Raccomandata
Incarto n. 32.2012.71
cs
Lugano 21 agosto 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’8 marzo 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’8 febbraio 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. Con decisione del 12 novembre 2009, dopo che una prima richiesta era stata respinta dall’UAI del Canton __________, l’UAI del Canton Ticino ha assegnato ad RI 1 una rendita d’invalidità intera dal 1° gennaio 2009 (doc. AI 61-1).
B. Il 13 dicembre 2010 l’UAI ha avviato una procedura di revisione d’ufficio della rendita (doc. AI 70-1). Dopo aver acquisito ulteriore documentazione medica ed aver fatto allestire una perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica ed oncologica) ad opera del SAM, con decisione dell’8 febbraio 2012 (doc. 97-1), preavvisata dal progetto del 1° dicembre 2011 (doc. 89-1), l’UAI ha soppresso la rendita d’invalidità con effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione, giacché, accertato un miglioramento dello stato di salute, il grado d’invalidità raggiunge il 38%, non sufficiente per riconoscere il diritto ad una rendita.
C. RI 1, rappresentato dal RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione (doc. I). L’insorgente, che chiede l’esonero dal pagamento delle tasse e spese, contesta sia la valutazione medica, sostenendo che non vi è alcun miglioramento del suo stato di salute, sia la valutazione economica, rilevando in particolare che il calcolo effettuato è poco comprensibile e non tiene conto del gap salariale.
D. Con risposta del 2 aprile 2012 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
E. Pendente causa l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. VII), sui cui l’UAI ha preso posizione il 26 aprile 2012 (doc. IX).
in diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel merito
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, sentenza del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, sentenza del 13 giugno 2003 consid. 4.2, I 475/01).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtspre-chung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
Nell’ambito della procedura di revisione della rendita avviata nel corso del mese di dicembre 2010 (doc. AI 70-1), l’UAI ha deciso di sottoporre l’interessato ad una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM.
L’insorgente è stato visitato dai periti l’11, il 13 ed il 14 ottobre 2011 per accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali (doc. AI 87-1).
Gli specialisti, dopo aver riassunto la documentazione messa loro a disposizione, aver descritto l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, e le constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di adenocarcinoma gastrico ben differenziato con aspetti di tipo cellule parietali dell’antro gastrico con/su stadio ypT4 (perforazione) ypN0 (0/32) M0 G1 R0, aprile 2008, pregressa chemioterapia neoadiuvante secondo lo schema ECF (Epirubicina, Cisplatino, 5-Fluorouracile), 3 cicli dal 27 maggio al 5 agosto 2008, pregressa gastrectomia totale e linfadenectomia, 19.8.2008, pregressa chemioterapia adiuvante secondo lo schema ECF, primo ciclo il 21.10.2008, pregressa sepsis da Str. Oralis a partenza dal cavo orale con infezione secondaria del port-à-cath, nessuna evidenza di recidiva neoplastica a poco più di tre anni dalla diagnosi iniziale, sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4), sindrome depressiva persistente (ICD-10 F 34.0), ansia non altrimenti specificata (ICD-10 F 41.9), sindrome lombospondilogena cronica a sinistra con/su alterazioni degenerative con iniziale osteocondrosi L4-L5, condrosi dorsale L5-S1, spondilartrosi plurisegmentale, disturbi statici del rachide (ipercifosi da dorsale alta con protrazione del capo, iperlordosi lombare, scoliosi sinistro-convessa al passaggio toracolombare), decondizionamento muscolare e le diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di elevazione del marker tumorale CEA, verosimilmente di origine benigna (assicurato fumatore), fluttuante, senza relazione con i reperti oncologici, pregressa colecistectomia e sutura gastrica in laparoscopia per perforazione su ulcera maligna dell’antro gastrico (9.4.2008), pregressa escissione di polipo iperplastico del colon a 20 cm dall’ano (colonoscopia del 3.8.2009).
Dal punto di vista psichiatrico l’insorgente è stato valutato dalla dr. med. __________ la quale ha in particolare evidenziato che l’interessato presenta un’incapacità lavorativa del 20-25% dal 2008 (dopo l’intervento operatorio), senza alcun miglioramento. La definizione della capacità lavorativa è dovuta al fatto che l’assicurato, appare fortemente centrato sui dolori e progressivamente meno capace di sostenerli ed accettarli; mostra una rapida faticabilità sia fisica, sia emotiva. La prognosi è dubbia e dipenderà molto dalla prognosi della patologia neoplastica.
Circa l’aspetto reumatologico, il ricorrente è stato visitato dal dr. med. __________, il quale, dopo un’approfondita valutazione, ha stabilito che come autista di autocarri l’assicurato è abile al lavoro nella misura dell’80% dall’aprile 2004, mentre in un’attività adatta l’assicurato raggiunge una capacità lavorativa del 100% sempre dal mese di aprile 2004.
Infine, per quanto concerne la patologia oncologica, il dr. med. __________ ha accertato un’incapacità lavorativa totale dall’aprile 2008 alla fine del 2009.
A questo proposito i periti del SAM hanno evidenziato:
" (…)
La diminuzione della capacità lavorativa è giustificata per il periodo immediatamente successivo alla diagnosi per i disturbi legati alla tossicità acuta della chemioterapia e alla comorbidità acuta della resezione chirurgica, mentre un’incapacità lavorativa ulteriore è giustificata dalle sequele sul suo stato generale di salute legate ai disturbi alimentari (difficoltà di alimentazione e calo ponderale). Attualmente, a ca. 3 anni dalla diagnosi, tali disturbi in linea teorica, in assenza di ulteriori comorbidità non dovrebbero giustificare un’incapacità lavorativa totale. Tuttavia in presenza delle comorbidità preesistenti, la riduzione delle condizioni generali e il calo ponderale dell’A. possono compromettere nella misura del 100% la capacità lavorativa in un’attività quale quella di manovale edile e autista di autocarri.
L’A. potrebbe essere in grado di svolgere attività adatte che non prevedano il sollevamento di pesi significativi e una posizione scomoda. Lascia la valutazione dei limiti funzionali al reumatologo.
(…)
Dal punto di vista strettamente oncologico la prognosi a medio-lungo termine è caratterizzata da un rischio residuo di recidiva fra il terzo e il quinto anno dalla diagnosi di ca. il 10%. Una recidiva neoplastica al di là dei cinque anni, sebbene possibile, appare meno probabile. La prognosi dei disturbi post-gastrectomia, con difficoltà di alimentazione, è sfavorevole, tenendo conto che dopo tre anni dalla gastrectomia l’A. continua a presentare importanti disturbi dell’alimentazione con inappetenza cronica, sazietà precoce, sensazione di bloccaggio al momento del pasto e difficoltà a mantenere il peso.” (doc. AI 87-21)
I periti, sulla base dei consulti reumatologico, oncologico e psichiatrico, hanno stabilito che l’assicurato presenta una capacità lavorativa dello 0% come manovale edile e autista di autocarri dal marzo 2008.
Circa le conseguenze sulla capacità d’integrazione, hanno affermato:
" Dal punto di vista psichiatrico si sconsiglia una riformazione/riqualifica professionale.
L’A. presenta una capacità lavorativa del 75-80% in qualsiasi tipo di attività e del 90% come casalingo, sempre dal punto di vista psichiatrico.
Dal punto di vista reumatologico l’A. raggiunge una capacità lavorativa del 100% in attività adatte, rispettose dei limiti che descriveremo nelle prossime righe dall’aprile 2004.
(….)
Dal punto di vista oncologico può svolgere attività adatte che evitano il sollevamento di pesi significativi e una posizione scomoda prolungata (secondo i limiti funzionali descritti dal reumatologo). Come casalingo l’A. raggiunge una capacità lavorativa del 100%.
Globalmente, tenendo conto in particolare del problema oncologico l’A. ha presentato una capacità lavorativa dello 0% in qualsiasi tipo di attività dal marzo 2008 (ricovero ospedaliero e successivamente inizio degli accertamenti e cure oncologiche) sino a fine dicembre 2009. Dal gennaio 2010 l’A. presenta una capacità lavorativa del 75% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) in un’attività rispettosa dei limiti funzionali descritti precedentemente. Come casalingo l’A. presenta una capacità lavorativa del 90% sempre da gennaio 2010.
A priori non si può escludere in futuro un ulteriore miglioramento dello stato valetudinario così da permettere una capacità lavorativa totale in attività rispettose dei limiti appena descritti.” (doc. 87-23)
Il 30 novembre 2011 il dr. med. __________, medico SMR ha confermato che dal mese di gennaio 2010 l’interessato è incapace al lavoro al 25% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute (doc. AI 88-2).
Il 2 gennaio 2012 il dr. med. __________, FMH medicina generale, medico curante dell’insorgente, in sede di osservazioni al progetto di decisione, ha prodotto ulteriore documentazione medica (in particolare dello __________ e della dr. med. __________ __________, FMH gastroenterologia) e, dopo aver ripreso la diagnosi, ha affermato:
" (…)
Questo paziente di professione autista di veicoli pesanti, soffre già dal 2005 di lombosciatalgie trattate in Svizzera interna senza successo anche con infiltrazioni lombari. (…) Nel marzo 2008 viene riscontrato un carcinoma gastrico con ulcera gastrica perforata e colecistite. Sottoposto a 5 cicli di chemioterapia iniziati già prima dell’intervento di gastrectomia totale e linadenectomia D2, ha sempre presentato notevoli difficoltà all’assunzione dei cibi, tanto da richiedere per tempo determinato una nutrizione artificiale ipercalorica a domicilio. Da notare un calo ponderale di quasi 14 kg. rispetto al 2005 attribuiti a difficoltà nell’alimentazione (da 59.8 a 46 kg. attuali). Fisicamente molto debole, fa fatica a trovare una posizione normale a causa dei dolori lombo-sacrali per cui viene trattato con analgetici ed oppioidi percutanei. A mio avviso la sintomatologia dolorosa persistente lombare con l’ernia discale lussata, la malattia neoplastica con il calo ponderale progressivo e l’astenia, i disturbi di sonno concomitanti, l’impossibilità di trovare una posizione senza dolori nonché la depressione ansiosa concomitante escludono la possibilità per una qualsiasi attività lavorativa, anche di tipo leggero. Per questo motivo si richiede una rivalutazione della capacità lavorativa.” (doc. 91-3)
Il 6 febbraio 2012 il dr. med. __________ medico SMR, dopo aver esaminato tutta la documentazione prodotta, tra cui anche un certificato del 5 gennaio 2012 dello __________ (doc. AI 93-2), ha affermato che “dal lato puramente medico le osservazioni riportate in fase di audizione non apportano nuovi elementi che permettono di modificare quanto esposto nella valutazione clinica del SAM” (doc. AI 95-1).
Pendente causa il ricorrente ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica del __________ dell’__________ (doc. B1/2). L’UAI ha evidenziato che il trattamento effettuato (infiltrazione epidurale) è stato considerato nell’apprezzamento medico e meglio nella perizia del SAM (doc. IX).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infatti, se da una parte, di per sé, non vi è motivo per mettere in dubbio le valutazioni peritali in ambito psichiatrico e reumatologico, approfondite e prive di contraddizioni, e che danno atto di uno stato di salute invariato e costante nel tempo (dal mese di aprile 2004 in ambito reumatologico, cfr. doc. AI 87-23 e dall’agosto 2008 in ambito psichiatrico, cfr. doc. AI 90-4), per quanto concerne la patologia oncologica si impone un ulteriore approfondimento.
In questo ambito il consulente, dr. med. __________, FMH medicina interna, oncologia-ematologia, pur avendo accertato un miglioramento dello stato di salute (cfr. doc. AI 87-34: “una incapacità lavorativa del 100% è giustificata dal punto di vista strettamente oncologico per il periodo aprile 2008 – ad almeno dicembre 2009, mentre la capacità lavorativa nel periodo ulteriore è da considerarsi compromessa principalmente per il complesso dei disturbi presentati dal paziente, incluse le co-morbidità”), non ha quantificato il grado di capacità lavorativa del ricorrente in attività leggere e confacenti al nuovo stato valetudinario, ma ha affermato che l’insorgente “potrebbe” essere in grado di svolgere attività adatte (cfr. doc. AI 87-35).
Nello specifico, il dr. med. __________, alla questione di sapere se l’interessato è in grado di svolgere altre attività, ha risposto che “il paziente potrebbe essere in grado di svolgere attività adatte, che non prevedano il sollevamento di pesi significativi e una posizione scomoda prolungata”, aggiungendo che “una descrizione dei limiti funzionali e della capacità lavorativa in tale attività adatta sarà data dal Collega consulente FMH Reumatologia” (doc. AI 87-35, sottolineatura del redattore). Alla domanda precedente (“ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale?”) lo specialista ha risposto affermando tra l’altro che “il paziente potrebbe ricuperare una capacità lavorativa parziale in attività adatte allo stato di salute, quali attività che non prevedano il sollevamento di pesi e la posizione seduta prolungata” (doc. AI 87-35, sottolineature del redattore).
L’incertezza circa il grado d’incapacità lavorativa in attività leggere, dal punto di vista oncologico, la si riscontra anche nella risposta alla quinta domanda, laddove il dr. med. __________, nell’ambito della valutazione della precedente attività, afferma che “Attualmente (a circa 3 anni dalla diagnosi) tali disturbi in linea teorica, in assenza di ulteriori comorbidità, non dovrebbero giustificare un’incapacità lavorativa totale. Tuttavia, in presenza delle co-morbidità preesistenti la riduzione delle condizioni generali e il calo ponderale del paziente possono compromettere nella misura del 100% la capacità lavorativa in una attività quale quella di manovale edile e autista di autocarri” (doc. AI 87-34, sottolineature del redattore) e alla sesta domanda laddove lo specialista afferma che “una consulenza dietetica e una migliore alimentazione del paziente permetterebbero di migliorare lo stato di salute generale. Tali provvedimenti potrebbero avere un influsso favorevole sulla capacità lavorativa in una attività adatta, diversa dall’attività professionale precedente” (doc. AI 87-34, sottolineature del redattore), ciò che, logicamente, dovrebbe essere il caso solo se in attività leggere vi è un’incapacità lavorativa, perlomeno parziale.
Dal consulto oncologico emerge che il dr. med. __________ non ha risposto esaurientemente alla questione di sapere in maniera precisa in che misura la patologia oncologica e le sue sequele hanno un’influenza sulla capacità lavorativa del ricorrente in attività adatte al suo stato di salute. Da una parte (risposta 8), sembra rinviare alle conclusioni della perizia reumatologica, dall’altra tuttavia (in particolare risposta 7, ma anche risposte 5 e 6), sembra ritenere che anche in attività confacenti allo stato di salute dell’interessato vi possa essere una capacità lavorativa solo parziale.
Gli stessi periti del SAM, pur affermando che l’interessato “dal punto di vista oncologico può svolgere attività adatte che evitano il sollevamento di pesi significativi e una posizione scomoda prolungata (secondo i limiti funzionali descritti dal reumatologo)”, non indicano tuttavia una percentuale precisa d’incapacità lavorativa per la patologia oncologica, se non per l’attività di casalingo (doc. AI 87-23: “100%”), mentre nella valutazione globale non si soffermano su questo aspetto, ma sembrano piuttosto prendere in considerazione la capacità lavorativa attestata dalla perita dr. med. __________ in ambito psichiatrico (cfr. doc. AI 87-23: “Globalmente, tenendo conto in particolare del problema oncologico l’A. ha presentato una capacità lavorativa dello 0% in qualsiasi tipo di attività dal marzo 2008 (ricovero ospedaliero e successivamente inizio degli accertamenti e cure oncologiche) sino a fine dicembre 2009. Dal gennaio 2010 l’A. presenta una capacità lavorativa del 75% (presenza durante tutto il giorno, con rendimento ridotto) in un’attività rispettosa dei limiti funzionali descritti precedentemente. Come casalingo l’A. presenta una capacità lavorativa del 90% sempre da gennaio 2010” con doc. AI 87-22: “L’A. presenta una capacità lavorativa del 75-80% in qualsiasi tipo di attività e del 90% come casalingo, sempre dal punto di vista psichiatrico”).
Alla luce di quanto sopra questo TCA non può stabilire con la necessaria tranquillità la capacità lavorativa del ricorrente in attività leggere in ambito oncologico e di conseguenza la capacità lavorativa globale, senza un ulteriore approfondimento peritale da parte del dr. med. __________.
Ne segue che già solo per questo motivo la decisione impugnata va annullata.
Recentemente il TCA ha rinviato l’incarto all’UAI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministra-zione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamen-ti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.
L’amministrazione ha effettuato l’abituale raffronto dei redditi, oltre che sulla base di una capacità lavorativa del ricorrente del 75% in attività leggere, ancora da verificare, anche prendendo in considerazione una deduzione sociale globale del 13% (8% per attività leggera e 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari) ed ha calcolato un grado d’invalidità del 38%.
Il TCA evidenzia che l’amministrazione non ha sufficientemente motivato la riduzione del 13% se si tiene conto del fatto che un leggero aumento di tale percentuale potrebbe permettere al ricorrente di continuare a beneficiare di una rendita d’invalidità, seppur inferiore a quella percepita in passato.
Ritenuto che nel caso di specie si tratta di sopprimere definitivamente la rendita invalidità ad un assicurato nato nel 1961 e che una differenza di pochi punti percentuali nella deduzione sociale può avere un grande impatto circa il diritto alla prestazione, questo TCA, pur non dovendosi ancora pronunciare circa la correttezza del calcolo effettuato dall’amministrazione in attesa degli approfondimenti in ambito oncologico, ritiene che, allorquando l’UAI emanerà la nuova decisione, dovrà esporre per esteso, motivandole approfonditamente, le percentuali di riduzione del reddito ipotetico da invalido, oltre che le (eventuali) ragioni per non procedere con la riduzione del cosiddetto gap salariale, quest’ultime figuranti solo nella risposta di causa.
A questo proposito va segnalata la sentenza 8C_32/2012 del 14 maggio 2012, emessa nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, dove il TF ha affermato:
" 3.
Unico oggetto del contendere è il tasso di deduzione dal reddito base da invalido per tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso. Tasso che la Corte cantonale ha stabilito al 20% e che il ricorrente chiede invece di riconoscere nella misura massima possibile del 25%, conformemente a quanto del resto determinato originariamente dall'assicuratore opponente in occasione della decisione di rifiuto della rendita. L'insorgente in tale contesto lamenta inoltre una violazione del suo diritto di essere sentito da parte del primo giudice.
4.2 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell'autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compresi l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all'esame di adeguatezza della decisione amministrativa ("Angemessenheitskontrolle"). In tale contesto l'esame verte sulla questione di sapere se un'altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall'autorità nell'ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.). Ne discende che la giurisdizione cantonale, quando è chiamata a verificare il potere di apprezzamento esercitato dall'amministrazione per fissare l'estensione della riduzione sul reddito da invalido, deve dirigere la propria attenzione sulle differenti soluzioni che si offrivano agli organi esecutivi dell'assicurazione contro gli infortuni e domandarsi se una deduzione più o meno elevata (ma comunque limitata al 25% [DTF 126 V 75]) sia maggiormente appropriata e si imponga per un valido motivo, ma senza altrimenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. DTF 9C_280/2010 citata consid. 5.2 in fine; vedi pure sentenza 9C_273/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 1.3).
4.3 Nel caso di specie, il ricorrente lamenta in particolare un'insufficiente motivazione della pronuncia impugnata relativamente al tasso di riduzione riconosciuto sul reddito base da invalido, ritenendola del tutto sommaria e lesiva del suo diritto di essere sentito. La censura è fondata. Il primo giudice si limita in effetti ad affermare, in modo alquanto generico, di ritenere giustificato, tutto ben considerato, tenuto conto delle circostanze personali e professionali, applicare una riduzione del 15, massimo 20%, la decurtazione del 25% applicata dall'amministrazione apparendo manifestamente esagerata. Una simile motivazione, troppo succinta, non è chiaramente sufficiente per soddisfare le esigenze poste in proposito dalla suesposta giurisprudenza in DTF 137 V 71 segg..”
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto rinviato all’amministra-zione per ulteriori accertamenti conformemente ai considerandi e per l’emissione di un nuovo provvedimento.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’Ufficio AI, ciò che rende priva di oggetto la domanda tendente all’esonero delle tasse e delle spese formulate dal ricorrente.
All’assicurato, rappresentato dal RA 1, vanno inoltre assegnate le ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI per nuovi accertamenti.
Le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI ciò che rende priva di oggetto la richiesta di dispensa dalle spese giudiziarie. Lo stesso Ufficio verserà al ricorrente fr. 1'500.-- (IVA inclusa se dovuta) a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti