua capacità lavorativa del 50%.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria valutazione medica, ha chiesto la reiezione del ricorso.

1.6. Il 25 novembre 2013 l’amministrazione, autorizzata dal procuratore pubblico, ha prodotto al TCA i verbali di polizia – sui quali si è fondata per la stesura della decisione contestata (VI) – che sono stati trasmessi per conoscenza all’interessata (VII).

1.7. In data 31 luglio 2014 il TCA ha chiesto al legale della ricorrente di trasmettere copia del testo integrale del decreto di abbandono del 16 luglio 2013 menzionato nel ricorso (VIII). Con scritto 20 agosto 2014 l’assicurata ha inviato quanto richiesto, allegando un rapporto della__________ (IX).

In data 17 settembre 2014 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito al succitato rapporto (XI).

Il 30 settembre 2014 la ricorrente ha trasmesso un referto del SPS di __________ (XIII) ed al riguardo l’amministrazione ha inoltrato delle osservazioni (doc. XVI).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso la mezza rendita con effetto retroattivo al 1° maggio 2011.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.5. Nel caso concreto, a seguito della domanda di prestazioni, l’assicurata è stata peritata dal dr. __________, il quale con rapporto 9 novembre 2004 – diagnosticati una sindrome depressiva ricorrente, attualmente senza sintomi psicotici (ICD 10:F 32.3) e pregressi scompensi acuti a sintomatologia prevalentemente delirante (ICD 10: F 23.2) – l’ha ritenuta inabile al 75% in qualsiasi attività (doc. AI 17).

Con rapporto 31 ottobre 2007 la dr.ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia presso il CPAS, ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave con sintomi psicotici (ICD 10:F 33.3) e pregressi scompensi acuti a sintomatologia prevalentemente delirante (ICD 10: F 23.2). Essa ha di conseguenza confermato la valutazione del dr. __________ relativamente all’incapacità lavorativa (doc. AI 49).

Durante l’ultima revisione della rendita, avviata d’ufficio nel giugno 2011, l’Ufficio AI, come accennato, ha ricevuto dalla Polizia cantonale una segnalazione datata 6 agosto 2011 in cui all’assicurata veniva ipotizzata una contravvenzione alla Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate, periodo ottobre 2005 – maggio 2011, avendo fra l’altro accertato, da 9 testimonianze raccolte, che l’interessata avrebbe lavorato 4/5 ore al giorno presso lo snack bar __________ di __________, gestito da suo marito (doc. AI 88-3).

L’amministrazione ha poi raccolto i rapporti 7 settembre 2011 e 27 settembre 2011 dello psichiatra curante, dr. __________ del SPS (Servizio psico sociale) di __________, presso il quale l’assicurata è seguita dal 26 maggio 2009. Poste le diagnosi di sindrome delirante e, in via differenziale, di sindrome delirante con schizofrenia non specificata per la comparsa di allucinazioni uditive in momenti di acuzie, nel primo rapporto lo psichiatra valuta una totale incapacità lavorativa dal 2002 e nel secondo un’incapacità lavorativa invariata (doc. AI 82/5 e 83).

Visionato il verbale d’interrogatorio 17 luglio 2011 dell’assicurata reso davanti alla Polizia cantonale, con annotazioni 3 settembre 2013 il dr. __________ del SMR, ha ritenuto che l’assicurata "… risponde in modo logico, coerente, adeguato alla circostanza a domande poste. Non sono riportate risposte di traverso, bizzarre o illogiche; l'A.ta dimostra prontezza, con adeguata concentrazione e attenzione nel rispondere in maniera per lei favorevole a quanto le viene chiesto. L'atteggiamento sopra descritto appare escludere la presenza di una sindrome delirante rispettivamente la stessa è tenuta sotto controllo dalla presa a carico specialistica eventualmente in atto. Qualunque sia il caso, non appaiono soddisfatte limitazioni dovute a una sindrome delirante con influenza sulla capacità lavorativa in attività quale di cameriera in un bar o ristorante. È quindi del tutto giustificato che l'A.ta possa lavorare come cameriera almeno cinque ore al giorno su cinque giorni a settimana da maggio 2011, come si evince dalla documentazione pervenuta, in assenza di deliri e allucinazioni. È verosimile che l'A.ta, come dimostrerebbe la documentazione, possieda capacità di comprensione, attenzione e concentrazione tali da permettere di esercitare la professione di cameriera a tempo pieno, almeno dal maggio 2011.” (…)" (doc. AI 88/1-2).

L’assicurata è stata poi vista dal succitato psichiatra del SMR, il quale con rapporto 14 settembre 2012, distanziandosi dalle valutazioni dei curanti, ha osservato:

" Oggi, l'A.ta non presenta segni o sintomi di deliri o allucinazioni in atto. La compliance ai medicamenti appare dubbia: l'A.ta non sa dire i nomi dei medicamenti che assume; la figlia cita tre farmaci psichiatrici ma non sa specificarne il dosaggio, aggiunge che la madre non è aiutata da nessuno in casa nel gestire i medicamenti.

L'A.ta aggiunge, nel descrivere il suo vivere quotidiano, che a due giorni positivi seguono alcune giornate negative. Posso intuire da questo discorso che oggi starei osservando l'A.ta in un giorno positivo, domani potrebbe dunque essere una "giornata no". Non posso fare altro che prendere nota dell'affermazione dell'A.ta.

Così come si deve prendere nota della coerenza con cui l'A.ta ha parlato dei suoi sintomi se si confronta con la documentazione medica in dossier. (…)" (doc. 90/8)

Il succitato psichiatra ha poi concluso:

" (…)

Tornando all'attualità, presa a carico psichiatrica meno assidua (l'A.ta non avrebbe stabilito un nuovo appuntamento ma si recherà dallo specialista in caso di bisogno), assenza di sintomi floridi, buona funzionalità nelle attività di tutti i giorni (l'A.ta dichiara di svolgere le comuni attività casalinghe, guida l'automobile, ha rapporti sociali esterni alla famiglia, afferma infatti di vedere regolarmente

un'amica), l'assenza di problemi amnesici grossolani non giustificano adesso un'incapacità lavorativa estremamente elevata.

Tenendo conto della storia più sopra riassunta, delle dichiarazioni odierne dell'A.ta, e non di fattori non medici, appare verosimile che l'A.ta possa impegnarsi in un'attività di cameriera per quattro ore giornaliere consecutive, con rendimento pieno, a causa della ridotta caricabilità, delle ridotte capacità di mantenere attenzione e concentrazione continuative sul lungo periodo, limitazioni tipiche dei soggetti affetti da disturbi psicotici, anche quanto vi è una risposta ottimale al trattamento specialistico.

Non ho elementi oggettivi e neutrali per esprimersi sulla funzionalità dell'A.ta dalla perizia della dr.ssa __________ a oggi, se non gli estratti di verbali d'interrogatorio in polizia, pertanto posso giustificare la CL 50% solo dalla data odierna. (…)"

(doc. AI 90/9)

In dr. __________ sostiene quindi di aver riscontrato un significativo miglioramento rispetto alla perizia della dr.ssa __________ del 2007 (doc. AI 90/3).

Con annotazioni 16 aprile 2013 il dr. __________, analizzata la documentazione fatta pervenire dalla cassa malati relativa ai medicamenti presi dall’assicurata, ha inoltre potuto costatare: "… anche alla luce dell'osservazione diretta dell'11.09.2012, dove erano emerse evidenti funzionalità utilizzabili in ambito lavorativo, che l'A.ta godrebbe di un buon compenso psichico da molto tempo, anche da prima di settembre 2012. Infatti, pur in assenza di una presa medicamentosa adeguata, non sono noti scompensi psichici che hanno richiesto interventi in urgenza o ricoveri stazionari in cliniche psichiatriche, situazioni attese in una paziente affetta da psicosi con sintomi cosiddetti positivi, come allucinazioni visive" (doc. AI 93/1). Lo psichiatra ha quindi concluso di non escludere che già a maggio 2011, momento in cui risalgono le testimonianze in sede penale, l’assicurata “possedesse una capacità lavorativa medico-teorica in qualsiasi attività lucrativa a lei addetta di almeno il 50% in termini di presenza “(doc. AI 93).

A seguito del progetto di decisione di soppressione della rendita l’assicurata ha prodotto il rapporto 7 giugno 2013 del Capo clinica del SPS di __________ in cui, sostenuta la presenza di una sintomatologia compatibile con la diagnosi di schizofrenia non specificata (ICD10:F20.9), ha concluso:

" (…)

Pertanto, in considerazione della grave fragilità psichica di base presentata, della prognosi quo ad valetudinem che appare molto sfavorevole, dell'evoluzione del caso, nonché della parziale compromissione anche delle prestazioni delle attività quotidiane, riteniamo che l'inabilità lavorativa presentata dalla Sig.ra Bayu sia invariata rispetto alle valutazioni già effettuate negli anni precedenti…"

(doc. AI 105/5)

Con annotazioni 29 luglio 2013 lo psichiatra del SMR, analizzato il succitato rapporto, ha invece confermato le proprie valutazioni, facendo presente che il giorno stesso della sua valutazione è venuto a conoscenza di un ricovero presso la __________, ritenendo utile richiedere i relativi rapporti di degenza e d’uscita (doc. AI 108).

Esaminato il rapporto 14 agosto 2013 del SPS riguardo al ricovero dal 21 giugno al 19 luglio 2013 (doc. AI 111), nelle annotazioni 22 agosto 2013 il dr. __________ ha concluso per una totale inabilità in qualsiasi attività limitatamente all’ultima degenza, confermando per il resto le precedenti prese di posizione sulla residua capacità lavorativa (doc. AI 113).

Pendente causa la ricorrente ha prodotto il rapporto 11 agosto 2014 del __________ (dr. __________) relativo ad un ulteriore ricovero volontario (dal 16 al 31 luglio 2014) a seguito di un’esacerbazione della sintomatologia psicotica con presenza di voci imperative e denigranti, in cui è stato descritto lo status all’ammissione:

" (…)

Aspetto ed igiene personale sufficientemente curato. Lucida, orientata nei diversi parametri, collaborante. Attenzione e concentrazione mantenute. Eloquio fluido, informativo. Umore in asse con affettività congrua ed emotività labile. Pensiero prevalentemente incentrato sulla sintomatologia delle ultime settimane caratterizzata da dispercezioni uditive denigranti, imperative che la inviterebbero di togliersi la vita. Emergeva la nota ideazione delirante di stampo persecutorio nei confronti di terzi che vorrebbero fare del male a lei ed alla figlia più piccola. Come fattore stressante riconosceva il rapporto riallacciato tra la figlia maggiore di religione armena ortodossa, ed il compagno, di religione islamica ed il successivo non riconoscimento da parte del marito di tale relazione. Elevata quota d'angoscia.

Negava ideazione suicidale, pregressi tentamen o famigliarità. Non eteroagressività.

Capacità mnesiche conservate. Critica di malattia presente.

Al momento dell'ammissione non era presente un rischio di allontanamento dalla struttura. (…)" (doc. IX/1)

Dopo due settimane di degenza l’assicurata è stata dimessa data l’assenza di “sintomi produttivi e visto il buono stato di compenso” (IX). Al riguardo nelle annotazioni 11 settembre 2014 il dr. __________ ha rilevato:

" (…)

La terapia medicamentosa prescritta in __________ è del tutto adeguata al caso; noto un aumento della medicazione neurolettica (Ability da 10mg/die a 20/mg/die), la quale verosimilmente potrebbe permettere all'assicurata di evitare ulteriori ricoveri se assunta con regolarità.

Non posso, tuttavia, non ripetere ancora una volta che non posso escludere che gli aspetti descritti come deliranti e persecutori facciano parte del milieu socio-culturale di provenienza dell'assicurata.

Infatti, l'assicurata, anche alla fine dell'ultimo ricovero di breve durata (2 settimane) è rientrata al domicilio in assenza di sintomi produttivi, come già lo scorso anno, cioè nello status quo ante, noto e ampiamente descritto in sede SMR. Tale condizione sembra riproporsi a scadenze regolari (estate 2013, estate 2014), sempre sulla base di fattori sociali e culturali invariati." (doc. XI/1)

Da ultimo, la ricorrente ha prodotto il rapporto 17 settembre 2014 del dr. __________ del SPS. Lo specialista ha dapprima descritto la situazione psichica della paziente:

" (…)

La Signora RI 1 si presenta sempre molto adeguata nei comportamenti e disponibile al colloquio. Ella manifesta una sintomatologia di carattere francamente psicotico (deliri a contenuto mistico e persecutorio; allucinazioni uditive, cenestesiche e visive, che in momenti di scompenso diventano molto pervasive e disturbanti) con secondaria ripercussione sul tono dell'umore (episodi depressivi con ideazione suicidale – non vengono segnalati passaggi all'atto). Questo quadro psicopatologico viene sostenuto da una grave labilità dei confini dell'Io, ovvero inserzione e controllo del pensiero, controllo totale della psicomotricità da parte di forze esterne (la Madonna o Dio), fratture nella continuità temporale della percezione di sé, che depongono pesantemente per una diagnosi di psicosi tipo Schizofrenia Paranoidea e decorso continuo. (…)" (doc. XIII/bis, pag. 1)

Egli ha poi rilevato:

" (…)

Nonostante una consapevolezza di malattia soddisfacente, seppur non completa, l'assicurata, appena raggiunto un livello di benessere soddisfacente, tende a diminuire di sua iniziativa il dosaggio dei medicamenti che le vengono prescritti, ritornando in uno stato di scompenso psicopatologico in modo più o meno rapido. L'ambiente familiare non risulta particolarmente supportivo nei suoi confronti; anzi, nei momenti di maggior conflittualità, viene svalutata se non addirittura denigrata sulla base della sua storia psichiatrica.

Tutto quanto sopraesposto determina una fragilità che si manifesta nel quotidiano, oltre che a livello della sua abilità lavorativa. Ogni evento, anche di portata secondaria, si configura come possibile elemento destabilizzante ed innescante uno scompenso psicotico.

Il buon rapporto di fiducia costruito con il Servizio ha sempre reso possibile alla paziente il ricorrere allo stesso in modo tempestivo per chiedere aiuto in momenti di particolare stress; infatti non si sono mai create le condizioni per ricoveri in regime coatto né c'è mai stato il passaggio all'agito dell'ideazione suicidale.

L'ultimo ricovero presso la __________ è avvenuto dal 16 luglio 2014 al 31 luglio 2014 per un nuovo scompenso psicotico che non è stato possibile gestire ambulatorialmente (anche a causa della situazione famigliare estremamente tesa che si è venuta a creare negli ultimi mesi). (…)" (doc. XIII/bis, pag. 1-2)

e concluso:

" (…)

Riteniamo pertanto che la fragilità psichica di questa donna sia tale da inficiarne completamente la sua abilità lavorativa. Essendo in estrema difficoltà nel gestire le situazioni di stress emotivo e di conflittualità con terzi, non è possibile richiederle un impegno costante quotidiano costante, seppur di poche ore. Un eventuale impiego deve essere immaginato esclusivamente in un contesto protetto e con finalità prettamente riabilitative e risocializzanti."

(doc. XIII/bis, pag. 2)

Nella annotazioni 6 ottobre 2014 il dr. __________ del SMR ha per contro rilevato:

" Prendo nozione dell'ultimo rapporto del SPS di . È descritto lo status psichico noto da tempo ed evidenziato nei precedenti rapporti SPS. Tuttavia, non posso non rilevare che allo stesso status ê associato ogni volta una diagnosi leggermente diversa pur appartenendo allo spettro psicotico: il 7.09.2011 il Dr. __________ e il Dr. __________ diagnosticano una sindrome delirante; il 27.09.2011, gli stessi specialisti certificano lo stesso disturbo in diagnosi differenziale con schizofrenia non specificata; il 7.06.2013, il Dr. __________ pone diagnosi di schizofrenia non specificata; il 14.08.2013, il Dr. __________ non pone una diagnosi codificata secondo ICD 10, ma scrive di deliri a contenuto mistico, allucinazioni uditive, cenestesiche e visive, il 17.09.2014, il Dr. __________ e la Dr., descrivendo lo status conosciuto, si esprimono a favore di una diagnosi di psicosi tipo schizofrenia paranoidea a decorso continuo, diagnosi non coincidente con i suoi apprezzamenti precedenti.

Noto, inoltre, che la lettera d'uscita dalla __________ del 23.07.2013 pone diagnosi di schizofrenia paranoide mentre la lettera della __________ del 11.08.2014 non menziona alcuna diagnosi.

In conclusione, dalla valutazione dei curanti del SPS emergono discrepanze diagnostiche significative di uno status stabile nel tempo.

Confermo, pertanto, che non sono stati evidenziati fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative di fatti noti atte a modificare le precedenti prese di posizione SMR." (doc. XV/bis)

Con il presente ricorso l’assicurata contesta la valutazione psichiatrica del SMR.

2.6. In merito alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In DTF 135 V 465 il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’ammini-strazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, op. cit., ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23 settembre 2004).

2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non può condividere – senza l’espletamento di un ulteriore accertamento peritale – le conclusioni a cui è giunto il SMR riguardo ad un miglioramento duraturo della situazione valetudinaria rispetto alla perizia del 31 ottobre 2007 del CPAS (dr.ssa __________).

Va innanzitutto evidenziato che per la riduzione e/o soppressione del diritto ad una rendita nell’ambito di una revisione intrapresa d’ufficio è all’amministrazione che incombe l’onere della prova circa l’importante miglioramento dello stato di salute suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Nel caso in cui non si potesse concludere, in base al criterio della verosimiglianza preponderante, per un miglioramento dello stato di salute il diritto alla prestazione resterebbe invariato (STF 8C_441/2012 del 25 luglio 2013 resa nella composizione di 5 giudici e nella quale è stato ribadito che: “(…) Ist eine anspruchsherhebliche Änderung des Sachverhalts nicht mit überwiegender Wahrscheindlichkeit erstellt, bleibt es nach dem Grundsatz der materiellen Beweislast beim bisherigen Rechtzustand (SVR 2012 IV Nr. 18 S. 81, 9C_418/2010 E. 3.1; vgl. SVR 2010 IV Nr. 30 S. 94, 9C_961/2008 E. 6.3) (…)” (STF 8C_441/2012 del 25 luglio 2013 consid. 3.1.3 pubblicata in SVR 2013 IV Nr. 44 pag. 134).

Per sapere in che cosa consiste la modifica va fatto riferimento alla STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2012, caso in cui l’Alta Corte, chiamata a pronunciarsi in un caso in cui questo Tribunale aveva confermato un miglioramento del disturbo depressivo, ha annullato il giudizio impugnato e rinviato gli atti al TCA affinché, predisposta una perizia giudiziaria, si pronunciasse di nuovo. In quell’evenienza il TF ha, in particolare, evidenziato che “(…) 5.2 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova attendibile in caso di revisione - o come in concreto di assegnazione retroattiva di una rendita temporanea - se non attesta in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesistenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura rispettivamente la loro entità.

L'accertamento di una modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità lavorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscontro nel tenore delle domande poste al perito (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid 4.3). (…)” (STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013, consid. 5.2)

Vedi, in questo senso, anche i considerandi 6.1.2 e 6.1.3 della succitata STF 8C_441/2012 del 25 luglio 2013 a 5 giudici.

Ritornando al caso concreto, come visto, con rapporto 14 settembre 2012 il dr. __________ ha individuato un ”significativo miglioramento” dello status psichico rispetto alla perizia della dr.ssa __________ del 2007. In particolare, dopo aver proceduto all’osservazione dello status psichiatrico dell’assicurata, il succitato sanitario ha pertanto concluso :

" Tenendo conto della storia più sopra riassunta, delle dichiarazioni odierne dell'A.ta, e non di fattori non medici, appare verosimile che l'A.ta possa impegnarsi in un'attività di cameriera per quattro ore giornaliere consecutive, con rendimento pieno, a causa della ridotta caricabilità, delle ridotte capacità di mantenere attenzione e concentrazione continuative sul lungo periodo, limitazioni tipiche dei soggetti affetti da disturbi psicotici, anche quanto vi è una risposta ottimale al trattamento specialistico.

Non ho elementi oggettivi e neutrali per esprimersi sulla funzionalità dell'A.ta dalla perizia della dr.ssa __________ a oggi, se non gli estratti di verbali d'interrogatorio in polizia, pertanto posso giustificare la CL 50% solo dalla data odierna. (…)"

(doc. AI 90/9)

Sta di fatto che i medici curanti hanno continuato a descrivere gli scompensi psicotici di cui l’assicurata soffre, già segnalati nella perizia 2007 della dr.ssa __________, tant’è che sia nel 2013 (21 giugno – 19 luglio) che nel 2014 (16 luglio – 31 luglio) essa è stata degente presso il __________ a seguito dell’esercebazioni di tale sintomatologia psicotica.

Non va poi dimenticato che gli psichiatri del SPS hanno posto una diagnosi di schizofrenia non specificata (nei rapporti 7 settembre 2011 tale diagnosi è stata riportata in via differenziale, mentre in quelli del 7 giugno 2013, 14 agosto 2013 e 17 settembre 2014 si parla di schizofrenia paranoidea a decorso continuo), confermando la grave fragilità psichica ed una evoluzione sfavorevole. In merito all’abilità lavorativa nel rapporto 7 giugno 2013 – quindi prima della decisione contestata, che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) - il CPS “la riteneva invariata rispetto alle valutazioni già effettuate negli anni precedenti…" (doc. AI 105/5), quindi inconsistente, ciò che da ultimo è stato ribadito nel già citato rapporto 14 settembre 2014 del SPS (“Riteniamo pertanto che la fragilità psichica di questa donna sia tale da inficiarne completamente la sua abilità lavorativa. Essendo in estrema difficoltà nel gestire le situazioni di stress emotivo e di conflittualità con terzi, non è possibile richiederle un impegno costante quotidiano costante, seppur di poche ore. Un eventuale impiego deve essere immaginato esclusivamente in un contesto protetto e con finalità prettamente riabilitative e risocializzanti; doc. XIII/bis, pag. 2).

Vero che, come esposto al consid. 2.6, la giurisprudenza riconosce alle certificazioni del medico curante, anche se specialista, un valore di prova limitato in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente; d'altra parte l'Alta Corte ha sottolineato in diverse occasioni che non va dimenticata la potenziale forza probante dei rapporti del medico curante, derivante dal fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124); vedi pure la sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 in materia di prestazioni AI per assicurati residenti all’estero e la sentenza di questa Corte 32.2010.137 del 21 marzo 2011.

Tutto ben ponderato questa Corte, viste le certificazioni dei curanti, non può concludere, con la necessaria tranquillità di giudizio, per un miglioramento duraturo della situazione valetudinaria rispetto al 2007 senza che non si proceda ad una una perizia psichiatrica.

Va fatto presente che il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’UAI o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011); quest’ultima evenienza corrisponde al caso concreto.

2.8. Riguardo alla menzionata vertenza penale – i cui fatti, secondo l’amministrazione, costituiscono un indizio per ritenere verosimile un miglioramento della capacità lavorativa – va fatto presente che nei confronti dell’assicurata e di sua figlia (__________), è stata aperta una procedura di contravvenzioni alla LF concernente le lotteria e le scommesse professionalmente organizzate, in cui era implicato anche __________, rispettivamente marito della prima e padre della seconda, nonché responsabile dello Snak Bar __________, oggetto di due separati decreti di accusa.

Con decreto 16 luglio 2013 il PP __________ ha abbandonato (su opposizione) il procedimento nei confronti delle due succitate, rilevando:

" (…)

  1. con le opposizioni indicate in ingresso, le imputate hanno contestato quanto indicato nei rispettivi decreti d'accusa, ovvero di avere:

a __________ nel periodo novembre 2009/maggio 2011, quale gerente dello Snack Bar __________, predisponendo la necessaria attrezzatura informatica e cartacea collegata ai preposti siti di scommesse, mediato professionalmente agli avventori l'occasione di concludere scommesse proibite (per __________);

rispettivamente

a Bellinzona nel periodo marzo 2009/maggio 2011, saltuariamente, sostituendo il responsabile e/o la gerente dello Snack Bar __________, predisponendo la necessaria attrezzatura informatica a cartacea collegata ai preposti siti di scommesse, mediato professionalmente agli avventori l'occasione di concludere scommesse proibite (per RI 1).

Al dibattimento indetto il 27 maggio 2013, il Pretore, ritenuto comunque il ritiro dell'opposizione da parte di __________ (padre a marito delle qui imputate) al suo decreto d'accusa. Riteneva che l'assenza di contradditorio all'assunzione delle prove e meglio dei testi sentiti in Polizia, non poteva essere sanato se non con un eventuale rifacimento dell'assunzione di dette prove. Rinviava gli atti a questo Ufficio per le sue incombenze;

  1. senza ombra di dubbio il principale protagonista redicivo del giro di scommesse clandestine presso il bar __________ di __________ è il condannato __________. La figlia e la moglie qui imputate sembrano avere avuto, anche secondo le testimonianze di cui è stata indicata la riassunzione in contradditorio, un ruolo secondario.

Sia come sia, muovendoci in ambito contravvenzionale, considerato il tempo trascorso dai fatti (che potrebbe anche pregiudicare i ricorsi dei testi a suo tempo escussi), ritenuta l'assenza di prove documentali per le qui imputate, lo scrivente ritiene a questo punto la fattispecie rientrante nei casi previsti dall'art. 52 CPS a cui rinvia l'art. 8 cpv. 1 CPP.

Deve pertanto essere decretato l'abbandono del procedimento penale, riservate le competenze delle Autorità amministrative;

  1. trattasi quindi di un abbandono per opportunità, per cui non si accordano risarcimenti o torto morale, peraltro nemmeno richiesti. (…)" (doc. IX/2)

Dagli estratti verbali di polizia trasmessi dall’Ufficio AI a questo Tribunale (cfr. consid. 1.6), risulta in particolare che il marito dell’assicurata è stato sentito il 16 luglio 2011 il quale ha fra l’altro detto:

" Mia moglie passa unicamente al bar per bere il caffè e posso anche confermare che non svolge alcun tipo di lavoro” (verbale d’interrogatorio di __________ del 16 luglio 2011, pag. 3, doc. AI 120).

Il 17 luglio 2011 l’assicurata ha da dichiarato: “Dichiaro che frequento quasi quotidianamente il bar in questione (bar __________, n.d.r.). Mi reco lì in mattinata verso le 9.00, sempre se sto bene, per bere un caffè e poi faccio ritorno a casa”; “In qualche occasione, quando ho visto __________ (sua figlia n.d.r.) o __________ (suo marito n.d.r.) in difficoltà, mi è capitato di dare una mano a preparare qualche caffè o a servire qualche cliente” (verbale, pag. 2). Alla domanda di quantificare dal punto di vista temporale tale aiuto, essa ha risposto: “Purtroppo non sono in grado di quantificare, ma se devo dare una stima posso dire una volta al mese. In queste occasioni ho dato una mano è successo che preparavo il caffè a me, oltre a qualche cliente anche a mia cugina o qualche mia amica“ (verbale, pag. 3). Dichiaratasi estranea al giro di scommesse che si svolgerebbe presso il citato bar, alla domanda posta dal poliziotto (“Siamo pure a conoscenza che lei quasi quotidianamente lavora presso il bar __________ e che quindi non è solo una cosa occasionale. Che cosa ha da dire in merito”) ha ribadito quanto dichiarato in precedenza, in quanto “Io non lavoro presso il bar ma mi capita solo occasionalmente di aiutare __________ o __________” (verbale pag. 4). Infine, alla domanda sul motivo per cui ci sarebbero delle persone che dichiarano di averla vista quotidianamente a lavorare, la ricorrente ha detto: “Non sono in grado di rispondere” (verbale pag. 4, doc. AI 121);

.

Seguono le deposizioni di 7 testimoni, i quali alla domanda “Visto il tempo che frequenta il bar, sarebbe in grado d’indicarmi se la moglie del __________ (la qui ricorrente; n.d.r.) ha lavorato presso il bar (bar __________; n.d.r.)? Se sì, con quale frequenza?” hanno risposto come segue:

  • “Solitamente il sabato è la moglie che gestisce il locale e quindi pure il giro di scommesse. A questo punto annoto che la moglie è pure a beneficio dell’AI (invalidità) e di conseguenza mi chiedo come possa lavorare con così tanta frequenza senza avere ripercussioni legali “ (verbale d’interrogatorio di __________ del 18 maggio 2011, pag. 6, doc. AI 122);

  • “La moglie sicuramente è coinvolta come ho già dichiarato prima. Posso anche confermare che l’ho vista lavorare presso il bar __________, anche se in modo occasionale” (verbale d’interrogatorio di __________ del 19 maggio 2011, pag. 6, doc. AI 123);

  • “Io la vedo (RI 1 n.d.r.) ogni sabato e ogni domenica, per gli altri giorni non so dirlo perché lavorando non frequento il bar” (verbale d’interrogatorio di __________ del 20 maggio 2011, pag. 6, doc. AI 124);

  • “Quasi tutti i fine settimana che andavo al bar __________ a scommettere ho visto la moglie (RI 1 n.d.r.) lavorare li” (verbale d’interrogatorio di __________ del 20 maggio 2011, pag. 6, doc. AI 125);

  • “Si, lavora tutti i giorni. In assenza di __________ e della figlia, ho visto più volte la moglie di RI 1 lavorare, e qui mi sono sorte molte perplessità perché dovrebbe essere in AI” (verbale d’interrogatorio di __________ del 21 maggio 2011, pag. 6, doc. AI 126);

  • “Si, lavora con una certa regolarità all’interno del bar __________. Siccome frequento giornalmente questo bare, io la vedo 4-5 volte a settimana e presumo lavori pure 4-5 ore al giorno” (verbale d’interrogatorio di __________ del 21 maggio 2011, pag. 7, doc. AI 127);

  • “Si, mi è capitato di vederla lavorare li” (verbale d’interrogatorio di __________ del 21 maggio 2011, pag. 7, doc. AI 122).

Infine, come si evince dal succitato decreto di abbandono, le suesposte testimonianze non sono state rese in contradditorio e quindi dichiarate non utilizzabili ai fini penali da parte della Pretura penale, la quale ha rinviato gli atti al Ministero pubblico per le sue incombenze.

Va qui rilevato che, secondo costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quello che concerne le prescrizioni violate, né per quel che attiene alla valutazione della colpa (STFA H 33/03 dell'8 ottobre 2003 consid. 5.6, STFA H 411/01 del 5 marzo 2003 consid. 5, STFA H 194/01 del 4 febbraio 2002 consid. 2a). Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti stabiliti in sede penale e la loro qualificazione giuridica non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche di diritto penale prive di rilievo dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 242 consid. 6a e sentenze ivi citate; STFA H 33/03 dell'8 ottobre 2003 consid. 5.6; STFA H 184/98 del 17 febbraio 1999 consid 4b).

Ora, va ricordato che l’assicurata in occasione dell’incontro avuto il 15 aprile 2008 con un funzionario dell’AI, tenutosi a seguito di una segnalazione sulla sua presenza presso il bar del marito, aveva confermato di recarsi lì tutti i giorni (per distarsi dai propri pensieri) e di preparare qualche caffé, escludendo di non essere mai stata da sola né di aver sostituito altro personale. In quell’occasione egli aveva concluso:

" (…)

Le informazioni che sono emerse in questa occasione, per quanto vere e confermate dall'assicurata, non aggiungono nulla di nuovo alla valutazione del caso. Il fatto che la signora RI 1 si rechi al ristorante del marito non è di per sè motivo per ritenere che vi sia una capacità lavorativa tale da svolgere l'attività; il fatto che la signora si trovi a servire qualche caffè infatti, non significa che possa farlo alla stregua di una cameriera e che, soprattutto, sia in grado di garantire una continuità. D'altro canto la documentazione all'incarto, ed in particolare l'ultima perizia, descrivono un quadro patologico grave e incompatibile con l'espletamento di un'attività professionale." (doc. AI 61/1-2)

Certo che nel citato rapporto 7 settembre 2011 il dr. __________ sostiene che “l’assicurata trascorre gran parte della giornata al domicilio ed in alcuni momenti si reca al bar gestito dal marito e dalla figlia dove trascorre alcune ore in compagnia dei famigliari. Si tratta di una situazione discussa in terapia allo scopo di evitare il progressivo ritiro sociale, ma non si tratta di un’attività lavorativa “ (sottolineatura doc. AI 82/3), ciò che contrasta con le testimonianze raccolte dalla polizia. Anche quanto dichiarato, sempre in ambito d’inchiesta penale, dall’assicurata e da suo marito stride con le succitate dichiarazioni.

Tuttavia, non si può dedurre che durante la presenza al bar, sebbene assidua, la ricorrente abbia verosimilmente lavorato nel senso stretto del termine. Va poi ricordato che quell’epoca essa “lavorava” in un contesto familiare, non paragonabile ad un esercizio pubblico gestito da terzi e quindi in un ambiente “protetto”. Infine, la quantificazione di 4/5 ore al giorno è solo un’ipotesi formulata da un teste, ripresa, come visto al consid. 2.5, dal dr. __________ nel suo rapporto 14 settembre 2012. Per questi motivi, secondo questa Corte tale situazione non si discosta in maniera rilevante da quanto osservato nel 2008 dal funzionario AI. I suddetti elementi non sono quindi sufficienti per ritenere un duraturo miglioramento della capacità lavorativa.

2.9. In conclusione, visto quanto sopra, il ricorso va accolto, la decisione contestata annullata e gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché proceda al menzionato accertamento psichiatrico. In esito a tale nuovo accertamento, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente in merito alla revisione.

Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA).

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 6 novembre 2013 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.7.

  1. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà fr. 1'500.-- di ripetibili all’assicurata.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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