Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2013.145
Entscheidungsdatum
08.05.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2013.145

cr

Lugano 8 maggio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 agosto 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 giugno 2013 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1960, titolare di una ditta di costruzioni di pareti in vetrocemento, in data 29 agosto 2011 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, in quanto affetto da “malattia coronarica cronica; operato il 27.4.2011, triplo by-pass” (doc. 9/1-9).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________, con progetto di decisione del 9 novembre 2012 l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° aprile 2012 al 31 agosto 2012, poi soppressa alla luce di un grado di invalidità del 16%, insufficiente per continuare a beneficiare del diritto ad una rendita (doc. 60/1-3).

A seguito delle osservazioni presentate dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, contro il progetto di decisione del 9 novembre 2012, l’Ufficio AI, con decisione del 14 giugno 2013, ha ribadito che l’assicurato ha diritto ad una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° aprile 2012 al 31 agosto 2012, poi soppressa alla luce di un grado di invalidità del 16% (doc. A).

1.2. Contro questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita intera di invalidità anche dopo il 31 agosto 2012.

Il legale ha sostanzialmente contestato la valutazione peritale del dr. __________, la quale, a suo parere, non ha tenuto conto dell’evoluzione dei disturbi a livello dello sterno verso una pseudoartrosi, attestata dal dr. __________ e che ha comportato un intervento chirurgico eseguito nel mese di maggio 2013.

Il patrocinatore del ricorrente ha inoltre rilevato che l’amministrazione ha completamente omesso di investigare la sfera psichica dell’interessato, affetto da una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità e da uno stress psicosociale di natura professionale, come certificato dallo psichiatra curante (doc. I).

1.3. In risposta l’UAI, dopo avere richiesto una presa di posizione al SMR, ha, da una parte, ribadito la correttezza della valutazione peritale del dr. __________ e, dall’altra, rilevato che “posto che la presa a carico psichiatrica dell’assicurato è antecedente all’emissione della decisione impugnata, lo scrivente Ufficio AI non può far altro che richiedere a codesta lodevole autorità di prima istanza la retrocessione degli atti”, al fine di svolgere una valutazione peritale psichiatrica (doc. IV + 1).

1.4. Con scritto del 2 settembre 2013, l’avv. RA 1 ha informato il TCA di essere d’accordo per un rinvio degli atti all’amministrazione, come proposto in sede di risposta di causa, ma solo a condizione che “venga ammessa una incapacità lavorativa e di guadagno totale fino a 6 settimane dopo l’intervento del dr. __________; venga accertata l’incapacità lavorativa di natura fisica dopo 6 settimane dall’intervento; venga accertata, così come suggerito dall’UAI, l’incapacità lavorativa di origine psichica” (doc. VI).

1.5. Con osservazioni del 6 settembre 2013, l’amministrazione ha indicato di non ritenere necessario di dovere procedere ad ulteriori accertamenti medici di natura reumatologica/chirurgica, aggiungendo che “l’inabilità lavorativa di sei settimane causata dall’intervento chirurgico del 21 maggio 2013 non è stata considerata quale aggravamento dello stato di salute dell’assicurato poiché è perdurata meno di tre mesi” (doc. VIII).

1.6. In data 20 settembre 2013, il patrocinatore del ricorrente ha ribadito la necessità di svolgere ulteriori accertamenti, oltre che in ambito psichiatrico, anche dal profilo somatico, posto che la valutazione della capacità lavorativa dell’interessato effettuata nel referto peritale del dr. __________ si basa sull’errato presupposto di un ritardo nel consolidamento tra manubrio e corpo sternale e non, come invece sarebbe stato corretto, su di un mancato consolidamento causato da una pseudoartrosi (doc. X).

Queste considerazioni del ricorrente sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XI), per conoscenza.

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.5. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.6. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV 130).

Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Questi principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:

" Per quanto concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti)."

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2.; 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti; 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Nella decisione del 14 giugno 2013, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° aprile 2012 al 31 agosto 2012, sopprimendola poi a partire dal 1° settembre 2012, ritenuto che dalla valutazione peritale del dr. __________, seguita da un raffronto dei redditi, è emerso che l’interessato non presenta un grado di invalidità pensionabile dopo tale data.

Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.3. e 2.4., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° settembre 2012.

2.8. Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che l’Ufficio AI, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha affidato il compito di esperire una perizia reumatologica al dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna.

Nel referto peritale del 12 settembre 2012, il dr. __________ ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “toracalgie in stato dopo sternotomia 4/2011”, mentre, quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, ha indicato quella di “cardiopatia ischemica con triplice BPCA 4/2011” (doc. 50-8).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’interessato, nella sua precedente attività di muratore-costruttore di pareti in vetroceramica, totalmente inabile al lavoro a partire dal mese di aprile 2011, mentre in seguito, a partire dal momento della visita peritale eseguita nel maggio 2012 dal dr. __________ per conto dell’assicuratore malattia, inabile al lavoro al 50% (lavoro a tempo pieno, con riduzione del rendimento).

Nello svolgimento di altre attività, leggere e rispettose delle sue limitazioni funzionali, il dr. __________ ha per contro considerato che a partire dal 7 maggio 2012 l’assicurato, così come già valutato dal dr. __________, vada ritenuto pienamente abile al lavoro, senza limitazioni del rendimento (doc. 50-11).

In sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 9 novembre 2012, l’assicurato ha inviato all’amministrazione un referto medico, datato 22 aprile 2013, redatto dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale, poste le diagnosi di “Symptomatische, schmerzhafte Pseudarthrose im Bereiche des Manubrium sterni mit Zerbrochener Drahtcerclage ebenda bei St. n. Sternotomie für eine dreifache aortokoronare Bypassoperation mit u.a. A. mammaria bds”, ha ritenuto opportuno un intervento chirurgico per la risoluzione della pseudoartrosi dello sterno (doc. 77).

Nelle annotazioni del 13 maggio 2013, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna generale, esperto SIM, ha considerato che “dal rapporto del dr. Inderbitzi non risulta una nuova patologia rispetto a quella riscontrata in occasione delle precedenti valutazioni reumatologiche. Un intervento chirurgico porterà ad una IL completa per circa due mesi” (doc. 79-1).

2.9. In sede ricorsuale, l’assicurato ha trasmesso nuova documentazione medica e meglio:

referto del 3 febbraio 2013, indirizzato al medico curante, dr. __________, spec. FMH in medicina generale, nel quale il Prof. dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dopo aver indicato di avere in cura l’assicurato dal 31 gennaio 2013, ha posto le diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio depressivo di gravità media (ICD10-F33.11); stress psicosociale di natura professionale (ICD10-Z56)”, ritenendo “necessaria una puntualizzazione oggettiva in tempi brevissimi, per evitare che il paziente sviluppi rivendicazioni e sintomatologie di tipo paranoide che andrebbero a cristallizzarsi rendendosi così inamovibili” (doc. D);

referto del 31 maggio 2013 del dr. __________, il quale riferisce in merito all’intervento chirurgico di resezione della pseudoartrosi con osteosintesi a livello dello sterno effettuato nel corso del ricovero dal 21 maggio al 25 maggio 2013 (doc. C).

Al riguardo, nelle annotazioni del 20 agosto 2013, il dr. __________ del SMR ha osservato:

" Assicurato peritato a livello reumatologico 9.2012 (prima già dal dr. __________ in maggio 2012)

Diagnosi: toracalgia in stato dopo sternotomia 4.2011

Decisione di rifiuto in presenza grado AI 16%

Ricorso:

Rapporto dr. __________ del 22.4.2013 (già presentato in precedenza)

Rapporto dr. __________ del 31.5.2013: assicurato sottoposto a resezione della pseudoartrosi con esecuzione di osteosintesi a livello dello sterno. Decorso regolare. Per 6 settimane non alzare pesi oltre i 10 kg, per altre 6 settimane non pesi superiori ai 20 kg.

Rapporto dr. __________ del 3.2.2013:

  • prima consultazione il 31.1.2013

  • diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità F33.11 e stress psicosociale di natura professionale Z56

  • menzionata pure una sindrome somatoforme con rischio di sviluppo di una nevrosi di rendita

Valutazione:

come già indicato in precedenza, l’intervento a livello dello sterno eseguito il 22 maggio 2013 comporta un’inabilità lavorativa completa inferiore ai 2 mesi (vedi indicazioni da parte dell’operatore in merito ai limiti di peso).

Con l’attuale documentazione viene fatta valere presenza di problematica psichica. Da notare che finora una tale problematica non è mai stata sollevata. Nella richiesta di revisione di maggio 2013 l’assicurato non indicava minimamente di essere in cura presso il dr. __________. Per riconoscere un influsso prolungato della problematica psichica sulla CL sarà necessaria una valutazione peritale in considerazione di importanti fattori extra-AI quali problematica psicosociale, problematica somatoforme e rischio di nevrosi di rendita.” (Doc. IV/1)

2.10. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto i disturbi di natura somatica dell’assicurato non sono stati chiariti in modo soddisfacente e quelli di natura psichica necessitano di essere accuratamente valutati.

Dal profilo psichiatrico, infatti - alla luce del referto del dr. __________, prodotto in sede ricorsuale, attestante l’esistenza di patologie di origine psichiatrica in epoca antecedente l’emanazione della decisione impugnata - il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla proposta di rinvio degli atti formulata dall’amministrazione stessa in sede di risposta di causa, al fine di predisporre l’esecuzione di una perizia specialistica atta a valutare le diagnosi che affliggono l’interessato e il loro influsso sulla sua capacità lavorativa residua (doc. IV).

Dal profilo organico, poi, il TCA non può considerare esaustiva la valutazione peritale del dr. __________, alla luce dell’ulteriore documentazione medica prodotta dall’interessato, attestante l’esecuzione da parte del dr. __________ di un intervento di resezione della pseudoartrosi dello sterno, che non è stata sottoposta dall’amministrazione al vaglio del perito al fine di verificare se, come sostenuto dal dr. __________ del SMR, ciò non costituisca una nuova patologia e non comporti un’inabilità lavorativa superiore ai due mesi.

Il TCA constata, infatti, che nonostante il dr. Inderbitzi abbia indicato la diagnosi di pseudoartrosi dello sterno - che non compare invece tra le diagnosi poste dal dr. __________

  • l’amministrazione si sia limitata a concludere, seguendo il parere espresso dal dr. __________ del SMR, che la nuova refertazione medica prodotta dall’interessato non ha fatto emergere la presenza di nuove patologie, senza tuttavia previamente interpellare al riguardo l’autore della consultazione peritale specialistica in questione, al fine di verificare se le condizioni di salute dell’interessato siano nel frattempo peggiorate o meno.

Il TCA ritiene non corretto questo modo di procedere dell’amministrazione.

Come giustamente evidenziato dal patrocinatore del ricorrente, difatti, a fronte di una relazione peritale del 12 settembre 2012 nella quale il dr. __________ parlava di un “consolidamento ritardato ma effettivo tra manubrio e corpo sternale, in ogni caso con evoluzione progressivamente favorevole negli ultimi sei mesi, tanto che lo stato clinico era assolutamente blando in occasione della mia visita” (cfr. doc. 50-9), ponendo una prognosi “senz’altro favorevole” (doc. 50-10) e alla luce delle successive chiare indicazioni specialistiche del 22 aprile 2013 del dr. Inderbitzi di dovere procedere ad una risoluzione chirurgica della pseudoartrosi dello sterno (cfr. doc. 77-1), che ha avuto luogo nel mese di maggio 2013 (doc. C), l’amministrazione avrebbe senz’altro dovuto nuovamente interpellare il perito per un complemento peritale.

Tale soluzione si giustifica tanto più se si considera che già nel referto relativo alla scintigrafia ossea trifasica del 20 luglio 2012, la dr.ssa __________ dell’Istituto oncologico __________ aveva concluso che “i reperti descritti a livello del manubrio sternale appaiono ancora inquadrabili nell’ambito di un processo di tardivo consolidamento in esiti di pregressa sternotomia paramediana: utile controllo evolutivo per evidenziare un’evoluzione verso una pseudoartrosi” (doc. 50-12).

Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 14 giugno 2013 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, il TCA rileva che già prima dell’emanazione della decisione impugnata l’assicurato ha prodotto dei referti che avrebbero dovuto essere sottoposti al dr. __________ al fine di verificare se, dopo il suo esame peritale, fosse subentrato o meno un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato.

L’amministrazione, al contrario, fondandosi unicamente sulle considerazioni del SMR, ha considerato ininfluenti sulla capacità lavorativa dell’interessato i referti medici da lui prodotti, ritenendo che “un intervento chirurgico porterà ad una IL completa per circa 2 mesi” (doc. 79-1).

Il TCA non può concordare con il modo di agire dell’amministrazione.

In simili condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un complemento peritale da parte del dr. __________, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal profilo strettamente somatico, giustifichi una capacità lavorativa del 100% in attività adatte, come stabilito dal perito e confermato dal dr. __________ e dal dr. __________ del SMR.

Tale soluzione si giustifica tanto più considerato il tempo trascorso tra la valutazione peritale del dr. __________ (il quale ha visitato l’assicurato nel mese di agosto 2012) e l’emanazione della decisione impugnata (del 14 giugno 2013).

2.11. Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

L'Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

L’Alta Corte è giunta alla stessa conclusione in una sentenza 8C_943/2010 del 9 novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto della residua capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti tra il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della clinica di riabilitazione dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In quella pronunzia, il TF ha rinviato la causa all’amministrazione affinché disponesse un complemento istruttorio da parte di un medico indipendente ossequiando la procedura di cui all’art. 44 LPGA.

Nel caso di specie, è vero che la questione relativa alla capacità lavorativa dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, non necessita semplicemente di una precisazione o di un chiarimento. Va però rilevato che l’UAI ha fondato la sua decisione sul solo parere di un medico del SMR, non specialista in psichiatria.

Sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. la giurisprudenza appena citata), come del resto proposto dallo stesso Ufficio AI in sede di risposta di causa.

Inoltre, ritenuto come vi siano, dal profilo somatico, degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica parimenti il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto un approfondimento sia a livello somatico, sia a livello psichiatrico, inteso a delucidare tutte le patologie che affliggono l’interessato e le ripercussioni che questi disturbi hanno sulla sua capacità lavorativa.

2.12. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di un importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

2.13. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 14 giugno 2013 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.11.

  1. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

10

Gerichtsentscheide

81