Raccomandata
Incarto n. 32.2013.157
BS/sc
Lugano 29 settembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 luglio 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1952, attiva a tempo parziale quale ausiliaria di pulizie, nel mese di settembre 2008 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 1).
Dopo aver proceduto a degli accertamenti medici (tra cui una valutazione reumatologica e psichiatrica a cura del SMR) ed economici (inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica), con decisione 25 ottobre 2011 (preavvisata il 14 settembre 2011) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 38).
Contro la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto ricorso al TCA. Postulando il versamento di una mezza rendita dal 1° gennaio 2008, essa contesta sia la valutazione medica che quella economica.
Omologando un accordo tra le parti, con decreto 26 marzo 2012 il TCA ha stralciato dai ruoli la causa e rinviato gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di ulteriori accertamenti medici, in particolare di natura reumatologica (inc. 32.21011.309).
1.2. Dopo aver conferito mandato al dr. __________ per l’esecuzione di una perizia reumatologica - il quale ha steso un rapporto datato 18 giugno 2012, seguito da un complemento peritale del 8 luglio 2013 volto ad aggiornare la situazione medica successiva all’intervento alla spalla destra (avvenuto il 27 luglio 2012) - e dopo aver proceduto ad una nuova inchiesta economica (realizzata il 18 aprile 2013), con decisione 23 luglio 2013 (preavvisata il 24 aprile 2013) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera temporanea dal 1° giugno 2012 al 31 marzo 2013 (doc. AI 86).
1.3. Contro la succitata decisione insorge l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RI 1, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento del diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2011. In sostanza sostiene un peggioramento dello stato di salute che non le permette di esercitare alcuna attività lucrativa e contesta le conclusioni dell’inchiesta economica. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa, confermando la valutazione peritale e dopo aver proceduto ad alcune rettifiche, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, facendo tuttavia presente di aver erroneamente attribuito la rendita intera temporanea dal 1° giugno 2012 in luogo del 1° luglio 2012.
1.5. Con scritto 25 ottobre 2013 l’assicurata ha inoltrato delle osservazioni alla risposta di causa, allegando nuova documentazione medica (VII). Su richiesta del TCA, il 5 novembre 2013 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito ai nuovi atti prodotti (X).
1.6. Il 9 maggio 2014 la ricorrente ha prodotto della documentazione relativa all’intervento del 30 aprile 2014 alla spalla sinistra (XIV) ed al riguardo con scritto 15 maggio 2014 l’amministrazione ha presentato le proprie osservazioni (XVII).
1.7. L’11 giugno 2014 questa Corte ha chiesto delle informazioni all’Ufficio AI, ricevute il 23 giugno 2014 (XIX). Con scritto 26 agosto 2014 il legale dell’assicurata ha fatto presente di non prendere posizione sulla nuova documentazione prodotta da controparte (XXIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità temporanea (giugno 2012 – marzo 2013), come da decisione impugnata, oppure, come da richiesta ricorsuale, ad una rendita (intera) dal 1° gennaio 2011.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozial-versicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
2.6. Infine, qualora il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
2.7. Nella presente fattispecie, per quel che concerne la parte salariata, definita incontestatamente nella misura del 25%, l’Ufficio AI ha proceduto a diverse valutazioni mediche.
L’SMR ha proceduto ad una valutazione sia reumatologica (dr. __________) che psichiatrica (dr.ssa __________). Dal relativo rapporto 8 febbraio 2010 si evince che i medici hanno diagnosticato, quali affezioni invalidanti, una cervicobrachialgia maggiore a destra su rottura transmurale della cuffia dei rotatori alla spalle destra ed una sindrome spondilogena cronica cervicale e lombare su alterazioni degenerative multi segmentali. Essi hanno concluso (per motivi reumatologici) una totale incapacità lavorativa dal 16 ottobre 2007 al 1° gennaio 2008 ed un’inabilità del 40% nell’abituale attività, ma senza alcuna ripercussione sullo svolgimento di attività adeguate. Dal punto di vista psichiatrico non sono state riscontrate patologie invalidanti (doc. AI 21).
A seguito del decreto di stralcio 26 marzo 2012 (cfr. consid. 1.2), l’amministrazione ha ordinato una nuova perizia reumatologica.
Con rapporto 18 giugno 2012 il dr. __________, specialista in reumatologia, ha individuato un peggioramento delle condizioni di salute facendolo risalire al mese di gennaio 2011. Tenuto conto del previsto intervento al 27 giugno 2012 (recte: luglio) di ricostruzione artroscopia della cuffia rotatoria alla spalla destra, il perito ha posto la seguente valutazione:
" (…)
Come già sottolineato, non sono ipotizzabili provvedimenti di riqualifica professionale in un'assicurata analfabeta di 60 anni.
Quale ausiliaria di pulizie ritengo l'assicurata non più idonea. Non credo neppure che l'intervento che verrà prossimamente eseguito alla spalla dx potrà migliorare la sua capacità lavorativa, soprattutto per lo svolgimento di un simile lavoro. Mi auguro almeno che l'intervento potrà alleviare i suoi dolori, così da migliorare la sua qualità di vita e permetterle di svolgere i lavori domestici fisicamente più leggeri.
In linea puramente teorica, l'assicurata sarebbe ancora in grado di svolgere lavori fisicamente medio-leggeri con le limitazioni sopra menzionate nella misura di circa il 60%.
Quale casalinga vi è pure una residua capacità lavorativa di circa il 60%. Vi sarà però una maggiore limitazione della sua capacità lavorativa, anche per attività fisicamente leggere e per l'attività di casalinga, al 100% dal 27.06.2012, data dell'intervento previsto alla spalla dx, per circa tre-sei mesi. (…)" (doc. AI 54/11)
Aggiornata la situazione medica, con annotazione 28 febbraio 2013 il dr. __________, medico SMR, ha costatato che dal 10 dicembre 2012, data del controllo presso il dr. __________ (chirurgo ortopedico che ha eseguito il citato intervento di ricostruzione della cuffia rotatoria) la situazione post operatoria rispecchia quella presente al momento della perizia dr. __________ (doc. AI 67).
A seguito dell’ulteriore documentazione medica prodotta dall’assicurata, annullato il progetto di decisione 24 aprile 2013 – conferente il diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2012 (ulteriore peggioramento dovuto al citato intervento alla spalla destra) al 31 marzo 2013 (tre mesi dopo il miglioramento attestato il 10 dicembre 2012) – l’Ufficio AI ha incaricato il dr. __________ di esaminare i nuovi atti.
Con rapporto 8 luglio 2013 il succitata specialista ha in particolare rilevato:
" (…)
Ricordo di avere avuto occasione di peritare la signora RI 1 nel giugno 2012. Nella mia perizia avevo posto le diagnosi di una omalgia cronica a dx su legione complessa inveterata della cuffia dei rotatori, per la quale era già previsto un intervento di ricostruzione il 27.06.2012. Avevo quindi posto le diagnosi di una gonartrosi bilat. nonché di una sindrome pan vertebrale cronica con tendenza alla generalizzazione dei dolori e sviluppo fibromialgico.
Nel frattempo l'assicurata è stata operata dal dr. __________ alla spalla dx. Nel suo rapporto di decorso dell'11.12.2012 si legge come la signora RI 1 continui a lamentare dolori alla spalla dx, tanto da necessitare l'assunzione regolare di antalgici. Nel suo successivo rapporto di decorso del 22.04.3013 il dr. __________t confermava come la MRI di controllo eseguita il 10.04.2013 avesse evidenziato un buon stato del tendine sopraspinato riparato, mentre persisteva una tendinosi del sottospinato con una lesione parziale ed una tendinosi pure del sottoscapolare. Veniva perciò consigliata la ripetizione di una nuova artro-MRI in caso di ulteriore persistenza o peggioramento dei sintomi nei prossimi tre mesi. Da questo breve rapporto si evince come l'assicurata continui a lamentare dolori alla spalla.
Come avevo già avuto modo di sottolineare nella mia perizia, un intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori in una paziente sofferente di una sindrome del dolore cronico ha generalmente una prognosi sfavorevole. Avevo già sottolineato il fatto come difficilmente l'assicurata avrebbe potuto riprendere a svolgere la sua professione di ausiliaria di pulizie malgrado l'intervento alla spalla.
Come ci si poteva aspettare l'assicurata continua ora a lamentare importanti dolori alla spalla dx operata, tanto da non essere in grado di utilizzarla correttamente. Ritengo perciò che non vi sia stato alcun cambiamento del suo generale stato di salute tale da modificare le mie conclusioni espresse nella perizia reumatologica del giugno 2012. La paziente è verosimilmente da considerare in modo definitivo non più idonea allo svolgimento di una professione fisicamente medio-pesante come quella di ausiliaria di pulizie."
(sottolineatura del redattore; doc. AI 82/2-1)
Sulla base degli atti, l’SMR ha riassunto i diversi periodi d’incapacità lavorativa esposti nella decisione contestata.
Con la risposta di causa l’amministrazione ha corretto - a seguito di un errore di trascrizione (che, come si vedrà in seguito, non influisce comunque sull’esito della vertenza) ammesso dal SMR con annotazioni 30 settembre 2013 (il dr. __________ non aveva tenuto conto del citato peggioramento fatto risalire dal dr. __________ al mese di gennaio 2011; cfr. doc. IV/3 ) – le capacità lavorative come segue:
" (…)
Attività abituale:
IL 100 % dal 16.10.2007 al 31.12.2007
IL 40 % dal 01.01.2008 al 31.12.2010
IL 100 % dal 01.01.2011 e continua
Attività adeguata:
IL 100 % dal 16.10.2007 al 31.12.2007
IL 0% dal 01.01.2008 al 31.12.2010
IL 40% dal 01.01.2011 al 26.06.2012
IL 100 % dal 27.06 (recte: 07).2012 l 09.12.2012
IL 40% dal 10.12.2012. (…)" (doc. IV, pag. 3)
In sostanza, fondandosi sugli atti medici prodotti con il ricorso l’assicurata sostiene che dal peggioramento del gennaio 2011 non può essere ritenuta abile al lavoro in qualsiasi attività lucrativa, sia medio-pesante sia leggera.
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.9. Ritornando al caso in esame, dopo attento esame della docu- mentazione agli atti, questo TCA può confermare l’operato dell’Ufficio AI per i seguenti motivi.
Come visto, nella perizia 18 giugno 2012, il dr. __________, tenendo conto del fatto che l’assicurata da lì a poco avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico alla spalla destra (eseguito il 27 luglio 2012 – cfr. al riguardo rapporto 11 dicembre 2012 del dr. __________ in doc. AI 68/2 – e non, come erroneamente scritto, il 27 giugno 2012), ha valutato, successivamente al peggioramento dello stato di salute fatto risalire a gennaio 2011, in via teorica una residua capacità lavorativa del 40% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali indicati. Vero che il perito ha anche ritenuto come sfavorevole la prognosi in quanto “difficilmente l’assicurata alla sua età potrà essere reinserita in un qualsiasi ambiente lavorativo, anche se fisicamente leggero” (doc. AI 54/9).
Va tuttavia ricordato che per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.), ciò che, come verrà riportato in seguito, nel caso concreto è avvenuto.
Con il menzionato complemento peritale 8 luglio 2013 il dr. __________, tenuto conto della documentazione medica relativa all’intervento del 27 luglio 2013, ha riscontrato la medesima situazione esistente prima del citato intervento, confermando quindi la perizia 18 giugno 2012. Questa valutazione, come rilevato in sede ricorsuale, non è stata preceduta da una visita dell’assicurata, ma questo non inficia il valore probatorio di quanto attestato. Infatti, secondo giurisprudenza, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1998 U 56, p. 370 s. consid. 5b ed il riferimento), ciò che è il caso in esame in quanto il complemento si fonda sulla precedente perizia 18 giugno 2012 nell’ambito della quale l’assicurata è stata vista dal perito stesso. Va ricordato che la citata giurisprudenza va relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34), ciò che non è il caso.
Con il ricorso l’assicurata ha prodotto il rapporto 10 settembre 2013, relativo alla spalla destra, del dr. __________. Riferendo dell’esito di una nuova artroscopia, lo specialista ha rilevato:
" La informo della visita della paziente summenzionata che si presenta per lettura della nuova artro-RM della spalla destra.
L'esame è descritto senza sostanziali modifiche rispetto a quello del mese di aprile.
Ricordo che il componente posteriore della cuffia rotatoria mostrava un assottigliamento preoccupante, compatibile secondo il mio parere con una lesione parziale.
Tenuto conto dell'importante conseguenza clinica dello stato della cuffia rotatoria in questa paziente (con grosse difficoltà per chiudere il reggiseno, realizzare l'igiene personale, ecc…) mi sembra giustificata una revisione artroscopica della spalla operata, per un tentativo di migliorare la situazione chirurgicamente.
L'esame artroscopico ci permetterà di decidere una nuova sutura a secondo delle costatazioni intraoperatorie.
L'intervento è previsto per il 06.11.2013.
Per quanto riguarda la situazione socio-professionale l'avvocato RA 1 mi chiede una presa di posizione e di indicare lo stato di salute attuale e delle indicazioni circa l'esigibilità lavorativa, indipendentemente dal risultato che si possa ottenere con questo nuovo intervento, non mi sembra plausibile una ripresa dell'attività lavorativa in qualità di ausiliaria di pulizie. In particolare non sarà più esigibile qualsiasi attività che richiede uno sforzo utilizzando le braccia al di sopra del cingolo scapolare.
In un ulteriore momento si deciderà un'eventuale proposta terapeutica per la spalla sinistra, che presenta dei dolori cronici e di tipo impingement e per la quale abbiamo previsto anche un'artro-RM." (doc. E)
Al riguardo, con annotazioni 26 settembre 2013 il dr. __________ del SMR ha pertinentemente osservato:
" (…)
Valutazione:
l'attuale quadro descritto dal dr. __________ riprende la situazione già analizzata da dr. __________ (vedi sua presa di posizione del 8.7.2013), l'attuale artro-RM della spalla conferma espressamente una situazione invariata.
Il previsto intervento di novembre 2013 porterà ad una IL completa per pochi mesi, non è però da prevedere un sostanziale miglioramento funzionale rispetto alla situazione riscontrata dal dr. __________." (doc. IV/1)
Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata, in casu il 23 luglio 2013 (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), motivo per cui il prospettato intervento di novembre 2013, rispettivamente la susseguente incapacità lavorativa temporanea, non sono rilevanti ai fini del presente giudizio.
Altrettanto non rilevante è il successivo peggioramento alla spalla sinistra.
In merito al rapporto 20 settembre 2013 concernente la RM alla spalla sinistra eseguita il 19 settembre 2013 (successiva alla decisione contestata) – in cui è stata riscontrata “una lesione trasmurale del sovraspinato con piccola zona di retrazione ed una lesione parziale verso omerale del tendine del sottospinato” (doc. F1) – con annotazioni 4 novembre 2013 il dr. __________ ha pertinentemente evidenziato:
" Attualmente si presenta referto RM spalla sinistra del 19.9.2013 che mostra lesione transmurale del sovraspinato con quindi indicazione a nuovo intervento.
Quindi peggioramento stato di salute documentato in data 19.9.2013 con inabilità lavorativa completa per circa 3 mesi dopo l'intervento previsto." (doc. X/1)
Va rilevato che tale lesione alla spalla sinistra non era riscontrabile né nella perizia del 18 giugno 2012 del dr. __________ né nella successiva documentazione medica analizzata del perito l’8 luglio 2013. Solo nel citato rapporto 10 settembre 2013, quindi successivo all’emissione della decisione impugnata, il dr. __________ aveva segnalato dei dolori cronici e di tipo impingement alla spalla sinistra, la cui eventuale proposta terapeutica si sarebbe decisa dopo una prevista RM, eseguita, come detto, il 19 settembre 2013. In queste circostanze, questo peggioramento, come pure l’esito dell’intervento chirurgico del 30 aprile 2014 alla spalla sinistra, la cui documentazione è stata prodotta dall’assicurata con scritto 9 maggio 2014 (XIV), potranno essere valutati dall’amministrazione nell’ambi- to di una nuova domanda di prestazioni.
Visto quanto sopra, tenuto conto della perizia e del complemento peritale del dr. __________, delle annotazioni del SMR, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che sino al momento della decisione contestata nella propria attività l’assicurata presentava un’incapacità lavorativa del 100% dal 16 ottobre 2007 al 31 dicembre 2007, del 40% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 e nuovamente del 100% dal 1° gennaio 2011. In attività adeguate essa era inabile al 100% dal 16 ottobre 2007 al 31 dicembre 2007, totalmente abile dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 e inabile al 40% dal 1° gennaio 2011 in avanti, fatta eccezione del periodo di totale inabilità a seguito dell’intervento alla spalla destra eseguito il 27 luglio 2012.
2.10. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità per la parte d’attività salariata mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata ed è rimasto incontestato.
2.10.1. Per il periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2010, come visto, l’assicurata è stata ritenuta inabile al 40% nella sua abituale attività di ausiliaria di pulizie (come correttamente evidenziato in sede di risposta, nel rapporto finale del 16 agosto 2010 la consulente in integrazione aveva erroneamente considerato una capacità lavorativa del 40%; doc. AI 24) . Siccome essa esercitava la suddetta professione nella misura dal 25%, non vi è stato alcun discapito economico, motivo per cui, contrariamente a quanto esposto nella decisione contestata, un raffronto dei redditi non era necessario, come del resto rettamente ammesso dall’amministrazione con la risposta di causa ("… Considerato che dal punto di vista medico l'assicurata è stata ritenuta abile al lavoro nella misura del 60% nell'attività abituale, vi è da concludere che nell'ambito dell'attività salariata non subisce alcuna perdita di guadagno e che pertanto sotto questo aspetto il grado d'invalidità è nullo. L'assicurata non subisce alcuna perdita di guadagno, potendo lavorare in una percentuale del 60% superiore a quella in cui è stata a suo tempo impiegata del 25%"; doc. IV, pag. 9). Non va pertanto confermato il grado d’invalidità del 40% esposto nella decisione contestata.
2.10.2. In merito al periodo dal gennaio 2011 fino al 26 giugno (recte: luglio) 2012 (mese dell’intervento alla spalla destra), l’assicurata è stata ritenuta inabile nella sua abituale attività ma abile al 40% in attività adeguate. Occorre pertanto procedere al consueto raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.3).
2.10.2.1 L’assicurata ritiene che per via della sua età (classe 1952) e per il fatto che praticamente è analfabeta e senza alcuna formazione professionale, non possa trovare un’occupazione adeguata.
Al proposito occorre innanzitutto ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Va altresì ricordato che il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).
Nel caso in esame, nel rapporto 16 agosto 2010 – sostanzialmente ribadito nella tabella di calcolo della residua capacità lucrativa allestita l’11 marzo 2013 con il riferimento alle attività semplici e ripetitive della categoria 4 delle tabelle statistiche TA (tabella allegata dall’Ufficio AI con lettera 23 giugno 2014; doc. XIX) – la consulente ha elencato le diverse attività confacenti con lo stato di salute dell’assicurata. Si tratta sostanzialmente di attività leggere, poco qualificate, come ad esempio nel settore industriale quale operaia generica addetta al controllo, all’imballaggio, alla pulitura ecc. (doc. AI 24/2 e 3).
A tal riguardo occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che l’Alta Corte ha in particolare ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Che l’assicurata, non di lingua madre italiana, sia praticamente analfabeta non significa giocoforza la non reperibilità di un’attività. Al riguardo il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2013.133 del 1. aprile 2014 consid. 2.8 e la 32.2013.117 del 4 febbraio 2014 consid. 2.9 e riferimenti).
Per quel che concerne l’età, va ricordato che, precisando la sua giurisprudenza, il TF in una pronuncia del 25 ottobre 2012 ha statuito che il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) sul mercato del lavoro generale ed equilibrato di un assicurato in età avanzata deve essere esaminata è quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale o completa) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457).
Nel caso che ci occupa, come visto, è dal gennaio 2011 che l’assicurata, tranne il relativo breve periodo di totale incapacità dovuta al menzionato intervento alla spalla destra (27 luglio 2012), è stata (nuovamente) ritenuta abile al 60% in attività adeguate. Essendo nata nel febbraio 1952, in quel momento essa aveva quindi 59 anni.
Premesso quanto sopra, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’even- tuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (DTF 138 V 457; STFA I 401/01 del 4 aprile 2002; I 617/02 del 10 marzo 2003; I 462/02 del 26 maggio 2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, p. 107; I 376/05 del 5 agosto 2005; I 293/05 del 17 luglio 2006; I 831/05 del 21 agosto 2006; I 304/06 del 22 gennaio 2007).
In particolare in una sentenza del 21 agosto 2006 nella causa S. (I 831/05), l’Alta Corte ha ritenuto che un assicurato 61enne, considerato ancora abile nella misura del 50% nella sua e in altre attività leggere adeguate, fosse realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato.
In un’altra sentenza del 17 luglio 2006 (I 293/05), l’Alta Corte ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia.
In una pronuncia del 22 giugno 2007 (I 359/2006), il Tribunale federale, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento della decisione dell’amministrazione, dato che dal profilo dell’età non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità.
Di analogo tenore anche la STF 9C 124/2010 concernente un assicurato di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il TF, annullando il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità lavorativa dell’assicu-rato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato equilibrato del lavoro sottolineando come il fattore dell’età avanzata costituisce essenzialmente “solo” uno dei diversi fattori personali che influiscono sulle concrete opportunità professionali. Ai fini dell’esame della sfruttabilità assume un ruolo rilevante la capacità lavorativa residua, ritenuto come la possibilità di prestare ancora un’attività a tempo pieno, pur in considerazione di determinate limitazioni funzionali (segnatamente con riferimento alle attività pesanti o alla posizione da osservare durante l’attività lavorativa) gioca un ruolo importante nell’esame della reintegrabilità dell’assicurato. (cfr. anche la STF I 376/ 05 del 5 agosto 2005 concernente un assicurato di 60 anni; STF I 819/04 del 27 maggio 2005 58 anni).
Tale giurisprudenza è stata anche confermata nella STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 (assicurato di 59 anni), nella STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004 (di 58 anni) e nella STF I 246/02 del 7 novembre 2003 riguardante un assicurato di 58 anni e 10 mesi. Per quanto riguarda la giurisprudenza del TCA si citino la STCA 32.2012.77 concernente un assicurato 59 enne, le STCA 32.2007.312 e 32.2006.66 riguardanti un assicurato di 59 rispettivamente 60 anni.
In un’altra fattispecie il TF, nella STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06, nel caso di un assicurato di 60 anni totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30% (per problemi reumatologici e cardiologici), lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato.
Infine l’Alta Corte, in una sentenza del 10 marzo 2003 nella causa S. (I 617/02), ha per contro considerato irrealistico, per un assicurato di 61 anni e mezzo, riuscire a sfruttare la sua residua e parziale capacità lavorativa in attività adeguate, considerato come l’assicurato non disponeva della sufficiente capacità di adattamento e poteva essere occupato solo a tempo parziale e con la necessità di fare delle pause.
Analogamente ha concluso con riferimento a due assicurati di 61 anni ritenendo per loro non data la possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua del 50% (STF I 617/ 02 del 10 marzo 2003 e 9C-437/2008 del 19 marzo 2009). Analogamente ha concluso il TCA in un caso concernente un assicurato 64enne, senza formazione professionale e abile al 50% in attività leggere (STCA 32.2007.50 del 12 febbraio 2008).
Ritornando alla fattispecie concreta, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo TCA ritiene che l’assicurata possa mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro, considerato che, tenuto conto che nel momento determinate della presente valutazione essa aveva ancora davanti a sé diversi anni prima del pensiona- mento. L’assicurata, oltre ad avere lavorato quale ausiliaria di pulizia, in passato è stata attiva come operaia generica (cfr. citato rapporto 16 agosto 2010 del consulente; doc. AI 24). Pur con una residua capacità lavorativa, essa potrebbe svolgere attività che non necessitano di formazione. In questo contesto s’inserisce la citata tabella di calcolo della capacità residua dell’11 marzo 2013 nella quale, fra l’altro, è stato determinato il reddito da invalido (XIX).
Visto quanto sopra, non vi sono motivi per scostarsi dalla surriferita valutazione del consulente in integrazione professionale, effettuata da persona con esperienza in ambito integrativo.
2.10.2.2 Per quel che concerne il reddito da valida, rimasto incontestato, con riferimento al citato rapporto 20 agosto 2010 della consulente in integrazione professionale 8docl AI 24), l’Ufficio AI ha preso in considerazione complessivamente fr. 10'125.-- di salario che la ricorrente avrebbe percepito da sana nel 2008 presso il Comune di __________ (doc. AI 24), dato che aggiornato al 2012 corrisponde a fr. 10'612.-- (cfr. rapporto 23 giugno 2014 sub. doc. XIX).
Per quel che concerne il reddito da invalida, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario mensile di fr. 4'268.--. Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il salario corrisponde a fr. 53'357,56.-- per l’intero anno e per un impiego a tempo pieno.
L’amministrazione, tenuto conto di una capacità lavorativa del 60%, di una riduzione di reddito per circostanze personali complessivamente del reddito del 16% (8% per attività leggere e 8% per altri fattori di riduzione) e di un grado di occupazione del 25%, ha quantificato un reddito da invalida di fr. 6’7123.--, aggiornato al 2011.
Dal raffronto dei redditi il grado d’invalidità è del 36% .
A proposito della percentuale di riduzione, va rilevato che, con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto da questo Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei multipli di 5. Riconoscendo una riduzione di reddito del 20%, il reddito da invalida risulta essere di fr. 6'403 .--, motivo per cui dal raffronto dei redditi risulta un grado d’invalidità del 39,6% (10’612- 6'403 x 100 : 10'612), che va arrotondato a 40% (DTF 130 V 121 consid. 3.2). Tale correzione, come si vedrà, non cambia l’esito della vertenza (cfr. consid. 2.12).
2.10.3. Per il periodo 27 luglio 2011 – 9 dicembre 2012 l’assicurata presenta una totale inabilità in tutte le attività dovuta all’intevento chirurgico alla spalla destra, motivo per cui il grado d’invalidità è del 100%
2.10.4. Dal 10 dicembre 2012 e sino alla decisione contestata la situazione è ritornata come prima dell’intervento chirurgico e va pertanto confermato un grado d’invalidità del 40%.
2.11.
2.11.1. Per quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3086 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
2
5
10
50
5
20
5
10
5
20
0
30
0
50
Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 pag. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro con-facente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provve-dimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicu-rato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha pro-blemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al mo-mento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."
Al riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4, ). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
2.11.2. Nella fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha proceduto a due inchieste economiche, la prima il 16 novembre 2010 (doc. AI 26) concludente per un grado d’impedimento complessivo del 33% e la seconda, dopo il peggioramento del gennaio 2011, datata 18 aprile 2013 e concludente per una percentuale d’impedimenti del 39% (doc. AI 69).
Oggetto di contestazione sono le attività di “pulizia appartamento” (posizione 5.3 dell’inchiesta) e “bucato, confezione e riparazione indumenti” (posizione 5.5).
In merito alle due succitate posizioni nel rapporto 18 aprile 2013 si legge:
" (…)
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
20
percentuale degli impedimenti
60
percentuale di invalidità
12
Dispone di una piccola aspirapolvere di cui si serve tuttora, ma delega comunque le pulizie approfondite della casa quando occorre utilizzare lo straccio. Ammette di servirsi dello swiffer, così come di eseguire quelle attività leggere che consentono l'uso di una sola mano (il rigoverno delle vaschette, per esempio).
Il cambio delle lenzuola vede invece, quando possibile, l'intervento dei famigliari, anche perché l'assicurata fatica a sollevare il piumone servendosi di una sola mano. Di fatto è la figlia, spiega la signora, che interviene nelle pulizie approfondite dalla casa ogni due settimane, a seconda della disponibilità, soprattutto in quelle operazioni, come il rigoverno dei vetri, che l'assicurata non è in alcun modo capace di eseguire.
Le attività qui considerate sono pesanti tuttavia vengono effettuate oggi come un tempo limitatamente alle operazioni più leggere. Si riconosce un maggior rallentamento ma anche la possibilità – e l'esigibilità – da parte dei famigliari di collaborare.
(…)
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza assegnata
20
percentuale degli impedimenti
40
percentuale di invalidità
8
Del bucato se ne occupa il figlio, che provvede lui stesso a togliere e inserire in lavatrice la biancheria; a questo riguardo la signora rileva la difficoltà nello stendere sullo stenditoio e dunque l'esigenza di delegare. La signora ammette poi di disporre di un'asciugatrice, di cui si serve perlopiù d'inverno.
Anche dello stiro si fa completamente carico il figlio, che porta l'intero bucato in negozio e lo stira insieme ai capi dei clienti.
Valutando i limiti funzionali indicati medicalmente, ritengo che ci si possa attendere un maggior impegno dall'assicurata non tanto nello stiro quando nel bucato: la signora può disporre liberamente del proprio elettrodomestico ed ha altresì la fattiva capacità di caricarlo e scaricarlo servendosi di una mano; può altresì stendere sullo stendino e anche piegare gli indumenti.
Non ritengo, in definitiva, che la percentuale proposta a suo tempo debba essere aumentata proprio in considerazione di queste riflessioni e dell'esigibilità della collaborazione dei famigliari (nel trasporto degli indumenti e anche a stendere, se necessario). (doc. AI 69/4-5)
L’assicurata rileva di essere stata riconosciuta da tutti i medici inabile al 100% nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizia e quindi non capisce il motivo per cui è stata ritenuta abile nella misura del 40% per la pulizia dell’appartamento e del 60% per le mansioni “bucato, confezione e riparazione indumenti”.
A tal riguardo, nelle annotazioni 17 luglio 2013 l’assistente sociale ha correttamente spiegato:
" (…)
Ricordo come l'inchiesta abbia tenuto conto dei cambiamenti intervenuti dopo il peggioramento dello stato di salute ed abbia fatto riferimento sia alle dichiarazioni dell'assicurata, che ai limiti funzionali descritti medicalmente.
Le attività di carattere domestico, a differenza di quella lucrativa, possono essere distribuite sull'arco della settimana o comunque del tempo, ed è oltremodo esigibile una minima collaborazione da parte dei famigliari, aspetti che hanno inciso a loro volta nella definizione del grado di impedimento per ciascuna attività."
(doc. AI 84/1)
Del resto, il grado d’inabilità del 39% risultato della seconda inchiesta corrisponde sostanzialmente all’incapacità lavorativa del 40% quale casalinga definita in sede peritale (cfr. doc. AI 54-11).
2.12. Visto quanto sopra, ritenuta una incontestata ripartizione del 25% quale salariata (tenendo anche conto di un grado d’invalidità corretto come da consid. 10.2.2. e 10.2.4) e del 75% quale casalinga, 40% si hanno le seguenti invalidità globali:
periodo gennaio 2008 – dicembre 2010
Attività Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale
Salariata 25% 0% 0%
Casalinga 75% 33% 25%
Grado d’invalidità globale 25%
periodo gennaio 2011 – 26 luglio 2012
Attività Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale
Salariata 25% 40% 10%
Casalinga 75% 39% 29%
Grado d’invalidità globale 39%
periodo 27 luglio 2012 – 9 dicembre 2012
Attività Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale
Salariata 25% 100% 25%
Casalinga 75% 100% 75%
Grado d’invalidità globale 100%
periodo 10 dicembre 2012 – 23 luglio 2013
Attività Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale
Salariata 25% 40% 10%
Casalinga 75% 39% 29%
Grado d’invalidità globale 39%
In queste circostanze, il grado minimo d’invalidità essendo stato raggiunto nel luglio 2012 (operazione alla spalla), l’assicurata ha diritto ad una rendita intera dal 1° luglio 2012 sino al 31 marzo 2013, tre mesi dopo l’attestato miglioramento (art. 88a cpv. 1 OAI). È vero che l’amministrazione ha erroneamente erogato la rendita intera dal 1° giugno 2012, considerando il 27 giugno (e non luglio) 2012 la data dell’intervento alla spalla destra che ha portato ad una totale incapacità lavorativa temporanea. Tuttavia, considerate tutte le circostanze del caso, questo TCA rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003, U 334/02 del 22 aprile 2003, H 313/01 del 17 giugno 2003 ;DTF 119 V 249 consid. 2.5)
Visto quanto sopra, nel suo esito la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico all’assicurata.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti