Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.87
Entscheidungsdatum
26.10.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.87

FS/sc

Lugano 26 ottobre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 marzo 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 23 febbraio 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione 15 ottobre 2009 l’Ufficio AI – sulla base della perizia pluridisciplinare 27 luglio 2009 del SAM (doc. AI 27/1-34) e del rapporto medico 18 agosto 2009 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 29/1-2) – ha negato a RI 1, nato nel 1967, il diritto a prestazioni non essendo adempiuto il presupposto dell’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI ed il grado d’invalidità essendo nullo (doc. AI 34/1-2).

In esito al ricorso del 16 novembre 2009 inoltrato, tramite l’avv. __________, contro la decisione del 15 ottobre 2009 (doc. AI 34/1-2), questo Tribunale, con STCA del 21 aprile 2010 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 44/1-15), l’ha respinto confermando la decisione impugnata.

1.2. Nel mese di agosto 2010 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda (doc. AI 46/1, 48/1 e 49/1-9).

1.3. Con decisione 23 febbraio 2012 – viste le risultanze della perizia pluridisciplinare 19 maggio 2011 del SAM (doc. AI 75/1-71) e del rapporto finale 25 maggio 2011 del dr. __________ medico SMR (doc. AI 76/1-3) nonché delle annotazioni del medesimo sanitario sub doc. AI 85/1, 88/1 e 91/1 – l’Ufficio AI ha nuovamente negato il diritto a prestazioni (doc. AI 92/1-3).

1.4. Contro la decisione del 23 febbraio 2012 l’assicurato, tramite il RA 1, ha inoltrato il presente ricorso chiedendo di essere posto al beneficio di una rendita intera dal 1. febbraio 2011 e, subordinatamente, il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché proceda ad un accertamento professionale e, previo esame, gli accordi delle misure d’ordine professionale tese al reinserimento sul mercato del lavoro. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo.

1.5. Con la risposta di causa – rilevato in particolare che quanto alla problematica dermatologica (certificato medico 12 marzo 2012 del dr. __________ sulla consultazione d’urgenza del 29 febbraio 2012 sub. doc. B) “(…) si tratta di una problematica nota che ha sempre ben risposto ad un trattamento semplice al bisogno e che richiede semplici misure di protezione (…)” (IV) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

1.6. Con lettera 11 maggio 2012 l’insorgente ha trasmesso al TCA quale ulteriori prove il rapporto del 18 aprile 2012 del capo servizio di cardiologia del __________ dr. __________ indirizzato all’RA 1 (doc. D/2) e i certificati medici 12 marzo 2012 del dr. __________ (doc. D/1 già prodotto sub doc. B), 30 marzo 2012 del dr. __________ (doc. D/3) e 23 aprile 2012 del dr. __________ (doc. D/4).

1.7. Con osservazioni 30 maggio 2012 l’Ufficio AI – viste le annotazioni 22 maggio 2012 nelle quali i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ circa le ulteriori attestazioni mediche prodotte, hanno concluso che “(…) l’attuale documentazione conferma una situazione somatica nota. Le forti limitazioni cardiologiche indicate dal dr. __________ non trovano conferma nella valutazione del dr. __________. Per quanto riguarda la problematica psichiatrica, l’attuale certificato redatto dal Dr. __________ (30.03.2012) non riporta una diagnosi psichiatrica secondo classificazione ICD o DSM (cita genericamente una condizione depressiva) né viene descritto il quadro clinico. L’attua-le documentazione non porta quindi a nuovi elementi che permettono di scostarsi dalla precedente perizia SAM. (…)” (VIII/1) – si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso (VIII).

1.8. Invitato espressamente a formulare osservazioni scritte sui doc. VIII e VIII/1 (X e XI) l’insorgente ha comunicato al TCA di non avere “(…) osservazioni supplementari da proporre, se non quelle già espresse (…)” e il suo rappresentante ha concluso che “(…) senza tanti giri di parole, abbiamo la netta sensazione che le problematiche di questo assicurato, nonostante che a nostro giudizio sono idealmente invalidanti, siano sottostimate e non siano segnalate nella giusta e corretta dimensione. (…)” (XI).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

L’insorgente postula il diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio 2011 e, subordinatamente, il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché si pronunci sul diritto a misure d’ordine professionale.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemes-sung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Sul tema confronta la STF 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.5. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

2.6. Nella fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisione 15 ottobre 2009, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni non essendo adempiuto il presupposto dell’an-no di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI ed essendo il grado d’invalidità nullo (doc. AI 34/1-2).

La decisione del 15 ottobre 2009 – fondata sulla perizia pluridisciplinare 27 luglio 2009 del SAM e sul rapporto medico 18 agosto 2009 del medico SMR dr. __________ – è stata confermata da questo Tribunale con STCA del 21 aprile 2010 cresciuta incontestata in giudicato.

2.7. Come rilevato sopra (cfr. consid. 1.2), nel mese di agosto 2010 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda (doc. AI 46/1, 48/1 e 49/1-9).

L’amministrazione – viste le annotazioni dell’8 novembre 2010 nelle quali il dr. __________, medico SMR, ha rilevato: “(…) Nuova richiesta agosto 2010. Novità: - Sindrome coronarica acuta (NSTEMI) aprile 2010, Stenosi RIVP (99%) con dilatazione e stent (da Ecocardigramma dell’aprile 2010 la funzione ventricolare non appare peggiorata) - in terapia psichiatrica specialistica (dr. __________, da settembre 2009), lo specialista giudica peggioramento da giugno 2010-11-08 - modico peggioramento della funzione polmonare (test di 18.05.2010 e 17.08.2010), in PA che persiste nel tabagismo. Indicata nuova valutazione SAM (da confrontare con la 1a del luglio 2009). Domanda: c’é stato un peggioramento dello stato di salute, con cambiamento della CL e dei limiti funzionali rispetto a 1 anno e ½ fa? (…)” (doc. AI 64/1) – ha ordinato una nuova perizia a cura del SAM (doc. AI 65/1-2 e 68/1-2).

Dalla perizia pluridisciplinare 19 maggio 2011 (doc. AI 75/1-71) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, hanno fatto capo a cinque consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), neurologica (dr. __________), cardiologica (dr. __________), pneumologia (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Malattia coronarica bivasale compensata:

  • angina pectoris inaugurale il 13.5.2007:

  • PTCA stenting del RIVA medio e di un ramo settale il 14.5.2007;

  • PTCA stenting (due volte) di una doppia stenosi del RCA medio il 30.5.2007;

  • sindrome coronarica acuta il 12.4.2010;

  • PTCA di una re-stenosi del 70% del RIVA medio e PTCA stenting del RIVP per stenosi del 99% il 13.4.2010;

  • FRCV: abuso nicotinico pregresso, dislipidemia, ipertensione arteriosa, sedentarietà, obesità.

Dispnea cronica su decondizionamento fisico ed obesità permagna (BMI 36,2%).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2).

Somatizzazione d’ansia e disfunzione vegetativa somatoforme (ICD-10 F 45.30).

Ipocondria (ICD-10 F 45.2).

Cefalea cronica:

  • emicrania con aura visiva;

  • cefalea tensiva.

Sindrome delle apnee da sonno di tipo ostruttivo di grado leggero-medio con:

  • ventiloterapia con apparecchiatura C-PAP.

Pregresso tabagismo.

Sindrome lombo vertebrale con componente spondilogena a sin. in:

  • stato dopo sindrome irritativa radicolare L5 a sin. nel 2001 con recidiva nel 2009 per ernia discale L4-L5.

Toracodinia a sin.

Tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli.

(…)" (doc. AI 75/18-19)

Sulla base di tutti gli atti medici raccolti – dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico dell’A. nell’attività esercitata in qualità di aiuto cucina presso una pizzeria, va considerato nella misura del 100%. Le limitazioni sul piano funzionale e di carico relative alle diagnosi esposte al capitolo 5.1, vanno riferite unicamente ad attività professionali con mansionario richiedente sforzi fisici intensivi fino a moderatamente intensi, prevalentemente se di tipo isometrico, attività lucrative che non riteniamo più esigibili. (…)” (doc. AI 75/26) – i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Le conseguenze sulla capacità di lavoro dell'A., unicamente riferite ad attività lucrative con mansionari implicanti sforzi fisici intensi o moderatamente intensi se prevalentemente di tipo isometrico, si manifestano nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello cardiologico e pneumologico. La malattia coronarica, la dispnea cronica su decondizionamento fisico ed obesità permagna, rendono ben comprensibilmente non più esigibili attività di questo tipo. Riteniamo che il mansionario professionale, a cui l'A. era sottoposto in qualità di aiuto cucina presso una pizzeria, vada considerato di tipo fisicamente moderato fino a leggero, per cui in questa professione l'A. va considerato abile al lavoro in misura completa, come descritto al capitolo 7. Alla luce dell'attuale valutazione interdisciplinare non possiamo confermare un peggioramento dello stato di salute dell'A., in particolar modo sul piano psichiatrico, come valutato dalla nostra consulente (vedasi consulto allegato e discussione). Precisiamo che anche sul piano cardiaco, rispetto alla precedente perizia SAM, non è oggettivabile un peggioramento significativo della funzione cardiaca già allora tenuta nella norma. Sul piano pneumologico, pur in presenza di una sindrome di apnee da sonno di grado leggero-medio (trattata con beneficio tramite ventilo terapia C-PAP), constatiamo ora un esame funzionale di migliore qualità rispetto al precedente del 2009. Il fatto poi che l'A. è finalmente riuscito a sospendere il fumo di sigarette, ci permette di valutare una prognosi migliore, con un rallentamento della progressione della malattia coronarica.

In una valutazione globale riteniamo pertanto che l'attività da ultimo esercitata dall'A. quale aiuto cucina presso una pizzeria, è ancora praticabile nella misura completa come descritto al capitolo 7. Questa nostra valutazione, come già esposto in occasione della precedente perizia SAM del 27.7.2009, va ritenuta valida da ottobre 2008, cioè da quando l'A. ha interrotto l'ultima attività lavorativa.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Provvedimenti di integrazione professionale non sono strettamente necessari, visto il giudizio valetudinario espresso sopra. In considerazione tuttavia del lungo periodo di assenza di attività lavorativa dell'A., può entrare in considerazione un aiuto al ricollocamento da parte delle istanze preposte presso l'Ufficio AI del Canton Ticino.

Per le sole ragioni mediche l'A. va considerato in grado di svolgere anche altre attività di tipo manuale, richiedenti sforzi fisici da leggeri fino a moderati, quindi in parte sedentarie, nella misura del 100% da ottobre 2008.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Alle domande supplementari poste dal Servizio Medico Regionale dell'Ufficio AI del Canton Ticino così possiamo rispondere:

Vi è stato un peggioramento duraturo dello stato di salute dell'A. con modifica della capacità lavorativa e dei limiti funzionali rispetto alla precedente valutazione SAM?

No, vedasi capitolo discussione e seguenti.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 75/27-28)

Nell’ambito delle osservazioni al progetto di decisione 12 luglio 2011 (doc. AI 77/1-2 e 82/1) l’insorgente ha prodotto il rapporto della coronografia e PCI dell’8 luglio 2011 firmato dal capo clinica di cardiologia del __________ dr. __________ (doc. AI 82/3-4), la lettera provvisoria 9 luglio 2001 del dr. __________ del __________ (doc. AI 82/5-6) e il rapporto 15 settembre 2011 del dr. __________, FMH in chirurgia, indirizzato all’Ufficio AI (doc. AI 82/2).

Al riguardo, nell’annotazione 11 ottobre 2011 (doc. AI 85/1), il dr. __________ medico SMR, ha rilevato:

" (…)

Nuovo episodio di coronaropatia acuta 07.07.2011

su sub occlusione degli stent sulla coronaria destra, posa di 3 nuovi stent medicati.

Non viene valutata la funzione ventricolare.

Si nota progressione importante della malattia coronarica.

Una IL transitoria è giustificata (circa 3 mesi), poi rivalutare.

Contattare CCT per vedere se viene fatta una riabilitazione cardiaca (091 805 38 48).

Potrebbe essere poi indicata una rivalutazione mono-disciplinare SAM (cardiologica).

Per quanto riguarda la valutazione delle altre patologie, rispetto alle quali si esprime il dr. __________, non posso che ritenere che esse sono state valutate durante una perizia pluridisciplinare da parte di specialisti, con tanto di valutazioni strumentali per quanto riguarda la funzione polmonare, e in base a queste valutazioni si è arrivati a conclusioni differenti da quelle del curante, ma motivate.

Esse poi sono state usate per un giudizio globale da parte dei medici SAM.

Contattato __________, l'A. sta seguendo una riabilitazione: 22 sedute su 36 eseguite.

Procedere: lettera al __________/riabilitazione, con preghiera di spedirci il rapporto dopo riabilitazione.

(…)" (doc. 85/1)

Il dr. __________ – circa il rapporto 18 novembre 2011 concernente la riabilitazione cardiovascolare iniziata il 16 agosto 2011 (doc. AI 87/1-3) – nell’annotazione 19 gennaio 2012 (doc. AI 88/1) ha inoltre osservato:

" (…)

Ho preso nota del rapporto della riabilitazione cardiovascolare datato 18.11.2011 /durata dal 19.8 al 18.11.2011).

Si evidenzia un decorso caratterizzato da sensazioni di restringimento precordiale, non corrispondenti a alterazioni dell’ECG, con leggero miglioramento della prestazione alla cicloergospirometria (ancorché al 61% il valore richiesto per età e corporatura).

I medici del __________ ritengono (al 18.11.2011) l’A. tuttora inabile al 100%.

Si evidenzia la scarsa applicazione nella prevenzione dei fattori rischio (peso, fumo …).

Prevista RMN cardiaca con perfusione i cardiologi sospendono il giudizio sulla IL in attesa di questo esame.

Lettera ai medici __________ per chiedere ulteriori informazioni. (lettera scritta)

(…)." (doc. AI 88/1)

Vista la risposta 13 febbraio 2012 del capo sevizio di cardiologia del __________ dr. __________ del seguente tenore:

" (…)

Non ritorno sugli antecedenti a te ben noti. La RM che avevo previsto al termine della riabilitazione a seguito di dolori precordiali e dispnea a moderato carico di lavoro (pur senza alterazioni ECG) è stata effettuata in data 23.11.2011.

L’esame ha mostrato solo una lieve ischemia residua in un territorio compatibile con le noti stenosi residue periferiche.

Non sussiste dunque indicazione o possibilità ad effettuare nuovamente una rivascolarizzazione percutanea di quelle coronarie.

È possibile gestire la situazione a livello medicamentoso mentre, alla luce anche della conferma di una buona cinetica ventricolare nonostante la cicatrice post-infarto (funzione sistolica normale con FE 61%), è possibile definire completa la capacità lavorativa per lo meno per lavori che non implicano sforzi intensi, prolungati, in condizioni climatiche estreme.

(…)." (doc. AI 90/1)

il dr. __________, nell’annotazione sub doc. AI 91/1, ha poi concluso:

" (…)

  • La valutazione dopo la perizia SAM; è da confermare (rapporto SMR 25.05.2011).

  • Dal 07.07.2011 al 31.01.2012 IL 100% per ogni attività

  • Dal 01.02.2012 valgono di nuovo le limitazioni date nel precedente rapporto

(a > 7 mesi dopo l’episodio acuto, dopo riabilitazione, dopo RM cardiaca)

(…)." (doc. AI 91/1)

L’Ufficio AI – viste le risultanze mediche su enunciate – con decisione 23 febbraio 2012 ha quindi confermato il diniego a prestazioni.

2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_148/2012 del 17 settembre 2012, 9C_113/2012 del 14 marzo 2012, 8C_426/2011 del 29 settembre 2011, 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce, sia quale aiuto cucina presso il __________ che in un’attività adeguata rispettosa del limiti funzionali posti, una capacità lavorativa del 100% dall’ottobre 2008, momento in cui ha interrotto l’ultima attività (vedi il questionario per il datore di lavoro sub doc. AI 55/1-7 che al punto 2.3 indica il 1. ottobre 2008 quale ultimo giorno effettivo di lavoro).

Quanto all’evoluzione nel tempo, i periti hanno precisato che “(…) in una valutazione globale riteniamo pertanto che l’attivi-tà da ultimo esercitata dall’A. quale aiuto cucina presso una pizzeria, è ancora praticabile nella misura completa come descritto al capitolo 7. Questa nostra valutazione, come già esposto in occasione della precedente perizia SAM del 27.7.2009, va ritenuta da ottobre 2008, cioè da quando l’A. ha interrotto l’ultima attività lavorativa. (…)” (doc. AI 75/27) e, alla domanda a sapere se vi è stato un peggioramento duraturo dello stato di salute con modifica della capacità lavorativa e dei limiti funzionali rispetto alla prima perizia del SAM, hanno risposto “(…) no, vedasi capitolo discussione e seguenti. (…)” (doc. AI 75/28).

In particolare il TCA rileva che nei consulti del 14 marzo 2011 (doc. AI 75/34-39) e del 2 febbraio 2011 (doc. AI 75/52-55), il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, ha concluso che “(…) non vi sono dal punto di vista clinico e nemmeno dal punto di vista radiologico delle modifiche sostanziali per quanto riguarda le condizioni dell’assicurato in relazione alle sue patologie reumatologiche. Non vi sono delle significative limitazioni funzionali per quanto riguarda le patologie muscolo-scheletriche. Egli è quindi da ritenere ulteriormente abile al lavoro nella forma completa per l’attività lavorativa antecedentemente svolta e cioè quella di aiuto cucina ed anche per altre attività professionali da considerare medio pesanti. (…)” (doc. AI 75/39) e il dr. __________, FMH in neurologia, ha attestato che nell’attività da ultimo svolta “(…) l’A. è abile al lavoro al 100% dal punto di vista neurologico (…)” (doc. AI 75/54) e alla domanda circa la possibilità di svolgere altre attività ha risposto “(…) Si, senza limitazioni dal punto di vista neurologico (…)” (doc. AI 75/55).

Questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi da queste valutazioni, che non sono del resto state smentite da certificati medici specialistici attestanti delle patologie invalidanti in grado di influire sulla capacità lavorativa residua.

Tali non possono certo essere ritenuti il rapporto 15 settembre 2011 del dr. __________, FMH in chirurgia, indirizzato all’Uffi-cio AI (doc. AI 82/2) e il suo ulteriore certificato del 23 aprile 2012 (doc. D/4). In questi atti il dr. __________, che non è specialista in materia, ha espresso una valutazione considerando nel loro complesso gli aspetti somatici e extra somatici – va qui ricordato che la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485; nella STFA I 606/03 del 19 agosto 2005, l’Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare) – e non si é confrontato con la valutazione del SAM limitandosi ad esprimere una diversa valutazione delle conseguenze sulla capacità lavorativa delle note patologie. In questo senso hanno concluso anche i medici SMR dr. __________, dr. __________ e dr.ssa __________ nelle annotazioni 11 ottobre 2011 e 22 maggio 2012 (doc. AI 85/1 e VIII/1).

Il dr. __________, capo servizio di pneumologia dell’Ospedale regionale di __________, nel consulto 23 marzo 2011 (doc. AI 75/40-45), ha concluso che “(…) rispetto al 2009 pur constatando dal punto di vista medico teorico pneumologico la presenza di una patologia significativa come una sindrome di apnee da sonno di grado leggero-medio. Constatando ora un esame funzionale di migliore qualità ed ancora ai limiti inferiori della norma, e facendo fede inoltre sul buon risultato del test del cammino, e del test ergospirometrico a cui è stato sottoposto l’assicurato presso il Servizio di Pneumologia dell’Ospedale di __________, non sussistono sicuri segni che possono giustificare una limitazione significativa della capacità lavorativa per lavori fisici leggeri o moderati dal punto di vista medico teorico pneumologico. Il paziente presenta prevalentemente quale fattore limitante un’obesità permagna ed un decondizionamento fisico. La presenza di una sindrome di apnee da sonno di tipo ostruttivo di grado da leggero a moderato, sottoposta con successo ad una terapia con apparecchiatura C-PAP non rappresenta un fattore aggravante rispettivamente limitante della capacità lavorativa per un paziente con attività pregressa di aiuto cucina. (…)” (doc. AI 75/42).

Anche questa valutazione non è stata validamente contestata dall’insorgente che, tramite il suo rappresentante, nello scritto 28 giugno 2012, si è limitato a comunicare al TCA che “(…) nonostante abbiamo interpellato il Dr. __________ (curante del ricorrente) da qualche tempo, per la problematica pneumologica che a nostro parere è determinante nell’individuare il grado d’invalidità, purtroppo egli fino ad oggi non ha preso nessuna posizione. (…)” (XI). Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Del resto, alla luce del tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto che fosse lecito attendersi che i documenti medici preannunciati venissero prodotti “entro un termine ragionevole”, si deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).

Quanto agli aspetti psichiatrici e cardiologi va rilevato quanto segue.

Il dr. __________, psicoanalista e FMH in psichiatria, nel rapporto 27 agosto 2010 (doc. AI 56/1-4; rapporto che porta il timbro del dr. med. __________ come rilevato dal SAM sub doc. AI 75/5), pur attestando un peggioramento dello stato psicopatologico, ha certificato un’incapacità lavorativa del 70% allorquando il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella relazione del 21 gennaio 2010 (doc. AI 39/5-7), aveva concluso per “(…) l’incapacità lavorativa totale per ragioni psichiatriche e psicosomatiche (…)” (doc. AI 39/7). Sempre il dr. __________, nell’ulteriore certificato medico 30 marzo 2012 (doc. D/3), non ha posto delle nuove diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e senza confrontarsi con le conclusioni del SAM ha rilevato, in modo del tutto generico, che “(…) lo stato psicopatologico continua a mantenersi compromesso per una condizione depressiva ad andamento recidivante di entità medio-grave a causa di sempre maggiori aggravamenti delle condizioni cardiache che rendendolo incapace anche in semplici possibilità di attivazione, gli suscitano pervasivi sentimenti di inutilità e compromesse capacità reattive con conseguenti ricadute negative sulla funzionalità lucrativa, tuttora limitata in percentuale completa. (…)” (doc. D/3, la sottolineatura è del redattore). Va qui rilevato che una tale allegazione, vaga e non seguita da attestazioni specialistiche, non è sufficiente per dimostrare un peggioramento dopo che lo stesso dr. __________, nel precedente rapporto 27 agosto 2010 (doc. AI 56/1-4), aveva certificato un’inabilità lavorativa del 70% dal giugno 2010. Al riguardo, nelle annotazioni 22 maggio 2012, il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno evidenziato che “(…) le forti limitazioni cardiologiche indicate dal dr. __________ non trovano conferma nella valutazione del dr. __________. Per quanto riguarda la problematica psichiatrica, l’attuale certificato medico redatto dal Dr. __________ (30.03.2012) non riporta una diagnosi psichiatrica secondo classificazione ICD o DSM (cita genericamente una condizione depressiva) né viene descritto il quadro clinico. L’attuale documentazione non porta quindi a nuovi elementi che permettano di discostarsi dalla precedente perizia SAM. (…)” (VIII/1).

Il dr. __________, capo servizio di cardiologia del __________ – dopo che nella risposta 13 febbraio 2012 al dr. __________ aveva evidenziato che “(…) è possibile gestire la situazione a livello medicamentoso mentre, alla luce anche della conferma di una buona cinetica ventricolare nonostante la cicatrice post-infarto (funzione sistolica normale con FE 61%), è possibile definire completa la capacità lavorativa per lo meno per lavori che non implicano sforzi molto intensi, prolungati, in condizioni climatiche estreme. (…)” (doc. AI 90/1) – anche nel rapporto 18 aprile 2012 indirizzato all’RA 1, riferendosi alle valutazioni del 18 novembre 2011 e del 13 febbraio 2012, ha, in particolare, ribadito che “(…) il quadro evinto alla risonanza magnetica dunque conferma il substrato organico di eventuali episodi di dolore che il paziente potrebbe di tanto in tanto ancora percepire, questi però non appaiono ora d’impatto prognostico e soprattutto tali da limitare la capacità lavorativa per attività leggere-moderate e comunque non da eseguire in condizioni climatiche estreme (troppo caldo, troppo freddo o all’aperto). (…)” (doc. D/2).

Riguardo infine al certificato medico 12 marzo 2012 del dr. __________ (doc. D/1), FMH in dermatologia e venerologia, va innanzitutto osservato che lo specialista non si è espresso sulla capacità lavorativa.

Inoltre, come già evidenziato al consid. 1.8 – invitato espressamente a due riprese (IX e X) a presentare osservazioni scritte sull’annotazione 22 maggio 2012 con la quale i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ hanno concluso che “(…) l’attuale documentazione non porta quindi a nuovi elementi che permettano di discostarsi dalla precedente perizia SAM. (…)” (VIII/1) –, l’insorgente ha comunicato al TCA di non avere osservazioni supplementari da proporre limitandosi a sostenere, tramite il suo rappresentante, che “(…) senza tanti giri di parole, abbiamo la netta sensazione che le problematiche di questo assicurato, nonostante che a nostro giudizio sono idealmente invalidanti, siano sottostimate e non siano segnalate nella giusta e corretta dimensione. (…)” (XI).

Del resto il dr. __________, nell’annotazione 20 aprile 2012, ha rilevato che “(…) l’attuale certificazione del dr. __________ indica una attuale esacerbazione della problematica dermatologica presente alle mani già descritta in occasione della valutazione SAM 2011 dove si indicava la necessità di applicazione al bisogno di crema dermatologica steroidea; nel 2009 sempre in occasione della valutazione del SAM si consigliava la protezione delle mani con guanti al contatto con acqua e saponati. Si tratta quindi d’una problematica nota che ha sempre ben risposto ad un trattamento semplice al bisogno e che richiede semplici misure di protezione. (…)” (IV/bis).

In conclusione, rispecchiando la perizia pluridisciplinare 19 maggio 2011 del SAM (doc. AI 75/1-71) tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8) e non essendo provato un peggioramento duraturo con conseguenze sulla capacità lavorativa dopo il mese di maggio 2011 e prima del 23 febbraio 2012 – fatti salvi i periodi di incapacità lavorativa totale dal 13 aprile al 30 giugno 2010 e dal 7 luglio 2011 al 31 gennaio 2012; cfr. doc. AI 76/1-3 e 91/1) –, a ragione l’Ufficio AI ha confermato una capacità lavorativa, tanto nell’abituale quanto in un’altra attività adeguata, del 100% dall’ottobre 2008.

In questo senso, la domanda subordinata di rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché si pronunci sul diritto a misure d’ordine professionale, va respinta. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Di conseguenza – ritenuto il presupposto dell’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b non adempiuto e considerato il grado d’invalidità nullo – la decisione impugnata che ha negato il diritto a prestazioni va confermata e il ricorso respinto.

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

11

Gerichtsentscheide

45