Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.47
Entscheidungsdatum
19.10.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.47

FS/sc

Lugano 19 ottobre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 9 gennaio 2012 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione 24 marzo 2005 (doc. AI 26/2-25) l’Ufficio AI – sulla base della perizia pluridisciplinare 6 dicembre 2004 del SAM, del rapporto medico 14 dicembre 2004 del dr. __________ medico SMR e delle annotazioni 30 dicembre 2004 (doc. AI 20/1-81, 22/1-2 e 23/1) –, ha posto RI 1, nata nel 1962, al beneficio di una mezza rendita dal 1. settembre 2003 nonché alle rispettive rendite completive per il marito e figli.

L’opposizione del 20 aprile 2005 interposta contro la suddetta decisione (doc. AI 27/1) – vista la lettera del 7 dicembre 2006 con la quale l’amministrazione ha avvisato l’insorgente circa la possibilità di una reformatio in peius offrendole la possibilità di ritirare l’opposizione (doc. AI 37/1-4) – è stata ritirata il 14 dicembre 2006 (doc. AI 38/1) e l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 18 dicembre 2006 (doc. AI 39/1-2), ha stralciato la procedura dai ruoli.

1.2. Con decisione 5 marzo 2007, preavvisata con progetto 22 dicembre 2006 (doc. AI 40/1-4), l’Ufficio AI ha riesaminato il diritto a prestazioni sopprimendolo, in via di riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA, con effetto dal 1. giugno 2007 (doc. AI 55/1-4).

In esito al ricorso del 4 aprile 2007 inoltrato, tramite l’__________, contro la decisione di riconsiderazione del 5 marzo 2007 (doc. AI 58/3-17), questo Tribunale, con STCA dell’8 marzo 2008 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 73/1-25), l’ha respinto confermando la decisione impugnata.

1.3. Nel mese di aprile 2009 l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato una nuova domanda (doc. AI 79/1, 82/1 e 83/1-9).

1.4. Con decisione 9 gennaio 2012 – viste le risultanze della perizia pluridisciplinare 15 luglio 2010 e del complemento 31 agosto 2010 del SAM (doc. AI 98/1-78 e 100/1-8), del rapporto medico 6 settembre 2010 (doc. AI 101/1-4), delle annotazione 21 settembre 2010 (doc. AI 102/1 con relativa tabella sub doc. AI 110/1) e della valutazione 8 ottobre 2010 dei consulenti in integrazione (doc. AI 106/1-2 con relativa documentazione sub doc. AI 103/1-4) – l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita con rispettive rendite completive per figli dal 1. ottobre 2009 (doc. AI 117/1-6).

1.5. Contro la decisione del 9 gennaio 2012 l’assicurata, sempre tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso chiedendo di essere posta al beneficio di una mezza rendita dal 1. gennaio 2009. Delle singoli motivazioni verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo.

1.6. Con la risposta di causa – rilevato in particolare che la contestazione circa la valutazione economica e, più precisamente, riguardo alla pretesa riduzione del 15% del reddito da invalido, è già stata sollevata in sede di opposizione ed ha avuto debite e dettagliate spiegazioni con la decisione impugnata – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

1.7. Con lettera 17 aprile 2012 – dopo avere ottenuto la proroga del termine (VI e VII) – l’insorgente ha trasmesso al TCA quale ulteriori prove i certificati medici 12 marzo 2012 del dr. __________ e 15 marzo 2012 della dr.ssa __________ (VIII e allegati doc. B1 e B2).

1.8. Con osservazioni 26 aprile 2012 l’Ufficio AI – viste le annotazioni 25 aprile 2012 nelle quali i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ circa le ulteriori attestazioni mediche prodotte hanno concluso che “(…) la prevista artroscopia porterà ad una inabilità lavorativa limitata a poche settimane mentre la certificazione della psichiatra curante non mostra una modifica dello stato di salute psichico dell’assicurata. (…)” (X/bis) – si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso (X).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. ottobre 2009.

L’insorgente postula il diritto ad una mezza rendita dal 1. gennaio 2009.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemes-sung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Sul tema confronta la STF 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.5. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

2.6. Nella fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1 e 1.2), con decisione 5 marzo 2007, l’Ufficio AI ha riesaminato la decisione del 24 marzo 2005 con cui aveva riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita e alle rispettive rendite completive per il marito e figli dal 1. settembre 2003 e soppresso il diritto a prestazioni con effetto dal 1. giugno 2007.

La decisione del 5 marzo 2007 – fondata, tra l’altro, sulla perizia pluridisciplinare del 6 dicembre 2004 del SAM e sul fatto che nella decisione del 24 marzo 2005 il reddito da valido era stato stabilito in maniera manifestamente errata – è stata confermata da questo Tribunale con STCA dell’8 maggio 2008.

2.7. Come rilevato sopra (cfr. consid. 1.3), nel mese di aprile 2009 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni.

L’amministrazione – viste le annotazioni del 28 gennaio 2010 nelle quali il dr. __________, medico SMR, ha rilevato che “(…) per la domanda di prestazioni attuali si fa valere peggioramento dello stato di salute, in particolare psichiatrico. Si nota però che la curante attesta IL dal 2005 (data precedente la decisione su opposizione e il ricorso). Viene dunque descritta patologia psichiatrica con modalità differenti, ma con attestazione di IL identica. Non possiamo dirimere sugli atti la questione. Anche il curante di base da sempre fa valere una riduzione importante della CL, ma non si rilevano dati a sostegno di valutazione attuale differente. Di conseguenza si chiede ai colleghi SMR di valutare il decorso della perizia SAM fino ad ora per le varie patologie (riassunte con grafia tale da essere quasi illeggibile). Esame reuma – internistico – psichiatrico (…)” (doc. AI 93/1) e quelle del 26 febbraio 2010 nelle quali la dr.ssa __________ ha osservato che “(…) nel certificato della dr.ssa __________ del 27.03.2009 veniva dichiarato un peggioramento del quadro clinico in particolare dal 2007 con sintomatologia descritta diversa da quella evidenziata in corso di perizia SAM e di entità a suo giudizio più grave e riportando inoltre pensieri di morte, allucinazioni visive, non presenti in corso di precedente valutazione SAM. Diagnosi posta di Episodio depressivo di gravità medio-grave. Rapporto per l’AI dr.ssa __________ 02.11.2009 Accanto alla diagnosi di episodio depressivo questa volta di tipo grave con sintomi psicotici (ICD 10 F 32.3), viene rilevata la presenza di una sindrome somatoforme da dolore persistente, non citata nel precedente certificato sopramenzionato, in d.d con fibromialgia. Si chiede quindi una valutazione: - per dirimere l’aspetto diagnostico; - in caso di presenza di disturbo somatoforme o di fibromialgia la valutazione dei criteri di Foerster; - di decorso clinico e circa CL in attività abituale ed adeguata a partire dal marzo 2007, data della precedente decisione AI che si è basata sulla valutazione SAM del 06.12.2004 che è stata giuridicamente confermata dalla sentenza del TCA (08.05.2008). (…)” (doc. AI 94/5) – ha ordinato una nuova perizia a cura del SAM (doc. AI 95/1-2 e 97/1-2).

Dalla perizia pluridisciplinare 15 luglio 2010 (doc. AI 98/1-78) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e __________ (dr. Karau).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di media gravità (ICD-10 F 33.1).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).

Sindrome da somatizzazione (ICD-10 F 45.0).

Sindrome da conversione (ICD-10 F 44) con fenomeni pseudo-allucinatori.

Note alterazioni degenerative al rachide cevicale e lombare.

Nota lesione del tendine sopraspinato a ds. ed osteofitosi del versante inferiore dell’acromeon a sin.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome algica generalizzata aspecifica.

Disturbi statici del rachide (tendenzialmente piatto con scoliosi sinistro convessa lombare).

Cefalee croniche nell’ambito di una sindrome algica diffusa.

(…)" (doc. AI 98/24)

Sulla base di tutti gli atti medici raccolti – dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) la capacità lavorativa dell’A. nel suo ultimo impiego di cameriera viene giudicata del 50% (inteso come rendimento ridotto sull’arco di una giornata lavorativa piena, oppure come limitazione del tempo di lavoro). (…)” (doc. AI 98/30) – i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Le menomazioni constatate si situano nella sfera psichiatrica e reumatologica

Il nostro consulente psichiatra Dr. med. __________, ritiene che la sintomatologia algica, così come quella depressiva, rendono l'A. lenta, con una maggiore esauribilità, una minore caricabilità e resistenza ad ogni attività lavorativa. Giudica pertanto l'A. incapace al lavoro nel suo ultimo impiego di cameriera, nella misura del 50% per ragioni psichiatriche. Rispetto alla valutazione peritale eseguita dal collega Dr. med. __________ nel 2004 per il SAM, sebbene il quadro abbia manifestato un cambiamento, in quanto emerge una componente conversiva e un'apparente esacerbazione della sintomatologia algica, tuttavia il Dr. med. __________ considera che non abbia comportato una modifica della capacità lavorativa dell'A. Mantiene pertanto un'incapacità lavorativa nella misura del 50%. La valutazione neuropsicologica del Dott. __________ mostra dei deficit di memoria a breve termine, di memoria episodica e riduzione dell'attenzione selettiva e sostenuta, deficit che integriamo nella percentuale d'incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche del 50%.

Nella sfera reumatologica l'A. presenta alterazioni degenerative al rachide cervicale e lombare, nonché una lesione alla spalla ds. Queste patologie pongono all'A. dei limiti funzionali, descritti nel consulto del Dr. med. __________, allegato. A seguito dei limiti funzionali e di carico menzionati dal consulente, lo stesso ritiene giustificata l'inabilità lavorativa del 40%, già attestata dal perito reumatologo Dr. med. __________, in data 8.10.2004 (in corrispondenza della prima perizia SAM), in qualità di cameriera, da intendersi come lavoro svolto sull'arco di una giornata lavorativa usuale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 40%.

La valutazione neurologica del Dr. med. __________ non ha permesso di evidenziare patologie che riducono la capacità lavorativa dell'A.

Complessivamente riteniamo che rispetto alla prima perizia SAM del 6.12.2004, non vi è stato un peggioramento dello stato di salute dal punto di vista psichiatrico, reumatologico e neurologico. L'A. presenta un'incapacità lavorativa del 50% nel suo ultimo impiego svolto di cameriera. L'incapacità lavorativa del 50% integra le incapacità lavorative per motivi psichiatrici (50%) e reumatologici (40%). L'incapacità lavorativa complessiva del 50% vale da quando è stata soppressa la mezza rendita Al nel marzo 2007 (cioè da quando la psichiatra curante attesta un peggioramento dello stato psicopatologico, vedi atto 27.3.2009). Le percentuali d'incapacità per ragioni psichiatriche e reumatologiche non vanno a nostro avviso sommate, ma integrate in quanto entrambe considerano una sindrome algica generalizzata e cronica, che rende l'A. più lenta, maggiormente affaticabile e necessitante maggiori pause sul lavoro.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Non riteniamo indicati in questa A. un'integrazione di tipo professionale, considerato il quadro psicopatologico attualmente in corso.

Dal punto di vista psichiatrico l'A. deve continuare le sedute di psicoterapia e la psicofarmacoterapia in atto.

Dal punto di vista neurologico e reumatologico, i consulenti non hanno proposte terapeutiche.

L'A. presenta una capacità lavorativa residua del 50% per motivi psichiatrici in qualsiasi attività. Sempre dal punto di vista psichiatrico inabile al 40% come casalinga.

In un lavoro adatto allo stato di salute, che rispetti i limiti funzionali dettati dal reumatologo Dr. med. __________, l'A. potrebbe lavorare su una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento massima del 25% (come attestato anche dal perito reumatologo Dr. med. __________ in data 8.10.2004 nella prima perizia SAM).

Complessivamente in un lavoro leggero e adatto, che rispetti i limiti funzionali dettati dal nostro consulente reumatologo, l'A. può raggiungere una capacità lavorativa residua del 50% (preponderante è l'incapacità lavorativa per motivi psichiatrici). Abile al 60% come casalinga. Queste percentuali di capacità lavorativa valgono a partire da quando è stata soppressa la mezza rendita Al nel marzo 2007.

Pur ritenendo, come discusso sopra, che lo stato di salute dell'A. dal lato psichiatrico non sia peggiorato rispetto alla precedente valutazione SAM, consideriamo attualmente che lo stato funzionale, rispettivamente la capacità lavorativa dell'A., siano limitate nella misura del 50% anche in attività meglio adatte sul piano somatico.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 98/30-32)

Il SAM, invitato a chiarire la diversa quantificazione della CL in attività adeguata a fronte di un stato di salute definito non peggiorato (doc. AI 99/1), con complemento peritale 31 agosto 2010 – dopo aver osservato di aver ricontattato il consulente dr. __________ che nel suo nuovo consulto allegato sub doc. AI 100/2-8 ha motivato meglio ciò che riguarda la capacità lavorativa del 50% anche in attività adatta – ha precisato che “(…) il Dr. __________ chiarisce meglio come rispetto alla valutazione peritale eseguita dal collega Dr. med. __________ nel 2004 constata un peggioramento del quadro psicopatologico con l’insorgenza di una componente conversiva e un’esacerbazio-ne della sintomatologia algica. Per questo motivo il Dr. __________ ritiene che l’A. presenta un’incapacità lavorativa del 50% in ogni attività esigibile. Nell’evoluzione dello stato di salute fa risalire l’insorgenza della sindrome conversiva dal 2008 ca., senza poter definire meglio l’inizio dell’esordio. Mi sembra ragionevole attestare il peggioramento da gennaio 2008. (…)” (doc. AI 100/1).

2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9. Nella fattispecie concreta, viste le risultanze esposte al consid. 2.7 e conformemente alla giurisprudenza su enunciata (cfr. consid. 2.8), questo Tribunale deve concludere che la situazione medica è stata sufficientemente indagata e pertanto confermare un’incapacità lavorativa del 50% tanto nell’attività abituale di cameriera quanto in un’attività adeguata dal gennaio 2008 (così come stabilito dal SAM nella perizia pluridisciplinare e nel complemento del 15 luglio rispettivamente del 31 agosto 2010 e confermato dal SMR nel rapporto 6 settembre 2010 sub. doc. AI 101/1-4).

Questo vale a maggiore ragione se si considera che in sede di ricorso l’insorgente non ha contestato la valutazione medica limitandosi a chiedere che “(…) al reddito da invalido definito secondo la Tabella TA1 […] sia operata una decurtazione del 15% e non dell’8%. (…)” (I punto 12).

Quanto ai certificati medici del 12 marzo 2012 del dr. __________ (doc. B/1), FMH in medicina generale, e del 15 marzo 2012 della dr.ssa __________ (doc. B/2), FMH in psichiatria e psicoterapia – considerato anche che detti sanitari negli attestati in parola, peraltro stringati, non si sono confrontati né hanno criticato puntualmente la perizia SAM ed il suo complemento del 15 luglio e del 31 agosto 2010 –, questo Tribunale deve fare propria l’annotazione 25 aprile 2012 nella quale i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ hanno rilevato:

" (…)

Certificato dr. __________ del 12.3.12:

  • sarebbe prevista una artroscopia al ginocchio sinistro per una lesione del menisco

Certificato dr.ssa __________ del 15.3.2012:

  • conferma in pratica il suo precedente rapporto del 27.3.2009

Valutazione:

la prevista artroscopia porterà ad una inabilità lavorativa limitata a poche settimane mentre la certificazione della psichiatra curante non mostra una modifica dello stato di salute psichico dell’assicurata.

(…)" (doc. X/bis)

2.10. Per quanto concerne la valutazione economica – ricordato che secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1) per cui nel caso concreto, ritenuto che dal settembre 2002 l’assicurata è inabile al lavoro al 50% nella sua attività abituale di cameriera e al 25% in un’attività adeguata e che dal momento del peggioramento nel gennaio 2008 l’inabilità lavorativa è del 50% in qualsiasi attività (vedi il rapporto finale sub doc. AI 35/1-3 che conferma la perizia 6 dicembre 2004 del SAM e il rapporto medico 6 settembre 2010 sub. doc. AI 101/1.4 che conferma la perizia 15 luglio e il complemento 31 agosto 2010 pure del SAM) e vista la nuova domanda dell’aprile 2009 (doc. AI 79/1, 82/1 e 83/1-9), sono determinanti i dati del 2009 in applicazione degli articoli 28 cpv. 1 lett. b e 29 cpv. 1 LAI (in argomento vedi le STF 9C_473/2011 del 14 maggio 2012 consid. 4 e 9C_153/2011 del 22 marzo 2012 consid. 4) – va rilevato quanto segue.

Nel 2009 – partendo dal salario annuale di fr. 39'546.-- nel 2003 (vedi il consid. 2.11 della STCA dell’8 maggio 2008 sub doc. AI 73/22) – si ottiene un reddito da valido di fr. 43'237.99 (fr. 39'546.-- aggiornati al 2009 aumentandoli dell’1% per 2004, dell’1.2% per il 2005, dell’1% per il 2006, dell’1.4% per il 2007 e del 2.2% per il 2008 e il 2009; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali settore G, H commercio, riparazione, alberghi e ristoranti, pubblicata in La Vie économique 1/2-2011 pag. 95)] moltiplicati per 12 = fr. 43'237.99).

Nello stesso anno, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica (circa l’applicabilità della tabella TA1 vedi SVR 2007 UV nr. 17 e la STFA I 222/04 del 5 settembre 2006), la ricorrente, svolgendo un’attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico pari a fr. 52'572.47 (fr. 4'116.-- [ultimo dato disponibile valido per il 2008] aggiornati al 2009 e riportati su 41.7 ore [cfr. la tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94 e 95] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = fr. 52'572.47).

Considerata una capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata e applicata la riduzione dell’8% (nelle motivazioni alle riduzioni al reddito ipotetico da invalido il consulente ha stabilito una riduzione del “(…) 8% per attività leggere e del/lo 0% per altri fattori di riduzione (…)” (doc. AI 103/3), vedi anche la tabella 21.09.2010 sub doc. AI 103/1) – va qui ricordato che il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc) – il reddito ipotetico da invalido ammonta a fr. 24'183.33 (fr. 52'572.47 x 50% ridotti dell’8% = fr. 24'183.33).

Ritenuti un reddito da valido di fr 43'237.99 e da invalido di fr. 24'183.33, si ottiene un grado d’invalidità del 44% ([43'237.99 - 24'183.33] x 100 : 43'237.99 = 44.06% arrotondato al 44% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che dà diritto ad un quarto di rendita (cfr. consid. 2.3).

Allo stesso risultato (diritto ad un quarto di rendita) si giungerebbe anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, applicare la riduzione del 15% pretesa dall’insorgente. Infatti in tale evenienza il reddito ipotetico da invalido ammonterebbe a fr. 22'343.29 (fr. 52'572.47 x 50% ridotti del 15% = fr. 22'343.29); confrontando tale reddito con quello da valido di fr. 43'237.99 si ottiene un grado d’invalidità del 48% ([43'237.99 - 22'343.29] x 100 : 43'237.99 = 48.32%).

2.11. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. ottobre 2009 (6 mesi dopo la domanda di prestazioni dell’aprile 2009 ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI).

2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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