Raccomandata
Incarto n. 32.2013.103
FS/sc
Lugano 21 febbraio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 aprile 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1983, da ultimo attiva quale assistente dentale presso __________ medico dentista SSO, __________ (doc. AI 31/1-10, 101/1-19 e 104/1), nel mese di maggio 2011 – dopo che una precedente richiesta del maggio 2009 era stata respinta con decisione 25 febbraio 2010 dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (doc. AI 22/1-9 e 60/1-5), decisione, questa, confermata dal Tribunale amministrativo federale con sentenza 2 febbraio 2011 in quanto non ancora trascorso l’anno di carenza (cfr. doc. AI 72/1-14) – ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 79/1-9, 81/1, 88/1-2 e 89/1-6).
Con decisione 15 agosto 2012, preavvisata il 6 aprile 2012 (doc. AI 114/1-4), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita dal
Questo Tribunale, in esito al ricorso del 12 settembre 2012 inoltrato contro la suddetta decisione (doc. AI 130/1-13), con STCA del 13 novembre 2012 ha omologato la transazione intervenuta tra le parti e rinviato gli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti – “(…) al fine di stabilire, tramite nuove indagini di natura medica (reumatologica), l’esigibilità al lavoro dell’as-sicurata sia nell’attività di aiuto dentista che in eventuali altre (…)” (doc. AI 137/2) – e la resa di un nuovo provvedimento (decreto di stralcio 13 novembre 2012 sub doc. AI 137/1-4).
Con decisione 22 aprile 2013, oggetto della presente vertenza e preavvisata il 1. marzo 2013 (doc. AI 156/1-3) – viste, in particolare, la perizia reumatologica 5 febbraio 2013 del dr. __________, il rapporto finale 13 febbraio e le annotazioni 28 febbraio e 20 aprile 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 152/1-10, 153/1-4, 155/1 e 161/1) –, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 162/1-3).
1.2. Con il ricorso in oggetto l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato la valutazione medica e quella economica chiedendo di essere posta al beneficio del diritto ad una mezza rendita anche dopo il 30 aprile 2012.
1.3. Con la risposta di causa – rilevato di aver proceduto conformemente alla STCA del 13 novembre 2012 ordinando la perizia a cura del dr. __________ e che le prestazioni riconosciute dal 1. novembre 2011 al 30 aprile 2012 sono state versate senza alcun titolo giuridico e saranno pertanto oggetto di una procedura di restituzione – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso (IV).
1.4. L’insorgente, con scritto del 26 luglio 2013 – dopo proroga del termine (VI e VII) – ha trasmesso al TCA il rapporto 18 luglio 2013 con il quale il dr. __________ rispondeva ad un precedente scritto del 20 giugno 2013 dell’avv. RA 1 (VIII e allegati doc. B/1-2).
1.5. Con osservazioni 6 agosto 2013 l’Ufficio AI – ritenuto che il dr. __________, avuto riguardo al rapporto 18 luglio 2013 del dr. __________, nell’annotazione 5 agosto 2013 ha concluso che “(…) l’attuale certificazione priva di nuovi elementi clinici si limita ad attestare una differente capacità lavorativa rispetto alla valutazione del dr. __________. Non vi sono elementi che possono mettere in forse la valutazione peritale. L’attuale scritto privo di elementi clinici o critiche puntuali non va sottoposto al perito. (…)” (X/1) – ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
Contestualmente l’amministrazione ha trasmesso al TCA il progetto di ordine di restituzione del 2 luglio 2013 (X/2).
1.6. Con lettera 9 settembre 2013 – richiamato lo scritto del 14 agosto 2013 con cui lo aveva preannunciato (XII) – l’insor-gente ha trasmesso al TCA il rapporto 4 settembre 2013 corredato dei referti 3 settembre 2013 nonché il rapporto operatorio 10 settembre 2010 del dr. __________ (XIII e allegati doc. C/1-3).
1.7. Con lettera 10 settembre 2013 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA la corrispondenza intercorsa con l’avv. RA 1 in merito al preavvisato ordine di restituzione del 2 luglio 2013 (XV e XV/1-2) tra cui lo scritto dello stesso giorno con cui confermava al legale che “(…) sino all’emanazione della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni concernente il ricorso 22 maggio 2013 avverso la decisione dell’UAI 22 aprile 2013 (inc. TCA no. 32.2013.103) – l’amministrazione non procederà all’emissione della decisione formale in merito al progetto di ordine di restituzione del 2 luglio 2013. (…)” (XV/2).
1.8. Invitato espressamente a farlo (XIV), con osservazioni del 27 settembre 2013, l’Ufficio AI ha preso posizione in merito al rapporto 4 settembre 2013 del dr. __________ e trasmesso al TCA il complemento peritale 23 settembre 2013 del dr. __________ (XVII e XVII/1-3).
1.9. Con scritto 17 ottobre 2013, dopo la chiesta proroga (XIX e XX), l’insorgente si è confermato nelle proprie allegazioni e ha trasmesso al TCA il rapporto 16 ottobre 2013 del dr. __________ (XXI e allegato doc. D).
1.10. Con osservazioni 22 ottobre 2013 l’Ufficio AI – ritenuto che il dr. __________, avuto riguardo al rapporto 16 ottobre 2013 del dr. __________, nell’annotazione 22 ottobre 2013 ha concluso che “(…) l’attuale scritto del prof. __________ non contiene nuovi elementi. Egli conferma la sua valutazione d’una esigibilità del 50%. (…)” (XXIII/1) – ha chiesto di respingere il ricorso (XXIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.
L’insorgente chiede il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita anche dopo il 30 aprile 2012.
Nella misura in cui, chiedendo il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita anche dopo il 30 aprile 2012 l’insorgente volesse dare per acquisito il diritto a detta prestazione fino a quel momento, va osservato quanto segue.
Con la STCA del 13 novembre 2012 (doc. AI 137/1-4) – omologando la transazione intervenuta tra le parti, e meglio il rinvio atti “(…) al fine di stabilire, tramite nuove indagini di natura medica (reumatologica), l’esigibilità al lavoro dell’assicurata sia nell’attività di aiuto dentista che in eventuali altre (…)” (doc. AI 137/2) – questo Tribunale ha di fatto annullato la decisione del 15 agosto 2012 con cui era stato riconosciuto il diritto ad una mezza rendita limitatamente al periodo dal 1. novembre 2011 al 30 aprile 2012 e retrocesso gli atti all’ammini-strazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici, rendesse un nuovo provvedimento (cfr. consid. 1.1).
In simili circostanze, neppure in buona fede (per un caso diverso cfr. la STF 9C_809/2012 del 31 gennaio 2013), l’insor-gente poteva ritenere (come sembrerebbe, visto che postula di essere posta al beneficio del diritto ad una mezza rendita anche dopo il 30 aprile 2012; cfr. consid. 1.2) che le fosse stato riconosciuto il diritto ad una mezza rendita limitato nel tempo.
Esula invece dal presente contendere la questione concernente il progetto di ordine di restituzione del 2 luglio 2013 (cfr. consid. 1.3, 1.5 e 1.7).
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Nel caso in esame dagli atti di causa risulta che – vista la domanda di prestazioni del maggio 2011 e conformemente alla transazione omologata da questo Tribunale con il decreto di stralcio 13 novembre 2012 (cfr. consid. 1.1) – l’Ufficio AI, dopo aver interpellato il dr. __________ (doc. AI 140/1-4) e il dr. __________ (doc. AI 143/1-5), ha ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc. AI 145/1, 146/1-2, 147/1, 148/1, 150/1 e 151/1).
Nella perizia reumatologica 5 febbraio 2013 (doc. AI 152/1-10/10) il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna – poste le seguenti diagnosi: “(…) Dolori coxogeni cronici a destra in - Esiti da asportazione dell’articolazione coxofemorale a destra con resezione della metafisi femorale, impianto di protesi totale non cementata, per tumore gigantocellulare nel 2003
" (…)
La signora RI 1, nata il __________, Via __________, __________, era già stata precedentemente valutata in ambito peritale reumatologico specialistico il 26.8.2009; l'assicurata ha iniziato a lamentare dolori nella regione anterolaterale della coscia destra durante l'estate 2003; la radiografia del bacino evidenziava un'ampia area osteolitica nella zona prossimale del femore coinvolgente la regione dei trocanteri, per cui veniva asportata l'articolazione coxofemorale destra con resezione della metafisi femorale includente il trocantere femorale maggiore e quello minore, intervento seguito dall'impianto di una protesi totale non cementata; l'esame istopatologico della neoplasia, rivelava un tumore gigantocellulare; al perito reumatologo, il 26.8.2009, l'assicurata segnalava un'accentuazione dei dolori residui avvertiti dopo l'intervento localizzati alla base della gamba destra, associati a dolori anterolaterali nel terzo prossimale della coscia, disturbi presenti in posizioni statiche, camminando prolungatamente; ad una valutazione successiva presso l'ortopedico curante, il 31.3.2010, veniva consigliato l'impianto di un acetabolo in plastica e l'asportazione della testa protesica bipolare, intervento poi eseguito il 9.9.2010, con conversione dell'endoprotesi in protesi totale dell'anca destra; ad un controllo annuale presso l'ortopedico curante, si descriveva uno stato migliorato con quadro radiologico stabile. Ora l'assicurata che assume farmaci analgesici quando ha dolori, indica dolori all'anca destra quando sta coricata sopra, inoltre algie, non meglio qualificabili, anteriori alla coscia destra che raggiungono il ginocchio destro, in aumento camminando, specialmente in salita, stando seduta prolungatamente, di meno in posizione eretta, sono manifeste soprattutto dopo le ore lavorative; come già riscontrato dal Dr. __________ il 26.8.2009, si riconferma una zoppia di tipo Duchenne a destra con segno di Trendelenburg positivo a destra; l'anca destra può essere portata passivamente in flessione non oltre gli 80° con dolori a fine corsa all'inguine destro, l'estensione coxofemorale passiva a destra è libera anche se dolorante, l'abduzione passiva permessa non oltre i 40°, con dolori a fine corsa, la rotazione esterna passiva è ottenibile non oltre i 45°, con dolori a fine corsa, la rotazione interna passiva risulta libera; mettendo dunque a confronto l'esame funzionale dell'anca destra attuale con quello riscontrato dal Dr. __________ il 26.8.2009, notiamo una flessione e abduzione passiva sovrapponibile, mentre la rotazione interna ed esterna passiva si presenta ora superiore. L'atrofia muscolare misurata all'arto inferiore destro è ora un po' meno marcata di quella riscontrata dal Dr. __________ il 26.8.2009. Già durante la prima perizia reumatologica nel 2009, l'assicurata avvertiva dolori lombari, insorti a decorrere dal 2008; ora descrive lombalgie non sempre presenti, non meglio qualificabili, con blocchi iperalgici, con diramazioni verso la regione gluteale, assenti di notte, appariscenti soprattutto al carico lavorativo, indipendenti dalle posizioni corporee assunte, con incremento camminando; durante la valutazione reumatologica del 26.8.2009, il Dr. __________ riscontrava una lombare moderatamente limitata di
Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di dolori coxogeni cronici a destra in esiti da asportazione dell'articolazione coxofemorale a destra con resezione della metafisi femorale, impianto di protesi totale non cementata, per tumore gigantocellulare nel 2003, esiti da intervento di conversione dell'endoprotesi in protesi totale dell'anca destra, il 9.9.2010, sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica recidivante in tendenza ad ipermobilità articolare, decondizionamento muscolare, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi lombare con scoliosi destroconvessa).
L'assicurata va avviata verso un intenso programma di ricondizionamento progressivo del corsetto muscolare addominale e lombare, per aumentare la stabilità del tronco e la sua resistenza agli sforzi fisici.
Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua, quest'ultima non si discosta sostanzialmente da quanto profilato dal collega reumatologo Dr. __________ di __________, il 26.8.2009, anche se lo stato di salute dell'assicurata, oggettivamente, risulta migliorato rispetto alla prima perizia reumatologica.
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritta nell'allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8
È giustificata un'inabilità lavorativa totale per qualsiasi tipo di attività dal 9.9.2010 al 31.3.2011.
Nella sua ultima attività lavorativa principale come assistente dentale, durante la quale, stando al mansionario redatto dal datore di lavoro il 18.11.2012, rimane sovente seduta, raramente deve stare in piedi, rispettivamente camminare, lavoro dunque tendenzialmente statico, è giustificata una diminuzione del rendimento del 25 % sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, come ritenuta dal perito reumatologo Dr. __________ di __________, il 26.8.2009, fino all' 8.9.2010 e a partire dall'1.4.2011.
(…)" (doc. AI 152/7-8)
Quanto alle conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integra-zione il perito ha concluso che “(…) giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritta nell’allegato. In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con un rendimento massimo del 100%, a partire dalla prima perizia reumatologica del 26.8.2009. È giustificata un’inabilità lavorativa totale per qualsiasi tipo di attività dal 9.9.2010 al 31.3.2011. Nella sua ultima attività lavorativa principale come assistente dentale, durante la quale, stando al mansionario redatto dal datore di lavoro il 18.11.2012, rimane sovente seduta, raramente deve stare in piedi, rispettivamente camminare, lavoro dunque tendenzialmente statico, è giustificata una diminuzione del rendimento del 25% sull’arco di una giornata lavorative normale di 8-9 ore, come ritenuta dal perito reumatologo Dr. __________ di __________, il 26.8.2009, fino all’8.9.2010 e a partire dall’1.4.2011. (…)” (doc. AI 152/8-9).
L’Ufficio AI – viste le risultanze peritali e ritenuto il rapporto finale 13 febbraio 2013 nonché le annotazioni 28 febbraio e 20 aprile 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 153/1-4, 155/1 e 161/1) – con decisione 22 aprile 2013 ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni (doc. AI 162/1-3).
2.5. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversiche-rungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Va poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il perito dr. __________, il quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni secondo la quale – fatto salvo un periodo di inabilità totale al lavoro in qualsiasi attività dal 9 settembre 2010 al 31 marzo 2011 (intervento di conversione dell’endoprotesi in protesi totale dell’anca destra eseguito il 9 settembre 2010 dal dr. __________, primario della __________ dell’Ospedale __________ di __________) – dalla perizia del dr. __________ – dunque dal 21 settembre 2009 (cfr. doc. 5/1-20 dell’incarto cassa malati) e non, come erroneamente indicato dal dr. __________, dal 26 agosto 2009, data, questa, in cui è stato assegnato al dr. __________ l’incarico peritale – vi è un’incapacità lavorativa del 25% nell’attività abituale di assistente dentale e dello 0% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.
In particolare, quanto all’asserita necessità di procedere anche ad un accertamento medico di natura ortopedica – nel ricorso l’insorgente fa valere che, come addotto nelle osservazioni del 17 aprile 2013, “(…) oltre alla refertazione medica reumatologica sarebbe verosimilmente stato utile esplorare anche la componente valetudinaria della paziente da un punto di vista ortopedico, di modo da rendere più completo il quadro clinico dell’assicurata e valutarne l’influenza sulla sua capacità lavorativa. (…)” (I, punto 19 del ricorso a pag. 8) –, a prescindere dal fatto che con la STCA del 13 novembre 2012 questo Tribunale ha omologato la transazione intervenuta tra le parti in base alla quale gli atti andavano rinviati all’ammini-strazione affinché procedesse ad un accertamento di natura medico reumatologica (cfr. consid. 1.1), a ragione l’Ufficio AI nella risposta di causa ha rilevato che “(…) il reumatologo dispone per formazione ed esperienza lavorativa dei mezzi per valutare in modo completo le affezioni all’apparato muscolo scheletrico (STF 9C_547 del 26 gennaio 2010 consid. 4.1). (…)” (IV). Del resto anche nella STF 9C_781/2011 del 14 maggio 2012 – concernente il caso di un’assicurata, afflitta da dolori al piede e alla colonna vertebrale, la quale, nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, era stata valutata, dal profilo somatico, da un neurologo e da un reumatologo, ma non da un ortopedico – l’Alta Corte ha sottolineato la correttezza della valutazione peritale eseguita da un neurologo e da un reumatologo, non ritenendo indispensabile, come invece richiesto dall’assicurata, dovere fare capo anche al parere specialistico di un chirurgo ortopedico (in argomento vedi anche la STCA 31.2012.105 dell’11 ottobre 2012).
La dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ (che disponeva dell’incarto completo dell’assicurata e, quindi, anche dei rapporti 27 settembre 2011 e 8 ottobre 2012 del dr. __________ [doc. AI 130/47-48 e 140/3-4 = doc. A/2]; che sono quindi stati considerati dal perito) non é stata del resto smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie ed è stata confermata anche dal dr. __________ sia nel rapporto finale 13 febbraio 2013 che nelle annotazioni 28 febbraio e 20 aprile 2013 (doc. AI 153/1-4, 155/1 e 161/1).
In particolare, viste le limitazioni funzionali poste dal dr. __________, non è possibile concludere, come sembrerebbe pretendere l’insorgente (senza tuttavia in alcun modo provare e/o documentare), per l’impossibilità di svolgere un’attività adeguata a tempo pieno. Non può infatti essere seguita l’insor-gente laddove sostiene, in modo del tutto generico, che “(…) alla luce di queste limitazioni mal si comprende come possa l’assicurata essere totalmente abile al lavoro in un’attività adatta, che non viene peraltro identificata (…)” (I punto 22 pag. 12).
Nemmeno è possibile concludere differentemente avuto riguardo all’ulteriore documentazione medica prodotta in sede di procedura ricorsuale.
Il dr__________, primario ad interim della __________ dell’Ospedale __________ di __________ (rispondendo a delle precise domande postegli dall’avv. RA 1; doc. B/2), nella valutazione del 18 luglio 2013, non si è confrontato con la perizia del dr. __________ limitandosi ad esprimere una diversa valutazione della capacità lavorativa (doc. B/1).
Al riguardo, il dr. __________, nell’annotazione 5 agosto 2013, ha concluso che “(…) l’attuale certificazione priva di nuovi elementi clinici si limita ad attestare una differente capacità lavorativa rispetto alla valutazione del dr. __________. Non vi sono elementi che possono mettere in forse la valutazione peritale. L’attuale scritto privo di elementi clinici o critiche puntuali non va sottoposto al perito. (…)” (X/1).
Anche il dr. __________, nel rapporto 4 settembre 2013 indirizzato al medico curante dr. __________, non si è confrontato puntualmente con le valutazioni del dr. __________ e, senza porre delle nuove diagnosi e/o provare un peggioramento, ha concluso per un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività (doc. C/1). Va qui rilevato che lo stesso specialista, nella risposta dell’8 ottobre 2012 indirizzata all’avv. RA 1, aveva invece attestato che “(…) il grado di capacità lavorativa potrebbe aumentare rispetto al 50% sopra indicato [ndr.: si riferisce al grado di capacità lavorativa nell’attività abituale di assistente dentale] solo nella condizione in cui si limitino nella durata le attività in posizione seduta, eretta e camminando. (…)” (doc. A/2).
Il dr. __________, invitato a prendere posizione sul rapporto 4 settembre 2013 del dr. __________ (XVII/1), nel complemento peritale 23 settembre 2013 si è così espresso: “(…) ho letto attentamente la lettera in questione del Prof. __________ [ndr. si riferisce al rapporto del 4 settembre 2013] che non contiene, per quanto riguarda le patologie, elementi oggettivi nuovi, non già noti al momento della valutazione peritale del 5.2.2013; la radiografia realizzata dallo specialista ha potuto confermare una stabilità del materiale protesico, non vi sono indizi per una recidiva tumorale; l’ortopedico parla di una buona funzionalità dell’anca destra (“die Hüftfunktion ist recht gut”), il femore prossimale viene descritto come addirittura parzialmente rigenerato (“das proximale Femur zeigt sogar eine gewisse ‘Neogenese’”). L’ortopedico curante non è d’accordo con la valutazione della capacità lavorativa nell’attività svolta come assistente dentale, rispettivamente in attività adatta allo stato di salute di questa paziente 30-enne, questo senza fornire dettagli sulla capacità funzionale e di carico residua. Da parte mia, in assenza di novità rispetto alla valutazione peritale del 5.2.2013, posso soltanto riconfermare la mia presa di posizione per quanto riguarda la capacità lavorativa in attività solita rispettivamente adatta allo stato di salute formulata nel rapporto peritale in questione che si basa sulla capacità funzionale residua annessa al documento peritale. (…)” (XVII/2).
Il dr. __________, nello scritto 16 ottobre 2013 indirizzato all’avv. RA 1 (doc. D), ancora una volta senza documentare e tantomeno fornire dettagli sulla capacità funzionale e di carico residua, ha confermato in modo generico di non essere d’accordo con la valutazione del dr. __________, proponendo l’allestimento di una perizia pluridisciplinare.
Al riguardo, il dr. __________, nell’annotazione del 22 ottobre 2013, ha concluso che “(…) l’attuale scritto del dr. __________ [ndr.: si riferisce allo scritto del 16 ottobre 2013 indirizzato all’avv. RA 1] non contiene nuovi elementi. Egli conferma la sua valutazione d’una esigibilità del 50%. (…)” (XXIII/1).
Va qui ricordato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
In conclusione, rispecchiando la perizia reumatologica 5 febbraio 2013 del dr. __________ (doc. AI 152/1-10) tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) e non essendo provato un peggioramento dopo il mese di febbraio 2013 e prima del 22 aprile 2013, a ragione l’Ufficio AI ha confermato un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal 9 settembre 2010 al 31 marzo 2011 e, dal 1. aprile 2011, una capacità lavorativa del 75% nell’attività abituale di assistente dentale e del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.
In questo senso, la domanda di una perizia giudiziaria (cfr. XXI) va respinta. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Va inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.7. Quanto alla reintegrabilità sul mercato del lavoro il consulente in integrazione, nella valutazione dell’8 marzo 2012 (doc. AI 111/1-2), ritenuta una capacità lavorativa totale in un’attività adeguata, ha concluso che “(…) l’assicurata ha una percentuale lavorativa del 50% in attività abituale mentre in attività adeguata tale percentuale è pari al 100%. Con il diploma a disposizione esiste la possibilità di svolgere professioni specialistiche solo quale assistente dentale. Per il resto si fa riferimento alla categoria 4.2, ossia professioni semplici e ripetitive. (…)” (doc. AI 111/1).
L’insorgente non ha messo in dubbio questa valutazione evidenziando che “(…) alla luce di queste limitazioni [ndr.: si riferisce alla capacità funzionale e di carico residue descritta dal dr. __________ nel suo allegato] mal si comprende come possa l’assicurata essere totalmente abile al lavoro in un’attività adatta, che non viene peraltro identificata; per cui non è dato a sapere se per svolgerla l’assicurata necessiti di un’adeguata riformazione professionale. (…)” (I punto 22 pag. 12).
La questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008, consid. 3; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’inte-ressato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Alla luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha, nel caso concreto, motivo per mettere in dubbio le conclusioni del consulente che non sono, del resto, nemmeno state puntualmente contestate.
È inoltre da ritenere che l’assicurata, tenuto conto anche del-l’obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b e 400 consid. 4b con i riferimenti ivi citati), possa ragionevolmente sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive che non richiedono una preparazione professionale specifica, ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Ad esempio va menzionato il settore dell’industria, in cui possono essere eseguite attività di controllo e di sorveglianza, fisicamente assai leggere, oppure quello dei servizi dove vi sono mansioni che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che non comportano aggravi fisici e possono essere svolte prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura. Va detto pure che le limitazioni indicate dal dr. __________ nell’allegato esame della funzionalità fisica (cfr. doc. AI 152/10) non ostacolano lo svolgimento di tutte le succitate attività che non necessitano una particolare qualifica. Va pertanto ammesso che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività non qualificate che l’interessata, malgrado il danno alla salute e l’assenza di preparazione professionale specifica, sarebbe in grado di esercitare al 100%.
2.8. Per quel che concerne la valutazione economica – ricordato che secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1) per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011 visto che a quell’epoca era trascorso l’anno di carenza (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e ritenuto che al più presto l’eventuale diritto alla rendita poteva nascere nel mese di novembre 2011 (art. 29 cpv. 1 LAI) – va rilevato quanto segue.
2.8.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.
Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
In concreto, nel 2011 – come indicato dal datore di lavoro e non contestato dall’assicurata (cfr. doc. AI 104/1) –, il reddito da valido ammonta a fr. 62'400.--.
2.8.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Nel 2011, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo pari a fr. 53'383.29 (fr. 4'225.-- [ultimo dato disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2011 e riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 11-2013, pag. 86-87] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Stante una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata e applicata la riduzione del 10% – in correzione della riduzione del 9% di cui alla tabella con valutazione del 10 febbraio 2012 (doc. AI 105/1-3) e conformemente alla STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 confermata dal TF nella STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013; in concreto, nella fattispecie, vi sono validi motivi per sostituire l’apprezzamento degli organi dell’assicurazione (cfr. DTF 137 V 73 consid. 5.2 e 126 V 80 consid. 5b/cc, a contrario) – il reddito ipotetico da invalido ammonta a fr. 48'044.96 (fr. 53'383.29 ridotti del 10% = fr. 48'044.96).
2.8.3. Accertati quindi un reddito da valido di fr. 62'400.-- (cfr. consid. 2.8.1) e da invalido di fr. 48'044.96 (cfr. consid. 2.8.2), si ottiene un grado d’invalidità del 23% ([62'400.00 - 48'044.96] x 100 : 62'400.00 = 23%) che non dà diritto ad alcuna rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.3).
A titolo abbondanziale va rilevato che anche se si applicasse la riduzione del 15% – deduzione questa che si otterrebbe se si volesse partire dalla deduzione del 13% indicata senza alcun riferimento dall’Ufficio AI nella decisione impugnata, correggendola ai sensi della succitata giurisprudenza – alla ricorrente non andrebbe riconosciuto comunque il diritto ad una rendita. Infatti, in detta ipotesi, il reddito da invalido ammonterebbe a fr. 45'375.79 (fr. 53'383.29 ridotti del 15% = fr. 45'375.79) e il grado d’invalidità sarebbe del 27% ([62'400.00 - 45'375.79] x 100 : 62'400.00 = 27.28% arrotondato al 27% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
Allo stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giunge anche se si volesse procedere ad un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_294/2008 del 19 marzo 2009; 8C_558/2008 del 17 marzo 2009; 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu, in base alle risultanze peritali – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b). In concreto, nella sua attività abituale di assistente dentale l’inabilità al lavoro è del 25%.
Di conseguenza – confermata la valutazione medica stante la quale dopo un periodo di incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal 9 settembre 2010 al 31 marzo 2011, dal 1. aprile 2011 vi é una capacità lavorativa del 75% nell’attività abituale di assistente dentale e del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti (cfr. consid. 2.6) – visto il grado d’invalidità non pensionabile è a ragione che l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto ad una rendita.
2.9. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido ai sensi dell’art. 17 LAI è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subìto, patirebbe senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b, cfr. anche STCA del 31 ottobre 2011 [32.2011.96]).
Inoltre con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:
" (…)
Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.
(…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6)
Ne segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti professionali visto che anche nella presente fattispecie l’insorgente gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale.
Inoltre, anche il consulente in integrazione nella valutazione dell’8 marzo 2012 (doc. AI 111/1-2) ha evidenziato che “(…) come già a suo tempo nel citato rapporto TISAF e da recente DDP, l’assicurata ha potenzialmente diritto ad una riqualifica professionale. Idealmente con l’assicurata si era immaginata la possibilità di svolgere un percorso di un anno come assistente in profilassi anche perché l’assicurata sarebbe stata intenzionata a lavorare in un ambito professionale simile a quello svolto finora e perché l’assicurata non voleva investire troppo tempo in una nuova formazione. Tuttavia, dopo che si stava per concretizzare tale possibilità, l’assicurata ha deciso di non aderire al progetto di provvedimento professionale preferendo proseguire con una percentuale del 50% in attività abituale (vedi documentazione recente agli atti). Per quanto riguarda il mio mandato, si giunge dunque al termine non esistendo attuali premesse atte a concretizzare il progetto inserito in DDP. All’assicurata vale la pena garantire la possibilità di ritornare sulla decisione qualora ella ne facesse espressa richiesta. (…)” (doc. AI 111/2).
Circa la possibilità di rifiutare un provvedimento professionale nel caso di mancata disponibilità dell’interessato vedi anche la STF 9C_765/2013 del 21 gennaio 2014 consid. 3.4.
2.10. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti