Raccomandata
Incarto n. 32.2012.6
cr/DC/sc
Lugano 11 ottobre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 gennaio 2012 di
RI 1
contro
la decisione del 2 dicembre 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1972, in precedenza attivo in qualità di aiuto cuoco, in data 5 luglio 2010 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti a causa di “problemi alla schiena (doppio intervento)” (doc. 5/1-9).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia internistica e psichiatrica a cura del SMR (doc. 37), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 10 marzo 2011 (doc. 47/1-4), ha attribuito all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità (grado AI 72%) a decorrere dal 1° ottobre 2010 fino al 30 aprile 2011, aggiungendo tuttavia che, a causa della domanda tardiva di prestazioni presentata dall’interessato, “il versamento decorre unicamente dal 1° gennaio 2011 (ossia sei mesi dopo l’inoltro della richiesta – 05.07.2010 – art. 29 cpv. 1 LAI)”.
A seguito dell’opposizione dell’assicurato e dopo avere esperito una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 72), l’Ufficio AI, con decisione del 2 dicembre 2011, ha confermato che “dal 1° ottobre 2010 (dopo un anno di attesa, art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) fino al 30 aprile 2011 (3 mesi dal miglioramento – 20.01.2011 – art. 88 cpv. 1 OAI) sorge il diritto ad una rendita intera di invalidità con un grado AI del 72%. Considerato però che la domanda è stata presentata tardivamente, il versamento decorre unicamente dal 1° gennaio 2011 (ossia sei mesi dopo l’inoltro della richiesta – 05.07.2010 – art. 29 cpv. 1 LAI)” (doc. A).
1.2. Contro la citata decisione amministrativa RI 1 ha presentato ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita intera di invalidità (doc. I).
Sostanzialmente l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione, rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dai medici del SAM, egli, “dal 2009 sino ad oggi, per la durata di 30 mesi, salvo piccole parentesi nelle quali ha ripreso il lavoro a tempo parziale dovendoci poi rinunciare”, è stato totalmente inabile al lavoro, come attestato dai suoi medici curanti.
Egli ha chiesto che venga esperita una perizia che accerti il suo definitivo stato di salute (doc. I).
1.3. L’UAI, in risposta - dopo avere sottolineato che lo stato di salute dell’interessato è stato approfonditamente valutato tramite una perizia pluridisciplinare svolta dal SAM - ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. IV).
1.4. In data 20 febbraio 2012, l’assicurato ha osservato di “avere tentato di riprendere il lavoro quando ero ancora convalescente, con il risultato che la ferita si è riaperta e si è reso necessario l’intervento chirurgico del 13 novembre 2009. Dopo questo intervento, pur non essendomi ristabilito, ma sempre per il timore di perdere il posto di lavoro, ho ripreso l’attività lavorativa, ma senza successo, in quanto la ferita è rimasta aperta. Quanto sopra per dimostrare che nonostante il mio impegno, la mia buona volontà ed il mio interesse, non sono riuscito a riprendere il lavoro che ancora oggi non sono in grado di sostenere data la mia totale inabilità causata da tutte le patologie di cui soffro”.
L’assicurato ha inoltre trasmesso al TCA nuovi referti medici a comprova della sua completa inabilità lavorativa (doc. VI + D1/6).
1.5. Con osservazioni del 6 marzo 2012, l’amministrazione - sulla base delle considerazioni espresse dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR a proposito della documentazione medica prodotta dal ricorrente (doc. XI/bis) - ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XI).
1.6. Con scritto del 1° marzo 2012, l’assicurato ha trasmesso al TCA altra documentazione medica, preannunciando l’invio di un nuovo referto da parte del dr. __________ (doc. X + E1-7).
1.7. In data 27 marzo 2012, l’assicurato ha trasmesso al TCA alcuni certificati medici attestanti la sua completa inabilità lavorativa (doc. XIII + F1-3).
1.8. Con osservazioni del 17 aprile 2012, l’amministrazione ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso, dato che dalla nuova documentazione medica prodotta dall’assicurato in corso di causa non è emersa, secondo il parere del SMR, una modifica dello stato di salute rispetto a quanto valutato dai medici del SAM (doc. XV + bis).
1.9. In data 2 maggio 2012, l’assicurato ha trasmesso al TCA uno scritto con il quale il dr. __________ ha indicato “che il paziente sopracitato è ancora inabile al lavoro al 100% ed è ricoverato dal 26 aprile 2012 per circa 3 settimane presso la clinica __________” (doc. XVII + 1-2).
Queste informazioni dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XVIII), per conoscenza.
1.10. Con scritto del 1° giugno 2012, l’assicurato ha ribadito di non stare bene e di non potere lavorare, contrariamente a quanto ritenuto dai medici del SAM (doc. XIX + G1-23).
1.11. Con osservazioni del 12 giugno 2012, l’Ufficio AI, sulla base delle considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR (doc. XXIII/bis), ha insistito nella richiesta di reiezione del ricorso (doc. XXIII).
1.12. In data 13 giugno 2012, l’assicurato ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica (doc. XXI + H1-2).
1.13. In data 28 giugno 2012, l’assicurato ha preannunciato al TCA che in data 24 agosto 2012 avrebbe avuto luogo una nuova visita presso il dr. __________ (doc. XXIV + i).
1.14. Con osservazioni del 22 giugno 2012, l’amministrazione ha ancora una volta chiesto la reiezione del ricorso, sottolineando che, come indicato dal SMR nelle annotazioni del 21 giugno 2012 (doc. XXVI/bis), la valutazione eseguita dai medici di __________ conferma l’esistenza di “una mantenuta esigibilità lavorativa in attività adatta” (doc. XXVI).
1.15. In data 5 luglio 2012, il ricorrente ha rilevato di dover essere considerato inabile al lavoro al 100% fino al controllo presso il dr. __________ del 24 agosto 2012, come già indicato nello scritto dei medici di __________ del 21 maggio 2012 (doc. XXIX).
1.16. Con scritto del 6 luglio 2012, l’assicurato ha nuovamente contestato la decisione dell’amministrazione, rilevando di essere in attesa di essere sottoposto, in data 24 agosto 2012, ad una visita da parte del dr. __________ e chiedendo al Tribunale di aspettare fino ad allora prima di valutare il suo caso (doc. XXX).
Il doc. XXIX e il doc. XXX sono stati trasmessi all’amministrazione (doc. XXXI), per conoscenza.
1.17. In data 10 settembre 2012 l’assicurato ha nuovamente trasmesso al TCA della documentazione medica, ribadendo di essere totalmente inabile al lavoro (doc. XXXII + M1-3).
1.18. Con osservazioni del 20 settembre 2012, l’amministrazione - sulla base delle considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR, il quale ha indicato che “dall’attuale documentazione non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurato” (doc. XXXIV/bis) - ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XXXIV).
Questa presa di posizione dell’amministrazione è stata trasmessa all’assicurato (doc. XXXV), per conoscenza.
1.19. In data 28 settembre 2012 l’assicurato ha nuovamente sottolineato che, contrariamente a quanto ritenuto dall’UAI, egli non può più esercitare la precedente professione di aiuto cucina, come confermato dalla __________. Egli ha inoltre trasmesso al TCA nuovi referti medici (doc. XXXVI + N1-3).
Questo scritto dell’assicurato è stato trasmesso all’amministrazione (doc. XXXVII), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.5. In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:
" (...)
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.7. Nella decisione del 2 dicembre 2011, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2010 fino al 30 aprile 2011, sopprimendola poi a partire dal 1° maggio 2011, ritenuto che dalla perizia pluridisciplinare eseguita dal SAM e dal successivo raffronto dei redditi è emerso che l’interessato non presenta un grado di invalidità pensionabile dopo tale data.
Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.3., 2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° maggio 2011.
2.8. Nel caso di specie, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione di attribuire all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2010 al 30 aprile 2011, sopprimendola poi a partire dal 1° maggio 2011, sulla perizia pluridisciplinare esperita dai medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), chirurgico-proctologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 24 12 settembre 2011, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. impingement dell’anca sinistra (displasia secondaria), stato dopo frattura della diafisi femorale all’età di 4 anni; stato dopo due interventi chirurgici anamnestici; difetto di rotazione della diafisi femorale con ante versione della testa; 2. sindrome lombospondilogena cronica”, mentre quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha indicato quella di “fistola anale cronica” (doc. 72-35).
Il dr. __________ ha rilevato che “in primo piano si situa un conflitto femoroacetabolare a sinistra dovuto a un difetto di rotazione del femore prossimale nell’ambito di una frattura della metafisi avvenuta verosimilmente all’età di 4 anni”, aggiungendo che “il paziente è stato valutato dal dr. __________ e successivamente presso la clinica __________. Sono stati discussi due possibili approcci. Il primo è un’attitudine aspettativa e il secondo un tentativo di correggere il difetto di rotazione con un intervento chirurgico conservativo. Per potere operare l’anca è necessario risolvere il problema della fistola anale cronica” (doc. 72-35).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato, a causa dei problemi all’anca sinistra, inabile al lavoro nella misura del 50% nella sua precedente attività lavorativa di aiuto cucina, ma abile al lavoro nella misura del 100%, con una riduzione del rendimento al massimo del 10%, in attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali (vale a dire, “lavoro leggero a mediamente pesante, se possibile prevalentemente sedentario, ma può trattarsi anche di un lavoro da svolgere in piedi, che eviti spostamenti eccessivamente ripetitivi, lunghi spostamenti, spostamenti su terreni accidentati o il dover salire e scendere regolarmente rampe di scale e soprattutto scale a pioli. Il paziente dovrebbe potersi sedere di tanto in tanto per riposare”, doc. 72-35).
Quanto all’evoluzione dell’incapacità lavorativa dell’interessato, il dr. __________ ha indicato di non essere “in grado di ricostruire con precisione l’inizio dell’incapacità lavorativa dal punto di vista reumatologico. In base ai dati forniti dal paziente, vi è un peggioramento dei dolori all’anca sinistra progressivo da circa due anni” (doc. 72-34).
Infine, per quanto concerne la prognosi, il dr. __________ ha indicato che “è da prevedere un ulteriore lento peggioramento della situazione all’anca sinistra, a meno che non possa essere realizzato l’intervento conservativo discusso” (doc. 72-34).
L’aspetto chirurgico-proctologico è invece stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia, il quale, nel suo referto del 25 agosto 2011, posta la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “fistola perianale in uno stato dopo multipli interventi”, ha considerato l’assicurato attualmente abile al lavoro al 100% (doc. 72-38).
Il dr. __________ ha evidenziato che “visto che il paziente si è presentato al pronto soccorso dell’Ospedale __________ il 17 agosto 2011 con nuovamente una secrezione di materiale purulento della cicatrice perianale, la fistola dovrebbe essere ancora presente. Tuttavia in data odierna la situazione era completamente calma” (doc. 72-38).
Quanto all’evoluzione dell’incapacità lavorativa, lo specialista ha indicato che “esisteva una riduzione della capacità lavorativa recidivante a partire dal 2008 fino a fine 2010, in seguito il paziente era abile al lavoro al 100%” (doc. 72-38).
Il dr. __________ ha, infine, rilevato che “il paziente avrà a lungo termine sicuramente nuovamente dei periodi di spurgo della fistola, eventualmente anche di ascessi con necessità di drenaggio chirurgico” (doc. 72-38).
L’aspetto psichico è, infine, stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo referto dell’11 agosto 2011, ha posto le diagnosi di “depressione di grado lieve (ICD10-F32.0); disturbo misto della personalità (narcisistico, paranoide) (ICD10-F61.0)” (doc. 72-42).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 20%, rilevando come “nella condizione attuale la valutazione della capacità lavorativa psichiatrica dell’assicurato poco si discosta da quella effettuata dalla collega psichiatra del SMR dr.ssa __________ nel febbraio di quest’anno. Ritengo quindi che l’incapacità lavorativa del 20% permanga” (doc. 72-42).
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 28 settembre 2011, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1. impingement anca sinsitra (displasia secondaria), con/su: stato dopo frattura della diafisi femorale all’età di quattro anni; stato dopo due interventi chirurgici anamnestici; difetto di rotazione della diafisi femorale con ante versione della testa; periartropatia dell’anca; 2. sindrome lombospondilogena cronica; 3. depressione di grado lieve (ICD10-F32.0); 4. disturbo misto della personalità (narcisistico-paranoide) (ICD10-F61.0)”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “fistola perianale persistente in stato dopo molteplici interventi; obesità corporea (BMI 31%)” (doc. 72/20-21).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 50% nella precedente attività di aiuto cucina (orario di lavoro normale, con riduzione del rendimento) (doc. 72-27), ma abile al lavoro nella misura dell’80% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 72-29).
Per quanto riguarda l’evoluzione temporale dell’incapacità lavorativa, i medici del SAM hanno rilevato che “dagli atti si evince che l’affezione chirurgico-proctologica abbia avuto inizio nel gennaio 2008”, ma “l’inizio di una prolungata incapacità lavorativa sia a partire dal 18 luglio 2009 (ricovero presso il reparto di chirurgia dell’, di cui tuttavia non abbiamo documenti in merito). Alla luce dell’ulteriore decorso (fistola anale recidivante), possiamo affermare come dal 19 luglio 2009 vi sia stata un’incapacità lavorativa del 100% fino al 13 aprile 2010, quando l’assicurato è valutato abile al lavoro al 50% dal chirurgo curante (atto 13.4.2010). A decorrere poi da metà ottobre 2010 (il 22.10.2010 l’assicurato viene nuovamente operato presso il reparto di chirurgia dell’, con rescissione, ricostruzione dello sfintere e copertura con lembo mucoso di avanzamento), l’assicurato è nuovamente da considerare totalmente inabile al lavoro fino al 10 gennaio 2011 (atto 4.1.2011), data a partire dalla quale la capacità lavorativa dell’assicurato è valutabile al 50%”. I medici del SAM hanno aggiunto che “da allora, alla luce di quanto evidenziato in occasione dell’attuale accertamento interdisciplinare, lo sviluppo della limitazione della capacità lavortiva dell’assicurato non ha presentato duraturi e/o sostanziali mutamenti. La prognosi valetudinaria a medio-lungo termine rimane incerta, da un lato in considerazione dell’evoluzione che ha avuto questo caso anche dopo la risoluzione di buona parte dei problemi di natura somatica e, dall’altro, in quanto bisogna prevedere un ulteriore lento peggioramento dell’anca sinistra, a meno che non possa essere realizzato l’intervento conservativo discusso dagli ortopedici curanti” (doc. 72-28).
Infine, i medici del SAM hanno sottolineato che “questa nostra valutazione non concorda con il giudizio valetudinario espresso dalla psichiatra curante dr.ssa __________ (atti 29.12.2010 e 14.3.2011), in quanto riteniamo – come d’altronde anche lo specialista in psichiatria del SMR dell’Ufficio AI del Canton Ticino (atto 1.2.2011) – che l’evoluzione della psicopatologia depressiva che aveva portato ad un’incapacità lavorativa del 50% da aprile 2010 (non cumulabile con le limitazioni in ambito fisico, come discusso sopra), grazie alle cure applicate e a un decorso migliorato sul piano fisico, non ha presentato sicuri peggioramenti, bensì una certa tendenza alla cronicizzazione dei disturbi. Alla luce quindi degli aspetti psicopatologici oggettivi evidenziati, sia presso il SMR, sia attualmente dal nostro consulente, riteniamo di non potere giustificare un’incapacità lavorativa totale come preteso dalla psichiatra curante” (doc. 72-28).
Nel rapporto medico finale del 4 ottobre 2011, la dr.ssa __________, psichiatra del SMR (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha confermato le percentuali di incapacità lavorativa dell’interessato stabilite dai medici del SAM (doc. 73/1-5).
2.9. In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione di soppressione della rendita a partire dal 1° maggio 2011, trasmettendo al TCA una serie di certificati medici (cfr. certificato del 9 dicembre 2011 del Servizio psico-sociale di __________, doc. C; certificato del 15 dicembre 2011 del dr. __________, doc. B; referto TAC cerebrale del 26 gennaio 2012, doc. D6; referto del 15 febbraio 2012, del dr. __________, doc. D4; referto del 17 febbraio 2012 del dr. __________, doc. D5; certificati medici del dr. __________, attestanti una totale incapacità lavorativa dell’assicurato dal 12 gennaio 2011 al 31 marzo 2011 (doc. E2-3); certificato del 22 marzo 2011 redatto dal dr. __________, doc. E4; referto del 22 febbraio 2012 del Servizio psico-sociale di __________, doc. E5; appuntamento per una visita medica dell’anca e del bacino il 12 marzo 2012 presso la Uniklinik __________, doc. E6; rapporto dell’8 marzo 2012 del dr. __________, doc. F2; rapporto del 15 marzo 2012 del dr. __________ del Servizio di ortopedia della clinica __________, doc. F1; certificato del 5 maggio 2012 del SPS di __________, doc. H1).
Questi referti sono stati considerati dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR ininfluenti sulla valutazione pluridisciplinare del SAM (cfr. annotazioni mediche del SMR del 12 gennaio 2012, doc. IV/1; annotazioni mediche del SMR del 24 febbraio 2012, doc. XI/bis; annotazioni mediche del SMR del 3 aprile 2012, doc. XV/bis).
In particolare, l’assicurato ha trasmesso al TCA il seguente referto, datato 21 maggio 2012, del dr. __________ della __________, concernente la degenza dell’assicurato nel periodo compreso fra il 26 aprile 2012 e il 16 maggio 2012, del seguente tenore:
" Diagnosen
A. Femurfraktur link sim Alter von vier Jahren
A1 Sekundäre Hüftdysplasie links mit femoraler Maltorsion
B. Panvertebrales Syndrom
C. Gonalgien bds.
02.05.2012 Röntgen Kniegelenke: Normalbefund
D. Omalgien bds.
Röntgen Schulter bds: Normalbefund
E. Zustand nach perianaler Fistel
01/2008 bis 6/2011 Mehrfache chirurgischen Versorgungen
F. Psychiatrische Diagnosen (__________ __________ 05/2012)
F1 Leichte depressive Episode (ICD10-F32.0)
F2 Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren (ICD10-F45.41)
(…)
Arbeitsfähigkeit / Zumutbarkeit und Eingliederungsperspektive
Es wurde eine erhebliche Symptomausweitung beobachtet. Es ist davon auszugehen, dass bei gutem Effort eine bessere Leistung erbracht werden könnte, als bei den Leistungstests und im Behandlungsprogramm gezeigt wurde. Die Resultate der physischen Leistungstests sind deshalb für die Beurteilung der zumutbaren körperlichen Belastbarkeit nicht verwertbar. Das Aumass der demonstrierten physischen Einschränkungen lässt sich mit den objektivierbaren pathologischen Befunden der klinischen Untersuchung und bildgebenden Abklärung sowie den Diagnosen nur zum Teil erklären. Die Beurteilung der Zumutbarkeit stützt sich primär auf medizinisch-theoretische Überlegungen, unter Berücksichtigung der Beobachtungen bei den Leistungstests und im Bahandlungsprogramm. Eine weitergehende Einschränkung der Belastbarkeit lässt sich medizinisch-theoretisch nicht begründen.
Die dargelegte Zumutbarkeit gilt vorbehaltlich der Entscheidung, ob eine Operation an der linken Hüfte durchgeführt wird.
Zumutbarkeit für die berufliche Tätigkeit als Küchengehilfe (Arbeitsvertrag ist nicht vorhanden):
Tätigkeit nicht zumutbar. Anforderungen zu hoch: Ganztags gehend/stahend
Zumutbarkeit für andere berufliche Tätigkeiten:
Leichte bis mittelschwere Arbeit. Arbeitszeit: Ganztags.
Spezielle Einschränkungen:
Wechselbelastend (im Wechsel von Gehen, Stehen und Sitzen)
Ohne Ersteigen von leitern
Ohne Zwangshaltungen für die linke Hüfte (wie arbeiten in der Hocke)
Ohne wiederholtes Bücken
Ohne wiederholtes Treppensteigen
Ohne Gehen auf unebenem Boden
Empfehlungen / Prozedere beruflich:
Volle Arbeitsunfähigkeit bis zur nächsten Kontrolle bei PD dr. med. __________, Uniklinik __________. Sollten sich dabei keine neuen Aspekte ergeben, respektive keine Operation an der linken Hüfte geplant werden, gilt die oben dargelegte Zumutbarkeit.
(…)
Funktionsfähigkeit und Behinderung, berufliche und soziale Auswirkungen bei Austritt
Die arbeitsrelevanten Probleme sind die linke Hüfte sowie Schmerzen in fast allen grossen Gelenken, wobei die Beschwerden durch eine erhebliche Symptomausweitung funktionell überlagert werden.
Charakteristisch ist, dass weder eine physiotherapeutische Schmerzbehandlung, noch die medikamentöse Analgesie die Beschwerden des Patienten positiv zu beeinflussen mögen. Weitere Therapien sind nicht sinnvoll.
Herr RI 1 arbeitete bisher als Küchengehilfe, vorwiegend gehend- stehende Arbeit. Diesen Beruf kann er in Zukunft nicht mehr ausüben. Da er sich jedoch auch für angepasste Tätigkeiten zu 100% arbeitsunfähig sieht, ist die Prognose für eine erfolgreiche, berufliche Wiedereingliederung schlecht.” (Doc. H2)
Nelle annotazioni del 21 giugno 2012, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno rilevato:
" Ulteriore documentazione presentata in sede di ricorso
Breve certificato medico del SPS di __________ del 5.5.2012 (probabilmente si dovrebbe trattare del 5.6.2012) concernente visita del 1.6.2012 con riporto delle indicazioni soggettive dell’assicurato.
Rapporto __________ in merito alla degenza dal 26.4.2012 al 16.5.2012:
diagnosi: stato dopo frattura femore a sinistra all’età di 4 anni
sindrome panvertebrale con radiografie normali
gonalgie bilaterali con radiografie normali
omalgia bilaterale con radiografie normali
stato dopo fistola perianale
episodio depressivo lieve F32.0
sindrome somatoforme da dolore persistente F45.41
Osservato importante ampliamento dei sintomi. I risultati dei test non sono attendibili in considerazione di una importante autolimitazione. Si ritiene esigibile un’attività medio-leggera sull’arco di tutta la giornata. Attività di aiuto cucina non esigibile.
In conclusione:
dall’attuale documentazione non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato. Permane una autolimitazione molto marcata con invalidità soggettiva.
L’attuale valutazione __________ conferma una mantenuta esigibilità in attività adatta.” (Doc. XXVI/bis)
L’assicurato ha poi nuovamente trasmesso al TCA la seguente documentazione medica:
referto del 29 agosto 2012 del dr. __________ della Uniklinik __________, indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:
" (…)
Beurteilung und Procedere
(vidit et dixit dr. __________)
Es zeigt sich ein Patient mit anhaltender generalisierter Schmerzsymptomatik mit psychischen Co-Faktoren. Um eine Indikationsstellung für eine subtrochantäre Umstellungsosteotomie stellen zu können wurde das MRI angefertig, in welchem massive Gelenkschäden ausgeschlossen werden konnten. Diese würden als Kontraindikation für besagten Eingriff gelten. Es gilt abzuklären, wie viel die Operation dem Patienten helfen kann. Aus diesem Grund initiieren wir eine Infiltration der linken Hüfte mit Lokalanästhesie. Diese Infiltration soll die Wirkung der Operation in etwa simulieren. Kommt es zu einer absoluten Schmerzfreiheit nach Infiltration, spräche das für eine gute Prognose der Operation. Wir werden den Patienten nach Infiltration in der Sprechstunde erneut beurteilen und dann das weitere Vorgehen besprechen.” (Doc. M1)
referto del 5 settembre 2012 del dr. __________ della Uniklinik __________, del seguente tenore:
" (…)
Beurteilung und Procedere
Eine Fehlform der Hüfte, die zum Nachteil der Funktionsweise der Muskulatur ist, ist vorhanden. Der Patient möchte eine Korrektur dieser Fehlform versuchen. Auch bei unsicherer Erfolgsaussicht bin ich bereit, diesen Eingriff durchzuführen. Ich denke, der Patient sollte sich dies aber noch einmal in Ruhe überlegen und sich noch einmal bei uns melden.
Falls dieser Eingriff durchgeführt wird, bitte ich dr. __________, dass er sich für die Kostengutsprache beim Kantonsarzt einsetzt.” (Doc. M2)
referto del 7 settembre 2012 del dr. __________, nel quale il curante ha attestato che “per le diagnosi menzionate sulla lettera della Clinica universitaria __________ il paziente rimane inabile al lavoro al 100%” (doc. M3).
Nelle annotazioni del 17 settembre 2012, il dr. __________ del SMR ha osservato:
" (…)
Rapporto dr. __________ del 29.8.2012:
da valutare se intervento di osteotomia possa portare ad un miglioramento dei sintomi
prevista infiltrazione
Rapporto dr. __________ del 5.9.2012:
infiltrazione non ha portato a un miglioramento
malgrado l’esito incerto il dr. __________ è d’accordo per tentare l’intervento
Valutazione:
dall’attuale documentazione non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurato. Il prospettato intervento porterà ad una intercorrente IL completa per qualsiasi attività della durata di circa 3 mesi. Fino al prospettato intervento rimane valida l’esigibilità indicata dal SAM.” (Doc. XXXIV/bis)
L’assicurato ha, infine, trasmesso i seguenti referti:
scritto del 17 settembre 2012 del dr. __________ al dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, al fine di ottenere un parere specialistico circa l’opportunità di procedere ad un intervento chirurgico all’anca sinistra dell’interessato (doc. N1);
risposta del 18 settembre 2012 fornita dal dr. __________, del seguente tenore:
" Nel rapporto della Clinica di riabilitazione di __________, dove il paziente ha soggiornato tra il 26.04 ed il 16.05.2012, si riferisce oltre della problematica coxo-femorale a sinistra anche di una situazione psico-sociale difficile e di dolori diffusi senza un correlato morfologico concreto, probabilmente nell’ambito di un disturbo nell’elaborare il dolore cronico. Le possibilità di migliorare il quadro con un intervento ortopedico all’anca sinistra (in presenza di una displasia secondaria dopo frattura del femore all’età di 4 anni e successive intervenzioni chirurgiche) vengono considerate minime.
Il chirurgo consultato al __________, PD dr. __________, giunge a conclusioni assai simili senza comunque escludere del tutto l’opzione di un’osteotomia correttiva. Che essa possa modificare i dolori appare però molto incerta anche alla luce di una infiltrazione test effettuata nell’anca e risultata negativa.
Tutto ciò mi porta alla conclusione che un’operazione non sia proponibile senza il rischio di un ulteriore peggioramento del quadro clinico, tanto più che mi hai riferito di una querela con l’AI, ora davanti ai giudici. La somma di questi fattori indicativi per un esito negativo dell’operazione (“red flags”) mi porta alla conclusione di sconsigliarla.” (Doc. N2)
2.10. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Va ancora ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.11. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione peritale pluridisciplinare dei medici del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Nel rapporto peritale del 28 settembre 2011, i medici del SAM, tenuto conto delle affezioni somatiche e psichiche accertate in sede peritale, hanno ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di aiuto cucina (doc. 72-27), ma abile al lavoro all’80% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 72-29), a partire dal mese di gennaio 2011.
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni, che, del resto, nonostante l’abbondante documentazione medica prodotta dall’assicurato in corso di causa (cfr. consid. 2.9.), non sono state smentite da altre certificazioni medico-specialistiche attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, tali da precludergli totalmente lo svolgimento di attività lavorative adatte, come da lui preteso.
Al contrario, questo Tribunale sottolinea che, dal profilo somatico, dalla documentazione medica prodotta dall’assicurato emerge sostanzialmente la conferma del fatto che l’assicurato, nonostante non possa più riprendere la precedente professione di aiuto cucina, sia per contro in grado di svolgere, a tempo pieno, delle attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali.
Nel referto del 15 dicembre 2011, infatti, lo stesso curante dell’assicurato, dr. __________, dopo avere indicato che l’assicurato non può più svolgere la precedente attività di aiuto cucina, ha espressamente rilevato che lo stesso può invece “eseguire un lavoro con la possibilità di alternare la posizione, seduto o in piedi per non più di un’ora, senza dover sollevare o trasportare pesi” (doc. B).
Di analogo tenore, lo scritto del 15 febbraio 2012 del dr. , indirizzato al dr. __________ - nel quale lo specialista curante ha ritenuto che “un’incapacità lavorativa completa in tutti i mestieri con carichi vari secondo me è data” (doc. D4) - confermato dal referto del 17 febbraio 2012 del dr – il quale ha espressamente indicato di “confermare quello che scrive il dr. __________ nella sua lettera del 15.2.2012 al chirurgo ortopedico dr. __________, che il paziente non può eseguire lavori con carichi, sollevare e spostare pesi, lavori che necessitano di camminare sempre o stare seduto tutto il tempo” (doc. D5).
Infine e soprattutto, il TCA evidenzia che la capacità lavorativa completa dell’assicurato nello svolgimento di attività lavorative adatte è stata ancora confermata dagli specialisti di __________ nel referto del 21 maggio 2012, redatto dopo un periodo di degenza dell’interessato dal 26 aprile 2012 al 16 maggio 2012 (doc. H2).
Alla luce di queste chiare indicazioni, il TCA non può che considerare corretta la valutazione delle patologie somatiche e delle ripercussioni delle stesse sulla capacità lavorativa residua dell’interessato eseguita dai medici del SAM in sede peritale.
Quanto agli aspetti psichiatrici, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni alle quali è giunto, in sede peritale, il consulente del SAM, dr__________, le cui conclusioni, del resto, non sono state smentite da altre certificazioni medico-specialistiche attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
Tali non possono essere considerati i referti del SPS prodotti dall’assicurato in corso di causa, dato che negli stessi i curanti hanno ribadito quanto avevano già attestato prima della valutazione peritale del dr. __________ a proposito di una totale incapacità lavorativa dell’interessato. Tale conclusione, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.8.), è stata ritenuta non condivisibile né da parte del perito psichiatra del SAM, né da parte della psichiatra del SMR.
Nella perizia del SAM, infatti, i medici hanno espressamente indicato di non potere concordare con la valutazione di una totale incapacità lavorativa espressa dagli psichiatri curanti, poiché “l’evoluzione della psicopatologia depressiva che aveva portato ad un’incapacità lavorativa del 50% da aprile 2010 (non cumulabile con le limitazioni in ambito fisico, come discusso sopra), grazie alle cure applicate e a un decorso migliorato sul piano fisico, non ha presentato sicuri peggioramenti, bensì una certa tendenza alla cronicizzazione dei disturbi. Alla luce quindi degli aspetti psicopatologici oggettivi evidenziati, sia presso il SMR, sia attualmente dal nostro consulente, riteniamo di non potere giustificare un’incapacità lavorativa totale come preteso dalla psichiatra curante” (cfr. doc. 72-28).
In tale contesto il TCA ricorda che la costante giurisprudenza federale impone di tenere conto, a livello probatorio, della differenza tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012 e sentente citate).
Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4): spetterà quindi all’assicurato, se del caso, inoltrare un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la pertinente nonché completa documentazione relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul suo grado di inabilità.
Alla luce di quanto sopra esposto e richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che, a partire dal mese di gennaio 2011 e per lo meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice, l'assicurato presenta, come stabilito dai medici del SAM, una capacità lavorativa dell’80% in attività leggere adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
In simili condizioni non è necessario procedere a ulteriori atti istruttori, segnatamente alla perizia medica postulata dal ricorrente (cfr. doc. I).
Al riguardo, giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.12. Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto, sono determinanti i dati del 2011 (visto che è in quell’anno che è avvenuta la soppressione della rendita).
L’amministrazione ha effettuato il confronto dei redditi con riferimento all’anno 2009 (cfr. doc. 46-1), per cui i redditi da valido e da invalido vanno aggiornati al 2011.
2.13. Per quel che concerne il reddito da valido, il consulente in integrazione incaricato ha tenuto conto di un salario (2009) di fr. 44’200 (doc. 46-1), conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro dell’assicurato (cfr. doc. 18-3).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dall’importo citato, che, del resto, non è stato contestato dall’assicurato.
Aggiornato al 2011, si ottiene un importo pari a fr. 44'999.10 (+0.8% per il 2010 e +1.0% per il 2011, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica).
2.14. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2010 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097.-- mensili oppure a fr. 61'164.50 per l'intero anno (fr. 5'097.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011, un reddito mensile di fr. 5'148 oppure di fr. 61'776 per l'intero anno (fr. 5'148 x 12).
L’assicurato, quale aiuto cucina, avrebbe guadagnato nel 2011 fr. 44'999.10 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.13.).
Tale reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 48’717, cfr. Tabella TA1 p.to 55 “alberghi e ristoranti”, livello di qualifica 4, fr. 3’810.-- X 12 mesi = 45’720.-- riportato su 42.2 ore e aggiornato al 2011).
Ora, qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).
In casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 61'776) va dunque ridotto - in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 - del 2.6% - percentuale corrispondente al gap salariale del 7.6% (fr. 48'717 vs. fr. 44'999.10), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si attesta pertanto a fr. 60'169.80.
Ritenuto che, come visto in precedenza da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute all’80%, il reddito statistico citato va ridotto del 20% e ammonta a fr. 48'135.90 (fr. 60'169.80 ridotti del 20%).
2.15. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%).
In un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.16. In concreto, nel rapporto dell’8 marzo 2011, il consulente IP ha accordato una riduzione percentuale del 16% così giustificata: “3% per attività leggera e 13% per altri fattori di riduzione” (cfr. doc. 46-2).
In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."
La percentuale del 16% non è stata contestata dal ricorrente.
Al riguardo, ulteriori considerazioni risultano superflue in quanto
anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione massima consentita del 25%, non sarebbe in ogni caso possibile assegnare all’insorgente una rendita di invalidità.
Procedendo al raffronto dei redditi, con riferimento al 2011, partendo da un salario da invalido di fr. 60'169.80, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’80% e ammettendo una riduzione del 25%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 36'101.90.
Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 44'999.10 (consid. 2.13.), emerge un tasso d’invalidità del 19.7% arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.
Ora, visto il grado di invalidità inferiore al 40% nello svolgimento di altre attività adeguate, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato l’attribuzione di una rendita a partire dal 1° maggio 2011.
Al riguardo va evidenziato che dopo l’attribuzione di una rendita intera dal 1° ottobre 2010 al 30 aprile 2011, l’UAI ha soppresso il diritto alla rendita a partire dal 1° maggio 2011, in quanto, giusta l’art. 88a OAI, se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.
In concreto, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.11.), l’assicurato è da considerare abile al lavoro all’80% a partire dalla fine del mese di gennaio 2011. Di conseguenza, i tre mesi dopo il subentrare della capacità lavorativa dell’80% dell’assicurato, ex art. 88a OAI, vengono a scadere il 30 aprile 2011, come correttamente ritenuto dall’UAI (cfr. SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 632/05 del 25 ottobre 2006).
Nella misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità dopo il 30 aprile 2011, la decisione del 2 dicembre 2011 deve, perciò, essere confermata.
2.17. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti