Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.64
Entscheidungsdatum
08.08.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.64

cr/sc

Lugano 8 agosto 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 marzo 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 9 febbraio 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1969, da ultimo attiva in qualità di ausiliaria di pulizie a tempo parziale, in data 26 settembre 2002 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a seguito di “sindrome depressiva, in cura per la tempo-mandibolare, emicranie, cervicali e endometriosi” (doc. 1/1-7).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia psichiatrica ed un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, con decisione del 27 aprile 2004 (cfr. doc. 31/1-2), poi confermata con decisione su opposizione del 22 luglio 2004 (doc. 37/1-2), cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità, in applicazione del metodo misto di calcolo, del 36%, insufficiente per avere diritto ad una rendita di invalidità.

1.2. In data 2 novembre 2007, l’assicurata ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI per adulti, a causa di “fibromialgia e depressione” (doc. 38/1-7).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 18 maggio 2009 (doc. 70/1-2), poi confermato con decisione del 14 luglio 2009 (doc. 82/1-3), ha nuovamente rifiutato il diritto a prestazioni, ritenendo che l’assicurata presenti, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, un grado di invalidità del 30%, insufficiente per avere diritto ad una rendita di invalidità.

1.3. In data 24 agosto 2010, la dr.ssa __________, curante dell’assicurata, ha chiesto all’Ufficio AI una riapertura del caso, a seguito di un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata (doc. 84-1).

L’Ufficio AI, con progetto di decisione del 31 agosto 2010, ha stabilito la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni, ritenendo che lo scritto della curante “non ha credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile” (doc. 85).

A seguito delle osservazioni presentate dall’assicurata contro il progetto di decisione, accompagnate da una serie di referti medici, l’Ufficio AI ha stabilito l’entrata in materia (doc. 93-1 e 94-1), annullando il progetto di decisione del 31 agosto 2010.

Su richiesta dell’amministrazione, in data 17 novembre 2010, l’assicurata ha presentato quindi una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 104/1-10).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una nuova perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 23 settembre 2011 (doc. 135/1-3), poi confermato con decisione del 9 febbraio 2012, ha stabilito che “dal 1° maggio 2010, secondo il calcolo della media retrospettiva, l’assicurata ha diritto ad un quarto di rendita (grado AI del 41%); dal 1° agosto 2010, ovvero tre mesi dopo l’assegnazione, lei ha diritto a mezza rendita di invalidità (grado AI del 50%); dal 1° novembre 2010, ovvero tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute, ha diritto ad una rendita intera (grado AI del 100%); dal 1° giugno 2011, ovvero tre mesi dopo il nuovo miglioramento dello stato di salute (art. 88a OAI), ha diritto ad mezza rendita (grado AI del 50%). Il versamento della rendita può però decorrere unicamente a far capo dal 1° febbraio 2011, ovvero sei mesi dopo l’inoltro della nuova richiesta di prestazioni (art. 29 LAI)” (doc. C-D).

1.4. Contro la citata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e la retrocessione dell’incarto all’Ufficio AI “affinché proceda ad una nuova verifica peritale, mediante visita medica, della situazione interessante la signora RI 1” (doc. I).

Il rappresentante dell’assicurata ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

Sostanzialmente il patrocinatore ha contestato la decisione dell’amministrazione, criticando la valutazione medica dei medici del SAM, che, a suo parere, non tiene conto della totale incapacità lavorativa dell’assicurata attestata dai curanti.

Alla luce dei referti degli specialisti curanti, il rappresentante ha rilevato di non potere concordare con le considerazioni espresse dal medico del SMR, il quale si è limitato ad affermare che “non vi sono elementi oggettivi che giustificano una sua incapacità lavorativa peggiore di quanto non è già stato rilevato e specificato nel progetto di decisione” (doc. I).

1.5. L’UAI, in sede di risposta - dopo avere ribadito la correttezza della valutazione peritale dei medici del SAM, poi confermata dal dr. __________ del SMR - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.6. In data 10 aprile 2012 (doc. VII + E1/3), 18 aprile 2012 (doc. IX + F1-3) e 10 maggio 2012 (doc. XIII + G1-2), il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica.

1.7. Con osservazioni del 15 maggio 2012, l’amministrazione - sulla base delle considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR riguardo alla refertazione medica prodotta dalla ricorrente (doc. XV/1-5) – ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XV).

1.8. Con scritto del 29 maggio 2012, il patrocinatore - preso atto delle considerazioni espresse dal medico del SMR, senza avere visitato l’assicurata - ha ribadito la richiesta ricorsuale di volere retrocedere l’incarto all’Ufficio AI al fine di procedere ad una nuova valutazione peritale delle condizioni di salute dell’interessata (doc. XVII).

1.9. In data 25 giugno 2012, il patrocinatore ha poi trasmesso al TCA nuovi certificati medici redatti dai curanti dell’assicurata, rilevando come l’assicurata “sia oggetto di un continuo peggioramento della propria situazione medica” (doc. XIX + H1-2).

1.10. Con osservazioni del 4 luglio 2012, l’amministrazione, sulla base delle considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR (doc. XXIII/bis), ha ancora una volta chiesto la reiezione del ricorso (doc. XXIII).

1.11. Con scritto del 3 luglio 2012, l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA ulteriori referti medici (doc. XXI + i 1-4).

1.12. Con osservazioni dell’11 luglio 2012, l’amministrazione ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso, rilevando che la nuova documentazione medica prodotta dalla ricorrente non mostra nuovi elementi (doc. XXVI), come indicato dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR nelle annotazioni dell’11 luglio 2012 (doc. XXVI/bis).

1.13. In data 12 luglio 2012, il patrocinatore ha inviato al TCA un ennesimo referto medico (doc. XXIV + bis).

1.14. Con scritto del 18 luglio 2012, l’avv. RA 1 ha rilevato che “la questione in casu non è tanto quella a sapere se la decisione impugnata possa e/o debba essere riformata sulla scorta dei certificati summenzionati ma, semmai, se vi siano elementi tali da rinviare l’incarto al lod. UAI per nuovi accertamenti medici. Il numero di certificati fin qui prodotti e la loro frequenza depongono senz’altro a favore di questa formale richiesta” (doc. XXIX).

Questo scritto della ricorrente è stato trasmesso all’amministrazione (doc. XXX), per conoscenza.

1.15. Con osservazioni del 19 luglio 2012, l’amministrazione ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso, sottolineando come dalle annotazioni del 18 luglio 2012 del dr. __________ del SMR emerga che “non vi sono elementi oggettivi in merito ad una modifica dello stato di salute” (doc. XXXI + bis).

Questo scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurata (doc. XXXII), per conoscenza.

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita dal 1° maggio 2010, una mezza rendita dal 1° agosto 2010, una rendita intera dal 1° novembre 2010 e una mezza rendita dal 1° giugno 2011 o se, al contrario, come da lei richiesto, ella abbia diritto ad una rendita intera di invalidità.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

A proposito dell'esame dei criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27 gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

" (...)

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.

Le recourant invoque une constatation des faits manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié l'existence.

En ce qui concerne l'appréciation globale de l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le docteur G., spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de l'Hôpital X. du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

Sul tema confronta la sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2).

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

Il TF, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF 137 V 64, ha esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.

In tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.4. Nel caso in esame, l’Ufficio AI, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare ai medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), oncologica (dr. __________) e psichiatrica (dr.ssa __________).

L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 4 aprile 2011, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. fibromialgia; 2. sindrome dolorosa panvertebrale cronica principalmente nell’ambito della fibromialgia; 3. sindrome del tunnel carpale a destra nota da circa 1 anno, senza deficit neurologici con ENG 02.09.2010: discreto rallentamento della conduzione segmentale sensitivomotoria del nervo mediano a livello del tunnel carpale a destra”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato quelle di “sindrome somatoforme da dolore persistente; stato dopo asportazione di un melanoma alla coscia destra; stato da Herpes Zoster addominale 2 settimane fa’” (doc. 123-41).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha ritenuto l’assicurata abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 10% nelle attività da ultimo svolte di commessa, ausiliaria di pulizia, aiuto-cucina, venditrice, così come in qualsiasi altra attività da leggera a medio-pesante, precisando che “questa diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista reumatologico esiste da anni ed è invariata rispetto alla perizia multidisciplinare del 06.02.2009” (doc. 123/41-42).

L’aspetto neurologico è invece stato vagliato dal dr__________, specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 18 maggio 2011, ha posto le diagnosi di “probabile neurinoma del N. safeno destro con associati dolori e disestesie nel territorio d’innervazione del N. safeno destro; cefalee croniche principalmente di tipo psicogeno con eventuale componente vasomotoria minore; minima-incipiente sindrome del tunnel carpale destra” (doc. 123-26).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 50% sia nella sua precedente attività, sia in qualsiasi altra attività adeguata, a partire dal mese di maggio 2010 (doc. 123-26).

Dal lato prognostico e terapeutico, il dr. __________ ha ritenuto che “vista la persistenza dei dolori e dei sintomi all’arto inferiore destro entra sicuramente in considerazione l’asportazione del neurinoma del N. safeno destro che potrebbe portare alla risoluzione della sintomatologia. Senza intervento sarebbe invece piuttosto da aspettarsi una stabilità del quadro attuale o una sua lenta progressione nel corso degli anni. La minima-incipiente sindrome del tunnel carpale invece non richiede un approccio chirurgico, vista la scarsa efficacia utilizzando una stecca semirigida al polso destro avrei la proposta di un’infiltrazione del nervo in corrispondenza del tunnel del carpo. Infine, le cefalee per la loro modalità sembrano stabili da numerosi anni e non mi aspetto significativi cambiamenti in futuro anche per esempio utilizzando trattamenti di prevenzione della cefalea” (doc. 123-26).

L’aspetto oncologico è stato valutato dal dr. __________, specialista FMH in medicina interna, oncologia-ematologia, il quale, nel suo referto dell’8 aprile 2011, ha posto la diagnosi di “melanoma maligno della coscia destra, tipo SSM, Breslow 1.1 mm, Clark III, con crescita verticale, stadio pT2a pN0 sn 0/6 M0 stadio IB, prima diagnosi settembre 2009: resezione chirurgica in toto della lesione localizzata a livello della faccia interna della coscia di destra in data 21.09.2009; escissione precicatriziale complementare, ricerca e escissione dei linfonodi sentinella in data 13.10.2009; dolori cronici post-operatori, con caratteristiche di dolore neuropatico sulla faccia interna della coscia destra; nessuna evidenza di recidiva neoplastica a tutt’oggi, ultimo controllo PET-CT in data13.01.2011; persistenza di piccola struttura linfonodale fusiforme centimetrica, invariata nel tempo in sede inguino-femorale destra, di origine non chiara, considerata non neoplastica; difficoltà di coping di fronte all’esperienza della diagnosi e della terapia oncologica; linfedema di grado lieve all’arto inferiore destro” (doc. 123-27).

A proposito della capacità lavorativa, il dr. __________ ha rilevato che “le sequele della resezione chirurgica hanno determinato dei disturbi soggettivi importanti, la cui ripercussione sulla capacità lavorativa nell’attività da ultimo svolta di venditrice o nelle altre attività svolte di ausiliaria di pulizia e di aiuto-cucina non è valutabile senza l’ausilio della consulenza del collega specialista FMH neurologia. I disturbi riferiti dalla paziente sono compatibili con delle disestesie e dei dolori neuropatici successivi al trauma chirurgico. Le altre possibili sequele sono un lieve linfedema dell’arto inferiore destro, che non ha ripercussione sulla capacità lavorativa e un possibile aggravamento dei disturbi psichiatrici preesistenti. L’evento della malattia oncologica e della terapia oncologica non sembra aver aggravato in modo significativo i disturbi pischiatrici per quanto eruibile in base all’anamnesi della paziente” (doc. 123-27).

L’aspetto psichico è, infine, stato vagliato dalla dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, la quale, nel suo referto del 29 aprile 2011, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD10-F43.22); sindrome da dolore somatoforme (ICD10-F45.4); disturbo di personalità misto (ICD10-F61.0)” (doc. 123-34).

La specialista ha rilevato che “grazie ad un adeguato supporto psicoterapeutico da parte dello psichiatra curante, non vi è stata un’evoluzione del disturbo verso quadri più gravi e persistenti nel senso di un disturbo depressivo maggiore o di tipo endoreattivo. Le condizioni psichiche sono andate quindi gradualmente migliorando, l’assicurata non ha necessitato di una psicofarmacoterapia” (doc. 123-35).

Quanto alla capacità lavorativa, la dr.ssa __________ ha ritenuto che “per l’aspetto psichico si può constatare nel 2009 un miglioramento dello stato di salute psichica, al punto che l’assicurata nel mese di novembre 2009 ha iniziato a lavorare nella misura del 100% come venditrice presso un negozio di merceria”, precisando che “l’assicurata ha quindi cercato grazie a tale opportunità di lavoro di superare l’evento legato alla malattia tumorale, ma il subentrare dei disturbi fisici conseguenti all’intervento chirurgico hanno portato l’assicurata ad interrompere l’attività come venditrice, trovando un nuovo impiego come cameriera ai piani ed ausiliaria di lavanderia nella misura del 50% presso un albergo” (doc. 123-35). La specialista ha aggiunto che “il riacutizzarsi in seguito della sintomatologia ansioso-depressiva come sopradescritto ha comportato un disagio clinicamente significativo, con importante compromissione della funzionalità socio-lavorativa, comunque transitorio di breve durata: a partire dal 14 agosto 2010 fino al 28 febbraio 2011 è possibile pertanto giustificare un’incapacità lavorativa nella misura completa. Dal 1° marzo 2011 si riconferma un’incapacità lavorativa nella misura del 30% per qualsiasi attività medicalmente adeguata, in quanto il quadro psicopatologico ed i limiti funzionali rilevabili attualmente sono sovrapponibili a quelli riscontrati nella perizia SAM di febbraio 2009” (doc. 123.35).

Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 1° luglio 2011, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali dell’assicurata presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1. sindrome algica dell’arto inferiore ds e disestesie nel territorio di innervazione del nervo sapheno su probabile neurinoma del nervo sapheno ds; 2. melanoma maligno della coscia ds, tipo SSM, Breslow 1.1 mm, Clark III, con crescita verticale, stadio pT2a pN0 sn 0/6 M0 stadio IB, prima diagnosi settembre 2009 con resezione chirurgica in toto della lesione localizzata a livello della faccia interna della coscia di destra in data 21.09.2009; escissione precicatriziale complementare, ricerca e escissione dei linfonodi sentinella in data 13.10.2009; nessuna evidenza di recidiva neoplastica a tutt’oggi, ultimo controllo PET-CT in data13.01.2011; linfedema di grado lieve all’arto inferiore destro; 3. cefalee croniche principalmente di tipo psicogeno con eventuale componente vasomotoria minore; 4. sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD10-F43.22); 5. sindrome da dolore somatoforme (ICD10-F45.4); 6. disturbo di personalità misto (ICD10-F61.0); 7. fibromialgia; 8. sindrome dolorosa panvertebrale cronica principalmente nell’ambito della fibromialgia”, mentre quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “incipiente (minima) sindrome del tunnel carpale a ds; stato dopo Herpes Zoster addominale ds, marzo 2011” (doc. 123/15-16).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 50% nelle attività abituali svolte in precedenza di ausiliaria di pulizie, aiuto-cucina e venditrice (doc. 123-19), così come in qualsiasi altra attività adeguata, a partire dal mese di marzo 2011 (doc. 123-20).

A proposito dell’evoluzione dello stato di salute dell’interessata i medici del SAM hanno indicato che “in conclusione, dopo la perizia SAM di febbraio 2009 e la decisione Al del 14 luglio 2009, il quadro clinico è peggiorato, influendo sulla capacità lavorativa nel modo seguente: incapacità lavorativa del 30% sino al 14 settembre 2009; incapacità lavorativa del 100% dal 15 settembre 2009 al 1° novembre 2009; incapacità lavorativa del 30% dal 2 novembre 2009 al 30 aprile 2010; incapacità lavorativa del 50% dal 1° maggio 2010 al 14 agosto 2010; incapacità lavorativa del 100% dal 15 agosto 2010 al 28 febbraio 2011; incapacità lavorativa del 50% dal 1° marzo 2011” (doc. 123-20).

I medici del SAM hanno aggiunto che “l’incapacità lavorativa del 50% presente dal 1° marzo 2011 è dovuta principalmente alla sintomatologia neurologica alla gamba ds, che potrebbe migliorare ed eventualmente anche risolversi in modo completo con un intervento chirurgico (asportazione del neurinoma del nervo sapheno). Se questo problema si risolvesse, il quadro clinico tornerebbe ad essere sostanzialmente sovrapponibile a quello riscontrato in occasione della precedente perizia SAM di febbraio 2009 e l’assicurata tornerebbe ad essere abile al lavoro nella misura del 70%” (doc. 123-20).

Infine, i medici del SAM hanno considerato che “le percentuali di incapacità lavorativa per le varie patologie non devono essere sommate perché si compensano vicendevolmente, essendo tutte incentrate su una problematica di dolore cronico che implica una diminuzione del rendimento lavorativo” (doc. 123-20).

Nel rapporto finale dell’11 luglio 2011, il dr. __________ del SMR, laureato in medicina e chirurgia (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), dopo avere elencato le patologie poste dai medici del SAM, ha considerato che in qualsiasi attività l’assicurata vada ritenuta inabile al lavoro al 100% dal 15 settembre 2009 al 1° novembre 2009, al 30% dal 2 novembre 2009 al 30 aprile 2010, al 50% dal 1° maggio 2010 al 14 agosto 2010, al 100% dal 15 agosto 2010 al 28 febbraio 2011 e, infine, al 50% dal 1° marzo 2011 (doc. 125-2).

L’assicurata ha contestato il progetto di decisione dell’amministrazione di assegnarle un quarto di rendita dal 1° maggio 2010, una mezza rendita dal 1° agosto 2010, una rendita intera dal 1° novembre 2010 e una mezza rendita dal 1° giugno 2011, trasmettendo all’Ufficio AI una serie di referti medici e meglio:

referto del 6 ottobre 2011 della dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna e oncologia, attestante “un continuo peggioramento dello stato di salute della paziente sopracitata” (doc. 143/6-7);

referto del 6 ottobre 2011 della dr.ssa __________, medico aggiunto del Servizio di dermatologia dell’Ospedale regionale di __________ (doc. 143/8-9);

rapporto angiologico riassuntivo dell’8 luglio 2011 del dr. __________ del Servizio di cardiologia e angiologia diagnostica dell’Ospedale regionale di __________ (doc. 143-10);

referto del 30 settembre 2011 del dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, il quale, posta la diagnosi di “sospetta metatarsalgia a destra coinvolgente soprattutto la testa del metatarso II”, ha rilevato che “i dolori lamentati all’avampiede destro, persistenti da alcuni mesi, sono probabilmente dovuti ad un’irritazione delle teste metatarsali, in particolare della II del piede destro. Di conseguenza abbiamo posto la diagnosi di metatarsalgia e lo stesso giorno ho proceduto a denervazione transcutanea funzionale durante 20 minuti” (doc. 143-1);

referto del 13 settembre 2011, concernente la radiografia del piede destro del 12 settembre 2011, redatto dal PD dr. __________, Primario del Servizio di radiologia diagnostica e interventistica dell’Ospedale regionale di __________, il quale ha potuto constatare “normale morfologia delle strutture ossee del piede, in particolare non si notano alterazioni degenerative, processi distruttivi o fratture. Contenuto calcico nella norma. Tessuti molli nei limiti della norma ad eccezione di un lieve ispessimento medialmente dell’articolazione metatarso-falangea I” (doc. 143-12);

referto del 1° settembre 2011, concernente la radiografia della colonna cervicale del 1° settembre 2011, redatto dal dr. __________, medico ospedaliero del Servizio di radiologia diagnostica e interventistica dell’Ospedale regionale di __________, il quale ha concluso che “si apprezzano iniziali segni di unco-cervicoartrosi. Minima riduzione di ampiezza dello spazio intersomatico C5-C6. riduzione della fisiologica lordosi, di tipo antalgico” (doc. 143-13);

referto concernente l’esame di elettroneurografia-elettromiografia del 15 settembre 2011, del dr. __________, il quale ha indicato “1) controllo, compressione cronica del n. mediano destro nel canale carpale (cfr. esame del 2.9.2010), ora meno sintomatico con riposo, Ipestesia relativa palmare I-III, non deficit motorii, Phalen e Tinel pos., Tinel anche a sinistra. Cervicale s.p. Periartropatia incipiente alla spalla destra. ROT s.p. ai 4 membri, non segni piramidali; 2) lesione da coinvolgimento cicatriziale del n. safeno destro e del ramo genitale del n. genito-femorale destro, dopo intervento di estirpazione di un melanoma in situ e biopsie linfonodali all’inguine. Persistono disestesie, dolori locali. Non segni di neuroma; 3) metatarsalgia destra ev. tipo Morton”, concludendo: “migliorata rispetto all’anno scorso la conduzione segmentale sensitivo-motoria del n. mediano destro nel canale carpale, continuare con atteggiamento conservativo. Da tenere controllato. Ad 2) ho prescritto Neurodol Tissugel sopra le cicatrici 2x12h. Ad 3) chiedere ad un ortopedico competente per i piedi” (doc. 143-14);

referto del 6 ottobre 2011 del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, dopo avere attestato di avere in cura l’assicurata dal 7 dicembre 2007, ha aggiunto che “per quel che riguarda la sua attuale depressione necessita di una psicofarmacoterapia e colloqui di sostegno, ma la sua situazione psichica attuale sta peggiorando, in gran parte dovuto ad un conflitto che essa ancora deve affrontare con l’ex marito, che a quanto mi riferisce la paziente, la disturba continuamente e tutto ciò complica una situazione psichica già precaria e delicata. È assolutamente importante che quest’ultimo non importuni la paziente, inoltre dovrebbe autorizzare la signora a beneficiare di visite regolari al figlio, il quale vive con il padre” (doc. 143-16).

A fronte di questi referti prodotti dall’assicurata, nelle annotazioni del 27 ottobre 2011, il dr. __________ del SMR ha indicato che “le informazioni mediche pervenute agli atti, rispettivamente della dr.ssa __________, dr.ssa __________, dr. __________, dr. __________, dr. __________, dr. __________, dr. __________ e dr. __________ non apportano alcun nuovo elemento medico, influente sulla capacità lavorativa dell’assicurata, che non sia già stato constatato e valutato. Si conferma il rapporto medico SMR dell’11 luglio 2011” (doc. 146-1).

Sempre in fase di osservazioni contro il progetto di decisione del 13 ottobre 2011, l’assicurata ha trasmesso all’amministrazione una serie di referti medici (cfr. doc. 155/29, doc. 156/26), in merito ai quali, nelle annotazioni del 2 dicembre 2012, il dr. __________ ha concluso:

" (…)

Procedere:

la nuova documentazione medica pervenuta agli atti, su citata, non apporta alcun nuovo elemento medico influente sulla CL dell’assicurata, che non sia già stato da noi valutato

la metatarsalgia (dolori al piede dx) accusata dall’assicurata, come citato dal suo reumatologo curante, va trattata con l’uso di plantari e di farmaci antiinfiammatori-antidolorifici

si conferma rapporto medico SMR 11.07.2011

alla luce delle algie al piede dx, le limitazioni funzionali in attività adeguata subiscono una lieve variazione, rispettivamente:

posizione di lunga durata:

o MOLTO SPESSO seduto; TALVOLTA eretto;

spostamento:

o TALVOLTA camminare fino 50 mt; DI RADO oltre i 50 mt;

o MAI lunghi tragitti/su terreni dissestati/salire-scendere le scale.”

(Doc. 161/1-2)

L’assicurata ha poi trasmesso un ulteriore certificato medico della dr.ssa __________, datato 19 dicembre 2011 (doc. 163/3-4).

Nelle annotazioni mediche del 3 gennaio 2012, il dr. __________ del SMR ha rilevato che “le nuove osservazioni mediche pervenute agli atti del dr.ssa med. __________ del 19.12.2011 non apportano alcun nuovo elemento medico che non sia già stato appurato e valutato. Si conferma il rapporto medico SMR dell’11.07.2011” (doc. 167-1).

2.5. In corso di causa, l’assicurata ha contestato la decisione con la quale l’Ufficio AI le ha assegnato un quarto di rendita dal 1° maggio 2010, una mezza rendita dal 1° agosto 2010, una rendita intera dal 1° novembre 2010 e una mezza rendita dal 1° giugno 2011, trasmettendo nuovi referti medici e meglio:

referto dell’elettroneurografia-elettromiografia del 14 febbraio 2012, redatto dal dr. __________ (doc. E2).

certificato medico del 17 novembre 2011, redatto dal dr. __________ (Doc. E3).

certificato medico della dr.ssa __________, del 26 marzo 2012, attestante una totale incapacità lavorativa dal 1° aprile 2012 al 30 aprile 2012, per malattia (doc. F1) .

certificato del 29 marzo 2012, del dr. __________, capo clinica di oncologia dell’Istituto __________ (doc. F2).

referto istologico dell’11.04.2012, concernente “biopsie colon ascendente prossimale: polipo dentellato di tipo sessile, senza displasia” (doc. F3).

Nelle annotazioni del 25 aprile 2012, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

" L’attuale ulteriore documentazione presentata, in particolare il rapporto medico di controllo oncologico del 29.03.2012 (dove risulta una situazione di assenza di ripresa della malattia oncologica) ed il referto istologico di un adenoma benigno dell’intestino dell’11.04.2012 non mostrano una modifica dello stato di salute dell’assicurata.”

(Doc. XV/4)

Rispondendo ad un’esplicita richiesta del dr. __________ del SMR, con scritto dell’11 maggio 2012, la dr.ssa __________ e il dr. __________i del SAM hanno osservato:

" Dando seguito alla sua gentile richiesta del 12.04.2012, abbiamo sottoposto il rapporto medico del dr. med. __________ al nostro consulente neurologo dr. med. __________.

Nella sua valutazione dell’8.5.2012, che trova allegata, il dr. med. __________ conferma la sua precedente valutazione del 14.4.2011, in modo particolare per quanto riguarda la capacità lavorativa.” (Doc. XV/2)

Nella presa di posizione dell’8 maggio 2012, il dr. __________ ha rilevato:

" In merito alla paziente summenzionata, che da parte mia ho visto per il SAM nell’ambito di una consulenza neurologica in data 14.4.2011, ho preso atto del rapporto del dr. med. __________, neurologo di __________ e __________, del 14.02.2012.

Nel suo rapporto il dr. __________ descrive che la paziente accusa disestesie nel territorio del nervo genito-femorale destro che potrebbero richiedere una revisione chirurgica locale ipotizzando in DD un intrappolamento in punti di suture, lesione del nervo con bisturi elettrico, aderenze alla cicatrizzazione. Inoltre la paziente descriveva delle metatarsalgie con acroparestesie del piede destro con clinicamente riscontro di un segno di Tinel positivo lungo il percorso del nervo tibiale posteriore destro nel canale tarsale senza deficit senso-motorici, riflessi ben evocabili e simmetrici. Il dr. __________ ha effettuato anche un esame ENG del nervo tibiale motorio destro e sinistro, ad entrambi i lati è risultato nella norma con lieve differenza dell’ampiezza sinistra > destra dei potenziali di sommazione, differenza non significativa tenendo anche conto del grafico dei potenziali allegato alla lettera e dove sono stati messi i markers di misurazione dell’ampiezza.

Il dr. __________ ipotizza quindi una sindrome del tunnel tarsale, teoricamente possibile in base alla descrizione dei sintomi accusati dalla paziente però non oggettivabile all’esame ENG (fatto che comunque non lo esclude soprattutto nel caso di una sindrome del tunnel tarsale piuttosto lieve/irritativo). Ritengo quindi che questa diagnosi sia possibile ricordando che un anno orsono la paziente non ha descritto disturbi che potevano far pensare ad una sindrome del tunnel tarsale a destra.

Da questa ipotetica diagnosi comunque non risulta una maggiore incapacità lavorativa rispetto quanto già da me attestato con incapacità lavorativa del 50% per l’ultima attività svolta come anche per altri lavori e di un 20% nelle attività casalinghe.

Da quanto descritto dal dr. __________ sembra invece che la paziente non accusa più dolori e disestesie del nervo safeno di destra. Ora invece la paziente descrive, secondo il dr. __________, delle disestesie nel territorio di innervazione del nervo genito-femorale di destra, ossia in una zona ben delimitata lungo la regione inguinale mediale e poco oltre, ossia in questo caso del tutto diverse delle disestesie accusate dalla paziente nel 2011 alla mia visita. In questa sede si tratta di una neuropatia piuttosto ipotetica del nervo genito-femorale di destra, non documentabile elettrofisiologicamente.

Globalmente penso che comunque l’interpretazione delle disestesie accusate dalla paziente sarebbe da effettuare con cautela proprio per il fatto che un anno orsono accusava disestesie nel territorio del nervo safeno destro, ora non più descritte dal dr. __________, ma disestesie nel territorio di altri 2 nervi. Questa migrazione di disestesie ha spesso piuttosto una base somatoforme quindi bisognerebbe stare molto attenti a nuovi approcci chirurgici sia in sede inguinale come anche a livello del tunnel tarsale, in entrambe le sedi si potrebbero eventualmente tentare infiltrazioni locali. Globalmente i disturbi attualmente accusati dalla paziente mettono anche in dubbio che vi sia effettivamente una neuropatia sintomatica del nervo safeno destro come diagnosticato nel 2011 (per assenza di sintomi attualmente descritti dalla paziente) anche se effettivamente all’esame ENG di allora la neuropatia del nervo safeno destro era ben documentabile.

Nell’insieme non vedo un cambiamento delle capacità lavorative da me espresse nel 2011 dopo aver preso atto del rapporto del dr. __________ del febbraio 2012.” (Doc. XV/3)

Nell’annotazione del 15 maggio 2012, il dr. __________ del SMR ha indicato che “attuale risposta SAM (dr. __________) dell’11.5.2012: viene fornita una risposta esaustiva; si conferma la validità della perizia SAM” (doc. XV/1).

L’avv. RA 1 ha nel frattempo trasmesso al TCA i seguenti referti medici:

referto del 18 aprile 2012 del dr. __________, indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. G1).

certificato del 30 aprile 2012 della dr.ssa __________, attestante una totale incapacità lavorativa dell’assicurata dal 1° maggio 2012 al 31 maggio 2012 per motivi di salute (doc. G2).

Nelle annotazioni del 15 maggio 2012, il dr. __________ del SMR ha osservato:

" Attuale nuova documentazione

Rapporto dr. __________ del 18.04.2012:

paziente inviata per la stessa problematica dalla curante (con la medesima richiesta)

il dr. __________ ritiene esservi una problematica nettamente funzionale

certificato generico della dr.ssa __________ attestante una IL del 100%

valutazione:

l’attuale documentazione non mostra una modifica dello stato di salute dell’assicurata.” (Doc. XV/5)

Il patrocinatore ha poi trasmesso al TCA altri due referti e meglio:

referto del 3 maggio 2012, redatto dal dr. __________, spec. FMH chirurgia della mano e chirurgia generale, indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. H1).

certificato del 31 maggio 2012 della dr.ssa __________, attestante una totale incapacità lavorativa dell’assicurata dal 1° giugno 2012 al 30 giugno 2012 per motivi di salute (doc. H2).

Nelle annotazioni del 3 luglio 2012, il dr. __________ del SMR ha osservato:

" Ulteriore documentazione presentata:

rapporto dr. __________ del 3.5.2012:

punti di fibromialgia tutti positivi

solo incipiente artrosi di Heberden

bilancio radiologico compatibile con l’età

la possibile sindrome del tunnel carpale non giustifica un intervento né un’infiltrazione (da notare esami ENMG ripetutamente negativi)

certificato dr.ssa __________ attestante genericamente una IL del 100% per il mese di giugno.

Valutazione:

l’attuale rapporto del dr. __________ non evidenzia patologie oggettivabili rilevanti sul piano funzionale, prevale quadro fibromialgico.

Si conferma quindi la validità della perizia SAM in assenza di una modifica dello stato di salute dell’assicurata.” (Doc. XXIII/bis)

Il patrocinatore dell’assicurata ha nuovamente inviato al TCA della documentazione medica comprendente i seguenti referti:

prescrizione del 29 marzo 2012 da parte della dr.ssa __________ per 9 sedute di fisioterapia (doc. i1).

nota d’onorario del 20 giugno 2012 da parte del fisioterapista (doc. i2).

certificato medico del 28 giugno 2012 del dr. __________ (doc. i3).

certificato del 28 giugno 2012 della dr.ssa __________r, attestante una totale incapacità lavorativa dell’assicurata dal 1° luglio 2012 al 31 luglio 2012 per motivi di salute (doc. i4).

Nelle annotazioni dell’11 luglio 2012, il dr. __________a e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, hanno osservato:

" Ulteriore documentazione medica presentata:

Prescrizione fisioterapia

Breve certificato dr. __________ del 28.06.2012 attestante presa a carico dal 7.12.2007 con diagnosi F45 (sindrome di somatizzazione) e senza nuovi elementi clinici.

Valutazione:

l’attuale documentazione non mostra nuovi elementi. Sono menzionate le note diagnosi di linfedema arto inferiore destro e sindrome di somatizzazione F45, patologie già accertate in ambito SAM.”

(Doc. XXVI/bis)

Il legale dell’assicurata ha poi ancora trasmesso al TCA un referto, datato 9 luglio 2012, da parte del dr. __________, capo-servizio del Servizio di Neurologia del __________ e della dr.ssa __________, spec. in neurologia, (doc. XXIV/bis).

Al riguardo, nelle annotazioni del 18 luglio 2012, il dr. __________a del SMR ha osservato:

" Ulteriore documentazione presentata:

rapporto servizio di neurologia del 25.06.2012:

diagnosi di sospetta neuropatia del nervo safeno a destra

si prospetta l’esecuzione di un EMNG (come già eseguito dal dr. __________) ed ev. esame RM

si consiglia assunzione di Lyrica (come già in passato)

Valutazione:

dall’attuale documentazione non risultano nuovi elementi, la diagnosi posta è quella già posta in occasione della perizia SAM. Non vi sono dati oggettivi in merito ad una modifica dello stato di salute.”

(Doc. XXXI/bis)

2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Va ancora ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.7. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto i disturbi sia di natura somatica, che di natura psichiatrica non sono stati chiariti in modo soddisfacente.

Il TCA non può, infatti, considerare esaustiva la valutazione peritale dei medici del SAM, alla luce dell’ulteriore documentazione medica prodotta dall’assicurata, che non è stata sottoposta dall’amministrazione al vaglio dei periti del SAM al fine di verificare se, come sostenuto dai curanti, le condizioni di salute dell’interessata, per lo meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata, siano peggiorate dopo la valutazione peritale del 1° luglio 2011 del SAM oppure no, come sostenuto dal SMR.

Il TCA constata, infatti, che solo il referto del 14 febbraio 2012 del dr. __________, prodotto dalla ricorrente in corso di causa (cfr. doc. E2), è stato sottoposto dal dr. __________ del SMR al vaglio del dr. __________ (cfr. doc. XV/3 riprodotto per esteso al consid. 2.5.), mentre tutto il resto della abbondante documentazione medica trasmessa dal patrocinatore dell’interessata all’amministrazione, prima - in sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 13 ottobre 2011 (cfr. consid. 2.4.) - e al TCA, poi - in sede di ricorso contro la decisione del 9 febbraio 2012 (cfr. consid. 2.5.) – è stata valutata dal SMR come ininfluente sulle conclusioni alle quali sono giunti i periti del SAM, senza tuttavia previamente interpellare al riguardo i diversi specialisti autori delle consultazioni peritali in ambito di perizia SAM, al fine di verificare se, nel frattempo (fino al momento di emanazione della decisione impugnata), le condizioni di salute dell’interessata fossero effettivamente peggiorate o meno.

E questo nonostante le esplicite e reiterate richieste da parte del patrocinatore dell’assicurata - presentate già in sede di audizione contro il progetto di decisione del 13 ottobre 2011 (cfr. doc. 143, 155, 156, 163) e ripetute poi con insistenza davanti al TCA (cfr. doc. I, VII, IX, XIII, XVII, XIX, XXI, XXIV, XXIX) - di volere procedere ad un complemento peritale, alla luce “del numero di certificati medici prodotti” e “alla loro frequenza”, così da verificare se fosse effettivamente subentrato un “continuo peggioramento” dello stato di salute dell’assicurata.

Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 9 febbraio 2012 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, il TCA rileva che già prima dell’emanazione della decisione impugnata, l’assicurata ha prodotto dei referti medici da parte dei suoi specialisti curanti, attestanti un continuo peggioramento del suo stato di salute - come ad esempio il certificato del 6 ottobre 2011 della dr.ssa __________ (doc. 143), i referti del 6 ottobre 2011 (doc. 143-16) e del 17 novembre 2011 (doc. E3) del dr. __________, il certificato del 30 settembre 2011 del dr. __________, attestante l’insorgenza di metatarsalgie (doc. 143-11, solo per citarne alcuni - che l’Ufficio AI, solo sulla base delle considerazioni del SMR, ha considerato che “non apportano alcun nuovo elemento medico, influente sulla capacità lavorativa dell’assicurata”.

Il TCA non può concordare con il modo di agire dell’amministrazione.

Alla luce della numerosa documentazione medica specialistica prodotta dal patrocinatore dell’assicurata, il TCA ritiene infatti che l’Ufficio AI avrebbe dovuto sottoporre tutti i referti medici trasmessi dall’avv. RA 1 – e non solo quello del 14 febbraio 2012 del dr. __________ - al vaglio dei medici del SAM, al fine di verificare se lo stato di salute dell’assicurata abbia subìto o meno, fino al momento di emanazione della decisione impugnata, un peggioramento tale da incidere sulla sua capacità lavorativa residua.

In simili condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un complemento peritale da parte dei medici del SAM, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata giustifichi una capacità lavorativa globale del 50% dal 1° marzo 2011, come stabilito nell’ambito della perizia pluridisciplinare del SAM e confermato dal dr. __________ del SMR (doc. XV/1, 4-5; doc. XXIII/bis, XXVI/bis, XXXI/bis) .

Tale soluzione si giustifica tanto più considerato il tempo trascorso tra la valutazione peritale eseguita dai medici del SAM (i quali hanno visitato l’assicurata nel mese di marzo-aprile 2011) e l’emanazione della decisione impugnata (del 9 febbraio 2012).

2.8. Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

L'Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)

Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto un approfondimento a livello pluridisciplinare – in particolare sottoponendo la documentazione medica prodotta dall’assicurata al vaglio dei medici del SAM - inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata.

Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione effettuerà una valutazione globale di tutte le patologie di cui soffre l’assicurata, debitamente motivata, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita.

2.9. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di un importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 9 febbraio 2012 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8..

  1. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 2 marzo 2012.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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