Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.303
Entscheidungsdatum
17.09.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.303

FS

Lugano 17 settembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2012 di

RI 1

contro

la decisione del 2 novembre 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - nel maggio 2010 RI 1, nata nel 1960, ha inoltrato una richiesta di prestazioni in quanto affetta da artrite (doc. AI 6/1-9);

  • con decisione 2 novembre 2012, preavvisata con progetto 6 luglio 2012 (doc. AI 92/1-4), l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile e i requisiti per il diritto a provvedimenti d’ordine professionale non assolti (doc. AI 101/1-4);

  • contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un ricorso al TCA con il quale ha contestato la valutazione medica e chiesto una rivalutazione del grado d’invalidità;

  • con scritto 6 dicembre 2012 – osservato che “(…) il nostro Ufficio ha riesaminato la decisione del 2.11.2012 in applicazione dei combinati artt. 53 cpv. 3 LPGA e 6 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca). (…)” (IV) – l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA la decisione dello stesso giorno con la quale, pendente causa e entro il termine della risposta in via di riconsiderazione ex art. 53 cpv. 3 LPGA, ha annullato quella del 2 novembre 2012 e riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita con effetto dal 1. aprile 2010 precisando che il versamento potrà avvenire tuttavia solo dal 1. novembre 2010 ritenuta la domanda di prestazioni del maggio 2010 (IV/1);

  • interpellata dal TCA, con scritto 4 gennaio 2013, l’assicurata ha comunicato che secondo il suo medico dr. __________ ella avrebbe diritto ad almeno una mezza rendita e che il 7 gennaio 2013 subirà un intervento di cui farà avere la relativa documentazione medica (VI);

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

  • a norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione. Se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autori-tà di ricorso”;

  • secondo dottrina e giurisprudenza, una decisione pendente li-te mette fine alla vertenza (e costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli della procedura ricorsuale; sul punto cfr. Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechts-pflegegesetz des Kantons Zürich, 1999, pag. 737) solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste quindi nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in tal ca-so l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb/, 113 V 237; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; Kieser, ATSG Kommentar, 2010, ad. Art. 53 n. 47 pag. 682). Infatti la nuova decisione è considerata impugnata (“mit angefochten”) unitamente a quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel merito di un ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la nuova decisione, ma deve considerarlo come proposta di giudizio (Pfleiderer in: Waldmann / Weissenberger (Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 58 n. 46, pag. 1172 con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; Schlauri, Die Neuverfügung lite pendente in der Rechtsprechung des EVG, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechts-fragen der Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG, 2001, pagg. 193 e 210). Rimangono tuttavia riservate le situazioni soggette alla protezione della buona fede (in argomento: cfr. STF 9C_809/2013 del 31 gennaio 2013). Infine, nel caso di incertezze o insicurezze a sapere se le richieste ricorsuali corrispondano pienamente alla nuova decisione in modo tale da rendere priva di oggetto la procedura di ricorso, alle parti – ai fini del loro di dritto di essere sentito – va concesso uno scambio di allegati (Pfleiderer, op. cit., cit., ad art. 58 n. 48, pag. 1172 con riferimenti);

  • nella fattispecie la decisione resa pendente lite non corrisponde pienamente alle richieste della ricorrente. In effetti l’insorgente postula il diritto ad una mezza rendita senza specificare da quando mentre l’Ufficio AI, dopo aver negato il diritto a prestazioni con la decisione del 2 novembre 2012 (doc. A/3), con quella del 6 dicembre 2012 (IV/1) ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dall’aprile 2010 con versamento delle prestazioni a contare dal 1 novembre 2010;

  • il Tribunale deve pertanto entrare nel merito della lite, ritenuto che oggetto del contendere è dunque sapere se l’assicurata ha o meno diritto a prestazioni e, nell’affermativa, per quale periodo;

  • secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

  • quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Inoltre, in DTF 125 V 351, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Nella STF 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 (pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174 e confermata nella STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012) il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (al riguardo vedi anche la STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010);

  • nella fattispecie l’assicurata è stata visitata il 25 maggio 2011 dal medico SMR dr. __________, FMH in medicina interna, che – posta la diagnosi di artrite psoriasica erosiva e attestata un’incapacità lavorativa del 100% quale ausiliaria di pulizia dall’aprile 2009 e, in un’attività adeguata, del 100% dall’aprile 2009 e del 50% dall’aprile 2010 –, nel rapporto finale dello stesso giorno (doc. AI 59/1-7), ha concluso: “(…) assicurata di 59 anni [ndr. recte: 50 anni] con esordio di artrite psoriasica nell’aprile 2009. Terapia biologica con parziale beneficio. Importanti limitazioni mani e polsi e limitazione per dolore alle caviglie. Quanto descritto dall’assicurata risulta ben giustificato dall’obiettività e dalla storia clinica. Ultima attività lavorativa svolta come ausiliaria pulizie. Tale attività non risulta più esigibile per la compromissione importante di mani e caviglie. In attività adatta e rispettosa dei limiti funzionali posti IL 50% giustificata dalla compromissione oltre che articolare anche sistemica, dolore a tutte le piccole articolazioni, facile affaticabilità, necessità di frequenti pause. Anche l’attività come segretaria risulta quindi esigibile al momento con una IL del 50%. Sarà opportuno rivalutare lo stato di salute tra circa 18 mesi per identificare eventualmente risorse maggiori determinate dal beneficio terapeutico. Si allega modulo per la misurazione dell’escursione articolare. Si allega modulo per esame della funzionalità fisica. Le conclusioni cliniche del rapporto medico SMR vengono definite sulla base della piena conoscienza dell’incarto e degli accertamenti approfonditi a disposizione. (…)” (doc. AI 59/5);

  • dall’incarto cassa malati risulta che il dr. __________, FMH in reumatologia, ha attestato i seguenti periodi e gradi di incapacità lavorativa: 100% dal 3 marzo al 5 aprile 2010, 50% dal 14 aprile al 21 giugno 2010, 60% dal 22 giugno 2010 all’8 febbraio 2011 e 100% dal 9 febbraio 2011 confermata nella visita del 7 ottobre 2011 (doc. 2.1, 4-1, 5-1, 6-1 e 9/1 dell’inc. cassa malati);

  • la Cassa malati __________ – riconosciuti i seguenti periodi di inabilità lavorativa: “(…) 100% dal 03.03.2010 al 13.04.2010, al 50% dal 14.04.2010 al 31.05.2010, al 60% dal 01.06.2010 al 09.02.2011, al 100% dal 10.02.2011 a tuttora (…)” (doc. AI 71/1) – ha versato le indennità giornaliere dal 4 aprile 2010, dopo i 30 giorni di attesa, fino al 1. marzo 2012 (doc. AI 77/2);

  • il dr. __________ – interpellato in merito all’inizio dell’incapacità lavorativa nel mese di aprile 2009 come indicato nel rapporto del 25 maggio 2011 (doc. AI 86/1) –, nell’annotazione 14 maggio 2012, ha puntualizzato che “(…) si conferma IL medicalmente giustificata dal Marzo 2010. Esordio della patologia artritica nel aprile 2009. (…)” (doc. AI 87/1);

  • nel rapporto di rilevamento tempestivo del 19 febbraio 2010 (doc. AI 3/1-4) il funzionario __________ ha espresso la seguenteconclusione: “(…) Ho sottoposto il caso al medico SMR TILUF. La conclusione porta a riconoscere che la particolare posizione in seno alla ditta dell’assicurata rappresenta la migliore soluzione attualmente accessibile. Infatti escluso l’inte-ressamento ad una rendita, da un punto di vista professionale l’assicurata avrebbe accesso a mestieri non qualificati. La mansione attuale (a parte la pulizia limitata ad uffici e di conseguenza non pesante – spolverare, svuotare i cestini, non uso di macchinari pesanti da parte dell’assicurata) è rappresentata piuttosto da una funzione di supervisione, di controllo dell’esecuzione dei colleghi e della qualità, lavoro che può essere svolto e organizzato in maniera autonoma a seconda dello stato di salute. Si tratta sicuramente (e la signora concorda anch’ella) di un lavoro adeguato e non si vede come un cambio di professione possa suggerire una mansione meglio adeguata. Momentaneamente quindi un intervento tempestivo non pare opportuno e con esso nemmeno una domanda ufficiale AI. Questa sarà comunque raccomandata nel caso la patologia avanzasse al punto di determinare assenze rilevanti e continue. L’obbligo di annuncio sussisterebbe in caso di assenza superiore ai sei mesi. (…)” (doc. AI 3/4);

  • viste le risultanze su esposte – ritenuto, in particolare, anche lo scritto del 19 aprile 2010 con il quale il dr. __________ segnalava all’Ufficio AI che “(…) la paziente ha provato a riprendere il lavoro al 100% come ausiliaria di pulizia presso la ditta __________ una settimana in anticipo rispetto al mio certificato. La paziente ha cioè iniziato il 29.03.2010 nonostante io avessi certificato un’incapacità lavorativa fino al 6 aprile. La ripresa del lavoro è coincisa con una importante ripresa dei dolori alle mani, con gonfiori e una progressiva riduzione della mobilità delle dita. È noto come l’artrite psoriatica si attivi in relazione a traumi e microtraumi. Il lavoro di ausiliaria di pulizia è dunque profondamente inadatto al suo stato di salute. Ho dunque nuovamente certificato un’incapacità lavorativa del 50% (tempo pieno con rendimento ridotto). La prego di intervenire rapidamente per trovare un altro lavoro più congeniale all’artrite psoriatica della paziente. (…)” (doc. AI 4/1, la sottolineatura è del redattore) – questo Tribunale deve innanzitutto concludere che l’anno di carenza ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI è iniziato a decorrere il mese di marzo 2010 e che al suo termine, nel marzo 2011, l’assicurata era abile al lavoro nelle misura del 50% in un’attività adeguata ritenuta la sua professione di ausiliaria di pulizia non più adatta (il datore di lavoro ha disdetto il rapporto con effetto al 31 agosto 2011; cfr. doc. AI 69/1). Del resto, lo stesso dr. __________, nello scritto del 21 agosto 2012 indirizzato all’Ufficio AI ha rilevato ancora che “(…) a mio avviso si tratta di una paziente che presenta verosimilmente un grado d’incapacità lavorativa del 50% per qualunque attività. Vi è infatti un peggioramento della situazione per quanto riguarda l’artrite psoriatica con artriti e tenisinoviti attive alla caviglia destra. La terapia massimale non può più essere incrementata. Previste eventualmente misure chirurgiche. (…)” (doc. AI 96/1);

  • considerando la giurisprudenza citata nella decisione del 6 dicembre 2012 e fatta propria l’argomentazione addotta nella stessa stante la quale “(…) dagli atti del dossier emerge che lei è divorziata, ha due figli a carico (i quali, avendo già compiuto i 18 anni, non ostacolerebbero in alcun modo l’esercizio di un’attività salariale a tempo pieno) e si trova in assistenza (cfr. lo scritto 10.4.2012 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona). Già solo per detti motivi, Lei va pertanto ritenuta salariata in percentuale del 100%. Oltre a quanto esposto in precedenza, occorre altresì precisare che nel 2009 (anno che precede l’insorgenza del danno alla salute) Lei ha effettuato presso la ditta __________ 2'020 ore lavorative (cfr. lo scritto 22.10.2010 del datore di lavoro agli atti), ciò che corrisponde ad una percentuale lavorativa del 96% circa (cfr. pure in tal senso la proposta per SMR del 28.10.2010) rispettivamente che in occasione dell’inchiesta a domicilio del 13.3.2012 Lei ha dichiarato di lavorare a tempo pieno (cfr. a tal proposito la pagina 2 dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 21.3.2012 come pure lo scritto del datore di lavoro del 29.3.2012). (…)” (IV/1), questo Tribunale può confermare che in concreto ai fini del calcolo del grado d’invalidità l’assicurata va considerata salariata al 100% e che pertanto trova applicazione il metodo ordinario del confronto dei redditi;

  • secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel caso concreto – ribadito che l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI inizia nel marzo 2010 e termina nel marzo 2011 – sono determinanti i dati del 2011;

  • per quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025);

  • conformemente alla succitata giurisprudenza, nel 2011, in concreto quale ausiliaria di pulizie occupata al 100%, il reddito da valido ammonta a fr. 38'804.19 (salario annuale, rimasto incontestato, ritenuto dall’Ufficio AI [cfr. la decisione del 6 dicembre 2012 sub. IV/1] per il 2010 di fr. 38'649.60 aumentati dello 0.4% per il 2011 [cfr. tabella B 10.2, ramo 90-96 altre attività di servizi, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, pag. 91]);

  • per quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 11; SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006). In un’altra sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza in merito al gap salariale, ha stabilito che “(…) quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali. (…)” (STF 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, consid. 3.3; confermata, in particolare, nelle STF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 e 9C_1033/2008 del 15 gennaio 2010);

  • utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, nel 2011, svolgendo un’attività semplice e ripetitiva nel settore privato svizzero, la ricorrente avrebbe potuto realizzare un salario annuo pari a fr. 53'383.29 (salario mensile secondo la TA1 per il 2010 di fr. 4'225.--, aumentati dell’1% per il 2011, riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2 e 10.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, pag. 90-91] e moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

L’assicurata, quale ausiliaria di pulizie occupata al 100%, nel 2011 avrebbe guadagnato fr. 38'804.19. Questo salario si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente pari a fr. 45'111.32 (fr. 3'566.-- [cfr. tabella B 10.1, settore 77-82 attività di servizio, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, pag. 91], aumentati dello 0.4% per il 2011, riportati su 42 ore [cfr. tabella B 9.2 settore S altre attività di servizio e 10.2 ramo 90-96 altre attività di servizi, pubblicate in La Vie économique, 12-2012, pag. 90-91] e moltiplicati per 12). Conformemente alla giurisprudenza federale succitata e posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di un guadagno modesto (lo stipendio base/ora di fr. 15.80 indicato nel questionario per il datore di lavoro sub doc. AI 14/3 punto 2.10 è rispettoso del minimo salariale stabilito dal CCL per il personale delle Imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino previsto nel caso di dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore; inoltre la bassa formazione scolastica [5 elementari, 3 medie e 1 anno di economia domestica, con, oltre all’italiano quale lingua materna, solo una conoscenza base parlata del francese] le impediva di realizzare un salario medio nazionale se del caso fuori dal cantone; cfr. doc. AI 12/2 e la STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 4.6), il reddito statistico da invalido (fr. 53'383.29) va dunque ridotto dell’8.99% (percentuale corrispondente al gap salariale applicabile [fr. 45'111.32 contro fr. 38'804.19 danno un gap del 13.99% che va ridotto dei primi 5 punti]) e si attesta pertanto a fr. 48'584.13 (fr. 53'383.29 ridotti del 8.99% = fr. 48'584.13).

Ritenuta una capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata e applicata una riduzione del 20% ai sensi della DTF 126 V 75, il reddito ipotetico da invalido ammonta infine a fr. 19'433.65 (fr. 48'584.13 x 50% ridotti del 20% = fr. 19'433.65).

Al riguardo questo Tribunale ritiene di dover scostarsi dalla riduzione del 18% riconosciuta dall’amministrazione (8% per attività leggere e 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolare; cfr. doc. AI 60/1-3) visti la capacità lavorativa del 50% in un’attività leggera, i notevoli limiti funzionali posti dal dr. __________ nel modulo per l’esame della funzionalità fisica sub. doc. AI 59/6 (per pesi fino a 5 kg. lievemente ridotta/ridotta e per pesi superiori esigua/nulla capacità di sollevamento e/o trasporto di carichi; capacità di manipolazione di oggetti e attrezzi con oggetti leggeri/di precisione ridotta, medi esigua, pesanti/manovalanza e molto pesanti nulla e con rotazione della mano molto ridotta; posizioni di lavoro o dinamiche particolari a braccia elevate ridotta, con rotazione e seduta e piegata in avanti lievemente ridotta, eretta e piegata in avanti esigua, inginocchiata e con ginocchia in flessione nulla; mantenere posizioni statiche seduta lievemente ridotta e eretta molto ridotta; spostamenti / camminare fino a 50 m. normale, oltre 50 m. lievemente ridotta, per lunghi tratti molto ridotta, su terreno accidentato nulla, salire/ scendere le scale esigue e idem ponteggi, scale a pioli nulla; impiego delle due mani e in equilibrio/bilanciandosi possibile solo in parte) e l’età di 51 anni nell’anno in cui inizia il diritto alla rendita (per un diverso caso in cui il TF ha ritenuto arbitraria la riduzione del 20% considerata dall’autorità giudiziaria cantonale cfr. la STF 9C_371/2013 del 22 agosto 2013); pure va qui ricordata la giurisprudenza di questo Tribunale che nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, confermata dal TF con STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 e che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano conferma nella giurisprudenza federale;

  • ritenuti un reddito da valido di fr fr. 38'804.19 e da invalido di fr. 19'433.65, si ottiene un grado d’invalidità del 50% ([38'804.19 - 19'433.65] x 100 : 38'804.19 = 49.91% arrotondato al 50% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che dà diritto ad una mezza rendita d’invali-dità;

  • in simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e all’assicurata riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal 1° marzo 2012;

  • gli atti – visti gli scritti del 12 novembre 2012 nel quale il dr. __________ ha comunicato all’Ufficio AI che “(…) la paziente presenta un importante artrosi […] nell’ambito della nota artrite psoriatica alla caviglia destra e dovrà prossimamente sottoporsi a un intervento di artrodesi da parte del dr. __________. Da questo momento e per almeno 3 mesi dopo l’intervento l’assicurata deve essere considerata totalmente inabile al lavoro come ausiliaria di pulizia. (…)” (doc. AI 103/1) e del 4 gennaio 2013 con il quale l’insorgente ha, in particolare, comunicato al TCA “(…) secondo il mio medico dott. __________ io avrei diritto almeno a mezza rendita. Vi informo che il 7.01.2013 io subirò un intervento […] che comporterà ulteriori problemi. Vi farò avere a suo tempo una relazione medica dal chirurgo che mi opera. (…)” (VI) – vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché tratti gli scritti in parola alla stregua di una domanda di revisione della rendita;

  • secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal 1. marzo 2011.

§§§ Gli atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché tratti gli scritti sub doc. AI 103/1 e VI alla stregua di una domanda di revisione della rendita.

  1. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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