Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.7
Entscheidungsdatum
29.02.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.7

mm

Lugano 29 febbraio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione formale del 12 dicembre 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. In data 25 agosto 2010, RI 1, nato nel 1963, di professione operaio agricolo, ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, indicando, a titolo di danno alla salute, di essere rimasto vittima di un infortunio al ginocchio destro nel corso del mese di luglio 2009 (doc. 1, p. 6).

1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 12 dicembre 2011, l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità, come pure quello a provvedimenti di ordine professionale (doc. 78).

1.3. Con tempestivo ricorso del 9 gennaio 2012, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiestol’UAI venga condannato a riconoscergli, in via principale, un grado di invalidità superiore al 40% e quindi il diritto a una rendita di invalidità e, in via subordinata, un grado di invalidità superiore al 20% e quindi il diritto a provvedimenti professionali.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente contesta innanzitutto di essere in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata in misura completa. A suo avviso, le risultanze degli accertamenti promossi dall’UAI (perizia reumatologica e psichiatrica) si troverebbero in contrasto con la restante documentazione medica presente nell’incarto, segnatamente con l’opinione del proprio medico curante, dott. __________, per il quale la capacità lavorativa residua sarebbe limitata al 50% (cfr. doc. I, p. 4).

A proposito degli aspetti economici della determinazione del grado dell’invalidità, RI 1 fa valere quanto segue:

" (…).

Così come anche riferito dall’Ufficio AI, nel caso concreto, il contratto di lavoro che legava l’assicurato al suo ultimo datore di lavoro é stato rescisso per motivi indipendenti dal danno di cui soffre alla salute (cfr. doc. 2: “… il contratto di lavoro é stato rescisso dal suo datore di lavoro per motivi indipendenti dal danno alla salute …”). Considerato che ad oggi l’assicurato non svolge alcuna attività lavorativa, a giusta ragione, sia il reddito da valido che il reddito da invalido sono stati stabiliti su base statistica.

A torto, comunque, quale reddito di partenza non é stato preso lo stesso valore statistico. Conseguentemente, già solamente per questo motivo la contestata decisione non merita di essere confermata.

Quanto appena preteso si giustifica a maggior ragione se si considera che nel caso concreto, seppur presente una sostanziale differenza iniziale (> del 5%), di partenza l’Ufficio AI non ha eseguito alcun parallelismo dei due redditi. Se l’Ufficio AI avesse dapprima proceduto in questo modo, con una riduzione del 10% per le limitazioni espresse in sede medica ed un ulteriore riduzione complessiva di almeno il 10% per l’età dell’assicurato, la sua nazionalità e la sua esperienza di lavoro, concretamente limitata alla sola raccolta di uova per più di 25 anni, ecco che all’assicurato, senza nemmeno voler considerare un maggior pregiudizio medico, doveva e poteva essere riconosciuto un grado d’invalidità tale da giustificare, se non addirittura il diritto ad un quarto di rendita, perlomeno il diritto a dei provvedimenti professionali quali l’aiuto al collocamento e la riformazione professionale.”

(doc. I, p. 6).

1.4. Con atto di risposta del 3 febbraio 2012, l’Ufficio AI ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’UAI era legittimato a negare all’assicurato la rendita di invalidità, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (J.-L. Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA in una sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006 consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).

2.4. Dalle tavole processuali emerge che l’incapacità lavorativa di RI 1 ha avuto inizio con l’infortunio del 24 luglio 2009 - assunto dalla Cassa malati __________ -, in occasione del quale egli ha riportato la rottura del menisco esterno del ginocchio destro.

Con decisione formale del 25 novembre 2010, la __________ ha posto termine alle proprie prestazioni a decorrere dal 1° febbraio 2010, rinunciando peraltro a pretendere la restituzione delle prestazioni (cura medica + indennità giornaliera) pagate sino al 31 maggio 2010 (cfr. doc. 75).

Siccome dalla documentazione raccolta dall’assicuratore infortuni emergevano delle indicazioni contradditorie a proposito della natura dei disturbi denunciati dall’assicurato e della sua capacità lavorativa (secondo il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, si sarebbe trattato di un disturbo da dolore somatoforme con inabilità lavorativa del 50% sia nella professione abituale sia (temporaneamente) in altre più adeguate - cfr. doc. 64 e 66; per il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, lo stato del ginocchio destro non giustificava più alcuna inabilità e ciò già a far tempo dal 1° febbraio 2010 - cfr. doc. 59 e 63; gli specialisti del Servizio di neurologia dell’Ospedale regionale di __________ hanno sospettato la presenza di una lesione del ramo infrapatellare del nervo femorale, precisando tuttavia che essa non sarebbe comunque suscettibile di spiegare la componente invalidante del disturbo, ovvero il dolore - cfr. doc. 68), il Servizio medico regionale (SMR) dell’AI ha disposto un approfondimento peritale a cura di un reumatologo e di uno psichiatra (cfr. doc. 40 e doc. 44).

La perizia reumatologica é stata eseguita dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale ha personalmente visitato il ricorrente in data 31 gennaio 2011. Dal relativo referto risulta che RI 1 soffriva di una gonartrosi prevalentemente mediale a destra in esiti di meniscectomia laterale parziale e di resezione parziale del corno posteriore del menisco mediale, di una lesione del legamento crociato anteriore a destra, come pure di obesità (doc. 49, p. 7). Il sanitario interpellato dall’amministrazione ha quindi dichiarato l’assicurato in grado di riprendere il lavoro di operaio agricolo con però una riduzione di rendimento del 20%. Sempre secondo il dott. __________, in un’attività alternativa adeguata - leggera per quanto riguarda il sollevamento/trasporto di carichi, da svolgere in posizione prevalentemente seduta e in cui non debba spostarsi per oltre 50 metri oppure su terreno accidentato (cfr. doc. 49, p. 9) -, l’insorgente presentava una capacità lavorativa completa con un rendimento massimo del 100%, già a contare dal 1° aprile 2010 (doc. 49, p. 8).

Le condizioni di salute psichica del ricorrente sono state indagate dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha concluso che egli non presentava alcuna diagnosi psichiatrica, segnatamente alcun disturbo somatoforme da dolore cronico (cfr. doc. 51).

2.5. Alla luce degli accertamenti compiuti dall’amministrazione, si deve dunque concludere che, dal punto di vista medico, l’assicurato non è più in grado di esercitare pienamente l’attività di operaio agricolo, svolta in precedenza. Nondimeno, egli sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo delle attività alternative, nonostante il danno alla salute infortunistico.

Con la propria impugnativa, il ricorrente contesta però l’affidabilità dei rapporti elaborati dai dottori __________ e __________, e ciò nella misura in cui essi giungerebbero a delle conclusioni in contrasto con quelle emergenti dalla restante documentazione medica agli atti (in particolare con le certificazioni dei dottori __________, __________, __________, __________ e __________ - cfr. doc. I, p. 4).

Al riguardo, questo Tribunale constata che, in realtà, l’apprezzamento espresso dai sanitari interpellati dall’UAI non è inficiato dai referti dei medici indicati dall’insorgente. In effetti, le certificazioni dei dottori __________ (cfr. doc. 68-13), __________ (cfr. doc. 68-10), __________ (cfr. doc. 68-11) e __________ (cfr. doc. 68-9) non contengono alcuna indicazione a proposito della residua capacità dell’assicurato.

È vero che il curante dott. __________, con il certificato del 28 settembre 2011, ha dichiarato che “… i disturbi del mio paziente non gli permettono attualmente di esercitare una professione, come quella precedente, per l’intera giornata. Sono convinto che non si possa esigere una percentuale di abilità lavorativa superiore al 50%.” (doc. A 3), é comunque altrettamento vero che la sua valutazione é riferita alla professione di operaio agricolo e non ad attività lavorative più confacenti.

Del resto, l’apprezzamento del reumatologo dott. __________ risulta sostanzialmente condiviso anche dal dott. __________, il cui referto 2 maggio 2011 figura tra la documentazione prodotta nella parallela procedura ricorsuale in materia di assicurazione contro gli infortuni (inc. 35.2011.75, doc. 73). Infatti, secondo questo sanitario, RI 1 é completamente abile al lavoro, dal profilo tanto temporale che del rendimento, in un’attività da esercitare in posizione alternata, su suolo piano, evitando ambienti umidi e freddi.

In esito a quanto precede, il TCA non vede quindi motivi che gli impediscano di fare proprie le risultanze degli accertamenti disposti dall’amministrazione.

È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze eccessive. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

2.6. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute.

L'UAI ha determinato il reddito da valido, applicando i dati salariali statistici (tabella TA 1, pto. 01, livello di qualifica 4, anno di riferimento 2010), tenuto conto che RI 1 ha perso il proprio posto di lavoro alle dipendenze della ditta __________ per ragioni estranee al danno alla salute (cfr. doc. 53-5 e doc. IV, p. 4).

Da parte sua, il ricorrente condivide che il reddito da valido vada stabilito in base ai dati statistici e non partendo dal reddito concretamente conseguito presso il suo ex datore di lavoro (cfr. doc. I, p. 6: “…, a giusta ragione, (…), sia il reddito da valido che il reddito da invalido sono stati stabiliti su base statistica.”).

Ritenuto che, senza il danno alla salute, perso il proprio impiego presso la __________, l’assicurato avrebbe verosimilmente cercato e reperito un altro posto di lavoro nel medesimo settore, in cui é stato attivo per ben 23 anni (dal 1987), il TCA giudica corretto che l’amministrazione abbia applicato il valore statistico afferente al settore della ortofloricoltura.

Dalla Tabella TA 1 si evince che l’assicurato, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore della ortofloricoltura, avrebbe conseguito, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3'429.

Riportando questo dato su 42.7 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 3'660.45 mensili oppure a fr. 43'925.40 per l'intero anno (fr. 3'660.45 x 12).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2010 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 45'199.23.

Il reddito senza l’invalidità é dunque pari a fr. 45'199.23.

2.7. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.8. Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.7., per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili (ancora una volta) i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Pertanto, il ricorrente, esercitando nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.

Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2010 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 61'778.16.

Nel caso di specie, una decurtazione del reddito statistico da invalido a titolo di gap salariale é a priori esclusa, visto che il reddito da valido é stato determinato in base ai dati statistici nazionali (cfr. consid. 2.6.).

2.9. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Dalla decisione formale impugnata si evince che l’UAI ha praticato una riduzione del 10% per tenere conto delle “… limitazioni espresse in sede medica …” (doc. 78).

Secondo l’assicurato, la decurtazione del reddito statistico da invalido dovrebbe invece essere di almeno il 20% (doc. I, p. 6).

Questa Corte ritiene che la questione non meriti più ampi approfondimenti, visto che, anche qualora si volesse applicare la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza (25%), il grado di invalidità di Risto Skodrov non raggiungerebbe né la soglia per avere diritto a provvedimenti professionali (20%) né, tantomeno, quella per avere diritto a una rendita di invalidità (40%). Infatti, confrontando i fr. 46'333.62 (fr. 61'778.16

  • 25%) al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse insorto il danno alla salute, e cioè fr. 45'199.23, risulta che l’assicurato non lamenta alcun discapito economico.

In esito a quanto precede, la decisione impugnata, mediante la quale l’UAI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità, merita di essere confermata.

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

2.11. L’assicurato ha formulato istanza d’assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle tasse e spese processuali e all’ammissione al gratuito patrocinio (cfr. art. 3 cpv. 1 LAG, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Nella presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole.

Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno consentito di accertare con la dovuta chiarezza il grado di invalidità e l’insorgente, anche se patrocinato da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica (cfr. consid. 2.5.).

In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione al gratuito patrocinio, è respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

  3. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

6

Gerichtsentscheide

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  • DTF 135 V 29708.05.2009 · 3.347 Zitate
  • DTF 134 V 32212.06.2008 · 4.992 Zitate
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • DTF 129 V 47201.01.2003 · 4.684 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • DTF 126 V 7501.01.2000 · 7.322 Zitate
  • DTF 126 V 76
  • DTF 126 V 80
  • DTF 125 II 275
  • DTF 125 V 202
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