Raccomandata
Incarto n. 32.2012.36
cr/DC/sc
Lugano 31 gennaio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 dicembre 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1955, in precedenza attiva in qualità di aiuto-cucina, in data 10 luglio 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, in quanto affetta da “problemi a livello cervicobrachiale, spalla sinistra; stato depressivo; diabete; ipertensione” (doc. 5/1-8).
Esperiti gli accertamenti del caso, con progetto di decisione del 3 gennaio 2007 (doc. 19/1-3), poi confermato con decisione del 6 luglio 2007 (doc. 27/1-9), l’Ufficio AI ha attribuito all’interessata una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° ottobre 2006 (doc. 38).
Il diritto ad una rendita intera di invalidità è poi stato confermato, in esito alla procedura di revisione intrapresa nel 2008 (doc. 28), con decisione del 19 gennaio 2009 (cfr. doc. 35-1), cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. In esito ad una nuova procedura di revisione, avviata d’ufficio nel gennaio 2011, dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica affidata al Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) (doc. 45) e una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc. 47), con progetto di decisione del 24 ottobre 2011 (doc. 51/1-4), poi confermato con decisione del 23 dicembre 2011, l’Ufficio AI – preso atto, come stabilito in ambito peritale, di un miglioramento dello stato di salute dell’interessata dal profilo reumatologico, che l’ha resa abile al lavoro al 50% in attività adeguate - ha ridotto ad un quarto di rendita di invalidità (grado di invalidità del 48%) a partire dal 1° marzo 2012 la rendita intera fin lì versata all’assicurata (doc. A1).
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando che la decisione impugnata venga annullata e che l’interessata continui a beneficiare, come in precedenza, del diritto ad una rendita intera di invalidità.
Il rappresentante dell’assicurata ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente il patrocinatore della ricorrente ha contestato la decisione dell’amministrazione, rilevando che, contrariamente a quanto stabilito in sede peritale dal dr. __________, lo stato di salute dell’assicurata non ha subìto alcun miglioramento rispetto al passato.
L’avv. RA 1 ha ritenuto “irragionevole e contraddittoria” la valutazione peritale del dr. __________ - secondo la quale l’assicurata sarebbe inabile al lavoro all’80% nella sua precedente attività di aiuto-cucina, ma sarebbe invece da considerare abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali – dato che egli non indica “in alcun modo cosa di più ancora semplice e ripetitivo dell’aiuto-cucina l’assicurata possa ancora ragionevolmente svolgere alla luce delle limitazioni funzionali”.
Il legale dell’assicurata ha inoltre evidenziato che, in occasione di una recente visita medica presso l’Ospedale regionale di __________, il dr. __________ e il dr. __________ hanno confermato l’esistenza dei disturbi fisici dell’interessata.
Il patrocinatore ha quindi ritenuto il referto peritale del dr. __________ “non convincente, né conclusivo, sia con riguardo alle diagnosi che all’asserito miglioramento, non condiviso dai medici curanti, tra cui il dr. med. __________, esperto reumatologo”.
Alla luce di queste considerazioni, il legale dell’assicurata ha quindi concluso che “si impone dunque di procedere con una perizia giudiziaria, ritenuto che il rapporto medico del dr. __________ agli atti AI non è convincente e contrasta con le valutazioni mediche concordi nel tempo espresse da medici anche specialisti” (doc. I).
1.4. In data 27 febbraio 2012, il patrocinatore dell'assicurata ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. V + AA3), oltre a nuova documentazione medica, attestante la totale incapacità lavorativa dell’assicurata (doc. V + AA1-2).
1.5. L’UAI, in risposta - dopo avere ribadito la correttezza delle valutazioni peritali ordinate dell’amministrazione e, in particolare, di quella eseguita dal dr. __________ - ha riconfermato la propria decisione, chiedendo la reiezione del ricorso (doc. VII).
1.6. Con osservazioni del 6 marzo 2012, l’amministrazione, sulla scorta delle considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR – il quale ha ribadito che, “come specificato dal dr. __________, vi è stata una sostanziale evoluzione positiva a livello della spalla, evoluzione che ha permesso di determinare una capacità lavorativa esigibile in attività adatta” (doc. VIII/bis) - ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. VIII).
1.7. In data 27 marzo 2012, il patrocinatore dell’assicurata ha ribadito le contestazioni ricorsuali a proposito dell’attendibilità della valutazione peritale del dr. __________, contestando che vi sia stato un miglioramento dello stato di salute dell’interessata giustificante una riduzione del diritto alla rendita di invalidità (doc. XI + 1).
1.8. Con osservazioni del 19 aprile 2012, l’Ufficio AI, sulla base delle considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR – il quale ha ribadito che, nella sua valutazione peritale, il dr. __________ ha specificato le ragioni per le quali egli ha ritenuto che lo stato di salute dell’interessata abbia subìto un miglioramento (doc. XIII/bis) - ha ancora una volta chiesto la reiezione del ricorso (doc. XIII).
1.9. In data 2 maggio 2012, il patrocinatore dell’assicurata ha sottolineato come l’amministrazione non abbia preso posizione in merito alle critiche ricorsuali, ma si sia limitata unicamente a riprendere testualmente quanto asserito dal medico del SMR, il quale, a sua volta, si è espresso solo riguardo alla fibromialgia, omettendo di considerare tutte le altre patologie che affliggono l’interessata (doc. XV).
Queste considerazioni dell’assicurata sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XVI), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
1.10. In corso di causa, il TCA ha interpellato l’amministrazione, al fine di ottenere alcune precisazioni in merito alla determinazione del reddito da invalido, con riferimento in particolar modo alle riduzioni percentuali da applicare a tale reddito (doc. XVIII).
L’Ufficio AI ha risposto con scritto del 2 agosto 2012 (doc. XIX + 1-6), che è stato immediatamente trasmesso alla ricorrente per una sua presa di posizione (doc. XX).
1.11. Con scritto del 27 agosto 2012, il patrocinatore ha contestato la risposta fornita dall’amministrazione alla richiesta di precisazioni del TCA, ritenendo giustificato applicare al reddito da invalido sia una riduzione per tenere conto del cosiddetto gap salariale, sia un’ulteriore riduzione percentuale del 15% almeno per tenere conto di tutti gli altri aspetti del caso concreto (doc. XXI + 1).
1.12. In data 30 agosto 2012, il TCA ha nuovamente interpellato l’amministrazione, chiedendo di precisare i motivi per i quali al reddito da invalido è stata applicata una riduzione del 9% “per attività leggera” e non del 10%, nonché le ragioni per le quali è stata applicata una riduzione del 5% “per altri fattori di riduzione”, precisando di quali fattori si tratti (doc. XXII).
L’Ufficio AI ha risposto con scritto dell’11 settembre 2012 (doc. XXIII + 1-2), che è stato immediatamente trasmesso all’assicurata (doc. XXIV), per osservazioni.
1.13. In data 1° ottobre 2012, il patrocinatore ha ribadito le contestazioni ricorsuali a proposito del calcolo del grado di invalidità effettuato dall’amministrazione, facendo nuovamente notare che una riduzione del reddito da invalido del 15%, anziché del 14% come riconosciuto dall’Ufficio AI, condurrebbe a riconoscere un grado di invalidità del 50% (doc. XXV + 1).
Queste considerazioni del patrocinatore dell’assicurata sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XXVI), per conoscenza.
1.14. In data 5 ottobre 2012, il TCA ha chiesto all’amministrazione delle precisazioni riguardo alla “prassi interna” cui ha fatto riferimento l’Ufficio AI nello scritto dell’11 settembre 2012 (doc. XXVII).
L’UAI ha risposto con scritto del 16 novembre 2012 (doc. XXVIII + 1-2).
In data 20 novembre 2012, preso atto della risposta fornita dall’amministrazione, il TCA ha chiesto all’UAI ulteriori precisazioni (doc. XXIX).
L’Ufficio AI ha risposto con scritto del 6 dicembre 2012 (doc. XXX).
1.15. In data 7 gennaio 2013, il patrocinatore ha ribadito che l’applicazione di una riduzione del reddito da invalido del 15%, anziché del 14% come riconosciuto dall’amministrazione, condurrebbe a riconoscere all’assicurata un grado di invalidità del 50% (doc. XXXII).
Queste considerazioni del legale dell’interessata sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XXXIII), per conoscenza.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a ridurre ad un quarto di rendita di invalidità, in via di revisione, la rendita intera di cui era al beneficio RI 1.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.3. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che
una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
Per quanto concerne le conseguenze della giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme (cfr. DTF 130 V 352) sulle rendite correnti, l’Alta Corte nella DTF 135 V 201 ha stabilito che una decisione cresciuta in giudicato riguardante una prestazione durevole solo eccezionalmente deve essere adattata, a sfavore dell'assicurato, a una modificata prassi giudiziaria. Un'eccezione richiede in primo luogo un'ampia diffusione della nuova giurisprudenza. È inoltre necessario che la giurisprudenza precedente sia ancora applicabile solo a poche persone, privilegiandole in modo urtante, oppure che l'assegnazione iniziale della prestazione appaia assolutamente insostenibile nell'ottica della nuova prassi (consid. 6, in particolare consid. 6.4). La giurisprudenza sviluppata in DTF 130 V 352 non giustifica la riduzione o la soppressione di una rendita corrente a titolo di adattamento a basi giuridiche modificate (consid. 7).
In un’altra sentenza 9C_1009/2008 del 1° maggio 2009 pubblicata in DTF 135 V 215 il TF ha confermato che la giurisprudenza esposta in DTF 130 V 352 non costituisce un motivo sufficiente per revocare, a titolo di adattamento a basi giuridiche modificate, delle rendite d'invalidità correnti (consid. 6). Nemmeno l'art. 7 cpv. 2 LPGA, che non modifica la nozione di incapacità al guadagno, costituisce un titolo giuridico sufficiente per fare ciò (consid. 7).
2.5. Nel caso concreto, dagli atti di causa risulta che, nell’ambito della richiesta di prestazioni del 10 luglio 2006 (doc. 5/1-8), l’Ufficio AI, sulla base delle considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 22 dicembre 2006 – nelle quali aveva considerato l’assicurata globalmente inabile al lavoro al 100%, dal mese di ottobre 2005, in qualsiasi attività, essendo la stessa, dal profilo somatico, inabile al lavoro al 100%, come da perizia reumatologica eseguita dal dr. __________ per conto dell’assicuratore malattia e, dal profilo psichico, inabile al lavoro al 50%, come ritenuto dal dr. __________ (cfr. doc. 18-1) – con decisione del 6 luglio 2007, aveva riconosciuto all’assicurata una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) a partire dal 1° ottobre 2006 (doc. 27/1-9).
Secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.
In tale contesto, il TCA deve situarsi al mese di dicembre 2011 (momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel frattempo (dal 6 luglio 2007 al 23 dicembre 2011), le condizioni di salute dell’assicurata sono migliorate in misura tale da giustificare una riduzione del diritto alla rendita o se vi è stato, al contrario, un peggioramento delle stesse, come sostenuto dalla ricorrente.
2.6. Nel questionario per la revisione della rendita l’assicurata ha indicato che il suo stato di salute è peggiorato (doc. 37).
L’Ufficio AI, al fine di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha quindi fatto esperire una nuova perizia psichiatrica, affidata al dr. __________ e una nuova perizia reumatologica, a cura del dr. __________.
Nel referto peritale del 15 maggio 2011, il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “depressione di media entità (ICD10-F32.1)” e, quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome dolorosa diffusa di tipo fibromialgico; problemi nella relazione con il coniuge (ICD10-Z63.0); presenza a casa di un familiare bisognoso di cura (Z63.6)”, ha considerato l’interessata inabile al lavoro nella misura del 50% (doc. 45-10).
Nel referto peritale del 6 ottobre 2010, il dr. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “periartropatia omero-scapolare tendinopatica alla spalla sinistra con rottura del tendine del muscolo sovraspinato; sindrome cervico-vertebrale con componente cervico-brachiale a sinistra su alterazioni degenerative in particolar modo al segmento C5-C6; sindrome lombo-vertebrale su iniziali alterazioni degenerative”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato quella di “fibromialgia” (doc. 47-8), ha considerato l’assicurata, a partire dal momento della sua valutazione peritale, inabile al lavoro nella misura dell’80% nell’attività di aiuto cucina, ma abile al lavoro in misura completa sia nello svolgimento di attività adatte, sia quale casalinga (doc. 47-10).
Questo Tribunale, viste le risultanze mediche appena esposte e richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.2.), dopo attenta analisi degli atti, deve concludere che, a ragione, l’Ufficio AI ha ritenuto che vi sia stato un miglioramento, da un punto di vista reumatologico, delle condizioni di salute dell’interessata, così come accertato nella perizia del dr. __________.
Il TCA non ha, infatti, motivo, dal profilo reumatologico, per mettere in dubbio la valutazione peritale del dr. __________, dalla quale emerge chiaramente un miglioramento dello stato valetudinario dell’assicurata rispetto alla precedente valutazione del dr. Goldinger.
Nel rapporto peritale del 21 aprile 2006, il dr. __________ aveva sottolineato che “dal lato reumatologico vi è da una parte un’irritabilità meccanica rilevante della spalla sinistra nell’ambito di un conflitto sottoacromiale con un danno strutturale della cuffia dei rotatori associato ad un deposito calcareo nella zona subacromiale di dimensioni piuttosto rilevanti” (doc. 2-6 inc. cassa malati).
Tale calcificazione non è più stata, in seguito, riscontrata dal dr. __________, il quale, nel proprio referto peritale, ha evidenziato che “le radiografie convenzionali da me ripetute alla spalla sinistra mostrano la scomparsa della calcificazione antecedentemente descritta e che fu trattata con sedute d’onde d’urto. È quindi avvenuto un riassorbimento di tale calcificazione”, aggiungendo che “vi è stato quindi dal punto di vista radiologico e clinico un miglioramento rispetto alla valutazione peritale del dr. __________ del 2005, determinato dal riassorbimento della calcificazione e dal fatto che il deficit funzionale determinato dalla lesione del tendine del sovraspinato è stato in parte compensato con la muscolatura accessoria” (doc. 47-9). Il dr. __________ ha inoltre indicato di avere potuto “eseguire una valutazione clinica completa della spalla sinistra con un’elevazione attiva di 120° e un’abduzione di 120° e la presenza di un arco dolente e un test d’impingement positivo. Valutazione che non era possibile agli altri colleghi che avevano visitato l’assicurata antecedentemente” (doc. 47-9).
Il perito ha così concluso per una abilità lavorativa completa dell’assicurata nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, a partire dal momento della valutazione peritale (doc. 47-10).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni, ben motivate, espresse dal dr. __________ e che, del resto, sono state condivise dal dr. __________ del SMR nel rapporto del 17 ottobre 2011 (doc. 48-1).
Neppure i certificati prodotti dall’assicurata in corso di causa permettono una diversa valutazione della fattispecie.
Nei referti del 19 dicembre 2011 (doc. XVII/Z) e del 7 febbraio 2012 (doc. AA2), il dr. __________ si è unicamente limitato a certificare un’inabilità lavorativa, peraltro non quantificata, a causa della presenza di una “radicolopatia irritativa C6 a sinistra” non migliorata clinicamente nonostante i trattamenti intrapresi a partire dal 2008, mentre il dr. __________, nel referto del 20 febbraio 2012, ha considerato l’assicurata, tenuto conto dell’affezione alla spalla sinistra e dell’affezione cervicobrachiale con radicolopatia irritativa C6 a sinistra, inabile al lavoro al 100% “anche con la scomparsa della calcificazione ma restante il deficit funzionale determinato dalla lesione del tendine sovraspinato” (doc. AA1).
Il medico del SMR, dr. __________, al quale sono stati sottoposti questi referti, nelle annotazioni 5 marzo 2012 (doc. VIII/bis) e del 18 aprile 2012 (doc. XIII/bis) ha confermato la correttezza delle conclusioni poste dal dr. __________ nell’ambito della perizia SAM e nel rapporto del SMR del 17 ottobre 2011, rilevando come “già nell’esame RM del 2008 era descritta un’ernia discale C5/C6 con indentazione significativa sulla radice C6 a sinistra, indentazione che rimane senza ripercussione misurabile”, aggiungendo che “l’attuale valutazione neurologica ha permesso di escludere una sofferenza neurogena acuta o cronica a tale livello” (doc. VIII/bis).
Il dr. __________ del SMR ha poi concluso che “come specificato dal dr. __________ vi è stata una sostanziale evoluzione positiva a livello della spalla, evoluzione che ha permesso di determinare una capacità lavorativa esigibile in attività adatta” (doc. VIII/bis), sottolineando che “nella valutazione peritale del dr. __________ sono state specificate le ragioni per le quali egli ritiene uno stato di salute migliorato” (doc. XIII/bis).
Il TCA condivide queste considerazioni del medico del SMR.
Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, dall’accurato esame peritale del 13 maggio 2011 eseguito dal dr. __________ è emerso che lo stato di salute dell’interessata non ha, di fatto, subìto delle variazioni rispetto al passato.
Secondo il perito, infatti, l’assicurata, affetta da “depressione di media entità (ICD10-F32.1)” e, quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, da “sindrome dolorosa diffusa di tipo fibromialgico; problemi nella relazione con il coniuge (ICD10-Z63.0); presenza a casa di un familiare bisognoso di cura (Z63.6)”, continua ad essere inabile al lavoro nella misura del 50% (doc. 45-10), come già considerato in precedenza dal dr. __________.
Il dr. __________ ha espressamente indicato che “la limitazione della capacità lavorativa per motivi psichiatrici esiste dal 2005 in avanti”, sottolineando che “successivamente lo stato depressivo della paziente non ha mostrato significativi miglioramenti per cui l’incapacità lavorativa psichiatrica è risultata ancora del 50%” (doc. 45-10).
Il TCA non può che concordare con questa valutazione specialistica, che non è, del resto, stata smentita da altri referti specialistici attestanti l’esistenza di patologie psichiatriche maggiormente invalidanti.
Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è inabile al lavoro all’80% nella precedente attività di aiuto cucina, ma è abile al lavoro nella misura del 50% in un’attività adeguata.
2.7. Siccome è esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del 50%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
2.7.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.
Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).
Nel caso di specie, nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha preso in considerazione un reddito da valido di fr. 43’715.-- (cfr. doc. A1), ottenuto aggiornando al 2010 il salario di fr. 3'150.--mensili / fr. 40'950.-- annuali (2006) (cfr. doc. 53-1), corrispondenti a quanto avrebbe potuto percepire l’assicurata nella sua precedente attività di aiuto cucina, conformemente a quanto indicato dalla ditta __________ nell’apposito questionario per il datore di lavoro compilato in data 5 agosto 2006 (doc. 13-3).
Il TCA ritiene corretto il reddito da valido stabilito dall’amministrazione, il cui importo non è stato, del resto, contestato in sede di ricorso.
2.7.2. Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 4'394.-- mensili oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurata, quale aiuto cucina, avrebbe guadagnato nel 2010 fr. 43'715 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.7.1.).
Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 47’312, cfr. Tabella TA1 p.to 55-56 “servizi di alloggio e di ristorazione”, livello di qualifica 4, fr. 3’714.-- X 12 mesi = 44’568.-- riportato su 42.3 ore).
Ora, qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).
Chiamato dal TCA a spiegare le ragioni per le quali l’amministrazione nel caso presente non ha applicato al reddito da invalido dell’interessata una riduzione per tener conto del “gap salariale”, l’Ufficio AI, rifacendosi a quanto indicato dalla consulente IP incaricata nello scritto del 2 agosto 2012, ha risposto:
" (…)
Dal questionario del datore di lavoro risulta un salario mensile pari a fr. 3'150.- per l’anno 2005. Tale salario corrisponde al salario minimo definito nel contratto della ristorazione per l’anno 2005. Nell’anno 2006 sarebbe dovuto aumentare a fr. 3'182.- (l’aumento non è però avvenuto, si presuppone per la malattia).
Si rammenta però che la signora RI 1 prima di iniziare presso tale datore di lavoro aveva ben sei anni di esperienza nel settore della ristorazione effettuati presso il Ristorante __________.
Quindi, presso __________, la signora RI 1 avrebbe potuto richiedere un salario maggiore al minimo salariale considerando appunto l’esperienza professionale ed avvicinarsi al salario stabilito nella categoria 55.4 delle Tabelle RSS TA1. Per tale motivo si reputa che l’assicurata si sia accontentata del suo salario e non si reputa opportuno applicare il gap salariale.
A titolo informativo si sottolinea che anche volendo tenere conto – per ipotesi di lavoro – di un gap salariale, l’assicurata non aumenterebbe il suo grado AI. La valutazione sarebbe la seguente:
calcolo CGR considerando Gap salariale
reddito da valido: fr. 43'715.-
Gap salariale: quale reddito statistico si fa riferimento alla categoria 55 (alberghi e ristoranti), persona senza qualifica delle tabelle RSS TA1.
Per l’anno 2010 (dati statistici più aggiornati) risulta un salario annuo pari a fr. 47'312.- (allegato A).
Paragonando il reddito da valido concreto (fr. 43'715.-) con il reddito statistico (fr. 47'312.-) si ottiene una differenza del 7.6%. Lo scarto effettivo risulta essere del 2.6% (7.6% - 5%).
Grado di invalidità considerando il GAP salariale (si veda tabella CGR allegata – allegato B).
Applicando la riduzione del 2.6% gap salariale al reddito da invalido (26'444.-) risulta un reddito pari a fr. 25'756.-. Da tale reddito vengono tolte le riduzioni totali del 14% (attività leggera ed altri fattori) e si ottiene fr. 22'151.-.
Il grado di invalidità sarebbe il seguente:
43'715 – 22'151 x 100 = 49.33% (arrotondato all’eccedenza 49.40%)”
43’715
(Doc. XIX/1)
Il patrocinatore della ricorrente ha contestato questa presa di posizione dell’amministrazione, evidenziando che l’assicurata ha iniziato a lavorare presso il __________ dopo un periodo di disoccupazione e che l’aumento salariale già previsto non è avvenuto per le condizioni di salute della ricorrente (doc. XXI).
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non concorda con le considerazioni espresse dall’UAI, ma ritiene invece maggiormente attendibile quanto indicato dal patrocinatore a proposito del fatto che l’assicurata, straniera, nata nel 1955, in realtà non si è “accontentata” di un salario modesto allorquando ha iniziato a lavorare presso il __________. Ella lo ha invece fatto in quanto veniva da un periodo di disoccupazione (cfr. doc. 9-4) e dunque per un motivo estraneo all’invalidità (cfr. STF 9C_435/2012 del 4 gennaio 2013).
Pertanto, il reddito statistico da invalido (fr. 52'728) va ridotto, come indicato “a titolo informativo” dall’amministrazione nello scritto del 2 agosto 2012 (cfr. doc. XIX/1) - in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 - del 2.6% - percentuale corrispondente al gap salariale del 7.6% (fr. 47’312 vs. fr. 43’715), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si attesta pertanto a fr. 51'357.07.
Ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), da un punto di vista medico, l’assicurata può esercitare, da giugno 2011, un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 50%, il reddito statistico citato va ridotto del 50% e ammonta a fr. 25'678.50 (fr. 51'357.07 ridotti del 50%).
2.7.3. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%).
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.7.4. Nel caso concreto, nel rapporto del 24 ottobre 2011, il consulente in integrazione professionale ha applicato una riduzione del 14% così motivata: “9% per attività leggere e 5% per altri fattori di riduzione” (doc. 53/3-4).
In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75. L'Alta Corte ha ribadito che il giudice non può, senza validi motivi, sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione.
Chiamato dal TCA a giustificare le ragioni per le quali sono state attribuite le percentuali di riduzione del “9% per attività leggere e 5% per altri fattori di riduzione”, l’Ufficio AI, con scritto dell’11 settembre 2012, ha risposto:
" (…)
Occorre rilevare come, per prassi interna (cfr. la qui di seguito allegata tabella di riduzioni) ed al fine di garantire una parità di trattamento, per gli assicurati che presentano una limitazione a sollevare oggetti pesanti di 3 Kg viene effettuata una riduzione dal reddito statistico del 9%. La riduzione del 10% viene invece effettuata quando gli assicurati hanno un limite di caricabilità di 2 Kg. Lo scrivente Ufficio AI tiene a rilevare come nel caso concreto tale riduzione sia stata favorevole all’assicurata, difatti il sopradescritto limite di caricabilità influisce sulla riduzione operata per attività leggera unicamente quando non è già compreso nella valutazione dell’incapacità lavorativa dell’assicurato. Nella fattispecie, la capacità lavorativa residua valutata dal dr. __________ e riportata dal SMR dr. med. __________ nel suo rapporto del 17 ottobre 2011, era già comprensiva delle limitazioni funzionali. Di conseguenza, in un corretto inserimento dati nella tabella della capacità di guadagno residua, una riduzione per attività leggera non avrebbe nemmeno dovuto figurare.
Invitato dal TCA a fornire ulteriori chiarimenti a proposito della “prassi interna” sopraccitata (doc. XXVII), l’Ufficio AI, con scritto del 16 novembre 2012, ha innanzitutto rilevato che “il modo di procedere descrittole l’11 settembre 2012 e precisatole in questa sede è stato adottato unicamente dall’Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino e non ha valenza nazionale”, aggiungendo che “la prassi sviluppata dall’UAI-TI, di cui si dirà in dettaglio nel corso del presente allegato, è scaturita primariamente dall’esame della prassi degli altri Uffici AI” (doc. XXVIII).
Quanto alle modalità di attuazione della direttiva interna del 15 maggio 2009, l’amministrazione ha precisato di avere stabilito “i valori di riduzione massimi e minimi per ogni singola eventualità (attività leggera, età ed anni di servizio, limitazioni della funzionalità, nazionalità e permesso di soggiorno, tasso di occupazione)”, dopo avere proceduto, anche grazie all’aiuto di un economista aziendale, ad un’analisi delle tabelle di riferimento dell’Ufficio federale di statistica (di seguito UFST) concernenti il salario mensile lordo (valore centrale) per rami economici, classi di età e livello di qualifica richiesto dal posto di lavoro (1/3) – settore privato (doc. XXVIII).
Passando all’analisi dei singoli aspetti, l’amministrazione ha rilevato che, per quanto riguarda la riduzione applicabile “per attività leggere”, è stata stabilita “una riduzione del 10% per gli assicurati che presentano un limite di caricabilità di 1 kg (indipendentemente che siano uomini o donne). Da tale asserto, l’UAI-TI ha, in modo scalare, determinato le altre riduzioni, sino a stabilire che raggiunti i limiti di sollevamento di 15 kg per le donne e di 20 kg per gli uomini, la riduzione per attività leggera non va più applicata”.
L’amministrazione ha aggiunto che tale “modo di procedere è stato nel corso del tempo sviluppato rispetto a quanto più genericamente stabilito dalla direttiva interna, nella quale si legge segnatamente che:
" Come noto, i livelli di qualifica ai quali viene normalmente fatto riferimento comprendono delle attività semplici e ripetitive (livello 4), sia leggere che pesanti.
Le attività leggere sono tuttavia di regola remunerate meno rispetto a quelle medio-pesanti o pesanti.
Qualora l’assicurato non sia più in grado di svolgere attività pesanti, appare quindi corretto ammettere una riduzione percentuale sul reddito statistico, considerato che la persona potrà ambire ad un salario in realtà inferiore a quello indicato.
Le seguenti tabelle considerano anche l’entità della limitazione:
uomini
kg
percentuale
Fino a – 4.99
10 – 8%
5 – 9.99
8 – 5%
10 – 14.99
5 – 3%
15 – 19.99
3 – 1%
20
0
donne
kg
percentuale
Fino a – 4.99
10 – 8%
5 – 9.99
8 – 4%
10 – 14.99
4 – 1%
15 – 19.99
0
(doc. XXVIII).
Quanto alla riduzione per l’età e gli anni di servizio, l’Ufficio AI, sulla base delle tabelle dell’UFST, ha considerato che:
" Fino ai 30 anni d’età in tutte le divisioni economiche i giovani subiscono una penalizzazione a livello salariale. La stessa tendenza si è constatata quando una persona ha all’attivo pochi anni di servizio. È però importante dire che la penalizzazione è contenuta e si esaurisce quasi sempre in un lasso di tempo di pochi anni (di solito inferiore ai 3 o 4 anni).
Occorre tuttavia ammettere che le persone con un’età superiore ai 50 anni, con un livello di scolarità medio-basso e sempre attive nel medesimo settore d’attività, possono subire una perdita di guadagno sul lungo periodo.
Per questi assicurati, considerando i valori statistici e la realtà economica del nostro Cantone, abbiamo ritenuto opportuno applicare una riduzione del 4% per coloro che hanno una fascia di età compresa fra i 50 e i 59 anni e del 7% per chi ha un’età compresa tra i 60 e i 65 anni. Oltre a ciò è stato ritenuto importante aggiungere una riduzione ulteriore dell’1% per coloro che hanno svolto per lungo tempo sempre la stessa attività o lavorano sempre nello stesso settore (mentre non sussiste questa riduzione per le persone che sono state attive in diversi settori o che hanno svolto differenti attività in quanto considerate maggiormente adattabili).” (Doc. XXVIII)
Rispondendo al quesito in merito alle graduazioni fra un minimo e un massimo all’interno delle fasce d’età, l’amministrazione ha comunicato che “la percentuale applicata è unica (fa stato quindi solamente l’appartenenza ad una determinata fascia d’età)” (doc. XXVIII).
Chiamata, infine, dal TCA a precisare che cosa debba intendersi con l’espressione “la prassi sviluppata dall’UAI-TI è scaturita primariamente dall’esame della prassi degli altri Uffici AI” (doc. XXIX), l’amministrazione, con scritto del 6 dicembre 2012, ha rilevato che tale espressione “era intesa quale riferimento alla giurisprudenza federale relativa alle riduzioni sul reddito ipotetico da invalido (tali sentenze sono appunto state emesse a seguito dell’impugnazione delle decisioni dei vari Uffici AI cantonali)” (doc. XXX).
Nella presente fattispecie, questo Tribunale non può fare proprie le considerazioni espresse dall’amministrazione.
Nonostante sia lodevole l’intenzione di garantire l’uguaglianza di trattamento addotta dall’Ufficio AI a giustificazione dell’adozione di una propria “prassi interna” (cfr. doc. XXIII e doc. XXVIII), il TCA ritiene che ciò non può essere messo in atto autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino, ma deve avvenire tramite una direttiva a livello federale, da parte dell’UFAS, proprio al fine di garantire un’applicazione uniforme della legge in tutta la Svizzera.
Trattandosi di riduzioni da apportare al reddito da invalido, determinato sulla base di valori nazionali (cfr., al riguardo, quanto deciso dallo Corte plenaria del Tribunale federale il 10 novembre 2005 a proposito dell’inapplicabilità, nella determinazione del reddito ipotetico da invalido per il Canton Ticino, dei valori statistici regionali, a favore dei salari statistici nazionali, SVR 2007 UV n. 17 pag. 56 citata al consid. 2.7.2.), anche la relativa quantificazione della deduzione da apportare non può che venire stabilita a livello federale.
Il TCA constata peraltro che il Tribunale federale, finora - pur senza dettagliare in maniera così approfondita la percentuale attribuibile ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione) - ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 (5%-10%-15%-20%-25%).
Un’“eccezione” a tale regola è data nel caso in cui l’Alta Corte non determini in maniera precisa la deduzione, ma la fissi all’interno di due valori, come, ad esempio, avvenuto nella STF I 870/05 del 2 maggio 2007, nella quale, considerando che “a una persona nelle condizioni del ricorrente debba essere senz’altro concessa una deduzione tra il 15% e il 20%”, il TF ha applicato la riduzione del 17.5%, corrispondente alla media tra i due valori indicati.
Le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano quindi conferma nella giurisprudenza federale, anche la più recente.
Ad esempio, in una sentenza STF 9C_955/2011 del 7 novembre 2012, l’Alta Corte ha ritenuto opportuno, contrariamente a quanto deciso dall’amministrazione (che non aveva applicato alcuna riduzione) e confermato dai primi giudici, accordare una riduzione del 10% sul reddito da invalido; in una STF 9C_740/2012 del 22 ottobre 2012, la nostra Massima Istanza ha confermato la correttezza della riduzione del 5% operata sul reddito da invalido dall’amministrazione e confermata dal TCA, ritenendo che né le limitazioni funzionali, né l'età e neppure il tasso di occupazione giustificassero una deduzione supplementare; in una STF 9C_289/2012 del 15 ottobre 2012, il Tribunale federale ha ritenuto opportuno, contrariamente a quanto deciso dall’amministrazione e confermato dai giudici cantonali, accordare una riduzione del reddito da invalido del 15% per tener conto dell’età dell’assicurata, della sua lunga assenza dal mercato del lavoro e delle sue limitazioni funzionali; in una STF 9C_449/2012 del 3 ottobre 2012, l’Alta Corte ha confermato la correttezza della riduzione del 20% applicata dai giudici cantonali al reddito da invalido, contrariamente a quanto invece ritenuto dall’amministrazione (che non aveva riconosciuto riduzione alcuna), per tenere conto dell’età dell’assicurata, delle sue limitazioni funzionali, della mancanza di formazione professionale e delle sue scarse conoscenze linguistiche; in un’altra STF 9C_603/2011 del 20 aprile 2012, il Tribunale federale ha avallato la riduzione percentuale del 10% riconosciuta dai giudici cantonali, contrariamente al parere dell’amministrazione, per tenere conto dell’età e della gravità dei problemi di salute di un’assicurata; ancora, in una STF 8C_585/2011 del 5 aprile 2012, l’Alta Corte ha confermato la riduzione del 10% apportata dai primi giudici al reddito da invalido, rilevando come una tale riduzione fosse già giustificata tenuto conto dell’età dell’assicurata; in una STF 9C_390/2011 del 2 marzo 2012, il TF ha confermato la correttezza dell’innalzamento operato dai giudici cantonali della percentuale di riduzione attribuita dall’amministrazione, portata dal 15% al 20%, per tener conto anche dell’età dell’assicurata e di tutte le circostanze del caso concreto; in una STF 9C_273/2011 del 27 gennaio 2012, la nostra Massima Istanza ha considerato che nell'aumentare, dal 10% al 20%, il tasso di riduzione sul reddito base da invalido, i primi giudici hanno effettuato “un legittimo controllo di adeguatezza della decisione amministrativa fondandosi peraltro su motivi pertinenti, riconosciuti dalla giurisprudenza”; in una STF 9C_854/2010 del 30 dicembre 2010, tenuto conto dell’età e delle importanti limitazioni funzionali di un’assicurata, il TF ha considerato che la riduzione del 5% applicata dall’amministrazione al reddito da invalido, poi avallata dai giudici cantonali, fosse troppo bassa, innalzandola al 15%.
Alla luce di quanto appena esposto il TCA non può quindi condividere la scelta dell’Ufficio AI e ritiene corretto - in applicazione della giurisprudenza riprodotta al consid. 2.7.3. - applicare una riduzione complessiva del 15% (cfr., in particolare, STF 9C_955/2011 del 7 novembre 2012, nella quale al reddito da invalido di un’assicurata, nata nel 1964, oltre ad una riduzione del 50% per tenere conto di un’esigibilità lavorativa, dal profilo medico, del 50%, il TF ha applicato una riduzione percentuale del 10%).
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 51'357.07, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 21'826.75. Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 43'715.-- (consid. 2.7.1.) emerge un tasso d’invalidità del 50.07% arrotondato al 50% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita d’invalidità.
Alla luce di quanto sopra esposto, la rendita intera di cui ha beneficiato l’assicurata non va ridotta ad un quarto di rendita dal 1° marzo 2012, come indicato dall’UAI, bensì ad una mezza rendita, per un grado di invalidità del 50%, a partire dal 1° marzo 2012, giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI.
2.8. L’assicurata nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’allestimento di una nuova perizia (doc. I, pag. 9).
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.
2.9. Parzialmente vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61 lett. g LPGA).
2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a carico della ricorrente.
2.11. L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
Ritenuti l'esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).
Per la parte del ricorso in cui la ricorrente è soccombente, ella può invece essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Dal certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. AA3) emerge che l’assicurata è senza attività lucrativa e percepisce fr. 6'304 annui dalla Cassa Pensione, mentre il marito è al beneficio di una rendita AI annua di fr. 10'020, rendita SUVA di fr. 15'518.-- annui e percepisce fr. 18’349.-- annui dalla Cassa Pensione (cfr. doc. AA3).
Il reddito complessivo della famiglia ammonta, quindi, complessivamente a fr. 4’182.-- mensili.
Con tale reddito l’assicurata deve far fronte a fr. 1'700.-- quale importo base mensile per se stesso e il marito, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.
Tale ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° settembre 2009).
Bisogna poi computare il canone di locazione per l’abitazione a carico dell’istante, che ammonta a fr. 780.-- al mese; i premi afferenti all’assicurazione malattia, di fr. 422.35 mensili per ciascun coniuge; le imposte, cifrate in fr. 1'493 per l’anno 2011 (cfr. doc. AA3), per delle uscite mensili totali pari a fr. 3’449.10.
In simili condizioni, anche volendo tenere conto del fatto che all'importo base mensile del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo LEF per coniugi di fr. 1'700.- va aggiunto un supplemento del 15%-25% conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004, ossia fr. 255.- rispettivamente fr. 425.-, per delle uscite totali di fr. 3'704.10 rispettivamente di fr. 3’874.10, risulterebbe comunque un'eccedenza mensile. Inoltre, considerato che ai redditi va pure aggiunta la mezza rendita AI dell’assicurata, non può essere ammessa l’indigenza della ricorrente e la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, per la parte del ricorso in cui l’assicurata è soccombente, va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 23 dicembre 2011 impugnata è annullata.
§§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere all’assicurata una mezza rendita di invalidità dal 1° marzo 2012.
L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, è respinta.
Le spese per fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a carico di RI 1.
L’Ufficio AI verserà all’assicurata l’importo di fr. 1’200.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti