Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.34
Entscheidungsdatum
30.07.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.34

LG/sc

Lugano 30 luglio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 30 dicembre 2011 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1951, casalinga, in data 19 aprile 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) per una sindrome depressiva ricorrente (ICD-10 F33.2) (doc. AI 2-1/9-1).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 21 settembre 2006, cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto la richiesta di prestazioni non avendo l’assicurata risieduto per dieci anni ininterrottamente in Svizzera e versato i contributi AVS durante almeno un anno (doc. AI 11-1).

1.3. L’11 gennaio 2008 l’assicurata ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI indicando di essere affetta da “problemi alla schiena (spina dorsale), depressione, pressione alta, diabete, colesterolo” (doc. AI 12-1/6).

1.4. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, l’UAI con decisione del 30 dicembre 2011 (doc. AI 111-1), preavvisata con progetto del 26 ottobre 2011 (doc. AI 103-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata essendo il grado d’invalidità del 32%.

1.5. Contro questa decisione RI 1, rappresentata dal RA 1 (RA 1), ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata, il rinvio degli atti all’amministrazione per un nuovo esame e la determinazione del grado d’invalidità (doc. I).

L’insorgente ha contestato le valutazioni svolte dall’amministrazione ritenendo che le conclusioni dell’assistente sociale contraddicono quelle mediche del SMR e sono in contrasto con il rapporto del Dr. __________ (doc. I).

1.6. In risposta l’UAI, sulla base delle valutazioni mediche del Servizio Medico Regionale (SMR) e dell’inchiesta economica dell’assistente sociale __________ ha confermato la decisione impugnata e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV).

1.7. In data 16 aprile 2012 il rappresentante di RI 1 si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (doc. VI).

Il doc. VI è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. VII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha correttamente o meno negato all’assicurata il diritto ad una rendita d’invalidità.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.2. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.3. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui

" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

L’Alta Corte in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.

2.4. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.6. Nella presente fattispecie va innanzitutto rilevato che l’UAI ha proceduto alla valutazione del grado d’invalidità ritenendo la ricorrente, prima del danno alla salute, persona senza attività lucrativa ed ha quindi applicato il metodo specifico di calcolo dell'invalidità (cfr. consid. 2.2.).

Nel formulario per la richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità l’assicurata ha indicato di essere “senza attività dal 1994” (doc. AI 12-5).

Il 2 giugno 2008 e il 23 luglio 2010 l’Ufficio AI ha interpellato l’assicurata su tale questione, la quale ha indicato che se non fosse intervenuto il danno alla salute avrebbe svolto un’attività lucrativa a tempo pieno (doc. AI 22-1; 72-1).

Tuttavia, l’Ufficio AI ha ritenuto RI 1, anche senza il danno alla salute, non integrata nel mercato del lavoro e pertanto non salariata, con le seguenti motivazioni:

“(…)

l’Assicurata dichiara di aver lavorato fino al 1994 smettendo quindi di lavorare prima del subentrare del danno alla salute, che viene attestato per la prima volta dal 2002 (Dr. __________) / dal 2003 (Dr. __________);

dall’entrata in Svizzera - nel 1998 - fino all’insorgere del danno alla salute non si è mai adoperata per cercare un impiego. È improbabile che tale scelta sia dovuta ad un periodo transitorio per l’accudimento dei figli, in quanto nel 1998 il figlio minore aveva già 11 anni;

dichiara di non aver cercato impiego a causa del permesso N/F; in realtà è possibile chiedere il permesso di lavoro pur avendo il permesso N/F (questo mi è stato confermato in data odierna dalla signora __________ dell’Ufficio dei permessi);

l’Assicurata in 10 anni di permanenza in Svizzera non ha imparato la lingua italiana, cosa che riflette la difficoltà di integrazione dell’Assicurata

da ultimo, l’insorgere del disturbo di disadattamento (ritenuto non invalidante) che si manifesta con “chiusura persistente e volontaria delle palpebre”, rende impensabile la conduzione di qualunque attività lavorativa confacente con le sue competenze” (doc. AI 83-1).

Viste le argomentazioni addotte dall’Ufficio AI il TCA ritiene che, a giusta ragione, l’amministrazione ha ritenuto l’assicurata casalinga in misura completa (100%).

L’insorgente, da parte sua, in sede ricorsuale non ha contestato l’applicazione del metodo specifico (doc. I).

2.7. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

In una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha ammesso il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.8. Chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni effettuate dal Servizio medico regionale (SMR), da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Nel rapporto medico del SMR del 18 dicembre 2008 il Dr. __________, medico internista e il Dr. __________, medico psichiatra, hanno posto la seguente diagnosi, con influsso sulla capacità lavorativa, e valutazione:

" (…)

Diagnosi:

► Sindrome lombovertebrale cronica su protrusioni discali da L3 a S1; conflitto radice di L4 destra e spondilartrosi

► Gonartrosi bilaterale di grado severo

► Sindrome metabolica con: diabete mellito, ipertensione arteriosa, dislipidemia, obesità

► Pregressa sindrome coronarica

► Sindrome di disadattamento

► Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado medio

Valutazione/conclusione:

Assicurata di 57 anni in buone condizioni generali. Dal 1996 patologia lombare indagata inizialmente nel paese di residenza (provincia di __________). Di tali valutazioni cliniche non abbiamo documentazione. Dal 2002 sindrome metabolica in assicurata con ipertensione arteriosa, obesità, diabete mellito non insulinodipendente, dislipidemia. L'assicurata risulta essere rallentata e limitata nei movimenti ampi di estensione corporea in toto. Dopo 60 minuti in posizione seduta peggioramento della sintomatologia algica lombare All'esame clinico si identifica una spiccata sindrome fibromialgica. L'assicurata utilizza stampelle su appoggio destro e sinistro per gonalgia limitante la deambulazione. Prevale sintomatologia di tipo fibromialgico. Programmi riabilitativi svolti con scarso successo.

La valutazione odierna permette di stabilire i seguenti limiti funzionali: mantiene posizione seduta statica per massimo 1 ora, deve evitare movimenti ripetitivi di flessione, estensione e rotazione di collo e schiena, può sollevare abitualmente massimo kg 10 sia da terra che da piano orizzontale, può sollevare saltuariamente kg 15 sia da terra che da piano orizzontale, deve evitare situazioni di instabilità, deve evitare la deambulazione su terreni sconnessi, deve limitare il salire e scendere le scale.

Assicurata con difficoltà di comprensione linguistica. Lo stato di shock culturale e la grave reazione al lutto con risposta depressiva prolungata, contribuiscono a provocare un certo grado di compromissione delle prestazioni nelle attività quotidiane. Nel rispetto dei limiti funzionali sopra elencati l'assicurata risulta essere esigibile con attività lucrativa per 4 ore al giorno. L'assicurata necessita di adeguato riallenamento lucrativo, questo anche perché, come detto sopra, dimostra conservate capacità sia intellettive sia di concentrazione e attenzione, se viene distolta dai pensieri pessimistici in cui è immersa per la massima parte del tempo anche a causa dello stato di isolamento sociale in cui vive. In attività come casalinga l'assicurata presenta una incapacità lavorativa del 20%. Esigibilità lucrativa dalla data odierna. L'assicurata necessita di adeguato compenso metabolico e indispensabile calo ponderale. Solo dopo il calo ponderale l'assicurata potrà essere candidata per protesi alle ginocchia. Tali provvedimenti risulteranno utili anche alla patologia lombare. L'assicurata nella descrizione della vita quotidiana (passa buona parte del tempo seduta e piange) e nel dettaglio del diario alimentare (mangia poco riso, verdura e frutta) non sembra dichiarare il reale introito calorico, visto il BMI. Tuttavia, alla luce del valore attuale di Hb glicata (6,7%) è possibile che l'A.a abbia ridotto recentemente nell'ultimo trimestre l'apporto di cibo." (doc. AI 31/5-6)

I medici del SMR hanno quindi proceduto ad una seconda valutazione e nelle annotazioni del 28 gennaio 2010 hanno così concluso:

" (…)

All'approccio troviamo I'A.a sola, seduta in area di attesa con gli occhi chiusi, due stampelle appoggiate sulla sedia accanto. Quando la chiamiamo e la salutiamo, l'A.a cerca di alzarsi e nello stesso tempo prendere le stampelle, sempre a occhi chiusi. Le stampelle cadono in terra, il Sig. __________ le raccoglie e aiuta la signora ad alzarsi. L'A.a cammina appoggiandosi alle stampelle, a zig zag sempre a occhi chiusi, sorretta dall'interprete. Una volta raggiunta la poltroncina in sala visita, si rovescia con la schiena all'indietro sullo schienale, si porta la mano destra sugli occhi, muove il capo da destra a sinistra, la mimica appare sofferente. Notiamo che l'A.a porta occhiali da vista appesi al collo con un cordoncino.

L'A.a afferma che non ci vede, che da un anno e tre mesi è in cura da un oftalmologo.

Si tratta evidentemente per noi di un fatto nuovo, mai indagato e che non risulta in nessun certificato medico in ns. possesso, incluso l'ultimo pervenuto il 25 gennaio u.s.

L'A.a estrae con difficoltà da una borsa di plastica, sempre a occhi chiusi anche se notiamo alcuni rapidi movimenti delle palpebre, un certificato del Dr. __________, oftalmologo FMH di __________, che, in data 18.01.10 certifica di avere visitato in data 14.05-4.06-7.12-24.12 l'A.a per ipermetropia, presbiopia, blefarospasmo, strabismo divergente intermittente con ptosi di origine indeterminata.. L'A.a afferma che sarebbe prevista una visita da un oftalmologo a __________, organizzata dal generalista, Dr. __________, ma non ne conoscerebbe la data.

L'A.a continua dicendo che la causa potrebbe essere la depressione. Poiché il discorso va avanti in modo spontaneo sul problema di vista ("A casa cado spesso perché non vedo; per vestirmi, viene una signora della __________; per mangiare tengo brevemente aperto un occhio con una mano, poi memorizzo dove si trova il piatto"), viene chiesto all'A.a se la vista è per le lei il problema maggiore. L'A.a risponde di avere tentato 5 volte il suicidio e dì avere subito molti ricoveri in ospedale. A questo punto, ore 9.40, apre gli occhi, estrae da una borsa di plastica una foto listata a lutto con una cornice di fiori, chiude subito gli occhi portandosi l'indice e il pollice della mano destra sulle palpebre serrate. Afferma che la foto ritrae il figlio morto, apparentemente schizofrenico e deceduto in seguito a tentamen con farmaci.

Si porta allora il discorso sull'imponente medicazione assunta ("Prendo 20 pastiglie al giorno"), e alle evidente difficoltà dì una persona sola con problemi di vista nell'assumere correttamente i farmaci. Afferma che una volta a settimana, verrebbe a casa sua un'infermiera e preparerebbe ì medicamenti in una dosette settimanale. Assumerebbe i medicamenti alle 9.00 e alle 14.00, nonostante la lista presentata dall'A.a, identica a quanto nel rapporto di uscita da __________ del gennaio 2010, preveda assunzioni 4 volte al giorno. Le si chiede di precisare come riesca a riconoscere i farmaci, la risposta è che "qualche volta gli occhi sono leggermente aperti".

Poiché I' A.a appare comunque a suo agio con l'interprete, si tenta ora di portare il discorso sugli argomenti relativi all'esordio e all'evoluzione dei disturbi di salute, inizialmente con il dolore alla schiena.

Afferma che in __________ le sarebbero state diagnosticate delle "vertebre spostate", ma il dolore sarebbe comparso un anno dopo l'arrivo in Svizzera. Si alza leggermente dalla sedia appoggiandosi sui braccioli, dice di avere sempre dolore.

Si porta ora il discorso sui disturbi psichici, sulla depressione e il suo esordio. L'A.a, sempre a occhi chiusi e mano destra sugli occhi, dichiara di non avere mai sofferto di depressione in __________. Con sue parole, cosi riferite dall'interprete, "la depressione piano piano mi invadeva dopo che sono arrivata in Svizzera. Mi sento prigioniera in Svizzera, perché, con il permesso F, non posso uscire da qui e andare a trovare parenti che vivono in __________, __________ e __________". Tengo la mano sugli occhi perché la luce mi da fastidio".

Si cerca poi di chiarire quale sia la formazione professionale e il lavoro svolto dall'A.a in __________. L'A.a è di formazione "amministratore sanitario" e ha svolto questo lavoro per circa 24 anni in __________. L'A.a aveva un ufficio in un “Centro sanitario" dove riceveva donne incinta o mamme con bambini neonati, e dava loro informazioni sulle precauzioni sanitarie da tenere in gravidanze , rispettivamente sull'alimentazione adatta ai bambini. Continua, dichiarando che la sua famiglia non aveva problemi economici in __________, sarebbe stata proprietaria di due case. Riguardo i motivi per cui avesse lasciato il lavoro, ci dice ora che il salario sarebbe stato troppo basso, e avrebbe lasciato il posto al tempo della guerra in , pertanto il 1991. Ci dice anche che il marito sarebbe stato un oppositore del regime di __________ e sarebbe stato ucciso per questo. Cerchiamo allora di chiarire l'evoluzione dello stato di salute tra il 1991 e il momento in cui lascerebbe l', indicativamente il 1998. L'A.a risponde allora di avere lasciato il lavoro il 1995, continua descrivendo condizioni tragiche e vessazioni subite durante il viaggio tra il __________ e la Svizzera, via __________, __________, __________ e __________, tra pioggia, fango, e il rischio di annegare durante un passaggio in mare su una "camera d'aria". L'A.a afferma di avere scelto spontaneamente di chiedere asilo in Svizzera, e non, ad esempio, raggiungere gli __________ o la __________, perché sarebbe un Paese neutrale e democratico, ma, ora, sa che non è cosi.

Conferma di vivere da sola. Avrebbe un figlio a __________, un altro figlio a __________, una figlia a __________, sposata, che sarebbe mamma da un mese, una figlia sposata a __________. Non uscirebbe di casa da sola perché "non vedo niente". I figli la porterebbero di frequente al cimitero a __________, dove è sepolto l'altro figlio.

Si cerca infine di valutare l'evoluzione dei disturbi psichici dopo l'esame SMR del novembre 2008. L'A.a ricorda di essere stata ricoverata nel 2009 alla Clinica __________ perché voleva suicidarsi, ma i medici l'avrebbero poi convinta che poteva vedere meglio. [Secondo il Sig. __________, l'A.a parlerebbe di vista "fisica", non si tratterebbe di una metafora]. Apparentemente tutti i rapporti con medici e terapeuti in Clinica sarebbero avvenuti con la mediazione dei figli. Solo con lo psichiatra, Dr. __________, l'A.a si esprimerebbe parzialmente in __________ e con poche parole in italiano. Afferma di non ricordare quante volte, e se ha visto il Dr. __________ nel corso del 2009, lo avrebbe visto a __________ durante l'ultimo ricovero.

L'A.a dichiara che "morire o bere un bicchiere d'acqua è la stessa cosa, ma, se avessi un documento di viaggio, potrei visitare i parenti in __________ o __________". Dà risposta affermativa a domanda precisa che, se avesse la possibilità di uscire dalla Svizzera, i suoi disturbi psichici migliorerebbero.

Le si chiede infine perché non abbia imparato l'italiano. Risponde che ha imparato un po' di italiano ad esempio dai figli e dalla televisione, si esprime con qualche parola in italiano, afferma che quanto sa le sarebbe sufficiente ad esempio per fare la spesa, afferma che in altri paesi ai richiedenti l'asilo sono offerti gratuiti corsi nella lingua nazionale, mentre in Svizzera nessuno si sarebbe interessato di questo.

Il colloquio termina alle ore 10.50.

Valutazione internistico-reumatologica del Dr. __________:

Ultima degenza documentata presso Ospedale di __________ dal 05.01.2010 al 15.01.2010.

Diagnosi alla dimissione Esacerbazione di lombo sciatalgia destra.

Nessuna ulteriore diagnosi non nota rispetto alla valutazione SMR del 10.11.2008.

Alla valutazione odierna la Paziente si presenta con deambulazione molto incerta anche con l'utilizzo di stampelle.

L'incertezza alla deambulazione risulta giustificata dalla nota lombalgia cronica e dal comportamento della Paziente che in modo clinicamente non giustificabile, mantiene durante la deambulazione e durante tutto il periodo della visita gli occhi volontariamente chiusi.

Alla richiesta di spiegazioni la stessa Paziente dichiara che tale comportamento è determinato dal suo stato depressivo.

L'obiettività reumatologica risulta molto limitata per le difficoltà sopra descritte. Risultano positivi i tender points fibromialgici 18/18.

La mobilizzazione delle ginocchia non risulta limitata ma dolente al termine dei movimenti. Rumori di scroscio presenti al movimento del ginocchio destro. Non localizzazioni sinovitiche obiettivabili.

La Paziente durante la valutazione clinica continua ad eseguire piccoli spostamenti sulla sedia a scopo antalgico.

In modo ripetitivo tiene chiusi gli occhi con le mani.

PA 150/90 mmHg, Fc 70 min reg. Altezza cm 160; peso KG 106; BMI 41.

Si documenta progressivo incremento ponderale sfavorevole alla nota sindrome metabolica.

Il comportamento relativo agli occhi non veniva segnalato nell'obiettività clinica descritta sulla dimissione dall'Ospedale di __________ nel gennaio 2010. L'A.a si era presentata alla ricezione Al il 12 ottobre 2009 per sollecitare l'evasione della pratica, accompagnata da un figlio. La Sig.ra __________ e il Sig. __________, che avevano ricevuto I'A.a e avevano tentato, senza successo, di spiegare alla stessa in italiano la situazione della pratica, non ricordano oggi che I'A.a tenesse allora gli occhi chiusi o avesse lamentato problemi di vista.

In conclusione, in base al colloquio odierno:

  1. il dolore lombare sarebbe comparso dopo l'arrivo in Svizzera;

  2. per quanto possibile, il confronto con la precedente obiettività clinica presso SMR permette di definire una condizione stazionaria dal punto di vista reumatologico;

  3. i disturbi psichici appaiono più nell'ottica di una sindrome da disadattamento, che di una depressione endogena. L'A.a esprime più volte durante il colloquio recriminazioni sul trattamento ricevuto in Svizzera fino a dichiarare che i disturbi avrebbero un'evoluzione positiva se ottenesse un documento di viaggio. Questo permette di chiarire quanto osservato nel precedente esame SMR, ma non ne modifica nei fatti le conclusioni dal lato funzionale;

  4. In riferimento al comportamento oggi riscontrato con chiusura persistente volontaria delle palpebre non siamo in grado di prendere posizione." (doc. 52/1-4)

Nel rapporto del SMR del 30 agosto 2010 il Dr. __________ si è riconfermato nelle proprie precedenti annotazioni rilevando che dal lato psichiatrico: “non posso che ribadire quanto precedentemente affermato: I disturbi psichici appaiono più nell’ottica di una sindrome da disadattamento, che di una depressione endogena o altra psicopatologia maggiore. L’A.a aveva espresso più volte durante il colloquio del 30 marzo u.s. recriminazioni sul trattamento ricevuto in Svizzera fino a dichiarare che i disturbi avrebbero un’evoluzione positiva se ottenesse un documento di viaggio”.

Il Dr. Prolo non ha quindi riscontrato un carattere invalidante delle affezioni, se non per quanto riguarda i periodi di ricovero ospedalieri (doc. AI 75-1).

Nelle annotazioni del 3 maggio 2011 il Dr. __________ e il Dr. __________ hanno ribadito l’inabilità lavorativa dal lato psichiatrico solo durante in ricoveri ospedalieri (dal 13 maggio al 14 maggio 2005; dal 18 settembre al 25 settembre 2007; dal 25 settembre al 5 novembre 2007; dal 7 novembre 2007 al 26 novembre 2007) (doc. AI 92-1).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Tale non può essere il referto del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che in data 15 novembre 2011 ha diagnosticato una “sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di gravità media (ICD-10 F33.1)” e indicato un’inabilità lavorativa completa (doc. AI 107-3).

Il medico curante aveva posto la diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente (ICD-10 F33.2)” con inabilità totale nel rapporto del 19 aprile 2006 (doc. AI 9-1) e in quello del 30 gennaio 2008 (doc. AI 17-1), entrambi antecedenti alla valutazione del Dr. __________ del SMR del 18 dicembre 2008 (doc. AI 31-1).

Nell’annotazione del 5 dicembre 2011 il Dr. __________ ha indicato che lo scritto del Dr. __________ “non riporta nuove informazioni medico-psichiatriche oggettive rispettivamente non riporta una modificazione oggettiva dello stato di salute rispetto a quanto già noto. Si tratta di un diverso apprezzamento del curante di una condizione osservata direttamente in due occasioni all’SMR (2008 e 2010)” (doc. AI 110-1)

Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

La valutazione del medico curante, seppur divergente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal SMR e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessata ha sulla sua capacità di lavoro.

Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________.

Per quanto riguarda la patologia internistica/reumatologica il Dr. __________ ha, da parte sua, definito un’inabilità lavorativa del 100% in ogni attività dal 18 al 25 settembre 2007 e dal 27 marzo al 16 aprile 2008, mentre successivamente vi è inabilità quale casalinga in misura non superiore al 30% (doc. AI 79-1), mentre in un’attività adeguata l’inabilità è del 60% (doc. AI 80-1).

Per contro, in caso di “mancato riallenamento lucrativo” l’assicurata è ritenuta inabile al 100% in ogni attività (doc. AI 82-1).

Questa Corte ritiene che lo stato di salute dell’assicurata anche dal profilo somatico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal SMR e le refertazioni del medico curante Dr. __________, medico generalista e dunque non specialista in reumatologia, non permettono una diversa valutazione della fattispecie. Il Dr. __________ ha diagnosticato delle patologie peraltro conosciute dal SMR (doc. AI 74-3, 96-9, 96-11, 96-13) e indicato un’inabilità lavorativa completa e un’incapacità al 75% per le attività di casalinga (doc. AI 96-2).

Anche in questo caso, la valutazione del medico curante non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal SMR e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessata ha sulla sua capacità di lavoro.

Per quanto riguarda infine la patologia oftalmologica, la ptosi palpebrale non è ritenuta spiegabile da una malattia oftalmologica, bensì è da ricondurre ad aspetti psichiatrici/motivazionali (cfr. referto del 14 luglio 2010 UniversitätsSpital __________, Augenklinik e Dr. __________, doc. AI 74-7 e 74-11 e doc. AI 92-1).

In conclusione, rispecchiando le valutazioni del SMR i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alle stesse può essere fatto riferimento.

Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurata è abile al lavoro 4 ore al giorno in attività adeguata (inabilità del 60%) dopo un “riallenamento lucrativo”, in caso contrario l’inabilità è totale, mentre quale casalinga l’incapacità non è superiore al 30%.

2.9. Accertato che RI 1, prima dell’insorgenza del danno alla salute, non esercitava un'attività lucrativa, non è possibile applicare nei suoi confronti il concetto dell'incapacità di guadagno poiché - in simili condizioni

  • l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno.

Pertanto, in applicazione del cosiddetto metodo specifico (cfr. consid. 2.2.), l’invalidità dell’assicurata è da stabilire confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio del 1990.

In particolare la cifra 2124 prevede:

" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra 2122 prevede che:

" Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia senza figli e senza membri di famiglia che richiedono cure

%

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

Spese e acquisti diversi 10

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

Pulizia dell'appartamento 10

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In particolare la cifra 3095 prevede:

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

  1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2

5

  1. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

  1. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5

20

  1. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5

10

  1. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5

20

  1. Accudire i figli o altri familiari

0

30

  1. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

  • Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.).

Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

" (…)

4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

2.10. Nell’evenienza concreta all’assicurata, nella decisione del 30 dicembre 2011, è stata negata una rendita d’invalidità sulla base dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica svolta in data 16 agosto 2011 (doc. AI 97-1).

Nel rapporto del 19 agosto 2011 (cfr. doc. 97-1 e segg.) l’ispettrice ha espresso la seguente valutazione:

" (...)

  1. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5

percentuale degli impedimenti

percentuale di invalidità

Non è l'assicurata bensì il figlio che si fa carico di organizzare gli aiuti domiciliari. La signora oppone un atteggiamento passivo e rassegnato, disinteressandosi di ciò che la circonda e così anche delle diverse incombenze domestiche.

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

45

percentuale degli impedimenti

percentuale di invalidità

È il figlio dell'assicurata che prepara i pasti, senza questo intervento da parte sua la signora non fa praticamente nulla, si limita a prepararsi il caffè.

Spiega come non riesca a rimanere in piedi a lungo sostenendosi al contempo alle stampelle, né abbia interesse a farlo.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

20

percentuale degli impedimenti

percentuale di invalidità

Della pulizia del piccolo appartamento si occupano i figli, la signora non offre alcun contributo in tal senso.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10

percentuale degli impedimenti

percentuale di invalidità

Sono i figli che provvedono agli acquisti e ai pagamenti; l'assicurata fatica ad uscire e non sarebbe in grado, precisa il signor __________, di affrontare uno spostamento al supermercato. Senza stampelle non è in grado di muoversi, aggiunge, né può pertanto occuparsi delle commissioni più semplici.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

20

percentuale degli impedimenti

percentuale di invalidità

Hanno l'opportunità di lavare diverse volte alla settimana ma solo dopo aver riservato la lavatrice; anche in tal caso è il signor __________ che provvede al bucato, mentre la sorella allo stiro. La signora nega di poter fare alcunché in questo contesto.

5.6 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

0

percentuale degli impedimenti

percentuale di invalidità

Non viene riferita nessuna attività particolare.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100 %

percentuale di invalidità

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.

I figli, l'aiuto domiciliare

  1. GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Da novembre 2008.

“(…)

OSSERVAZIONI DELL'ASSISTENTE SOCIALE

Quanto mi è stato riferito nel corso dell'inchiesta, sia rispetto alle difficoltà in ambito domestico, che nella cura della persona, contrasta nettamente con gli esiti peritali e in particolare con i limiti funzionali indicati nel rapporto SMR. Per questo motivo chiedo al Servizio di prendere nuovamente posizione rispetto a questi aspetti, eventualmente previo aggiornamento dello stato di salute presso il medico curante.

Da parte mia, mi riservo di procedere con la valutazione in un secondo tempo, quando saranno stati valutati gli esiti della presente inchiesta." (doc. AI 97/3-6)

Il Dr. Prolo e il Dr. Posa del SMR, nelle annotazioni del 29 agosto 2011, dopo aver rilevato che l’assicurata si è recata in Siria, malgrado le condizioni psicofisiche descritte, hanno confermato la loro valutazione alla luce anche dell’inchiesta economica e dell’ultimo rapporto del medico curante Dr. Schenker (doc. AI 99-1).

Successivamente, l’ispettrice ha completato il proprio rapporto considerando unicamente i limiti funzionali riguardanti la patologia internistica (quella psichica, come visto, non ha un influsso sulle mansioni domestiche), con la seguente valutazione:

" (...)

  1. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5

percentuale degli impedimenti

0

percentuale di invalidità

0

Non è l'assicurata bensì il figlio che si fa carico di organizzare gli aiuti domiciliari. La signora oppone un atteggiamento passivo e rassegnato, disinteressandosi di ciò che la circonda e così anche delle diverse incombenze domestiche.

Considerato che dal lato psichiatrico l'assicurata è stata ritenuta capace di organizzare la propria economia domestica, non riconosco alcuna inabilità in questo contesto.

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

45

percentuale degli impedimenti

10

percentuale di invalidità

4.5

È il figlio dell'assicurata che prepara i pasti, senza questo intervento da parte sua la signora non fa praticamente nulla, si limita a prepararsi il caffè.

Spiega come non riesca a rimanere in piedi a lungo sostenendosi al contempo alle stampelle, né abbia interesse a farlo.

Dal lato medico non viene giustificata l'incapacità descritta dal figlio e confermata dall'assicurata.

Non rimane che valutare un grado di impedimento minimo della pulizia a fondo della cucina, attività che comporta l'uso di una scaletta e l'assunzione di posizioni in ergonomiche.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

20

percentuale degli impedimenti

70

percentuale di invalidità

14

Della pulizia del piccolo appartamento si occupano i figli, la signora non offre alcun contributo in tal senso.

Ritengo che le attività qui considerate siano pesanti, soprattutto nella considerazione delle difficoltà evidenti della signora RI 1 di deambulare a flettere ripetutamente il busto. Per quanto le dimensioni dell'alloggio siano esigue, la necessità di aiuto appare evidente, sia dal lato pratico che dal lato medico.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10

percentuale degli impedimenti

30

percentuale di invalidità

3

Sono i figli che provvedono agli acquisti e ai pagamenti; l'assicurata fatica ad uscire e non sarebbe in grado, precisa il signor __________, di affrontare uno spostamento al supermercato. Senza stampelle non è in grado di muoversi, aggiunge, né può pertanto occuparsi delle commissioni più semplici.

Si può ritenere che l'assicurata, con l'aiuto del deambulatore, possa recarsi all'esterno ed effettuare piccole commissioni di carattere personale; appare tuttavia poco verosimile che sia in grado di provvedere all'acquisto di merci voluminose presso un supermercato e le trasporti da sola al proprio appartamento. Di qui la valutazione proposta.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

20

percentuale degli impedimenti

50

percentuale di invalidità

10

Hanno l'opportunità di lavare diverse volte alla settimana ma solo dopo aver riservato la lavatrice; anche in tal caso è il signor RI 1 che provvede al bucato, mentre la sorella allo stiro. La signora nega di poter fare alcunché in questo contesto.

Si tratta di un'attività in cui l'assicurata ha un carico di lavoro modesto; ma anche in tal caso, date le difficoltà nella marcia e la necessità di servirsi di stampelle e altri mezzi ausiliari, si può ritenere giustificato una parziale collaborazione nel lavare e stendere gli indumenti. Lo stiro, allo stesso modo, si rivela problematico, anche se può essere eseguito da seduta e distribuendo il lavoro sull'arco della settimana.

5.7. Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

0

percentuale degli impedimenti

percentuale di invalidità

Nessuna attività particolare dichiarata

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100 %

percentuale di invalidità

31,5 %

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.

I figli." (doc. AI 102/1-3)

2.11. Sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 31,5%.

Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.

Alla luce di queste precisazioni il TCA ritiene che la valutazione operata dalla consulente in integrazione professionale e ripresa nel provvedimento contestato sia corretta e che non siano stati addotti motivi sufficienti per rimetterla in discussione.

Al riguardo va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Nella fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la valutazione del SMR ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).

Va inoltre evidenziato che l’amministrazione ha sottoposto le conclusioni dell'assistente sociale per una valutazione ad un medico specialista e precisamente al Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia del SMR (doc. AI 99-1).

Come ricordato al considerando 2.9. l'Alta Corte ha stabilito che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (cfr. STFA I 685/02 del 28 febbraio 2003; STFA I 681/02 dell'11 agosto 2003).

Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalle valutazioni espresse dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto d’inchiesta.

Questo Tribunale ritiene pertanto adeguato il grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 31,5%, non essendoci, sulla base delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione, nessun motivo medico per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare.

Visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata.

2.12. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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