Raccomandata
Incarto n. 32.2013.166
BS/sc
Lugano 4 agosto 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 settembre 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 agosto 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1968, è stata posta al beneficio di una rendita intera, con decorrenza dal 1° luglio 2000 (cfr. decisione 22 agosto 2001, doc. AI 20). La prestazione è stata confermata, in via di revisione, il 4 ottobre 2002 (doc. AI 38)
1.2. Avviata un’altra procedura di revisione, disposta una perizia bidisciplinare (5 dicembre 2007), degli accertamenti d’ordine reintegrativo ed un aggiornamento medico a cura del SMR (Servizio medico dell’AI) datato 5 agosto 2010, con decisione 17 novembre 2010 (preavvisata il 9 agosto 2010) l’Ufficio AI, ritenendo l’assicurata inabile (per motivi psichiatrici) al 40% in qualsiasi attività, ha ridotto la rendita ad un quarto con effetto dal 1° ottobre 2010 (doc. AI 90).
1.3. Nel luglio 2011 l’amministrazione ha proceduto ad una terza revisione. Raccolta la pertinente documentazione medica, sulla base di una valutazione bidisciplinare (psichiatrica e reumatologica) da parte del SMR datata 4 giugno 2013, concludente per l’assenza di una patologia extra-somatica, con decisione 16 agosto 2013 (preavvisata il 7 giugno 2013) l’Ufficio AI ha soppresso la rendita e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 124).
1.4. Contro la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, contestando un miglioramento delle condizioni di salute psichica, ha interposto il presente ricorso. Allegato un rapporto del proprio medico curante e facendo presente di sottoporsi ad una visita psichiatrica, la ricorrente ha chiesto al Tribunale l’allestimento di una perizia. Contestualmente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, rilevando che dalla documentazione medica allegata al ricorso non emergono nuovi elementi clinici, ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.6. Pendente causa l’insorgente ha prodotto, oltre alla necessaria documentazione relativa alla domanda di assistenza giudiziaria, il rapporto 26 novembre 2013 della dr. essa __________, specialista in psichiatrica concludente per un grado d’incapacità lavorativa del 50% (XIV).
Richiesto dal TCA, in data 20 dicembre 2013 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito al succitato rapporto. Evidenziando come il peggioramento psichico attestato sia susseguente alla ricezione della decisione impugnata, l’amministrazione ha confermato la valutazione SMR del 5 giugno 2013 (XVI).
Infine, con scritto 13 gennaio 2014 l’insorgente ha contestato la presa di posizione dell’amministrazione ribadendo il proprio ricorso (XVIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Nel caso in esame, oggetto del contendere è sapere se l’Uffi-cio AI ha correttamente soppresso in via di revisione il quarto di rendita.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.5. Nell’ambito dell’ultima revisione l’Ufficio AI ha fatto eseguire una valutazione reumatologica e psichiatrica a cura dei medici dr. __________ (FMH medicina interna) e dr. __________ (FMH psichiatrica e psicoterapia), entrambi attivi presso il SMR. Dal referto datato 5 gennaio 2013 (doc. AI 119) risulta che dal punto di vista internistico osteoarticolare, il dr. __________ ha ritenuto la situazione invariata rispetto alla perizia 5 dicembre 2007 del dr. __________. Diagnosticata una sindrome algica diffusa, vagante senza chiaro reperto strutturale osteoarticolare focale, nel contesto di un’affezione fibromialgica ed una fascite plantare sintomatica a sinistra, aveva ritenuto una piena abilità lavorativa nell’abituale attività. Altre affezioni internistiche e osteoarticolari il medico SMR non ha riscontrato (doc. AI 56).
L’aspetto psichico è stato esaminato dal dr. __________, il quale ha raffrontato, dopo aver visto l’assicurata, la situazione attuale rispetto alla perizia 2007 del dr. __________:
" (…)
Rispetto alla perizia del Dr. __________, è oggettivabile uno stato lieve, e probabilmente cronico, di umore depresso, ma non sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di depressione maggiore. Si deve, inoltre, notare che l'A.ta descrive attività per lei piacevoli, come frequentare una piscina, a cui deve rinunciare per motivi economici. L'A.ta ha oggi adeguati rapporti sociali, si prende cura di un bambino di circa due anni, svolge regolarmente le consuete attività domestiche.
Appare, pertanto, maggiormente giustificata la diagnosi di distimia, rispetto a quella di sindrome depressiva persistente, non specificata, di gravità lieve, posta dal Dr. __________ nel 2007.
In ogni caso, tale condizione non giustifica oggi alcuna inabilità lavorativa in qualsiasi attività adatta all'A.ta, né la stessa rappresenta una psicopatologia maggiore di entità tale da essere considerata come comorbidità rispettivamente co-diagnosi secondo i cosiddetti principi di Förster.
E' senz'altro tuttora condivisibile quanto specificato dal Dr. __________ riguardo la personalità dell'A.ta: Come scriveva il Dr. __________, il tutto è da essere inquadrato nell'ambito di una personalità isterica, con la messa in atto di meccanismi teatrali e esagerati del comportamento. Si tratta di un comportamento presente verosimilmente da molto tempo, almeno dall'inizio dell'età adulta, che non compromette, non ha compromesso per sé, le funzionalità dell'A.ta.
Stabilito che, dal momento dell'osservazione odierna, non è soddisfatto il primo dei principi di Förster, comorbidità con patologia psichiatrica grave, si deve considerare la somma dei principi seguenti:
Comorbidità somatica grave e cronica: assente.
Cure idonee probabilmente inefficaci, pur nella difficoltà oggettiva di valutare l'effettiva compliance e la riferita non assunzione di medicamenti prescritti un tempo dallo psichiatra Stato psichico stazionario ma non cristallizzato.
Isolamento sociale assente. (…)" (doc. AI 119/9)
Egli ha poi concluso:
" (…)
Può essere utile definire meglio la differenza sta uno stato di deflessione lieve cronica del tono dell'umore (distimia), priva d'influsso adesso sulla capacità lavorativa e stato cristallizzato: la cristallizzazione è un aspetto propriamente psicoanalitico di stato psichico immodificabile, impermeabile a circostanze interiori od esteriori: in effetti, lo stato psichico osservato oggi è significativamente migliore di quanto osservato nel 2007 e l'A.ta ha risposto in modo adeguato ad eventi vitali nuovi e significativi: nascita di un figlio, separazione del coniuge..
Pertanto, è giustificato concludere che i criteri di Förster non sono soddisfatti e siamo confrontati con diagnosi di fibromialgia primaria in assenza di psicopatologia maggiore.
E' pertanto assente alcuna inabilità lavorativa d'ordine esclusivamente psichiatrico.
Privi di documentazione specialistica psichiatrica aggiornata rispettivamente di osservazioni neutrali successive alla perizia allestita nel 2007, le conclusioni del presente accertamento sono valevoli dalla data odierna." (Doc. AI 119/9)
A seguito del progetto di decisione 7 giugno 2013, con rapporto 18 giugno 2013 il medico curante, dr. __________, ha contestato il miglioramento extra-somatico valutato dal SMR, rilevando:
" (…)
Lo stato di salute della paziente non è migliorato e come ho attestato con il mio ultimo rapporto AI del 17.03.2013 le diagnosi sono restate invariate. I sintomi lamentati dalla paziente sono sempre i medesimi come certificavo appunto nel mio ultimo scritto (per favore confrontare mio rapporto AI del 17.03.2013).
Ciò nonostante proponevo alla AI un tentativo di reinserimento professionale, questo comunque per attività lavorative parziali, tenendo conto dell' inabilità lavorativa del 50%. La mia idea era quella di dare in questo modo un piccolo aiuto alla paziente, senza caricarla troppo, sperando nel contempo di migliorare anche lo stato psichico, quasi "allenandola" a reinserirsi nell' ambito lavorativo e sociale. Pensavo ad un reinserimento graduale.
Ora la comunicazione alla paziente di sopprimerle la rendita di invalidità ha nettamente peggiorato la situazione dal punto di vista psichico. La paziente continua a piangere, è ansiosa, depressa e sono pure peggiorati tutti quei disturbi psicosomatici con malesseri vari e dolori in tutto il corpo.
L'accaduto non fa quindi che confermare quanto da me sospettato ma anche già ben annunciato nei rapporti precedenti, ossia la grande instabilità sul piano psichico di questa paziente.
Visto questo importante scompenso psichico chiedo quindi che rivediate la vostra decisione e per quel che concerne la rendita di invalidità propongo, come già detto in precedenza, di mantenere lo status quo." (doc. Ai 121/1)
Il dr. __________, con annotazioni 27 giugno 2013 ha osservato quanto segue:
" Prendo nozione di lettera redatta dal generalista Dr. __________ che non riporta nuovi sintomi di chiara origine psicopatologica maggiore bensì una reazione di tipo bio-psicosociale, cioè non di tipo esclusivamente medico-psichiatrico, alla decisione dell'UAI.
Non intravedo pertanto nuovi elementi, esclusivamente di origine medico-psichiatrica, atti a modificare quanto nel Rapporto SMR finale del 05.06.2013." (Doc. AI 123/1)
Con il presente ricorso, ribadendo l’assenza di un miglioramento della componente psichica, l’assicurata ha prodotto un ulteriore scritto del medico curante, datato 3 settembre 2013, che ha evidenziato:
" (…)
In ogni caso ora la situazione è nettamente peggiorata. Avevo scritto che la paziente era particolarmente instabile dal punto di vista psichico e che qualsiasi cambiamento avrebbe influito negativamente sullo stato di salute della paziente. Cosa che si è purtroppo avverata. La notizia di sopprimere la rendita ha infatti peggiorato lo stato psichico della paziente che ora piange in continuazione, è depressa, molto ansiosa e si lamenta in continuazione di dolori muscolari un po' in tutte le parti del corpo. È anche insorta una ipertensione arteriosa e una certa tendenza alla tachicardia (si tratta di un disturbo del ritmo cardiaco). Sia l'aumento della pressione che il disturbo del ritmo cardiaco non erano presenti in passato ma sono da considerarsi come la diretta conseguenza del peggioramento di salute della paziente (pressione arteriosa 170/100 mmHg, battito cardiaco 110 al minuto).
Ricordo che per tutti questi disturbi la paziente si astiene dal guidare un autoveicolo.
Lamenta inoltre anche cefalea e nausea al punto da dover vomitare.
Si tratta quindi di un reale peggioramento dello stato psichico, associato a disturbi anche fisici, oggettivabili anche durante le consultazioni." (doc. C)
Contestata dunque è l’assenza di una patologia psichiatrica invalidante.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru- denza in materia di valore probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i medici SMR, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice. Tenuto conto delle proprie valutazioni, essi sono giunti ad una conclusione logica e priva di contraddizioni concludente, a seguito di un miglioramento della componente psichica, per l’assenza di patologie invalidanti.
Il dr. __________ ha pertinentemente e dettagliatamente indicato i motivi per cui rispetto alla perizia del dr. __________ del 2007, in cui era stata diagnosticata una sindrome depressiva di entità lieve, ha cambiato la diagnosi in distimia non riscontrando (più) alcuna affezione invalidante (cfr. consid. 2.5). Il TCA ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di distimia, non è, in quanto tale, invalidante. Infatti, l’Alta Corte ha sottolineato di avere già evidenziato, a più riprese, che la diagnosi di distimia – che corrisponde ad una depressione cronica del tono dell'umore, che non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve – pur potendo dare luogo ad una diminuzione del rendimento, non è, in quanto tale, invalidante (STF 8C_806/2013 del 6 marzo 2014 consid. 6.2 con riferimento a SVR 2008 IV nr. 8 pag. 23, STF I 649/06 del 13 marzo 2007 consid. 3.3.1; cfr. anche. SVR 2011 IV Nr. 17 pag. 44; STF 8C_303/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.2 e 8C_842/2011 del 16 ottobre 2011 consid. 4.3.1 con rinvii).
Il dr. __________, sempre nella valutazione 5 gennaio 2013 (cfr. consid. 2.5), ha poi correttamente valutato l’assenza di un un’incidenza invalidante della sindrome fibromialgica rilevata. Va al riguardo rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, la fibromialgia, in analogia a quanto stabilito riguardo al disturbo somatoforme da dolore persistente (cfr. DTF 132 V 72), non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
In conclusione, esclusa la presenza di una commorbità psichiatrica grave, rilevata l’assenza di un isolamento sociale, nel caso concreto non sussiste alcuna caratteristica invalidante fibromialgica.
Le susseguenti succitate certificazioni del medico curante, non specialista in psichiatrica e psicoterapia, non sono atte a modificare la valutazione del dr. __________ (al riguardo si rinvia alle annotazioni 27 giugno 2013 riportate al consid. 2.5).
In sede ricorsuale l’assicurata ha prodotto lo scritto 3 settembre 2013 del suo medico curante. Ricordato di aver precedentemente scritto (cfr. lettera del 18 giugno 2013 in doc. AI 121) “ che la paziente era particolarmente instabile dal punto di vista psichico e che qualsiasi cambiamento avrebbe influito negativamente sullo stato di salute della paziente” e che tale situazione si è avverata, il sanitario ha fatto presente di aver potenziato il trattamento medicamentoso, indirizzando la sua paziente per una presa a carico specialistica dalla dr.ssa __________ con il primo appuntamento fissato al 16 settembre 2013 (doc. C).
Nel rapporto 26 novembre 2013, redatto dopo tre mesi di terapia (settembre - novembre 2013), la succitata specialista in psichiatria e psicoterapia ha rilevato che “al momento della mia valutazione sicuramente aveva inciso quale fenomeno stressante esterno, che ha determinato uno stato depressivo importante, la soppressione della rendita d’invalidità, che ha confrontato la paziente con la perdita di una sicurezza essendo la stessa divorziata, madre di due figli, senza alcun sostegno da parte dell’ex marito nella gestione e nel diritto di visita dei medesimi”. Dopo aver descritto lo status della paziente e riportato l’esito di due test psicologici, ha concluso per un’incapacità lavorativa del 50%, rimarcando che “ non si tratta di una diversa valutazione del grado d’incapacità lavorativa legato alla medesima diagnosi, ma di due diagnosi diverse: la mia di sindrome depressiva ricorrente, quella del dr. med. __________ di distimia” ed auspicando infine che la decisione contestata venga rivista “in quanto a cause dell’attuale episodio depressivo di media gravità la paziente non è in grado di dare coerenza e continuità ad un’attività oltre il 50% (doc. E).
Orbene, visto quanto sopra questo Tribunale concorda con la presa di posizione 20 dicembre 2013 dei medici dr. __________ e __________, i quali hanno rilevato che “nell’attuale rapporto della dr.ssa __________ si attesta un peggioramento psichico reattivo alla decisione di soppressione della rendita. La presa a carico psichiatrica risulta posteriore alla decisione impugnata”.
Pertanto, prima della decisione contestata, che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione del 5 gennaio 2013 del SMR. Del resto, come pertinentemente osservato nella presa di posizione 20 dicembre 2013 di detto servizio medico (cfr. consid. 1.6), nella precedente valutazione 5 agosto 2010 lo stesso SMR aveva costatato una sindrome depressiva ricorrente, episodio di grado lieve in risoluzione (sottolineatura del redattore; doc. AI 76). Non solo, nella succitata valutazione 5 gennaio 2013 il dr. __________ aveva evidenziato come la ricorrente non avesse contattato specialisti psichiatrici “almeno dal 2011” (doc. AI 119/9). In queste circostanze è dunque da ritenere che, sino all’emissione della decisione contestata, l’assicurata non presenta una patologia extra-somatica invalidante. L’eventuale peggioramento verrà pertanto esaminato dall’Ufficio AI, al quale sono inviati gli atti di causa, nell’ambito di una nuova domanda di rendita.
Visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto al 1° ottobre 2013, ossia il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione contestata (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
Ne consegue che la decisione impugnata è confermata, mentre il ricorso va respinto.
2.8. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria risulta che la ricorrente, separata di fatto, percepisce fr. 2'000.-- di alimenti per i due figli, nati nel 1995 e 2011. Con tali proventi essa non riesce a coprire l’importo base mensile di fr. 1'350.-- per persona sola con obblighi di mantenimento stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF fissato dalla CEF quale Autorità di vigilanza (stato 1° settembre 2009), l’importo base di fr. 400.-- per il mantenimento del secondo figlio, l’affitto di fr. 1'290.--, il premio cassa malati per la famiglia di fr. 535,65. Questo anche volendo tenere conto di un contributo alle spese familiari da parte del primogenito maggiorenne, il quale percepisce un salario da apprendista di fr. 881.-- al mese. In queste circostanze il requisito dell’indigenza è dato.
L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere considerato privo di fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico nella misura della rispettiva soccombenza in lite (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
Gli atti sono inviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.7 per le proprie incombenze.
Le spese, per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese sono per il momento assunte dallo Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti