Raccomandata
Incarto n. 32.2013.150
BS/sc
Lugano 3 luglio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2013 di
RI 1
contro
la decisione dell'8 agosto 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 6 gennaio 2011 RI 1, classe 1951, è stato posto al beneficio di una rendita temporanea dal 1° marzo 2009 al 30 novembre 2010, a seguito dei postumi dell’infortunio (schiacciamento sotto un trax) occorsogli il 26 marzo 2008 (doc. AI 58; per le motivazioni cfr. doc. AI 49).
1.2. Nel mese di febbraio 2011 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 66).
Esperita una perizia psichiatrica a cura del CPAS (Centro peritale delle assicurazioni sociali) rassegnata il 16 luglio 2012 (doc. AI 84), nonché un aggiornamento psichiatrico da parte del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) eseguito il 21 maggio 2015 (doc. AI 113), con decisione 8 agosto 2013, preceduta dal progetto di decisione 23 ottobre 2013, l’Ufficio AI ha respinto la (nuova) domanda di prestazioni non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 116).
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso, postulando il riconoscimento di una rendita. Egli contesta, sulla base di diversa documentazione prodotta, la valutazione medica operata dall’amministrazione. Chiede inoltre di essere esonerato dal pagamento delle spese giudiziarie.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI propone invece la reiezione del ricorso confermando sia le conclusioni mediche che il calcolo del grado d’invalidità.
1.5. Il 24 ottobre 2013 il ricorrente ha prodotto un rapporto del dr. __________, specialista in neurologia (VII).
1.6. Su richiesta del TCA, con osservazioni 30 ottobre 2013 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito al succitato atto medico (X).
1.7. In data 9 maggio 2014 questo Tribunale ha svolto un accertamento presso l’__________, ricevendo risposta il 6 giugno 2014 (XIV). Le risultanze sono state inviate alle parti, le quali hanno preso posizione (XVI e XVII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha (nuovamente) diritto o meno ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichun- gen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.5. Nella presente fattispecie, a seguito della seconda domanda di prestazioni (cfr. consid. 1.2), l'Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del CPAS, che ha delegato l’esecuzione della stessa al __________ (__________). Dal referto, datato 16 luglio 2012 (doc. AI 84), risulta che la dr.ssa __________ del citato servizio, ha diagnosticato una distimia (ICD 10 F 34.1) e problemi correlati all’occupazione ed alla disoccupazione (ICD 10 Z 56). Dal punto di vista psichiatrico essa non ha riscontrato controindicazioni ad una ripresa lavorativa (doc. AI 84).
Dal punto di vista somatico, trattandosi di affezioni infortunistiche, l’Ufficio AI si è fondato sulla decisione 4 novembre 2010 dell’__________ conferente all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità del 14% (doc. AI 51). In tale occasione l’assicuratore LAINF aveva ritenuto l’insorgente abile al 100% in lavori leggeri rispettosi delle limitazioni funzionali esposte nel rapporto 30 agosto 2010 del proprio medico __________ (doc. LAINF 138).
Con rapporto 3 agosto 2012 il dr. __________ del SMR ha pertanto concluso indicando le seguenti incapacità lavorativa globali (sostanzialmente per motivi psichiatrici) in attività adeguate (dal 26 marzo 2008 l’assicurato è considerato inabile al 100% nella sua originaria attività lavorativa): 0% dal 1° novembre 2010, 50% dal 16 febbraio 2012 (a seguito della certificazione dello psichiatra curante dello stesso giorno) e 0% dal 17 luglio 2012 (perizia __________) (cfr. doc. AI 85).
A seguito della documentazione medica prodotta dall’assicurato con le sue osservazioni al progetto di decisione (doc. AI 98), il SMR ha deciso di procedre ad un aggiornamento medico (doc. 100). L’assicurato è stato pertanto peritato dal dr. __________, specialista in psichiatria presso il citato servizio, il quale nel rapporto 21 maggio 2013 ha confermato l’assenza di una patologia psichiatrica invalidante (doc. AI 113).
Confermata parimenti una piena abilità in attività adeguate, con rapporto finale 7 agosto 2013 il dr. __________ del SMR ha riassunto le seguenti incapacità lavorative in attività adeguate: 0% dal 1° novembre 2010, 50% dal 16 febbraio 2012, 0% dal 17 luglio 2012, 50% dal 1° gennaio 2013 e 0% dal 21 maggio 2013 (doc. AI 115).
L’insorgente, fondandosi su nuova documentazione medica, contesta le succitate conclusioni.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23 settembre 2004).
2.7. Nell’evenienza concreta, questo TCA ritiene che dal punto di vista psichico lo stato di salute dell’assicurato è stato dettagliatamente vagliato dall’amministrazione. Ciò non è il caso, invece, per la componente somatica infortunistica e questo per i seguenti motivi (cfr. consid. 2.7.2).
2.7.1. Per quel che concerne l’aspetto extra somatico, i periti del CPAS, in data 16 luglio 2012, dopo aver avuto tre colloqui clinici con l’assicurato, hanno posto le seguenti diagnosi non invalidanti: distimia (ICD 10 F34.1) e problemi correlati all’occupazione e alla disoccupazione (ICD 10 Z 56) senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.
In effetti, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di distimia, non è, in quanto tale, invalidante. Infatti, il TF ha sottolineato di avere già evidenziato, a più riprese, che la diagnosi di distimia – che corrisponde ad una depressione cronica del tono dell'umore, che non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve – pur potendo dare luogo ad una diminuzione del rendimento, non è, in quanto tale, invalidante (STF 8C_806/2013 del 6 marzo 2014 consid. 6.2 con riferimento a SVR 2008 IV nr. 8 pag. 23, STF I 649/06 del 13 marzo 2007 consid. 3.3.1; cfr. anche. SVR 2011 IV Nr. 17 pag. 44; STF 8C_303/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.2 e 8C_842/2011 del 16 ottobre 2011 consid. 4.3.1 con rinvii).
La perita ha poi spiegato il motivo per cui si è distanziata dalla valutazione d’inabilità lavorativa del 50% fatta dallo psichiatra curante:
" (…)
Durante il colloquio avuto con il dott. __________ l'ho informato sulla nostra valutazione, dove a nostro parere il disagio vissuto dal peritato non è equiparabile ad una malattia invalidante.
Prova ne è che se l'assicurato con le sue ricerche avesse trovato una occupazione anche il suo disagio si sarebbe risolto. Allo stato attuale lo status psicopatologico risulta nella norma, d'altra parte il curante si limita a certificare uno stato psicopatologico ad impronta depressiva senza specificare il quadro clinico e senza specificare una diagnosi dal CD10.
Indubbiamente la problematica lamentata trova le sue radici nel disagio economico che si ripercuote sul senso di benessere psichico del peritato.
È importante che l'assicurato riceva gli aiuti sociali adeguati perché se le sue preoccupazioni economiche perdurassero vi è il rischio di scompensi maggiori. (…)" (doc. AI 84/9)
La succitata valutazione è stata poi confermata in occasione della visita psichiatrica SMR il 21 maggio 2013, il cui dr. __________ ha concluso:
" (…)
Sulla base della perizia del 2012, dell'osservazione odierna, e della storia clinica dell'A.to, dunque giustificata la diagnosi di distimia, depressine cronica del tono dell'umore, di lunga durata, più di due anni, che non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di depressione ricorrente di qualsiasi severità.
A questo, si aggiungono gli elementi socio-economici noti e persistenti, che non possono entrare nel merito di una valutazione medico-psichiatrica.
In conclusione, non emergono segni o sintomi per prendere una posizione diversa dalla perizia CPAS del 2012: Non sono presenti ulteriori limitazioni di esclusivo interesse psichico aggiuntive ad eventuali limiti somatici. Tale situazione non si è modificata dall'aprile-maggio 2012." (doc. AI 113/7)
Vero che lo psichiatra curante, dr. __________, sostiene una sindrome depressiva ricorrente, episodio di media gravità (IDC10 F33.1), presente dal febbraio 2012, causante un’ina-bilità lavorativa del 50%. In particolare nel rapporto 8 marzo 2013, il curante ha evidenziato:
" (…)
Sintomi e condizioni attuali del paziente
Manifesta un'espressione triste ed un discreto stato tensivo controllato a stento. Il pensiero è coartato su tematiche di disagio somatico e conseguenti vissuti di incapacità, inguaribilità, perdita di ruolo sociale e defuturizzazione, con una certa tendenza alla rimuginazione. Il tono dell'umore è deflesso con un senso di disorientamento riguardo al proprio futuro lavorativo verso il quale manca di progettualità ed appare fortemente condizionato dall'andamento dei dolori fisiatrici.
Allentate tutte le funzioni cognitive. (…)" (doc. AI 105/7)
Ora, nella valutazione 21 maggio 2013 il dr. __________ ha pertinentemente spiegato i motivi per cui si discosta dalla diagnosi di episodio depressivo formulata dallo psichiatra curante:
" (…) affinché si possa porre diagnosi di episodio depressivo, devono essere soddisfatte alcune condizioni fondamentali e, di queste, almeno due devono essere presenti:
é depresso di un livello abnorme per il soggetto, presente per la maggior parte della giornata e quasi ogni giorno, in gran parte non condizionato da circostanze esterne (le circostanze esterne sono preponderanti in questo caso, così come non è oggettivale un umore depresso di tipo abnorme: si può giustificare una certa tristezza vitale); Perdita d'interesse e piacere per attività piacevoli: pur considerando un certo interesse per lo sport, è notevole l'interesse per l'attività sessuale tanto che l'A.to si è rivolto a uno specialista e assume Cialis (su questo particolare, l'A.to non è stato sollecitato da domande particolari ma si è espresso del tutto spontaneamente); Terzo punto: diminuita energia o aumentata affaticabilità: l'A.to non ha mostrato particolare affaticamento durante l'ora circa di colloquio, durante il quale ha mantenuto sempre adeguata concentrazione e attenzione. In ogni caso, pur ammettendo, un'energia diminuita, questa non é sufficiente per porre diagnosi di episodio depressivo maggiore.
Da un punto di vista sociale e personale riferisce anche oggi di avere una buona rete di amicizie, con la moglie, i figli e i parenti ha un buon rapporto, nonostante le difficoltà oggettive rappresentate da un figlio disabile. (…)" (doc. AI 113/7)
In tale contesto, l’ultimo breve rapporto 27 agosto 2013 dello psichiatra curante non permette di modificare le succitate conclusioni. Al riguardo, nelle annotazioni 16 settembre 2013 il dr. __________ ha pertinentemente rilevato:
" (…)
Dal lato psichiatrico si prende ora nozione di un breve scritto del Dr. __________ datato 22.08.2013, il quale non riporta nuove informazioni di carattere medico psichiatrico rispetto a precedenti certificazioni dello stesso specialista. La lettera pone l'accento su argomentazioni non mediche, nella fattispecie un grado d'invalidità definito come irrisorio. Non abbiamo dunque elementi per discostarci dal rapporto SMR finale del 21 maggio 2013, redatto dopo osservazione diretta dell'A.to e con piena cognizione delle prese di posizione dello psichiatra curante." (doc. VI/1)
Va infine ricordato che, secondo la giurisprudenza, la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010). Il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
Visto quanto sopra, la perizia del CPAS e la valutazione psichiatrica del SMR meritano conferma, motivo per cui dal punto di vista psichiatrico non vi è alcuna inabilità lavorativa (eccezion fatta per il breve periodo al 50% dal 1° gennaio al 20 maggio 2013).
2.7.2. Dal punto di vista somatico, come detto, trattandosi di affezioni derivanti dall’infortunio occorso il 26 marzo 2008, l’Ufficio AI ha preso in considerazione la valutazione medico-teorica operata dall’__________ sulla base del rapporto 30 agosto 2010 del medico __________, il quale ha ritenuto l’insorgente abile al 100% in lavori leggeri rispettosi delle limitazioni funzionali (doc. LAINF 138).
In sede di osservazioni al progetto di decisione, l’assicurato ha fra l’altro prodotto il rapporto 19 febbraio 2012 del dr. __________, attivo presso il Neuorcentro , inviato all’ a seguito di una elettroneuromiografia (ENMG) eseguita il giorno precedente per il controllo del decorso relativo alla plessopatia destra post-traumatica. Pur ritenendo l’esito di tale esame sovrapponibile alle valutazioni del luglio e gennaio 2011, escludendo un peggioramento clinico-strumentale, il succitato specialista ha tuttavia concluso:
" (…)
La paresi è moderata, ma limita in modo importante la funzionalità, anche in considerazione dei dolori associati. Riteniamo pertanto indicata una revisione dell'attuale invalidità, fissata al 14% a quanto riferito. (…)" (doc. AI 102/2)
In risposta a tale rapporto, con scritto 4 marzo 2013 all’assi-curato l’__________ ha nondimeno confermato la valutazione medica alla base della rendita assegnata (cfr. atti LAINF richiamati dal TCA). Tuttavia, anche dopo ulteriori scritti dell’assicurato (tra cui quello del 17 luglio 2013 in cui, con riferimento al citato rapporto 19 febbraio 2013 del Neurocentro, egli ha sostenuto un peggioramento della deambulazione), il 4 giugno 2014 l’assicuratore LAINF ha deciso di procedere ad un altro esame neurologico a cura dal dr. __________ (atto no. 317 LAINF). Che la componente somatica andasse riesaminata lo ha anche ritenuto il dr. __________, nel cui rapporto 21 ottobre 2013, analizzata la ENMG del febbraio 2013 ha concluso:
" (…)
Ritengo che la sintomatologia algica accusata dal paziente come verosimile come anche l'accentuazione descritta durante il cammino e durante il mantenimento della stazione eretta e seduta. Nelle condizioni attuali concordo con te che il paziente non presenta nessuna capacità lavorativa nel suo lavoro abituale di operaio, ossia lavori da effettuare principalmente in piedi o che richiedono sforzi maggiori, comunque anche da seduto a causa della sintomatologia algica il paziente a mio avviso non potrà raggiungere un'abilità lavorativa superiore al 30%.
Consiglio una rivalutazione terapeutica presso il centro del dolore di __________." (doc. VIII)
Pertanto, questa Corte non concorda con la presa di posizione 29 ottobre 2013 del SMR che sostiene come dal citato rapporto del dr. __________:
" (…) non traspare una modifica della situazione rispetto alle precedenti valutazioni, non vi è presenza di problematica extrainfortunistica.
Il dr. __________ attesta una CL molto ridotta a causa delle sequele pstinfortunistiche, valutazione in contrasto con la valutazione __________ che attesta una CL piena in attività confacente." (doc. X/bis)
In queste circostanze, ritenuto che l’eventuale peggioramento era stato segnalato la prima volta il 19 febbraio 2013, quindi prima della decisione impugnata – che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) –, un accertamento di tipo neurologico s’impone.
Al riguardo va ricordato che il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’UAI o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’am- ministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2012.181 dell’11 marzo 2013), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2012.181 dell’11 marzo 2013), ciò che corrisponde alla fattispecie concreta.
Visto quanto sopra, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda al menzionato accertamento neurologico, segnatamente attendendo l’esito della perizia ordinata dall’__________.
In esito al nuovo accertamento, tenuto conto della confermata valutazione psichiatrica, l’amministrazione dovrà in seguito emettere una nuova decisione, preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito all’eventuale diritto alla rendita. Annullata di conseguenza la decisione contestata, il ricorso va accolto.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione 8 agosto 2013 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al
consid. 2.7.2.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti