Raccomandata
Incarto n. 32.2012.301
FS
Lugano 14 giugno 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 novembre 2012 di
RI 1
contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con lettera raccomandata del 29 novembre 2012 l’avv. RI 1 ha inoltrato un ricorso per denegata giustizia in quanto l’amministrazione non avrebbe emesso una decisione in merito alla soppressione, con effetto dal mese di settembre 2012, della rendita completiva riconosciuta alla figlia __________ avendo la stessa compiuto i 25 anni. Delle motivazioni si dirà, se necessario, nel prosequio;
con la risposta di causa – osservato che “(…) in data 15.10.2012 l’assicurato ha richiesto l’emanazione di una decisione formale soggetta a ricorso (doc. 005 incarto Cassa), la quale è stata debitamente trasmessa in data 17.10.2012 (doc. 002-004 incarto Cassa). […] La decisione formale pretesa dall’assicurato con il ricorso del 29.11.2012, inerente la soppressione della rendita completiva, come visto sopra è già stata emanata in data 17.10.2012. (…)” (IV) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso;
con replica del 21 gennaio 2013 l’avv. RI 1 – riferendosi alla lettera del 15 ottobre 2012 con la quale aveva chiesto al signor __________ (calcolatore del Servizio rendite e indennità della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG) di mutare in decisione la lettera del 27 settembre 2012 con cui comunicava che la rendita completiva per figli può essere versata al massimo fino al compimento dei 25 anni di età e che pertanto l’ultimo mese di diritto alla rendita completiva per sua figlia __________ era il mese di agosto 2012 (cfr. doc. A e G) – ha, in particolare, sostenuto che “(…) È la pura e semplice verità che quando io chiesi al signor __________ di mutare la sua lettera in decisione (cfr. doc. G), affinché potessi oppormi alla stessa, (e non per poter presentare un ricorso, come l’Ufficio AI sostiene a torto per chiedere l’inammissibilità procedurale del mio ricorso), detta decisione non venne mai trasmessa al sottoscritto. Al signor __________, rimangiandosi la parola, sarebbe stato sufficiente decidere che __________ non era più al beneficio della rendita completiva per figli. Per contro, l’Ufficio AI sostiene, di nuovo a torto, che il signor __________ diede seguito alla mia richiesta con lettera del 17.10.2012. Detta lettera venne inviata al sottoscritto in seguito ad altra fattispecie, che c’entra come i cavoli a merenda con il presente ricorso. (…)” (VI);
con duplica del 28 gennaio 2013 – osservato, in particolare, che “(…) il signor RI 1 si contraddice nel suo scritto del 21.01.2013, dicendo dapprima di non aver mai ricevuto la suddetta decisione del 17.10.2012 e, poche righe più sotto, che tale decisione venne a lui inviata in seguito ad altra fattispecie. Lo scrivente Ufficio considera pertanto che l’assicura-to abbia effettivamente ricevuto la decisione in questione, anche alla luce del fatto che la produce lui stesso con la sua replica. Di conseguenza avrebbe dovuto introdurre ricorso contro tale decisione, piuttosto che per denegata giustizia. (…)” (VIII) – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso;
con lettera 8 febbraio 2013 l’avv. RI 1 – rilevato, tra l’altro, che “(…) il sottoscritto è ancora in attesa che sia dato seguito alla domanda di edizione che sembra stranamente caduta nel dimenticatoio (…)” (X) – ha prodotto ulteriore documentazione confermandosi nelle proprie allegazioni;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI si è reso colpevole di un diniego di giustizia nei confronti dell’avv. RI 1 in quanto non avrebbe emesso una decisione in merito alla soppressione della rendita completiva riconosciuta alla figlia __________ avendo la stessa compiuto i 25 anni;
l’art. 56 cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Giusta l'art. 2 Lptca il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo;
secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c);
dall’incarto della Cassa – quanto alla domanda di edizione dello stesso formulata con il ricorso e ribadita nello scritto dell’8 febbraio 2013, va rilevato che l’avv. RI 1 sapeva che lo stesso era stato trasmesso al TCA (nella duplica si legge infatti che “(…) infine si osserva che tutto l’incarto AI e Cassa è stato debitamente trasmesso al lodevole TCA ed è a disposizione dell’assicurato (…)”; VIII) e poteva pertanto chiederne la trasmissione e/o procedere alla visione dello stesso presso la cancelleria del TCA – risulta che con decisione del 17 ottobre 2012 (doc. 002-004 dell’incarto Cassa = doc. I prodotto dall’avv. RI 1) l’Ufficio AI ha, in particolare, stabilito che “(…) a seguito del raggiungimento del 25esimo anno di età nel mese di agosto 2012, la rendita completiva di sua figlia __________ non è più versata dal 1. settembre 2012 (art. 35 LAI, art. 25 cpv. 5 LAVS) (…)” (doc. 002 dell’incarto Cassa);
quanto alla notifica di detta decisione, a prescindere dal fatto che non è stata contestata in questa sede, questo Tribunale può fare proprio l’assunto dell’amministrazione secondo il quale “(…) il signor RI 1 si contraddice nel suo scritto del 21.01.2013, dicendo dapprima di non aver mai ricevuto la suddetta decisione del 17.10.2012 e, poche righe più sotto, che tale decisione venne a lui inviata in seguito ad altra fattispecie. Lo scrivente Ufficio considera pertanto che l’assicura-to abbia effettivamente ricevuto la decisione in questione, anche alla luce del fatto che la produce lui stesso con la sua replica. (…)” (VIII, la sottolineatura è del redattore). Vi è quindi da ritenere che la decisione del 17 ottobre 2012 è stata regolarmente notificata;
dal chiaro tenore della succitata decisione del 17 ottobre 2012 l’avv. RI 1, oltretutto cognito in materia, doveva e poteva ritenere che con detto atto l’amministrazione si è pronunciata sul diritto alla rendita completiva di sua figlia;
di conseguenza, nella misura in cui non fosse stato d’accordo con detto provvedimento, l’avv. RI 1 avrebbe potuto e dovuto impugnarlo in base ai rimedi giuridici indicati nello stesso e non attendere il 29 novembre 2012 per inoltrare il ricorso per denegata giustizia oggetto della presente fattispecie;
essendo dunque in realtà già stata emessa una decisione in merito – indipendentemente dalle contestazioni circa i motivi che hanno condotto l’amministrazione all’emanazione della stessa – il ricorso per denegata giustizia va respinto;
quanto alla contestazione relativa alla buona fede, che l’avv. RI 1 vorrebbe fare derivare dallo scritto del 3 luglio 2012 (cfr. doc. C e replica del 21 gennaio 2013 sub. VI), essa avrebbe dovuto essere fatta valere nell’ambito di un eventuale ricorso contro la decisione del 17 ottobre 2012;
secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti