Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.39
Entscheidungsdatum
24.10.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.39

TB

Lugano 24 ottobre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 3 gennaio 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

A. RI 1, nato nel 1978, da ultimo attivo quale autista di mezzi pesanti, il 2 settembre 2009 (doc. 1) ha inoltrato all'Ufficio AI una richiesta di prestazioni AI per adulti, chiedendo in particolare un orientamento professionale e l'avviamento ad altra professione a seguito dei disturbi alla schiena.

B. Esperiti gli accertamenti medici ritenuti necessari e richiamati gli atti in ambito di assicurazione contro gli infortuni, con decisione del 3 gennaio 2012 (doc. A), preavvisata dal progetto dell'11 ottobre 2011 (doc. 80), l'UAI ha negato all'assicurato una rendita d'invalidità, non essendo il grado d'invalidità pensionabile (21%).

C. Contro la predetta decisione RI 1, patrocinato dall'RA 1, è insorto al TCA il 3 febbraio 2012 (doc. I) chiedendo di riconoscergli il diritto a provvedimenti professionali quali la riformazione e la riqualifica professionale. Il grado d'invalidità (21%) non è invece stato contestato.

Il ricorrente ha fatto presente che i disturbi che continua a lamentare gli impediscono seriamente di cercare, con successo, un lavoro in un'attività professionale confacente al suo stato di salute.

D. Con risposta del 21 febbraio 2012 (doc. IV) l'Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso, a motivo che il consulente in integrazione professionale ha escluso l'attuazione di provvedimenti reintegrativi di ordine professionale, vista la scolarità e l'iter professionale dell'assicurato e dato che quest'ultimo è privo di una qualifica professionale. Il consulente ha però ritenuto opportuno aiutare l'assicurato a ricollocarsi per trovare un'attività confacente al suo stato di salute, siccome egli può direttamente svolgere delle attività adeguate semplici e ripetitive di natura leggera, senza dover intraprendere una specifica riqualifica professionale, in particolare nei settori primario e secondario.

E. Il 15 maggio 2012 (doc. VI) l'insorgente ha prodotto un certificato medico del 10 aprile 2012 (doc. B1), sul quale il medico SMR ha preso posizione (doc VIIIbis) ed il cui parere è stato posto alla base delle osservazioni del 29 maggio 2012 (doc. VIII) dell'Ufficio assicurazione invalidità, che ha ribadito la sua richiesta di respingere il ricorso.

In data 25 giugno 2012 (doc. X) l'assicurato ha osservato di essersi sottoposto a questa visita specialistica a __________ per ulteriormente evidenziare le sue problematiche di salute che gli impedirebbero di trovare un'attività professionale confacente al suo stato di salute, chiedendo quindi dei provvedimenti integrativi.

Con osservazioni del 13 luglio 2012 (doc. XII) l'amministrazione ha in sostanza riproposto le medesime argomentazioni fornite con la risposta di causa, chiedendo nuovamente la conferma della decisione impugnata.

Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. XIII).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

  1. Oggetto del contendere è soltanto il diritto del ricorrente all'adozione di provvedimenti di integrazione.

Il grado di invalidità del 21% non è stato invece contestato.

  1. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).

L'art. 17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è quindi del 20%.

Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

  1. In concreto, pur essendo il grado d'invalidità del ricorrente superiore alla soglia del 20% (la decisione del 3 gennaio 2012 l'ha infatti stabilito nel 21%), detta decisione dell'UAI merita conferma.

La circolare sui provvedimenti d'integrazione e di ordine professionale prevede:

" 4010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:

– a causa di un'invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

– la persona assicurata deve essere idonea all'integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

– la formazione deve essere compatibile con l'invalidità e corrispondere alle capacità della persona assicurata. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.

(…)

4013 Se una persona assicurata è sufficientemente integrata o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”.

Con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un'assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:

" (…)

  1. (…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l'insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.".

  2. Nel caso di specie una riqualifica professionale del ricorrente non entra in considerazione (cfr. STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Il consulente in integrazione professionale, nel suo rapporto del 13 settembre 2011 (doc. 79), non ha infatti proposto provvedimenti professionali in considerazione della scolarità, dell'iter professionale dell'assicurato e dell'assenza di una prima qualifica professionale.

Il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Il consulente interpellato dall'UAI ha affermato che l'assicurato può accedere ad attività di tipo semplice, poco diversificate, di carattere prettamente manuale, principalmente di produzione o di esercizio, segnatamente nei settori primario e secondario, mentre le attività presenti nel terziario o nei servizi in generale sono difficilmente praticabili dall'interessato per questioni di scolarità, malgrado richiedano modeste esigenze di ordine concettuale (doc. 79-2).

Come rettamente indicato dall'Ufficio AI l'insorgente, senza dovere intraprendere una specifica riqualifica professionale, potrebbe svolgere attività semplici e ripetitive dal profilo fisico leggero. In sede di risposta vengono elencate attività che l'assicurato, malgrado il danno alla salute, è in grado di esercitare al 100%, specialmente nell'ambito industriale, dove vi sono attività di sorveglianza e quindi fisicamente leggere, che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta sia in piedi, come le attività d'incasso, d'assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc., e quindi con la possibilità anche di variare frequentemente la postura come riconosciuto nei limiti funzionali dal perito (doc. IV pag. 2; cfr. anche STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

In un caso ticinese (citata STF 9C_439/2011 consid. 5), lo stesso Tribunale federale ha confermato la valutazione del TCA, che si è fondato sulle convincenti conclusioni tratte dal consulente in integrazione professionale, affermando che tale valutazione era a maggior ragione sostenibile in quanto le professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) indicate dal consulente erano esercitabili senza necessariamente mettere in atto particolari misure di reintegrazione professionale.

Identica conclusione può essere quindi tratta nella fattispecie, non senza rilevare che il consulente IP, nel rapporto del 13 settembre 2011 (doc. 79-3), ha indicato che rimane aperta per l'assicurato la possibilità di far capo ad un aiuto al collocamento sulla base dell'art. 18 LAI per trovare un'attività confacente al suo stato di salute, segnatamente qualora il danno alla salute sia d'impedimento alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.143 e STCA 32.2011.141 entrambe del 21 novembre 2011; cfr. anche Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT I 2003 pag. 595).

Spetta dunque all'assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare il consulente in integrazione professionale (STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.143 e STCA 32.2011.141 entrambe del 21 novembre 2011).

In conclusione, nella misura in cui l'UAI ha rifiutato il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.143 e 32.2011.141 del 21 novembre 2011).

  1. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.- sono poste a carico dell'assicurato ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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