Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.42
Entscheidungsdatum
23.07.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.42

cs

Lugano 23 luglio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 6 gennaio 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

A. RI 1, nata nel 1955, casalinga, ha inoltrato, il 22 dicembre 2005, una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 1). Con decisione del 12 gennaio 2007 (doc. 21), l’UAI ha respinto la richiesta (grado d’invalidità del 15,5% nello svolgimento delle abituali mansioni necessarie alla conduzione dell’economia domestica).

B. L’8 febbraio 2007 l’interessata ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni, sulla quale, con decisione del 22 maggio 2007, l’amministrazione non è entrata in materia (doc. 32).

C. In data 4 marzo 2010 l’assicurata ha presentato un’altra domanda di prestazioni (doc. 36). Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui una perizia psichiatrica (doc. 52, 54 e 59) ed un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 56), con decisione del 6 gennaio 2012 (doc. A), preavvisata dal progetto del 3 novembre 2011 (doc. 62), l’UAI ha assegnato all’interessata un quarto di rendita d’invalidità.

D. RI 1, rappresentata dall’RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione (doc. I). L’insorgente evidenzia di essere affetta da importanti patologie psichiatriche che hanno reso necessaria una recente degenza preso una clinica specializzata. L’assicurata rileva di essere inoltre affetta da numerose altre malattie (coronopatia, diabete mellito di tipo II insulino dipendente, grave malattia di riflusso) e di essere analfabeta. Con l’ausilio dei certificati del dr. med. __________ e del dr. med. __________, la ricorrente domanda di essere messa al beneficio di una rendita intera.

E. Con risposta dell’8 marzo 2012 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

F. Il 23 aprile 2012, dopo aver chiesto (doc. VI), ed ottenuto (doc. VII), una proroga, l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni, cui ha allegato un certificato del dr. med. __________ (doc. VIII), sul quale l’amministrazione ha preso posizione (doc. X).

G. Il 15 giugno 2012 l’UAI ha trasmesso al TCA, unitamente alle osservazioni del medico SMR, dr. med. __________, un rapporto medico del dr. med. __________, del 31 maggio 2012, inviato all’amministrazione dal medico curante dell’insorgente (doc. XII). La documentazione è stata trasmessa alla ricorrente per presentare eventuali osservazioni scritte entro 10 giorni (doc. XIII).

in diritto

In ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

  1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

  1. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

  1. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui

" Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

L’Alta Corte in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.

  1. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

  2. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, l’allora TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

  1. Nel caso di specie l’insorgente, viste le patologie di cui è affetta, è stata sottoposta ad una perizia psichiatrica, in presenza di un interprete, ad opera della dr.ssa med. __________ __________ dell’Ospedale __________ per il __________ (doc. 52).

La specialista, dopo aver descritto l’anamnesi personale e familiare, sociale e lavorativa, psicopatologica, la documentazione sanitaria disponibile, i dati soggettivi ed oggettivi ed aver posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente (ICD 10: F33), problemi correlati all’istruzione (ICD 10: Z 55) e sospetta sindrome cognitiva lieve (ICD 10: F 60.7), ha affermato:

" (…)

Nella valutazione di questo caso è necessario tener conto dell’embricarsi di fattori in parte psicopatologici, in parte socio culturali.

L’A è persona portatrice di deficit, che inficiano la sua integrazione sociale: l’analfabetismo è condizione che le rende difficile comprendere le informazioni, nello specifico quelle che riguardano il suo stato di salute e, di conseguenza, la necessità di curarsi con attenzione. Quello che si nota è che l’A appare come travolta da eventi che non comprende, tanto che è totalmente non compliante per quanto riguarda la farmacoterapia. Ciò la espone a rischio di ricaduta della patologia cardiologica.

Va poi considerata la reazione depressiva all’evento stressante, che, date le citate difficoltà di comprensione dell’A, sembra evolvere nel riproporsi di episodi depressivi recidivanti, come diagnosticato dallo psichiatra curante e dai colleghi della __________.

Lo stato di analfabetismo rende l’A deficitaria, rispetto a connazionali emigrati in Svizzera e questa condizione viene ben tradotta nella formulazione “Sospetta s. cognitiva lieve”. Una quantificazione del deficit intellettivo non entra in ordine di conto, date le difficoltà linguistiche dell’A, ma si prende per dato che, anche ove ella fosse in grado di apprendere la lingua italiana, la sua capacità di astrazione e comprensione rimarrebbe “al limite”.

La cronicizzazione della patologia psichica ha una sua precisa evoluzione: si è osservata, da parte dei medici che hanno avuto in cura l’A, la comparsa di reazione depressivo ansiosa dopo l’evento cardiologico ed altre, recidivanti reazioni depressiva si sono susseguite ad ogni riproporsi di sintomatologia, che potesse, per lei richiamare quella di natura anginosa. Proprio nelle difficoltà “di base” dell’A rientra quella di discernere i segnali di sofferenza cardiologica, da altri di scarso significato. La compliance farmacologica, poi complica ulteriormente il quadro: l’A assume i farmaci in modo disordinato, non comprendendo a che cosa servano effettivamente, rischiando, così, di rendere inefficiente il profilo terapeutico.

In conclusione appare non grave in sé la patologia psichiatrica cronicizzata, ma diventa invalidante se la si considera nel contesto complessivo della condizione dell’A.

DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA

Quanto sopra esposto evidenzia l’integrarsi di fattori cronicizzati, che hanno influsso sulla CL in qualità di casalinga.

Non appaiono rilevanti le osservazioni riguardo all’incapacità di utilizzare strumenti quali gli elettrodomestici o la difficoltà di linguaggio, dati che sono preesistenti il danno prodotto dalle patologie organica e psichica.

Ciò che limita le possibilità di svolgere l’attività di casalinga è l’atteggiamento emotivo dell’A nei confronti delle sue affezioni.

In considerazione, pertanto, del fatto che le capacità di svolgere le attività domestiche è inficiata sia dalle patologie citate in diagnosi, sia dagli esiti di quella cardiologica si computa la IL pari al 50% per quanto riguarda l’attività di casalinga.” (doc. 52)

Il 5 ottobre 2010 il dr. med. __________ ha chiesto alcune delucidazioni alla perita, evidenziando in particolare che nelle conclusioni si indica che bisogna tener conto di fattori in parte psicopatologici ed in parte socio-culturali ma che per l’AI i fattori socio-culturali non possono essere presi in considerazione (doc. 53-1).

Il 12 ottobre 2010 la specialista ha affermato:

" (…)

L’attuale entità della sintomatologia depressiva può esser definita grave, in assenza di sintomi psicotici (ICD 10: F 33.2).

Per quanto riguarda quanto riportato nelle conclusioni intendevo che l’entità della sintomatologia depressiva è incrementata dal fatto che, poiché l’A ha difficoltà a comprendere la lingua italiana il curarsi adeguatamente è problematico, così come il comprendere l’entità delle patologie delle quali è affetta. Questa condizione fa sì che il livello di ansietà dell’A sia alto, dato che si attende una precoce fine della propria vita e ciò alimenta la sintomatologia depressiva.

L’A, perciò, non è in grado di svolgere le mansioni pesanti della cura della casa, che delega, in gran parte alla figlia; non pulisce i pavimenti, non pulisce la cucina, non fa la spesa, non lava né stira, ma ripone gli oggetti, cucina, riordina.” (doc. 54-2)

Il 22 ottobre 2010 il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver posto la diagnosi principale di sindrome depressiva ricorrente F 33.2, l’ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di stato dopo ripetuti interventi di angioplastica ed impianti di stent medicati dal 2004 e la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di problemi correlati all’istruzione Z55 e sospetta sindrome cognitiva lieve Z 60.7 ed aver attestato un’incapacità lavorativa del 50% dal 28 aprile 2008, ha affermato:

" indicata inchiesta a domicilio che dovrà tener conto della presenza di una problematica depressiva endogena. Da notare che le ripercussioni della problematica psichiatrica vengono potenziati da un assente inserimento nel contesto svizzero e da una mancante formazione di base, fattori estranei all’AI.

L’inchiesta a domicilio sarà da sottoporre ancora al SMR che lo discuterà con la dr.ssa __________.” (doc. AI 55-2)

Il 12 luglio 2011 l’interessata è stata sottoposta all’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica, da cui è emerso un grado d’invalidità del 40% (doc. 56).

Chiamata a prendere posizione sull’inchiesta, la dr.ssa med. __________, ha affermato:

" (…)

La valutazione da me espressa tiene conto del fatto che l’A ha, nei confronti delle proprie limitazioni funzionali, un atteggiamento rinunciatario, che è strettamente correlato alla patologia psichiatrica citata in diagnosi.

Tale modalità depressiva inficia e rallenta le sue capacità di performance, peraltro non brillanti, in una misura pari al 50% della CL.

La valutazione clinica si integra nella puntuale inchiesta casalinghe, che appare confermare il deficit di performance dell’A.” (doc. AI 59-2)

Il 7 settembre 2011 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “il risultato dell’inchiesta a domicilio viene confermato dalla dr.ssa __________ nella sua validità, quindi impedimento quale casalinga 40%” (doc. 60-1).

Il 2 febbraio 2012 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:

" In seguito alla sua richiesta in allegato le trasmetto il rapporto d’uscita della Clinica __________ del recente ricovero ospedaliero dove la paziente in seguito ad una riesacerbazione dei suoi disturbi è stata ricoverata dal 26.10.2011 al 20.12.2011.

Essa soffre di una depressione ricorrente da diversi anni, attualmente di gravità media (ICD-10 F33.1), oltre che di una sindrome somatoforme indifferenziata (ICD 10 F45.1).

Si tratta di una 57enne, coniugata, madre di 7 figli, malgrado che da 10 anni viva in Svizzera non parla ancora correttamente l’italiano e fa molta fatica a farsi comprendere e spesso necessita un aiuto per tradurre e per poter comprendere e comunicare meglio.

Malgrado che sia stata ricoverata recentemente per 2 mesi, come già accennato, la sua situazione psichica rimane sempre critica, essa presenta ancora importanti sintomi depressivi, è molto ansiosa, presenta varie somatizzazioni, inoltre vista la sua situazione psichica molto tesa, anche l’ambiente famigliare, in particolare negli ultimi mesi è molto critico.

La paziente assume regolarmente un’importante psicofarmacoterapia e a causa del suo diabete insulino-dipendente, spesso è molto stanca e fa fatica a gestire l’assunzione dei farmaci e tutto ciò peggiora una situazione di per sé già precaria. La sua inabilità lavorativa oramai è completa già da tempo, visto che essa in queste condizioni non è nemmeno capace di gestire la sua quotidianità e viene spesso aiutata dalle figlie. (…)” (doc. B)

Dall’allegato rapporto di dimissione dalla Clinica __________, sottoscritto dal dr. med. __________ FMH psichiatria e psicoterapia, emerge:

" All’osservazione la paziente si presenta poco curata nell’abbiglia-mento e nella persona. Disponibile al colloquio e collaborante. Parla esclusivamente la lingua __________ evidenziando un’importante problema-tica di ambientamento. Il marito fa da interprete durante il colloquio d’ammissione, ma anche lui mostra una certa difficoltà ad interagire con la moglie. Mimica ipomobile, congrua ai contenuti ideo-affettivi. Eloquio fluido. Orientata nel tempo, nello spazio. Non si rilevano deficit a carico dell’attenzione e concentrazione. Non elementi riferibili a dispercezioni. Pensiero corretto per forma e contenuto. Frequenti quote d’ansia. Umore lievemente deflesso. Ritmo sonno-veglia ed appetito regolari. Idee suicidali assenti. La critica e la coscienza di malattia sono parzialmente presenti.

(…)

Trattasi di una signora con un importante funzionamento semplice. Sulla base di una grave problematica di acculturazione, ella banalizza le sue patologie. Minima critica situazionale e di malattia. Mostra una certa conflittualità nella relazione col marito il quale sembra faticare nell’organizzare e strutturare la quotidianità della paziente. A seguito della problematica linguistica è stato molto difficile approcciarsi alla paziente. Abbiamo sostenuto la signora con un accompagnamento psicoeducativi all’assunzione della terapia, con pochi risultati. Ha potuto beneficiare della fisioterapia antalgica. La dimissione è avvenuta con segnalazione al dr. __________.” (doc. C)

Il 6 marzo 2012 i medici SMR, dr. med. __________ e dr.ssa med. __________, hanno preso posizione, affermando:

" (…)

In fase di ricorso viene prodotta la seguente documentazione medica:

02.02.2012 rapporto Dr __________, psichiatra curante

Diagnosi: depressione ricorrente, attualmente di media gravità (ICD 10 F 33.1)

Sindrome somatoforme indifferenziata (ICD 10 F45.1)

Presenta importanti sintomi depressivi (non descritti), è molto ansiosa, presenta varie somatizzazioni. La terapia psichiatrica prescritta non appare così importante nelle come definito: essa è rappresentata da Trittico 50 mg (somministrabili fino a 300 mg), Dipiperon 10 mg (somministrabile fino a 120 mg) e Dalmadorm 7,5 mg (somministrabile fino a 30 mg).

E’ inoltre da sottolineare che il Dr __________ riporta la presenza attuale di un episodio di grado medio a fronte della perizia della Dr.ssa __________ in cui vi era un episodio di grado grave, quindi l’intensità dei sintomi depressivi erano maggiore rispetto a quello attuale. Il Dr __________ inoltre non si esprime circa il modo in cui la sintomatologia psichiatrica influisca e con che percentuale sulla CL.

31.01.2011 (probabile errore battitura: 2012) rapporto di dimissione clinica __________:

Diagnosi psichiatrica:

S. somatoforme indifferenziata (F 45.1)

Il rapporto medico non riporta la diagnosi di una depressione ricorrente sebbene comunque faccia riferimento a una sintomatologia depressiva. E’ da sottolineare che riportano una grave problematica di acculturazione, una certa conflittualità nella relazione con il marito, problematiche linguistiche, tutti fattori non causa di invalidità.

L’attuale documentazione non porta a una modificazione delle precedenti considerazioni mediche.” (doc. IV/Bis)

Il 27 marzo 2012 il dr. med. __________, medico curante, FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:

" mi riferisco al nostro colloquio telefonico recente a proposito della paziente a margine che è seguita regolarmente presso il mio studio medico dal 28.04.2008 a tuttora.

Per quel che riguarda la sua diagnosi, essa soffre di una depressione ricorrente (ICD-10 F33.1) da diversi anni.

Non rivengo sulla sua anamnesi organica già nota ed il Dr. med. __________ FMH medicina interna di __________ (che mi legge in copia), la può anche aggiornare sui suoi disturbi vari.

Per quel che riguarda la sua situazione psichica e la problematica dell’AI, ritengo che la paziente psichicamente non è assolutamente capace di svolgere alcun’attività lavorativa e come già avevo accennato diverse volte nelle mie lettere precedenti, essa in modo globale ma anche puramente dal punto di vista psichiatrico, presenta un’inabilità lavorativa nella misura completa almeno dagli ultimi 2 anni.

Il suo disturbo psichico è stato confermato anche dalla Dr.ssa med. __________ nella sua perizia richiesta dall’AI.

La Dr.ssa __________, già nel luglio 2011 confermava addirittura una sindrome depressiva ricorrente episodio all’epoca grave (ICD-10 F33).

Sicuramente, la Dr.ssa aveva constatato la sua sofferenza psichica ed effettivamente oscilla da depressione ricorrente grave a depressione ricorrente di media gravità, tutto ciò anche grazie ad una serie di colloqui di sostegno, una psicofarmaco terapia e vari ricoveri negli ospedali, comunque per quel che riguarda la sua inabilità lavorativa rimane nella misura completa.

Basta un semplice colloquio da un medico d’esperienza che può confermare i disturbi vari della paziente ed il suo quadro clinico depressivo, che non torno a elencare nuovamente, ma volevo solo sottolineare alcuni aspetti che essa presenta in modo quasi permanente:

umore depressivo

perdita d’interesse e di piacere per le attività normalmente piacevoli

diminuzione dello slancio vitale

perdita di sicurezza e di autostima

sentimenti irragionevoli di colpa

modificazione dell’attività psicomotoria con un rallentamento psicomotorio quasi permanente

importanti disturbi del sonno

modificazione dell’appetito

La paziente, comunque presenta quasi in modo permanente tale sintomatologia e tutto ciò, ripeto, malgrado una psicofarmaco terapia a base di Trittico 50 mg, Dipiperon 40 mg, Dalmadarm 30 mg.

A causa della sua cardiopatia ed altri aspetti e l’assunzione di un importante quantità di farmaci, sinceramente non oso ad aumentare ancora il dosaggio della sua psicofarmaco terapia che potrebbe diventare pericolosa e critica.” (doc. D)

Il 27 aprile 2012 la dr.ssa med. __________, medico SMR, ha evidenziato che la nuova documentazione “non presenta elementi che possano discostarsi dalle conclusioni giunte nel rapporto SMR del 22.10.2010, basate sugli accertamenti eseguiti dall’UAI” (doc. X/Bis).

Il 31 maggio 2012 il dr. med. __________ specialista FMH cardiologia, angiologia, medicina interna, ha affermato:

" (…)

Ti informo brevemente in merito all’esito della scintigrafia miocardica eseguita in data 21 e 22.05.2012 presso la signora RI 1.

L’esame ha mostrato un esito sostanzialmente favorevole: è presente una modestissima ischemia in territorio inferiore.

Ho rivisto retrospettivamente le coronografie precedenti in modo particolare quelle del 2009 ove il risultato dopo angioplastiche e ripetuti stent medicati era più che soddisfacente. Ho incontrato unicamente il marito della signora RI 1 e non ho visto, almeno finora, la paziente (non so se è perché non poteva venire o per un’altra ragione).

Sta di fatto che la situazione rimane quella di qualche anno orsono allorquando avevo anche preso posizione con l’Assicurazione Invalidità in merito alla situazione della paziente e cioè che si tratta di una paziente con una malattia coronarica bivasale e nel 2009 una delle molteplici stenosi a livello di un’arteria coronaria destra è stata dilatata e stentata con successo con stent medicati; erano presenti delle lesioni B e C di stretti relativamente periferici in modo particolare a livello di un secondo ramo diagonale. Ritengo che alla luce tuttavia della recente scintigrafia miocardica la situazione debba ritenersi relativamente soddisfacente e continuerei con la terapia e prevenzione secondaria in atto. Ulteriori rivalutazioni direi che sono necessarie a distanza di 12-18 mesi, al meglio ancora con una ripetizione di una scintigrafia miocardica onde escludere un’ischemia silente.

Per quel che riguarda la situazione dell’inabilità lavorativa resta valida la mia presa di posizione ricordando a memoria che la problematica maggiore e devastante è quella psichiatrica che, come allora avevo detto, deve essere rivista in maniera specialistica anche proprio nel contesto AI.” (doc. XII/1)

Chiamato a prendere posizione in merito, il dr. med. __________, il 14 giugno 2012, ha affermato che “l’attuale rapporto conferma una situazione cardiaca invariata con limitazione per attività gravose come da nota precedente” (doc. XII/2).

  1. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

  1. Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per scostarsi dalla perizia della dr.ssa med. __________, __________ dell’Ospedale __________ (doc. 52-1 e seguenti), e dai suoi complementi (doc. 54-1 e 59-2).

Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

La perita, dopo aver descritto l’anamnesi personale e familiare, sociale e lavorativa, patologica remota, psicopatologica, aver elencato la documentazione disponibile, aver riportato i dati soggettivi ed oggettivi, ha posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente (ICD 10: F33), problemi correlati all’istruzione (ICD 10: Z 55) e sospetta sindrome cognitiva lieve (ICD 10: F 60.7)

Con il ricorso l’interessata, sulla base delle considerazioni del dr. med. __________, del 2 febbraio 2012 (doc. B) e del 27 marzo 2012 (doc. D), unitamente al nuovo ricovero presso una struttura specialistica (doc. C), non condivide la valutazione dell’incapacità lavorativa della dr.ssa med. __________ e sostiene di essere completamente incapace al lavoro.

A torto.

La perita, nel proprio referto, al quale deve essere riconosciuta piena forza probatoria, ha motivato approfonditamente la sua valutazione, ha valutato ed esaminato in maniera completa i punti litigiosi, si è fondata su esami approfonditi, ha preso in conto tutti i mali di cui si è lamentata l’insorgente, ha redatto il referto in piena conoscenza dell’anamnesi dell’interessata ed è stata chiara nell’esposizione delle correlazioni mediche e nell’apprezzamento della situazione medica. Interpellata in merito dal medico SMR al fine di apportare alcune precisazioni, la specialista ha risposto puntualmente, precisando l’entità della sindrome depressiva e il fatto che la patologia è incrementata dalla circostanza che l’insorgente non riesce a comprendere l’entità delle patologie ed ha difficoltà a curarsi adeguatamente.

I certificati del dr. med. __________, che peraltro non contesta la diagnosi della dr. med. __________ (cfr. doc. D), e la degenza presso una clinica psichiatrica, e meglio la Clinica __________, dal 26 ottobre 2011 al 20 dicembre 2011 non apportano elementi che possano sovvertire le conclusioni peritali. In particolare, come evidenziano i medici SMR, dr. med. __________ e dr.ssa med. __________, psichiatra, il curante (cfr. a proposito del valore probatorio delle attestazioni dei curanti: DTF 125 V 353), nel certificato del 2 febbraio 2012 ha indicato la presenza di sintomi depressivi, non descritti, di ansia (presa in considerazione dalla perita) e di somatizzazioni e non ha prescritto una terapia farmacologica importante (doc. IV/Bis). Egli inoltre ha indicato la presenza di un episodio di grado medio, allorché la perita ne aveva descritto uno di grado grave, ossia con un’intensità dei sintomi maggiori rispetto a quanto attestato dal curante.

Ciò vale pure per quanto emerge dal rapporto di dimissione dalla Clinica __________ di cui al doc. C. I medici SMR evidenziano che il referto non riporta la diagnosi di depressione ricorrente, sebbene faccia riferimento a una sintomatologia depressiva e fa invece riferimento a fattori estranei all’invalidità, quali una problematica di acculturazione o problemi linguistici.

Va poi evidenziato che dallo status psichico all’ammissione emerge che l’interessata presentava un eloquio fluido, era orientata nel tempo e nello spazio, non si rilevavano deficit a carico dell’attenzione e della concentrazione, non erano riferibili elementi di dispercezioni, il pensiero era corretto per forma e contenuto, l’umore “lievemente” deflesso, ritmo sonno-veglia e appetito regolari, idee suicidali assenti, critica e coscienza di malattia parzialmente presenti, mentre, come peraltro accertato anche dalla dr.ssa med. __________, erano presenti frequenti quote d’ansia (doc. C).

Dal citato referto non risultano elementi oggettivi atti a sovvertire le conclusioni della perizia amministrativa e le valutazioni dei medici SMR. Anzi, sia dal certificato del dr. med. __________, che diagnostica una depressione di gravità media, sia dalla descrizione dello status della ricorrente nel corso del ricovero presso la Clinica __________ dal 26 ottobre 2011 al 20 dicembre 2011, emerge semmai una situazione stabilizzata e conforme a quanto descritto dalla perita. Del resto, già in passato l’insorgente era stata ricoverata presso la medesima struttura, per un lasso di tempo maggiore (dal 30 ottobre 2009 al 21 gennaio 2010, cfr. doc. 44-5), con uno status psichico simile e la perita ne ha tenuto conto nel suo referto (cfr. doc. 52-5).

Neppure il certificato del 27 marzo 2012 del dr. med. __________ (doc. D) apporta particolari elementi di novità che possano mettere in dubbio le valutazioni peritali (cfr. anche doc. X/Bis), limitandosi in sostanza a ribadire la propria valutazione (cfr. anche doc. 40-1 e 44-1 dove erano già indicati l’ansia, l’agitazione psicomotoria, i disturbi del sonno e comportamentali).

Va qui rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Non va poi dimenticato che la valutazione complessiva è stata confermata, oltre che dalla perita, anche dai medici SMR, dr. med. __________ e dr.ssa med. __________ (cfr. a proposito dei compiti e del valore probatorio attribuiti ai rapporti interni dell’SMR la SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]; cfr. anche la sentenza 9C_15/2011 del 27 gennaio 2012, consid. 5.2; cfr. pure la sentenza 8C_814/2011 del 12 gennaio 2012, dove, in ambito LAINF, al consid. 2.4 il TF ha affermato che “dopo attento esame dell’incarto, visto in particolare che nel ricorso di ultima istanza non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni dell’autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo convincente come di fronte a valutazioni mediche contraddittorie […omissis…] si debba ritenere maggiormente attendibile il parere espresso dagli specialisti intervenuti per conto dell’assicuratore resistente (in merito al valore probatorio riconosciuto ai pareri medici interni dell’assicurazione cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353), anche questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da questa opinione […]”).

Per il resto, non vi sono motivi per ritenere che le altre patologie di cui soffre la ricorrente, in particolare la coronopatia e le altre patologie cardiache, il diabete mellito di tipo II insulino dipendente e la malattia di riflusso (GERD), comportano un’incapacità lavorativa maggiore rispetto a quella certificata dal medico SMR, dr. med. __________, il 22 ottobre 2010 (cfr. doc. 55-1; cfr. anche doc. XII/1 e XII/2). A questo proposito, alla valutazione del dr. med. __________ del 28 giugno 2010 (doc. 45-1 e seguenti), specialista FMH in medicina interna, che ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% quale casalinga, non può essere riconosciuto il pieno valore probante, giacché non adempie tutti i parametri previsti dalla giurisprudenza ed elencati al considerando precedente (il referto deve ad esempio contenere uno studio approfondito dei punti litigiosi, fondarsi su esami completi, descrivere il contesto medico).

Va ancora qui ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Visto quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che hanno valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’incapacità lavorativa della ricorrente.

  1. Accertato che l’interessata prima dell’insorgenza del danno alla salute, non esercitava un'attività lucrativa, non è possibile applicare nei suoi confronti il concetto dell'incapacità di guadagno poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno.

Pertanto, in applicazione del cosiddetto metodo specifico, l’invalidità dell’assicurata è da stabilire confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità.

In particolare la cifra 2124 prevede:

" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra 2122 prevede che:

" Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia senza figli e senza membri di famiglia che richiedono cure

%

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

Spese e acquisti diversi 10

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

Pulizia dell'appartamento 10

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In particolare la cifra 3095 prevede:

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

  1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2

5

  1. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

  1. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5

20

  1. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5

10

  1. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5

20

  1. Accudire i figli o altri familiari

0

30

  1. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

  • Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

  1. Nell’evenienza concreta nel rapporto del 20 luglio 2011 (cfr. doc. 56-1 e segg.) l’ispettrice ha espresso la seguente valutazione:

" (...)

  1. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5 %

percentuale degli impedimenti

40 %

percentuale di invalidità

2 %

La signora __________ afferma che l’assicurata non s’interessa in alcun modo della conduzione dell’economia domestica, interamente a carico dei famigliari.

Da quanto emerso durante il colloquio con la figlia, la signora RI 1 sarebbe priva di ogni risorsa. La signora __________ non sa spiegare l’aggravamento subentrato negli ultimi mesi, ma attribuisce gli impedimenti al completo disinteresse della madre verso l’esterno, come pure ai numerosi sintomi fisici lamentati.

Prendo atto di quanto dichiarato, delle indicazioni riportate nella perizia psichiatrica (settembre 2010) nonché dell’esigibilità di aiuto da parte del coniuge, senza attività lucrativa. Propongo una valutazione degli impedimenti del 40%.

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

45%

percentuale degli impedimenti

40 %

percentuale di invalidità

18 %

L’assicurata, sostiene la signora __________, ha interamente rinunciato all’attività culinaria. Come già riportato, trascorre le giornate sul divano dove sovente le vengono serviti i pasti. Si alzerebbe unicamente se desidera un bicchiere d’acqua, ma solo in assenza dei famigliari. Sono le figlie o la nuora che si incaricano della preparazione dei pasti, così come della cura quotidiana del locale e delle pulizie di fino. Il coniuge contribuirebbe solo in minima parte.

Qui come in ogni altro ambito non è stato possibile definire le cause degli impedimenti, fisici o psichici. La completa incapacità dichiarata non trova un riscontro oggettivo nella perizia medica, nella quale viene pure contestata una “certa quota di drammatizzazione”. Tenuto conto di quanto espresso e dell’esigibilità di aiuto da parte del marito, valuto una percentuale di impedimento del 40%.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

40 %

percentuale di invalidità

8 %

Dallo scorso anno la signora RI 1 si disinteresserebbe completamente della cura dell’abitazione. Reagisce con lamentele o con aggressività alle sollecitazioni dei famigliari, che garantiscono ogni singolo compito.

La signora __________ non è stata in grado di approfondire le cause della completa passività della madre, ripetendo sovente “… non fa niente, dice che sta male…”. La valutazione espressa di attiene a quanto emerge dalle indicazioni mediche, considerando comunque una parziale esigibilità di aiuto da parte del coniuge, senza attività lucrativa.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

40 %

percentuale di invalidità

3 % (recte: 4%)

Da quanto riferisce la figlia, la signora RI 1 non s’impegna minimamente neppure nel controllo delle necessità. Il compito delle spese è interamente a carico del marito o di altri famigliari che, anche in questo caso, cercano di coinvolgerla senza successo.

Il signor __________ è automunito, ma l’assicurata non lo accompagnerebbe mai.

Peraltro, la signora __________ riconosce che in caso di necessità, se si trova da sola in casa, la madre è in grado di recarsi nel negozio __________ sottostante l’abitazione.

La discrepanza nelle dichiarazioni ricevute e le difficoltà nel definire le cause degli impedimenti rendono difficile valutare oggettivamente l’incapacità dell’assicurata. Le conclusioni peritali permettono di esprime una valutazione del 40%, che considera altresì il ridotto nucleo famigliare, la stretta vicinanza di un supermercato e l’esigibilità di aiuto da parte del coniuge.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

40 %

percentuale di invalidità

8 %

Ogni singola mansione è interamente a carico della nuora.

Nuovamente una completa incapacità non è medicalmente giustificata. Nel corso del colloquio, inoltre, non è emerso il fatto che l’assicurata non abbia mai imparato l’uso degli elettrodomestici, più volte ribadito all’interno dell’incarto. Le conclusioni peritali indicano delle risorse alle quali la signora RI 1 potrebbe attingere, almeno per attivarsi nelle mansioni più semplici. In considerazione del ristretto nucleo famigliare, valuto una percentuale di impedimenti del 40% riferito alla patologia psichiatrica e cardiologica. Il fatto di non aver mai imparato ad usare elettrodomestici non rientra nel merito di un’invalidità.

5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

0 %

percentuale degli impedimenti

percentuale di invalidità

0 %

-.-

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

0 %

percentuale degli impedimenti

percentuale di invalidità

0 %

Non si è mai dedicata ad alcuna attività

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100 %

percentuale di invalidità

40 %

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.

Le figlie e la nuora.

  1. GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità di lavoro?

Dal mese di aprile 2008." (Doc.56-1)

  1. Sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 40%.

Questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla valutazione dell’inchiesta per economica domestica che in sede ricorsuale non è stata contestata dettagliatamente.

Al riguardo va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Giova poi rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in particolare del marito, senza dimenticare le figlie (di cui, almeno una [cfr. doc. 56-5, inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica], se non due [cfr. doc. C: rapporto di dimissione della Clinica __________ relativo alla degenza dal 26.10.2011 al 20.12.2011: “Attualmente vive con il marito e con due figlie”] abita ancora nell’economia domestica).

A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

In particolare nella DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari:

" Auszugehen ist dabei vom Grundsatz, dass einem Leistungsansprecher im Rahmen der Schadenminderungspflicht Massnahmen zuzumuten sind, die ein vernünftiger Mensch in der gleichen Lage ergreifen würde, wenn er keinerlei Entschädigung zu erwarten hätte. Für die im Haushalt tätigen Versicherten bedeutet dies, dass sie Verhaltensweisen zu entwickeln haben, welche die Auswirkungen der Behinderung im hauswirtschaftlichen Bereich reduzieren und ihnen eine möglichst vollständige und unabhängige Erledigung der Haushaltarbeiten ermöglichen. Kann die versicherte Person wegen ihrer Behinderung gewisse Haushaltarbeiten nur noch mühsam und mit viel höherem Zeitaufwand erledigen, so muss sie in erster Linie ihre Arbeit einteilen und in üblichem Umfang die Mithilfe von Familienangehörigen in Anspruch nehmen. Ein invaliditätsbedingter Ausfall darf bei im Haushalt tätigen Personen nur insoweit angenommen werden, als die Aufgaben, welche nicht mehr erfüllt werden können, durch Drittpersonen gegen Entlöhnung oder durch Angehörige verrichtet werden, denen dadurch nachgewiesenermassen eine Erwerbseinbusse oder doch eine unverhältnismässige Belastung entsteht. Die im Rahmen der Invaliditätsbemessung bei einer Hausfrau zu berücksichtigende Mithilfe von Familienangehörigen geht daher weiter als die ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise zu erwartende Unterstützung (BGE 130 V 97 E. 3.3.3 S. 101; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 90/02, E. 2.3.3 nicht publ. in BGE 129 V 67, aber publ. in: AHI 2003 S. 215; ZAK 1984 S. 135 E. 5, I 761/ 81; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 457/02 vom 18. Mai 2004, E. 8 nicht publ. In BGE 130 V 396, aber publ. in: SVR 2005 IV Nr. 6 S. 21, mit weiteren Hinweisen; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 685/02 vom 28. Februar 2003, E. 3.2; I 175/01 vom 4. September 2001, E. 5b; I 407/92 vom 8. November 1993, E. 2b; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zürich 1997, S. 222 f. mit Hinweisen).

Geht es um die Mitarbeit von Familienangehörigen, ist danach zu fragen, wie sich eine vernünftige Familiengemeinschaft einrichten würde, wenn keine Versicherungsleistungen zu erwarten wären (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2; I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 407/92 vom 8. November 1993, E. 2b). Dabei darf nach der Rechtsprechung - anders als der angefochtene Entscheid unterstellt - unter dem Titel der Schadenminderungspflicht nicht etwa die Bewältigung der Haushalttätigkeit in einzelnen Funktionen oder insgesamt auf die übrigen Familienmitglieder überwälzt werden mit der Folge, dass gleichsam bei jeder festgestellten Einschränkung danach gefragt werden müsste, ob sich ein Familienmitglied finden lässt, das allenfalls für eine ersatzweise Ausführung der entsprechenden Teilfunktion in Frage kommt (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 681/02 vom 11. August 2003, E. 4.4).

Entgegen der im angefochtenen Entscheid vertretenen Auffassung vermag schliesslich die Tatsache, dass sich die der Rechtsprechung zugrunde liegenden, in Art. 159 Abs. 2 und 3 ZGB zwischen den Ehegatten und in Art. 272 ZGB zwischen Eltern und Kindern statuierten Beistandspflichten nicht unmittelbar durchsetzen lassen (d.h. weder klagbar noch vollstreckbar sind), sondern nur freiwillig erfüllt werden können (HONSELL/VOGT/GEISER [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2006, N. 9 zu Art. 272 ZGB; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., Zürich 1998, N. 168 zu Art. 159 ZGB), an der Schadenminderungspflicht der im Haushalt beschäftigten Versicherten nichts zu ändern (vgl. auch Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2). Denn wie auch im Erwerbsbereich darauf abzustellen ist, ob die verbleibende Erwerbsfähigkeit auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt grundsätzlich verwertbar ist, unabhängig davon, ob eine solche Anstellung rechtlich durchsetzbar ist, ist auch in Bezug auf den Haushaltbereich davon auszugehen, was in der sozialen Realität üblich und zumutbar ist, unabhängig davon, ob eine Mithilfe rechtlich durchsetzbar ist.“

Inoltre, l’amministrazione ha sottoposto le conclusioni dell'assistente sociale per una presa di posizione alla perita, la quale, il 25 agosto 2011 ha evidenziato che la sua valutazione “tiene conto del fatto” che l’insorgente “ha, nei confronti delle proprie limitazioni funzionali, un atteggiamento rinunciatario, che è strettamente correlato alla patologia psichiatrica citata in diagnosi. Tale modalità depressiva inficia e rallenta le sue capacità di performance, peraltro non brillanti, in una misura pari al 50% della CL. La valutazione clinica si integra alla puntuale inchiesta casalinghe, che appare confermare il deficit di performance dell’A.” (doc. 59-2).

Come ricordato in precedenza l'Alta Corte ha stabilito che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (cfr. sentenza I 685/02 del 28 febbraio 2003; sentenza I 681/02 dell'11 agosto 2003).

La differenza circa la percentuale dell’incapacità lavorativa (50% secondo la perita, 40% secondo l’assistente sociale), è spiegabile con la circostanza che nell’ambito dell’inchiesta per l’economia domestica viene preso in considerazione l’obbligo, per la persona assicurata, di ridurre il danno, ed in particolare di ripartire meglio le incombenze e in generale far capo ai familiari nell’ambito delle faccende domestiche.

A questo proposito va innanzitutto rammentato che con sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011 parzialmente pubblicata in SVR 2012, IV nr. 19, pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica:

" Die von einer qualifizierten Person durchgeführte Abklärung vor Ort (vgl. Art. 69 Abs. 2 zweiter Satz der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]) ist für gewöhnlich die geeignete Vorkehr zur Bestimmung der Behinderung im Haushalt. Zwar ist der Abklärungsbericht seiner Natur nach in erster Linie auf die Ermittlung des Ausmasses physisch bedingter Beeinträchtigungen zugeschnitten, weshalb seine grundsätzliche Massgeblichkeit unter Umständen Einschränkungen erfahren kann, wenn die versicherte Person an psychischen Beschwerden leidet. Prinzipiell jedoch stellt er auch dann eine beweistaugliche Grundlage dar, wenn es um die Bemessung einer psychisch bedingten Invalidität geht, d.h. wenn die Beurteilung psychischer Erkrankungen im Vordergrund steht. Widersprechen sich die Ergebnisse der Abklärung vor Ort und die fachmedizinischen Feststellungen zur Fähigkeit der versicherten Person, ihre gewohnten Aufgaben zu erfüllen, ist aber in der Regel den ärztlichen Stellungnahmen mehr Gewicht einzuräumen als dem Bericht über die Haushaltabklärung, weil es der Abklärungsperson regelmässig nur beschränkt möglich ist, das Ausmass des psychischen Leidens und der damit verbundenen Einschränkungen zu erkennen (Urteil 9C_631/2009 vom 2. Dezember 2009 E. 5.1.2; SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81, I 249/04 E. 5.1.1; AHI 2004 S. 137, I 311/03 E. 5.3; vgl. auch BGE 133 V 450 E. 11.1.1 S. 468 mit Hinweisen; Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2. Aufl. 2010, S. 350).“

Con sentenza 8C_843/2011 del 29 maggio 2012, il TF, in un caso in cui la ricorrente si lamentava del fatto che l’istanza inferiore aveva preso in considerazione l’incapacità lavorativa del 9% derivante dall’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica e non quella del 50% stabilita dallo psichiatra, dopo aver rammentato la giurisprudenza valida in materia (consid. 6.2), ha rilevato che, a differenza dello specialista, nell’inchiesta a domicilio l’assistente sociale ha meglio tenuto in considerazione anche l’obbligo della persona assicurata di ridurre il danno e di far capo ai famigliari nell’ambito delle mansioni domestiche:

" 6.1 Bezüglich der Einschränkung im Haushaltsbereich, wendet die Beschwerdeführerin ein, das kantonale Gericht habe zu Unrecht auf den Abklärungsbericht vom 30. Juni 2009 abgestellt, woraus sich lediglich eine Einschränkung von 9 % ergäbe. Es sei vielmehr auch diesbezüglich den Darlegungen im Gutachten des Dr. med. H._______ zu folgen, wonach eine psychisch bedingte Beeinträchtigung von 50 % bestehe.

6.2 Die von einer qualifizierten Person durchgeführte Abklärung vor Ort (nach Massgabe des Art. 69 Abs. 2 IVV; vgl. auch Rz. 3084 ff. des Kreisschreibens des BSV über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH; in der ab 1. Januar 2011 geltenden Fassung]) stellt für gewöhnlich die geeignete und genügende Vorkehr zur Bestimmung der gesundheitlichen Einschränkung im Haushalt dar (Urteil 9C_201/2011 vom 5. September 2011 E. 2). Hinsichtlich des Beweiswertes der entsprechenden Berichterstattung ist wesentlich, dass sie durch eine qualifizierte Person erfolgt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den medizinischen Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen hat. Weiter sind die Angaben der versicherten Person zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und angemessen detailliert bezüglich der einzelnen Einschränkungen sein sowie in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen (Urteil I 90/02 vom 30. Dezember 2002 E. 2.3.2, nicht publ. in: BGE 129 V 67, aber in: AHI 2003 S. 215). Rechtsprechungsgemäss bedarf es des Beizugs einer ärztlichen Fachperson, die sich zu den einzelnen Positionen der Haushaltführung unter dem Gesichtswinkel der Zumutbarkeit zu äussern hat, nur in Ausnahmefällen, namentlich bei unglaubwürdigen Angaben der versicherten Person, die im Widerspruch zu den ärztlichen Befunden stehen (Urteile I 249/04 vom 6. September 2004 E. 5.1.1, in: SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81, I 311/03 vom 22. Dezember 2003 E. 5.3, in: AHI 2004 S. 137, und I 99/00 vom 26. Oktober 2000 E. 3c, in: AHI 2001 S. 158). Zwar grosse Härte ist der Abklärungsbericht seiner Natur nach in erster Linie auf die Ermittlung des Ausmasses physisch bedingter Beeinträchtigungen zugeschnitten, weshalb seine grundsätzliche Massgeblichkeit unter Umständen Einschränkungen erfahren kann, wenn die versicherte Person an psychischen Beschwerden leidet. Prinzipiell jedoch stellt er auch dann eine beweistaugliche Grundlage dar, wenn es um die Bemessung einer psychisch bedingten Invalidität geht, d.h. wenn die Beurteilung psychischer Erkrankungen im Vordergrund steht. Widersprechen sich die Ergebnisse der Abklärung vor Ort und die fachmedizinischen Feststellungen zur Fähigkeit der versicherten Person, ihre gewohnten Aufgaben zu erfüllen, ist aber in der Regel den ärztlichen Stellungnahmen mehr Gewicht einzuräumen als dem Bericht über die Haushaltabklärung. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass der zur Abklärung der Invalidität im Haushalt ausgearbeitete Fragebogen vorwiegend für die Beurteilung der Invalidität infolge körperlicher Gebrechen ausgerichtet ist.

6.3 Diese prinzipielle Gewichtung kommt indessen vorliegend nicht zum Tragen, da die faktischen Gegebenheiten der nicht weiter differenzierten, medizinisch-theoretischen Einschätzung des Dr. med. H., wonach die Versicherte aufgrund ihrer Symptomatik im Haushalt zu 50 % eingeschränkt sei, widersprechen. Seit über 10 Jahren führen die Versicherte und ihr Ehemann den Haushalt gemeinsam ohne Fremdhilfe. Dies deckt sich überdies insofern mit den Angaben des Dr. med. H., als auch dieser festhielt, dass sich die Eheleute gegenseitig unterstützen und helfen würden und der Versicherten, sofern ihr Ehemann einer ausserhäuslichen Tätigkeit nachgehen würde, was er nicht könne, die Haushaltsführung nicht gänzlich alleine zumutbar wäre. In Berücksichtigung dieser gelebten Wirklichkeit sowie der im Rahmen der Schadenminderungspflicht gebotenen und zumutbaren Mithilfe Familienangehöriger, die weiter geht als die ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise zu erwartende Unterstützung (BGE 133 V 504 E. 4.2 S. 509 f. mit Hinweisen), ist nicht zu beanstanden, dass das kantonale Gericht dem Abklärungsbericht vom 30. Juni 2009, welcher unter Berücksichtigung der Mithilfe des Ehemannes und der Möglichkeit der freien Arbeitsorganisation eine gesundheitsbedingten Einschränkung im Haushalt von 9 % ausweist, Beweiskraft beigemessen hat. Überdies hat es nachvollziehbar dargelegt, weshalb nicht auf den Bericht der Ergotax Haushaltsbewertungen vom

  1. Dezember 2003 abgestellt werden kann. Die Kritik der Beschwerdeführerin an einzelnen Positionen des Abklärungsberichts Haushalt 30. Juni 2009 betrifft sodann die Sachverhaltsfeststellung. Dass diese offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 105 Abs. 2 BGG), ist nicht ersichtlich und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht dargelegt. Vielmehr nimmt sie in ihren diesbezüglichen Ausführungen, die zu weiten Teilen sogar wörtlich aus ihrer vorinstanzlichen Beschwerdeschrift vom
  2. Februar 2010 übernommen werden, eine unzulässige, rein appellatorische Kritik am Entscheid der Vorinstanz vor. Die vorinstanzliche Beweiswürdigung und Sachverhaltsfeststellung betreffend die Arbeitsfähigkeit sind demnach nicht offensichtlich unrichtig und beruhen auch nicht auf einer Rechtsverletzung. Sie bleiben daher für das Bundesgericht verbindlich (E. 1). Bei dieser Ausgangslage hat das kantonale Gericht zu Recht von weiteren medizinischen Abklärungen abgesehen, da hievon keine neuen Erkenntnisse zu erwarten waren (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148).“

(sottolineature del redattore)

In concreto, la stessa dr.ssa med. __________ evidenzia che “la valutazione clinica si integra alla puntuale inchiesta casalinghe” (doc. 59-2) ed il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni dell’inchiesta (doc. 60-1). Inoltre, né in sede di osservazioni al progetto di decisione, né nelle more processuali la ricorrente ha compiutamente contestato l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica o ha sostenuto che suo marito, al beneficio di una rendita AI, non sia in grado di aiutarla nelle faccende domestiche nella misura descritta dall’assistente sociale (o che le figlie, di cui almeno una vive ancora con i genitori, non possano portare il loro aiuto).

In queste condizioni il TCA non ha motivo per scostarsi dalle valutazioni espresse dall’assistente sociale. Si ribadisce che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto d’inchiesta.

Questo Tribunale ritiene pertanto adeguato il grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 40%, che le dà diritto ad un quarto di rendita.

Il ricorso va di conseguenza respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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