Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2013.168
Entscheidungsdatum
28.07.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2013.168

FS

Lugano 28 luglio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 settembre 2013 di

RI 1

contro

la decisione del 20 agosto 2013 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1952, da ultimo attivo quale autista presso la __________ impresa costruzioni SA di __________ (doc. AI 4/1-3 e 19/1-3), nel mese di febbraio 1992 ha inoltrato una domanda di prestazioni (doc. AI 1/1-6).

Con decisioni del 13 maggio 1993 l’Ufficio AI – sulla base delle risultanze della documentazione raccolta dall’__________ che, con decisione 20 gennaio 1992, ha riconosciuto il diritto a una rendita d’invalidità del 35% dal 1. maggio 1992 e ad un’inden-nità per menomazione dell’integrità del 15% (doc. 21/1-3 dell’incarto lainf) – ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio al 31 dicembre 1991 e ad una mezza rendita dal 1. gennaio al 30 aprile 1992 (doc. AI 12/1-2 e 12/3-4).

1.2. Nel mese di luglio 1997 l’assicurato ha inoltrato un nuova domanda di prestazioni AI (doc. AI 13/1-20).

Nell’ambito di questa domanda la III Camera della Commissione federale di ricorso in materia d’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per le persone all’estero, con sentenza del 2 ottobre 2003, ha annullato la decisione di rifiuto delle prestazioni del 23 aprile 2002 (doc. AI 67/1-2) e rinviato gli atti all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’este-ro (doc. AI 78/1-12).

La stessa Camera, con sentenza del 9 giugno 2005, non è poi entrata nel merito del ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione del 22 marzo 2005 (doc. AI 121/1-2, decisione, anche questa, di rifiuto di prestazioni) e ha trasmesso gli atti per competenza a questo Tribunale (doc. AI 128/1-4).

Questo Tribunale, con STCA del 23 ottobre 2006, cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 144/1-16) – sulla base della perizia 5 novembre 2001 del dr. __________ (doc. AI 59/1-10) e della perizia pluridisciplinare 8 luglio 2004 del __________ (doc. AI 100/1-15) –, ha confermato il rifiuto a prestazioni in quanto non adempiuto il termine di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.

1.3. Nel febbraio 2007 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI (doc. AI 149/1-8).

Con decisione 15 ottobre 2009, preavvisata il 5 agosto 2009 (doc. AI 172/1-3), l’Ufficio AI – sulla base della perizia pluridisciplinare del SAM del 22 agosto 2008 (doc. AI 164/1-55), del rapporto 2 settembre 2008 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 166/1-3) e del rapporto finale 2 luglio 2009 con relative tabelle nonché nota del 15 ottobre 2009 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 170/1-6 e 180/1) – ha negato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità inferiore a quello pensionabile del 40%.

Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Nel febbraio 2013 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 184/1) nella quale l’Ufficio AI – vista l’annotazione del 5 marzo 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 186/1) – è entrato nel merito.

Con decisione del 20 agosto 2013, oggetto della presente vertenza – visti i rapporti medici dell’11 aprile 2013 della dr.ssa __________ (doc. AI 192/1-6) e del 27 maggio 2013 del dr. __________ (doc. AI 193/1-6) e sulla base delle annotazioni 20 giugno e 30 luglio 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 197/1 e 201/1) –, l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita ed a provvedimenti professionali (doc. AI 202/1-3).

1.5. Con il ricorso qui in oggetto l’assicurato ha contestato la valutazione medica. Sulla base del rapporto medico del 9 settembre 2013 del dr. __________ (doc. B) egli ha chiesto, in via alternativa, il riconoscimento dell’incapacità lavorativa del 50% attestata dal dr. __________, l’esecuzione di una perizia giudiziaria o il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici.

1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato il rinvio degli atti per l’esecuzione di ulteriori accertamenti pluridisciplinari (di natura reumatologica, neurologica e psichiatrica) proposti, nell’allegata nota del 1. ottobre 2013, dal proprio medico SMR dr. __________ e per la resa di una nuova decisione (IV e IV/1).

1.7. Dal canto suo l’assicurato non ha dato seguito alla domanda di presentare osservazioni scritte alla proposta dell’Ufficio AI (V e VI) e ha trasmesso al TCA lo scritto (a lui indirizzato) del 2 dicembre 2013 della dr.ssa __________ del seguente tenore: “(…) preso atto dello scritto del 25 novembre 2013 con il quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano le assegna il termine di 10 giorni per indicare eventuali nuovi mezzi di prova, nelle mia qualità di suo medico curante confermo quanto valutato dal Dr. med. __________, __________ nella sua lettera del 9 settembre 2013, ovvero che allo stato attuale e purtroppo in modo permanente esiste una sua inabilità al lavoro in un’attività adeguata al suo stato di salute, attività che potrà essere svolta al massimo al 50%. (…)” (VIII).

1.8. Con osservazioni 11 dicembre 2013 l’Ufficio AI ha comunicato al TCA che lo scritto 2 dicembre 2013 della dr.ssa __________ “(…) verrà esaminato e preso in debita considerazione da parte dell’amministrazione in occasione della rivalutazione peritale pluridisciplinare (…)” (X).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata e, in via alternativa, il riconoscimento dell’incapacità lavorativa del 50% attestata dal dr. __________, l’esecuzione di una perizia giudiziaria o il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.5. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (STF 9C_80/2013 del 18 settembre 2013, consid. 3.2). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87 segg. OAI; Pratique VSI 1999, pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevi-sionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Al riguardo nella DTF 140 V 2 l’Alta Corte ha stabilito che se l'invalidità rinasce per motivi diversi da quelli che avevano giustificato in passato l'erogazione di una rendita temporanea (nel frattempo soppressa) ci si trova in presenza di un nuovo evento assicurato. In tal caso il versamento della nuova rendita interviene al più presto dopo sei mesi dal nuovo annuncio all'AI (art. 29 cpv. 1 LAI). L'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI non è applicabile, nemmeno per analogia.

L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

2.6. Nell’evenienza concreta, l’Ufficio AI, in evasione della prima domanda di prestazioni – facendo proprie le valutazioni mediche dell’__________ – aveva riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio al 31 dicembre 1991 e ad una mezza rendita dal 1. gennaio al 30 aprile 1992 (cfr. consid. 1.1).

Questo Tribunale, come accennato, nell’ambito della seconda domanda di prestazioni, con STCA del 23 ottobre 2006 ha confermato il rifiuto a prestazioni in quanto non adempiuto il termine di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. consid. 1.2).

L’Ufficio AI, nell’ambito della terza domanda di prestazioni, con decisione 15 ottobre 2009, ha negato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità inferiore a quello pensionabile del 40% (cfr. consid. 1.3).

Nell’ambito della domanda di prestazioni del febbraio 2013, oggetto della presente vertenza, l’assicurato ha prodotto la seguente documentazione medica:

• esame RM lombare del 22 gennaio 2013 del radiologo dr. __________ (doc. AI 184/2);

• rapporto 18 febbraio 2013, indirizzato alla dr.ssa __________, nel quale il dr. __________, FMH in neurochirurgia, posta la diagnosi di “(…) sospetta sindrome della XII costola a destra con dolori irradianti nel fianco destro ed arti inferiori (…)” ha concluso che “(…) i dolori lamentati dal sig. RI 1, importanti al passaggio dorso-lombare, possono essere clinicamente compatibili con una sindrome della XII costola, accentuata a destra. I dolori avvertiti negli arti inferiori sono di origine pseudo-radicolare. Di fronte a questa situazione piuttosto refrattaria a terapie di tipo medicamentoso e conservativo in generale, consiglio di eseguire un blocco diagnostico selettivo, con soli anestetici locali, a livello del n. D12 a destra. Qualora risultasse positivo vi sarebbe l’indica-zione per rizotomia percutanea funzionale. (…)” (doc. AI 184/3-4);

• rapporto 21 febbraio 2013 della dr.ssa __________, FMH in medicina interna e oncologia, che, poste le diagnosi di “(…) • St. d.. frattura dei corpi vertebrali L1 e L2 con atteggiamento cifotico della Colonna a questi livelli • Ernia discale a livello L1 e L2 dal lato destro • Faccettopatia L4-L5 destro • Protrusione discale sottopeduncolare nel neuroforame di L4 destro • Sospetta sindrome della XII costola a destra con dolori irradianti nel fianco destro e arti inferiori (…)”, ha concluso che “(…) il paziente soffre di un peggioramento dei dolori a livello della colonna vertebrale (…)” (doc. AI 184/5).

Sulla base della suddetta documentazione medica – tenuto conto del rapporto finale 2 settembre 2008 nel quale il dr. __________, medico SMR (vista la perizia pluridisciplinare del SAM del 22 agosto 2008), aveva concluso per un’incapacità lavorativa del 100% nell’attività abituale di autista presso un’impresa di costruzioni dal 1. maggio 1992 e per una capacità lavorativa in un’attività adeguata del 90% dal 2001 e del 75% dal febbraio 2007 (doc. AI 166/1-3 e 185/1) – il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 5 marzo 2013, ha concluso che “(…) in relazione al quesito posto in data 01.03.2013, si ritiene giustificata l’entrata in materia, sulla base della nuova documentazione medica nel frattempo sopraggiunta. (…)” (doc. AI 186/1).

Dall’ulteriore documentazione medica raccolta dall’Ufficio AI, meglio dai rapporti medici dell’11 aprile e del 27 maggio 2013 (doc. AI 192/1-6 e 193/1-6), risulta inoltre che la dr.ssa __________ e il dr. __________, poste le diagnosi note, hanno attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 1987 rispettivamente del 50% senza specificare da quando.

Con annotazioni 20 giugno e 30 luglio 2013 il dr. __________ ha osservato che “(…) non appaiono evidenti nuovi elementi clinici atti a modificare le conclusioni mediche espresse dal SMR nel passato (…)” (doc. AI 197/1) e che “(…) siamo di fronte ad un diverso apprezzamento della curante dello stato valetudinario attuale dell’Assicurato, piuttosto che a un peggioramento del quadro clinico in assenza di nuovi elementi clinici significativi. Situazione non modificata. (…)” (doc. AI 201/1).

2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Inoltre, in DTF 125 V 351, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici e rilevato che dall’ultima perizia pluridisciplinare del SAM del 22 agosto 2008 sono trascorsi quasi cinque anni, questo Tribunale ritiene che, sulla sola base degli atti di causa, non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità che la situazione medica non si sia modificata da allora allorquando i periti avevano concluso che “(…) l’inidoneità alla professione di autista di camion è valida a decorrere dall’1.05.1992, come già valutato allora dal servizio medico della __________. […] In un’atti-vità confacente che rispetti i limiti funzionali descritti l’A. può raggiungere una capacità lavorativa del 75% a causa dell’in-capacità lavorativa per i motivi psichiatrici già descritti al capitolo 8. Questa capacità lavorativa è valida da febbraio 2007, quando l’A. ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni AI per peggioramento del suo stato di salute. Per il periodo precedente dal 2001 sino a gennaio 2007 si può codificare una capacità lavorativa del 90% in attività confacenti, come stabilita in precedenza dal Dr. __________ dell’UAI per gli A. residenti all’estero a __________ (vedasi atto del 20.12.2001). (…)” (doc. AI 164/20).

Questo vale a maggiore ragione visto che il dr. __________ – a differenza del neurologo dr. __________ nel consulto del 3 luglio 2008 (doc. AI 164/31-35) –, nei rapporti del 27 maggio e del 9 settembre 2013 (doc. AI 193/1-3 e B), ancorché senza specificare da quando, ha attestato un’incapacità lavorativa del 50%. In questo senso non è possibile confermare la valutazione del dr. __________ che, oltretutto senza essere specialista in materia, ha concluso per una situazione medica non modificata (cfr. doc. AI 197/1 e 201/1).

Inoltre, la dr.ssa __________, nel suo scritto del 2 dicembre 2013 indirizzato all’assicurato, ha confermato, senza specificare da quando, “(…) che allo stato attuale e purtroppo in modo permanente esiste una sua inabilità al lavoro in un’atti-vità adeguata al suo stato di salute, attività che potrà essere svolta al massimo al 50%. (…)” (VIII).

Va qui rilevato che anche il dr. __________, nell’annotazione del 1. ottobre 2013, ha espresso la seguente valutazione: “(…) in considerazione della certificazione specialistica e del tempo trascorso s’impone rivalutazione peritale in ambito pluridisciplinare comprendente valutazione reuma, neurologico e psichico (con valutazione criteri di Förster). (…)” (IV/1).

2.9. Nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Nella fattispecie, l’amministrazione, chiesta la retrocessione degli atti, conformemente a quanto concluso dal medico SMR nella succitata annotazione del 1. ottobre 2013, ha indicato che avrebbe direttamente proceduto all’allestimento di una perizia pluridisciplinare (IV).

Ora, rilevato come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, considerate le patologie di cui è portatore l’assicurato, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché metta in atto un approfondimento pluridisciplinare (a livello reumatologico, neurologico e psichiatrico), ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sull’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurato, che tenga conto delle varie patologie di cui soffre, in un’attività adeguata.

Una volta effettuata la perizia, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante la resa di una nuova decisione, sull’even-tuale diritto alla rendita, se necessario mediante il consueto raffronto dei redditi, e questo nel rispetto dei principi legali e giurisprudenziali applicabili (cfr. in proposito i considerandi 2.3, 2.4 e 2.5).

2.10. Per quanto precede, il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.8 e 2.9 e renda una nuova decisione.

  1. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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