Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.33
Entscheidungsdatum
14.05.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.33

BS/sc

Lugano 14 maggio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 dicembre 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1962, è stato posto al beneficio di un rendita intera dal 1° agosto 2000, ridotta a mezza rendita dal 1° novembre 2001 al 31 marzo 2003. A seguito di una ricaduta d’infortunio, avvenuta nel 2004, egli ha nuovamente beneficiato di una rendita intera dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2006 (cfr. decisioni 3 aprile 2006 dell’Ufficio AI, doc. AI 58/5-13; confermate con decisione su opposizione 4 dicembre 2007, divenuta definitiva, doc. AI 79).

1.2. Il 12 agosto 2008 l’assicurato, per il tramite del suo psichiatra curante, dr. RA 1, ha sostenuto un peggioramento delle condizioni di salute e inoltrato una nuova richiesta di rendita (doc. AI 85).

Con decisione del 8 giugno 2009, preavvisata il 29 aprile 2009, l’Ufficio AI, dopo aver proceduto ad una perizia psichiatrica a cura del CPAS (Centro peritale delle assicurazioni sociali) – che non ha ravvisato un peggioramento della componente psichica dell’assicurato – ha respinto la domanda di prestazioni, confermando il grado d’invalidità del 25% (doc. AI 102).

Avverso la decisione amministrativa l’assicurato ha presentato ricorso al TCA, che è stato respinto con sentenza del 10 dicembre 2009 (inc. 32.2009.142; doc. AI 119).

1.3. Il 13 ottobre 2011 RI 1 ha inoltrato un’altra domanda di prestazioni (doc. AI 126).

Con decisione 14 dicembre 2011, preavvisata il 19 settembre 2011, l’Ufficio AI non è entrata nel merito della domanda di prestazioni per i seguenti motivi:

" (…)

Mediante la nostra decisione del 08.06.2009 abbiamo respinto la sua precedente richiesta di prestazioni in quanto il grado AI calcolato a suo tempo non raggiungeva la percentuale minima pensionistica stabilita dalla legge. Un nuovo esame è possibile nel caso in cui è oggettivamente dimostrato che le circostanze che danno diritto a prestazioni hanno subito una modifica rilevante dopo la data di emissione della decisione precedente.

Con la sua nuova richiesta non ha dimostrato che le circostanze oggettive, rispetto alla decisione emessa, hanno subito una modifica rilevante. La situazione è rimasta immutata sebbene valutata in modo diverso. Nella procedura di revisione non possiamo pertanto entrare nel merito della sua nuova decisione.

Decidiamo pertanto:

Le osservazioni mediche datate 21.11.2011 del Dr. RA 1 inerenti il nostro progetto di decisione del 19.10.2011, non apportano elementi clinici nuovi e oggettivi per i quali sia possibile modificare la nostra sopraccitata presa di posizione, la quale merita quindi piena conferma. (…)" (doc. 138/1)

1.4. Contro la succitata decisione amministrativa, l’assicurato, rappresentato dal suo psichiatra curante, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento ed la conseguente entrata in materia, dichiarando di essere disposto a sottoporsi ad un’eventuale perizia. Sulla base dei rapporti dello suo psichiatra curante, egli sostiene infatti una modifica delle proprie condizioni di salute.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso. Fondandosi sul parere del proprio servizio medico (SMR) in merito al nuovo rapporto medico, l’amministrazione sostiene che l’insorgente non ha comprovato una modifica del suo stato valetudinario tale da giustificare un’entrata nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

1.6. Il 2 aprile 2012 lo psichiatra curante ha preso posizione in merito alla valutazione del SMR (VIII), mentre il 6 aprile 2012 l’Ufficio AI ha inoltrato delle osservazioni a quanto sostenuto dal dr. RA 1 (X).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere é sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.

2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e I 55/07 del 26 novembre 2007).

Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.5. Nel caso in esame occorre innanzitutto ricordare che la precedente decisione del 4 febbraio 2008 (cresciuta in giudicato) era stata fondata sulla perizia del CPAS (doc. AI 95). Sulla base di una completa anamnesi, di una dettagliata descrizione dei disturbi soggettivi e di una esauriente valutazione oggettiva, con rapporto 2 aprile 2009 il dr. __________ (direttore del CPAS) aveva posto la diagnosi invalidante di disturbi di personalità misti (ICD -10: F61.1).

Accerta l’assenza di un peggioramento oggettivo delle condizioni psichiche rispetto alla perizia 9 dicembre 2005 del dr. __________, posta a fondamento della decisione di rendita temporanea del 3 aprile 2006 (cfr. consid. 1.1), il perito aveva confermato un’inabilità lavorativa globale del 25%, ritenendo l’assicurato integrabile nel mondo di lavoro attraverso l’accompagnamento di personale qualificato (doc. AI 95/9).

Occorre ora esaminare se l’assicurato ha reso verosimile un peggioramento delle proprie condizioni di salute.

2.6. A seguito del progetto di decisione 19 settembre 2011 l’assicurato ha prodotto il rapporto 21 novembre 2011 del dr. RA 1, suo psichiatra curante, il quale ha in particolare rilevato:

" (…)

A causa del peggioramento delle condizioni di salute su cui ci soffermeremo più avanti, la presa a carico è stata intensificata interessando nuove figure terapeutiche: il dott. RA 1 e lo psicologo __________ sono stati affiancati dalla dott.ssa __________, psichiatra e dal terapista complementare __________.

Il paziente soffre di un disturbo di personalità antisociale; di un disturbo depressivo-abbandonico; dello stato attuale prepsicotico.

Siamo di fronte ad uno scompenso globale e continuo delle funzioni affettive, cognitive e volitive confermato dalle diagnosi, non siamo più in presenza di spunti episodici, ma della cronicizzazione della sintomatologia.

Un disturbo psicopatologico strutturato, quindi, che offre resistenza alle terapie impartite quand'anche di impostazione pluridisciplinare.

È da escludere concretamente non solo la capacità lavorativa, ma la riappropriazione dell'autonomia psicologica, della centralità con effetto sulla propria identità e sulle relazioni sociali (credibilità, adattamento, relazioni, affetti).

Non ci resta purtroppo che constatare la continua deriva psicopatologica ad alto rischio individuale e sociale del paziente malgrado gli interventi mirati."

(doc. AI 132/1)

Come rettamente evidenziato nella nota 12 dicembre 2011 dalla dr.ssa __________, psichiatra e psicoterapeuta attiva presso il SMR, il succitato rapporto non evidenzia una modifica sostanziale dello stato di salute. In particolare essa ha pertinentemente evidenziato:

" L'A. soffre di un disturbo di personalità antisociale e di un disturbo depressivo-abbandonico secondo il terapeuta ormai cronicizzato. Si rimarca come già scritto nella precedente annotazione SMR del 06.08.2009 che tale diagnosi non appartiene a nessuna categoria diagnostica contemplata nel ICD 10 o DSM IVTR.

La nuova certificazione non apporta nuovi elementi medici. Si fa presente che le diagnosi citate nell'attuale certificazione sono le stesse già descritte nel certificato del 07.07.2009.

Agli atti è presente la perizia del CPAS Dr. __________ (02.04.2009) nella quale si era escluso la presenza di un disturbo di personalità e di un disturbo ansioso depressivo, perizia che è stata considerata con pieno valore probatorio nella sentenza del TCA del 10.12.2009.

In conclusione non trovo elementi medici che possano evidenziare una possibile modificazione dello stato di salute rispetto alla precedente decisione." (doc. AI 137/1)

Con il presente ricorso l’assicurato ha prodotto la presa di posizione 31 gennaio 2012 del dr. RA 1 in merito alla valutazione del SMR, rimarcando:

" (…)

Le ultime considerazioni del Servizio Medico Regionale dell'AI misconoscono, in pratica, il decorso sfavorevole della malattia, non conoscendone l'evoluzione e presumendo e confermando l'assenza di cambiamenti dal 2009, anno in cui era stato respinto il precedente ricorso.

Sosteniamo, invece, che la situazione dal profilo psicopatologico, terapeutico e sociale, ampiamente illustrata attraverso i nostri precedenti documenti, abbia subito un ulteriore sviluppo preoccupante sotto tutti i punti di vista a prescindere dal collocamento nelle categorie nosografiche.

Purtroppo gli interventi terapeutici non hanno raccolto il successo auspicato.

Da quando il signor RI 1 ha subito una serie di infortuni non è più riuscito a ricuperare la sua posizione attiva, professionale e sociale, avuta in precedenza, a causa anche della mancanza di un aiuto concreto.

Sappiamo bene, a questo proposito, che le risorse cognitivo/relazionali del signor RI 1 sono decisamente scarse correlare da educazione e formazione lacunose, scelte di vita caratterizzate da irresponsabilità e immaturità; inaffidabilità e superficialità nelle relazioni; l'anamnesi è segnata da sconfitte.

Lacune che si sono ripercosse sull'attività professionale, rendendone irricevibile, per numerosi ed evidenti ragioni, il contributo e le prestazioni, così come rendendo impossibile l'accesso ad una qualsiasi attività lavorativa.

Il ritardo cognitivo e la struttura di personalità immatura hanno da sempre costretto il nostro paziente ad una vita all'insegna della sopravvivenza, facendo capo ad espedienti piuttosto che a progetti.

Chiediamo quindi che queste nostre considerazioni siano verificate e semmai contestate oggettivamente, ciò che non è mai stato fatto.

Per questo riteniamo indispensabile prevedere un nuovo incontro con il signor RI 1 in ambito peritale per poter permettere di valutare serenamente le risorse e le possibilità concrete di reintegrazione.

Attualmente, non è esigibile, da parte del signor RI 1, alcuna attività professionale, quand'anche parzialmente.

La diagnosi di disturbo di personalità misto ICD-10 F61.0, anche individuata dal dott. __________ viene confermata.

Valutiamo negativamente, con prognosi di eslcusione pressoché totale, le possibiltià del paziente di intraprendere una attività lavorativa, anche se non possiamo escludere, premesso un programma terapeutico e un accompagnamento costruttivo, provvedimenti di integrazione." (doc. I/bis)

Questo TCA non può che confermare quanto sostenuto dal SMR nelle annotazioni 7 febbraio 2012, ossia che nei succitati rapporti del curante non è evidenziata una sostanziale modifica dello stato di salute. Il dr. RA 1 ha infatti ripreso elementi d’anamnesi già noti (quali gli infortuni subiti, l’iter scolastico e professionale ecc..) e concluso, quale diagnosi, per un disturbo da personalità misto ICD-10 F6.1.0. Non va dimenticato che il CPAS aveva valutato una limitata ripercussione sulla residua capacità lavorativa (ossia una riduzione del 25%) del disturbo di personalità misto.

Nemmeno il successivo scritto 2 aprile 2012 del dr. RA 1 (VIII) apporta nuovi elementi, considerato che il SMR nelle annotazioni 6 aprile 2012 (Xbis) ha correttamente evidenziato che lo psichiatra curante non ha fornito una descrizione del quadro clinico. Il curante non ha sostanziato il cambiamento rispetto alla perizia del CPAS, fornendo una diversa valutazione della capacità lavorativa in una situazione sostanzialmente rimasta invariata.

Visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata. Va da sé che in queste circostanze la richiesta del dr. RA 1 di peritare nuovamente il suo paziente non può essere accolta.

Ne consegue la reiezione del ricorso.

2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico dell’insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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