Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.37
Entscheidungsdatum
19.07.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.37

cr/sc

Lugano 19 luglio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 16 dicembre 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1977, in precedenza attiva in qualità di massaggiatrice medicale e insegnante acqua baby, in data 6 ottobre 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti a causa delle conseguenze di un infortunio occorsole nel 2008, a seguito del quale ha riportato delle “fratture vertebrali” (doc. 1/1-9).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 42), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 6 ottobre 2011 (doc. 51/1-3), poi confermato con decisione del 16 dicembre 2011 (doc. A1), ha negato il diritto alla rendita, non presentando l’interessata un grado di invalidità pensionabile.

Con comunicazione del 7 ottobre 2011, l’Ufficio AI ha assunto i costi per una riqualifica professionale in __________ presso il Centro __________ (doc. 53-1).

1.2. Contro la decisione amministrativa che le negava il diritto ad una rendita di invalidità, l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di un quarto di rendita di invalidità (doc. I).

Sostanzialmente, l’interessata ha contestato gli aspetti economici, ritenendo non corretto l’ammontare del reddito da valido calcolato dall’amministrazione.

Il patrocinatore ha infatti rilevato che, nella determinazione del reddito da valido, l’Ufficio AI è incorso in un duplice errore: “ha semplicemente sommato i redditi conseguiti dalla ricorrente senza considerare che nella sua attività principale lavorava solo a tempo parziale; ha considerato il reddito conseguito dalla ricorrente per l’anno 2007, senza considerare però che nel 2009 la ricorrente ha lavorato per un breve periodo conseguendo un reddito pro rata tempore superiore”.

Pertanto, a mente del patrocinatore, il reddito da valido dell’assicurata avrebbe dovuto essere maggiore rispetto a quello ritenuto dall’amministrazione sia con riferimento al 2007, sia per quanto riguarda il 2009.

Il legale ha rilevato che “durante il 2007 l’assicurata ha lavorato presso l’Istituto __________ a tempo parziale e più precisamente al 74.20%, conseguendo un salario di fr. 58'480.50”, che attualizzato al 2009 corrisponde “a fr. 60'933.40”: tale ammontare, preso in considerazione dall’amministrazione, non è tuttavia corretto, secondo il patrocinatore, in quanto si riferisce ad un tasso di occupazione del 74.20% e non del 100%. Il reddito da valido da utilizzare per il 2007 avrebbe quindi dovuto ammontare, secondo l’avv. RA 1, a fr. 82'120.57 annui.

Quanto al 2009, il legale ha rilevato che “durante un breve periodo nel 2009, prima di una ricaduta, la ricorrente ha percepito uno stipendio mensile di fr. 5'196.40, ossia fr. 67'553.20 annui”, “per un grado di occupazione del 78.57%. di conseguenza, qualora avesse lavorato al 100%, la ricorrente avrebbe conseguito un reddito annuo di fr. 85'978.36”.

In entrambi i casi, secondo il patrocinatore, dal raffronto tra il reddito da valida correttamente determinato con quanto potrebbe ancora guadagnare l’assicurata svolgendo la sua precedente attività nella misura del 60%, come stabilito in ambito medico, risulterebbe un grado di invalidità del 45%, con conseguente diritto ad un quarto di rendita di invalidità (doc. I)

1.3. L’UAI, in risposta - dopo avere ribadito la correttezza della valutazione pluridisciplinare eseguita dai medici del SAM, peraltro incontestata e avere rilevato di non potere concordare, dal profilo economico, con il calcolo del reddito da valido eseguito dal patrocinatore in sede ricorsuale, dato che l’interessata, prima del danno alla salute, non lavorava nella misura del 100%presso l’Istituto __________, ma “solo” nella misura dell’83.33%, lavorando inoltre per circa 6 ore alla settimana presso la fisioterapia __________ - ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. IV).

1.4. In data 16 marzo 2012, il patrocinatore dell’assicurata ha ribadito le contestazioni già espresse in sede ricorsuale, ritenendo che “il reddito che la mia cliente avrebbe potuto realizzare da valida non è di fr. 74'392.00, ma di fr. 85'978.36, come illustrato con il ricorso” (doc. VI).

Queste considerazioni dell’assicurata sono state trasmesse all’amministrazione (doc. VII), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.4. Nel caso in esame, l’Ufficio AI, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare ai medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 7 dicembre 2010, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. sindrome toracolombospondilogena cronica in esiti da frattura a cuneo D11 il 3.5.2008; esiti da intervento di cifoplastica D11; disturbi statici del rachide (minima scoliosi destroconvessa altolombare, iperlordosi); tendenza all’ipermobilità articolare; decondizionamento e sbilancio muscolare; 2. gonalgie mediali bilaterali in valgismo delle ginocchia; esiti da Morbo di Osgood-Schlatter; sovrappeso corporeo (peso 68.5 kg / statura 162 cm)” (doc. 42-35).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha ritenuto che “nell’attività come fisioterapista presso un centro disabili, lavoro che comportava sovente la posizione in piedi con necessità di sollevare o portare pesi talvolta più di 25 kg, giudico l’assicurata, a decorrere dal 1° agosto 2008, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 40%”, mentre “come fisioterapista attiva esclusivamente nell’applicazione di misure fisioterapiche passive (per esempio termo-, elettro-, massoterapie), attività svolte di solito prevalentemente in piedi, con anteflessione e talvolta torsione del tronco, giudico l’assicurata, sempre a decorrere dal 1° agosto 2008, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 20%” (doc. 42-37).

Il dr. __________ ha invece considerato che, in un lavoro adatto allo stato di salute, rispettoso delle sue limitazioni funzionali, “giudico l’assicurata abile al lavoro in misura del 100%, con un rendimento massimo del 100%, a distanza di 3 mesi circa dall’infortunio del 3.5.2008, quindi a decorrere dal 1° agosto 2008” (doc. 42-37).

L’aspetto neurologico è invece stato vagliato dal dr__________, specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 13 aprile 2011, ha rilevato che “l’attuale stato neurologico è risultato del tutto nella norma senza indizi clinici di una patologia a carico del sistema nervoso centrale o periferico” (doc. 42-28), ritenendo quindi che, dal profilo strettamente neurologico, “non vi è alcuna incapacità lavorativa per qualsiasi attività professionale e nelle mansioni casalinghe, né attualmente, né nel passato” (doc. 42-29).

L’aspetto psichico è, infine, stato vagliato dalla dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo referto dell’11 gennaio 2011, ha posto la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) attualmente ben compensata” (doc. 42-42).

Lo specialista ha rilevato che “l’assicurata non presenta alcuna incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche”, aggiungendo che “sebbene si constati una sindrome ansioso-depressiva, questo quadro psicopatologico non comporta alcun deficit delle funzioni psichiche. Il timismo, le funzioni cognitive, biologiche e volitive sono completamente conservate” (doc. 42-43).

Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 24 maggio 2011, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali dell’assicurata presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1. sindrome toracolombospondilogena cronica in esiti da frattura a cuneo D11 il 3.5.2008; esiti da intervento di cifoplastica D11 l’8.5.2008; disturbi statici del rachide (minima scoliosi destroconvessa altolombare, iperlordosi lombare); tendenza all’ipermobilità articolare; decondizionamento e sbilancio muscolare; 2. gonalgie mediali bilaterali in valgismo delle ginocchia; esiti da Morbo di Osgood-Schlatter; sovrappeso corporeo (peso 68.5 kg / statura 162 cm)”, mentre quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quella di “sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) attualmente ben compensata” (doc. 42/17-18).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto che la precedente attività di masso-fisioterapista presso un centro disabili dell’assicurata sia ancora esigibile nella misura del 60%, inteso come rendimento ridotto sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, mentre “l’attività di fisioterapista attiva esclusivamente nell’applicazione di misure fisioterapiche passive (per esempio termo-, elettro-, massoterapia) sia esigibile sull’arco di una giornata lavorativa normale di otto ore, ma con una diminuzione del rendimento del 20%” (doc. 42-23).

Quanto alla possibilità di svolgere altre attività lavorative, i medici del SAM hanno indicato che “in un lavoro adatto allo stato di salute, che rispetti i limiti funzionali, l’assicurata può raggiungere una capacità lavorativa del 100% con un rendimento massimo del 100%, a distanza di circa tre mesi dall’intervento neurochirurgico avvenuto l’8 maggio 2008, quindi a decorrere dal 9 agosto 2008” (doc. 42-24).

I medici del SAM hanno sottolineato che “la riqualifica professionale scelta dall’assicurata di tecnica di industria e designer presso la __________ della durata totale di due anni sembra si adatti ai problemi di salute presentati dall’assicurata. In particolare ne rispetta i limiti funzionali. Considerata anche la motivazione dell’assicurata, le sue risorse personali, i buoni risultati raggiunti già dopo un anno di corso e le buone prospettive di trovare impiego, sosteniamo questa riqualifica professionale” (doc. 42-24).

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Va ancora ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.6. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale eseguita dai medici del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Essa, del resto, neppure è stata contestata dall’assicurata in sede ricorsuale, motivo per il quale non occorre dilungarsi oltre su questo aspetto.

2.7. Essendo quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 100% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui, come correttamente ritenuto dall’UAI, sono determinanti i dati del 2009.

2.8. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.

Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

Nel caso di specie, nella decisione impugnata, l’Ufficio AI ha così determinato il reddito da valida dell’assicurata:

" Per la determinazione del reddito da valida, si fa riferimento ai redditi che avrebbe potuto percepire nell’anno 2009 (ovvero alla scadenza dell’anno d’attesa); lavorando presso l’Istituto __________, nel 2007, ha percepito un reddito di fr. 58'480, che aggiornato al 2009 ammonta a fr. 60'933.

Lavorando presso la Fisioterapia __________, ha conseguito in media fr. 460 mensili, che annualmente ammontano a fr. 5'520.

Inoltre, lavorava presso la “__________ Sagl”; questa attività non viene però presa in considerazione in quanto iniziata il 1.1.2008, quando aveva chiesto il congedo dall’Istituto . Si ritiene quindi che avrebbe svolto o l’attività a tempo pieno presso quest’ultimo (di cui già teniamo conto in quanto meglio retribuita e più favorevole all’assicurata) o l’attività presso “”, ma non entrambe.

Otteniamo un reddito totale di fr. 66'453 (fr. 60'933 + 5'520).”

(Doc. A1)

In via ricorsuale il patrocinatore dell’assicurata ha contestato l’ammontare del reddito da valido calcolato dall’amministrazione, ritenendo che l’Ufficio AI avrebbe dovuto prendere in considerazione quanto guadagnato dall’assicurata presso l’Istituto __________, in una percentuale del 74.20%, e riportarlo ad un tempo pieno di lavoro, ottenendo un importo annuo pari a fr. 82'120.57 per il 2007 e a fr. 85'978.36 per il 2009 (doc. I).

Nella risposta di causa, l’Ufficio AI ha considerato non corretto l’importo del reddito da valido indicato dal patrocinatore, rilevando quanto segue:

" Il patrocinatore della signora RI 1 – al fine di determinare il reddito da valido della sua assistita – parte dal presupposto (errato) che la stessa, prima dell’insorgenza del danno alla salute, lavorava nella misura del 100% presso l’Istituto __________.

L’assicurata lavorava invece presso tre datori di lavoro differenti, ovverossia l’Istituto __________ (doc. 8 e 9 incarto AI), la Fisioterapia __________ (doc. 10 incarto AI) ed il Centro acquatico __________ (doc. 11 incarto AI).

Dagli atti componenti l’incarto AI si deduce che l’assicurata - nel 2007 (vale a dire nell’anno antecedente l’infortunio alla colonna vertebrale) – lavorava circa 6 ore alla settimana presso la Fisioterapia __________ (doc. 10 incarto AI) e 35 ore alla settimana presso l’Istituto __________ (doc. 8 e 9 incarto AI), per un totale di 41 ore settimanali.

A partire dal 1.1.2008 l’assicurata ha pure lavorato – su chiamata – presso il Centro acquatico __________ quale insegnante di nuoto (doc. 11 incarto AI). Quest’ultima attività – come rettamente argomentato dal Capo-team __________ all’interno dell’annotazione 31.8.2011 agli atti – non viene tuttavia presa in considerazione ai fini del calcolo del reddito da valido in quanto la stessa è iniziata unicamente il 1.1.2008 (momento a partire dal quale l’assicurata ha potuto nel contempo usufruire di un congedo non pagato di 9 mesi da parte dell’Istituto __________).

Lavorando quindi all’83.33% come masso-fisioterapista presso l’Istituto __________, la signora RI 1 avrebbe percepito – per l’anno 2007 – l’importo totale di fr. 65'673.- (5'051.80 x 13). Lavorando inoltre 6 ore alla settimana presso la Fisioterapia __________, la signora __________ avrebbe potuto guadagnare in media nel 2007 fr. 480.- mensili rispettivamente fr. 5'760.- all’anno (cfr. in tal senso il doc. 10-3 incarto AI).

Il reddito da valido per il 2007 (anno questo che precede l’insorgenza del danno alla salute) ammonta pertanto – nell’ipotesi più favorevole per l’assicurata – alla somma totale di fr. 71'433.-.

Dopo adeguamento allevoluzione dei salari nominali, si ottiene per il 2008 un reddito annuo di fr. 72'862.- (+2%) e per il 2009 un reddito annuo di fr. 74'392.- (+2.1%).” (Doc. IV)

Questa Corte concorda con le considerazioni espresse dall’amministrazione nella risposta di causa. Come visto (cfr. consid. 2.8), per costante giurisprudenza il reddito da valido deve essere determinato il più concretamente possibile.

Contrariamente a quanto preteso dal patrocinatore il TCA non può ritenere che il reddito da valida dell’interessata vada calcolato come se ella avesse lavorato a tempo pieno presso l’Istituto __________, dato che ciò non corrisponde alla realtà.

Dalla documentazione agli atti, emerge, infatti, che, l’assicurata, prima dell’insorgere del danno alla salute (maggio 2008), lavorava, a tempo parziale, presso diversi datori di lavoro e meglio:

stava lavorando 25 ore settimanali, usufruendo nel contempo di un congedo, al 50%, non pagato, di 9 mesi, presso l’Istituto __________ – datore di lavoro presso il quale ella aveva lavorato, fin dal 2001, in qualità di massofisioterapista nella misura di 35 ore settimanali rispetto ad un tempo normale di lavoro di 42 ore settimanali, pari ad una percentuale dell’83.33% (cfr. doc. 9/22-29) e presso il quale ella avrebbe ricominciato a lavorare, a partire dal 1° ottobre 2008, sempre nella misura di 35 ore settimanali, come comunicato dallo stesso datore di lavoro con scritto del 31 ottobre 2008 indirizzato all’Ufficio AI (cfr. doc. 8-1), del seguente tenore:

" Accluso alla presente provvediamo a ritornarvi da noi compilato e sottoscritto il “Questionario per il datore di lavoro” inerente l’assicurata a margine citata e relativi allegati.

Sulla base di quanto discusso telefonicamente in data odierna, come convenuto provvediamo inoltre a comunicarvi quanto segue:

a) ci premuriamo informarvi che non siamo gli unici datori di lavoro. Ci risulta infatti che la sig.ra RI 1 lavora pure presso la Fisioterapia __________ ed il centro acquatico __________;

b) al momento dell’insorgenza del danno alla salute, la nostra dipendente usufruiva di un congedo non pagato (dalla stessa richiesto per il periodo 1.1./30.09.2008). L’orario veniva pertanto ridotto dalle 35 ore settimanali a sole 25 ore.

c) A far data dal 1.10.2008 avrebbe dovuto riprendere l’attività, ripristinando l’orario alle 35 ore.

d) In data 4.09.2008 riprendeva l’attività al 50% di 25 ore ed in data 1.10.2008 sempre al 50% di 35 ore, per poi tornare inabile al 100% dal 17.10.2008.” (Doc. 8-1);

inoltre, a partire dal mese di settembre 2007, ella aveva iniziato un’attività di fisioterapista presso la Fisioterapia __________, nella misura di 6 ore alla settimana (doc. 10/1-6);

infine, a partire dal mese di gennaio 2008, ella aveva pure intrapreso l’attività di insegnante di nuoto, “su chiamata – per sostituzione”, presso __________ (doc. 11/1-7).

Alla luce di queste circostanze, comprovate dai diversi datori di lavoro tramite gli appositi questionari, il reddito da valido va stabilito sommando il compenso che ella avrebbe ricevuto, da sana, lavorando per 35 ore settimanali presso l’Istituto __________, a quello corrispostole per 6 ore settimanali di attività, quale fisioterapista, presso la Fisioterapia __________.

Per la sua attività di 35 ore alla settimana, come indicato nei certificati di salario trasmessi dal datore di lavoro (cfr. doc. 9/22-29) e come rettamente riportato dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. IV), l’assicurata ha percepito, nel 2007, fr. 5'051.80 mensili, pari a fr. 65'673 annuali.

Adeguando tale importo al 2009, si ottiene un reddito da valido di fr. 68'393 (+2% per il 2008 e +2,1% per il 2009, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica: http://www.bfs.admin.ch/

bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/ quartal.html).

Per l’attività di fisioterapista presso la Fisioterapia __________, nella misura di 6 ore alla settimana (doc. 10/1-6), l’assicurata, ha percepito, in media, come rettamente riportato dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. IV), un salario di fr. 480 mensili, pari a fr. 5’760 annuali.

Adeguando tale importo al 2009, si ottiene un reddito da valido di fr. 5'999 (+2% per il 2008 e +2,1% per il 2009, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica: http://www.bfs.admin.ch/

bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/ quartal.html).

Il reddito da valido va dunque quantificato in fr. 71’433.-- nel 2007 e, dopo adeguamento, in fr. 74'392 per il 2009, come correttamente indicato dall’amministrazione nella risposta di causa.

Il TCA ritiene, infine, che a ragione l’amministrazione non ha tenuto conto dell’attività di insegnante di nuoto “su chiamata – per sostituzione” svolta dall’assicurata da gennaio 2008 ad aprile 2008 presso __________ (doc. 11/1-7) - allorquando stava usufruendo di un periodo di congedo non pagato dall’Istituto __________ - circostanza, del resto, non contestata in sede ricorsuale.

2.9. Per quanto riguarda il reddito da invalido, incontestato, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'116.--.

Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 4'280.64 mensili oppure a fr. 51'367.68 per l'intero anno (fr. 4'280.64 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica), un reddito annuo di fr. 52'446.40.

Ritenuto che, come visto in precedenza da un punto di vista medico, l’assicurata può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, il reddito statistico citato non va ridotto.

2.10. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.11. In concreto, nella decisione impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione del “4% per la possibilità di svolgere ancora unicamente attività leggere e 5% per altri fattori di riduzione” (cfr. doc. A1).

In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

Nel caso di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 9% applicata dall’amministrazione, rimasta peraltro incontestata.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2009, partendo da un salario da invalido di fr. 52'446.40, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 100% e ammettendo la riduzione del 9%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 47'726.-- (fr. 52'446.40 - (fr. 52'446.40 x 9 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 74’392.-- (consid. 2.9.) emerge un tasso d’invalidità del 35.85% arrotondato al 36% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non permette la concessione di prestazioni dell’assicurazione invalidità, come correttamente stabilito dall’amministrazione nella decisione impugnata.

A titolo abbondanziale, a proposito della critica del patrocinatore relativa al fatto che l’Ufficio AI avrebbe deciso di rifiutare “da subito” il diritto ad una rendita di invalidità, mentre l’assicurata è al beneficio di una riqualifica professionale, il TCA rileva che, come correttamente indicato dall’amministrazione nella risposta di causa (doc. IV), ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 LAI, il diritto ad una rendita non nasce finché l’assicurato può pretendere un’indennità giornaliera ai sensi dell’art. 22 LAI; inoltre, come ritenuto dal consulente in integrazione professionale incaricato nel rapporto del 4 ottobre 2011, “una volta terminata la formazione, l’assicurata potrà percepire un salario indicativo di fr. 73'644. Si può dunque considerare che con la frequentazione e conclusione di questa formazione, l’assicurata potrà recuperare la sua capacità di guadagno. Di conseguenza, l’assicurata sarà considerata convenientemente reintegrata” (doc. 50-3).

2.12. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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